Allegato I del contratto di affiliazione del 15 giugno 2007

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) del 15 giugno 2007 (stato il 21 aprile 2009)1

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giugno 2007 alla Cassa di previdenza della Confederazione.

1

Esso disciplina l'assicurazione contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità nel quadro della Cassa di previdenza della Confederazione.

2

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai datori di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione, ai loro impiegati e ai beneficiari di rendite.

Art. 3

Piani previdenziali

Per i contributi di risparmio (art. 24), i contributi volontari di risparmio (art. 25) e i riscatti (art. 32) sono previsti i seguenti piani previdenziali:

1

a.

piano standard: per l'assicurazione degli impiegati fino alla classe di stipendio 23 compresa;

b.

piano per i quadri 1: per l'assicurazione degli impiegati delle classi di stipendio 24­29;

c.

piano per i quadri 2: per l'assicurazione degli impiegati a partire dalla classe di stipendio 30.

Il regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) è annesso come allegato I al contratto di affiliazione della Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 2007 (FF 2008 5173). Conformemente all'articolo 32c capoverso 3 LPers, l'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPCPC) ha approvato il 5 novembre 2008 una serie di modifiche del RPIC. Tali modifiche sono state approvate dal Consiglio federale il 14 gennaio 2009 e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2009. Le disposizioni modificate sono contrassegnate da una nota a piè di pagina.

2008-2856

2287

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Art. 4

Obiettivo di prestazioni

I modelli di calcolo alla base del presente regolamento si fondano su un'età di pensionamento di 65 anni.

Art. 5

Abbreviazioni

Le abbreviazioni utilizzate nel presente regolamento figurano nell'allegato 7.

Art. 6

Unione domestica registrata

L'unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio. Le ripercussioni dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata sono equiparate a quelle del divorzio.

Art. 7

Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni

I diritti fondati sul presente regolamento non possono essere ceduti o costituti in pegno prima della loro scadenza né tanto meno sono pignorabili. Sono fatte salve le disposizioni del capitolo 10 (promozione della proprietà di abitazioni).

Art. 8

Interesse, interesse di mora

Nella misura in cui il presente regolamento non preveda altrimenti, i tassi di interesse applicabili sono stabiliti ogni anno dalla Commissione della cassa. I tassi di interesse figurano nell'allegato 1.

Art. 9

Spese amministrative, emolumenti dell'autorità di vigilanza e contributi al Fondo di garanzia LPP

Il finanziamento delle spese amministrative, degli emolumenti dell'autorità di vigilanza e dei contributi al Fondo di garanzia LPP è oggetto di una convenzione di affiliazione separata tra i datori di lavoro e PUBLICA.

Art. 10

Obbligo di informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti

1 Gli impiegati da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti hanno l'obbligo di informare in maniera veritiera su tutti i fatti concernenti le relazioni con PUBLICA e di presentare tutti i documenti necessari. Alle riserve relative allo stato di salute si applicano gli articoli 15 e 16.

2 Gli assicurati e i beneficiari di rendite che hanno diritto a prestazioni di PUBLICA o i loro superstiti devono in particolare comunicare per scritto, senza indugio:

a.

2288

il matrimonio o il nuovo matrimonio nonché l'inizio di un'unione domestica ai sensi dell'articolo 45, nel caso del diritto a una rendita per il coniuge o il convivente superstite;

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

b.

la registrazione di un'unione domestica ai sensi della LUD, nel caso del diritto a una rendita per il coniuge o il convivente superstite;

c.

la conclusione della formazione o il raggiungimento dell'abilità al lavoro di un figlio per il quale sussiste il diritto alla rendita per i figli o per gli orfani oltre il 18° anno di età;

d.

il decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita.

Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità di PUBLICA devono inoltre comunicare spontaneamente per scritto e senza indugio i proventi computabili ai sensi dell'articolo 77 capoverso 3, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell'entità della rendita.

3

4 I diritti nei confronti di altre assicurazioni o di altri responsabili devono essere comunicati spontaneamente per scritto e senza indugio a PUBLICA.

Art. 11

Conseguenze della violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione

1 Gli impiegati da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti devono compensare a PUBLICA i costi del maggior dispendio che risulta a PUBLICA da indicazioni omesse, inesatte o tardive. I dettagli sono stabiliti nel regolamento dei costi.

2 Si considera che gli obblighi di informazione e di comunicazione sono violati quando l'informazione e la comunicazione non sono fornite tempestivamente o nel caso di un rifiuto di fornire informazioni o comunicazioni.

Se l'assicurato che ha presentato a PUBLICA una richiesta di versamento di prestazioni viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che gli incombono, PUBLICA sospende gli accertamenti concernenti il diritto alle prestazioni e decide in merito a tale diritto soltanto ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.

3

Se l'assicurato o il beneficiario della rendita che ha diritto alle prestazioni di PUBLICA viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che gli incombono, PUBLICA sospende il pagamento delle prestazioni fino ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.

4

Le prestazioni sono in ogni caso pagate soltanto se l'avente diritto ha fornito tutti i documenti necessari alla valutazione del diritto alla prestazione. In caso di presentazione tardiva di questi documenti le prestazioni sono pagate senza interesse.

5

Art. 12

Obbligo di informazione di PUBLICA, certificato personale

All'atto della sua ammissione a PUBLICA l'assicurato riceve un certificato personale, nel quale figurano le indicazioni determinanti per la previdenza professionale dell'assicurato. Quest'ultimo riceve almeno una volta all'anno un certificato personale.

1

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PUBLICA informa adeguatamente almeno una volta all'anno gli assicurati in merito alla propria organizzazione e al proprio finanziamento nonché sulla composizione dell'organo paritetico.

2

Art. 13

Obbligo di comunicazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro comunica a PUBLICA, entro i termini prescritti, gli impiegati da assicurare nonché i dati indispensabili per la gestione della previdenza professionale, in particolare lo stipendio annuo determinante, il grado di occupazione, lo stato civile, la data del matrimonio come pure i dati rilevanti concernenti i figli per i quali sussiste un diritto alle prestazioni di cui agli articoli 41, 47 e 58. Il datore di lavoro è responsabile della completezza e dell'esattezza delle indicazioni.

1

In caso di comunicazione tardiva di una modifica, il rapporto di assicurazione degli assicurati è rettificato in funzione del momento in cui la modifica si è effettivamente verificata.

2

Capitolo 2: Assicurati Art. 14

Condizioni di ammissione nell'assicurazione

Gli impiegati sono assicurati contro i rischi di decesso e di invalidità a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Essi sono anche assicurati per la vecchiaia a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età.

Art. 15

Riserva relativa allo stato di salute

Nel caso di nuove ammissioni la cui somma di rischio supera un milione di franchi e di assicurati con un aumento permanente di almeno 40 000 franchi dello stipendio annuo e una somma di rischio superiore a un milione di franchi, PUBLICA può applicare una riserva relativa allo stato di salute per la copertura dei rischi di decesso e di invalidità. Un'eventuale riserva si applica al massimo per cinque anni.

1

La protezione previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita apportate non può essere sminuita da una nuova riserva relativa allo stato di salute.

2

Nei casi di cui al capoverso 1, PUBLICA rileva tramite questionari lo stato di salute della persona da assicurare. Se l'informazione consente di presumere un rischio assicurativo più elevato, PUBLICA ordina entro tre mesi dalla ricezione dell'informazione un esame dello stato di salute presso il suo medico di fiducia.

3

Se è effettuato un esame dello stato di salute, PUBLICA procede a una copertura provvisoria dal momento della costituzione o della modifica del rapporto di assicurazione fino a quello della ricezione del rapporto del medico di fiducia. In base al rapporto, PUBLICA decide con effetto retroattivo per quanto riguarda la copertura definitiva con o senza riserva. PUBLICA informa l'assicurato in merito alla riserva.

4

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L'assicurato è in ogni caso tenuto a informare PUBLICA in merito a riserve relative allo stato di salute esistenti e applicate da precedenti istituti di previdenza.

5

Se i pregiudizi alla salute indicati nella riserva provocano, entro il termine della riserva, il decesso dell'assicurato o un'incapacità al lavoro che ne determina l'invalidità, sussiste il diritto alle seguenti prestazioni nell'entità menzionata e oltre la durata della riserva:

6

a.

le prestazioni secondo la LPP; e

b.

nel quadro dell'assicurazione sovraobbligatoria: se del caso una rendita finanziata tramite il capitale di copertura disponibile.

Art. 16

Violazione dell'obbligo di denuncia

Se nel questionario di cui all'articolo 15 capoverso 3 l'assicurato comunica in maniera inesatta o sottace rischi di salute che conosceva o doveva conoscere oppure comunica in maniera inesatta o sottace riserve relative allo stato di salute applicate da precedenti istituti di previdenza, PUBLICA può limitare retroattivamente la copertura assicurativa alle prestazioni di cui all'articolo 15 capoverso 6.

1

Il diritto di limitare la copertura assicurativa si estingue al termine di quattro settimane dal momento in cui PUBLICA ha avuto conoscenza della violazione dell'obbligo di denuncia.

2

Se PUBLICA limita la copertura assicurativa fondandosi sul capoverso 1, si estingue parimenti l'obbligo di PUBLICA di fornire prestazioni per casi di previdenza già insorti, la cui realizzazione o entità sono state influenzate dalla violazione dell'obbligo di denuncia. In un simile caso PUBLICA esige la restituzione delle prestazioni sovraobbligatorie qualora le abbia già fornite.

3

Art. 17

Persone non ammesse nell'assicurazione

Non sono ammessi nell'assicurazione di PUBLICA gli impiegati: a.

per i quali è stato costituito un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al massimo; se il contratto di lavoro è prorogato, l'obbligo di assicurazione inizia nel momento in cui è stata convenuta la proroga;

b.

occupati soltanto a titolo accessorio da un datore di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione e già assicurati obbligatoriamente per un'attività lucrativa principale oppure che esercitano un'attività indipendente a titolo di professione principale;

c.

invalidi ai sensi della LAI nella misura di almeno il 70 per cento;

d.

che in quanto personale locale all'estero operano come personale non trasferibile del DFAE e per i quali il DFAE non è tenuto a versare contributi all'AVS; oppure

e.

che hanno compiuto il 65° anno di età.

2291

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Art. 18 1

Fine dell'assicurazione

L'assicurazione termina: a.

con la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché a quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità;

b.

con il compimento del 65° anno di età per il rischio di invalidità;

c.

al più tardi al compimento del 70° anno di età per il prelievo di contributi di risparmio.

Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità l'interessato rimane assicurato presso PUBLICA per la durata di un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Le prestazioni corrispondono a quelle che erano assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Se entro questo periodo viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza.

2

Capitolo 3: Basi di calcolo Art. 19

Stipendio annuo determinante

Il datore di lavoro stabilisce lo stipendio annuo determinante per l'assicurazione e lo comunica a PUBLICA.

1

I criteri decisivi per stabilire lo stipendio annuo determinante sono definiti dal datore di lavoro secondo principi uniformi per ogni categoria di assicurati e nell'osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione.

2

Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS dell'assicurato. È fatta salva la continuazione della previdenza per la vecchiaia durante i congedi non pagati o in caso di riduzione del grado di occupazione dopo il compimento del 55° anno di età con mantenimento della protezione previdenziale anteriore.

3

Il datore di lavoro può stabilire anticipatamente lo stipendio annuo determinante sulla base degli ultimi stipendi annui conosciuti. In questo caso devono essere prese in considerazione le modifiche già convenute per l'anno in corso. In caso di forti fluttuazioni del grado di occupazione o dell'entità dello stipendio, lo stipendio annuo determinante è stabilito forfetariamente in base allo stipendio medio del pertinente gruppo professionale.

4

In caso di forti fluttuazioni degli stipendi, l'obbligo contributivo è stabilito in base allo stipendio annuo determinate secondo il certificato di salario AVS. Fino al momento del conteggio definitivo il datore di lavoro deve versare acconti di contributi a PUBLICA.

5

Se l'assicurato è impiegato da meno di un anno, è considerato stipendio annuo determinante lo stipendio che realizzerebbe in caso di occupazione durante l'anno intero.

6

2292

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Art. 20

Guadagno assicurato

Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell'importo di coordinamento.

1

L'importo di coordinamento corrisponde al 30 per cento dello stipendio annuo determinante, ma al massimo all'importo limite inferiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP.

2

Nel caso degli assicurati parzialmente invalidi l'importo di coordinamento ai sensi del capoverso 2 è ridotto in maniera corrispondente al diritto alla rendita parziale.

3

Art. 21

Occupazione a tempo parziale

Nel caso degli assicurati occupati a tempo parziale lo stipendio annuo determinante corrisponde allo stipendio che sarebbe realizzato in caso di occupazione al 100 per cento. Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell'importo di coordinamento e convertito nel grado di occupazione effettivo.

Art. 22

Guadagno non assicurabile

Il reddito conseguito presso un datore di lavoro non affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione o realizzato tramite un'attività lucrativa indipendente non può essere assicurato presso PUBLICA.

Capitolo 4: Contributi di risparmio, premio di rischio, prestazioni di uscita apportate e riscatto Art. 23

Contributi di risparmio e premio di rischio

Per il calcolo dei contribuiti di risparmio e del premio di rischio il guadagno assicurato è determinante.

Art. 24

Contributi di risparmio

I contributi di risparmio sono prelevati a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età. Sono graduati in funzione dell'età e costituiscono gli accrediti di vecchiaia.

1

2293

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2

Ai singoli piani previdenziali si applicano i seguenti contributi di risparmio: a.

b.

c.

piano standard per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23 compresa: Graduazione delle età (classe di contributo)

Contributo di risparmio dell'impiegato (%)

Contributo di risparmio del datore di lavoro (%)

Totale degli accrediti di vecchiaia (%)

22­34 35­44 45­54 55­70

5.5 7.0 10.25 13.5

5.5 7.0 10.25 13.5

11.0 14.0 20.5 27.0

piano per i quadri 1 per gli impiegati delle classi di stipendio 24­29: Graduazione delle età (classe di contributo)

Contributo di risparmio dell'impiegato (%)

Contributo di risparmio del datore di lavoro (%)

Totale degli accrediti di vecchiaia (%)

22­34 35­44 45­54 55­70

5.5 7.0 11.5 14.75

5.5 7.0 11.5 14.75

11.0 14.0 23.0 29.5

piano per i quadri 2 per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 30: Graduazione delle età (classe di contributo)

Contributo di risparmio dell'impiegato (%)

Contributo di risparmio del datore di lavoro (%)

Totale degli accrediti di vecchiaia (%)

22­34 35­44 45­54 55­70

6.75 8.25 12.75 16.0

6.75 8.25 12.75 16.0

13.5 16.5 25.5 32.0

L'età per determinare i contributi di risparmio e quindi gli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita dell'assicurato.

3

Il cambiamento della classe di contributo ai sensi del capoverso 1 è effettuato il 1° gennaio dell'anno in cui viene raggiunta la classe di età corrispondente.

4

Gli accrediti di vecchiaia fruttano un interesse a partire dal 1° gennaio successivo alla loro scadenza (allegato 1).

5

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Art. 25

Contributo volontario di risparmio

L'assicurato può versare contributi volontari di risparmio a titolo di complemento ai contributi di risparmio di cui all'articolo 24.

1

Nel caso dell'assicurazione nel piano standard o nel piano per i quadri 1 è possibile optare tra un contributo volontario di risparmio del 2 per cento e un contributo di risparmio pari al contribuito di rischio del datore di lavoro. Il contributo volontario di risparmio non può superare il 4 per cento.

2

L'assicurato nel piano per i quadri 2 può optare tra un contributo volontario di risparmio dell'1 o del 2 per cento.

3

Il datore di lavoro comunica a PUBLICA il versamento di un contributo volontario di risparmio, la modifica della sua entità o la rinuncia completa entro il 30 novembre dell'anno in corso. La mutazione ha di volta in volta effetto dal 1° gennaio successivo.

4

5 L'entità del contributo volontario di risparmio può essere stabilita una volta all'anno. Per le comunicazioni e le mutazioni si applicano i termini di cui al capoverso 4.2

Il guadagno assicurato dell'assicurato costituisce la base di calcolo per determinare il contributo volontario di risparmio.

6

Alla rimunerazione dei contributi volontari di risparmio si applica l'articolo 24 capoverso 5.

7

Art. 26

Premio di rischio

Per l'assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità è riscosso un premio di rischio.

1

2

Il premio di rischio è pagato dal datore di lavoro.

L'obbligo del pagamento del premio insorge con l'ammissione nell'assicurazione.

Esso termina:

3

a.

con il decesso dell'assicurato;

b.

con la cessazione del rapporto di lavoro;

c.

con il compimento del 65° anno di età dell'assicurato;

d.

in caso di invalidità ai sensi dell'articolo 53.

Art. 27

Pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio

I contributi di risparmio e il premio di rischio sono dovuti per intero dal datore di lavoro. Essi devono essere trasferiti ogni mese a PUBLICA. Il contributo di risparmio (art. 24 e 25) dell'assicurato è dedotto ogni mese dal suo stipendio.

2

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2295

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Art. 28

Obbligo di pagare i contributi e i premi in caso di entrata o uscita nel corso del mese, di congedo non pagato e di decesso

È dovuto l'intero contributo mensile se l'ammissione dell'assicurato nell'assicurazione avviene prima del 15 del mese. Se l'ammissione dell'assicurato avviene il 15 del mese o dopo, i contributi sono dovuti a contare dal 1° del mese successivo.

1

Non è dovuto alcun contributo per il mese corrente se l'assicurato esce prima del 15 del mese. Se l'uscita dell'assicurato avviene il 15 del mese o dopo, è dovuto l'intero contributo mensile.

2

La normativa ai sensi dei capoversi 1 e 2 si applica per analogia in caso di congedo non pagato (art. 29).

3

4

In caso di decesso dell'assicurato è dovuto il contributo per tutto il mese.

Art. 29

Congedo

Senza avviso contrario del datore di lavoro, durante un congedo non pagato o un congedo parzialmente pagato l'assicurazione rimane immutata almeno per due mesi.

1

L'assicurato può continuare l'assicurazione a contare dal terzo mese di congedo anche per i soli rischi di decesso e di invalidità. In questo caso l'accredito di vecchiaia disponibile è rimunerato fino alla fine del congedo (allegato 1).

2

Art. 30

Prestazioni di uscita apportate

Le prestazioni di uscita di altri istituti di previdenza e gli averi di istituti di libero passaggio devono essere trasferiti in caso di ammissione a PUBLICA. Essi sono integralmente accreditati all'avere di vecchiaia dell'assicurato.

Art. 31

Prestazione di uscita versata in seguito a divorzio

La quota della prestazione di uscita versata all'assicurato in seguito a divorzio è integralmente accreditata al suo avere di vecchiaia.

Art. 32

Riscatto

Fatto salvo il capoverso 4, il riscatto è possibile entro i limiti stabiliti dalla LPP, conformemente all'allegato 2. Sono determinanti l'età e il guadagno assicurato al momento del riscatto. Nel caso degli assicurati ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 (stipendio annuo) è determinante il guadagno assicurato medio mensile moltiplicato per dodici, calcolato al massimo sugli ultimi dodici mesi.

1

Nel quadro del capoverso 1 l'assicurato può liberamente stabilire, entro 90 giorni dall'ammissione nell'assicurazione, l'entità del primo riscatto. Trascorso questo termine l'importo minimo del riscatto ammonta a 5000 franchi. Se la somma residua possibile di riscatto è inferiore a 5000 franchi l'intero importo deve essere pagato in un solo versamento.

2

I beneficiari di prestazioni di vecchiaia che non hanno ancora compiuto il 65° anno di età e assumono un'attività presso un datore di lavoro della Cassa di previdenza

3

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della Confederazione possono riscattare le prestazioni regolamentari soltanto nella misura in cui queste superano la protezione previdenziale esistente prima dell'insorgere dell'evento di previdenza vecchiaia.

I riscatti effettuati dopo l'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha determinato l'invalidità sono rimborsati (art. 57 cpv. 3).

4

Se sono stati effettuati prelievi anticipati per il promovimento della proprietà di abitazione, i riscatti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anticipati. Se l'importo anticipato non può essere rimborsato conformemente all'articolo 93 capoverso 2 lettera a fino al compimento del 57° anno di età, i riscatti possono essere effettuati nella misura in cui, unitamente agli anticipi, non superino le prestazioni massime ai sensi del presente regolamento.3

5

Art. 33

Comunicazione dei riscatti alle autorità fiscali

Nel caso dei prelievi anticipati effettuati nel corso dei tre anni successivi al riscatto, PUBLICA comunica alle autorità fiscali, simultaneamente ai prelievi anticipati, anche i riscatti operati nel corso dei tre anni precedenti.

1

Se l'assicurato esce da PUBLICA nel corso dei tre anni successivi al riscatto e sussiste il diritto al pagamento in contanti della prestazione di uscita ai sensi dell'articolo 83, PUBLICA comunica alle autorità fiscali, simultaneamente al versamento in contanti, anche i riscatti operati nel corso dei tre anni precedenti.

2

Capitolo 5: Misure di risanamento Art. 34

Misure in caso di copertura insufficiente

Se dalla verifica attuariale risulta una copertura insufficiente ai sensi della LPP, l'organo paritetico attua misure di risanamento nell'osservanza delle disposizioni legali.4

1

L'organo paritetico può prelevare dai datori di lavoro, dall'assicurato e, entro i limiti dell'articolo 65d capoverso 3 lettera b LPP, dai beneficiari di rendite un contributo di risanamento limitato, sempreché altre misure non consentano di raggiungere l'obiettivo. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi dell'assicurato.

2

Il contributo di risanamento può essere prelevato soltanto con il consenso del datore di lavoro nella misura in cui serve a finanziare prestazioni sovraobbligatorie.

3

Il contributo di risanamento non è preso in considerazione per il calcolo della prestazione di uscita, delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e di decesso.

4

3 4

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2297

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

In caso di prelievo di un contributo di risanamento l'organo paritetico informa la Cassa di previdenza della Confederazione, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito:

5

a.

all'aliquota o all'importo;

b.

alla durata prevista;

c.

alla ripartizione tra datore di lavoro e assicurati;

d.

alle modalità di pagamento.

Se il prelievo di contributi di risanamento si rivela insufficiente, il tasso di interesse minimo sugli averi di vecchiaia LPP può essere ridotto al massimo dello 0,5 per cento per la durata della copertura insufficiente, ma al massimo per cinque anni.

6

In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzazione, oppure trasferire a questo conto risorse provenienti dalla riserva ordinaria dei contribuiti del datore di lavoro.

7

In caso di copertura insufficiente il versamento di un prelievo anticipato può essere limitato nel tempo e nell'importo oppure totalmente rifiutato se il prelievo anticipato è destinato al rimborso di mutui ipotecari. La limitazione o il rifiuto del pagamento è possibile soltanto per la durata della copertura insufficiente. L'organo paritetico deve comunicare la durata e l'entità della misura all'assicurato al quale viene limitato o rifiutato il versamento.

8

Art. 35

Pagamento dei contributi di risanamento

I contributi di risanamento che devono essere prestati dal datore di lavoro e dagli assicurati sono dovuti per intero dal datore di lavoro.

1

2

La deduzione della quota di contributo è effettuata: a.

mensilmente dallo stipendio degli assicurati;

b.

mensilmente dalla rendita dei beneficiari di rendite.

Capitolo 6: Prestazioni Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia Art. 36

Avere di vecchiaia

1

Per ogni assicurato è costituito un avere individuale di vecchiaia.

2

L'avere di vecchiaia è composto: a.

dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24;

b.

dalle prestazioni di uscita apportate ai sensi dell'articolo 30;

c.

dai versamenti a favore dell'assicurato in seguito a divorzio in virtù dell'articolo 31;

2298

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

3

d.

dai riscatti ai sensi dell'articolo 32;

e.

dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà di abitazione o dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza;

f.

da eventuali accrediti complementari;

g.

da riscatti eventualmente effettuati dal datore di lavoro;

h.

dagli interessi ai sensi dell'allegato 1.

Sono dedotti dall'avere di vecchiaia: a.

i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà di abitazione o provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza (art. 91);

b.

le quote di prestazione di uscita trasferite nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio (art. 99).

Per l'anno in corso gli accrediti di vecchiaia sono conteggiati senza interesse nell'avere di vecchiaia.

4

L'interesse ai sensi dell'allegato 1 è calcolato in funzione dello stato dell'avere di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditato all'avere di vecchiaia alla fine dell'anno civile in corso.

5

6 Le prestazioni di uscita apportate e i riscatti sono rimunerati pro rata temporis per l'anno in corso (allegato 1).

7 Se insorge il caso di previdenza o l'assicurato esce dalla cassa di previdenza durante l'anno in corso, l'interesse per lo stesso anno secondo l'allegato 1 è calcolato pro rata temporis in funzione dello stato dell'avere di vecchiaia alla fine dell'anno precedente.

Alla fine di ogni anno l'organo paritetico stabilisce per l'anno successivo il tasso di interesse per la rimunerazione dell'avere di vecchiaia sulla base del risultato annuale provvisorio nonché della situazione patrimoniale e di reddito della Cassa di previdenza della Confederazione.5

8

Art. 37

Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia

Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce al più presto il 1° del mese successivo al compimento del 60° anno di età dell'assicurato, con la fine del rapporto di lavoro, e al più tardi il 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età.

1

Esso si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita decede.

2

Se ha diritto a una rendita di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora compiuto il 65° anno di età, l'assicurato può esigere al posto della rendita di

3

5

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2299

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro (art. 84).

L'assicurato deve chiedere per scritto a PUBLICA il trasferimento della prestazione di uscita al più tardi 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro. Se la domanda è effettuata meno di 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro o dopo tale fine, i relativi costi amministrativi possono essere fatturati all'assicurato sempreché il regolamento dei costi lo preveda.

4

Art. 38

Pensionamento parziale

Se riduce il suo grado di occupazione dopo il compimento del 60° anno di età, l'assicurato ha diritto a una prestazione parziale di vecchiaia corrispondente alla riduzione del grado di occupazione. Il grado di pensionamento parziale corrisponde alla riduzione del grado di occupazione.

1

Dopo il compimento del 60° anno di età l'assicurato può chiedere a due riprese una prestazione parziale di vecchiaia.

2

In caso di pensionamento parziale, l'avere di vecchiaia è convertito proporzionalmente secondo l'articolo 39 in una prestazione parziale di vecchiaia. La quota residua continua a essere gestita come avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36. Il guadagno assicurato residuo è calcolato conformemente alle disposizioni sull'occupazione a tempo parziale (art. 21).

3

L'articolo 37 capoversi 3 e 4 si applica per analogia se alla fine del rapporto di lavoro l'assicurato ha diritto a una rendita parziale di vecchiaia e non ha ancora compiuto il 65° anno di età.

4

Art. 39 1

Rendita di vecchiaia

Fatto salvo l'articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita.

L'importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell'avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell'articolo 36, aumentato di un eventuale avere proveniente dai contributi volontari di risparmio (art. 25) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l'età di pensionamento al momento del pensionamento secondo l'allegato 3.

2

3

Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile.

Art. 40

Prelievo di capitale

All'atto del pensionamento, l'assicurato può prelevare, sotto forma di liquidazione in capitale unica, fino al 50 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un eventuale contributo volontario di risparmio (art. 25) disponibile a quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia.

Se la comunicazione del prelievo di capitale è effettuata meno di tre mesi prima del pensionamento, i costi amministrativi sono fatturati all'assicurato conformemente al regolamento dei costi. La liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento dei costi amministrativi.

1

2300

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Se al momento del pensionamento l'assicurato desidera prelevare, sotto forma di liquidazione in capitale unica, più del 50 per cento di cui al capoverso 1, la comunicazione relativa a tale liquidazione in capitale deve pervenire per scritto a PUBLICA al più tardi tre anni prima del pensionamento. L'importo massimo possibile della liquidazione in capitale è pari al 100 per cento dell'avere esistente secondo il capoverso 1 al momento del pensionamento.

2

Se ritorna sulla decisione di cui al capoverso 2 e rinuncia in tutto o in parte al prelievo di una liquidazione unica in capitale, l'assicurato può ottenere la rendita corrispondente al più presto tre anni dopo che PUBLICA ha avuto conoscenza della decisione di ripensamento. Tale decisione va comunicata per scritto a PUBLICA.

3

Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.

4

Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta.

5

Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i nuovi riscatti in caso di divorzio secondo l'articolo 22c LFLP.

6

Art. 41

Diritto alla rendita per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia

I beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso.

1

Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è sospeso.

2

Art. 42

Entità della rendita per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia

La rendita per i figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia ammonta a un sesto della rendita di vecchiaia.

2301

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Sezione 2: Prestazioni per i superstiti Art. 43 1

Principio

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste se il defunto: a.

era assicurato presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP);

b.

in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP);

c.

è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure

d.

riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP).

L'avere proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 25) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l'ordine seguente:

2

a.

al coniuge superstite nonché ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani;

b.

alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dal defunto o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui ai sensi dell'articolo 45 capoverso 2 negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;

c.

ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani;

d.

ai genitori;

e.

ai fratelli e sorelle;

f.

agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.6

La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.7

3

Art. 44

Diritto alla rendita per il coniuge superstite

Al decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per il coniuge superstite se:

1

6 7

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

Introdotto dalla decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2302

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

a.

deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;

b.8 ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con il defunto; oppure c.

percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.

Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per il coniuge superstite. Se nasce un diritto alla rendita per il coniuge superstite dopo che quest'ultimo ha ricevuto la liquidazione, tale liquidazione è computata nella rendita per il coniuge superstite.

2

Il diritto alla rendita per il coniuge superstite nasce con il decesso dell'assicurato, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell'assicurato allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.

3

4

Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o di decesso.

Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per il coniuge superstite secondo il capoverso 1 lettera b se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se la sentenza di divorzio gli assegna una rendita oppure un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.

5

Art. 45

Diritto alla rendita per il convivente superstite

Al decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita, il convivente superstite ha diritto a una corrispondente rendita se non percepisce nessuna rendita per il coniuge superstite o nessuna rendita corrente per il convivente superstite da un istituto del secondo pilastro in virtù di un altro caso di previdenza e se:

1

a.9 ha compiuto il 40° anno di età e ha ininterrottamente convissuto in comunione domestica con il defunto almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure b.

deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani conformemente al presente regolamento.

Il diritto alla rendita per il convivente superstite sussiste soltanto se l'unione domestica è stata comunicata per scritto a PUBLICA sotto forma di contratto di unione domestica. Tale contratto, debitamente firmato da entrambi i conviventi, deve essere inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.

2

3 L'unione domestica ai sensi della presente disposizione è un'unione analoga al matrimonio di persone non coniugate, di sesso diverso o identico, senza legami di parentela, la cui unione non è registrata secondo la LUD. Per unione domestica si

8 9

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2303

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

intende anche un'unione domestica analoga al matrimonio di persone affini, tra le quali non sussiste alcun impedimento al matrimonio.

Il diritto alla rendita per il convivente superstite nasce con il decesso dell'assicurato, al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell'assicurato allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. Il diritto deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dal decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita.

4

La durata dell'unione domestica è computata in quella del matrimonio successivo conformemente alle condizioni del diritto alla rendita per il coniuge superstite di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera b, purché il contratto di unione domestica, debitamente firmato da entrambi i conviventi, sia inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.

5

La legittimazione al diritto è verificata soltanto al momento in cui esso viene fatto valere. Su richiesta di PUBLICA il convivente superstite deve fornire le indicazioni necessarie. Ne fanno segnatamente parte:

6

7

a.

la prova del Comune di domicilio con la quale si attesta il domicilio comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita oppure la prova che negli ultimi cinque anni precedenti il decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita sussisteva un'economia domestica comune;

b.

la conferma dello stato civile di entrambi i conviventi;

c.

informazioni concernenti i figli comuni;

d.

ulteriori documenti come sentenze di divorzio o decisioni in materia di rendita.

Il diritto si estingue: a.

in caso di matrimonio, di conclusione di un'unione domestica ai sensi del presente articolo o di decesso del convivente supersite;

b.

se il convivente superstite ha diritto a una rendita per il coniuge superstite in seguito al decesso del suo coniuge divorziato.

Se l'accertamento delle condizioni al diritto suscita dubbi, segnatamente se vengono fatti valere simultaneamente diritti in virtù dell'articolo 49 (capitale garantito in caso di decesso), PUBLICA può erogare le prestazioni soltanto quando gli accertamenti sono ultimati. Non è dovuto un interesse per l'erogazione posticipata delle prestazioni.

8

Art. 46 1

Entità della rendita per i coniugi e i conviventi superstiti

Le rendite annuali per i coniugi e i conviventi superstiti ammontano: a.

2304

al decesso di un assicurato che non ha ancora compiuto i 65 anni di età: ­ a due terzi della rendita di invalidità assicurata;

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

b.

al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: ­ a due terzi della rendita corrente;

c.

al decesso di un assicurato che ha compiuto i 65 anni di età: ­ a due terzi della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso dell'assicurato, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36.

Se il coniuge o il convivente supersite è più giovane del defunto di oltre 15 anni e se il matrimonio o l'unione domestica è durato meno di 5 anni e se il superstite non deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, la rendita è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato rispetto al quale il superstite avente diritto è più giovane del defunto di oltre 15 anni.

2

La rendita per il coniuge superstite secondo l'articolo 44 capoverso 5 corrisponde al massimo all'importo della rendita per il coniuge superstite ai sensi della LPP. ...10

3

4 Le prestazioni di PUBLICA ai sensi del capoverso 3 sono ridotte nella misura in cui, sommate alle prestazioni delle altre assicurazioni alle quali è dato diritto in seguito al decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita, in particolare dell'AVS e dell'AI, superino l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.

Art. 47

Diritto alla rendita per orfani

I figli di un assicurato o di un beneficiario di rendita defunto hanno diritto a una rendita per orfani.

1

Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto del defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.

2

Il diritto alla rendita per orfani sussiste finché il figlio ha compiuto il 18° anno di età. Esso sussiste inoltre fino al compimento del 25° anno di età se è comprovato che il figlio si trova ancora in formazione o è invalido nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI.

3

Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso.

4

Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento l'assicurato o il beneficiario della rendita doveva provvedere.

5

10

Periodo abrogato dalla decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2305

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Art. 48 1

2

Entità della rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta: a.

al decesso di un assicurato che non ha ancora compiuto i 65 anni di età: ­ a un sesto della rendita di invalidità assicurata;

b.

al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: ­ a un sesto della rendita corrente;

c.

al decesso di un assicurato che ha compiuto i 65 anni di età: ­ a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso dell'assicurato, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36.

Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani.

Art. 49

Diritto al capitale garantito in caso di decesso

Qualora al decesso di un assicurato non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso.11 A prescindere dal diritto delle successioni, sono aventi diritto nell'ordine seguente: 1

a.

le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato;

b.

le persone che devono provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;

c.

i figli dell'assicurato;

d.

i genitori.

Non sono aventi diritto le persone che percepiscono una rendita per il coniuge o il convivente superstite da un altro istituto di previdenza.

2

Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.

3

Se entro il termine di un anno dal decesso dell'assicurato non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.12

4

Art. 50

Entità del capitale garantito in caso di decesso

Il capitale garantito in caso di decesso destinato agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 corrisponde a una liquidazione in capitale pari alla prestazione di uscita secondo l'articolo 85 capoverso 1 al momento del decesso dell'assicurato, ma al massimo a una liquidazione in capitale pari a due rendite annuali per il

11 12

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2306

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

coniuge superstite. Il capitale garantito in caso di decesso è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e 48).13

Sezione 3: Prestazioni d'invalidità Art. 51

Invalidità

Il diritto alle prestazioni di invalidità sussiste soltanto se vi è una decisione esecutoria dell'AI.

1

2

Ha diritto alle prestazioni d'invalidità l'assicurato che: a.

ai sensi dell'AI, è invalido per almeno il 40 per cento ed era assicurato presso PUBLICA al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità (art. 23 lett. a LPP);

b.

in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 23 lett. b LPP); oppure

c.

è diventato invalido quando era minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presenta un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 23 lett. c LPP).

È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

3

In caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età il diritto alla rendita di invalidità è dato unicamente se l'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità è insorta prima del pensionamento.

4

Art. 52

Nascita ed estinzione del diritto

Il diritto alle prestazioni d'invalidità di PUBLICA nasce al più presto alla cessazione del diritto dell'assicurato alla continuazione del pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.

1

13

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2307

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

2

Il diritto si estingue: a.

al decesso del beneficiario della rendita;

b.

nella misura in cui è nuovamente raggiunta la capacità al lavoro; oppure

c.

dopo il compimento del 65° anno di età.

A contare dal compimento del 65° anno di età è erogata una rendita di vecchiaia al posto della rendita di invalidità. Tale rendita di vecchiaia non può essere prelevata sotto forma di capitale.

3

Art. 53

Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio

Con l'erogazione di una rendita di invalidità l'assicurato e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi di risparmio secondo l'articolo 24 e del premio di rischio secondo l'articolo 26 in misura corrispondente al diritto alla rendita.

1

2

L'esenzione: a.

è data a prescindere dal fatto che l'invalidità sia dovuta a infortunio o malattia;

b.

comprende anche gli aumenti futuri degli accrediti di vecchiaia dovuti all'età.

Art. 54

Avere di vecchiaia di una persona invalida

L'avere di vecchiaia di una persona invalida è ripartito in una parte attiva e in una parte passiva corrispondenti al diritto alla rendita.

1

Nella misura in cui l'assicurato percepisce una rendita di invalidità, la parte passiva del suo avere di vecchiaia è aumentata in ragione degli accrediti annui di vecchiaia che gli sarebbero stati accordati se non fosse divenuto invalido; è determinante in questo caso il guadagno assicurato al momento in cui è subentrata l'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità sono prese in considerazione.

2

3

Per il calcolo della rendita di vecchiaia è applicabile per analogia l'articolo 39.

In caso di reinserimento la prestazione di uscita corrisponde alla parte dell'avere di vecchiaia costituito secondo il capoverso 2 che diviene nuovamente attiva con la fine del diritto alla rendita di invalidità.14

4

Art. 55

Trattamento dei contributi volontari di risparmio (art. 25) in caso di invalidità

In caso di invalidità parziale l'avente diritto può disporre nei seguenti modi dell'avere accumulato con i contributi volontari di risparmio (art. 25):

1

14

Introdotto dalla decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2308

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

a.

conservarlo a favore di un successivo aumento della rendita di vecchiaia (art. 39 cpv. 2); oppure

b.

riscuotere la parte corrispondente al diritto alla rendita come liquidazione unica in capitale.

In caso di invalidità totale l'avere accumulato è versato come liquidazione unica in capitale.

2

In caso di decesso l'avere accumulato è versato conformemente all'articolo 43 capoverso 2.

3

Art. 56

Entità del diritto a una rendita di invalidità

L'invalido ha diritto: a.

a un quarto della rendita nel caso di un'invalidità di almeno il 40 per cento ai sensi della LAI;

b.

alla metà della rendita nel caso di un'invalidità di almeno il 50 per cento ai sensi della LAI;

c.

ai tre quarti della rendita nel caso di un'invalidità di almeno il 60 per cento ai sensi della LAI;

d.

all'intera rendita di invalidità nel caso di un'invalidità di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI.

Art. 57

Calcolo della rendita di invalidità

Le prestazioni di invalidità sono calcolate secondo il tasso di conversione applicabile all'età ordinaria di pensionamento AVS (allegato 3). In tale ambito sono computati come avere di vecchiaia: 1

a.

l'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 che l'assicurato ha acquisito fino alla nascita del diritto alla prestazione d'invalidità; e

b.

la somma degli accrediti di vecchiaia secondo l'articolo 24 a contare dalla nascita del diritto alla prestazione d'invalidità fino al compimento del 65° anno di età. È determinante ai fini dell'entità degli accrediti di vecchiaia il guadagno assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità sono prese in considerazione.

L'avere di vecchiaia e gli accrediti di vecchiaia sono rimunerati con un interesse del due per cento. Si applica l'articolo 36 capoversi 4 e 5.

2

Gli aumenti dei contributi di risparmio dovuti a aumenti salariali e i riscatti pagati dopo l'insorgere dell'incapacità al lavoro non sono presi in considerazione nel calcolo dell'avere di vecchiaia secondo il capoverso 1. I corrispondenti riscatti e contributi di risparmio dell'assicurato, come pure il premio di rischio sugli aumenti salariali sono rimborsati.

3

2309

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

La prestazione di invalidità non deve superare il 60 per cento del guadagno assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità.

Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità sono prese in considerazione.

4

Se il diritto a una rendita di invalidità nasce nel corso di un congedo non pagato o di un congedo parzialmente pagato, l'ultimo guadagno assicurato prima dell'inizio del congedo è determinante per il calcolo della rendita di invalidità.

5

6 Per il calcolo delle rendite per superstiti secondo gli articoli 46 capoverso 1 lettera a e 48 capoverso 1 lettera a sono determinanti il guadagno assicurato e l'avere di vecchiaia al momento del decesso.

Art. 58

Diritto alla rendita per i figli del beneficiario di una rendita di invalidità

I beneficiari di una rendita di invalidità hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso.

1

Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per i figli è sospeso.

2

Art. 59

Entità della rendita per i figli del beneficiario di una rendita di invalidità per i figli

La rendita per i figli del beneficiario di una rendita di invalidità ammonta a un sesto della rendita di invalidità.

Capitolo 7: Rendita transitoria, invalidità professionale e piano sociale Sezione 1: Rendita transitoria Art. 60

Diritto

I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita transitoria dall'inizio della rendita di vecchiaia fino all'età ordinaria di pensionamento AVS.

1

L'assicurato deve comunicare a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima dell'inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, se intende percepire una mezza rendita transitoria, una rendita transitoria intera o nessuna rendita transitoria.

2

Il datore di lavoro e l'assicurato devono accreditare a PUBLICA, al più tardi prima dell'inizio del diritto alla rendita, le loro quote di finanziamento della rendita transitoria effettivamente richiesta, stabilite dalle disposizioni del diritto del lavoro.

3

L'assicurato comunica a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, se intende finanziare la propria quota conformemente ai principi di calcolo secondo gli allegati 4 o 5:

4

2310

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

a.

con una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia alla quale ha diritto ai sensi dell'articolo 39 (allegato 4, numero I, tabella 1 o 2);

b.

con il riscatto della riduzione ai sensi della lettera a (allegato 4, numero II); oppure

c.

con una riduzione a vita, a contare dal raggiungimento dell'età AVS, della rendita di vecchiaia e delle prestazioni ad essa vincolate, alle quali ha diritto ai sensi dell'articolo 39 (allegato 5, numero I, tabella 1 o 2).15

In caso di decesso prima del raggiungimento dell'età AVS di un beneficiario della rendita che ha optato a favore del finanziamento secondo il capoverso 4 lettera c, le prestazioni per i superstiti sono ridotte sotto il profilo attuariale (allegato 5, numero II).16

5

Chi percepisce la rendita di vecchiaia come capitale può esigere la rendita transitoria soltanto se riscatta la riduzione ai sensi del capoverso 4 lettera b.17

6

Art. 61

Entità della rendita transitoria

La rendita transitoria corrisponde all'importo massimo della mezza rendita o della rendita intera AVS, ponderata in funzione del grado medio di occupazione.

1

I datori di lavoro comunicano a PUBLICA il grado medio di occupazione tre mesi prima dell'uscita per motivi di età dell'assicurato.

2

Sezione 2: Prestazione di invalidità professionale Art. 62

Diritto

In caso di invalidità professionale l'assicurato ha diritto a una prestazione di invalidità professionale se:

1

a.

ha compiuto il 50° anno di età;

b.

una decisione dell'AI che esclude il diritto a una rendita o che prevede soltanto una rendita parziale passa in giudicato; e

c.

i provvedimenti di integrazione sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa dell'assicurato.

È data invalidità professionale integrale se per motivi di salute un assicurato non è più in grado di esercitare l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell'AI non ha diritto a una rendita.

2

15 16 17

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2311

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

3

È data invalidità professionale parziale se per motivi di salute l'assicurato: a.

non è più in grado di esercitare l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell'AI ha diritto a una rendita parziale; oppure

b.

è solo parzialmente in grado di esercitare l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell'AI non ha alcun diritto a una rendita, oppure soltanto il diritto a una rendita parziale che non superi il grado di invalidità professionale secondo l'articolo 63 capoverso 6.

La presenza di un'invalidità professionale è constatata dal MedicalService su richiesta del datore di lavoro.

4

Il MedicalService si esprime in merito al momento in cui è subentrata l'invalidità professionale integrale o parziale. La sua decisione è determinante per la fissazione della nascita del diritto alle prestazioni in seguito a invalidità professionale.

5

Il diritto alle prestazioni in seguito a invalidità professionale si estingue con il decesso del beneficiario della prestazione, ma al più tardi e nella misura in cui l'assicurato ha diritto a una rendita dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS o nella misura in cui, secondo le constatazioni del MedicalService, non sussiste più alcuna invalidità professionale. Se l'AI versa retroattivamente le sue rendite, le rendite AI di sostituzione versate in eccesso devono essere restituite alla Cassa di previdenza della Confederazione (art. 63 cpv. 1 lett. b). PUBLICA può esigere il pagamento direttamente dall'AI.18

6

I beneficiari di prestazioni di invalidità professionale hanno diritto a una rendita per figli complementare alla rendita di invalidità professionale per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso (art. 47). Il diritto a una rendita per i figli nasce simultaneamente al diritto alla rendita di invalidità professionale. Esso si estingue con la soppressione della rendita di invalidità professionale o se le condizioni ai sensi dell'articolo 47 capoverso 3 non sono più adempiute. L'articolo 47 capoverso 4 si applica anche alle rendite per figli complementari alla rendita di invalidità professionale.

7

In funzione del grado di invalidità professionale (art. 63 cpv. 6) vi è diritto all'esenzione dai contributi e dal premio nonché alla costituzione dell'avere di vecchiaia in analogia agli articoli 53 e 54.

8

Il datore di lavoro trasferisce a PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento:

9

18

a.

delle prestazioni in seguito a invalidità professionale; e

b.

dell'esenzione dai contributi di risparmio corrispondente al grado di invalidità professionale (art. 63 cpv. 6).

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2312

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Art. 63 1

Genere e entità delle prestazioni di invalidità professionale

La prestazione di invalidità professionale si compone di: a.

una rendita di invalidità professionale;

b.

una rendita AI di sostituzione.

La rendita annuale intera di invalidità professionale corrisponde alla rendita annuale intera di invalidità di PUBLICA secondo l'articolo 56.

2

La rendita annuale intera AI di sostituzione corrisponde all'importo massimo della rendita intera AVS, ponderato in funzione del grado medio di occupazione. I datori di lavoro comunicano a PUBLICA il grado medio di occupazione.

3

La rendita intera per figli complementare alla rendita di invalidità professionale corrisponde a un sesto della rendita intera di invalidità professionale.

4

Il diritto alle prestazioni di invalidità professionale sussiste in misura pari al grado di invalidità professionale.

5

Il grado di invalidità professionale corrisponde alla differenza tra il guadagno assicurato prima e il guadagno assicurato dopo che è subentrato il danno alla salute e sono state eseguite misure mediche o provvedimenti di integrazione professionale; si tiene conto di un'eventuale rendita parziale assegnata dall'AI.

6

Sezione 3: Prestazioni del piano sociale Art. 64 Se un datore di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione scioglie il rapporto di lavoro con un assicurato che ha compiuto il 58° anno di età, senza che questi ne abbia colpa, è dato diritto a una rendita di vecchiaia a vita e a una rendita transitoria ai sensi dell'articolo 61, finanziata dal datore di lavoro. L'entità della rendita di vecchiaia è retta dall'articolo 63 capoverso 2. L'articolo 62 capoverso 9 si applica per analogia al finanziamento della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria.

Capitolo 8: Disposizioni comuni concernenti le prestazioni Art. 65

Limitazione dei diritti

I diritti che vanno oltre il presente regolamento, in particolare i diritti a risorse non vincolate della Cassa di previdenza della Confederazione o di PUBLICA, non possono essere fatti valere nell'ambito dell'assicurazione secondo il presente regolamento. Sono fatte salve le disposizioni sulla liquidazione parziale.

1

In caso di uscita di un datore di lavoro o di un'unità amministrativa da PUBLICA o da una cassa di previdenza oppure in caso di cambiamento di statuto (art. 32f LPers)

2

2313

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

la procedura nonché i diritti degli assicurati e dei beneficiari di rendite sono retti dalle disposizioni legali e dal regolamento di liquidazione parziale.

Art. 66

Erogazione delle prestazioni come liquidazione in capitale

Al posto delle rendite PUBLICA eroga una liquidazione in capitale stabilita secondo le basi attuariali di PUBLICA ogni volta che:

1

a.

la rendita di vecchiaia è inferiore al 10 per cento o la rendita per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è inferiore al due per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 34 LAVS;

b.

la rendita per il coniuge superstite o la rendita per il convivente superstite è inferiore al 6 per cento o la rendita per orfani è inferiore al due per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 34 LAVS;

c.

la rendita di invalidità o la rendita di invalidità professionale è inferiore al 10 per cento o la rendita per i figli del beneficiario di una rendita di invalidità è inferiore al due per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 34 LAVS.

Con il pagamento del capitale si estinguono tutti gli altri diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti nei confronti di PUBLICA, in particolare i diritti a eventuali futuri adeguamenti legali o volontari all'evoluzione dei prezzi nonché alla rendita per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità.

2

Art. 67

Rapporto con le prestazioni legali

Se per l'assicurato obbligatoriamente in virtù della LPP le prestazioni secondo il presente regolamento sono inferiori alle prestazioni secondo la LPP, sono versate queste ultime prestazioni.

Art. 68

Prestazioni dopo l'uscita da PUBLICA

Se PUBLICA rimane competente per il caso di previdenza dopo l'uscita dalla stessa, le prestazioni sono rette dalle disposizioni regolamentari valide al momento della nascita del diritto.

1

Se le condizioni della prestazione mutano dopo la prima assegnazione della stessa, i diritti alle prestazioni sono valutati in funzione delle disposizioni valide al momento della nuova valutazione del diritto.

2

Art. 69

Obbligo di prestazione anticipata di PUBLICA

Se PUBLICA è tenuta a fornire una prestazione anticipata perché l'istituto di previdenza al quale compete la fornitura della prestazione non è ancora stato designato e perché l'avente diritto era assicurato da ultimo presso PUBLICA (art. 26 cpv. 4 LPP), il diritto è limitato alle prestazioni minime LPP. Se risulta a posteriori che

2314

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

PUBLICA non era tenuta a fornire la prestazione, gli importi anticipati sono reclamati con interesse all'istituto di previdenza tenuto a fornire la prestazione.

Art. 70

Pagamento delle prestazioni

Le prestazioni di PUBLICA sono versate sul conto bancario o postale designato dall'avente diritto. Tutti i versamenti sono effettuati esclusivamente su un unico conto. I costi dovuti al versamento su un conto estero possono essere addossati all'assicurato. Il versamento viene effettuato in ogni caso in franchi svizzeri.

1

2 Le prestazioni ricorrenti di PUBLICA sono trasferite nel corso dei primi dieci giorni del mese.

3 Le prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale sono pagate entro 30 giorni dalla nascita del diritto alla prestazione.

La prestazione è versata integralmente per il mese in cui nasce o si estingue il diritto.

4

Art. 71

Rettifica di prestazioni

PUBLICA provvede alla rettifica se risulta a posteriori che una prestazione è stata fissata in maniera inesatta.

1

Se PUBLICA ha fornito una prestazione di rendita troppo bassa, il pagamento supplementare che va operato in seguito alla rettifica è effettuato con interesse (allegato 1) a contare dalla nascita del diritto.

2

Art. 72

Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve restituirla con interesse (allegato 1).

1

Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte a chiedere la restituzione. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.

2

Art. 73

Prescrizione

1

La prescrizione dei diritti alle prestazioni è retta dall'articolo 41 LPP.

2

La prescrizione dei diritti di restituzione è retta dall'articolo 35a LPP.

Art. 74

Certificato di vita

PUBLICA può vincolare il pagamento della prestazione di rendita a un certificato di vita.

1

Gli aventi diritto con domicilio all'estero ricevono ogni anno un formulario corrispondente. Se questo non è rinviato interamente compilato a PUBLICA entro il termine impartito, il pagamento della rendita è sospeso senza altra comunicazione.

2

2315

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Art. 75

Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Le rendite di vecchiaia, per i superstiti e di invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi entro i limiti delle possibilità finanziarie della Cassa di previdenza della Confederazione. L'organo paritetico decide ogni anno se e in quale misura le rendite sono adeguate. La decisione è spiegata nel rapporto annuale. È fatto salvo l'articolo 36 capoverso 1 LPP.

Art. 76

Riduzione, revoca, rifiuto di prestazioni di rischio

PUBLICA può ridurre le sue prestazioni in maniera corrispondente se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha provocato il decesso o l'invalidità per colpa grave o si è opposto a un provvedimento d'integrazione dell'AI.

1

Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.

2

Art. 77

Sovraindennizzo

Le prestazioni di PUBLICA in caso di decesso o di invalidità sono ridotte se, unitamente agli altri proventi computabili di medesimo genere e destinazione a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti, superano il 100 per cento del salario di cui l'assicurato è presumibilmente privato.

1

Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare versa una rendita di invalidità oltre l'età del pensionamento, la rendita di vecchiaia di PUBLICA pagabile a contare da tale data è trattata come una rendita di invalidità.

2

3

Si considerano proventi computabili ai sensi del capoverso 1: a.

le prestazioni dell'AVS e dell'AI;

b.

le prestazioni dell'assicurazione militare;

c.

le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni;

d.

le prestazioni delle assicurazioni sociali svizzere ed estere;

e.

le prestazioni della previdenza professionale;

f.

le prestazioni di assicurazioni private ai cui costi il datore di lavoro ha contribuito almeno per metà;

g.

ulteriori redditi da attività lucrativa o sostitutivi conseguiti o ragionevolmente ancora conseguibili del beneficiario di prestazioni di invalidità.

4 Le prestazioni di vecchiaia sono ridotte se, unitamente alle prestazioni dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, superano il 100 per cento del salario di cui l'assicurato è presumibilmente privato.

Le prestazioni di assicurazioni private i cui premi sono stati pagati personalmente dall'assicurato, gli assegni per grandi invalidi, le indennità, gli importi per riparazio-

5

2316

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

ne morale e le altre prestazioni analoghe non sono presi in considerazione come proventi computabili.

Si tiene conto globalmente delle prestazioni per i supersiti di PUBLICA e gli altri proventi dei superstiti computabili a titolo complementare ai sensi del capoverso 3.

Le eventuali liquidazioni uniche in capitale sono convertite in rendite equivalenti dal profilo attuariale. La riduzione è effettuata in maniera proporzionale sulle singole rendite.

6

La quota di prestazioni assicurate non pagate a motivo del sovraindennizzo è devoluta alla Cassa di previdenza della Confederazione.

7

Se l'assicurazione militare, l'assicurazione contro gli infortuni o l'AVS/AI rifiuta o riduce le prestazioni a motivo del comportamento di grave negligenza o intenzionale dell'assicurato, per la fissazione delle prestazioni di PUBLICA si prendono in considerazione le prestazioni non ridotte ai sensi della LAM, della LAINF o della LAVS/LAI.

8

Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni di PUBLICA. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.

9

Art. 78

Diritti nei confronti di terzi responsabili

Al momento dell'evento assicurato PUBLICA subentra, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti o di altri beneficiari ai sensi dell'articolo 49 nei confronti di terzi responsabili di detto evento.

Art. 79

Prestazioni volontarie nei casi di rigore

In speciali casi di rigore la Commissione della cassa può, su richiesta motivata dell'assicurato e del beneficiario della rendita, accordare l'erogazione di una prestazione non espressamente prevista dal presente regolamento, ma corrispondente allo scopo previdenziale di PUBLICA.

1

La Commissione della Cassa disciplina in un regolamento per i casi di rigore i dettagli concernenti la definizione del caso di rigore, l'entità e la durata della prestazione.

2

Capitolo 9: Prestazioni di uscita Art. 80

Diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età

Non è dato diritto a una prestazione di uscita se il rapporto di lavoro di un assicurato cessa prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età, salvo se l'assicurato ha apportato una prestazione di uscita a PUBLICA. In questo caso l'assicurato ha diritto alla prestazione di uscita apportata, compreso l'interesse (allegato 1).

2317

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Art. 81

Diritto in caso di cessazione completa del rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età

L'assicurato ha diritto a una prestazione di uscita se cessa completamente il rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età, senza che subentri un evento di previdenza.

1

Nel caso di una persona parzialmente invalida il diritto è limitato alla prestazione di uscita sulla parte attiva dell'assicurazione.

2

Art. 82

Forma di ottenimento della protezione previdenziale

La prestazione di uscita dell'assicurato è trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro se l'assicurato conclude un nuovo rapporto di lavoro dopo l'uscita successiva al compimento del 60° anno di età.

1

Non appena è a conoscenza dell'uscita dell'assicurato, PUBLICA lo invita a fornirle le indicazioni necessarie al trasferimento della prestazione di uscita.

2

PUBLICA informa l'assicurato che non conclude un nuovo rapporto di lavoro in merito alle possibilità di conservare la protezione previdenziale ed esige da parte sua le informazioni corrispondenti. L'assicurato deve comunicare a PUBLICA in quale forma ammessa (polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio) intende conservare la sua protezione previdenziale. La sua prestazione di uscita può essere trasferita al massimo a due istituti di libero passaggio.

3

In assenza di comunicazione da parte dell'assicurato, PUBLICA trasferisce la prestazione di uscita alla fondazione dell'istituto collettore, al più presto dopo un termine di sei mesi e al più tardi dopo due anni.

4

La rimunerazione della prestazione di uscita è retta dall'articolo 2 capoversi 3 e 4 LFLP (allegato 1).

5

Se l'assicurato riduce il suo grado di occupazione senza che subentri un evento di previdenza, la totalità dell'avere di vecchiaia risparmiato fino a quel momento rimane presso PUBLICA. Entro il termine di tre mesi dalla riduzione del grado di occupazione l'assicurato può nondimeno fare valere per scritto il trasferimento della quota di avere di vecchiaia corrispondente a tale riduzione. Al trasferimento di questa quota si applicano per analogia i capoversi 1 e 3.

6

Art. 83 1

Pagamento in contanti

L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se: a.

lascia definitivamente la Svizzera e non si stabilisce nel Principato del Liechtenstein; è fatto salvo il capoverso 4;

b.

inizia un'attività lucrativa indipendente e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria; oppure

c.

la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo che ha versato.

L'assicurato deve fornire la prova dell'esistenza di un motivo di pagamento in contanti. Deve in particolare esibire:

2

2318

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

3

a.

una conferma del controllo degli abitanti in caso di partenza definiva dalla Svizzera;

b.

una conferma della cassa di compensazione AVS in caso di inizio di un'attività lucrativa indipendente.

In caso di dubbio PUBLICA può esigere ulteriori prove.

L'assicurato non può esigere un pagamento in contanti pari all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 15 LPP, acquisito fino al momento dell'uscita da PUBLICA, se trasferisce il proprio domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e sottostà ulteriormente in detto Stato all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e dei rischi di decesso e di invalidità.

4

L'assicurato può esigere il pagamento in contanti in ragione dell'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita da PUBLICA secondo l'articolo 15 LPP se trasferisce il proprio domicilio nel Principato del Liechtenstein e vi inizia un'attività lucrativa indipendente.

5

Nel caso degli assicurati coniugati il pagamento in contanti presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.

6

Sono fatte salve eventuali limitazioni legali di pagamento se negli ultimi tre anni precedenti il pagamento in contanti l'assicurato ha effettuato un riscatto per migliorare la propria protezione previdenziale.

7

Art. 84

Diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno di età e prima del compimento del 65° anno di età

Se per motivi diversi dal decesso e dall'invalidità il rapporto di lavoro di un assicurato cessa interamente o parzialmente dopo il compimento del 60° anno di età, ma prima del compimento del 65° anno di età (art. 37 cpv. 3 e art. 38 cpv. 4), l'assicurato può optare tra:

1

2

a.

il trasferimento della prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro; oppure

b.

il prelievo delle prestazioni di vecchiaia.

L'articolo 81 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 85

Calcolo

La prestazione di uscita è calcolata in base all'articolo 15 LFLP (diritti nel primato dei contributi) e corrisponde all'importo dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36 esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso è dato almeno diritto alla prestazione di uscita secondo l'articolo 17 LFLP o all'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP, qualora quest'ultimo superi la prestazione di uscita secondo l'articolo 17 LFLP.

1

2319

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

2 Deduzione fatta dei prelievi anticipati per la proprietà di abitazione, del ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza e dei pagamenti in seguito a divorzio, l'importo minimo ai sensi dell'articolo 17 LFLP si compone almeno della somma:

a.

delle prestazioni di uscita portate con sé e dei riscatti effettuati dall'assicurato, entrambi con interesse (allegato 1), ai sensi dell'articolo 36 capoverso 8;

b.

dei contributi versati durante il periodo di contribuzione dall'assicurato, senza interesse ma con un supplemento del quattro per cento per anno di età a contare dal 20° anno di età, ma al massimo del 100 per cento; i contributi volontari di risparmio ai sensi dell'articolo 25 non sono presi in considerazione;

c.

gli eventuali riscatti operati dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 87, con interesse (allegato 1).

La prestazione di uscita calcolata secondo il capoverso 1 è aumentata di un eventuale avere da contributi volontari di risparmio (art. 25).

3

Non sono computati (art. 17 cpv. 2 lett. f LFLP) i contributi eventualmente prelevati per colmare la copertura insufficiente (art. 34).

4

Se in caso di continuazione della previdenza per la vecchiaia ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 l'assicurato ha pagato i contributi di risparmio del datore di lavoro, tali contributi non sono considerati contributi del lavoratore per il calcolo della prestazione di uscita secondo l'articolo 17 LFLP.

5

Art. 86

Rettifica delle prestazioni di uscita

Se PUBLICA ha fornito una prestazione di uscita troppo bassa, l'interesse sugli arretrati è retto dall'articolo 7 LFLP (allegato 1).

Art. 87

Partecipazione del datore di lavoro al riscatto

Se il datore di lavoro ha partecipato al riscatto dell'assicurato, l'importo corrispondente è dedotto dalla prestazione di uscita.

1

La deduzione si riduce per ogni anno di contribuzione a contare dal pagamento della partecipazione del datore di lavoro nella misura di un decimo dell'importo assunto dal datore di lavoro. La parte non utilizzata è devoluta a un conto di riserve di contributi del datore di lavoro.

2

Art. 88

Informazioni in caso di libero passaggio

In caso di libero passaggio l'assicurato e il nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio o la fondazione dell'istituto collettore ricevono le seguenti informazioni da PUBLICA:

2320

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a.

l'entità dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36;

b.

l'entità dell'importo minimo secondo l'articolo 85 capoverso 2 (art. 17 LFLP);

c.

l'entità dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP;

d.

...19;

e.

l'entità dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà di abitazione secondo gli articoli 91­98;

f.

informazioni concernenti la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni di previdenza ai sensi degli articoli 91 e 94;

g.

se del caso l'entità dell'avere di vecchiaia al compimento del 50° anno di età o al 1° gennaio 1995;

h.

se del caso l'entità dell'avere di vecchiaia in caso di matrimonio o al 1° gennaio 1995;

i.

se del caso l'entità della prestazione di uscita trasferita nel quadro di un divorzio.

Art. 89

Conservazione della protezione previdenziale in casi particolari

PUBLICA effettua in ogni caso il conteggio come nel caso del libero passaggio se l'assicurato passa dalla Cassa di previdenza della Confederazione a un'altra cassa di previdenza di PUBLICA.

Art. 90

Restituzione della prestazione di uscita a PUBLICA

Se PUBLICA deve fornire prestazioni ai superstiti o prestazioni di invalidità dopo avere trasferito la prestazione di uscita a un nuovo istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, tale prestazione di uscita le deve essere restituita con interesse (allegato 1) nella misura in cui è necessaria al pagamento delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità.

1

Se la prestazione di uscita è stata pagata a un invalido o ai suoi superstiti, l'entità delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità è calcolata in base alla prestazione di uscita restituita.

2

Capitolo 10: Promozione della proprietà di abitazione Art. 91

Prelievo anticipato e costituzione in pegno

Per finanziare la proprietà di abitazione ad uso proprio ai sensi degli articoli 1­4 OPPA, l'assicurato può effettuare il prelievo anticipato di prestazioni di PUBLICA

1

19

Abrogata dalla decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, con effetto dal 1° febbraio 2009.

2321

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prima della loro scadenza oppure costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o ancora costituire in pegno un importo pari all'entità della prestazione di uscita.

PUBLICA può prelevare emolumenti amministrativi sui prelievi anticipati e la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà di abitazione. Essi sono stabiliti nel regolamento dei costi e comunicati preliminarmente all'assicurato su sua richiesta.

2

Art. 92

Prelievo anticipato

Le richieste di prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà di abitazione ad uso proprio sono trattate nell'ordine della loro ricezione.

1

2 L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Tale importo minimo non si applica all'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione e di partecipazioni analoghe.

Il prelievo anticipato può essere fatto valere ogni cinque anni fino al compimento del 57° anno di età. Se prima dell'ammissione a PUBLICA l'assicurato ha effettuato un prelievo anticipato presso un altro istituto di previdenza, gli anni trascorsi da quel momento devono essere presi in considerazione.

3

L'assicurato può effettuare fino al 50° anno di età un prelievo anticipato pari all'entità della prestazione di uscita.

4

L'assicurato che ha superato l'età di 50 anni può effettuare al massimo un prelievo anticipato pari al maggiore di entrambi gli importi seguenti:

5

a.

l'importo della prestazione di uscita attestata al compimento del 50° anno di età, aumentato dei rimborsi effettuati dal compimento del 50° anno di età e diminuito dell'importo dei prelievi anticipati e delle realizzazioni di pegni destinati alla proprietà di abitazione dal compimento del 50° anno di età;

b.

la metà della differenza tra la prestazione di uscita al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio già destinata a quel momento alla proprietà di abitazione.

Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo anticipato presuppone il consenso scritto del coniuge. PUBLICA può esigere l'autenticazione della firma. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.

6

Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà di abitazione mediante i fondi della previdenza professionale.

7

2322

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Art. 93 1

2

Rimborso

L'importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato se: a.

la proprietà di abitazione è alienata;

b.

sulla proprietà di abitazione sono concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione; oppure

c.

al decesso dell'assicurato non è esigibile nessuna prestazione di previdenza.

L'importo prelevato anticipatamente può essere rimborsato: a.

fino al compimento del 57° anno di età;

b.

fino al verificarsi di un altro caso di previdenza; oppure

c.

fino al pagamento in contanti della prestazione di uscita.

Se l'assicurato rimborsa il prelievo anticipato, l'importo corrispondente è accreditato con valuta esatta all'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 capoverso 2 lettera e. L'importo minimo del rimborso è di 20 000 franchi. Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all'importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.

3

Art. 94 1

Costituzione in pegno

La costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto a PUBLICA.

L'importo massimo costituibile in pegno corrisponde all'importo massimo che può essere prelevato anticipatamente.

2

Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:

3

a.

il pagamento in contanti della prestazione di uscita;

b.

il pagamento della prestazione di previdenza;

c.

il trasferimento, in seguito a divorzio, di una parte della prestazione di uscita all'istituto di previdenza del coniuge dell'assicurato.

Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso PUBLICA deve garantire l'importo corrispondente.

4

Se l'assicurato cambia istituto di previdenza PUBLICA deve comunicare al creditore pignoratizio il destinatario e l'entità del trasferimento della prestazione di uscita.

5

Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà di abitazione mediante i fondi della previdenza professionale.

6

Art. 95

Documenti da presentare

Se intende ottenere un prelievo anticipato o effettuare una costituzione in pegno, l'assicurato deve presentare a PUBLICA i documenti contrattuali relativi all'acquisto o alla costruzione della proprietà di abitazione o all'ammortamento dei mutui 2323

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

ipotecari, il regolamento rispettivamente il contratto di locazione o di mutuo in caso di acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione e i documenti corrispondenti nel caso di partecipazioni analoghe.

Art. 96

Pagamento

PUBLICA paga l'importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui l'assicurato ha fatto valere la sua pretesa.

1

PUBLICA paga l'importo del prelievo anticipato dietro presentazione dei documenti corrispondenti e d'intesa con l'assicurato, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b OPPA.

2

Il capoverso 2 si applica per analogia al pagamento in seguito alla realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di previdenza.

3

Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, PUBLICA stabilisce un ordine di priorità che deve essere reso noto all'autorità di vigilanza.

4

Art. 97

Calcolo del diritto residuo alle prestazioni

In caso di pagamento di un prelievo anticipato o di realizzazione di un pegno l'avere di vecchiaia è diminuito nella misura dell'importo in questione e le prestazioni assicurate sono ridotte in maniera corrispondente. L'avere di vecchiaia ai sensi della LPP è anch'esso ridotto nella medesima proporzione.

1

Per evitare diminuzioni della protezione previdenziale consecutive a una riduzione delle prestazioni in caso di decesso e di invalidità, PUBLICA informa l'assicurato in merito alle possibilità di concludere un'assicurazione di rischio presso un'assicurazione privata.

2

Art. 98

Rimborso di imposte pagate

Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavo della realizzazione del pegno a un istituto della previdenza professionale. Il rimborso non può essere dedotto dal reddito imponibile.

Capitolo 11: Divorzio Art. 99

Trasferimento di una parte della prestazione di uscita in caso di divorzio

Le corrispondenti disposizioni del CC, della LPP e della LFLP, comprese le disposizioni di esecuzione, si applicano alla divisione e al trasferimento della prestazione di uscita in caso di divorzio.

2324

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Art. 100

Calcolo del diritto residuo alle prestazioni, nuovo riscatto

L'importo stabilito dal giudice della prestazione di uscita da trasferire all'istituto di previdenza del coniuge divorziato determina una riduzione delle prestazioni assicurate.

1

L'avere di vecchiaia si riduce in misura pari all'importo trasferito. Anche l'avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella medesima proporzione.

2

Se il giudice decide che una parte della prestazione di uscita dell'assicurato deve essere trasferita all'istituto di previdenza del coniuge oppure che essa deve essere computata nelle pretese fondate sul divorzio che garantiscono la previdenza, l'assicurato può riscattarla nuovamente nella misura della prestazione di uscita trasferita.20 È applicabile l'articolo 32 capoverso 4.21

3

Capitolo 12: Contenzioso Art. 101 Il giudizio delle controversie tra PUBLICA, i datori di lavoro e gli aventi diritto compete ai tribunali designati dai Cantoni ai sensi dell'articolo 73 LPP. Tali tribunali sono pure competenti per giudicare le controversie secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettere a­d LPP.

1

Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato è impiegato.

2

Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).

3

Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Disposizioni transitorie Art. 102

Disciplinamento transitorio per i contributi di risparmio degli assicurati

La diminuzione dei contributi di risparmio ammonta, per gli assicurati che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento avevano compiuto:

1

a.

20 21

il 45°, ma non ancora il 50° anno di età: a un punto percentuale durante sette anni;

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

Periodo introdotto dalla decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2325

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

b.

2

il 50°, ma non ancora il 55° anno di età: a due punti percentuali durante sette anni.

Il datore di lavoro assume i costi di questo sgravio contributivo.

Art. 10322

Prestazioni assicurative secondo il diritto previgente

Tutte le rendite, i supplementi fissi, le rendite transitorie e le rendite AI di sostituzione, fondati sul diritto previgente, sono trasferiti per lo stesso importo.

1

2 La riduzione delle rendite di vecchiaia consecutive all'ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente è retta dal diritto previgente (allegato 6).

Le rendite assegnate in seguito a scioglimento amministrativo del rapporto di servizio ai sensi dell'articolo 32 degli Statuti della CFA e dell'articolo 43 degli Statuti della CPC sono convertite in rendite di vecchiaia di uguale entità al raggiungimento dell'età ordinaria AVS.

3

Il presente regolamento si applica alle rendite fondate sul diritto previgente e trasferite ai sensi del capoverso 1 per quanto concerne:

4

a.

l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi (art. 75);

b.

le rendite per superstiti insorte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ma che si riferiscono a prestazioni fondate sul diritto previgente (art. 43­48);

c.

la fine del diritto alle rendite per superstiti (art. 44 cpv. 4, art. 45 cpv. 7 e art. 47 cpv. 3 e 4);

d.

la riscossione di eventuali contributi di risanamento (art. 34 e 35);

e.

il calcolo del sovraindennizzo (art. 77): 1. in caso di decesso del beneficiario della rendita, 2. al raggiungimento dell'età ordinaria AVS da parte del beneficiario della rendita, oppure 3. in caso di nuovo calcolo del diritto alle prestazioni da parte dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro gli infortuni o di un'altra assicurazione sociale.

Art. 10423

Supplemento fisso, rendita transitoria e rendita AI di sostituzione secondo il diritto previgente

Il diritto al supplemento fisso e alla rendita transitoria fondato sul diritto previgente si estingue:

1

a.

22 23

quando il beneficiario della rendita decede, ma al più al più tardi quando raggiunge l'età ordinaria AVS; Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2326

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

b.

quando il coniuge del beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l'età ordinaria AVS oppure in caso di divorzio, sempreché il beneficiario della rendita percepisca un supplemento ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CFA o ai sensi dell'articolo 40 dell'articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CPC; oppure

c.

quando, con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento, è assegnata per la prima volta una rendita AI, il diritto a una rendita AI è modificato oppure il grado di invalidità professionale è aumentato o ridotto in base alle constatazioni del MedicalService.

Se il diritto a un supplemento fisso si estingue secondo il capoverso 1 lettera c, la persona che percepisce una rendita di invalidità insorta prima del 1° giugno 2003 ha diritto a una rendita AI di sostituzione ai sensi del presente regolamento, corrispondente al grado di invalidità professionale ancora esistente. Ciò si applica anche quando la persona non aveva alcun diritto a un supplemento fisso e il diritto a una rendita AI è stato ridotto per la prima volta con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2

Se il grado di invalidità professionale è ridotto in seguito a una decisione dell'AI o del MedicalService, con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'entità della rendita AI di sostituzione fondata sul diritto previgente è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del grado di invalidità professionale.

3

Il diritto alla rendita AI di sostituzione fondato sul diritto previgente si estingue quando il beneficiario della rendita decede, ma al più al più tardi quando raggiunge l'età ordinaria AVS.

4

Art. 10524

Trasferimento di rendite di invalidità

Le rendite di invalidità insorte prima del 1° giugno 2003 e le rendite di invalidità professionale di PUBLICA insorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità professionale di pari importo.

1

Le rendite di invalidità di PUBLICA insorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità di pari importo.

2

Il presente regolamento si applica alle esigenze (art. 62 e 51) e all'entità (art. 62 e 56) del diritto alla rendita nel caso delle rendite di invalidità e di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2. Esso si applica parimenti all'inizio (art. 62 e 52) e al calcolo (art. 63 e 57) del diritto alle prestazioni in seguito ad aumento del grado di invalidità o di invalidità professionale, sempreché tale aumento abbia effetto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

3

L'articolo 62 capoverso 6 si applica per determinare la fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità insorte prima del 1° giugno 2003 e delle rendite di invalidità professionale di PUBLICA insorte prima dell'entrata in vigore del presente

4

24

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2327

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

regolamento; è fatto salvo il caso della persona avente diritto a una rendita di vecchiaia AVS. L'articolo 52 capoverso 2 lettere a e b si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità di PUBLICA insorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5

Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale è ridotto in seguito a una decisione dell'AI o del MedicalService con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'entità della rendita è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del diritto alla rendita. L'entità delle rendite di invalidità insorte prima del 1° giugno 2003 rimane immutata se con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento è assegnata per la prima volta una rendita AI o viene modificato per la prima volta il diritto a una rendita AI.

Art. 10625

Reinserimento

In caso di reinserimento con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento del beneficiario di una rendita di invalidità o di invalidità professionale ai sensi dell'articolo 105 capoversi 1 o 2 viene calcolata, per il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, una prestazione di uscita secondo l'articolo 46 OCPC 1 o secondo l'articolo 27 capoverso 2 OCPC 2. Per il calcolo della prestazione di uscita (art. 54 cpv. 4) questo importo è preso in considerazione nell'avere di vecchiaia ulteriormente accumulato ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 107

Riassunzione di beneficiari di rendite di vecchiaia secondo il diritto previgente

Se è riassunto presso un datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione e adempie le condizioni dell'assicurazione presso PUBLICA, il beneficiario di una rendita secondo il diritto previgente è nuovamente assicurato presso PUBLICA. In questo caso il suo diritto alla rendita cessa in misura pari al guadagno assicurato.

1

Il capitale di copertura ancora disponibile al momento della riassunzione è accreditato come prestazione di entrata conformemente ai principi attuariali.

2

I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle persone il cui diritto a una rendita di vecchiaia è insorto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e alle quali si applica la garanzia dei diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 25 della legge su PUBLICA.

3

Art. 108

Garanzia secondo l'articolo 25 della legge su PUBLICA

La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e dell'impiegato siano stati versati 1

25

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2328

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il diritto alla garanzia non è preso in considerazione e decade nel calcolo dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 107 capoverso 3.

2

I riscatti, i rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà di abitazione o i conferimenti in seguito a divorzio effettuati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento non influenzano il diritto alla garanzia.

3

4 I prelievi anticipati ottenuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i ricavi provenienti dalla realizzazione di pegni sugli averi di previdenza e i pagamenti in seguito a divorzio determinano una riduzione attuariale del diritto alla garanzia.

In caso di riduzione dell'avere di vecchiaia dell'assicurato per i motivi di cui al capoverso 4 e di restituzione o di nuovo riscatto integrali prima del pensionamento, il diritto iniziale alla garanzia è ripristinato. Nel caso contrario è effettuata una riduzione attuariale del diritto originale alla garanzia in misura pari alla mancata restituzione o al mancato nuovo riscatto.

5

Sezione 2: Entrata in vigore Art. 109 Il presente regolamento di previdenza entra in vigore unitamente al contratto di affiliazione.

1

Le modifiche del regolamento di previdenza costituiscono una modifica del contratto di affiliazione. La loro validità è subordinata al consenso della parte contraente al contratto di affiliazione e dell'organo paritetico.

2

2329

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Allegati Allegato 1

Interessi

2331

Allegato 2

Riscatto

2332

Allegato 3

Tassi di conversione

2334

Allegato 4

Rendita transitoria I. Riduzione a vita immediata della rendita mensile di vecchiaia all'inizio dell'ottenimento di una rendita transitoria II. Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata

2335

Allegato 5

Rendita transitoria I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia a partire dal raggiungimento dell'età AVS a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria II. Riduzione della rendita per i superstiti

2338

Allegato 6

Riduzione della rendita di vecchiaia all'ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente

2341

Allegato 7

Elenco delle abbreviazioni

2343

2330

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Allegato 126

Interessi Dal 1° gennaio 2009

Art. 24, art. 36

Rimunerazione degli accrediti di vecchiaia e dell'avere di vecchiaia

Art. 25

Rimunerazione dei contributi volontari di risparmio 2.00 %

Art. 29

Rimunerazione dell'avere di vecchiaia in caso di congedo non pagato

2.00 %

Art. 71

Interesse in caso di pagamento supplementare di prestazioni

2.00 %

Interesse di mora in caso di pagamento supplementare di prestazioni

3.00 %

Interesse in caso di restituzione

2.00 %

Interesse di mora in caso di restituzione

3.00 %

Art. 72

2.00 %

Art. 80

Rimunerazione delle prestazioni di uscita apportate 2.00 % in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età

Art. 82

Rimunerazione di prestazioni di uscita

2.00 %

Art. 85

Interesse di mora sulle prestazioni di uscita

3.00 %

Art. 86

Interesse di mora sul pagamento di prestazioni di uscita arretrate

3.00 %

Art. 90

Interesse in caso di restituzione di prestazioni di uscita

2.00 %

L'interesse minimo LPP a contare dal 1° gennaio 2009 ammonta al 2.00 %.

26

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2331

2332

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0.00 % 11.00 % 21.59 % 31.79 % 41.60 % 51.06 % 60.16 % 69.46 % 78.51 % 87.29 % 95.84 % 105.02 % 114.03 % 122.87 % 135.69 % 148.39 % 160.97 % 174.97 % 188.97 % 204.82 % 220.81 % 239.16 % 257.88 % 276.96 % 302.92 % 329.38 % 356.37 %

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Età

0.00 % 13.00 % 25.52 % 37.57 % 49.17 % 60.34 % 71.09 % 82.09 % 92.78 % 103.17 % 113.26 % 124.11 % 134.76 % 145.20 % 159.82 % 174.29 % 188.62 % 204.62 % 220.62 % 238.77 % 257.10 % 278.17 % 299.65 % 321.55 % 350.39 % 379.79 % 409.78 %

AV max. (in % GA)

Standard (+2%)

Età

AV max. (in % GA)

Standard (+0%)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Età

0.00 % 15.00 % 29.44 % 43.35 % 56.73 % 69.62 % 82.03 % 94.72 % 107.05 % 119.04 % 130.68 % 143.21 % 155.49 % 167.54 % 183.94 % 200.18 % 216.27 % 234.27 % 252.27 % 272.73 % 293.39 % 317.17 % 341.42 % 366.15 % 397.86 % 430.20 % 463.18 %

AV max. (in % GA)

Standard (+4%)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Età

0.00 % 11.00 % 21.66 % 31.99 % 42.00 % 51.17 % 60.14 % 69.75 % 78.36 % 87.08 % 95.74 % 103.02 % 110.35 % 119.13 % 130.91 % 141.13 % 151.36 % 161.64 % 171.78 % 183.46 % 195.16 % 206.93 % 216.73 % 226.69 % 246.64 % 264.05 % 281.51 %

AV max. (in % GA)

Quadri_1 (+0%)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Età

0.00 % 13.00 % 25.60 % 37.81 % 49.64 % 60.48 % 71.07 % 82.43 % 92.61 % 102.91 % 113.14 % 121.75 % 130.42 % 140.79 % 154.17 % 165.72 % 177.29 % 188.93 % 200.42 % 213.71 % 227.04 % 240.43 % 251.56 % 262.87 % 284.33 % 302.89 % 321.53 %

AV max. (in % GA)

Quadri_1 (+2%)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Età

0.00 % 15.00 % 29.54 % 43.62 % 57.28 % 69.78 % 82.01 % 95.12 % 106.86 % 118.74 % 130.55 % 140.48 % 150.48 % 162.45 % 177.43 % 190.30 % 203.22 % 216.22 % 229.06 % 243.96 % 258.91 % 273.94 % 286.39 % 299.04 % 322.03 % 341.73 % 361.55 %

AV max. (in % GA)

Quadri_1 (+4%)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Età

0.00 % 13.50 % 26.58 % 39.26 % 51.55 % 62.80 % 73.81 % 85.61 % 96.17 % 106.87 % 117.49 % 126.43 % 135.43 % 146.20 % 159.98 % 171.86 % 183.77 % 195.75 % 207.58 % 221.27 % 235.01 % 248.81 % 260.27 % 271.91 % 293.76 % 312.60 % 331.53 %

AV max. (in % GA)

Quadri_2 (+0%)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Età

0.00 % 14.50 % 28.55 % 42.17 % 55.37 % 67.46 % 79.27 % 91.95 % 103.30 % 114.78 % 126.20 % 135.80 % 145.47 % 157.03 % 171.61 % 184.15 % 196.74 % 209.40 % 221.90 % 236.40 % 250.94 % 265.57 % 277.69 % 290.00 % 312.60 % 332.02 % 351.55 %

AV max. (in % GA)

Quadri_2 (+1%)

AV max. = avere di vecchiaia secondo l'articolo 36, al quale viene aggiunto l'eventuale contributo volontario di risparmio secondo l'articolo 25

Riscatto

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Età

0.00 % 15.50 % 30.52 % 45.08 % 59.19 % 72.11 % 84.74 % 98.29 % 110.42 % 122.70 % 134.90 % 145.16 % 155.50 % 167.86 % 183.24 % 196.45 % 209.70 % 223.04 % 236.22 % 251.52 % 266.88 % 282.32 % 295.10 % 308.09 % 331.45 % 351.44 % 371.56 %

AV max. (in % GA)

Quadri_2 (+2%)

Allegato 2 (art. 32)

Età

49 440.35 % 50 471.53 % 51 503.32 % 52 535.74 % 53 568.79 % 54 602.50 % 55 636.87 % 56 678.42 % 57 720.79 % 58 763.99 % 59 808.05 % 60 852.97 % 61 898.77 % 62 945.48 % 63 993.11 % 64 1041.68 % 65 1091.21 % 66 1141.71 %

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Età

496.80 % 531.09 % 566.06 % 601.71 % 638.07 % 675.14 % 712.94 % 757.99 % 803.93 % 850.77 % 898.53 % 947.24 % 996.90 % 1047.55 % 1099.19 % 1151.85 % 1205.54 % 1260.30 %

AV max. (in % GA)

Standard (+4%)

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Età

300.51 % 329.43 % 358.92 % 389.00 % 419.66 % 450.93 % 482.81 % 521.83 % 561.61 % 602.18 % 643.54 % 685.72 % 728.74 % 772.59 % 817.32 % 862.92 % 909.43 % 956.85 %

AV max. (in % GA)

Quadri_1 (+0%) AV max. (in % GA)

49 341.97 % 50 373.70 % 51 406.07 % 52 439.07 % 53 472.72 % 54 507.03 % 55 542.03 % 56 584.21 % 57 627.22 % 58 671.08 % 59 715.80 % 60 761.40 % 61 807.91 % 62 855.33 % 63 903.68 % 64 952.99 % 65 1003.26 % 66 1054.53 %

Età

Quadri_1 (+2%) AV max. (in % GA)

49 383.42 % 50 417.98 % 51 453.21 % 52 489.14 % 53 525.78 % 54 563.14 % 55 601.24 % 56 646.58 % 57 692.82 % 58 739.98 % 59 788.06 % 60 837.08 % 61 887.08 % 62 938.06 % 63 990.04 % 64 1043.05 % 65 1097.10 % 66 1152.22 %

Età

Quadri_1 (+4%)

49 352.33 % 50 384.77 % 51 417.85 % 52 451.59 % 53 485.99 % 54 521.06 % 55 556.83 % 56 599.80 % 57 643.62 % 58 688.30 % 59 733.86 % 60 780.32 % 61 827.70 % 62 876.01 % 63 925.27 % 64 975.50 % 65 1026.72 % 66 1078.96 %

AV max. (in % GA)

Quadri_2 (+0%) Età

49 373.06 % 50 406.91 % 51 441.43 % 52 476.62 % 53 512.52 % 54 549.11 % 55 586.43 % 56 630.99 % 57 676.42 % 58 722.75 % 59 769.99 % 60 818.16 % 61 867.29 % 62 917.38 % 63 968.45 % 64 1020.53 % 65 1073.64 % 66 1127.80 %

AV max. (in % GA)

Quadri_2 (+1%) Età

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Età

393.78 % 429.04 % 465.00 % 501.66 % 539.04 % 577.17 % 616.04 % 662.18 % 709.23 % 757.20 % 806.12 % 856.01 % 906.87 % 958.74 % 1011.63 % 1065.57 % 1120.56 % 1176.64 %

AV max. (in % GA)

Quadri_2 (+2%)

2333

Il riscatto è possibile fino al compimento del 65° anno di età.

Esempio: Uomo, nato il 15 maggio 1980, guadagno assicurato = 50 000 fr., assicurato nel piano standard, senza contributi volontari di risparmio: 1. Data del calcolo: 1° gennaio 2007 avere di vecchiaia acquisito 20 000 fr. Æ età LPP = 27 Æ tasso = 51.06 % Æ riscatto mass. = 51.06 % × 50 000 ­ 20 000 = 5530 fr.

2. Data di calcolo: 1° luglio 2007 avere di vecchiaia acquisito 20 000 fr. Æ età LPP = 27 Æ tasso* = 55.61 % Æ riscatto mass. = 55.61 % × 50 000 ­ 20 000 = 7805 fr.

(* interpolazione tra età LPP 27 e 28, Æ età calcolata 27+6/12) 3. Nel corso dell'anno civile corrispondente all'età finale occorre interpolare tra 65 e 66; per questo motivo sono indicati anche i valori per l'età LPP 66.

49 383.90 % 50 411.96 % 51 440.58 % 52 469.76 % 53 499.52 % 54 529.86 % 55 560.80 % 56 598.85 % 57 637.65 % 58 677.21 % 59 717.56 % 60 758.70 % 61 800.65 % 62 843.42 % 63 887.04 % 64 931.52 % 65 976.88 % 66 1023.13 %

AV max. (in % GA)

Standard (+2%)

Età

AV max. (in % GA)

Standard (+0%)

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Allegato 3 (art. 39, 46 e 57)

Tassi di conversione Età

Tasso di conversione

60 61 62 63 uomini* donne* 64 uomini* donne* 65 66 67 68 69 70

5.84 % 5.97 % 6.09 % 6.23 % 6.31 % 6.38 % 6.53 % 6.53 % 6.69 % 6.87 % 7.06 % 7.27 % 7.48 %

* Art. 41a cpv. 2 LPers

2334

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Allegato 427 (art. 60 cpv. 4 lett. a e b)

Rendita transitoria I. Riduzione a vita immediata della rendita mensile di vecchiaia all'inizio dell'ottenimento di una rendita transitoria (art. 60 cpv. 4 lett. a) Tabella 1: età AVS 65

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

Mese 60 61 62 63 64 65

0

1

2

3

4

5

262.40 218.60 171.00 119.20 62.30 0.00

258.75 214.65 166.70 114.45 57.10 0.00

255.10 210.65 162.35 109.70 51.90 0.00

251.45 206.70 158.05 105.00 46.75 0.00

247.80 202.75 153. 75 100.25 41.55 0.00

244.15 198.75 149.40 95.50 36.35 0.00

6

7

8

9

10

11

240.50 194.80 145.10 90.75 31.15 0.00

236.85 190.85 140.80 86.00 25.95 0.00

233.20 186. 85 136.45 81.25 20.75 0.00

229.55 182.90 132.15 76.55 15.60 0.00

225.90 178.95 127.85 71.80 10.40 0.00

222.25 174.95 123.50 67.05 5.20 0.00

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

Mese

27

60 61 62 63 64 65

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2335

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Tabella 2: età AVS 64

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

Mese 60 61 62 63 64

0

1

2

3

4

5

214.60 167.70 116.70 61.00 0.00

210.70 163.45 112.05 55.90 0.00

206.80 159.20 107.40 50.85 0.00

202.90 154.95 102.80 45.75 0.00

198.95 150.70 98.15 40.65 0.00

195.05 146.45 93.50 35.60 0.00

6

7

8

9

10

11

191.15 142.20 88.85 30.50 0.00

187.25 137.95 84.20 25.40 0.00

183.35 133.70 79.55 20.35 0.00

179.45 129.45 74.95 15.25 0.00

175.50 125.20 70.30 10.15 0.00

171.60 120.95 65.65 5.10 0.00

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

Mese 60 61 62 63 64

Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.

2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente alle disposizioni dell'OPers, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell'assicurato al finanziamento.

Esempio 1: La rendita transitoria ammonta a 26 520 franchi all'anno (fr. 2210.­ al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi complessivi.

Calcolo: Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota del datore di lavoro × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

a.

età AVS 65: 262.4 × 0.5 × 2.21 = fr. 289.95

b.

età AVS 64: 214.60 × 0.5 × 2.21 = fr. 237.15

2336

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II. Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata (art. 60 cpv. 4 lett. b) Valori in contanti per il riscatto della riduzione della rendita Età 60 61 62 63 64 65

17.117 16.767 16.412 16.054 15.688 15.317

Esempio 2: L'assicurato va in pensione all'età di 60 anni e ottiene una rendita transitoria.

Il datore di lavoro partecipa al finanziamento nella misura del 50 per cento.

L'assicurato intende evitare la riduzione a vita della rendita di vecchiaia e riscatta tale riduzione con un conferimento unico.

Calcolo: (Fattore secondo il numero II × riduzione mensile [secondo l'esempio 1] × 12) = quota del lavoratore = conferimento unico a.

età AVS 65: 17.117 × 289.95 × 12 = fr. 59 556.90

b.

età AVS 64: 17.117 × 237.15 × 12 = fr. 48 711.55

2337

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Allegato 528 (art. 60 cpv. 4 lett. c e cpv. 5)

Rendita transitoria I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria (art. 60 cpv. 4 lett. c) Tabella 1: età AVS 65

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

Mese 60 61 62 63 64 65

0

1

2

3

4

5

368.20 287.90 210.85 137.30 67.00 0.00

361.50 281.50 204.70 131.45 61.40 0.00

354.80 275.05 198.60 125.60 55.85 0.00

348.15 268.65 192.45 119.75 50.25 0.00

341.45 262.20 186.35 113.85 44.65 0.00

334.75 255.80 180.20 108.00 39.10 0.00

6

7

8

9

10

11

328.05 249.40 174.10 102.15 33.50 0.00

321.35 242.95 167.95 96.30 27.90 0.00

314.65 236.55 161.80 90.45 22.35 0.00

308.00 230.10 155.70 84.60 16.75 0.00

301.30 223.70 149.55 78.70 11.15 0.00

294.60 217.25 143.45 72.85 5.60 0.00

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

Mese

28

60 61 62 63 64 65

Nuova versione secondo la decisione dell'OPCPC del 5 novembre 2008, in vigore dal 1° febbraio 2009.

2338

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Tabella 2: età AVS 64

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

Mese 60 61 62 63 64

0

1

2

3

4

5

280.30 205.50 133.85 65.40 0.00

274.05 199.55 128.15 59.95 0.00

267.85 193.55 122.45 54.50 0.00

261.60 187.60 116.75 49.05 0.00

255.35 181.60 111.05 43.60 0.00

249.15 175.65 105.35 38.15 0.00

6

7

8

9

10

11

242.90 169.70 99.65 32.70 0.00

236.65 163.70 93.90 27.25 0.00

230.45 157.75 88.20 21.80 0.00

224.20 151.75 82.50 16.35 0.00

217.95 145.80 76.80 10.90 0.00

211.75 139.80 71.10 5.45 0.00

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

Mese 60 61 62 63 64

Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.

2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente alle disposizioni dell'OPers, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell'assicurato al finanziamento Esempio 1: La rendita transitoria ammonta a 26 520 franchi all'anno (fr. 2210.­ al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi.

Calcolo: Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota del datore di lavoro × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

a.

età AVS 65: 368.20 × 0.5 × 2.21 = fr. 406.85

b.

età AVS 64: 280.30 × 0.5 × 2.21 = fr. 309.75

2339

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II. Riduzione della rendita per supersiti (art. 60 cpv. 5) Tasso di riduzione della riduzione a vita a contare dal raggiungimento dell'età AVS in caso di decesso prima del raggiungimento dell'età AVS Età all'ottenimento della rendita di vecchiaia 60 61 62 63 64 65

a. età AVS 65

b. età AVS 64

5.7 % 6.0 % 6.3 % 6.6 % 6.9 % 0%

5.9 % 6.1 % 6.4 % 6.7 % 0%

Esempio di calcolo: Un assicurato va in pensione all'età di 60 anni e ha diritto a una rendita di vecchiaia di 6000.­ fr. al mese. Ottiene una rendita transitoria di 2210.­ fr. al mese. L'assicurato muore all'età di 63 anni.

Calcolo/riduzione della rendita di coniuge/di convivente: 1. L'età di pensionamento stabilisce il tasso di riduzione a vita.

Æ Nel caso di un uomo di 60 anni esso ammonta al 5.7 %.

2. Questo tasso va moltiplicato per il numero di anni che intercorrono tra il decesso e l'età AVS.

Æ L'assicurato è deceduto all'età di 63 anni; la differenza tra l'età al decesso e l'età AVS è di 2 anni.

Æ Il tasso di riduzione della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell'età AVS ammonta a 2 × 5.7 %. = 11.4 %.

3. L'importo della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell'età AVS va diminuito in funzione di questo tasso.

Æ La riduzione mensile all'età AVS in caso di pensionamento all'età di 60 anni ammonta a 406.85 fr. (secondo l'all. 5 n. I, es. 1 lett. a) e viene ridotta di 46.40 fr.

(11.4 % di 406.85 fr.). La riduzione definitiva ammonta pertanto a 360.45 fr.

4. La rendita di vecchiaia ridotta ammonta quindi a 5639.55 fr. (6000.­ fr. 360.45 fr.), la rendita per superstiti a 3759.70 fr. (2/3 della rendita di vecchiaia ridotta).

2340

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Allegato 6 (art. 103 cpv. 2)

Rendita transitoria Riduzione della rendita di vecchiaia all'ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente Tabella 1: età AVS 65

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

Mese 60 61 62 63 64 65

0

1

2

3

4

5

196.40 153.10 111.90 72.65 35.35 0.00

192.80 149.65 108.65 69.55 32.40 0.00

189.20 146.25 105.35 66.45 29.45 0.00

185.60 142.80 102.10 63.35 26.50 0.00

181.95 139.35 98.80 60.20 23.55 0.00

178.35 135.95 95.55 57.10 20.60 0.00

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

Mese 60 61 62 63 64 65

6

7

8

9

10

11

174.75 132.50 92.30 54.00 17.70 0.00

171.15 129.05 89.00 50.90 14.75 0.00

167.55 125.65 85.75 47.80 11.80 0.00

163.95 122.20 82.45 44.70 8.85 0.00

160.30 118.75 79.20 41.55 5.90 0.00

156.70 115.35 75.90 38.45 2.95 0.00

2341

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Tabella 2: età AVS 64

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

Mese 60 61 62 63 64

0

1

2

3

4

5

149.30 109.15 70.90 34.55 0.00

145.95 105.95 67.85 31.65 0.00

142.60 102.80 64.85 28.80 0.00

139.25 99.60 61.80 25.90 0.00

135.90 96.40 58.80 23.05 0.00

132.55 93.20 55.75 20.15 0.00

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

Mese 60 61 62 63 64

6

7

8

9

10

11

129.25 90.05 52.75 17.30 0.00

125.90 86.85 49.70 14.40 0.00

122.55 83.65 46.65 11.50 0.00

119.20 80.45 43.65 8.65 0.00

115.85 77.30 40.60 5.75 0.00

112.50 74.10 37.60 2.90 0.00

Spiegazione: Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta secondo il diritto previgente e finanziata per metà dal beneficiario.

Esempio: La rendita transitoria ammonta a 26 520 franchi all'anno (fr. 2210.­ al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età.

Calcolo: Fattore secondo le tabelle 1 o 2 × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

a.

Età AVS 65: 196.40 x 2.21 = fr. 434.05

b.

Età AVS 64: 149.30 x 2.21 = fr. 329.95

2342

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Allegato 7

Elenco delle abbreviazioni AI AInf AM AVS CC DFAE LAI LAINF LAM LAVS Legge su PUBLICA LFLP LPers LPGA LPP LTF LUD OCPC 1 OCPC 2

Assicurazione per l'invalidità Assicurazione contro gli infortuni Assicurazione militare Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210 Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, RS 831.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, RS 831.10 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA), RS 172.222.1 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio), RS 831.42 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, RS 172.220.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, RS 831.40 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110 Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata), RS 211.231 Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l'assicurazione nel piano di base della cassa pensioni della Confederazione, RU 2001 2327 Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l'assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione, RU 2001 2358

2343

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

OLP OPers OPPA RPIC RT Statuti della CFA Statuti della CPC

2344

Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio), RS 831.425 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale, RS 172.220.111.3 Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, RS 831.411 Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Rendita transitoria Ordinanza del 2 marzo 1987 concernente la Cassa federale di assicurazione, RU 1987 1228 Ordinanza del 24 agosto 1994 sulla Cassa pensioni della Confederazione, RU 1995 533