Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname Proroga e modifica del 3 aprile 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 13 marzo 2006, del 1° maggio 2007 e del 7 aprile 20081 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname è prorogata.
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 15
Salario concordato
Art. 16 cpv. 3 lett. a
(Salari minimi e categorie di lavoratori)
Art. 17
Adeguamenti salariali
Art. 27 cpv. 1 lett. b
(Salario in caso di altre assenze)
Art. 29 cpv. 1
(Spese per vitto e alloggio)
Art. 30 cpv. 2
(Spese di viaggio)
Appendice I
Salari minimi
1 2
FF 2006 2805, 2007 3113, 2008 2333 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2009-0713
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Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname. DCF
III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro.
IV Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.
3 aprile 2009
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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