Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 3 marzo 2009

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Ciprodinil 37.5 % Fludioxonil 25 %

Tipo di formulazione: WG granulare idrodispersibile 2. Prodotti commerciali Realchemie Cyprodinil & Fludioxonil

Numero di omologazione svizzero: D-4339 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024419-00/003 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Cyprodinil & Fludioxonil

Numero di omologazione svizzero: D-4340 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024419-00/009 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Cyprodinil & Fludioxonil

Numero di omologazione svizzero: D-4341 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024419-00/006 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Cyprodinil & Fludioxonil

Numero di omologazione svizzero: D-4342 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024419-00/002 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Cyprodinil & Fludioxonil

Numero di omologazione svizzero: D-4343 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024419-00/012 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

1

RS 916.161

2009-0436

917

Realchemie Cyprodinil & Fludioxonil

Numero di omologazione svizzero: D-4344 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024419-00/004 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Coltivazione di bacche: Fragole Marciume grigio (Botrytis cinerea) Lamponi, more

Marciume grigio (Botrytis cinerea)

Ribes nero, ribes rosso

Antracnosi

Frutticoltura: Albicocco, pesco/nettarine, prugno

Muffa delle piante da frutto

Frutta a nocciolo [salvo ciliegi/ ciliegie]

Viticoltura: Vite Orticoltura: Cetrioli Cipolle

Cipolle Fagioli

(*)

Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1­1.2 kg/ha Termine d'attesa: 2 settimane Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1­1.2 kg/ha Termine d'attesa: 2 settimane Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 7 giorni

1, 2 1, 3, 4 5, 6

Concentrazione: 0.06 % Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dallo stadio 71­72 e 77­79 Concentrazione: 0.06 % Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: durante la fioritura

7, 8

Marciume grigio (Botrytis cinerea)

Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1.2 kg/ha

9, 10

Mal dello sclerozio, marciume grigio (Botrytis cinerea) Marciume bianco della cipolla

Concentrazione: 0.1 % 1 Termine d'attesa: 3 giorni Dosaggio: 1 kg/ha Applicazione: 1° trattamento allo stadio di due foglie, 2° trattamento tre settimane dopo (in caso di semina autunnale in primavera) Concentrazione: 0.1 % 1 Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 2 settimane Dosaggio: 0.5­0.8 kg/ha 1 Termine d'attesa: 2 settimane Dosaggio: 0.5­0.8 kg/ha 1 Applicazione: trattamento al più tardi entro 14 giorni dalla piantagione

Muffa dei fruttiferi

Botrite della cipolla (Botrytis squamosa)

Mal dello sclerozio, marciume grigio (Botrytis cinerea) Insalate (Asteracee) Mal dello sclerozio, marciume grigio (Botrytis cinerea), rizottonia

918

Applicazione

7, 8

Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Melanzana, pomodori

Mal dello sclerozio, marciume grigio (Botrytis cinerea) Marciume grigio (Botrytis cinerea), rizottonia

Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 3 giorni

1

Valerianella

Coltivazione piante ornam.: Bosso (Buxus) Cylindrocladium buxicola In generale Tappeti erbosi e terreni sportivi

Marciume grigio (Botrytis cinerea) Muffa delle nevi, muffa delle nevi

Dosaggio: 0.6 kg/ha Termine d'attesa: 35 giorni Applicazione: trattamento al più tardi entro 14 giorni dalla piantagione Concentrazione: 0.1 % Applicazione: da metà aprile fino ad ottobre Concentrazione: 0.1­0.12 %

11, 12

Dosaggio: 1.5 kg/ha

1

1

(*) Condizioni e osservazioni 1 = Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.

2 = La dose indicata si riferisce allo stadio dalla piena fioritura all'inizio dell'arrossamento dei frutticini, 4 piante/m2.

3 = Per i lamponi estivi e le more la dose per trattamento indicata si riferisce allo stadio dall'inizio della fioritura alla piena fioritura, volume delle siepi 10 000 m3/ha. Per i lamponi autunnali la dose per trattamento si riferisce allo stadio di inizio.

4 = La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.

5 = 1­2 trattamenti.

6 = SPa 1: per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.

7 = Anche per applicazione per via aerea.

8 = La dose citata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m3/ha.

9 = Ultimo trattamento all'invaiatura, ma al più tardi a metà agosto.

10 = Al massimo 1 trattamento per anno.

11 = SPa 1: per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 4 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.

12 = Trattamenti a intervalli di 4 settimane.

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

919

Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

3 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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