A Legge federale sulle finanze della Confederazione
Disegno
(LFC) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20091, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 6 lett. cbis (nuova) Il conto annuale della Confederazione comprende: cbis. la documentazione del capitale proprio; Art. 33 cpv. 3 lett. c 3
Non sono necessari crediti aggiuntivi per: c.
ammortamenti non preventivati, rettificazioni di valore e accantonamenti.
Art. 35 lett. a n. 1 Abrogato Art. 41, rubrica Prestazioni commerciali; principio Art. 41a (nuovo) Prestazioni commerciali; autorizzazioni 1
In virtù della presente legge possono fornire prestazioni commerciali a terzi: a.
1 2
la Centrale viaggi della Confederazione (CVC);
FF 2009 6281 RS 611.0
2009-1776
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b.
il Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP);
c.
l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL);
d.
l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT).
Le unità amministrative autorizzate possono fornire prestazioni commerciali se queste:
2
a.
sono strettamente correlate ai compiti principali;
b.
non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
c.
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non concorrenziare in tal modo l'economia privata.
3
Art. 59 cpv. 2 e 3 (nuovo) 2
L'AFF è autorizzata a: a.
rappresentare la Confederazione per l'esazione di pretese pecuniarie contestate o la reiezione di pretese pecuniarie infondate: 1. davanti ai tribunali civili e arbitrali, 2. nella proposizione di azioni civili nel processo penale, 3. nell'ambito del diritto in materia di esecuzione e fallimento;
b.
rinunciare all'esazione di pretese pecuniarie contestate ove appaia che sarà infruttuosa o che il dispendio amministrativo e la spesa risulteranno sproporzionati rispetto all'ammontare litigioso;
c.
chiedere alle autorità competenti, comprese le autorità fiscali federali, cantonali e comunali, informazioni circa la situazione inerente al reddito e al patrimonio dei debitori in mora ai fini dell'attuazione di pretese di diritto pubblico.
Se non vi è alcuna prospettiva di un esito più vantaggioso per la Confederazione, a prescindere da disposizioni previste da leggi speciali, l'AFF può:
3
a.
approvare concordati;
b.
cedere ai debitori attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.
II Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
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III Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale Art. 48, rubrica Promozione della pedagogia per la formazione professionale; Istituto universitario federale per la formazione professionale (Istituto) Art. 48a (nuovo) Prestazioni commerciali 1
L'Istituto può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a.
sono strettamente correlate ai compiti principali;
b.
non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
c.
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell'economia può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non concorrenziare in tal modo l'economia privata.
2
2. Legge del 18 dicembre 19924 sulla Biblioteca nazionale (LBNS) Art. 8a (nuovo) 1
Prestazioni commerciali
La Biblioteca nazionale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a.
sono strettamente correlate ai compiti principali;
b.
non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
c.
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell'interno può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non concorrenziare in tal modo l'economia privata.
2
3 4
RS 412.10 RS 432.21
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3. Legge federale dell'8 marzo 19605 sulle strade nazionali (LSN) Art. 61b (nuovo) Ib. Prestazioni commerciali
1
L'Ufficio può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a.
sono strettamente correlate ai compiti principali;
b.
non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
c.
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non concorrenziare in tal modo l'economia privata.
2
4. Legge sul fondo infrastrutturale del 6 ottobre 20066 Art. 9 cpv. 2 2
I crediti nei confronti della Confederazione non sono remunerati.
Art. 11 cpv. 2 e 3 2
3
5 6
Il conto economico contempla: a.
come ricavi; 1. i versamenti di cui all'articolo 2, 2. l'attivazione delle strade nazionali in costruzione di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b, 3. l'attivazione dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati;
b.
come spese: 1. i prelievi per il finanziamento dei compiti di cui all'articolo 1 capoverso 2, 2. la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati.
Il bilancio contempla: a.
tra gli attivi: la sostanza circolante e la sostanza fissa;
b.
tra i passivi: il capitale di terzi e il capitale proprio.
RS 725.11 RS 725.13
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5. Legge sull'agricoltura del 29 aprile 19987 (LAgr) Art. 115 cpv. 2 Abrogato Art. 147 cpv. 3 Abrogato Art. 177b (nuovo)
Prestazioni commerciali
L'Ufficio federale, le sue stazioni federali sperimentali e di ricerca (art. 114) come pure l'Istituto d'allevamento equino (art. 147) possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
1
a.
sono strettamente correlate ai compiti principali;
b.
non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
c.
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non concorrenziare in tal modo l'economia privata.
2
6. Legge federale del 9 giugno 19778 sulla metrologia Art. 17 lett. h Abrogata Art. 17a (nuovo) Prestazioni commerciali L'Ufficio federale di metrologia può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
1
a.
sono strettamente correlate ai compiti principali;
b.
non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
c.
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non concorrenziare in tal modo l'economia privata.
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RS 910.1 RS 941.20
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