Termine di referendum: 1° aprile 2010

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen) Modifica dell'11 dicembre 2009 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 20091, decreta: I La legge federale del 20 giugno 19972 sulle armi è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 lett. c e 2bis 1

Per armi s'intendono: c.

concerne soltanto il testo francese

Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.

2bis

Art. 22b

Bolletta di scorta

Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni in uno Stato Schengen necessita di una bolletta di scorta rilasciata dall'Ufficio centrale.

1

Non necessita di una bolletta di scorta chi intende esportare a titolo professionale in uno Stato Schengen armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni contemplate anche dalla legislazione sul materiale bellico.

2

3 La bolletta di scorta non è rilasciata se il destinatario finale non è legittimato, secondo il diritto del Paese di destinazione, al possesso delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni.

La bolletta di scorta contiene tutte le indicazioni necessarie sul trasporto delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni di cui è prevista l'esportazione, nonché i dati necessari all'identificazione delle persone coinvolte. Essa deve accompagnare tali oggetti fino al loro luogo di destinazione.

4

1 2

FF 2009 3051 RS 514.54

2008-2237

7673

Legge sulle armi

L'Ufficio centrale trasmette le informazioni di cui dispone alle competenti autorità degli Stati coinvolti nell'esportazione delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni.

5

Art. 25 cpv. 2, 2bis e 3 2 L'Ufficio centrale rilascia l'autorizzazione e ne stabilisce la durata. L'autorizzazione consente l'introduzione simultanea sul territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo.

2bis Il Consiglio federale stabilisce la forma e gli allegati della domanda di autorizzazione; definisce la durata di validità dell'autorizzazione.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi bianche sul territorio svizzero.

3

Art. 25a cpv. 2, primo periodo A chi trasporta armi con sé, provenendo da uno Stato Schengen, l'autorizzazione è rilasciata soltanto se le armi sono registrate nella carta europea d'arma da fuoco. ...

2

Art. 25b cpv. 1 Chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni verso uno Stato Schengen deve chiedere alla competente autorità del Cantone di domicilio una carta europea d'arma da fuoco.

1

Art. 32d

Comunicazione di dati personali a uno Stato Schengen

La comunicazione di dati personali alle competenti autorità di Stati Schengen è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

Art. 34 cpv.1 lett. l e lbis 1

È punito con la multa chiunque: l.

ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete;

lbis. esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione; II Alla presente legge è aggiunto un allegato conformemente alla versione qui annessa.

7674

Legge sulle armi

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009

Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 22 dicembre 20093 Termine di referendum: 1° aprile 2010

3

FF 2009 7673

7675

Legge sulle armi

Allegato (art. 4 cpv. 2bis)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono:

4 5 6 7 8

a.

l'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

b.

l'Accordo del 26 ottobre 20045 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c.

l'Accordo del 17 dicembre 20046 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d.

l'Accordo del 28 aprile 20057 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

e.

il Protocollo del 28 febbraio 20088 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

RS 0.362.31 RS 0.362.1 RS 0.362.32 RS 0.362.33 RS 0.362.311; non ancora pubblicato.

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