09.025 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone e dell'Accordo di attuazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone del 6 marzo 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale concernente l'Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone e l'Accordo di attuazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-0084

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Compendio L'Accordo di libero scambio e di partenariato economico (ALSPE) di ampia portata con il Giappone, che il Consiglio federale sottopone al Parlamento per approvazione con il presente messaggio, approfondisce le già strette relazioni commerciali ed economiche tra la Svizzera e tale Paese. L'Accordo con il Giappone, seconda potenza economica mondiale, è l'accordo di libero scambio più importante concluso dalla Svizzera dopo quello con la Comunità europea del 1972.

Il 19 febbraio 2009, il Capo del Dipartimento federale dell'economia (DFE) e il Ministro degli esteri giapponese hanno firmato un Accordo bilaterale di libero scambio e di partenariato economico, nonché il relativo Accordo di attuazione.

L'entrata in vigore dell'Accordo, previa ratifica degli Stati contraenti, è prevista ancora nell'anno in corso. L'ALSPE copre un ampio campo di applicazione settoriale. Esso contiene disposizioni materiali sullo scambio di merci (liberalizzazione del commercio di prodotti industriali nonché prodotti agricoli scelti, trasformati e di base, regole d'origine, procedure doganali, agevolazioni commerciali nonché eliminazione di ostacoli commerciali non tariffari), sullo scambio di servizi, sulla circolazione transfrontaliera di persone fisiche a scopi commerciali, sull'effettuazione e la protezione degli investimenti, sulla protezione della proprietà intellettuale, sulla promozione e la facilitazione del commercio elettronico, sulla concorrenza nonché sulla promozione di relazioni economiche più strette.

L'ALSPE migliora su ampia scala l'accesso al mercato, la sicurezza giuridica e altre condizioni quadro per gli operatori economici svizzeri attivi sul mercato giapponese. Per il Giappone si tratta del primo accordo di questo tipo con un partner europeo e del primo accordo di libero scambio (ALS) con un Paese industrializzato occidentale. L'ALSPE aumenta la competitività dell'economia svizzera sul mercato giapponese poiché elimina le discriminazioni risultanti da accordi preferenziali attuali e futuri conclusi dal Giappone con Stati terzi. Nell'attuale contesto economico mondiale, caratterizzato da una flessione congiunturale, lo sbocco su ulteriori mercati assume per la nostra economia, di forte orientamento internazionale, una particolare importanza. Con la conclusione dell'ALSPE in tempi economicamente
incerti, viene dato un segnale favorevole al prosieguo dell'efficace politica volta alla progressiva liberalizzazione delle relazioni economiche e di scambio e contro il rafforzamento del protezionismo. La negoziazione e la conclusione di accordi di libero scambio costituiscono una parte dei provvedimenti tesi a migliorare l'accesso ai mercati mondiali, decisi dal Consiglio federale il 12 novembre 2008 per sostenere la situazione sul fronte delle ordinazioni e dell'occupazione in Svizzera.

In termini economici, questo Accordo è il più significativo ALS che la Svizzera ha concluso dopo quello con la Comunità europea (CE) del 1972. Dopo gli Stati Uniti, il Giappone è la seconda potenza economica al mondo nonché il quarto partner commerciale della Svizzera, dopo l'Unione europea, gli Stati Uniti e la Cina. Nel 2008, le esportazioni svizzere verso il Giappone si sono attestate a 7,1 miliardi di

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franchi (somma che equivale al 3,3 % di tutte le esportazioni svizzere), mentre le importazioni da tale Paese hanno toccato i 4,1 miliardi di franchi (2,1 % di tutte le importazioni). I principali prodotti svizzeri nel commercio con il Giappone sono i prodotti chimici e farmaceutici, gli orologi e le macchine. Per quanto riguarda le importazioni, si tratta soprattutto di veicoli a motore, di metalli preziosi e articoli di gioielleria nonché di prodotti chimici. Sono significativi anche gli scambi di servizi (p. es. servizi finanziari e di ingegneria, turismo) nonché gli investimenti svizzeri in Giappone, sia nel settore industriale che in quello dei servizi.

Contrariamente alla maggior parte degli altri ALS che la Svizzera ha concluso nell'ambito dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) con Stati terzi al di fuori dell'UE, l'ALSPE è un accordo bilaterale tra la Svizzera e il Giappone. Le disposizioni di tale accordo valgono anche per il Principato del Liechtenstein, in virtù del Trattato di unione doganale1 tra la Svizzera e tale Paese.

1

RS 0.631.112.514

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Indice Compendio

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1 Situazione iniziale e valutazione dell'Accordo

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2 Situazione economica e politica economica estera del Giappone; relazioni economiche della Svizzera con il Giappone

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3 Svolgimento dei negoziati

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4 Struttura dell'Accordo

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5 Contenuto dell'Accordo 5.1 Scambio di merci 5.1.1 Soppressione dei dazi doganali e principi commerciali 5.1.2 Regole di origine, procedure doganali e agevolazioni commerciali 5.1.3 Ostacoli non tariffari agli scambi 5.2 Servizi 5.2.1 Disposizioni orizzontali 5.2.2 Allegato sulla regolamentazione interna (allegato IV) 5.2.3 Allegato sul riconoscimento delle qualificazioni (allegato V) 5.2.4 Allegato sui servizi finanziari (allegato VI) 5.2.5 Allegato sui servizi di telecomunicazione (allegato VII) 5.2.6 Impegni relativi all'accesso al mercato 5.3 Circolazione transfrontaliera di persone fisiche 5.3.1 Disposizioni orizzontali 5.3.2 Obblighi sull'ingresso nel mercato in relazione alla circolazione transfrontaliera delle persone fisiche (allegato VIII) 5.4 Commercio elettronico 5.5 Investimenti 5.6 Concorrenza 5.7 Proprietà intellettuale 5.8 Appalti pubblici 5.9 Promozione di una relazione economica più stretta 5.10 Altre disposizioni 5.10.1 Composizione delle controversie 5.10.2 Disposizioni istituzionali 5.10.3 Preambolo, disposizioni iniziali e finali

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6 Entrata in vigore

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7 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

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8 Conseguenze economiche

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9 Programma di legislatura

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10 Rapporti con l'OMC e con il diritto comunitario

2386

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2375 2376 2377 2379 2380 2382 2382 2382 2382 2383 2384

11 Validità per il Principato del Liechtenstein

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12 Pubblicazione degli allegati all'accordo

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13 Costituzionalità

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Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Svizzera e il Giappone e l'Accordo di attuazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone (Disegno)

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

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Accordo di attuazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone in conformità all'articolo 10 dell'Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

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Messaggio 1

Situazione iniziale e valutazione dell'Accordo

L'Accordo di libero scambio e di partenariato economico (ALSPE) tra la Svizzera e il Giappone, sottoscritto il 19 febbraio 2009 a Tokio dalla consigliera federale Doris Leuthard, capo del DFE, e dal ministro degli esteri giapponese Hirofumi Nakasone, comprende lo scambio di prodotti industriali, di prodotti agricoli scelti, trasformati e di base (comprese le regole d'origine, le procedure doganali, le agevolazioni commerciali e gli ostacoli al commercio di natura non tariffaria), lo scambio di servizi, la circolazione transfrontaliera di persone fisiche, l'effettuazione e la protezione degli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, la promozione e la facilitazione del commercio elettronico, la concorrenza (compresa la collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza dei due Stati) nonché la promozione di relazioni economiche più strette.

L'ALSPE migliora su ampia scala l'accesso al mercato, la sicurezza giuridica e altre condizioni quadro per gli operatori economici svizzeri attivi sul mercato giapponese.

In futuro, praticamente tutti i prodotti industriali originari della Svizzera avranno accesso al mercato giapponese in franchigia di dazio, il che si tradurrà per gli esportatori svizzeri in un risparmio annuo stimato a circa 100 milioni di franchi. Ad alcuni prodotti agricoli svizzeri, tra cui le specialità casearie, la carne secca, il vino e la cioccolata, verrà accordato un accesso preferenziale al mercato giapponese. Le concessioni svizzere relative ai prodotti agricoli giapponesi si limitano sostanzialmente a un numero ridotto di specialità giapponesi e rientrano nell'ambito della nostra politica agricola. Le disposizioni esaustive nell'ambito della liberalizzazione reciproca dello scambio di servizi si rifanno all'accordo generale sul commercio di servizi dell'OMC (GATS), oltrepassandolo in determinati campi. Le eccezioni all'accesso di mercato, al trattamento nazionale e al trattamento della nazione più favorita sono riportate nei cosiddetti «elenchi negativi». Inoltre, l'ALSPE contiene disposizioni che disciplinano il traffico transfrontaliero di persone fisiche a scopi commerciali. Le disposizioni nell'ambito degli investimenti si basano sui principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita. Esse dovranno assicurare l'effettuazione e la protezione
di investimenti svizzeri in Giappone e di investimenti giapponesi in Svizzera. Nell'ambito della proprietà intellettuale, l'ALSPE contiene, tra l'altro, disposizioni tese a migliorare la protezione dei diritti d'autore, di marchi, disegni industriali, brevetti, nuovi tipi di vegetali, indicazioni geografiche di provenienza, dati confidenziali d'omologazione nonché contro la concorrenza sleale.

Inoltre, sono state concordate delle disposizioni sull'applicazione del diritto. Il settore degli appalti pubblici viene disciplinato mediante un rinvio alle disposizioni del relativo accordo plurilaterale dell'OMC (AAP) nonché da una clausola evolutiva.

Rispetto ad accordi di libero scambio (ALS) conclusi precedentemente dalla Svizzera, l'ALSPE contiene numerosi elementi aggiuntivi: per la prima volta vi sono incluse disposizioni sul commercio di prodotti e servizi elettronici, firme digitali nonché la protezione dei consumatori online. Nell'ambito della concorrenza, accanto alle consuete disposizioni contro la violazione dell'Accordo per effetto di accordi anticoncorrenziali, sono state concordate ulteriori disposizioni dettagliate sulla collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza dei due Stati. Inoltre, per 2358

garantire la cura e l'ulteriore sviluppo dell'Accordo, è stato istituito, accanto al consueto Comitato misto, un forum nel quale le questioni e i problemi concreti del settore privato possono essere discussi direttamente con rappresentanti del mondo economico.

Per il Giappone si tratta del primo accordo di questo tipo con un partner europeo e del primo accordo di libero scambio con un Paese industrializzato occidentale.

L'ALSPE aumenta la competitività dell'economia svizzera sul mercato giapponese, non solo perché elimina le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali attuali o futuri tra il Giappone e Stati terzi, ma anche perché le imprese svizzere ottengono un accesso preferenziale al mercato giapponese senza che ciò sia momentaneamente il caso per i loro principali concorrenti quali, ad esempio, l'UE o gli Stati Uniti.

Dopo gli Stati Uniti, il Giappone è la seconda potenza economica al mondo nonché il quarto partner commerciale della Svizzera, dopo l'UE, gli USA e la Cina. In termini economici, il presente Accordo è dunque il più significativo ALS che la Svizzera ha concluso dopo quello con la Comunità europea (CE) del 1972.

L'obiettivo della politica di libero scambio della Svizzera è quello di migliorare le condizioni quadro che disciplinano le relazioni economiche con partner importanti e di permettere ai propri operatori economici un accesso ai mercati esteri che, rispetto a quello dei loro principali concorrenti, sia il più possibile libero da discriminazioni.

Accanto alle relazioni bilaterali con l'UE e all'appartenenza a organizzazioni economiche multilaterali (in particolare l'OMC e l'OCSE), gli accordi di libero scambio costituiscono uno dei tre pilastri della politica svizzera di apertura del mercato e di miglioramento della sicurezza giuridica e della prevedibilità delle condizioni quadro dell'economia estera. In qualità di Paese fortemente orientato alle esportazioni e provvisto di un mercato interno relativamente esiguo, la Svizzera ha tutto ha guadagnare da un accesso ai mercati mondiali possibilmente libero da ostacoli. Nel contempo, l'aumento della discriminazione reale o potenziale che deriva dalla quantità sempre maggiore, a livello mondiale, di accordi di libero scambio bilaterali e regionali, è per la Svizzera un fatto particolarmente preoccupante.

In via di
principio, gli interessi economici esterni delle piccole e medie economie nazionali sono soddisfatti al meglio mediante una liberalizzazione del commercio e un miglioramento delle condizioni quadro in ambito multilaterale, motivo per cui la Svizzera sostiene in modo proattivo gli sforzi profusi da organizzazioni economiche multilaterali quali, in primo luogo, l'OMC. Gli accordi commerciali preferenziali costituiscono degli strumenti complementari e non sono in contraddizione con gli sforzi di liberalizzazione progressiva profusi nell'ambito dell'OMC e di altre organizzazioni multilaterali. Anzi: essi possono assumere un ruolo guida per l'ulteriore sviluppo della normativa multilaterale, in particolare in quei settori in cui non esistono ancora delle norme multilaterali, ad esempio in materia di effettuazione e protezione degli investimenti.

Il commercio estero contribuisce in misura fondamentale alla prosperità dell'economia svizzera e, di conseguenza, alla promozione del benessere. Proprio durante una fase di indebolimento congiunturale su scala internazionale è importante garantire alle imprese svizzere un accesso ai mercati esteri il più possibile aperto e libero da discriminazioni. La negoziazione e la conclusione di accordi di libero scambio costituiscono una parte dei provvedimenti tesi a migliorare l'accesso ai mercati mondiali, adottati dal Consiglio federale il 12 novembre 2008 per sostenere la situazione sul fronte delle ordinazioni e dell'occupazione in Svizzera.

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Con la conclusione dell'ALSPE in tempi economicamente incerti, la Svizzera e il Giappone si pronunciano a favore del prosieguo dell'efficace politica volta alla progressiva liberalizzazione delle relazioni economiche e di investimento internazionali e contro il rafforzamento del protezionismo. In tal senso, l'Accordo in questione è anche un segnale a favore di una conclusione positiva del Ciclo di Doha dell'OMC.

L'ALSPE estende la rete di accordi di libero scambio (ALS) che la Svizzera sta tessendo dall'inizio degli anni '90 con Paesi terzi al di fuori dell'UE (finora soprattutto nell'ambito dell'AELS). Dopo essersi concentrata in un primo momento su relazioni di libero scambio che coprissero il commercio di merci con Stati dell'Europa centrale, orientale e del bacino mediterraneo, la Svizzera ha iniziato, alla fine degli anni '90, ad estendere tali relazioni a partner al di fuori dell'Europa e del bacino mediterraneo e a includere negli accordi, oltre al commercio di merci e alla proprietà intellettuale, anche i servizi, gli investimenti, gli appalti pubblici e la concorrenza. Al momento attuale, la Svizzera dispone di una rete di 15 accordi di libero scambio nell'ambito dell'AELS con partner al di fuori, rispettivamente dell'UE e dell'AELS2. Ulteriori accordi di libero scambio sono stati siglati con il Canada (firmato il 26 gennaio 2008) e con la Colombia (firmato il 25 novembre 2008), mentre è previsto che gli accordi di libero scambio con gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo3 e con il Perù vengano firmati ancora nel 2009. La Svizzera e gli altri Stati dell'AELS sono inoltre in trattative con l'Algeria, l'India e la Thailandia, mentre si trovano in fase di preparazione di alcuni negoziati di libero scambio con l'Albania, l'Indonesia, la Russia, la Serbia e l'Ucraina. Inoltre, la Svizzera e la Repubblica Popolare Cinese hanno deciso di elaborare, nel secondo semestre del 2009, uno studio congiunto per valutare la fattibilità di un accordo di libero scambio bilaterale.

Contrariamente alla maggior parte degli altri ALS conclusi dalla Svizzera con Stati terzi al di fuori dell'UE, a cui hanno aderito anche gli altri Stati dell'AELS (ossia l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia), l'ALSPE è un accordo bilaterale tra la Svizzera e il Giappone. Un'integrazione degli altri Stati dell'AELS
non è stata possibile a causa della struttura specifica del commercio di merci tra il Giappone da una parte e l'Islanda e la Norvegia dall'altra. Sulla base del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19234, concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla riunione del territorio di quest'ultimo Paese al territorio doganale svizzero, anche il Principato del Liechtenstein è soggetto alle disposizioni dell'ALSPE sul commercio delle merci.

L'ALSPE integra gli accordi esistenti, ponendo su una nuova e solida base e approfondendo ulteriormente le già strette relazioni commerciali ed economiche tra la 2

3 4

Cile (RS 0.632.312.141), Croazia (RS 0.632.312.911), Egitto (RS 0.632.313.211), Israele (RS 0.632.314.491), Giordania (RS 0.632.314.671), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.613), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland) (RS 0.632.311.181). Inoltre, esiste un accordo di libero scambio bilaterale tra la Svizzera e le Isole Färöer (RS 0.632.313.141).

Gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) sono il Bahrain, il Qatar, il Kuwait, l'Oman, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.

RS 0.631.112.514

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Svizzera e il Giappone. Il primo trattato commerciale e di amicizia tra la Svizzera e il Giappone, concluso nel 1864, è stato sostituito nel 1911 da un trattato di domicilio e di commercio5, che, in via di principio, è ancora in vigore oggi. Esistono degli accordi settoriali con il Giappone, tra l'altro negli ambiti dei servizi aerei (1956)6, della doppia imposizione (1971)7 nonché della cooperazione scientifica e tecnologica (2007)8.

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Situazione economica e politica economica estera del Giappone; relazioni economiche della Svizzera con il Giappone

Il Giappone, seconda potenza economica mondiale dietro gli Stati Uniti, dispone oggi di un settore dei servizi che genera il 71,5 per cento del suo PIL (2007). Il resto della ricchezza nipponica è essenzialmente prodotto dal settore secondario, in particolare dall'industria manifatturiera (automobili, elettronica), che continua a rivestire un ruolo preminente, nonostante le successive ondate di delocalizzazione. Benché il settore primario (agricoltura e pesca) sia poco importante in termini economici, con un contributo al PIL dell'1,5 per cento (2007), esso esercita un'influenza politica considerevole. Il grado di apertura al commercio estero del Giappone è relativamente basso.

Come in Svizzera, anche in Giappone le piccole e medie imprese (PMI) svolgono un ruolo importante: quasi la metà dei beni industriali viene prodotta dall'1 per cento delle ditte. Queste sono per lo più molto competitive e orientate all'esportazione.

L'altra metà dei beni industriali viene fabbricata da una moltitudine di PMI, spesso a conduzione familiare e prevalentemente orientata al mercato interno.

Durante il cosiddetto «decennio perso», tra il 1992 e il 2002, la crescita economica media del Giappone si è attestata al di sotto dell'1 per cento annuo. Da allora, l'economia giapponese è uscita dall'ostinato ristagno economico degli anni '90. Nel 2006, l'economia è lievitata in termini reali del 2,2 per cento, facendo registrare una crescita per il settimo anno consecutivo. Si tratta della più lunga fase di crescita nella storia postbellica del Giappone. Tuttavia, nel 2007 tale crescita ha accusato nuovamente una flessione. Nel 2008, dopo un primo trimestre positivo, lo sviluppo economico giapponese è peggiorato, sulla scia della crisi finanziaria ed economica mondiale.

In molti settori, le economie nazionali dell'Asia orientale sono tra di loro complementari. Le imprese giapponesi vedono i loro vantaggi comparativi (analogamente ad altre economie nazionali dell'Est asiatico come la Repubblica di Corea, il Taiwan, Hong Kong e Singapore) nell'esportazione di prodotti semilavorati verso Paesi come la Cina, l'India, la Thailandia, la Malesia, l'Indonesia o le Filippine, che, a loro volta, ne fanno dei prodotti finiti in processi lavorativi intensi per poi distribuirli negli Stati Uniti e in Europa.

5 6 7 8

RS 0.142.114.631 RS 0.748.127.194.63 RS 0.672.946.31 RS 0.420.463.1

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Tanto a livello regionale che bilaterale sono in corso negoziati di libero scambio per assicurarsi i mercati di sbocco. Tuttavia, la rete di accordi di libero scambio giapponese copre al momento in modo prioritario l'area asiatico-pacifica. Accanto ad un accordo di libero scambio con l'Associazione delle Nazioni dell'Asia Sud-Orientale (ASEAN) nel suo insieme, sussistono accordi di libero scambio (ALS) o accordi di partenariato economico (Economic Partnership Agreement, EPA) con Singapore, la Malesia, le Filippine, la Thailandia, l'Indonesia, il Brunei e il Vietnam. Al di fuori dell'Asia, il Giappone intrattiene degli ALS o EPA con il Messico e il Cile. Con la Repubblica di Corea, il GCC, l'India e l'Australia sono in corso negoziati per un ALS o EPA.

In qualità di quarto partner commerciale della Svizzera nel mondo, il Giappone rappresenta uno dei più importanti mercati esteri per l'economia svizzera ed è, dopo la Cina, il secondo partner commerciale della Svizzera in Asia. Nel 2008, le esportazioni svizzere verso il Giappone si sono attestate a 7,1 miliardi di franchi (il che equivale al 3,3% di tutte le esportazioni svizzere), mentre le importazioni da tale Paese hanno toccato i 4,1 miliardi di franchi (2,1% di tutte le importazioni). I principali prodotti svizzeri destinati all'esportazione in Giappone sono i prodotti chimici e farmaceutici, gli orologi, i metalli preziosi, gli articoli di gioielleria e le macchine.

Per quanto riguarda l'importazione, invece, si tratta soprattutto di metalli preziosi, veicoli a motore e articoli di gioielleria nonché prodotti farmaceutici, macchine e prodotti chimici.

Anche il commercio di servizi tra la Svizzera e il Giappone è degno di nota. Le aziende svizzere di servizi presenti sul mercato giapponese sono attive, tra l'altro, nell'ambito dei servizi finanziari e dell'ingegneria, nel turismo e nel commercio. La Svizzera è un importante investitore in Giappone. La maggior parte delle grandi imprese svizzere, attive a livello internazionale, sono presenti sul mercato giapponese (tra l'altro nei settori alimentare, della farmaceutica, dei prodotti chimici raffinati, degli orologi, della meccanica di precisione, dell'ottica, delle banche, dei servizi finanziari e dell'esame delle merci). Secondo le statistiche della Banca nazionale svizzera (BNS), alla fine
del 2007 lo stock di capitale degli investimenti diretti svizzeri in Giappone ammontava a 13,7 miliardi di franchi, che equivale all'1,85 per cento degli investimenti diretti svizzeri all'estero. Secondo fonti giapponesi, il 2,9 per cento di tutti gli investimenti diretti in Giappone era di provenienza elvetica.

In virtù di questo dato, il nostro Paese occupa il settimo posto tra tutti gli investitori in Giappone. Nel 2007, il flusso svizzero di investimenti diretti in Giappone ha raggiunto un nuovo livello record, attestandosi a 2,7 miliardi di franchi. Il numero delle persone impiegate da imprese svizzere in Giappone ammonta a 65 303 unità, il che equivale al 2,8 per cento di tutte le persone impiegate da imprese svizzere all'estero. Gli investimenti giapponesi in Svizzera, per contro, sono contenuti. Lo stock di capitale degli investimenti diretti giapponesi in Svizzera ammontava alla fine del 2007 a meno di un miliardo di franchi (932 mio. fr., 2313 impiegati). Ciò corrisponde soltanto allo 0,4 per cento di tutti gli investimenti diretti stranieri in Svizzera.

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Svolgimento dei negoziati

Dal 1995 si tengono con il Giappone periodiche consultazioni economiche bilaterali.

In questo ambito e anche in occasione di altri contatti bilaterali sono state discusse regolarmente le possibilità di un'intensificazione delle relazioni economiche. In questo contesto la Svizzera ha accennato alla possibilità di stipulare un accordo di libero scambio esaustivo sul modello della sua politica di libero scambio perseguita con successo in seno all'AELS. A causa delle differenti strutture di commercio tra il Giappone e i singoli Stati dell'AELS e delle particolari sensibilità nel settore del pesce e degli altri prodotti del mare, la parte giapponese ha escluso una procedura nell'ambito dell'AELS, dicendosi tuttavia disponibile a valutare ulteriormente la proposta. Tra il 2003 e il 2004, la Svizzera e il Giappone hanno elaborato e scambiato degli studi di fattibilità separati9 per un accordo di libero scambio bilaterale. Lo studio giapponese è stato elaborato dall'Organizzazione di promozione commerciale JETRO, quello svizzero dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). In occasione di un incontro con il primo ministro giapponese Junichiro Koizumi tenutosi nell'ottobre 2004 a Tokio, il presidente della Confederazione Joseph Deiss ha mosso ulteriori passi verso un ALS bilaterale. In occasione del vertice tenutosi nell'aprile del 2005 a Tokio tra il primo ministro Koizumi e il presidente della Confederazione Samuel Schmid, è stata decisa l'istituzione di un gruppo di studio congiunto a livello di rappresentanti delle autorità. Il rapporto di tale gruppo è stato elaborato nel corso di cinque incontri tenutisi tra l'ottobre 2005 e il dicembre 200610.

Il gruppo di studio ha analizzato tutti gli ambiti che normalmente rientrano in un accordo di libero scambio di ampia portata, confrontando i rispettivi approcci del Giappone e della Svizzera. In seno a tale gruppo sono stati tematizzati anche ulteriori settori ai quali è possibile estendere un'eventuale collaborazione. Il rapporto, pubblicato nel gennaio 2007, è giunto alla conclusione che un simile accordo di libero scambio potrebbe promuovere notevolmente le relazioni economiche bilaterali (scambi commerciali, servizi, investimenti) e incrementare la competitività delle imprese di entrambi i Paesi. Il rapporto raccomandava perciò il rapido avvio dei
relativi negoziati. Il 19 gennaio 2007, la presidente della Confederazione Micheline Calmy-Rey e il primo ministro giapponese Shinzo Abe hanno accolto favorevolmente, nel corso di un colloquio telefonico, le conclusioni a cui è giunto il rapporto del gruppo di studio, concordando l'avvio di negoziati.

Fondandosi su tali presupposti, la delegazione svizzera e quella giapponese hanno organizzato otto cicli negoziali che si sono tenuti alternativamente in Svizzera e in Giappone tra il maggio 2007 e il settembre 200811. Vi si sono aggiunti, tra i cicli negoziali ufficiali, una serie di incontri a livello di capi delegazione ed esperti nonché un elevato numero di teleconferenze e videoconferenze. Alla fine dell'ottavo ciclo negoziale a Berna, il 25 settembre 2008 le delegazioni hanno raggiunto un consenso di massima sul contenuto dell'Accordo, che è stato fissato in un protocollo 9

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Report of the Feasibility Study Group on a Possible Free Trade Agreement (FTA) between Japan and Switzerland, Japan External Trade Organization (JETRO), 2004; Feasibility Study on a Possible Free Trade Agreement between Japan and Switzerland, SECO, 2004.

Report of the Joint Governmental Study Group for strengthening economic relations between Japan and Switzerland, gennaio 2007.

14­18 maggio 2007 a Tokio, 9­13 luglio 2007 a Savognin (GR), 15­19 ottobre 2007 a Yokohama, 26­30 novembre 2007 a Thun (BE), 4­8 febbraio 2008 a Tokio, 19­23 maggio 2008 a Cadro (TI), 23­27 giugno 2008 a Tokio, 22­25 settembre 2008 a Berna.

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d'intesa, sottoscritto dai due capi delegazione. Alla fine di gennaio 2009, dopo una minuziosa revisione giuridica e redazionale e il chiarimento delle rimanenti questioni tecniche e amministrative, i testi dell'Accordo erano pronti per essere firmati.

Il 19 febbraio 2009 la consigliera federale Doris Leuthard, capo del DFE, e il ministro degli esteri giapponese Hirofumi Nakasone, hanno firmato a Tokio l'Accordo di libero scambio e di partenariato economico unitamente all'Accordo di attuazione.

In occasione della firma dell'ALSPE è stata rilasciata una dichiarazione congiunta del Capo del DFE e del Ministro degli esteri giapponese. Questa dichiarazione contiene alcuni elementi di natura principalmente economica e commerciale, rilevanti per l'ALSPE. Essa non costituisce parte integrante dell'Accordo e, dal punto di vista giuridico, non è vincolante per le Parti.

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Struttura dell'Accordo

Il rapporto di libero scambio tra la Svizzera e il Giappone è disciplinato da due strumenti giuridici separati: il vero e proprio ALSPE (Accordo di base o «basic agreement»: Preambolo, art. 1­154, allegati I­X) e un Accordo di attuazione («Implementing Agreement», Preambolo, art. 1­25).

L'Accordo di base (allegato 2 del presente messaggio) si articola in 16 capitoli (1. Disposizioni generali; 2. Scambio di merci; 3. Procedure doganali e agevolazioni commerciali; 4. Misure sanitarie e fitosanitarie; 5. Regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità; 6. Scambio di servizi; 7. Circolazione delle persone fisiche; 8. Commercio elettronico; 9. Investimenti; 10. Concorrenza; 11. Proprietà intellettuale; 12. Appalti pubblici; 13. Promozione di una relazione economica più stretta; 14. Composizione delle controversie; 15. Amministrazione dell'Accordo; 16. Disposizioni finali). I dieci allegati e le note contenute nel testo dell'Accordo (Notes) sono parte integrante dell'Accordo (art. 151).

L'Accordo di attuazione (allegato 3 del presente messaggio) si articola in cinque capitoli (1. Disposizioni generali, 2. Procedure doganali e agevolazioni commerciali; 3. Concorrenza; 4. Promozione di una relazione economica più stretta; 5. Disposizioni finali) e contiene dettagli e procedure che si riallacciano a determinate disposizioni dell'Accordo di base (riguardo ai temi: concorrenza, procedure doganali e promozione di relazioni economiche più strette). In Giappone, la stipulazione e l'attuazione di questo Accordo di attuazione rientrano nella sfera di competenza del Governo, senza che sia necessaria l'approvazione del Parlamento, motivo per cui nel titolo dell'Accordo vengono menzionati i due Governi. Dal profilo del diritto internazionale ciò è irrilevante per la Svizzera e anche per il Giappone, dato che anche l'Accordo di attuazione rappresenta un accordo internazionale che vincola la Svizzera e il Giappone quali entità soggette al diritto internazionale. Inoltre, l'Accordo di base e l'Accordo di attuazione possono entrare in vigore ed essere disdetti soltanto congiuntamente (art. 10 dell'Accordo di base in comb. disp. con l'art. 25 dell'Accordo di attuazione).

Dato che l'ALSPE è stato concluso bilateralmente tra la Svizzera e il Giappone al di fuori del contesto dell'AELS, si è potuto
fare a meno di un accordo agricolo separato, come è d'uso per gli accordi di libero scambio dell'AELS. Questi tipi di accordi vengono conclusi dagli Stati dell'AELS separatamente per tener conto delle diffe-

2364

renze delle loro politiche agricole. Il commercio di prodotti agricoli non trasformati, comprese le concessioni doganali, è dunque coperto dall'ALSPE.

5

Contenuto dell'Accordo

5.1

Scambio di merci

L'articolo 12 stabilisce che sono contemplati dall'Accordo tutti i prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti rientranti in tutti i capitoli della Convenzione internazionale del 14 giugno 198312 sul sistema armonizzato (SA) di designazione e di codificazione delle merci. Il territorio doganale della Svizzera comprende anche il Principato del Liechtenstein (art. 3 lett. b)13.

5.1.1

Soppressione dei dazi doganali e principi commerciali

Il capitolo che disciplina lo scambio di merci contiene disposizioni sul trattamento nazionale (art. 14), il divieto di aumentare i dazi sulle esportazioni (art. 16) e l'impegno a non introdurre restrizioni commerciali non autorizzate dall'OMC (art. 18). Inoltre, viene sancita la rinuncia ad introdurre sovvenzioni all'esportazione (art. 19), ad eccezione dei prodotti elencati al capitolo 19 del SA (preparati alimentari a base di malto o farina, paste alimentari, cornflakes, biscotti), per i quali il Giappone non accorda alcuna concessione alla Svizzera14. L'adozione di misure bilaterali di salvaguardia è consentita nel rispetto di determinate regole, ma la loro durata non può comunque superare i due anni, tre in circostanze eccezionali. Tali misure possono essere reintraprese solo dopo dodici mesi o solo dopo che sia trascorso un tempo pari alla durata in cui è stata in vigore la misura precedente, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo (art. 20). Inoltre sono previste eccezioni in conformità all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare clausole di salvaguardia in caso di difficoltà in merito alla bilancia dei pagamenti (art. 21) e per la tutela dell'ordine pubblico, della salute e della sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 22). Il capitolo sullo scambio di merci non contiene alcuna disposizione specifica sulle misure antidumping. Tuttavia, con la dichiarazione comune giuridicamente non vincolante (cfr. n. 3) depositata in occasione della firma dell'ALSPE, la Svizzera e il Giappone dichiarano che le misure antidumping non dovrebbero essere usate per scopi protezionistici. Pertanto tali misure dovrebbero essere adottate solamente in caso di necessità e in un modo trasparente e non discriminatorio. In particolare, prima di avviare un'inchiesta formale antidumping, occorre darne notifica allo Stato partner e offrirgli in tal modo la possibilità di prendere una posizione. Inoltre, nella dichiarazione comune, la Svizzera e il Giappone si dichiarano disponibili a collaborare nel quadro dell'OMC per il consolidamento delle norme sull'applicazione di misure antidumping.

12 13 14

RS 0.632.11 Cfr. anche n. 11 Le eccezioni al divieto di introdurre sovvenzioni all'esportazione sono riportate nelle note dell'elenco di esenzioni (par. 1 dell'annesso 2 dell'allegato I).

2365

L'ALSPE regolamenta le aliquote dei dazi doganali applicabili all'importazione di prodotti originari (ivi comprese le merci di ritorno) della Svizzera e del Giappone (art. 15). I relativi elenchi di esenzioni del Giappone e della Svizzera sono riportati rispettivamente negli annessi 1 e 2 dell'allegato I dell'Accordo. Dall'entrata in vigore dell'Accordo, i dazi doganali giapponesi sulle merci industriali vengono eliminati, salvo poche eccezioni ­ irrilevanti per gli interessi svizzeri ­ nei settori del legno compensato, delle pelli e pellicce e delle calzature. Inoltre, la Svizzera esclude dall'eliminazione dei dazi doganali, come consueto in un ALS, singole merci destinate all'alimentazione animale. Mentre la Svizzera accorda sin dal primo giorno la completa eliminazione dei dazi, per singole merci provenienti dalla Svizzera e importate in Giappone tale eliminazione avrà luogo nel corso di 5, 7 o 10 anni. Ciò riguarda in particolare determinati prodotti derivati dal petrolio, prodotti chimici di base, materie plastiche in forme primarie, determinati prodotti in pelle e calzature, nonché determinati prodotti in vetro e di gioielleria. In ambito agricolo, le concessioni di entrambe le Parti si limitano ad un numero ristretto di prodotti selezionati con notevole potenziale d'esportazione. Al Giappone, oltre alle concessioni accordate dalla Svizzera a tutti i partner di accordi di libero scambio, viene accordato un accesso preferenziale al mercato in materia di piante ornamentali vive (sotto forma di «bonsai»), igname salato, preparati a base di rafano, uva, pesche e nettarine in confezione regalo, cachi, spumanti di frutta, sake (vino di riso) e sigarette. A sua volta, il Giappone accorda alla Svizzera un accesso preferenziale al mercato soprattutto per le specialità casearie svizzere, la carne secca prodotta con carne svizzera, il cioccolato, il vino e le sigarette. Le concessioni per le sigarette vengono rinegoziate entro 2 anni dall'entrata in vigore dell'ALSPE. Al quinto anno dall'entrata in vigore è previsto un riesame generale delle disposizioni dell'Accordo in materia di scambio di merci, comprese le concessioni doganali (art. 25).

Nel 2006, la media del carico doganale ordinario giapponese è stata del 6,5 per cento (prodotti agricoli: 17,1 %; prodotti industriali: 3,7 %). Il 41,7 per cento
di tutte le linee tariffarie era già esente da dazi. Con l'ALSPE, una quota considerevole dei dazi sulle esportazioni in Giappone di prodotti industriali svizzeri verrà eliminata.

Benché già attualmente una quota importante di prodotti svizzeri esportati in Giappone (soprattutto macchinari, orologi e determinati prodotti farmaceutici) sia esente da dazi o assoggettata ad aliquote trascurabili, si stima che i risparmi doganali per le esportazioni di prodotti svizzeri rientreranno nell'ordine di 100 milioni di franchi l'anno.

5.1.2

Regole di origine, procedure doganali e agevolazioni commerciali

Le regole di origine sono disciplinate dall'articolo 23 e dall'allegato II dell'ALSPE.

L'articolo IV dell'allegato II definisce una regola di origine generale, che prevede quale criterio per la determinazione dell'origine una quota di valore aggiunto nazionale non inferiore al 40 per cento, o un cambiamento del codice a quattro cifre della voce doganale. Inoltre, per determinati prodotti è stato concordato un elenco contenente disposizioni in materia di origine specifiche del prodotto (annesso 1 dell'allegato II). L'assetto di tale elenco dovrebbe consentire un significativo trattamento preferenziale in merito all'accesso al mercato. Peraltro, vige la regola della tolleranza, che ammette ­ a seconda della categoria di beni ­ la presenza di una quota originaria da Paesi terzi nell'ordine del 7 per cento o del 10 per cento (art. VI dell'alle2366

gato II). La regola del trasporto diretto consente il frazionamento di invii sotto il controllo doganale in Stati terzi, senza che venga meno l'origine (art. XIV dell'allegato II).

Come prova dell'origine è previsto un certificato corrispondente al certificato di circolazione delle merci EUR.1 oppure ­ per la prima volta in un accordo di libero scambio giapponese ­ per gli esportatori autorizzati, una dichiarazione su fattura (art. XV­XXIII dell'allegato II).

Le disposizioni sulle procedure doganali e le agevolazioni commerciali ­ ivi comprese le norme riguardanti la collaborazione tra le autorità doganali delle Parti ­ sono contenute in capitoli separati dell'Accordo di base (art. 26-32) e dell'Accordo di attuazione (art. 3­8). Ai fini dell'effettiva attuazione delle regole di origine e del capitolo 3 è prevista l'istituzione di un sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali (art. XXX dell'allegato II).

5.1.3

Ostacoli non tariffari agli scambi

Le norme che disciplinano le misure sanitarie e fitosanitarie (SFS) sono identiche alle norme dell'Accordo OMC sulle analoghe misure15 (art. 34). È altresì prevista la possibilità di tenere consultazioni bilaterali basate su criteri scientifici in merito a questioni SFS (art. 35).

Il capitolo sui regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità si basa sull'Accordo OMC che disciplina gli ostacoli tecnici agli scambi16 (art. 37). È inoltre previsto il consolidamento della collaborazione in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità, insieme alla possibilità, ove opportuno, di stipulare accordi settoriali (art. 38). Tale collaborazione, sia in materia di regolamenti tecnici che di valutazione della conformità, deve incentivare l'applicazione di norme internazionali. Per consolidare l'applicazione delle norme OMC è stato migliorato il sistema di riconoscimento dell'accreditamento effettuato in base a norme internazionali (art. 40). Infine, è prevista la designazione di punti di informazione (art. 39) nonché l'istituzione di un sottocomitato per questioni inerenti il TBT (art. 41). Sia per le misure SFS che per il TBT si applica il sistema di composizione delle controversie dell'OMC anziché il sistema generale di composizione delle controversie dell'Accordo (art. 36 e 42).

Nel quadro della dichiarazione comune rilasciata dalla Svizzera e dal Giappone in occasione della firma dell'ALSPE (cfr. n. 3), entrambi i Paesi confermano la loro intenzione di rafforzare la collaborazione in materia di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità al fine di rimuovere inutili ostacoli agli scambi.

15 16

RS 0.632.20, allegato 1A.4 RS 0.632.20, allegato 1A.6

2367

5.2

Servizi

Le definizioni e le norme contenute nel capitolo sui servizi (in particolare il campo di applicazione, il trattamento della nazione più favorita, il trattamento nazionale) fanno riferimento all'accordo generale dell'OMC sullo scambio di servizi17 (GATS).

Rispetto al GATS, alcune disposizioni sono state precisate o adeguate a un contesto bilaterale. A differenza del GATS e dei capitoli sui servizi finora stipulati dalla Svizzera nell'ambito di accordi di libero scambio, gli impegni specifici relativi ai servizi vengono stabiliti in base al principio di un elenco negativo.

Le disposizioni dell'Accordo concernenti lo scambio di servizi sono contenute nel capitolo 6 e sono completate da norme settoriali e tematiche esposte all'interno di allegati. Gli allegati settoriali e tematici trattano i servizi finanziari (allegato VI), i servizi di telecomunicazione (allegato VII), le regolamentazioni interne (allegato IV) e il riconoscimento delle qualificazioni di prestatori di servizi (allegato V). Le deroghe al trattamento della nazione favorita, all'accesso al mercato e al trattamento nazionale sono riportate nell'allegato III.

5.2.1

Disposizioni orizzontali

In generale, le definizioni e le norme contenute nel capitolo sui servizi si orientano al GATS. Di conseguenza, il campo di applicazione del capitolo sui servizi è identico a quello del GATS (art. 43). Anche le definizioni sono in sostanza ampiamente identiche a quelle del GATS (art. 44). Su richiesta del Giappone invece, la definizione di «persona fisica di una Parte» viene utilizzata in riferimento al Giappone per indicare solamente persone fisiche in possesso della cittadinanza giapponese. Per la Svizzera, invece, analogamente al GATS, rientrano nel campo di applicazione del capitolo anche le persone fisiche con permesso di soggiorno permanente in Svizzera (corrisponde al permesso C). La definizione di persona giuridica di una Parte (art. 44 lett. g), comprende, oltre alle persone giuridiche domiciliate che svolgono un'attività nel territorio di una Parte, anche le persone giuridiche domiciliate in una Parte che svolgono un'attività commerciale in un altro Paese membro dell'OMC. A tale riguardo viene tuttavia premesso che la persona giuridica deve essere posseduta o controllata da una persona fisica o giuridica di una Parte. In tal modo si garantisce che i diritti riconosciuti in merito alle persone giuridiche ai sensi del GATS vengano anche riconosciuti nell'ambito dell'ALSPE.

In merito al trattamento della nazione più favorita (art. 45), il capitolo si rifà ampiamente alla relativa disposizione del GATS, nel quadro del quale, tra l'altro, gli accordi di libero scambio con Stati terzi, notificati ai sensi dell'articolo V del GATS, sono esclusi dall'obbligo del trattamento della nazione più favorita. Inoltre, le Parti si impegnano a notificare il trattamento commerciale accordato a Stati terzi nell'ambito di un accordo di libero scambio e, su richiesta di una Parte, a negoziare l'inserimento di un trattamento non meno favorevole nell'ALSPE.

Le disposizioni in merito al riconoscimento (art. 49) e alle regolamentazioni interne (art. 48) corrispondono nella sostanza al GATS. Per quanto concerne la regolamentazione interna, le Parti si impegnano a tenere in considerazione e a integrare eventualmente nell'Accordo i risultati di future negoziazioni nell'ambito dell'OMC 17

RS 0.632.20, allegato 1B

2368

(art. VI:5 del GATS). Ulteriori norme specifiche in merito al riconoscimento e alla regolamentazione interna sono contenute nell'allegato sul riconoscimento di qualificazioni e nell'allegato sulle regolamentazioni interne (cfr. n. 5.2.2 e 5.2.3).

Le Parti si impegnano inoltre a non imporre restrizioni sui trasferimenti e sui pagamenti internazionali per le transazioni correnti e le transazioni di capitale, a meno che tali restrizioni non vengano applicate a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 53 e 54).

Le disposizioni in merito all'accesso al mercato (art. 46), al trattamento nazionale (art. 47), a monopoli e prestatori esclusivi di servizi (art. 51), alle prassi commerciali (art. 52), alle eccezioni generali e di sicurezza (art. 55 e 56), alla trasparenza (art. 59) e alla circolazione delle persone fisiche (art. 50) sono sostanzialmente identiche a quelle del GATS.

5.2.2

Allegato sulla regolamentazione interna (allegato IV)

L'allegato IV sulla regolamentazione interna contiene disposizioni che integrano l'articolo 48 del capitolo sui servizi. Si tratta in particolare di disposizioni che disciplinano le misure in merito a requisiti, procedure, norme tecniche e a obblighi di licenza (art. I). Le Parti garantiscono che tali misure vengano disciplinate in anticipo e siano applicate con criteri oggettivi e trasparenti. Le necessarie procedure devono essere semplici, ragionevoli e chiare (art. II). Le Parti si impegnano in sede di Comitato misto o di organi appositamente istituiti a consultarsi a vicenda sulle attività poste in atto a livello internazionale in merito alle norme nel settore dei servizi. Tali norme internazionali, o parti rilevanti di esse, costituiscono la base per la definizione di regole tecniche legate alle misure nazionali, a meno che tali regole non si rivelino inadeguate al raggiungimento dei legittimi obiettivi politici di ciascuna Parte, ad esempio in ragione di essenziali fattori climatici, geografici, tecnologici o infrastrutturali (art. III). L'allegato sollecita altresì le Parti a riconoscere le regole tecniche sulle prestazioni di servizi dell'altra Parte equivalenti alle proprie, se esse corrispondono ai propri legittimi obiettivi politici (art. IV). Ogni Parte deve inoltre valutare se accettare i risultati della procedura di valutazione della conformità di un servizio elaborata dall'altra Parte, se tale procedura garantisce che il servizio è conforme alle norme applicabili (art. V). Tali disposizioni vanno oltre il GATS e rispecchiano un elevato livello di ambizione. Infine le Parti si impegnano ad attuare le disposizioni del GATS in merito ai regolamenti interni nel settore della contabilità (art. VI).

5.2.3

Allegato sul riconoscimento delle qualificazioni (allegato V)

L'allegato V dell'ALSPE contiene ulteriori disposizioni in merito al riconoscimento delle qualificazioni professionali che vanno oltre quelle del GATS e che integrano le disposizioni orizzontali per lo scambio di servizi. L'allegato si applica al riconoscimento delle qualificazioni acquisite nel territorio dell'altra Parte (art. I). Le Parti incoraggiano le rispettive autorità competenti e organizzazioni professionali a riconoscere le qualificazioni dei prestatori di servizi dell'altra Parte. Ciò contribuisce a soddisfare, interamente o parzialmente, le norme o i criteri adottati per l'autorizzazione, la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, soprattutto nel 2369

settore delle prestazioni professionali (art. IV). Le Parti stesse predispongono delle procedure per il riconoscimento delle formazioni e delle esperienze conseguite nonché delle licenze concesse nel territorio dell'altra Parte. In caso di presentazione di una domanda incompleta, il richiedente deve essere informato e messo nelle condizioni di poter adeguare o completare le sue qualificazioni. Ciò significa, ad esempio, offrirgli la possibilità di acquisire ulteriori esperienze sotto l'egida di un esperto, di completare ulteriori percorsi formativi o recuperare determinati esami (art. II). Le Parti istituiscono inoltre un punto di informazione presso il quale i prestatori di servizi possono informarsi in merito al riconoscimento di diplomi, ai requisiti di riconoscimento e alle procedure che regolamentano la concessione, al rinnovo o al mantenimento di licenze o qualificazioni necessarie. Su richiesta dell'altra Parte vengono avviate consultazioni tra le Parti in merito alle procedure per il riconoscimento delle formazioni, delle esperienze professionali o della concessione di licenze e certificati (art. III).

Anche questo allegato va oltre le disposizioni del GATS poiché il campo di applicazione delle norme sul riconoscimento si estende anche ai cittadini di Stati terzi domiciliati nel territorio delle Parti. Tramite questo allegato le procedure di riconoscimento vigenti a livello europeo vengono in parte applicate al rapporto SvizzeraGiappone.

5.2.4

Allegato sui servizi finanziari (allegato VI)

L'allegato VI dell'ALSPE completa le disposizioni orizzontali del capitolo sui servizi per tenere conto delle specificità del settore finanziario. Questo allegato riprende diversi elementi del corrispondente allegato del GATS. Tra questi, la definizione delle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi e servizi di investimento in valori mobiliari), le eccezioni per la politica monetaria e i sistemi di sicurezza sociale, nonché la disposizione in merito al riconoscimento di misure prudenziali (art. I e VII). L'allegato contiene inoltre diverse discipline che sono riportate nell'Intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari dell'OMC, di cui entrambe le Parti sono firmatarie. Inoltre, le Parti si impegnano a consentire in modo non discriminatorio la partecipazione dei prestatori di servizi finanziari stranieri a sistemi di pagamento e di compensazione pubblici e ad agevolazioni di credito ufficiali, nonché la partecipazione ad organi di autoregolamentazione e ad altre organizzazioni e associazioni necessarie alla fornitura di servizi finanziari (art. III).

Ai prestatori di servizi finanziari devono altresì essere consentiti il trattamento e la trasmissione dei dati necessari allo svolgimento delle attività correnti, fatte salve le misure adottate dalle Parti a tutela dei dati personali (art. VIII). È poi previsto che i servizi finanziari forniti da un prestatore di servizi in uno Stato membro dell'OMC possano essere forniti anche nel territorio dell'altra Parte (art. II).

In merito alle misure prudenziali (art. VI), l'Accordo prevede una disposizione identica a quella del GATS che accorda alle Parti, indipendentemente da altre disposizioni dell'Accordo, di mantenere o di adottare misure prudenziali, ivi comprese quelle adottate per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario o tutelare gli investitori. Ai sensi di questa disposizione, in aggiunta al GATS, le Parti affermano il loro impegno ad attuare il codice di liberalizzazione delle operazioni invisibili correnti dell'OCSE. Le Parti sono pure tenute ad applicare, ove possibile, i principi e le norme delle principali istituzioni internazionali competenti (Comitato di 2370

Basilea per la vigilanza bancaria, Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo e Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari).

Le Parti concordano inoltre ulteriori norme in merito alla trasparenza e alle procedure di autorizzazione (art. IV e V). Per quanto riguarda la trasparenza, ai sensi dell'articolo IV le autorità competenti delle Parti sono tenute, su richiesta delle persone interessate, a fornire informazioni su requisiti e procedure necessarie per il rilascio di autorizzazioni. Le Parti si impegnano inoltre ad indicare il periodo di tempo solitamente necessario per il rilascio di una licenza. In merito allo svolgimento rapido delle procedure di autorizzazione, le autorità competenti delle Parti sono tenute a trattare le domande senza indebiti ritardi e a comunicare ai richiedenti i dati da fornire in caso di documentazione incompleta. Le autorità competenti sono tenute a rilasciare una licenza se sono stati soddisfatti tutti i requisiti. Ciò deve avvenire possibilmente entro un arco di tempo di sei mesi.

L'articolo IX prevede l'istituzione di un sottocomitato per i servizi finanziari, che ha la funzione di garantire l'attuazione dei diritti e degli obblighi dell'Accordo in relazione ai servizi finanziari e di affrontare e discutere le tematiche legate al commercio di servizi finanziari (comprese le misure prudenziali).

5.2.5

Allegato sui servizi di telecomunicazione (allegato VII)

L'allegatoVII dell'ALSPE completa le disposizioni orizzontali in materia di scambio di servizi (cfr. n. 5.2.1) per il settore delle telecomunicazioni tramite specifiche norme aggiuntive. Tali norme si basano principalmente sul relativo documento di riferimento del GATS. Rispetto a quest'ultimo e ad ALS conclusi precedentemente, questo allegato contiene nuovi obblighi soprattutto in merito alla collocazione, alla portabilità dei numeri telefonici e alla tutela degli utenti e dei dati personali.

L'allegato VII contiene principi di concorrenza e standard minimi per l'interconnessione con gli operatori predominanti sul mercato (art. II). Questi sono tenuti ad accordare ad altri operatori l'interconnessione in modo non discriminatorio e a prezzi in linea con i costi (art. III cpv. 2). Essi devono altresì offrire la collocazione, che consiste nel dare la possibilità di installare all'interno delle proprie sedi gli impianti necessari all'interconnessione (art. III cpv. 3). Se gli operatori non riescono a giungere ad un accordo sull'interconnessione, le autorità di regolamentazione sono tenute a comporre la controversia e, se necessario, a definire condizioni e prezzi adeguati per l'interconnessione (art. III cpv. 7). L'allegato riprende il riconoscimento del servizio universale contenuto nel GATS, prevede procedure imparziali, trasparenti e non discriminatorie per la concessione delle autorizzazioni di fornitura dei servizi in questione e obbliga le Parti a garantire l'indipendenza delle autorità di regolamentazione verso gli operatori di servizi di telecomunicazioni di base (art. IV­VI). In più, esso garantisce la portabilità dei numeri di telefono sul territorio di ciascuna Parte in tempi e a condizioni adeguati (art. VIII). Al fine di creare un clima di fiducia favorevole all'impiego dei servizi di telecomunicazione, l'allegato obbliga inoltre le Parti ad adottare misure adeguate per tutelare i dati personali e combattere i messaggi elettronici a carattere pubblicitario non desiderati e le invita a collaborare bilateralmente e nell'ambito di forum multilaterali su tali questioni

2371

(art. IX). Da ultimo, l'allegato prevede uno scambio di informazioni tra le Parti in relazione ai servizi di telecomunicazione (art. X).

5.2.6

Impegni relativi all'accesso al mercato

Gli impegni relativi all'accesso al mercato assunti nel quadro dell'Accordo relativamente al settore dei servizi seguono il principio dell'elenco negativo. È la prima volta che la Svizzera, nel quadro di un accordo di libero scambio, disciplina i propri impegni relativi all'accesso al mercato nel settore dei servizi sotto forma di un elenco negativo (art. 57 e allegato III), seguendo in tal modo il principio cui aveva già fatto ricorso in precedenti accordi di libero scambio in materia di investimenti.

Anche l'accordo di libero scambio siglato tra i Paesi dell'AELS e il Messico prevede che gli impegni relativi all'accesso al mercato nel settore dei servizi oggetto di negoziazione vengano assunti sotto forma di elenco negativo. In base al principio dell'elenco negativo, rientrano sostanzialmente nel campo di applicazione degli impegni relativi all'accesso al mercato, al trattamento nazionale e/o al trattamento della nazione più favorita, tutti i settori di servizi nonché tutti i provvedimenti adottati, nella misura in cui le Parti contraenti non li abbiano espressamente esclusi dalle liste tramite deroga.

L'inserimento negli elenchi negativi di determinati settori di servizi o di misure è attribuibile, da un lato, a legislazioni interne, che vengono riprese negli elenchi di esenzioni e che hanno di conseguenza un effetto derogatorio. Le Parti hanno stabilito tali deroghe sulla base delle loro legislazioni vigenti. Dall'altro lato, hanno inserito negli elenchi negativi, a prescindere dalla legislazione vigente, ulteriori deroghe in merito a determinati settori di servizi o a determinate modalità di fornitura dei servizi, riservandosi pertanto il diritto di mantenere o introdurre, anche in futuro, restrizioni relative all'accesso al mercato o misure discriminanti in merito a tali settori di servizi o a tali modalità di fornitura dei servizi. Il Giappone ha fissato queste deroghe in un allegato sulle misure future. La Svizzera ha invece definito e qualificato i relativi settori e le relative modalità di fornitura. Ad esempio, la Svizzera ha inserito relative deroghe in diversi settori di servizi regolamentati a livello cantonale e, in parte, in settori disciplinati a livello federale, come quello dei trasporti. Con tali deroghe la Svizzera si riserva inoltre di escludere dagli impegni relativi
all'accesso al mercato ambiti di servizi non chiaramente assegnabili a determinati settori, o settori di servizi attualmente non conosciuti (cfr. allegato III, annesso 2, deroghe n. 102 e 103).

Il livello di liberalizzazione assunto dalla Svizzera nell'ambito di questo Accordo tramite gli elenchi negativi rientra nel quadro della legislazione vigente. In sostanza, il livello di tali impegni equivale in gran parte al livello di recenti e completi accordi di libero scambio siglati dalla Svizzera (AELS-Corea, AELS-Colombia). La Svizzera ha quindi ampliato i propri impegni rispetto al proprio elenco di impegni previsto dal GATS. A differenza di precedenti accordi di libero scambio, ha inoltre ulteriormente approfondito il proprio livello di impegni inerenti l'accesso al mercato sulla base dell'ordinamento giuridico vigente nei seguenti settori: nel settore dei servizi postali viene ora garantito un livello di accesso al mercato corrispondente all'apertura del mercato dell'aprile del 2004, cioè per servizi postali internazionali che non rientrano nella gamma dei servizi riservati alla Posta svizzera (p. es. invii indirizzati del peso superiore a 1 kg). Nel quadro dell'ordinamento giuridico vigente, la Svizze2372

ra ha inserito deroghe nel campo dei servizi audiovisivi; a questo riguardo si è tenuto soprattutto conto delle deroghe stabilite nell'ordinamento giuridico, ad esempio nel settore della radiotrasmissione (radio e televisione). In relazione al trattamento della nazione più favorita, analogamente ai propri impegni previsti dal GATS, la Svizzera si riserva il diritto di mantenere misure discriminatorie anche nei confronti del Giappone in caso di accordi di coproduzione e nel settore dei servizi prestati nell'ambito dell'Accordo MEDIA, della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera e del rilascio di concessioni a emittenti radiofoniche e televisive. Per quanto concerne i servizi finanziari, la Svizzera garantisce, oltre ai propri impegni previsti dal GATS nell'OMC, l'eliminazione dell'obbligo per gli assicuratori stranieri di possedere un'esperienza commerciale minima di tre anni nel Paese di origine. Inoltre, la Svizzera si impegna nel settore dei servizi per l'intrattenimento e il tempo libero, ad esempio nei servizi prestati in ambito sportivo. In tale ambito è stata apposta un'esplicita deroga per i servizi offerti da case da gioco e casinò. Nel settore della circolazione, la Svizzera è solo marginalmente andata oltre ai propri impegni previsti dal GATS. Anche in questo caso gli impegni corrispondono al diritto vigente in Svizzera.

Anche il livello degli impegni relativi all'accesso al mercato assunti dal Giappone nei confronti della Svizzera va oltre a quello degli impegni assunti nel quadro del GATS e, in parte, anche a quello concesso nel quadro di altri accordi di libero scambio. Rispetto agli impegni previsti dal GATS, il Giappone assume ulteriori impegni relativi all'accesso al mercato per i servizi alle imprese, i servizi finanziari nonché i servizi nel settore delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'ambiente e dei trasporti. Nel settore dei servizi postali, ad esempio, il Giappone accorda l'accesso al mercato per tutti i servizi che non rientrano nella gamma dei servizi postali riservati al Giappone. Anche nell'ambito dei servizi di distribuzione, il Giappone accorda ora l'intero trattamento nazionale ai prestatori di servizi svizzeri. Il Giappone si assume inoltre ulteriori impegni relativi all'accesso al mercato nel settore della navigazione d'alto mare e della
logistica. Nell'ambito dei servizi finanziari, il Giappone ha assunto i suoi impegni inerenti l'accesso al mercato per la prima volta sotto forma di un elenco negativo. Oltre agli impegni assunti ai sensi del GATS, il Giappone ora si impegna, nel quadro del proprio ordinamento giuridico vigente in materia di commercio transfrontaliero di valori mobiliari, a garantire l'accesso al mercato a istituti finanziari domiciliati in Giappone. Il Giappone concede inoltre un accesso non discriminatorio al mercato per la distribuzione transfrontaliera, operata tramite un intermediario finanziario domiciliato in Giappone, di certificati di fondi di investimento autorizzati in Giappone e dei relativi prodotti di investimento.

In relazione agli elenchi di esenzioni, l'Accordo di base prevede inoltre, all'articolo 58, una disposizione corrispondente all'articolo XXI del GATS sulla modifica degli elenchi stessi. Ai sensi dell'articolo XXI del GATS è previsto un meccanismo di compensazione che entra in gioco qualora si verificasse una riduzione del livello di accesso al mercato attuata da una delle Parti. Le Parti si impegnano altresì a riesaminare gli elenchi di esenzioni e il livello di accesso al mercato ogni due anni, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'accesso al mercato (art. 60).

2373

5.3

Circolazione transfrontaliera di persone fisiche

5.3.1

Disposizioni orizzontali

In questo Accordo, le norme relative all'ingresso e al soggiorno temporaneo sono definite in un capitolo a parte che disciplina la circolazione transfrontaliera delle persone fisiche. I diritti e gli obblighi si orientano all'allegato del GATS sulla circolazione delle persone fisiche per la fornitura di servizi. Lo scopo di questo capitolo è quello di instaurare una relazione commerciale preferenziale tra le Parti e agevolare la circolazione delle persone tramite criteri e procedure trasparenti. D'altro canto, questo capitolo si prefigge altresì di proteggere i confini, la forza lavoro nazionale e i rapporti di lavoro permanenti. Per raggiungere tutti questi obiettivi, le Parti convengono nell'applicare rapidamente le relative misure e prevenire inutili ostacoli o ritardi (art. 63). Le norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno temporaneo si basano sulle leggi e sui regolamenti vigenti, nonché sull'elenco degli impegni specifici e in particolare sull'allegato relativo alla circolazione transfrontaliera delle persone fisiche (art. 65). Il livello degli impegni nel campo della circolazione transfrontaliera delle persone fisiche equivale a quello di altri accordi di libero scambio (nel quadro dei capitoli sui servizi) siglati dalla Svizzera.

In base all'Accordo, sono consentite in particolare le misure riguardanti le persone che intendono accedere al mercato del lavoro dell'altra Parte, nonché le misure riguardanti la cittadinanza, il soggiorno o l'occupazione a titolo permanente. Sono altresì consentiti provvedimenti tesi a tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento (p. es. obbligo di visto). Tali provvedimenti non devono tuttavia compromettere gli impegni specifici assunti dalle Parti in merito alla liberalizzazione. Ciò significa che le limitazioni vigenti nel diritto in materia di ingresso, soggiorno e mercato del lavoro restano intatte (art. 62).

Oltre a ciò, questo capitolo prevede disposizioni in merito alla fornitura di informazioni sulle misure generali vigenti necessarie per un'efficace circolazione transfrontaliera delle persone fisiche. Le informazioni possono essere fornite tramite la divulgazione di pubblicazioni o di siti Internet pertinenti. Tali informazioni si riferiscono alle diverse tipologie di visti e di permessi di lavoro conosciuti in
Svizzera. In particolare, è richiesta l'indicazione dei requisiti da soddisfare e delle procedure di notifica per il rilascio di visti e dei permessi di lavoro nonché per il rinnovo di tali permessi. Anche le documentazioni da fornire e le altre eventuali condizioni da soddisfare devono essere oggetto di informazione. Tali informazioni devono essere principalmente accessibili alle persone che in base all'elenco degli impegni della Svizzera possono richiamarsi all'ALSPE, quindi dirigenti, specialisti, persone d'affari e venditori di servizi, prestatori di servizi a contratto nonché installatori e addetti alla manutenzione e all'assistenza (art. 66). Le Parti si impegnano ad un'evasione rapida delle domande di autorizzazione e di rinnovo. La richiedente o il richiedente viene informato tempestivamente in merito alla documentazione aggiuntiva da fornire, allo stato della domanda e alla decisione sul rilascio dell'autorizzazione (art. 67). Anche in questo caso le disposizioni vanno oltre il GATS e collocano le ambizioni della Svizzera su un piano elevato.

2374

5.3.2

Obblighi sull'ingresso nel mercato in relazione alla circolazione transfrontaliera delle persone fisiche (allegato VIII)

La Svizzera ha assunto impegni specifici in merito all'ingresso e al soggiorno temporaneo di cittadini giapponesi. Tali impegni sono, come nel GATS, contenuti in un elenco positivo. L'elenco è suddiviso in due parti: servizi (cpv. 1) e non servizi (cpv. 2).

Gli impegni della Svizzera nel settore dei servizi sono materialmente identici a quelli assunti in precedenti accordi di libero scambio. Poiché la Svizzera, tramite il GATS, si è impegnata solo nei confronti di dirigenti, specialisti, persone d'affari, venditori di servizi, prestatori contrattuali di servizi nonché installatori e addetti alla manutenzione e all'assistenza, anche nell'ambito dell'ALSPE l'impegno tra la Svizzera e il Giappone si limita a queste categorie di persone (art. II). L'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone appartenenti a queste categorie continuano quindi ad essere assoggettati alle disposizioni e alle definizioni del capitolo sui servizi. In particolare, restano valide le limitazioni e le condizioni riportate nell'elenco di eccezioni della Svizzera (art. III). I dirigenti e gli specialisti possono prorogare il loro soggiorno fino a cinque anni, le restanti categorie di persone fino a 90 giorni nell'arco di un anno. L'offerta svizzera per prestatori di servizi a contratto contempla 16 settori.

Nell'Accordo con il Giappone, la Svizzera assume nuovi impegni nel settore dei non-servizi (cpv. 2): oltre a dirigenti, specialisti e persone d'affari, la Svizzera si impegna ora anche nei confronti dei venditori di merci (art. V). A questa categoria di persone si applicano comunque le norme nazionali in merito all'ingresso e all'accesso al mercato del lavoro (legge federale del 16 dic. 200518 sugli stranieri e relative ordinanze) (art. VI).

Il Giappone, nel suo elenco degli impegni in merito all'ingresso e al soggiorno temporaneo, si impegna nei confronti delle seguenti categorie di persone fisiche: persone d'affari (90 giorni, prorogabile), (cpv. 1); dirigenti (1 o 3 anni, prorogabile), (cpv. 2); investitori (1 o 3 anni, prorogabile) (cpv. 3); persone fisiche che si occupano di prestazioni professionali (1 o 3 anni, prorogabile) (cpv. 4), o che si occupano di attività commerciali connesse alla prestazione di un servizio in virtù delle loro conoscenze specializzate o di un contratto con un'organizzazione pubblica o
privata in Giappone (1 o 3 anni, prorogabile) (cpv. 5).

Gli impegni contenuti nell'ALSPE che il Giappone ha assunto nei confronti dei dirigenti, delle persone d'affari e dei prestatori di servizi a contratto corrispondono fondamentalmente al livello del GATS. La Svizzera ha tuttavia potuto negoziare anche alcuni elementi che vanno oltre il GATS. Tali miglioramenti sono contenuti nell'elenco degli impegni del Giappone e riguardano investitori, consulenti finanziari, installatori, addetti alla manutenzione e all'assistenza. È altresì prevista l'estensione dell'elenco dei settori di attività possibili. È la prima volta che il Giappone si rende disponibile ad assumere tali impegni.

18

RS 142.20

2375

5.4

Commercio elettronico

L'Accordo tra la Svizzera e il Giappone è il primo Accordo preferenziale di cui la Svizzera è parte che includa disposizioni sostanziali sul commercio elettronico. Lo stesso vale anche per il Giappone. A differenza di altre norme e discipline commerciali dell'Accordo, le disposizioni relative al commercio elettronico non possono poggiarsi su una base comune alle due Parti, data la mancanza di un trattato multilaterale specifico su questa tematica.

Il capitolo sul commercio elettronico sottolinea il ruolo del commercio elettronico come fattore di crescita economica, evidenzia l'importanza di non erigere barriere al suo utilizzo e al suo sviluppo, e riconosce la necessità di instaurare un clima di fiducia per i suoi utenti (art. 71 cpv. 1). Inoltre, il capitolo conferma la prassi corrente di non imporre dazi doganali sulle transazioni elettroniche (art. 76 cpv. 2). Nelle sue considerazioni generali, esso mira a semplificare gli scambi e a migliorare le condizioni commerciali sia del commercio elettronico che del commercio di beni e servizi. Il capitolo si applica alle misure concernenti il commercio elettronico nel contesto degli scambi commerciali tra la Svizzera e il Giappone (art. 70). È di vasta portata e contiene nuovi impegni in materia di prodotti digitali, di servizi forniti elettronicamente e di firme elettroniche. Tali impegni vanno oltre qualsiasi altro accordo commerciale delle Parti e rappresentano il contenuto preferenziale propriamente detto del capitolo. Esso non contempla tuttavia né gli appalti pubblici, né le sovvenzioni, né le misure fiscali (art. 71 cpv. 4). In caso di incompatibilità con altri capitoli pertinenti dell'Accordo, questi ultimi prevalgono sulle disposizioni relative al commercio elettronico (art. 71 cpv. 3). In questo contesto, per prodotti digitali si intendono prodotti quali programmi di computer, testi, progetti, modelli, video, immagini e registrazioni di suoni o qualsiasi combinazione tra loro, codificati digitalmente e trasmessi elettronicamente e destinati alla vendita e alla distribuzione a fini commerciali. Si distingue tra prodotti digitali forniti elettronicamente e prodotti fissati su supporti informatici. Questi ultimi sono considerati merci e sono pertanto assoggettati al capitolo sullo scambio di merci (art. 72 cpv. 1 lett. a).

In relazione agli
obblighi di non discriminazione per i prodotti digitali (art. 73), che contemplano il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita (NPF), il capitolo sul commercio elettronico rimanda agli elenchi di esenzioni sullo scambio dei servizi e sugli investimenti (cfr. n. 5.2.6 e 5.5). Ciò significa che le deroghe alla clausola NPF e le limitazioni al trattamento nazionale in merito alla fornitura di servizi e agli investimenti si applicano per analogia ai prodotti digitali.

Invece, i vantaggi accordati a Paesi terzi nel quadro di altri accordi preferenziali delle Parti che non riguardano le suddette deroghe, sono assoggettati alla clausola NPF e vengono automaticamente accordati all'altra Parte. Le Parti si sono intenzionalmente astenute dal definire criteri per le regole di origine, preferendo a ciò la collaborazione in seno a forum internazionali per lo sviluppo di tali criteri e la loro eventuale integrazione nell'Accordo (art. 73 cpv. 4). È stato però definito un dispositivo per l'identificazione delle misure in contrasto con tali obblighi. Dato il carattere innovativo di queste disposizioni e in previsione di un loro sviluppo sul piano multilaterale, una clausola stabilisce che esse potranno essere riesaminate cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Il capitolo sul commercio elettronico contiene anche un obbligo di non discriminazione per i servizi forniti elettronicamente rispetto alla fornitura tramite altri mezzi (art. 74). A tale proposito le Parti riconoscono il principio di neutralità tecnologica (art. 71 cpv. 2). I loro obblighi sono tuttavia assoggettati alle eccezioni generali e di sicurezza (art. 83) dei capitoli sullo scambio 2376

di beni e servizi, ripresi per analogia. Si tratta, tra l'altro, di eccezioni che permettono di adottare misure per la tutela dell'ordine e della salute pubblica e per assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti in merito alla tutela degli utenti del commercio elettronico. Ciò vale altresì per tutte le altre disposizioni del capitolo e si manifesta nel riconoscimento dell'importanza di proteggere gli utenti del commercio online e dei loro dati personali (art. 80), nell'aumento della fiducia degli utenti verso il commercio elettronico e nella collaborazione tra le Parti su tali questioni. Con le stesse deroghe applicate per il trattamento nazionale e la clausola NPF, il capitolo contiene gli obblighi relativi all'accesso al mercato (art. 75), in base ai quali le Parti non possono né adottare né mantenere misure che pongano inopportunamente divieti o restrizioni al commercio elettronico in generale.

Il capitolo sul commercio elettronico comprende disposizioni concernenti la regolamentazione interna (art. 77) che si applicano a tutte le misure riguardanti il commercio elettronico. Esso prevede norme che disciplinano le firme elettroniche e i servizi di certificazione (art. 78) per le transazioni elettroniche tra persone giuridiche e fisiche delle Parti e getta le basi per la definizione di procedure semplificate in merito al riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione dell'altra Parte. Il capitolo promuove la teleamministrazione commerciale (art. 79) in relazione agli scambi commerciali e alla circolazione transfrontaliera delle persone fisiche e chiede alle Parti di garantire un quadro normativo sul commercio elettronico che favorisca lo sviluppo del commercio elettronico negli scambi bilaterali e di incentivare l'autoregolamentazione del settore privato (art. 81) per il sostegno del commercio elettronico.

Il capitolo sul commercio elettronico prevede inoltre la collaborazione delle Parti nell'ambito di organizzazioni internazionali, tra cui in particolare l'OMC, finalizzata allo sviluppo di un quadro multilaterale per il commercio elettronico, che comprenda, tra l'altro (e oltre alle suddette regole di origine per i prodotti digitali) l'impegno giuridico vincolante a non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche (art. 76 cpv. 1). Il capitolo è strutturato in
modo da non pregiudicare gli accordi esistenti e futuri nel quadro dell'OMC. Esso prevede altresì una collaborazione (art. 82) tra le Parti su tutte le questioni inerenti il commercio elettronico.

5.5

Investimenti

Il capitolo sugli investimenti garantisce il diritto di accesso al mercato agli investitori in relazione ad investimenti operati al di fuori del settore dei servizi nel territorio dell'altra Parte e contiene, in aggiunta alle norme già esistenti tra gli Stati dell'OCSE, ampie disposizioni per la protezione degli investimenti effettuati. Tra la Svizzera e il Giappone non esisteva finora alcun accordo bilaterale per la protezione degli investimenti. Dal punto di vista dell'approccio e del contenuto, il capitolo è paragonabile all'accordo sugli investimenti concluso tra gli Stati dell'AELS Svizzera, Islanda e Liechtenstein e la Repubblica di Corea19.

Il capitolo inizia fornendo un'ampia definizione del concetto di investimento, che, oltre agli investimenti diretti finalizzati a relazioni economiche durature operati in loco tramite partecipazioni sostanziali, con diritto di voto, al capitale di un'impresa o tramite la fondazione di filiali, include anche i valori patrimoniali (art. 85). Il campo 19

RS 0.975.228.1

2377

di applicazione del capitolo si estende anche agli investimenti di persone fisiche (cittadini giapponesi e cittadini svizzeri o stranieri residenti in via permanente in Svizzera) o di persone giuridiche facenti capo ad una delle Parti o da esse controllati.

Agli investitori di entrambe le Parti viene riconosciuto, in via di principio, il diritto ad un trattamento analogo a quello accordato agli investitori all'interno di ciascuno Stato (trattamento nazionale, art. 87) o agli investitori di Stati terzi (trattamento della nazione più favorita ­ NPF, art. 88) in merito all'accesso al mercato e alla protezione degli investimenti, per quanto eventuali accordi preferenziali, quali accordi di libero scambio, unioni doganali o accordi simili, vengano esclusi dalla clausola NPF. Qualora una Parte accordi ad uno Stato terzo un trattamento più vantaggioso in virtù di un accordo preferenziale, essa è tenuta a notificarlo all'altra Parte e, se possibile, ad accordare agli investitori di quest'ultima un trattamento non meno favorevole, nonché ad avviare consultazioni con essa, su richiesta di quest'ultima, in merito all'estensione di tali vantaggi all'altra Parte (art. 88). Per quanto concerne gli investimenti nel settore dei servizi, in caso di incompatibilità con il capitolo sugli investimenti, prevalgono le disposizioni del capitolo sui servizi (art. 84).

Per quanto riguarda il trattamento nazionale e la clausola NPF, entrambe le Parti hanno emesso riserve sotto forma di cosiddetti elenchi negativi (art. 90 e allegato IX). Tali riserve riguardano, per la Svizzera, gli acquisti immobiliari, i requisiti per la residenza ai sensi del diritto societario e diversi settori in campo energetico. Il Giappone ha formulato, tra l'altro, riserve nel settore dell'energia e dei trasporti, dell'industria mineraria, dell'industria degli armamenti, dell'industria aeronautica e degli acquisti immobiliari. Entrambe le Parti hanno inoltre escluso il livello comunale e si riservano la facoltà di introdurre ulteriori riserve a determinate condizioni.

Tutte le riserve vanno riesaminate periodicamente in vista di una progressiva riduzione o eliminazione.

I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita valgono fondamentalmente anche in materia fiscale (art. 100 cpv. 1), benché sia prevista la possibilità di
derogare a tali principi se necessario ai fini di un'equa ed efficiente riscossione delle imposte dirette. I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita non si applicano inoltre a misure che rientrano nel campo di applicazione di convenzioni sulla doppia imposizione (art. 100 cpv. 2 e 3). L'imposizione è esclusa dalla composizione delle controversie tra un investitore e uno Stato, a meno che non si tratti di misure fiscali di confisca (art. 100 cpv. 4 e 5).

Il capitolo sugli investimenti contiene, analogamente ai moderni accordi sulla protezione degli investimenti, una disposizione sulla protezione e il trattamento generale degli investimenti (art. 86). In merito all'espropriazione e al traffico internazionale di pagamenti e di capitali valgono disposizioni di protezione specifiche. In base ad esse, le espropriazioni sono concesse solo se le Parti soddisfano rigide condizioni (art. 91). Una disposizione sui trasferimenti dei capitali garantisce il libero trasferimento di somme destinate agli investimenti (art. 89). A ciò si aggiunge una disposizione sull'indennizzo in caso di perdite in seguito a conflitti armati, disordini o eventi simili (art. 92) e un articolo sulla surrogazione (art. 93).

Il capitolo prevede la possibilità per un investitore coinvolto in una controversia con lo Stato ospite di chiedere consultazioni direttamente a quest'ultimo (art. 94 cpv. 2) e, qualora non si riesca a giungere ad una conciliazione, di rivolgersi ad un tribunale arbitrale internazionale (la cosiddetta composizione delle controversie tra un investitore e uno Stato, art. 94 cpv. 3). Per le questioni inerenti la protezione degli investi2378

menti, ma non l'acceso al mercato, il consenso dello Stato ospite al deferimento della questione ad un tribunale arbitrale internazionale è già garantito (art. 94 cpv. 4).

In merito al divieto di imporre requisiti di prestazioni, si rimanda all'Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali20 (TRIMS) dell'OMC (art. 96). Viene inoltre fatta salva l'applicazione di misure prudenziali nel settore dei servizi finanziari, ai sensi dell'allegato VI (art. 98). Le Parti hanno la facoltà di prevedere formalità speciali in relazione all'autorizzazione degli investimenti, come requisiti di registrazione della residenza, purché non pregiudichino in maniera sostanziale i diritti degli investitori sanciti dal capitolo sugli investimenti (art. 99).

Una disposizione del capitolo prevede un'eccezione per quanto riguarda la tutela dell'ordine pubblico, della salute e dell'ambiente, la quale può tuttavia essere invocata solo in relazione all'accesso al mercato (art. 95 cpv. 1). Sono altresì possibili eccezioni concernenti la tutela di interessi essenziali per la sicurezza (art. 95 cpv. 1 e 2) e la bilancia dei pagamenti (art. 97). Le Parti riconoscono inoltre che è inopportuno favorire attività di investimento allentando le misure relative a salute, sicurezza, ambiente o lavoro (art. 101).

Il quadro giuridico relativo agli investimenti, unitamente alle riserve previste all'articolo 90, dovrebbe essere sottoposto a riesame entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo e successivamente a intervalli regolari (art. 102).

5.6

Concorrenza

Il capitolo sulla concorrenza dell'Accordo di base contiene ­ analogamente ad altri accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera ­ una disposizione tramite la quale le Parti riconoscono che le attività anticoncorrenziali possono ridurre o addirittura vanificare i vantaggi derivanti dall'Accordo stesso, nonché compromettere il funzionamento dei mercati delle Parti. Le Parti si impegnano quindi, nel quadro delle rispettive legislazioni sulla concorrenza, ad adottare misure contro tali attività (art. 103) nonché a collaborare, sempre nel quadro dei rispettivi ordinamenti giuridici (art. 104). Qualora i meccanismi di collaborazione non dovessero portare ad una soluzione soddisfacente, la Parte danneggiata può richiedere l'avvio di consultazioni formali in sede di Comitato misto (art. 105). Le disposizioni dell'ALSPE sulla composizione delle controversie non si applicano tuttavia al capitolo sulla concorrenza (art. 106).

In attuazione dell'articolo 104 dell'Accordo di base, nel capitolo 3 dell'Accordo di attuazione (Aa) sono previste disposizioni dettagliate sulla collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza delle Parti (in Svizzera la Commissione della concorrenza, in Giappone la Fair Trade Commission). In particolare è previsto che le autorità garanti della concorrenza si informino a vicenda sulle misure esecutive che possono pregiudicare gli interessi essenziali dell'altro Paese (art. 10 Aa). Inoltre è previsto (se compatibile con le rispettive leggi e i rispettivi regolamenti e con gli interessi essenziali del rispettivo Paese), che le autorità garanti della concorrenza si assistano a vicenda sulle questioni inerenti le misure esecutive (art. 11 Aa) e si 20

RS 0.632.20, allegato 1A.7

2379

scambino informazioni a tal fine (art. 12 Aa). Una Parte non è costretta a scambiare informazioni qualora tale scambio violi le proprie leggi e i propri regolamenti o pregiudichi interessi essenziali (art. 12 e 18 cpv. 1 Aa). L'Accordo contiene inoltre una regolamentazione sul trattamento delle informazioni confidenziali (art. 18 Aa).

Non sussiste alcun obbligo di fornire informazioni qualora queste siano tutelate dalle leggi e dai regolamenti come segreti commerciali. È altresì previsto che le autorità garanti della concorrenza possano coordinare le proprie misure esecutive (art. 13 Aa). L'autorità garante della concorrenza di un Paese può anche richiedere a quella dell'altro Paese di adottare misure esecutive nei confronti di attività anticoncorrenziali messe in atto nell'altro Paese, qualora esse compromettano interessi essenziali della Parte richiedente (art. 14 Aa). Le restanti disposizioni del capitolo sulla concorrenza contenute nell'Accordo di attuazione riguardano la prevenzione di conflitti con interessi essenziali dell'altra Parte nell'esecuzione delle leggi sulla concorrenza (art. 15 Aa), l'applicazione di criteri di trasparenza in merito alle leggi e ai regolamenti nazionali e a ulteriori pubblicazioni pertinenti in ambito di concorrenza (art. 16 Aa), le consultazioni tra le autorità garanti della concorrenza (art. 17 Aa), l'uso delle informazioni nelle procedure penali (art. 19 Aa), le disposizioni attuative (art. 20 e 21 cpv. 1 Aa) e la relazione con altre norme giuridiche, in particolare gli accordi internazionali (art. 21 cpv. 2 segg. Aa).

5.7

Proprietà intellettuale

Il capitolo sulla protezione della proprietà intellettuale contiene disposizioni per la protezione dei diritti d'autore e diritti affini, dei marchi, dei disegni, dei brevetti, delle novità vegetali, delle indicazioni geografiche, dei dati di prova nelle procedure per l'autorizzazione di immissione in commercio di prodotti farmaceutici e fitofarmaceutici nonché disposizioni sulla concorrenza sleale. Sono state inoltre concordate disposizioni sull'applicazione del diritto in campo amministrativo (misure applicate alla frontiera), civile e penale.

Le Parti si impegnano a garantire una protezione effettiva della proprietà intellettuale ai sensi degli obblighi specifici dell'ALSPE e di altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono firmatari (art. 107 cpv. 1). A questo proposito valgono i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita, così come disciplinati nelle disposizioni pertinenti dell'Accordo TRIPS dell'OMC21 (art. 108 e 109). Le Parti si impegnano inoltre ad adottare misure adeguate per migliorare l'efficienza delle proprie procedure amministrative in materia di proprietà intellettuale (art. 110).

All'articolo 107 capoverso 3, le Parti rafforzano i relativi impegni derivanti dai 15 accordi internazionali nel campo della proprietà intellettuale di cui il Giappone e la Svizzera sono firmatari. Il capoverso 4 cita tre ulteriori accordi multilaterali a cui le Parti dovrebbero, laddove possibile, aderire, qualora ciò non sia ancora avvenuto.

In aggiunta agli accordi multilaterali citati, il capitolo sulla proprietà intellettuale contiene disposizioni di protezione sostanziali soprattutto in merito ai seguenti punti: estensione parziale dei diritti, limitati alle esibizioni acustiche secondo gli accordi WPPT, anche alle esibizioni visive (art. 114 cpv. 2); una regolamentazione dei diritti degli organismi di radiodiffusione (art. 114 cpv. 3); una protezione dei disegni 21

Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, RS 0.632.20, allegato.1C.

2380

industriali della durata (complessiva) non inferiore a 20 anni (art. 116); la protezione dei brevetti per invenzioni biotecnologiche e un'estensione di 5 anni al massimo della protezione ventennale dei brevetti per prodotti innovativi nel settore farmaceutico e fitofarmaceutico assoggettati a procedure di autorizzazione di immissione in commercio (art. 117); la protezione delle novità vegetali ai sensi della Convenzione UPOV nella sua versione del 199122 (art. 118); la protezione delle indicazioni geografiche sia nel settore delle merci che in quello dei servizi, compresa la protezione dei nomi dei Paesi e, per la Svizzera, dei nomi dei Cantoni, nonché delle bandiere, degli stemmi e di altri emblemi statali (art. 119 cpv. 3). L'articolo 19 capoverso 4 fa riferimento agli elenchi delle indicazioni geografiche della Svizzera e del Giappone contenute nell'allegato X dell'ALSPE. Il Giappone presenta cinque indicazioni geografiche per specialità regionali (sake e alcolici), la Svizzera oltre 40 indicazioni geografiche di rilievo nel contesto commerciale con il Giappone, tra cui denominazioni d'origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) per prodotti agricoli come carne secca, Emmental o Gruyère, vini e bevande spiritose come Abricotine o Zuger Kirsch, ma anche l'importante denominazione d'origine Swiss/ Svizzera per cioccolato, orologi, tessuti, macchinari, settore chimico e farmaceutico.

Gli elenchi facilitano agli aventi diritto alle indicazioni geografiche la rivendicazione della tutela dei propri diritti dinanzi ad autorità e tribunali nazionali.

Per la protezione dei dati di prova nelle procedure per l'autorizzazione di immissione in commercio di prodotti farmaceutici innovativi è stata concordata una durata della protezione di almeno sei anni e di almeno dieci anni per prodotti agrochimici (art. 121).

Le disposizioni riguardanti il sostegno o le misure delle autorità doganali per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (art. 122 segg.) corrispondono al livello della legislazione entrata in vigore in Svizzera in data 1° luglio 2008 e vanno ampiamente oltre agli obblighi multilaterali minimi dell'Accordo TRIPS dell'OMC. Tali misure di sostegno delle autorità doganali non si applicano solo in relazione alle importazioni, bensì anche alle merci destinate all'esportazione
o in transito. Esse devono inoltre essere disponibili per tutti i settori di diritti immateriali e non solo per merci protette da diritti sui marchi o da diritti d'autore. L'articolo 123 contiene inoltre disposizioni sulla possibilità di analizzare prove e campioni dei prodotti trattenuti alla frontiera perché sospettati di contraffazione e pirateria e sull'adozione di procedure semplificate per la distruzione di tali prodotti.

Le disposizioni conclusive del capitolo (art. 127 e 128) prevedono un consolidamento della collaborazione in materia di protezione della proprietà intellettuale a livello nazionale e internazionale nonché l'istituzione di un sottocomitato per l'attuazione e il riesame delle disposizioni dell'Accordo in materia di proprietà intellettuale.

22

La versione riveduta della legge sulla protezione delle varietà (RS 232.16) è entrata in vigore in Svizzera il 1° settembre 2008.

2381

5.8

Appalti pubblici

Il Giappone e la Svizzera sono membri dell'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici dell'OMC23 (AAP). Nei negoziati con il Giappone è stata analizzata la possibilità di estendere il campo di applicazione materiale dell'AAP all'ALSPE. La Svizzera ha ampiamente offerto al Giappone il campo di applicazione dell'accordo bilaterale del 21 luglio 199924 tra la Svizzera e l'Unione Europea su determinati aspetti degli appalti pubblici. In seguito alla constatazione dell'impossibilità per il Giappone di accordare alla Svizzera un accesso al mercato che vada sostanzialmente oltre il livello dell'AAP, le Parti hanno convenuto di limitare le disposizioni sugli appalti pubblici nell'ALSPE ad una conferma dei diritti e degli obblighi delle Parti sanciti dall'AAP (art. 130), alla designazione di punti di informazione (art. 131) e ad una clausola sulle negoziazioni (art. 132). Quest'ultima stabilisce che qualora una Parte accordi, su base contrattuale, ad uno Stato terzo un accesso al mercato più vantaggioso di quello previsto dall'AAP, l'altra Parte può richiedere l'avvio di negoziazioni al fine di estendere tali concessioni su base reciproca.

5.9

Promozione di una relazione economica più stretta

Con il capitolo sulla promozione di una relazione economica più stretta, per la prima volta in un ALS concluso dalla Svizzera viene creata una piattaforma per il trattamento di specifiche questioni economiche. L'articolo 134 dell'Accordo di base prevede che le Parti avviino, se necessario, consultazioni nell'ambito di un sottocomitato appositamente istituito e nel quale possano essere coinvolti rappresentanti dell'economia di entrambe le Parti. Tra i principali compiti del sottocomitato vi è in particolare quello di discutere sulle possibilità di rimuovere gli ostacoli agli scambi e agli investimenti, nonché sulle possibili forme di collaborazione per incentivare gli scambi e gli investimenti. A tale scopo, il sottocomitato può far pervenire al Comitato misto raccomandazioni in merito all'attuazione di misure concrete. Per agevolare l'identificazione di temi da trattare in sede di sottocomitato, è prevista l'istituzione di organi di contatto, che fungono principalmente da punti di riferimento per questioni economiche (art. 135 in comb. disp. con l'art. 22 dell'Accordo di attuazione).

5.10

Altre disposizioni

5.10.1

Composizione delle controversie

Il capitolo 14 dell'ALSPE prevede una dettagliata procedura per la composizione delle controversie, che può essere avviata qualora una Parte ritenga che l'altra Parte abbia violato gli impegni dell'Accordo o abbia compromesso i vantaggi derivanti da una corretta attuazione delle disposizioni dell'Accordo stesso.

Una controversia riguardante le disposizioni dell'ALSPE o quelle dell'OMC può essere sottoposta, a discrezione della Parte reclamante, o alla procedura di composizione delle controversie dell'ALSPE o a quella dell'OMC (art. 138 cpv. 3). È tuttavia precluso un successivo cambio di procedura.

23 24

RS 0.632.231.422 RS 0.172.052.68

2382

Al sorgere di una controversia, le Parti sono tenute innanzitutto a cercare di risolverla in via amichevole tramite consultazioni (art. 139). In alternativa o in aggiunta alla procedura di composizione delle controversie, le Parti in causa possono ricorrere a procedimenti di buoni uffici o a meccanismi di conciliazione o di mediazione (art. 140). Qualora entro 60 giorni non si sia giunti ad una composizione amichevole o qualora la Parte a cui è rivolto il reclamo si rifiuti di procedere a consultazioni, la Parte reclamante può richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale (art. 141). Esso è composto da tre membri: ciascuna Parte provvede a nominarne uno, mentre il membro che assume la presidenza del tribunale viene nominato congiuntamente dalle Parti. Se le Parti non riescono ad accordarsi in merito, il presidente viene nominato dal Segretario generale della Corte permanente dell'Aia.

In linea di principio, il tribunale arbitrale è tenuto a sottoporre alle Parti in causa un progetto di decisione entro 90 giorni e a emettere la decisione definitiva entro i successivi 30 giorni (art. 143). Questa decisione è definitiva e vincolante per entrambe le Parti (art. 142 cpv. 2). Se la Parte a cui è rivolto il reclamo non adempie alla decisione, la Parte reclamante può, a determinate condizioni, negoziare misure compensative o sospendere all'altra Parte concessioni equivalenti (art. 145). Tale sospensione di concessioni da parte della Parte reclamante può a sua volta essere sottoposta ad un tribunale arbitrale.

5.10.2

Disposizioni istituzionali

Al fine di garantire l'amministrazione e la corretta applicazione dell'Accordo, viene istituito un Comitato misto (CM), composto in linea di principio da rappresentanti di entrambe le Parti e co-presieduto da funzionari della Svizzera e del Giappone (art. 148 cpv. 1). Il CM stabilisce le proprie regole procedurali (art. 148 cpv. 4) e delibera in base al principio del consenso. Il CM si riunisce generalmente ogni due anni, ma in caso di necessità può essere convocato per riunioni straordinarie. In questo caso la riunione può avere luogo sia a livello superiore (politico) che inferiore (art. 148 cpv. 5).

Il CM ha il compito di monitorare l'adempimento degli impegni assunti dalle Parti e valutare l'estensione e l'approfondimento dell'Accordo nonché di fornire alle Parti eventuali raccomandazioni in merito. Inoltre il CM deve adoperarsi per risolvere qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo (cfr. n. 5.10.1). Il CM definisce le procedure operative per il settore dello scambio di merci disciplinate nell'articolo 24 e nell'allegato II. Esso può inoltre prendere ulteriori decisioni necessarie al buon funzionamento dell'Accordo ed espletare altre funzioni che gli sono state assegnate dall'Accordo o dalle Parti (art. 148 cpv. 2). A differenza dei comitati di altri ALS conclusi dalla Svizzera nel quadro dell'AELS, il CM istituito nell'ALSPE con il Giappone non ha la competenza di emendare autonomamente determinate parti o allegati dell'Accordo (cfr. n. 5.10.3).

Il CM può istituire ulteriori sottocomitati e gruppi di lavoro a supporto delle proprie attività (art. 148 cpv. 3). A questi si aggiungono i sottocomitati già previsti dall'Accordo, ovvero il sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali, il sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità, il sottocomitato per la proprietà intellettuale nonché il sottocomitato per la promozione di una relazione economica più stretta.

2383

Ogni Parte designa inoltre un organo di contatto con la funzione di agevolare la comunicazione tra le Parti su questioni inerenti l'Accordo (art. 149).

5.10.3

Preambolo, disposizioni iniziali e finali

Il preambolo e l'articolo sugli obiettivi (art. 1) dell'Accordo di base definiscono il quadro e gli obiettivi generali dell'ALSPE. Nel preambolo, entrambe le Parti confermano, tra l'altro, il loro impegno verso la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i diritti fondamentali, soprattutto in conformità a quanto stabilito nella Carta delle Nazioni Unite e nei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Inoltre, le Parti sottolineano quanto sia importante garantire la sicurezza negli scambi internazionali evitando di creare inutili ostacoli agli scambi commerciali, e approfondire ulteriormente la cooperazione in tale ambito. Le Parti ribadiscono altresì la loro determinazione a tenere in considerazione la salvaguardia dell'ambiente e l'impiego ottimale delle risorse naturali nell'attuazione dell'Accordo. Tra gli obiettivi principali dell'Accordo vengono menzionati l'agevolazione dello scambio di merci e servizi, la protezione della proprietà intellettuale, la promozione di attività di investimento e la tutela degli investimenti, la collaborazione e il coordinamento nell'efficace applicazione della legislazione sulla concorrenza.

L'Accordo si applica, se non è diversamente disposto nell'Accordo stesso, al territorio delle Parti (art. 2). Queste confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'adesione all'Accordo OMC o ad altri accordi internazionali (art. 7). In caso di conflitto tra l'ALSPE e altri accordi di diritto internazionale, le Parti avviano immediatamente consultazioni per giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, tenendo conto dei principi generali del diritto internazionale.

L'articolo 4 regolamenta gli obblighi delle Parti in merito all'informazione. Da un lato esse sono tenute a pubblicare o a rendere altrimenti accessibili leggi, regolamenti, procedure amministrative, decisioni giudiziarie e atti amministrativi ad efficacia generale di pertinenza dell'ALSPE. Le Parti si impegnano a rispondere entro un periodo di tempo ragionevole alle domande dell'altra Parte su tali questioni.

Inoltre, sono tenute a scambiarsi gli indirizzi di contatto necessari e a comunicare all'altra Parte ogni modifica apportata alle proprie leggi, ai regolamenti e alle procedure amministrative, se rilevanti per l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 6 capoverso
1 riepiloga le disposizioni dell'Accordo attinenti alle misure fiscali. L'articolo 6 capoverso 2 stabilisce che, fatte salve le disposizioni dei capitoli 6 (Servizi), 9 (Investimenti) e 11 (Protezione della proprietà intellettuale), in caso di conflitto, le disposizioni di convenzioni sulla doppia imposizione prevalgono su quelle dell'ALSPE.

Per la prima volta in un ALS concluso dalla Svizzera è previsto un articolo sulla promozione dello scambio di prodotti ambientali e di servizi legati all'ambiente (art. 9). Le Parti si impegnano ad incentivare lo scambio e la diffusione di beni e servizi che agevolino l'accesso a tecnologie mirate a tutela e sviluppo dell'ambiente.

Tale disposizione va periodicamente riesaminata dal Comitato misto.

L'ALSPE, compresi i suoi allegati e l'Accordo di attuazione, può essere emendato tramite accordo tra le Parti (art. 152). Per il Giappone vale ­ ad eccezione dell'Accordo di attuazione ­ il principio per cui ogni emendamento dell'Accordo deve essere approvato dal Parlamento. È tuttavia prevista una procedura semplificata 2384

per gli emendamenti riguardanti parti dell'allegato I, delle appendici 1­3 all'allegato II, l'appendice 2 all'allegato III nonché l'allegato X dell'Accordo, per i quali il governo giapponese ha la facoltà di operare emendamenti tramite il semplice scambio di note diplomatiche.

In Svizzera, la questione circa la competenza degli emendamenti viene affrontata nell'ambito di procedure interne che tengono conto del contenuto dell'emendamento in questione. Gli emendamenti sottoposti a procedura semplificata in Svizzera rientrano normalmente nella sfera di competenza del Consiglio federale (cfr. art. 7a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione25). Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale in merito a tali emendamenti nel quadro del rapporto annuale sugli accordi internazionali da lui conclusi. Gli allegati e i protocolli degli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera vengono aggiornati periodicamente, soprattutto per tenere conto degli sviluppi nel sistema internazionale degli scambi (p. es. OMC, Consiglio mondiale delle dogane, o nel quadro di altri accordi di libero scambio di Stati dell'AELS o dei loro partner).

6

Entrata in vigore

L'ALSPE entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio di note diplomatiche a conferma che le procedure interne necessarie sono concluse (art. 153). Un'applicazione provvisoria non è prevista. L'Accordo di attuazione entra in vigore automaticamente alla stessa data dell'ALSPE (art. 25 dell'Accordo di attuazione).

7

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le ripercussioni finanziarie consistono nella prevedibile perdita dei proventi doganali sulle importazioni provenienti dal Giappone. Nel 2007 i proventi doganali su importazioni dal Giappone sono stati di circa 15,6 milioni di franchi (di cui 0,46 mio. derivanti da prodotti agricoli). In considerazione del fatto che per l'80 per cento circa delle importazioni di prodotti industriali dal Giappone verrà fatto valere il trattamento preferenziale, conformemente all'ALSPE, e che sul 20 per cento circa dei prodotti agricoli dal Giappone verranno applicati i dazi preferenziali, le entrate doganali della Svizzera dovrebbero ridursi di circa 12 milioni di franchi l'anno. Le ripercussioni finanziarie dovrebbero risultare contenute e vanno messe in relazione agli effetti economici positivi per la piazza economica svizzera, in particolare ai previsti risparmi doganali molto maggiori su esportazioni svizzere verso il Giappone (cfr. n. 5.1.1).

25

RS 172.010

2385

Gli effetti sul personale della Confederazione conseguono dal crescente numero di ALS da attuare e sviluppare. Questi effetti dovranno essere compensati all'interno dell'Amministrazione federale. Per i Cantoni e i Comuni, l'accordo con il Giappone non ha ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale.

8

Conseguenze economiche

L'ALSPE migliora su ampia scala l'accesso al mercato e la sicurezza giuridica per le esportazioni svizzere sia di merci che di servizi e garantisce la protezione dell'effettuazione e dello sfruttamento di investimenti nonché dei diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, l'accordo rafforza in generale la sicurezza giuridica e la prevedibilità delle condizioni quadro per le nostre relazioni economiche con il Giappone.

Grazie alla riduzione dei dazi doganali e alla garanzia di un accesso di mercato libero da discriminazioni per investimenti e numerosi servizi, l'ALSPE con il Giappone eserciterà un effetto positivo sulle imprese e sui consumatori in Svizzera e in Giappone. In particolare, la soppressione di dazi giapponesi all'importazione favorirà le esportazioni svizzere verso il Giappone (cfr. n. 5.1.1). Anche i consumatori e le imprese in Svizzera beneficeranno dell'eliminazione o della riduzione dei dazi svizzeri su prodotti provenienti dal Giappone.

Dato che le concessioni della Svizzera nel settore agricolo sono già state fatte ad altri partner di libero scambio o a Paesi in via di sviluppo nell'ambito del Sistema generalizzato delle preferenze e accordate nel quadro dei contingenti doganali dell'OMC (se esistenti), non sono da attendersi ripercussioni rilevanti sull'agricoltura svizzera.

9

Programma di legislatura

La conclusione dell'ALSPE con il Giappone rientra nell'ambito della misura «estensione della rete di accordi di libero scambio con partner esterni all'UE» annunciata nel messaggio del 23 gennaio 200826 sul programma di legislatura 2007­2011 e nel decreto federale del 18 settembre 200827 sul programma di legislatura 2007­2011.

10

Rapporti con l'OMC e con il diritto comunitario

Sia la Svizzera che il Giappone fanno parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Entrambe le Parti contraenti sono dell'avviso che il presente accordo sia conforme agli impegni che si sono assunte aderendo all'OMC. Gli accordi di libero scambio sottostanno alla verifica degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno all'OMC.

26 27

FF 2008 597 627 FF 2008 7469

2386

La conclusione di accordi di libero scambio con Paesi terzi non è né in contraddizione con gli impegni assunti in base ad accordi con l'Unione europea né con gli obiettivi della politica d'integrazione europea della Svizzera. In particolare, essa non influisce sui diritti e doveri nei rapporti con l'Unione europea.

11

Validità per il Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein non è parte contraente dell'ALSPE. Tuttavia, sulla base del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192328, concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla riunione del territorio di quest'ultimo Paese al territorio doganale svizzero, anche il Principato del Liechtenstein è soggetto alle disposizioni dell'ALSPE sul commercio delle merci (art. 3 lett. b in comb. disp. con l'art. 12 dell'Accordo di base).

12

Pubblicazione degli allegati all'accordo

Gli allegati all'ALSPE comprendono complessivamente diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico. Secondo l'articolo 5 e l'articolo 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200429 sulle pubblicazioni ufficiali e l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 200430 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni, 3003 Berna31, e sono disponibili sul sito Internet della SECO32. Una traduzione della lista svizzera delle concessioni in materia di merci (appendice 2 dell'allegato I dell'ALSPE) sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale. Inoltre, l'Amministrazione federale delle dogane pubblica in forma elettronica le traduzioni dell'allegato II dell'ALSPE sulle regole d'origine e sulle procedure doganali33.

13

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale34 (Cost.), gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali si evince dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

28 29 30 31 32 33 34

RS 0.631.112.514 RS 170.512 RS 170.512.1 http://www.bundespublikationen.admin.ch/ http://www.seco.admin.ch/ http://www.ezv.admin.ch/ RS 101

2387

L'ALSPE può essere denunciato in qualsiasi momento, previo rispetto di un termine di preavviso di un anno (art. 154). L'Accordo di attuazione, in tal caso, si estingue automaticamente insieme all'ALSPE (art. 25 dell'Accordo di attuazione). Gli accordi in questione non comportano l'adesione a un'organizzazione internazionale e la loro attuazione non esige alcuna modifica a livello di legge.

L'attuazione dell'accordo richiederà unicamente la modifica dell'ordinanza del 27 luglio 199535 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (esclusi gli Stati membri dell'UE e dell'AELS). È prevista la modifica di tale ordinanza al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

Il presente accordo prevede disposizioni contenenti norme di diritto (concessioni doganali, principi di parità di trattamento). Per determinare se si tratta di disposizioni che contengono norme di diritto importanti ai sensi all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (cfr. anche art. 22 cpv. 4 della legge sul Parlamento36), va notato, da una parte, che le disposizioni dell'Accordo possono essere attuate mediante ordinanze, che il Consiglio federale ha la competenza di emanare, per le concessioni doganali, in virtù della legge sulla tariffa delle dogane37. D'altra parte, non possono considerarsi fondamentali in quanto non sostituiscono il diritto interno e non contengono decisioni di principio per la legislazione nazionale. Benché l'accordo assuma una grande importanza economica, gli obblighi che ne scaturiscono sono paragonabili a quelli derivanti da altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Dal profilo del contenuto, presentano una struttura paragonabile a quella di altri accordi di libero scambio. La forma bilaterale dell'ALSPE non comporta grandi cambiamenti rispetto agli accordi conclusi dalla Svizzera nell'ambito dell'AELS, in quanto anche questi ultimi contengono in sostanza degli impegni bilaterali contratti dalla Svizzera nei confronti dei rispettivi partner contrattuali. Le differenze che sussistono in alcuni ambiti (tra cui l'inserimento di capitoli relativi alla circolazione transfrontaliera delle persone, al commercio elettronico e alla promozione di una relazione economica più stretta nonché disposizioni dettagliate concernenti la collaborazione delle autorità garanti della
concorrenza dei due Paesi) non incidono sulla sostanza dell'accordo e non implicano nuovi impegni per la Svizzera rispetto ad accordi da lei stipulati precedentemente.

In occasione dell'esame della mozione 04.3203 presentata il 22 aprile 2004 dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e delle deliberazioni relative ai messaggi sugli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile, la Repubblica di Tunisia, la Repubblica di Corea, i Paesi della SACU e l'Egitto, entrambe le Camere hanno appoggiato la posizione del Consiglio federale secondo cui gli accordi internazionali che rispondono ai suddetti criteri non sottostanno al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

35 36 37

RS 632.319 RS 171.10 RS 632.10

2388

L'accordo in questione è politicamente incontestato e non presenta contenuti sostanzialmente nuovi. In virtù dell'articolo 2 della legge sulla consultazione38, questa categoria di accordi non è soggetta a una procedura di consultazione: il contenuto dell'ALSPE corrisponde in sostanza a quello di altri accordi conclusi precedentemente ­ in particolare agli ALS stipulati nell'ambito dell'AELS con il Messico, Singapore, il Cile e la Repubblica di Corea ­ e il consenso politico è stato appurato nel quadro della consultazione sul mandato di negoziazione in seno alle commissioni parlamentari competenti39 e alla Conferenza dei governi cantonali nonché nell'ambito dell'informazione trasmessa alle cerchie interessate, in particolare alle associazioni economiche e alle organizzazioni non governative.

38 39

RS 172.061 Sono state consultate le commissioni parlamentari seguenti: Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (29 marzo 2007), Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (3 aprile 2007) e Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati (19 aprile 2007).

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