Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare
Disegno
(Legge militare, LM) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 20091, decreta: I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue: Art. 69 cpv. 2, 3, 4 (nuovo) e 5 (nuovo) Nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri, è consentito impiegare truppe all'estero per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione.
2
È consentito impiegare truppe all'estero nell'ambito di un'operazione di polizia internazionale se:
3
a.
più Stati o un'organizzazione internazionale ne fanno richiesta;
b.
l'operazione non è diretta contro uno Stato determinato;
c.
sono direttamente o indirettamente minacciati importanti interessi svizzeri; e
d.
l'impiego è conforme ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.
4
Il Consiglio federale determina l'armamento delle truppe nel caso concreto.
5
Il servizio d'appoggio all'estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio: a.
per il personale militare;
b.
per tutti i militari, per appoggiare l'assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2009 3899 RS 510.10
2009-0810
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Legge militare
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