Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

Disegno

(Legge militare, LM) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 20091, decreta: I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue: Art. 69 cpv. 2, 3, 4 (nuovo) e 5 (nuovo) Nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri, è consentito impiegare truppe all'estero per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione.

2

È consentito impiegare truppe all'estero nell'ambito di un'operazione di polizia internazionale se:

3

a.

più Stati o un'organizzazione internazionale ne fanno richiesta;

b.

l'operazione non è diretta contro uno Stato determinato;

c.

sono direttamente o indirettamente minacciati importanti interessi svizzeri; e

d.

l'impiego è conforme ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.

4

Il Consiglio federale determina l'armamento delle truppe nel caso concreto.

5

Il servizio d'appoggio all'estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio: a.

per il personale militare;

b.

per tutti i militari, per appoggiare l'assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

FF 2009 3899 RS 510.10

2009-0810

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Legge militare

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