Decreto del Consiglio federale concernente la proroga delle autorizzazioni all'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione rilasciate ai Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra

Nella sua seduta del 4 dicembre 2009 il Consiglio federale svizzero ha deciso quanto segue: 1

Visto l'articolo 387 capoverso 4 del Codice penale1 i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra sono autorizzati a: a. eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione le pene detentive di durata compresa tra 20 giorni e 1 anno; b. eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione le pene detentive di lunga durata che volgono al termine o in luogo del lavoro esterno, per una durata compresa tra 1 mese e 1 anno.

2

L'esecuzione mediante sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione non può essere effettuata con l'ausilio di apparecchiature di sorveglianza satellitare («Global Positioning System», cosiddetto GPS).

3

L'esecuzione mediante sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione può essere effettuata soltanto se: a. il condannato vi acconsente; b. le persone che vivono in comunione domestica con il condannato vi acconsentono; c. le autorità cantonali competenti garantiscono l'accompagnamento e l'assistenza del condannato.

4

Le autorizzazioni sono valide fino al giorno in cui entra in vigore un eventuale disciplinamento a livello di legge dell'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica, ma non oltre il 31 dicembre 2015.

5

Conformemente all'ordinanza del 30 giugno 19932 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali, i Cantoni di cui al numero 1 sono tenuti a partecipare alle rilevazioni statistiche effettuate periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (UST) relative all'esecuzione delle pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione. Le competenti autorità cantonali d'esecuzione sono tenute a fornire le informazioni necessarie. Esse devono compilare conformemente alle prescrizioni i questionari che l'UST sottopone loro e trasmetterli a quest'ultimo.

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RS 311.0 RS 431.012.1

2009-2678

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Esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione. DCF

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I Cantoni di cui al numero 1 documentano le esperienze maturate con l'esecuzione delle pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica.

Ogni anno consegnano alla fine di marzo un rapporto all'Ufficio federale di giustizia (UFG) circa le cognizioni acquisite.

7

Qualora non venissero adempiti gli oneri e le condizioni di cui ai numeri 1-6, la presente autorizzazione può essere revocata.

8

La Cancelleria federale notifica la presente decisione ai Governi dei Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra.

4 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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