09.082 Messaggio concernente la legge sulla promozione dello sport e la legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport dell'11 novembre 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (legge sulla promozione dello sport) e il disegno di legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-1599

7113

Compendio La legge federale che promuove la ginnastica e lo sport deve essere sottoposta a una revisione totale. La nuova legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica riprende tutti i principi del diritto vigente che si sono rivelati adeguati; le novità consistono nel prevedere norme penali più severe contro il doping e un maggiore impegno a favore della promozione delle attività motorie di bambini e giovani. La nuova legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport istituisce le basi legali per il trattamento dei dati personali.

L'utilità sociale dello sport e dell'attività fisica è riconosciuta a livello politico e scientificamente provata. Lo sport infonde gioia di vivere e contribuisce alla qualità di vita; insieme al movimento apporta un importante contributo alla salute, all'istruzione generale, allo sviluppo delle capacità cognitive, alla competenza sociale e all'integrazione. La prestazione sportiva e la disponibilità a impegnarsi sono qualità molto richieste, non solo nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni.

La popolazione svizzera considera lo sport una parte importante della vita e 2 milioni di persone sono impegnate in 22 500 società sportive. Circa 350 000 persone svolgono attività volontaria nell'ambito delle società sportive e offrono quindi un importante contributo alla coesione della società civile e all'integrazione di differenti gruppi di popolazione.

Anche in futuro lo Stato si impegnerà soltanto in maniera sussidiaria per pilotare l'attività nel campo dello sport. Mettere a disposizione strutture e offerte per la pratica sportiva è ­ e continuerà a essere ­ essenzialmente il compito delle federazioni e delle singole società sportive. La priorità è data all'impegno volontario di privati. Confederazione, Cantoni o Comuni si attivano quando l'iniziativa privata non è sufficiente o quando l'intervento statale porta chiari vantaggi in termini di efficienza e di efficacia. Alcuni compiti di livello superiore in definitiva possono essere assunti solo dalla Confederazione, la quale può influenzare attivamente gli sviluppi dello sport verso attività sportive di grande utilità sociale. La Confederazione interviene solo in accordo con i Cantoni e i Comuni e sussidiariamente rispetto alle misure adottate da questi ultimi.
Basandosi sul mandato costituzionale in materia di promozione dello sport (art. 68 Cost.), la nuova legge stabilisce i principi, i presupposti e le modalità delle misure di promozione della Confederazione. Il progetto riprende i principi del diritto vigente e coordina le misure di promozione attuali con le esigenze del principio di legalità.

La revisione totale persegue obiettivi concreti nei seguenti settori: ­

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mancanza di attività fisica dei bambini: incoraggiare l'attività fisica e sportiva consentendo l'accesso al programma Gioventù+Sport ai bambini a partire dall'età di cinque anni, per prevenire l'aumento di carenze motorie e il sovrappeso;

­

sport nella scuola: garantire un insegnamento dell'educazione fisica sufficiente dai punti di vista qualitativo e quantitativo in tutte le scuole. Sarà mantenuta l'attuale obbligatorietà dell'educazione fisica scolastica tenendo in considerazione le esigenze dei singoli gradi di scuola e nel rispetto della sovranità cantonale in materia scolastica;

­

Scuola universitaria federale dello sport di Macolin: disciplinare lo statuto e l'accreditamento nell'ambito del panorama elvetico delle scuole universitarie;

­

sport di competizione: istituire condizioni quadro ottimali per garantire il sostegno sussidiario allo sport di competizione;

­

doping: sancire a livello di legge il principio secondo cui i partecipanti a competizioni sportive possono essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli antidoping, migliorare lo scambio d'informazioni tra gli organi coinvolti nella lotta contro il doping e inasprire le attuali disposizioni penali contro il doping per mantenere la credibilità dello sport;

­

finanze: garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse disponibili per la promozione dello sport e dell'attività fisica allo scopo di assicurare il rispetto degli obiettivi in materia di politica finanziaria.

Le basi legali per l'elaborazione elettronica di dati personali e lo scambio elettronico di informazioni vengono istituite con una legge separata sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo). Un disciplinamento dettagliato a livello di legge è necessario in virtù della vigente legislazione sulla protezione dei dati.

Eccettuate le maggiori spese conseguenti alla modifica dell'età per la partecipazione a Gioventù+Sport, i disegni di legge non contengono disposizioni che, rispetto al diritto in vigore, potrebbero comportare oneri supplementari per il bilancio della Confederazione.

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Indice Compendio 1 Legge sulla promozione dello sport: tratti essenziali del progetto legislativo 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Importanza dello sport e dell'attività fisica 1.1.1.1 Salute 1.1.1.2 Formazione 1.1.1.3 Coesione sociale 1.1.1.4 Sport di punta 1.1.1.5 Economia 1.1.1.6 Impegno volontario 1.1.1.7 Correttezza nello sport 1.1.1.8 Rappresentanza della Svizzera 1.1.2 Principi dell'attuale sistema di promozione 1.1.2.1 Evoluzione della promozione dello sport da parte della Confederazione 1.1.2.2 La Concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera 1.1.2.3 Responsabili della promozione dello sport e dell'attività fisica 1.1.2.4 Scuola 1.1.2.5 Gioventù+Sport 1.1.2.6 Insegnamento e ricerca 1.1.2.7 Sport di competizione 1.1.3 La promozione dello sport nel confronto internazionale 1.1.3.1 Sforzi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'ONU 1.1.3.2 La promozione dello sport negli Stati limitrofi 1.1.3.2.1 Germania 1.1.3.2.2 Austria 1.1.3.2.3 Francia 1.1.3.2.4 Italia 1.2 Il nuovo disciplinamento proposto 1.2.1 Caratteristiche del progetto 1.2.1.1 Elementi essenziali 1.2.1.2 Disciplinamento proposto e obiettivi d'efficacia 1.2.2 Programmi e progetti in materia di promozione dello sport e dell'attività fisica 1.2.3 Impianti sportivi 1.2.4 Gioventù+Sport 1.2.5 Sport a scuola 1.2.6 Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) 1.2.6.1 Mandato 1.2.6.2 Organizzazione 1.2.6.3 Riesame della struttura organizzativa 1.2.6.4 La SUFSM nel panorama universitario svizzero 7116

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1.2.7 Sport di competizione 1.2.7.1 Promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta 1.2.7.2 Organizzazione di grandi manifestazioni sportive 1.2.7.3 Altre misure di promozione 1.2.8 Sport corretto e sicuro 1.2.8.1 Lotta contro il doping 1.2.8.2 Prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive 1.2.8.3 Sicurezza nella pratica dello sport 1.2.9 Ricerca nel campo delle scienze dello sport 1.2.10 Finanziamento e attuazione 1.2.11 Futuro della Commissione federale dello sport 1.3 Risultati della procedura di consultazione 1.3.1 Gioventù+Sport 1.3.2 Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) 1.3.3 Sport nella scuola 1.3.4 Formazione dei docenti 1.3.5 Doping 1.3.6 Altre richieste 2 Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo): tratti essenziali del disegno 2.1 Situazione iniziale 2.2 Il nuovo disciplinamento proposto 2.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 2.4 Risultati della procedura di consultazione

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3 Commento ai singoli articoli 3.1 Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica 3.2 Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)

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4 Ripercussioni 4.1 Per la Confederazione 4.2 Per i Cantoni e i Comuni 4.3 Ripercussioni per l'economia 4.4 Ripercussioni per le generazioni future

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5 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario

7176

6 Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità e legalità 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 6.3 Subordinazione al freno alle spese 6.4 Compatibilità con la legge sui sussidi 6.4.1 Finanziamento di società e federazioni sportive e di altre organizzazioni 6.4.2 Importanza dei sussidi per conseguire gli obiettivi

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7169

7177 7178 7117

6.4.3 Procedura e gestione della concessione dei contributi 6.4.4 Limitazione temporale e struttura degressiva dei sussidi 6.4.5 I sussidi nel dettaglio 6.4.5.1 Concezione per una politica dello sport, programmi e progetti (art. 3) 6.4.5.1.1 Scopo dei sussidi 6.4.5.1.2 Procedura 6.4.5.1.3 Gestione materiale e finanziaria 6.4.5.1.4 Importanza dei sussidi e prospettive 6.4.5.2 Sport degli adulti; programmi e progetti (art. 3) 6.4.5.2.1 Scopo dei sussidi 6.4.5.2.2 Procedura 6.4.5.2.3 Gestione materiale e finanziaria 6.4.5.2.4 Importanza dei sussidi e prospettive 6.4.5.3 Federazioni sportive, segnatamente Swiss Olympic (art. 4) 6.4.5.3.1 Scopo dei sussidi 6.4.5.3.2 Procedura 6.4.5.3.3 Gestione materiale e finanziaria 6.4.5.3.4 Importanza dei sussidi e prospettive 6.4.5.4 Costruzione di impianti sportivi; CISIN (art. 5) 6.4.5.4.1 Scopo dei sussidi 6.4.5.4.2 Procedura 6.4.5.4.3 Gestione materiale e finanziaria 6.4.5.4.4 Importanza dei sussidi e prospettive 6.4.5.5 Indennità per le attività Gioventù+Sport (art. 11) 6.4.5.5.1 Scopo dei sussidi 6.4.5.5.2 Procedura 6.4.5.5.3 Gestione materiale e finanziaria 6.4.5.5.4 Importanza dei sussidi e prospettive 6.4.5.6 Corsi per monitori e quadri dei Cantoni e delle federazioni sportive (art. 11) 6.4.5.6.1 Scopo dei sussidi 6.4.5.6.2 Procedura 6.4.5.6.3 Gestione materiale e finanziaria 6.4.5.6.4 Importanza dei sussidi e prospettive 6.4.5.7 Sport nella scuola (art. 13) 6.4.5.7.1 Scopo dei sussidi 6.4.5.7.2 Procedura 6.4.5.7.3 Gestione materiale e finanziaria 6.4.5.7.4 Importanza dei sussidi e prospettive 6.4.5.8 Grandi manifestazioni sportive internazionali (art. 16) 6.4.5.8.1 Scopo dei sussidi 6.4.5.8.2 Procedura 6.4.5.8.3 Gestione materiale e finanziaria 6.4.5.8.4 Importanza dei sussidi e prospettive 6.4.5.9 Lotta contro il doping (art. 18) 6.4.5.9.1 Scopo dei sussidi

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6.4.5.9.2 Procedura 6.4.5.9.3 Gestione materiale e finanziaria 6.4.5.9.4 Importanza dei sussidi e prospettive 6.5 Delega di competenze legislative

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Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo) (Disegno)

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Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) (Disegno)

7203

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Messaggio 1

Legge sulla promozione dello sport: tratti essenziali del progetto legislativo

1.1

Situazione iniziale

Negli ultimi anni il valore dello sport è notevolmente aumentato. I suoi benefici per la società e l'economia sono riconosciuti a livello politico e scientificamente provati, in particolare in settori quali la salute e la prevenzione, lo sviluppo della personalità, la formazione e l'integrazione, la prestazione. Vari studi mostrano l'alto valore che lo sport ha assunto per la popolazione svizzera, la quale lo considera generalmente una parte importante della vita. Ampi strati della popolazione diventano sempre più consapevoli dell'importanza dello sport, soprattutto per combattere la mancanza di attività fisica e il sovrappeso dei giovani.

Il sistema svizzero di promozione dello sport ­ basato su un ampio grado di accettazione da parte della popolazione ­ è stato costantemente ampliato negli ultimi decenni con un impiego relativamente ridotto di risorse statali. La base per la promozione dello sport da parte della Confederazione è costituita attualmente dalla legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0).

Essa ha finora svolto il proprio ruolo in maniera soddisfacente, per cui anche in futuro sarà opportuno avere cura del nostro sistema di promozione, strettamente connesso al principio di milizia.

L'evoluzione della società in questi ultimi anni comporta tuttavia sfide completamente nuove: basti ricordare la mancanza di attività fisica di bambini e giovani o taluni effetti collaterali negativi dello sport (per es. il doping o la violenza durante le manifestazioni sportive). In questo ambito, le basi legali attuali non sono più sufficienti. La nuova legge, oltre a un'azione mirata ed efficace, consentirà di coinvolgere sistematicamente tutti gli attori attivi nel campo dello sport. In tal modo si contribuirà a consolidare l'alto valore del sistema di milizia nello sport e ad assicurare anche in futuro il lavoro volontario in questo ambito.

1.1.1

Importanza dello sport e dell'attività fisica

Al di là della semplice attività fisica, lo sport produce svariati effetti positivi; pertanto, la promozione dello sport e dell'attività fisica per tutte le fasce d'età e i livelli di prestazione è nell'interesse della società. In considerazione degli effetti positivi dello sport per tutta la popolazione, la Confederazione s'impegna in questo ambito unitamente ai Cantoni, ai Comuni e ai partner dello sport organizzato di diritto privato.

La promozione dello sport costituisce di conseguenza un compito di pubblico interesse che consente alla Confederazione di apportare un utile contributo in settori scelti.

La crescente importanza assunta dallo sport ha indotto il Consiglio federale nel 1998 a riconoscere formalmente all'allora Scuola federale dello sport lo statuto di Ufficio federale.

7120

1.1.1.1

Salute

Gli effetti positivi sulla salute dell'attività sportiva e fisica regolare sono ampiamente dimostrati. In Svizzera è stato constatato che oltre il 60 per cento della popolazione attualmente non si muove abbastanza. Il documento di base «Movimento efficace per la salute»1 raccomanda invece di praticare attività fisica per almeno mezz'ora al giorno. Tra i bambini e i giovani si rilevano sempre più spesso carenze motorie, deficit posturali e una minore capacità di prestazione fisica. I costi diretti delle cure mediche riconducibili alla mancanza di attività fisica da parte degli adulti si aggirano sui 2,4 miliardi di franchi l'anno2.

Oltre un terzo della popolazione adulta è attualmente in sovrappeso, la stessa patologia interessa un bambino su cinque di età compresa tra i sei e i dodici anni; uno su 25 è da considerare addirittura obeso (le cifre sono tratte dal rapporto dell'Ufficio federale della sanità pubblica del 2007 sul programma nazionale «Alimentazione e movimento 2008­2012»). Negli ultimi vent'anni il numero di bambini in sovrappeso è triplicato, quello dei bambini obesi persino quintuplicato.

Mancanza di attività fisica, carenze motorie e sovrappeso comportano già in età giovanile un calo della capacità di prestazione, maggiori rischi di incidenti e sintomatologie tipiche delle società civilizzate. A medio termine, tutto ciò implicherà maggiori spese per la salute, un aumento dei costi per le assicurazioni sociali e, in generale, maggiori oneri finanziari per la società. Nei Paesi industrializzati la mancanza di attività fisica oggi è un fattore nocivo per la salute di importanza pari a quella di un'alimentazione non equilibrata e del fumo. Nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, che rappresentano la più diffusa causa di decesso in tali Paesi, i principali fattori su cui l'individuo può intervenire sono l'alimentazione e una sufficiente attività fisica. Per tale motivo l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) collabora con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Nuove ricerche dimostrano chiaramente che l'attività fisica regolare può avere effetti positivi anche sulla psiche e sulle prestazioni intellettuali. Le persone attive si sentono meglio sia fisicamente che psichicamente, ricorrono più raramente a prestazioni mediche, soggiornano meno spesso in ospedale o vi restano meno a lungo e, di conseguenza, il loro tasso di assenteismo dal lavoro è meno elevato.

1.1.1.2

Formazione

Lo sviluppo dei bambini e dei giovani è di essenziale per la convivenza nella nostra società. Sport e attività fisica apportano in questo senso contributi essenziali allo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale del bambino e del giovane. Lo sport sostiene lo sviluppo della personalità e delle competenze sociali e trasmette valori quali il rispetto, la tolleranza e la correttezza. Le attività sportive possono contribuire 1

2

Movimento efficace per la salute. Un documento di base, Ufficio federale dello sport (UFSPO), Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Promozione Salute Svizzera, Rete svizzera salute e movimento. Macolin, 2006.

Cfr. per es. Moses S. et al., Das Bewegungsverhalten von Primarschulkindern in der Schweiz, in: Schweizerische Zeitschrift für «Sportmedizin und Sporttraumatologie» 55 (2), 62­68, 2007; Lamprecht M. et al., Sport Svizzera 2008: studio sul comportamento della popolazione svizzera nei confronti dello sport, Macolin, Ufficio federale dello sport UFSPO.

7121

a migliorare lo stato di forma, il benessere, la fiducia in se stessi e i contatti sociali.

Lo sport costituisce pertanto un elemento irrinunciabile del processo globale di educazione e di formazione.

Le offerte di formazione nel campo dello sport si fondano su un approccio globale di cui si tiene conto nei corsi di formazione metodologico-didattici destinati ai futuri allenatori, docenti di sport e monitori. Moduli specifici sui valori e sulle opportunità dello sport e per la prevenzione di effetti collaterali negativi quali il doping, la violenza o gli abusi sessuali completano la formazione. Chi ha un ruolo di formatore nel campo dello sport vive e trasmette i valori dello sport, contribuendo ad ancorarli nel tessuto sociale.

1.1.1.3

Coesione sociale

Lo sport evidenzia e trasmette valori come l'orientamento alla prestazione, la disponibilità a cooperare e la correttezza e consente esperienze importanti per i contatti con gli altri e la vita in comune nella nostra società.

Grazie alle numerose federazioni e società, lo sport aggrega più persone di qualsiasi altra organizzazione nel campo del volontariato. Attualmente in Svizzera 2 milioni di persone sono impegnate in 22 500 società sportive. Circa 350 000 persone svolgono attività volontaria nell'ambito di società e club sportivi. Questo lavoro volontario ha un valore stimato tra 1,5 e 2 miliardi di franchi l'anno3. Basandosi sul principio di milizia, le società sportive apportano quindi un importante contributo alla coesione sociale e all'integrazione dei differenti gruppi di popolazione.

Negli ultimi tempi si riconosce e si sfrutta sempre di più il potenziale dello sport e dell'attività fisica per lo sviluppo sociale. Lo sport è un importante settore della società, in cui si attuano e possono essere incoraggiati i processi di integrazione. Lo sport ha un suo linguaggio universale che consente incontri diretti superando differenze di lingua, etnia e cultura. Nella sua qualità di piattaforma neutrale e popolare, lo sport raggiunge la grande maggioranza della società e può in tal modo riunire persone di diverse culture e stimolare il dialogo interculturale. Questo enorme potenziale dello sport negli ultimi anni è stato riconosciuto anche nel campo della cooperazione allo sviluppo, in cui lo sport viene utilizzato sempre più spesso nell'ambito di progetti e programmi come mezzo per raggiungere obiettivi di sviluppo.

1.1.1.4

Sport di punta

Lo sport di punta è un importante elemento trainante per l'intero settore. Nel suo ruolo di motivatore e precursore influenza lo sport di massa, costituisce una piattaforma per presentare a livello internazionale le capacità di prestazione di un popolo, un catalizzatore dell'identità nazionale e non da ultimo un fattore economico non trascurabile. Lo sport di punta è competizione e ricerca delle massime prestazioni ed 3

Wirtschaftspolitische Bedeutung des Sports in der Schweiz [Importanza economica dello sport in Svizzera, non pubblicato in italiano], Rütter+Partner, Ricerca e consulenza socioeconomica, Editore: Ufficio federale dello sport UFSPO, ottobre 2007; nel seguito: Rütter+Partner 2007.

7122

è finalizzato al confronto internazionale in discipline diffuse e riconosciute in tutto il mondo (sport olimpici).

Un presupposto essenziale per ottenere successi nello sport di punta è la promozione mirata di giovani promesse. Lo scopo è preparare i giovani atleti alle competizioni internazionali e a una carriera coronata dal successo. Ciò richiede una collaborazione ben coordinata dei diversi partner del settore pubblico e privato. È nel pubblico interesse gestire tale evoluzione al fine di garantire il rispetto di principi etici fondamentali anche nella ricerca del massimo risultato.

L'educazione in ambito sportivo connessa alla promozione delle giovani promesse ha effetti positivi sullo sviluppo della personalità e offre benefici per l'intera società.

Chi ricerca risultati di punta nello sport deve essere pronto a impegnarsi e può costantemente apprendere dalle esperienze raccolte nelle competizioni. In particolare l'atleta impara a concentrarsi su un obiettivo, a lavorare in maniera mirata e a convivere con le sconfitte. Si tratta di esperienze che in secondo tempo si rivelano utilissime per la vita, indipendentemente dai successi sportivi.

1.1.1.5

Economia

L'importanza dello sport come fattore economico è oggi riconosciuta. In Svizzera lo sport genera ogni anno un valore aggiunto lordo di poco meno di otto miliardi di franchi e, in campo occupazionale, assicura in totale l'equivalente di 80 000 posti a tempo pieno (Rütter+Partner 2007). Ciò corrisponde all'1,8 per cento del prodotto interno lordo (PIL), una percentuale quasi equivalente, ad esempio, a quella generata dall'industria degli alimentari, delle bevande e del tabacco (2 %) o dal settore dell'economia agricola e forestale (1,2 %).

Gli effetti positivi che le grandi manifestazioni sportive hanno sull'economia sono noti quanto le ripercussioni negative che su di essa ha la mancanza di attività fisica.

1.1.1.6

Impegno volontario

Lo sport e il suo contesto generano molteplici prestazioni difficilmente quantificabili in termini monetari, in quanto basate in gran parte sul volontariato.

L'impegno volontario ha una lunga tradizione nello sport svizzero e rappresenta una colonna portante della vita sociale. È nell'interesse dello sport e della società continuare a sostenere e rafforzare tale impegno, perché in ultima analisi un sistema di milizia ben funzionante sgrava lo Stato e gli consente di risparmiare risorse.

1.1.1.7

Correttezza nello sport

Lo sport esplica effetti positivi per la società in ambiti diversi. Gli atleti hanno una funzione di modelli e con il loro comportamento e i valori che incarnano possono influenzare notevolmente le masse. Per poter esplicare effetti sulla società civile, lo sport deve essere credibile. Correttezza, sicurezza nella pratica sportiva e rispetto delle regole sono fattori essenziali del successo.

7123

D'altra parte lo sport costituisce uno specchio della società, per cui al rispetto di norme etiche fondamentali va attribuito un particolare significato, come mostrano le regole decise per lottare contro le degenerazioni nello sport quali il doping o la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Nel complesso, è inevitabile che lo Stato, unitamente alle federazioni e alle società, si impegni in modo adeguato nella lotta alle degenerazioni nello sport. Un importante elemento in questo ambito è la cosiddetta Carta etica dello sport, elaborata congiuntamente dall'UFSPO e dall'associazione mantello dello sport svizzero, la Swiss Olympic Association (Swiss Olympic).

1.1.1.8

Rappresentanza della Svizzera

Le grandi manifestazioni sportive organizzate in Svizzera e i successi internazionali degli sportivi svizzeri sono sotto gli occhi di tutti, influenzano l'immagine che il nostro Paese offre di sé e veicolano i nostri valori in tutto il mondo. Grazie a essi la Svizzera può presentarsi come un Paese moderno, aperto al mondo e interessante sia come meta turistica che come piazza economica moderna e attraente. Si tratta di fattori non trascurabili per il marketing della piazza economica.

1.1.2

Principi dell'attuale sistema di promozione

1.1.2.1

Evoluzione della promozione dello sport da parte della Confederazione

Le origini della promozione dello sport da parte della Confederazione risalgono al XIX secolo. Nell'ambito della revisione costituzionale del 1874 la Confederazione si è occupata per la prima volta della ginnastica e dello sport. La legislazione sull'organizzazione militare della Confederazione impose ai Cantoni di prevedere per i giovani fra 10 e 20 anni un adeguato insegnamento obbligatorio della ginnastica come preparazione al servizio militare. Viste le difficoltà sorte a livello di attuazione, nel 1907 l'educazione fisica scolastica fu dichiarata obbligatoria per i ragazzi e nell'ordinanza del 1947 si stabilì il principio delle tre ore settimanali. Oltre a ciò, mediante contributi finanziari furono sostenute sia l'istruzione militare preparatoria sia le associazioni di ginnastica e sport.

Durante la Seconda Guerra mondiale furono adottate diverse misure per migliorare le attitudini fisiche dei giovani in vista del servizio militare. Tra le misure figurava la realizzazione di una Scuola federale di ginnastica e sport (SFGS) a Macolin, approvata dal Consiglio federale il 3 marzo 19444 e confermata in un'ordinanza del Consiglio federale del 7 gennaio 1947 (CS 5 130). Conformemente al mandato di allora, la SFGS venne subordinata al Dipartimento militare federale (DMF). In considerazione della crescente importanza dell'indirizzo civile della promozione dello sport, nel 1984 ebbe luogo il passaggio al Dipartimento federale dell'interno (DFI).

Il 27 settembre 1970 è stata approvata una modifica costituzionale che attribuiva al Consiglio federale mandato e poteri per promuovere la ginnastica e lo sport in quanto compiti di importanza nazionale (RU 1970 1653). Con la relativa legislazione, 4

Lutz Eichenberger, Die Eidgenössische Sportschule Magglingen, 1944­1994.

7124

quella che fino ad allora era l'istruzione militare preparatoria venne trasferita nel programma «Gioventù e Sport» (Gioventù+Sport) e furono recepite disposizioni sul sostegno alle federazioni sportive, sulla ricerca nelle scienze dello sport e sugli impianti per la ginnastica e lo sport (RU 1972 879). L'educazione fisica nella scuola veniva dichiarata obbligatoria anche per le ragazze. La legge poneva in risalto non più soltanto gli interessi della difesa nazionale, ma anche quelli della salute della popolazione. Lo sport veniva inoltre riconosciuto parte integrante della formazione.

Nell'ambito della nuova ripartizione dei compiti tra i dipartimenti, il 1° gennaio 1999 è stato istituito l'Ufficio federale dello sport (UFSPO), aggregato al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Da allora la Scuola federale dello sport, denominata ora Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM), è parte dell'UFSPO. Nel quadro della revisione costituzionale del 1999 questa aggregazione non è stata messa in discussione, ma piuttosto stabilita espressamente dall'articolo 68 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.).

1.1.2.2

La Concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera

In considerazione della crescente importanza dello sport, il 30 novembre 2000 il Consiglio federale ha licenziato un documento programmatico sulla politica dello sport («Concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera»)5 che, prendendo le mosse da una concezione nuova e più ampia dello sport, definisce gli obiettivi nei settori della salute e della qualità di vita, dell'educazione, della prestazione e dell'economia e formula i requisiti in materia di sostenibilità.

Questi cinque ambiti continuano a fungere da sistema di coordinate e ausili per definire la politica del Consiglio federale. Nei singoli ambiti sono state definite misure con le quali saranno affrontati determinati problemi, quali le crescenti carenze motorie in seno alla popolazione, la tendenza a ridurre le offerte di sport e attività fisica a scuola e lo scarso coordinamento delle varie attività di promozione delle giovani promesse dello sport di competizione. Il Consiglio federale ha formulato i seguenti obiettivi principali, da realizzare nell'ambito di una stretta collaborazione con i vari partner attivi nel campo dello sport:

5

­

la quota di popolazione che pratica attività fisica viene continuamente incrementata;

­

le opportunità formative nel campo dello sport vengono rielaborate e sfruttate in modo più mirato;

­

vengono migliorati i presupposti e le condizioni quadro per le giovani promesse dello sport e per lo sport di punta;

­

sono compresi e sfruttati meglio gli effetti dello sport inteso come fattore economico e partner del settore turistico;

Consultabile al seguente indirizzo Internet dell'UFSPO: http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/it/home/themen/ sport_und_politik.parsys.0002.downloadList.00021.DownloadFile.tmp/konzeptf.pdf (in francese)

7125

­

lo sport funge da campo d'apprendimento per lo sviluppo sostenibile della società, inteso come equilibrio fra ecologia, economia e dimensione socioculturale.

Taluni elementi essenziali di tale documento programmatico sulla politica dello sport, applicato da anni con successo, sono confluiti nel presente disegno di legge.

1.1.2.3

Responsabili della promozione dello sport e dell'attività fisica

La promozione dello sport non è fine a se stessa, ma deve avvenire nel pubblico interesse. I suoi obiettivi possono essere raggiunti solo sulla base di una stretta collaborazione e d'intesa con Cantoni, Comuni e privati.

Creare condizioni quadro favorevoli per la promozione dello sport e dell'attività fisica è in primo luogo un compito dei Cantoni e dei Comuni, che sono sostenuti nei loro sforzi da istituzioni quali Swisslos e Loterie Romande. Il contributo dei Comuni alla promozione dello sport assume un'importanza essenziale in quanto sono di regola i Comuni a predisporre le infrastrutture e pertanto a rendere possibile la pratica sportiva.

I responsabili principali dei programmi di sport e attività fisica sono le società sportive e altri attori privati che predispongono offerte rivolte ai gruppi di destinatari più diversi. Per le attività rivolte a bambini e giovani il ruolo principale è svolto da Gioventù+Sport. Nello sport di punta assume un ruolo centrale Swiss Olympic con le federazioni sportive affiliate. Senza le prestazioni sostanziali di Cantoni e Comuni, da un lato, e delle federazioni sportive, dall'altro, il sistema svizzero di promozione dello sport non potrebbe funzionare. Oltre a ciò nella realtà quotidiana dello sport e dell'attività fisica acquistano sempre maggiore importanza manifestazioni sportive informali (Sport Communities) avulse da strutture di federazioni e società.

La collaborazione con i responsabili principali funziona già bene e offre garanzie anche per il futuro. Funziona su basi giuridiche che possono essere ulteriormente sviluppate e che consentono molteplici forme di collaborazione con partner di diritto pubblico e privato.

1.1.2.4

Scuola

Basandosi sull'articolo 68 capoverso 3 della Costituzione federale (art. 27quinquies cpv. 1 vCost.), il Consiglio federale ha dichiarato obbligatoria l'educazione fisica scolastica. Nell'attuale legge che promuove la ginnastica e lo sport la competenza per l'emanazione di direttive quantitative viene delegata al Consiglio federale, che nell'ordinanza del 21 ottobre 1987 sul promovimento della ginnastica e dello sport (Ordinanza sul promovimento dello sport; RS 415.01) ha introdotto l'obbligo di impartire in media tre lezioni settimanali di educazione fisica. Oltre a ciò i Cantoni sono tenuti a garantire la qualità dell'insegnamento dell'educazione fisica. Il diritto vigente prevede infine possibilità di intervento anche nel campo della qualità della formazione dei docenti.

7126

1.1.2.5

Gioventù+Sport

Il programma Gioventù+Sport è stato istituito nel 1972 con la vigente legge che promuove la ginnastica e lo sport. La Confederazione persegue tre obiettivi: ­

strutturare e promuovere una pratica sportiva adatta ai giovani;

­

predisporre un'offerta per consentire a bambini e giovani di vivere lo sport nelle sue varie sfaccettature, svolgendo un ruolo attivo;

­

sostenere lo sviluppo e la maturazione dei giovani considerando gli aspetti pedagogici, sociali e relativi alla salute.

Una collaborazione ben regolata ­ fra Confederazione e Cantoni, da un lato, e federazioni sportive e organizzazioni giovanili, dall'altro ­ contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi nell'ambito di programmi finanziati in gran parte dalla Confederazione. Contrariamente ai principi usuali della ripartizione delle competenze nello Stato federale, nel campo di Gioventù+Sport la Confederazione svolge anche compiti esecutivi essenziali: è ad esempio attiva nell'ambito del perfezionamento dei quadri e gestisce direttamente la promozione delle giovani promesse nell'ambito di Gioventù+Sport. L'attuale concezione di Gioventù+Sport consente alla Confederazione ­ in collaborazione con gli uffici cantonali dello sport e le federazioni sportive ­ di gestire e garantire direttamente l'applicazione, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle direttive fino al livello dei partecipanti ai corsi.

L'attuale sistema di promozione di Gioventù+Sport si è rivelato in larga misura valido. Sono circa 550 000 i giovani che ogni anno partecipano ai corsi Gioventù+Sport, con oltre 60 000 quadri che li istruiscono nell'ambito dei corsi e fungono per loro da modello. La qualità dei corsi offerti nelle federazioni e nelle associazioni può essere pilotata dalla Confederazione mediante direttive. Il sostegno finanziario alle offerte a livello di singole società sportive o di federazioni garantisce non da ultimo stimoli motivazionali nell'interesse della promozione dello sport e dell'attività fisica per i bambini e i giovani. Il sistema si rivela valido perché promuove e sostiene l'iniziativa privata basandosi sul principio di milizia. Gioventù+Sport è l'esempio lampante di un lavoro volontario ben funzionante.

1.1.2.6

Insegnamento e ricerca

Le attività della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) sono caratterizzate da un costante riferimento alla pratica e dall'attenzione per l'applicazione concreta. L'UFSM è oggi una delle istituzioni di punta a livello nazionale per la formazione e il perfezionamento nel campo dello sport. In particolare si occupa di ricerca applicata e sviluppo interdisciplinari nel campo delle scienze dello sport.

Svolge un ruolo importante nel sistema sportivo, formativo e universitario svizzero, soprattutto nel coordinare i cicli di studio offerti in Svizzera nel campo dello sport.

La SUFSM è profondamente radicata nel sistema svizzero di promozione dello sport; nell'ambito di Gioventù+Sport è direttamente coinvolta nella formazione e nel perfezionamento dei quadri. L'aggregazione della Scuola universitaria federale dello sport all'UFSPO si è rivelata utile sotto tutti i punti di vista.

7127

La promozione dello sport da parte della Confederazione gode di buona reputazione non da ultimo perché si possono sfruttare in modo ottimale determinate sinergie tra promozione dello sport, insegnamento, ricerca e politica dello sport, tutti riuniti nello stesso ente.

Al di fuori dell'insegnamento e della ricerca praticati presso la SUFSM, la Confederazione sostiene la ricerca nel campo delle scienze dello sport soprattutto con mandati attribuiti ad altre università e istituti di ricerca sulla base del piano di ricerca settoriale «Sport e movimento»6. Tale piano, allestito per la prima volta per il periodo 2004­2007 e attualizzato per il periodo 2008­2011, è inserito nella ricerca settoriale della Confederazione e copre uno degli undici settori che tale ricerca settoriale contempla. I temi principali per il periodo 2008­2011 sono: ­

promozione generale dello sport e dell'attività fisica;

­

formazione (impatto educativo dello sport);

­

sport di punta;

­

sport, economia e sostenibilità;

­

monitoraggio di sport e attività fisica in Svizzera.

Oltre a ciò la SUFSM partecipa alla Conferenza degli studi di sport in rete, organismo che comprende in particolare rappresentanti di istituti universitari e che nell'ambito del panorama formativo svizzero adempie compiti di informazione e coordinamento nel campo sia dello sport che delle scienze dello sport e del movimento.

1.1.2.7

Sport di competizione

La promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta è in primo luogo compito delle federazioni e delle società sportive. Tuttavia, senza il sostegno della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni non sono pensabili successi nello sport di punta. La Confederazione svolge già ora diverse attività di sostegno, versando ad esempio contributi alle federazioni sportive nazionali, occupandosi della promozione delle giovani promesse nell'ambito di Gioventù+Sport, appoggiando la formazione degli allenatori e garantendo contributi ai licei di sport per sostenere lo sci agonistico. Nel quadro di tutte queste attività la Confederazione influenza anche lo sviluppo dello sport curando sul lungo periodo il rispetto di determinati principi etici nello sport, come nel caso della lotta al doping. I Cantoni, e in parte anche i Comuni, hanno elaborato direttive per il sostegno allo sport di competizione. La responsabilità dell'attuazione dei relativi programmi incombe alle federazioni sportive e alle società affiliate.

6

Consultabile al seguente indirizzo Internet dell'UFSPO: http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/it/home/themen/wissenschaft/ forschungskonzept.html (documenti in tedesco)

7128

1.1.3

La promozione dello sport nel confronto internazionale

1.1.3.1

Sforzi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'ONU

Basandosi su uno studio relativo allo «sport in Europa», la Commissione europea ha elaborato un libro bianco sullo sport7. Il libro bianco 2007 descrive la situazione attuale dello sport nell'Unione europea, il suo ruolo sociale e la sua importanza economica e analizza le sue interrelazioni con la politica. Il libro bianco contiene anche proposte su come affrontare a livello europeo le carenze del «sistema sport».

Si fa particolare riferimento all'identificazione di quegli ambiti in cui le misure adottate a livello comunitario possono sostenere le attività già in corso nell'ambito di federazioni sportive e singoli Stati membri.

Il trattato di riforma dell'UE firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona (Trattato di Lisbona8) contiene nell'articolo 165 una disposizione riguardante la promozione dello sport. Con essa l'Unione europea s'impegna fra l'altro a promuovere la dimensione europea dello sport. Saranno inoltre sostenuti alcuni aspetti peculiari dello sport, come ad esempio l'impegno volontario in seno alle società nonché la sua funzione sociale e pedagogica Nell'ambito del Consiglio d'Europa, la collaborazione nel campo dello sport si attua sulla base dell'«Accord partiel élargi sur le sport» (APES). Si tratta di un accordo quadro che consente agli Stati membri di stabilire autonomamente priorità e selezionare temi (salute, formazione, istruzione ecc.) che intendono poi approfondire ulteriormente a livello internazionale. Il 21 settembre 2007 il Consiglio federale ha deciso di aderire all'APES (FF 2008 3981).

Anche l'ONU riconosce l'importanza dello sport al servizio dello sviluppo e della pace e durante gli anni scorsi ha sviluppato diverse attività nel campo dello sport. Lo scopo comune a tutte è promuovere la comprensione tra i popoli per il tramite dello sport e dei suoi valori.

La comunità internazionale s'impegna inoltre in particolare nel campo della lotta contro il doping. Alla Convenzione internazionale del 19 ottobre 2005 contro il doping nello sport (RS 0.812.122.2) avevano aderito, fino al mese di giugno 2009, 112 Stati, fra cui la Svizzera.

1.1.3.2

La promozione dello sport negli Stati limitrofi

1.1.3.2.1

Germania

Legislazione: a livello federale non esiste una legge sulla promozione dello sport.

Compiti del settore pubblico: nell'ambito dell'accordo di coalizione del novembre 2005 il Governo federale tedesco ha definito la promozione dello sport come uno dei propri obiettivi. La responsabilità della promozione dello sport di massa incombe 7 8

Consultabile al seguente indirizzo Internet dell'UFSPO: http://ec.europa.eu/sport/white-paper/index_fr.htm (unicamente in ted./fr./ingl.)

Consultabile all'indirizzo Internet seguente: http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_it.htm

7129

però principalmente ai Länder, mentre il compito principale dello Stato centrale è la promozione dello sport di punta. Gli sforzi sono focalizzati sull'autonomia dello sport, sulla sussidiarietà della promozione dello sport da parte dello Stato e sulla collaborazione partenariale delle organizzazioni sportive. Vi è uno stretto partenariato tra le autorità statali e lo sport organizzato secondo il diritto privato.

Educazione fisica scolastica: per le questioni relative alla scuola e quindi all'educazione fisica sono competenti i singoli Länder. Un'indagine svolta nel 2005 evidenzia notevoli differenze in questo ambito a livello sia di Länder che di singole scuole. Lo studio evidenzia, tra l'altro, lacune nel campo della formazione dei docenti di educazione fisica.

Sostegno allo sport giovanile: non esiste un sostegno statale diretto. La «Deutsche Sportjugend» ­ l'organizzazione giovanile del Comitato olimpico tedesco ­ si occupa a livello nazionale delle questioni relative al sostegno allo sport giovanile.

Sostegno allo sport di punta: lo sport di punta, considerato un importante elemento per veicolare l'immagine pubblica, viene sostenuto in modo diretto (compagnie per sportivi della Bundeswehr, centri olimpici; accademia per allenatori del Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB); scuole d'élite per sportivi, sistemi integrati e istituzioni nel campo delle scienze dello sport ecc.) o indiretto, tramite le principali federazioni sportive (finanziamento degli allenatori nazionali; finanziamento del piano direttivo 2012 per la promozione dello sport di punta e delle giovani leve).

1.1.3.2.2

Austria

Legislazione: in Austria la base legale per la realizzazione di misure strutturali di lungo periodo ­ sia nello sport di punta che in quello di massa ­ è costituita dalla nuova «Bundessportförderungsgesetz 2005» (Legge sulla promozione dello sport), entrata in vigore il 1° gennaio 2006.

Compiti del settore pubblico: il Governo federale austriaco considera la promozione dello sport un compito importante per la società, la salute, l'economia e la politica dell'occupazione. A livello federale, lo sport è di competenza del Ministero della difesa. Lo Stato sostiene lo sport nella misura in cui si tratti di progetti di rilevanza internazionale o nazionale. Negli altri casi lo sport rientra nelle competenze riservate dalla Costituzione ai singoli Länder.

Educazione fisica scolastica: nel ciclo di base (dalla prima alla quarta) si applica il principio del docente unico, che si occupa quindi anche di «attività fisica e sport» con la classe. Sono previste tre ore settimanali di educazione fisica in prima e seconda, che passano a due ore in terza e quarta. È assegnata una nota. A partire dalla quinta la materia viene insegnata da docenti specializzati (donne per le ragazze e uomini per i ragazzi) con le classi di regola divise in maschi e femmine, ma è possibile l'insegnamento con classi miste. In quinta e sesta sono previste quattro ore settimanali, ridotte a tre a partire dalla settima. Anche in questo caso è assegnata una nota.

Sostegno allo sport giovanile: la materia è di competenza dei Länder. La legge federale sulla promozione dello sport sancisce che una parte dei ricavi della società di Lotto-Toto è riservata per attuazione di misure nel campo dello sport giovanile di competizione.

7130

Sostegno allo sport di punta: a partire dal 2000 la promozione dello sport di punta è stata notevolmente intensificata sotto gli aspetti finanziario e contenutistico. Con il programma governativo di promozione «Top Sport Austria» si sostengono direttamente gli atleti di punta. Un ruolo essenziale nella promozione dello sport di punta è svolto dall'esercito, che mette a disposizione 170 posti di lavoro destinati agli atleti.

1.1.3.2.3

Francia

Legislazione: la base del sostegno dello sport è costituita dalla «Loi n° 84­610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives».

Compiti dei poteri pubblici: il sostegno allo sport e all'attività per tutti è visto come un elemento essenziale dell'educazione, della cultura, dell'integrazione, della vita sociale e della salute e viene pertanto considerato di pubblico interesse. I compiti dei singoli soggetti interessati attivi nel sostegno allo sport, inclusi i privati, sono disciplinati per legge. Gli attori dello sport di diritto privato e di diritto pubblico collaborano strettamente. Programmi nazionali organizzati sotto l'egida del Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) sostengono lo sviluppo dello sport di massa.

Educazione fisica scolastica: l'educazione fisica è obbligatoria nella scuola dell'infanzia, alle elementari e nelle scuole medie del livello II per una durata minima di tre ore settimanali.

Sostegno allo sport giovanile: non esiste un sistema particolare per il sostegno allo sport giovanile, considerato parte del sostegno generale allo sport.

Sostegno allo sport di punta: lo sport di punta ha una struttura gerarchica; i massimi dirigenti di tutte le federazioni sportive sono finanziati dallo Stato. Nell'ambito dello sport di diritto privato, in Francia hanno diritto a un sostegno statale solo le federazioni riconosciute dal ministero competente.

1.1.3.2.4

Italia

Legislazione: la base del sostegno statale allo sport è costituita dal decreto legislativo del 23 luglio 1999, n° 242 «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano ­ CONI».

Compiti del settore pubblico: al CONI viene attribuito un ruolo centrale nel sostegno allo sport. La giornata nazionale dello sport rappresenta un'importante misura per la promozione generale dello sport.

Educazione fisica scolastica: è obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado ed è disciplinata in modo unitario.

Sostegno allo sport giovanile: non esiste un sistema particolare di sostegno allo sport giovanile, ma le spese per le attività sportive dei giovani fra 5 e 18 anni sono parzialmente deducibili dalle tasse.

Sostegno allo sport di punta: esistono quattro centri nazionali per lo sport di punta.

Grazie a un accordo fra esercito e CONI, molti atleti di punta sono assunti dai vari gruppi sportivi militari.

7131

1.2

Il nuovo disciplinamento proposto

Una revisione totale della legge in vigore si impone per coprire in modo univoco i diversi campi d'azione. È vero che la Confederazione, sulla base della formulazione aperta dell'attuale legge, per promuovere lo sport e l'attività fisica potrebbe adottare misure di portata sostanzialmente più ampia di quanto non faccia oggi. Si tratterebbe però di una soluzione poco soddisfacente se si considera il principio costituzionale della legalità. Il disegno di legge si prefigge pertanto di definire le competenze dei diversi attori e partner nel campo della promozione dello sport, disciplinare le forme della collaborazione e istituire condizioni quadro flessibili per lo sviluppo delle attività della Confederazione. Il quadro normativo sarà definito in modo da garantire per quanto possibile un impiego efficiente ed efficace delle risorse disponibili.

1.2.1

Caratteristiche del progetto

1.2.1.1

Elementi essenziali

La legge sulla promozione dello sport contempla i seguenti elementi essenziali: ­

conferma del primato dell'impegno privato. Un impegno della Confederazione è previsto solo in quegli ambiti in cui non vi sono attività private o esse sono insufficienti ed è comprovato il pubblico interesse. Le misure della Confederazione sono sussidiarie rispetto a quelle di Cantoni e Comuni;

­

miglioramento delle basi legali per la promozione generale di sport e attività fisica nel quadro di programmi e progetti;

­

continuazione dell'offerta Gioventù+Sport con apertura a partecipanti più giovani e definizione dell'offerta;

­

definizione, da parte dei Cantoni, in collaborazione con la Confederazione, delle direttive qualitative per realizzare e gestire in modo ottimale l'educazione fisica nelle scuole elementari, medie e medie superiori in considerazione delle esigenze dei rispettivi gradi di scuola;

­

disciplinamento dello statuto e dell'accreditamento della Scuola universitaria federale dello sport come parte dell'UFSPO;

­

istituzione di condizioni quadro adeguate per un sostegno sussidiario dello sport di competizione;

­

lotta alle degenerazioni nello sport (doping, violenza, dipendenze, abusi sessuali) e promozione della sicurezza nella pratica dell'attività sportiva;

­

gestione ulteriore dell'UFSPO come ufficio GEMAP con una Scuola universitaria federale dello sport e due centri di formazione (Macolin e Tenero).

1.2.1.2

Disciplinamento proposto e obiettivi d'efficacia

Il disegno di legge rappresenta un disciplinamento suscettibile di adeguamenti, ciò che consente di tener conto delle esigenze presenti e future della società nel campo dello sport. A livello di legge sono stabiliti soltanto i principi fondamentali. Una 7132

caratteristica peculiare è lo sforzo inteso a raggiungere, in ambiti d'attività importanti, una stretta collaborazione tra partner di diritto pubblico e diritto privato. Laddove è opportuno, i compiti della Confederazione sono delegati a organizzazioni di diritto pubblico o privato.

La legge definisce obiettivi d'efficacia nei principali campi strategici della promozione dello sport da parte della Confederazione. L'obiettivo è ottenere il massimo beneficio dall'impiego delle risorse disponibili. Oltre a ciò, definire obiettivi d'efficacia consente una valutazione concreta della promozione dello sport da parte della Confederazione così come è intesa nel presente disegno di legge.

Per quanto riguarda la protezione dei dati si propone una legge federale separata sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. In tal modo si tiene in debita considerazione l'esigenza di basi legali nel campo della protezione dei dati (cfr. al riguardo il n. 2).

1.2.2

Programmi e progetti in materia di promozione dello sport e dell'attività fisica

Fra gli obiettivi della Concezione della politica dello sport si trovano fra l'altro l'aumento del numero di persone attive e il sostegno sia allo sport giovanile di competizione che allo sport di punta. Tali obiettivi saranno raggiunti con diverse misure di promozione, indicate in modo esplicito nella legge, fra cui in particolare il programma Gioventù+Sport, le misure nel campo dell'educazione, la formazione di monitori, la gestione di centri sportivi per corsi a Macolin e a Tenero, il sostegno a federazioni e organizzazioni sportive e a favore di grandi manifestazioni sportive nonché la concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale.

D'altro canto, sussiste il bisogno di misure di sostegno puntuali al di fuori dello sport scolastico e societario organizzato. In questo ambito rientrano ad esempio le offerte di attività sportive alla portata di tutti, la promozione delle reti di contatti fra i diversi offerenti ­ pubblici e privati ­ di attività sportive, la collaborazione con programmi per la promozione dell'attività fisica e della salute offerti da altri organismi pubblici e privati, il sostegno della formazione di monitori di sport degli adulti o la consulenza offerta alle aziende per promuovere le attività sportive fra i collaboratori.

La Confederazione ha il compito primario di coordinare e sostenere le misure di Cantoni e Comuni (reti locali di sport e attività fisica). Avvia e finanzia programmi e progetti propri solo laddove è necessario.

Come esempio di programma avviato e sostenuto «in proprio» può essere menzionato «Svizzera in movimento», che ha lo scopo di promuovere nei Comuni l'attività fisica per tutte le fasce di età e i livelli di prestazione. Questo programma è stato avviato e curato inizialmente dall'UFSPO, ma ora si prevede di delegarlo a un'organizzazione privata.

Le federazioni sportive e le società ad esse affiliate sono partner importanti della Confederazione nello svolgimento dei suoi compiti di promozione dello sport.

Poiché il lavoro svolto da tali federazioni è di pubblico interesse, la Confederazione ha a sua volta un interesse a garantire queste prestazioni e sostiene pertanto finanziariamente dette federazioni.

7133

Dalla fine del 2006, la Confederazione, rappresentata dal DDPS, ha concluso con Swiss Olympic un accordo di cooperazione e, annualmente, contratti di prestazioni basati su tale accordo. Questi contratti regolano la collaborazione fra le parti e garantiscono un impiego efficace ed efficiente delle risorse disponibili. Dal punto di vista dei contenuti, regolano la suddivisione delle risorse disponibili fra la promozione generale dello sport, la promozione delle giovani promesse e il sostegno allo sport di punta. Un richiamo ai principi della Carta etica di Swiss Olympic garantisce che i sussidi federali siano impiegati nel pieno rispetto delle direttive della Confederazione in materia di sport corretto e sicuro, in quanto l'inadempienza da parte di una federazione comporta la revoca dei sussidi.

1.2.3

Impianti sportivi

Disporre di spazi e infrastrutture adeguati è il presupposto essenziale per ogni tipo di sport. Nel settore degli impianti sportivi e delle installazioni sono occupate 19 000 persone, che producono un valore aggiunto pari a circa 1,9 miliardi di franchi (0,4 % del prodotto interno lordo). Alla luce dell'importanza di tale infrastruttura è nell'interesse di tutti i partner (Confederazione, Cantoni, Comuni, istituzioni sportive e privati) che la Confederazione assuma determinate funzioni di gestione.

Di regola gli impianti sportivi non possono essere costruiti e gestiti secondo i criteri dell'economia di mercato, ossia coprendo i costi. Con un impegno finanziario della Confederazione nel campo degli impianti sportivi di interesse nazionale i miglioramenti necessari (nuovi impianti, ampliamento e ristrutturazione di strutture esistenti) possono essere coordinati in misura adeguata e realizzati in tempi ragionevoli.

Nel 1996 il Consiglio federale ha approvato la Concezione degli impianti sportivi d'importanza nazionale (CISIN9) come concezione ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio; RS 700). Sulla base della CISIN il Parlamento ha stanziato nel 1998, nel 2000 e nel 2007 tre crediti d'impegno per importi rispettivamente di 60 milioni (CISIN 1), 20 milioni (CISIN 2) e 14 milioni di franchi (CISIN 3) come contributi d'investimento per la costruzione di impianti sportivi scelti di importanza nazionale. Impegni nel quadro della CISIN 3 sono possibili fino al 31 dicembre 2011. La pianificazione si prefigge di coordinare le infrastrutture sportive in modo da migliorare le condizioni infrastrutturali in cui operano le federazioni sportive nazionali e di incrementare la concorrenzialità della Svizzera nello sport e nell'ambito dell'organizzazione di grandi manifestazioni sportive internazionali.

A causa di ritardi nella progettazione, circa 15 milioni di crediti d'impegno non sono stati utilizzati. Nel complesso sono stati assegnati o assicurati contributi a 45 progetti di varie dimensioni aventi un valore globale di oltre 900 milioni di franchi. I contributi federali hanno avuto effetti rilevanti. Grazie al decisivo miglioramento delle strutture raggiunto negli ultimi anni con i contributi federali,
è stato possibile organizzare in Svizzera diversi grandi eventi sportivi (fra cui i campionati mondiali di sci alpino 2003, UEFA EURO 2008, i campionati mondiali di hockey su ghiaccio 2009). Poiché la società, e con essa lo sport, si sviluppa e cambia continuamente,

9

Consultabile al seguente indirizzo Internet dell'UFSPO: http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/it/home/themen/sport_und_politik/nasak.html

7134

occorre attendersi per il futuro nuove esigenze che richiederanno l'adattamento degli impianti sportivi esistenti.

Per questo occorre mantenere la CISIN, adattandola tuttavia alle nuove esigenze.

Già agli inizi del XX secolo l'allora Dipartimento militare federale ha emanato disposizioni in materia di impianti sportivi. Anche oggi l'UFSPO pubblica e aggiorna una raccolta completa di documenti e raccomandazioni relativi a diverse questioni concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti sportivi.

In tal modo si intende codificare e aggiornare le conoscenze, mettendole a disposizione dei progettisti e incoraggiando quindi la qualità, la funzionalità e l'economicità nella costruzione degli impianti sportivi.

1.2.4

Gioventù+Sport

Il sistema Gioventù+Sport ha dimostrato la propria validità nel corso degli ultimi quaranta anni e non si impongono pertanto modifiche di rilievo. Quale novità si propone l'allestimento di un'offerta adeguata ai bambini a partire dal 5° anno d'età (G+S Kids). L'ampliamento della fascia d'età risponde a una chiara necessità in materia di politica sociale e della salute, visto che i primi anni di vita influenzano comportamenti e sistemi di valori per il resto dell'esistenza. Per migliorare le capacità coordinative, nelle attività con i bambini tra i 5 e i 10 anni assume un'importanza centrale un'istruzione di tipo polisportivo.

È incontestato che i bambini soffrono sempre di più delle conseguenze della mancanza di attività fisica. Un numero sempre maggiore di loro mostra deficit posturali, incertezza nei movimenti o sovrappeso, come dimostrato anche da diversi studi empirici. Il movimento regolare adatto all'età e un'alimentazione equilibrata contribuiscono a far crescere sani i bambini e ne consentono un buon sviluppo psicologico e sociale. I bambini sviluppano un sano rapporto con lo sport e l'attività fisica e anche con il proprio corpo.

La pratica quotidiana di uno sport o un'attività fisica deve diventare un'abitudine di vita per i bambini. Un obiettivo che si può realizzare se scuola, società sportive e famiglie collaborano strettamente per coinvolgere tutti i bambini grazie a un'offerta ad ampio raggio. Il progetto G+S Kids rappresenta pertanto un investimento per il futuro; stimola le prestazioni dei giovanissimi e la fiducia del singolo nelle proprie capacità. Un'attività fisica regolare migliora la qualità di vita e il benessere fisico, con conseguenze positive anche sui costi della salute e delle assicurazioni sociali.

Gioventù+Sport continuerà a essere gestita da Confederazione e Cantoni in collaborazione con le federazioni sportive. Con i loro uffici Gioventù+Sport, i Cantoni sono i partner più stretti della Confederazione in questo ambito; si occupano di diversi compiti nella formazione dei quadri, curano in parte l'amministrazione della formazione dei giovani e provvedono al rispetto delle regole. Le federazioni sportive mettono a disposizione specialisti per seguire la costante evoluzione delle rispettive discipline e per i moduli di formazione e perfezionamento Gioventù+Sport. Le
società sportive provvedono a offerte adatte all'età e durature, impiegando i contributi Gioventù+Sport in modo mirato a favore dello sport giovanile.

Anche con la nuova legge le autorità federali avranno la responsabilità principale di Gioventù+Sport. I Cantoni saranno poi liberi di elaborare offerte supplementari, come avviene già ora. Tali offerte complementari saranno finanziate esclusivamente 7135

dai Cantoni, ma potranno essere organizzate sotto l'egida di Gioventù+Sport, sempre che si tratti di discipline sportive riconosciute dal programma.

In linea di massima sarà mantenuto l'attuale sistema di contributi. La Confederazione versa contributi innanzitutto a corsi e campi, considerando organizzatori, durata dell'attività, entità dei gruppi e livello di prestazione. I contributi vengono versati direttamente agli organizzatori delle singole offerte Gioventù+Sport, segnatamente società e federazioni sportive. Viene inoltre sostenuta la formazione dei quadri offerta da federazioni e Cantoni, da un lato, mediante un sostegno diretto ai partecipanti ai corsi (alloggio e facilitazioni di trasporto, in alcuni casi indennità per perdita di guadagno) e, dall'altro, aiutando con contributi anche gli organizzatori dei corsi.

Va detto però che né i contributi ai corsi e campi, né quelli alla formazione dei quadri coprono per intero i costi di tali attività; essi costituiscono tuttavia una motivazione importante per spingere le singole società sportive a impegnarsi nel campo dello sport giovanile.

In considerazione del grande successo di Gioventù+Sport, in futuro la Confederazione sosterrà le offerte con contributi finanziari per un importo pari a quello attuale.

L'ampliamento dell'offerta ai bambini a partire dall'età di 5 anni comporta, ai costi attuali e in base alle previsioni, spese supplementari per circa 20,5 milioni di franchi l'anno. Se si considerano i miglioramenti delle abitudini motorie dei bambini che si possono ottenere con il progetto G+S Kids, tali spese supplementari sono senz'altro giustificate dal punto di vista finanziario e sociale.

1.2.5

Sport a scuola

Nonostante la successiva entrata in vigore delle disposizioni costituzionali sull'istruzione (art. 61a segg. Cost.), nulla cambia per quanto concerne la competenza costituzionale della Confederazione di dichiarare obbligatorio l'insegnamento dell'educazione fisica (art. 68 cpv. 3 Cost.). In considerazione della competenza cantonale in materia di scuola, la Confederazione stabilisce tuttavia soltanto il principio dell'obbligatorietà dell'educazione fisica scolastica. L'entità e i requisiti qualitativi dell'educazione fisica scolastica obbligatoria e i requisiti qualitativi della formazione dei docenti di educazione fisica sono per contro stabiliti dai Cantoni, previa consultazione della Confederazione. Questa collaborazione tra Cantoni e Confederazione garantisce che le conoscenze e le esperienze di cui dispone l'UFSPO confluiscano nella legislazione cantonale. Occorre ipotizzare che i Cantoni, nel quadro della CDPE, emaneranno una regolamentazione unitaria a livello svizzero.

Una promozione quotidiana efficace dell'attività fisica considera innanzitutto le esigenze degli allievi e incoraggia aspetti quali la concentrazione, il benessere e l'integrazione. I Cantoni devono pertanto promuovere opportunità quotidiane per praticare sport e attività fisica e predisporre gli impianti e le installazioni necessari.

Lo sport sostiene lo sviluppo della personalità e promuove lo sviluppo delle competenze sociali, veicola valori quali il rispetto, la tolleranza e la correttezza. Le attività sportive possono contribuire a migliorare la forma fisica e il benessere, la fiducia in se stessi e i contatti sociali. Lo sport è pertanto un elemento irrinunciabile di un processo globale di educazione e di istruzione. Per tale motivo la Confederazione fa uso della propria competenza costituzionale di dichiarare obbligatoria l'educazione fisica scolastica. L'obbligo dell'educazione fisica scolastica si applica a tutti i gradi: 7136

scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media I e II, sia alle scuole pubbliche che a quelle private. I principi qualitativi saranno stabiliti considerando grado e tipologia di scuola.

Uno degli obiettivi fondamentali della revisione degli articoli costituzionali sull'istruzione era di imporre alla Confederazione e ai Cantoni una responsabilità comune per garantire un'elevata qualità dello spazio svizzero della formazione. La Costituzione federale impone a Confederazione e Cantoni una stretta collaborazione, motivo per cui anche nel campo dell'educazione fisica i Cantoni legiferano in collaborazione e previa consultazione della Confederazione. Con l'obbligo dell'insegnamento dell'educazione fisica non si vogliono creare nuove strutture nell'ambito della scuola. Se nelle scuole esistono sistemi per la garanzia della qualità, essi devono essere applicati anche all'educazione fisica scolastica.

La Confederazione sosterrà anche in futuro la formazione e il perfezionamento dei docenti che si occupano di educazione fisica nella scuola, e potrà in tal modo influenzare la qualità dell'insegnamento. Le modalità del sostegno dovranno essere disciplinate nell'ordinanza. Concentrarsi su un unico offerente come prevede l'attuale legislazione non è più adeguato.

1.2.6

Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM)

1.2.6.1

Mandato

Conformemente all'evoluzione della promozione dello sport (cfr. n. 1.1.2.1), i compiti della SUFSM sono cambiati nel corso dei decenni. Se agli inizi era ancora al servizio del mantenimento e del miglioramento dell'attitudine al servizio militare, attualmente, come parte dell'UFSPO, si occupa di attività nel quadro di una promozione globale dello sport. Fra i compiti principali rientrano i settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.

Le caratteristiche essenziali dell'offerta attuale sono: Insegnamento: ­

bachelor in sport (ciclo di studi di bachelor della durata di tre anni finalizzato alla formazione di insegnanti di educazione fisica per la scuola e il settore extrascolastico; inizio ogni anno, una trentina di studenti l'anno);

­

master in sport (ciclo di studi di master di tre semestri con approfondimento nello sport di punta [Management dello sport o Scienze dell'allenamento]; avviato nel 2008; inizio degli studi ogni due anni, una trentina di studenti per ciclo);

­

studi post-diploma con indirizzi diversi: management dello sport, psicologia dello sport, sport in ambito sociale, terapia sportiva;

­

moduli in rete per studenti di sport delle università, con circa 730 partecipanti l'anno.

7137

Ricerca: ­

in particolare nei settori della fisiologia delle prestazioni, della psicologia dello sport, della promozione della salute, della formazione e di sport ed economia.

Servizi: ­

soprattutto nei settori della medicina dello sport, della fisioterapia e della diagnostica delle prestazioni.

Nell'attività quotidiana i tre principali campi d'azione dell'UFSPO (ovvero insegnamento/ricerca, promozione dello sport e politica dello sport) sono strettamente connessi tra loro. Grazie a ciò è possibile sfruttare al meglio le sinergie e garantire uno scambio continuo di conoscenze ed esperienze a vantaggio di tutti gli ambiti di attività.

1.2.6.2

Organizzazione

L'inserimento della scuola dello sport in un ufficio federale ha dato svariati impulsi positivi sia allo sport che alla promozione dello stesso. Il vantaggio dell'organizzazione attuale consiste nel suo carattere unitario («unità di Macolin»): in essa interagiscono formazione e ricerca, promozione dello sport e politica dello sport, gestione di centri per corsi a Macolin e a Tenero.

Dall'istituzione dell'UFSPO, la SUFSM è integrata nell'Ufficio federale, in seno al quale, nel rispetto della propria autonomia formativa, svolge il suo mandato di insegnamento e di ricerca. Come parte integrante dell'UFSPO beneficia delle risorse dell'ufficio (servizio delle finanze, servizio del personale, servizio giuridico, servizio dell'informatica), degli impianti sportivi, del sistema di gestione dei locali e dei corsi, degli alloggi e del servizio di ristorazione. Attualmente, per motivi di accreditamento dei cicli di studio vi è un accordo di collaborazione con la Scuola universitaria professionale di Berna.

Tutti i settori importanti, incluse le prestazioni di supporto, sono raggruppati in un unico ente. Alla luce del rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sul governo d'impresa (FF 2006 7545), questa soluzione organizzativa sviluppatasi nel tempo combinando scienza, ricerca, sviluppo, consulenza, realizzazione di programmi, infrastruttura per gli allenamenti e gestione dei dossier di politica dello sport deve essere considerata una soluzione organizzativa peculiare. Per quanto riguarda le prestazioni, questa soluzione particolare ­ incorporazione della SUFSM nell'Ufficio federale, e quindi nell'Amministrazione federale ­ si è rivelata sotto ogni aspetto positiva. In tal modo la Confederazione si presenta come un'unità nei confronti degli interlocutori (Cantoni, federazioni sportive e istituzioni della formazione). Questa «peculiarità di Macolin» crea i presupposti organizzativi per fare in modo che l'elaborazione e l'attuazione della politica svizzera dello sport e della promozione dello sport avvengano in modo efficiente e adeguato sia ai destinatari che alle circostanze concrete. Grazie all'alto livello delle prestazioni, l'organizzazione di Macolin viene citata come esempio a livello internazionale.

7138

1.2.6.3

Riesame della struttura organizzativa

In concomitanza con la discussione relativa all'accreditamento istituzionale della SUFSM è stato esaminato anche lo statuto organizzativo considerando innanzitutto il mandato costituzionale per cui la Confederazione deve gestire una scuola dello sport (art. 68 cpv. 2 Cost.).

Sulla base di tali premesse sono stati esaminati tre modelli: ­

modello 1: SUFSM come istituzione con personalità giuridica autonoma, inserita però nell'UFSPO;

­

modello 2: SUFSM come istituzione di diritto pubblico con personalità giuridica autonoma e un consiglio d'istituto o di università indipendente;

­

modello 3: SUFSM come unità organizzativa dell'UFSPO con autonomia per quanto concerne l'insegnamento e la ricerca (statu quo, cfr. n. 1.2.6.1 e 1.2.6.2).

I primi due modelli, pur avvicinandosi a un modello teorico ideale, comportano considerevoli svantaggi. In ambedue i casi si smembrerebbe un'unità attualmente ben funzionante. La gestione del dossier «sport» a livello federale diventerebbe più difficile, perché si dovrebbero realizzare ulteriori strutture. Dal punto di vista della politica della formazione non vi sarebbero miglioramenti perché l'autonomia della SUFSM nel campo dell'insegnamento e della ricerca è assicurata anche oggi. Inoltre, andrebbe in gran parte perduto il contatto della SUFSM con gli affari di politica dello sport della Confederazione, che, come menzionato in precedenza, rappresenta un punto di forza della soluzione attuale.

Attualmente la SUFSM ha le dimensioni necessarie per poter funzionare come scuola universitaria nell'ambito dell'UFSPO. Se divenisse autonoma, sarebbe invece imprescindibile un riposizionamento e si renderebbe necessario un ingrandimento per consentire di raggiungere le dimensioni critiche necessarie al funzionamento come scuola universitaria indipendente. Contemporaneamente, con la separazione della scuola universitaria dall'Ufficio federale andrebbero perse anche sinergie nella gestione dei locali e degli impianti, nonché nei settori del personale, delle finanze e dell'informatica. I rapporti tra Ufficio federale e scuola universitaria dovrebbero essere regolati in un contratto di prestazioni che comporterebbe però per ambedue le parti perdite in termini di efficienza ed efficacia.

Complessivamente, il modello di scuola come istituzione autonoma ­ nelle due varianti di cui sopra ­ comporta spese supplementari pari a 10 milioni di franchi l'anno (stima di esperti).

Nel confronto diretto, lo statu quo (modello 3) rappresenta una soluzione migliore rispetto agli altri due modelli sia dal punto di vista della politica della formazione e dello sport, sia da quello organizzativo ed economico. La soluzione attuale consente un'evoluzione ottimale della SUFSM nel contesto del futuro panorama universitario svizzero.

L'attuale struttura organizzativa della SUFSM sarà pertanto mantenuta anche in futuro.

7139

1.2.6.4

La SUFSM nel panorama universitario svizzero

La Dichiarazione di Bologna firmata dalla Svizzera nel 1999 ha posto le basi per una armonizzazione della formazione universitaria a livello europeo, con l'obiettivo di istituire uno spazio concorrenziale per la formazione e la ricerca a livello universitario. Il 29 maggio 2009 il Consiglio federale ha trasmesso alle Camere il messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU; FF 2009 3925). Tale legge è destinata a sostituire la legge sull'aiuto alle università e la legge sulle scuole universitarie professionali.

La LASU istituisce basi legali unitarie per l'aiuto alle università e alle scuole universitarie professionali e per avviare il coordinamento in questo settore e semplifica le strutture degli organi federali e cantonali in materia di politica universitaria. Uno dei cardini della nuova LASU è la garanzia della qualità curata congiuntamente da Confederazione e Cantoni per mezzo dell'accreditamento istituzionale. È il presupposto segnatamente per il diritto in materia di denominazione (università, scuola universitaria professionale, alta scuola pedagogica o designazioni derivate) e la concessione di contributi federali. La SUFSM, come l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP), rientra nel campo d'applicazione della nuova LASU (art. 2 cpv. 1 e 3 del disegno di legge). I presupposti per l'accreditamento istituzionale giusta l'articolo 30 del disegno di LASU saranno concretizzati in direttive per l'accreditamento che terranno in debita considerazione le particolarità di istituzioni formative monodisciplinari come la SUFSM. Essa a sua volta deve dimostrare di disporre di un adeguato sistema di garanzia della qualità ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 del disegno di LASU e offrire le garanzie per un esercizio duraturo (art. 30 cpv. 1 lett. c LASU)

1.2.7

Sport di competizione

Prestazioni di alto livello nello sport godono di grande attenzione nella società e la maggior parte della popolazione svizzera auspica di vedere atleti rossocrociati sul podio in occasione dei campionati europei o mondiali o dei giochi olimpici. Simili successi sportivi sul proscenio internazionale sono visti come l'espressione della capacità di prestazione di un Paese. Oltre a ciò gli atleti di punta rappresentano un modello per ampi strati della popolazione e fungono da elemento trainante per il comportamento sportivo e motorio, in particolare di bambini e giovani.

Lo sport di competizione però ha anche un notevole significato economico. Uno studio condotto dall'Istituto di scienze del turismo della Scuola universitaria di Lucerna10 ha mostrato ad esempio che le 68 grandi manifestazioni sportive tenute in Svizzera nel 2006 hanno generato un valore aggiunto lordo diretto di 136 milioni di franchi e creato, nell'anno, circa 1800 posti di lavoro a tempo pieno.

La promozione dello sport di competizione da parte della Confederazione avviene a due livelli: da un lato, mediante il sostegno diretto o indiretto a chi pratica sport di punta e, dall'altro, sostenendo grandi manifestazioni sportive.

10

Sport und Wirtschaft Schweiz, Wirtschaftliche Bedeutung der Sportveranstaltungen, Institut für Tourismuswirtschaft, Hochschule Luzern, 2008 (pubblicato soltanto in tedesco).

7140

In linea di principio tutti gli aiuti finanziari allo sport di competizione vengono versati sulla base di appositi contratti di diritto pubblico. Se si tratta di contributi ricorrenti si elaborano accordi quadro pluriennali. Questi contratti fungono da strumento di gestione e garantiscono che gli aiuti finanziari federali vengano utilizzati in modo efficace ed efficiente.

1.2.7.1

Promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta

La promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta è in primo luogo compito delle federazioni e delle società sportive. Senza l'appoggio di Confederazione, Cantoni e Comuni non sono però pensabili successi ad alto livello.

Gli atleti svizzeri di punta sono già ora sostenuti con diverse misure fondate sul diritto vigente. La facoltà di sostenere gli atleti si evince implicitamente da differenti competenze parziali, come ad esempio l'istituzione di un istituto di scienze dello sport, la gestione di Gioventù+Sport, il sostegno a federazioni di ginnastica e sportive e, in generale, dai compiti affidati all'UFSPO.

Le basi legali attuali per le prestazioni di sostegno da parte della Confederazione non soddisfano più le esigenze del principio costituzionale di legalità, che per le attività di sostegno della Confederazione impone basi legali chiare, da un lato per lo sport di punta e dall'altro per le giovani promesse dello sport di competizione, che rappresentano i potenziali atleti di punta di domani.

La Confederazione contribuisce pertanto a migliorare le condizioni quadro, in quanto ad esempio: ­

assicura contributi alle federazioni sportive nazionali;

­

realizza la promozione delle giovani promesse nell'ambito di Gioventù+Sport;

­

appoggia la formazione degli allenatori;

­

mette a disposizione delle federazioni sportive, dei loro quadri e dei loro atleti infrastrutture e servizi a Macolin, Tenero e Andermatt;

­

consente agli atleti di conciliare al meglio l'obbligo di prestare servizio militare con le esigenze e le necessità dello sport di punta;

­

assicura contributi ai licei di sport per promuovere lo sci agonistico.

Anche con la nuova legge, il sostegno alle federazioni sportive nazionali sarà realizzato come finora per il tramite di un accordo di prestazione fra la Confederazione e l'associazione mantello Swiss Olympic.

Il 7 marzo 2000 il Parlamento ha accettato la mozione Hess (99.3039), che chiede al Consiglio federale di istituire le basi legali e di esaminare la possibilità di misure immediate urgenti per sostenere i licei di sport realizzati per promuovere lo sci alpino a livello agonistico. La mozione viene attuata direttamente dal 2001 attribuendo a cinque istituti, tramite Swiss Olympic, contributi per un importo totale annuo di 300 000 franchi. Il presente disegno di legge istituisce la base legale formale per versare tali contributi anche in futuro.

7141

1.2.7.2

Organizzazione di grandi manifestazioni sportive

L'organizzazione di grandi manifestazioni sportive offre a un Paese o a una regione l'opportunità di ottenere effetti che vanno ben oltre l'evento in sé: l'eco mediatica a livello mondiale di appuntamenti del genere e la presenza sul posto di operatori dei media di tutto il mondo costituiscono un contributo essenziale alla diffusione dell'immagine di un Paese. I grandi appuntamenti sportivi offrono inoltre una piattaforma per le più diverse attività in campi come l'economia, la politica, la cultura o il turismo e possono contribuire a rafforzare l'identità nazionale.

In passato, l'organizzazione di campionati mondiali ed europei in Svizzera è stata sostenuta concedendo agli organizzatori la garanzia del deficit. In seguito a una revisione della legge avvenuta nel 1995, ora sono possibili anche contributi finanziari a grandi manifestazioni sportive, secondo una procedura concordata con Swiss Olympic. Possono essere sostenuti anche simposi e congressi, sempre che perseguano gli obiettivi previsti nella legge. Si tratta di una decisione necessaria, in quanto le reti di contatti a livello internazionale e lo scambio di conoscenze hanno acquisito un'importanza notevolmente maggiore dal momento dell'entrata in vigore della legge attuale. Oltre a ciò un adeguato sostegno può rendere più interessante la Svizzera come sede di nuove organizzazioni internazionali attive nel campo dello sport.

Già oggi oltre 30 federazioni internazionali (per es. FIFA, UEFA, FIS) e una ventina di organizzazioni sportive (per es. il Tribunale sportivo internazionale TAS) hanno la propria sede in Svizzera.

La Confederazione sostiene pertanto direttamente con contributi lo svolgimento di grandi manifestazioni sportive e congressi internazionali. Secondo la legge attuale il sostegno è possibile se si tratta di una manifestazione di importanza mondiale o europea e se i Cantoni e i Comuni partecipano alle spese con un importo almeno doppio rispetto a quello versato dalla Confederazione. Vengono inoltre sostenute solo manifestazioni di federazioni sportive che rispettano la Carta etica di Swiss Olympic e dell'UFSPO e si impegnano attivamente a concretizzarne i principi soprattutto negli ambiti della prevenzione del doping, della sicurezza e della prevenzione della violenza, della protezione dei non fumatori, della prevenzione
dell'alcoolismo e della protezione dei giovani. L'importo complessivo per il 2009 previsto nel preventivo ammonta a 350 000 franchi. Per grandi appuntamenti sportivi con partecipazione internazionale come in passato i Campionati mondiali di sci 2003 a San Moritz o i Campionati europei di calcio 2008 (UEFA EURO 2008) le risorse finanziarie della Confederazione vengono di volta in volta sollecitate sottoponendo al Parlamento un messaggio speciale relativo al credito.

Non è previsto un sostegno finanziario per manifestazioni sportive di carattere esclusivamente nazionale, come la Festa federale di ginnastica o quella di lotta svizzera. Queste manifestazioni vengono però cofinanziate in modo indiretto mediante contributi federali alle federazioni nazionali che le organizzano. Esse ricevono inoltre contributi rilevanti da autorità cantonali e comunali e possono beneficiare di materiale e personale messi a disposizione dall'esercito.

Anche con la nuova legge in linea di massima si intende mantenere la regolamentazione descritta. L'ordinanza riprenderà segnatamente la disposizione secondo la quale la Confederazione partecipa di norma al finanziamento di una manifestazione se Cantoni e Comuni lo fanno con un importo almeno doppio. Vi potrà essere una deroga a tale principio solo se la Confederazione ha un interesse particolare allo svolgimento di una determinata manifestazione.

7142

In futuro la Confederazione avrà anche la possibilità di collaborare alla preparazione e allo svolgimento di grandi manifestazioni sportive internazionali curando il coordinamento e non limitandosi, come finora, al mero sostegno. Una base legale in tal senso è indispensabile affinché, per disciplinare la collaborazione, la Confederazione e i Cantoni possano impiegare se necessario lo strumento dell'accordo programmatico di cui all'articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale. Proprio le esperienze fatte con l'UEFA EURO 2008 hanno mostrato che tali manifestazioni possono essere realizzate solo nell'ambito di una stretta collaborazione tra le autorità (Confederazione, Cantoni e Comuni) e gli organizzatori privati.

1.2.7.3

Altre misure di promozione

La Confederazione migliora inoltre le condizioni quadro dello sport di competizione mediante: ­

contributi per la costruzione di impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN, cfr. n. 1.2.3);

­

contributi federali alla fondazione Antidoping Svizzera (cfr. n. 1.2.8);

­

prestazioni dell'esercito in occasione dell'organizzazione di grandi manifestazioni sportive nel quadro dell'ordinanza dell'8 dicembre 1997 concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili fuori del servizio (OIMC; RS 510.212).

1.2.8

Sport corretto e sicuro

Un comportamento corretto nello sport si fonda su principi etici. Al riguardo, la Swiss Olympic Association e l'UFSPO hanno elaborato una Carta etica dello sport svizzero. Sotto lo slogan «For the Spirit of Sport», federazioni e società sono chiamate ad applicare nell'attività quotidiana i sette principi della Carta etica11. La Confederazione assume un ruolo sussidiario: nel pubblico interesse, s'impegna a combattere abusi e degenerazioni nello sport e a sostenere le federazioni nell'applicazione di questo testo o a chiederne loro il rispetto. I sette principi della Carta etica sono:

11

1.

Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona! La nazionalità, l'età, il sesso, le preferenze sessuali, l'appartenenza sociale, l'orientamento politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli.

2.

Armonizzare l'attività sportiva e la vita sociale! Rendere compatibili le esigenze dell'allenamento e della competizione con la formazione, il lavoro e la famiglia.

3.

Promuovere la responsabilità individuale e collettiva! Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.

4.

Incoraggiare rispettosamente senza esagerare! Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l'integrità fisica né l'integrità morale delle sportive e degli sportivi.

Consultabile all'indirizzo Internet seguente: www.spiritofsport.ch

7143

5.

Educare alla lealtà e al rispetto dell'ambiente! Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.

6.

Opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali! Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma sensibilizzare e intervenire in maniera adeguata.

7.

Rifiutare il doping e gli stupefacenti! Informare efficacemente, e nel caso di un'infrazione, intervenire senza esitare.

1.2.8.1

Lotta contro il doping

Alcuni aspetti correlati al divieto del doping, come la correttezza, le pari opportunità, la lealtà nelle competizioni e l'attività fisica salutare sono degni di protezione e si basano su una concezione umanistica dell'essere umano. Si tratta di elementi molto importanti per l'educazione e lo sviluppo dei giovani, per cui è nel pubblico interesse fare in modo che nella pratica sportiva si rinunci all'uso di prodotti e metodi capaci di migliorare artificialmente le prestazioni.

Queste riflessioni hanno portato all'adesione della Confederazione ad accordi internazionali, in particolare alla Convenzione internazionale del 19 ottobre 2005 contro il doping nello sport (Convenzione dell'UNESCO; RS 0.812.122.2), con l'impegno a lottare contro la diffusione del doping nello sport. In tal modo si è creato una sorta di pendant al programma antidoping dell'Agenzia mondiale antidoping (Codice mondiale antidoping12), che si rivolge esclusivamente alle federazioni sportive organizzate secondo il diritto privato. In base alla Convenzione dell'UNESCO gli Stati firmatari devono adottare misure volte a: ­

limitare la disponibilità di prodotti e metodi proibiti (al di fuori di scopi medici legittimi), e prendere misure contro il commercio degli stessi;

­

facilitare i controlli antidoping sul proprio territorio e sostenere il programma nazionale di controlli antidoping;

­

sospendere i contributi finanziari agli atleti e al loro ambiente in caso di violazione delle norme antidoping nonché a organizzazioni sportive che non adempiono le disposizioni del codice;

­

sostenere la prevenzione del doping fra gli atleti e in generale negli ambienti collegati allo sport.

Già con la legge in vigore la Svizzera soddisfa tutti i requisiti; ora si propone di inasprire le disposizioni penali in caso di doping, dando la priorità alla punibilità delle persone che si muovono nell'ambiente degli atleti che praticano il doping. In tal modo si mantiene inalterato il principio di base delle norme antidoping attuali che prevedono innanzitutto la competenza sanzionatoria delle federazioni sportive e in

12

Il codice mondiale antidoping è stato approvato nel 2003 ed è entrato in vigore nel 2004.

Le più recenti modifiche, che riguardano in particolare sanzioni più severe, sono state approvate dal consiglio di fondazione dell'AMA il 17 novembre 2007 e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2009. Il codice è consultabile all'indirizzo Internet seguente: www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_de.pdf (in tedesco) oppure www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_fr.pdf (in francese) (il codice non è attualmente disponibile in italiano).

7144

secondo luogo la punibilità dell'ambiente dello sportivo, ma non la criminalizzazione degli atleti che praticano il doping.

Gli sportivi che ricorrono al doping continueranno a essere sanzionati dalle rispettive federazioni sportive, in quando l'esperienza mostra che tale tipo di punizione è più efficace delle sanzioni prese dalle autorità giudiziarie statali. Di regola la punizione per una prima violazione è una sospensione di due anni; in caso di ricorso sistematico al doping la sanzione può essere elevata fino a un massimo di quattro anni. Nel caso di commercio di preparati vietati o somministrazione a terzi si applica una sospensione di almeno quattro anni. Le sanzioni statali invece dovrebbero necessariamente essere inserite nel sistema sanzionatorio dello Stato, ciò che secondo l'ordinamento giuridico vigente comporterebbe in caso di prima violazione una pena pecuniaria sospesa condizionalmente e eventualmente una multa.

Gli atleti riconosciuti colpevoli non solo sono esclusi dalle competizioni dalle loro federazioni, ma non possono nemmeno partecipare ad allenamenti organizzati.

Queste sanzioni delle federazioni possono essere pronunciate e applicate più rapidamente rispetto alle pene statali.

Le conclusioni di cui sopra sono condivise dalla stragrande maggioranza degli Stati: una punizione statale dell'atleta necessiterebbe di una procedura troppo macchinosa, soprattutto in casi con connessioni internazionali. In fin dei conti le autorità di perseguimento penale sarebbero gravate di un compito nuovo senza che ne possa risultare per la società civile e lo sport un corrispondente beneficio.

Prevedendo la punibilità dell'ambiente dello sportivo si complica, per quanto possibile, l'accesso a prodotti o a metodi dopanti. Procedure contro terzi che procurano all'atleta prodotti o metodi dopanti possono essere avviate solo in casi eccezionali dalle rispettive federazioni sportive. In questo ambito sono chiamate a intervenire le autorità statali inquirenti.

Le disposizioni di legge sulla punibilità del doping, in vigore dal 1° gennaio 2002, mostrano lacune a livello di attuazione. Le norme penali contro il doping si prestano ad esempio a diverse interpretazioni (quando si parla per esempio di «sport di competizione regolamentato» o di «scopo di doping») e risultano a volte lacunose.

Finora non
si sono avute condanne a carico di persone attive nell'ambiente degli sportivi. Con la soluzione proposta si potrebbe ovviare a tali carenze.

Con disposizioni penali più severe e disposizioni sullo scambio di dati fra i diversi organismi della lotta contro il doping saranno istituite le basi legali per rendere ancora più efficace la lotta contro questo fenomeno.

In base all'ordinamento attuale la Confederazione e Swiss Olympic sono congiuntamente competenti per la lotta contro il doping. Nel 2008 Swiss Olympic ha creato la fondazione Antidoping Svizzera come agenzia nazionale per la lotta contro il doping. Dal canto suo, la Confederazione ha trasferito alla fondazione tutti i compiti non considerati di carattere sovrano e quindi prettamente statali. I compiti dell'agenzia comprendono perciò, oltre ai controlli antidoping, anche la prevenzione (formazione, informazione, consulenza) e la ricerca. L'agenzia riceve un sostegno finanziario da parte della Confederazione sulla base di un mandato di prestazioni.

Per il 2009 il contributo ammonta a 1,73 milioni di franchi. La Confederazione ha diminuito in misura corrispondente la propria attività nel settore.

Anche con la nuova legge la Confederazione si impegnerà nella lotta contro il doping, ma è incontestato che il fenomeno può essere combattuto solo grazie alla 7145

collaborazione di tutti i partner. Il disegno di legge prevede pertanto non solo la possibilità di sostenere finanziariamente la fondazione, ma anche di delegarle compiti sovrani nel settore della lotta contro il doping.

1.2.8.2

Prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive

Gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive sono un fenomeno che si osserva ormai da molti anni all'interno e nei dintorni degli stadi, soprattutto nel caso di incontri di calcio e hockey su ghiaccio. Il fenomeno coinvolge il campo da gioco, le gradinate e le immediate vicinanze degli stadi, e spesso l'incontro viene utilizzato abusivamente come piattaforma da frange violente che non hanno alcun collegamento con l'evento sportivo. La violenza ha complessivamente conseguenze negative su immagine, economia, etica e risultati sportivi.

Quanto avviene sul campo da gioco, negli stadi e intorno a essi è in fin dei conti un riflesso della società, nella quale la violenza è presente quotidianamente sotto le forme più disparate. In una società civile, lo Stato, in quanto detentore del monopolio dell'uso legittimo della forza, ha il dovere di garantire la convivenza pacifica dei cittadini e di agire contro le violazioni dell'ordine giuridico fondato su basi democratiche. Ciò vale anche in relazione allo svolgimento di manifestazioni sportive.

Sulla base di siffatte riflessioni la Confederazione ha già istituito le basi legali per consentire un'azione coordinata contro la violenza negli stadi e nelle aree circostanti. Con la revisione della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) la Confederazione ha ampliato la gamma degli strumenti a disposizione della polizia per la prevenzione e la repressione. Le esperienze fatte nel frattempo consentono di affermare che i nuovi strumenti e le varie misure che ne derivano si rivelano efficaci nella pratica, ma non sono ancora sufficienti per contrastare il fenomeno. Ciò vale soprattutto per il sistema d'informazione HOOGAN e le misure coercitive (aree vietate, divieto di recarsi in un determinato Paese, obbligo di presentarsi alla polizia e fermo preventivo di polizia) che in concomitanza con il divieto di ingresso allo stadio disposto dagli organizzatori costituiscono un'importante base per la lotta contro la violenza. Nella LMSI e nella relativa ordinanza (Ordinanza del 27 giugno 2001 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, OMSI; RS 120.2) le misure riguardanti le aree vietate, l'obbligo di presentarsi alla polizia e il fermo preventivo di polizia sono limitate al
31 dicembre 2009. Per mantenerle in vigore, la Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) alla fine del 2007 ha firmato un concordato, attualmente nella fase di ratifica da parte dei Cantoni. Il sistema d'informazione HOOGAN continuerà invece a essere gestito dall'Ufficio federale di polizia (fedpol), cui viene attribuita anche l'esclusiva competenza di limitare i permessi di recarsi in un determinato Paese.

Di fondamentale importanza per il successo nella lotta contro la violenza è non solo l'adeguatezza degli strumenti di prevenzione e repressione, ma anche la volontà di cooperare degli attori pubblici e privati. Progressi sono possibili solo se tutti sono disposti a dare il proprio contributo. Sono chiamati ad agire in primo luogo le federazioni sportive, le società di calcio e di hockey su ghiaccio, i gestori degli stadi, ma anche le autorità cantonali, cittadine e comunali. Federazioni, leghe e società sono confrontate con grandi sfide soprattutto per quanto concerne la formazione, l'orga7146

nizzazione degli incontri e il rispetto delle relative regole. I gestori degli stadi sono chiamati a prendere tutte le misure ragionevoli per combattere la violenza e l'uso di materiale pirotecnico. Parallelamente le autorità locali competenti sono tenute ad approntare dispositivi di sicurezza adeguati alla situazione, a far rispettare gli oneri e le condizioni imposti agli organizzatori e a sostenere il dialogo fra tutte le parti in causa. Nel campo della prevenzione, soprattutto per federazioni, società e gestori di impianti, ma anche per città e Comuni, si pone la domanda se è possibile ottenere progressi nella lotta contro la violenza realizzando congiuntamente un lavoro serio con le tifoserie.

Rispondendo a un postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (08.3000), il 19 dicembre 2008 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto sul tema della violenza in occasione di manifestazioni sportive e delle possibili misure di prevenzione13. Il rapporto rileva che le misure avviate in occasione della «tavola rotonda per la lotta alla violenza nello sport» sono importanti e occorre proseguire nella loro applicazione.

1.2.8.3

Sicurezza nella pratica dello sport

In Svizzera si verificano ogni anno 300 000 incidenti collegati alla pratica dello sport, che provocano costi materiali per un totale di 1,7 miliardi di franchi. Nel 2006 essi hanno causato 130 morti. D'altro canto l'attività sportiva della maggior parte della popolazione svizzera previene 3300 decessi prematuri e 2,3 milioni di casi di malattia e riduce i costi della salute per un importo di 4 miliardi di franchi. Molti degli incidenti sarebbero stati evitati se fossero state rispettate le regole di prudenza e si fosse agito con sufficiente senso di responsabilità.

Sulla base di queste considerazioni, è di pubblico interesse che il sistema di promozione della Confederazione si ponga come obiettivo la massima diffusione possibile della pratica sportiva con il minor numero possibile di incidenti. Solo in tal modo possono essere aumentati i benefici sociali dello sport.

1.2.9

Ricerca nel campo delle scienze dello sport

La crescente rilevanza sociale assunta dallo sport e dall'attività fisica negli ultimi due decenni è stata considerata anche nella Concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera14, elaborata nel 2003. Il documento descrive campi d'azione in cui si rende necessario un intervento politico della Confederazione e chiede espressamente un sostegno scientifico nella fase d'attuazione della Concezione.

Nel quadro della ricerca settoriale, nel 2008 sono stati spesi 1,8 milioni di franchi (preventivo 2009: 1,7 mio fr.).

13 14

Consultabile al seguente indirizzo Internet dell'UFSPO: www.baspo.admin.ch/internet/baspo/it/home/themen/gewaltbekaempfung.html Consultabile al seguente indirizzo Internet dell'UFSPO: http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/it/home/themen/wissenschaft/ forschungskonzept.html

7147

La ricerca nel settore «Sport e movimento» è uno degli undici ambiti politici stabiliti dal Consiglio federale in cui si pratica la ricerca settoriale. La ricerca settoriale della Confederazione è parte del messaggio del 24 gennaio 2007 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008­2011 (FF 2007 1131). Il piano direttore di ricerca «Sport e movimento», di tipo quadriennale (periodo attuale 2008­2011), è coordinato con gli altri progetti di ricerca della Confederazione. I temi di ricerca sono formulati in funzione della loro priorità politica. L'attribuzione delle risorse avviene sulla base di una procedura «peerreview» riconosciuta a livello internazionale, in cui le proposte vengono esaminate da periti nel corso di una valutazione ex ante. La sottocommissione «Ricerca» della Commissione federale dello sport (CFS) controlla le perizie e inoltra alla Commissione plenaria una raccomandazione in merito alle proposte da sostenere. Oltre a questa procedura competitiva, una parte delle risorse disponibili viene utilizzata per l'attribuzione di mandati diretti. Tale procedimento è applicato se nell'ambito del concorso mancano proposte di ricerca o quelle ricevute sono qualitativamente insufficienti o se è improbabile che i risultati richiesti possano essere ottenuti in tempo utile.

1.2.10

Finanziamento e attuazione

La legge formula chiari obiettivi d'efficacia il cui grado di raggiungimento può essere influenzato, tra l'altro, mediante il finanziamento, ambito nel quale in futuro si punterà sempre più al partenariato. Coinvolgendo partner privati e creando opportune alleanze per i programmi di promozione dello sport e dell'attività fisica, gli obiettivi d'efficacia possono essere raggiunti anche senza un ulteriore impegno finanziario da parte della Confederazione. Le federazioni sportive svizzere continuano a essere organizzazioni di milizia. In considerazione dell'elevata quota di lavoro volontario, le risorse investite dalla Confederazione presentano un considerevole effetto moltiplicatore.

Il Consiglio federale è competente per l'emanazione di disposizioni esecutive. In settori scelti (cfr. art. 30 del disegno), è prevista una delega diretta al Dipartimento.

Nel campo della scuola universitaria e di Gioventù+Sport al Consiglio federale sarà data la possibilità di incaricare l'UFSPO di emanare prescrizioni tecniche. Per quanto riguarda Gioventù+Sport si tratta di norme subordinate, attualmente esistenti solo a livello di direttive, che però hanno effetti anche all'esterno e pertanto vanno emanate sotto forma di norme giuridiche. L'attuazione concreta della legge sulla promozione dello sport è delegata all'UFSPO nella misura in cui, per compiti particolari, non siano esplicitamente competenti altri servizi federali. Nell'ambito delle proprie competenze, l'Ufficio approfondirà ulteriormente la collaborazione con i Cantoni, i Comuni e altri partner interessati.

1.2.11

Futuro della Commissione federale dello sport

Il 7 settembre 2005 il Consiglio federale ha deciso, nell'ambito della riforma dell'amministrazione 2005­2007, di sottoporre a un'accurata verifica le commissioni extraparlamentari della Confederazione e di ridurne in modo sostanziale il numero. In questa occasione è stata esaminata anche la questione del futuro della Com7148

missione federale dello sport (CFS). In considerazione dell'imminente revisione totale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport è stato deciso di verificare la soppressione della CFS nel quadro della revisione legislativa.

In base al diritto vigente, la CFS esercita la vigilanza sulla SUFSM e su Gioventù+Sport, presenta proposte per la concessione di sussidi destinati a promuovere la ginnastica e lo sport, accerta che i fondi siano utilizzati conformemente alle prescrizioni e coordina le attività di ricerca nel campo delle scienze dello sport. È inoltre un organo tecnico consultivo della Confederazione.

Con l'istituzione di un Ufficio federale nel 1998, i compiti della CFS hanno perso gran parte della loro importanza. In particolare le sue competenze nel campo della vigilanza vanno considerate ormai obsolete in quanto l'UFSPO è già soggetto alla vigilanza del Dipartimento. Dopo l'incorporazione dell'allora Scuola federale di ginnastica e sport nell'Amministrazione federale non occorre più una commissione con compiti di vigilanza. Pertanto in futuro si può rinunciare alla CFS.

Per la valutazione delle proposte di ricerca nel campo delle scienze dello sport è previsto l'impiego di un organismo consultivo costituito da esperti. In tal modo si garantisce che la qualità scientifica delle richieste presentate venga esaminata da un organismo indipendente. La decisione in merito alla concessione di sussidi federali a progetti di ricerca nel campo delle scienze dello sport spetta al dipartimento competente.

Per tutti gli altri temi, il Consiglio federale, il capo del Dipartimento o anche l'Ufficio possono in ogni momento ricorrere a commissioni consultive. Ciò avverrà in particolare quando all'interno dell'amministrazione non sono disponibili le conoscenze necessarie o quando ­ per discutere su temi rilevanti per la società ­ è importante poter contare su un organismo con una composizione equilibrata.

In questa ottica si prevede che, se necessario, nel quadro di un dialogo federalistico la Confederazione curi con i Cantoni uno scambio a livello politico su questioni essenziali della promozione dello sport. Sotto la presidenza del competente membro del Consiglio federale si potrà così seguire, con le autorità cantonali interessate, l'attuazione della legislazione federale nel campo
dello sport. Nel dialogo vanno coinvolti in maniera adeguata i Comuni, in quanto sostenitori dello sport a livello locale, e eventualmente Swiss Olympic, in quanto organizzazione mantello dello sport svizzero.

A livello specialistico avrà luogo un dialogo regolare con i partner della promozione dello sport. Esso garantirà lo scambio reciproco di informazioni e offrirà ai partner la possibilità di confrontarsi con l'applicazione della legislazione federale da parte dell'UFSPO.

Con tali misure si intende raggiungere una diffusione per quanto possibile capillare nella società e con essa la massima efficienza della promozione dello sport. Le basi legali necessarie per tale dialogo con tutti i partner a livello sia politico che specialistico saranno istituite con la legislazione esecutiva.

7149

1.3

Risultati della procedura di consultazione

La procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica evidenzia un ampio consenso in merito ai compiti della Confederazione in questo settore. Tutti i partecipanti alla consultazione accolgono favorevolmente la revisione.

1.3.1

Gioventù+Sport

Tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi a proposito di Gioventù+Sport sottolineano il valore unico del programma ai fini del sostegno allo sport in Svizzera. Tutti sono favorevoli a un'estensione alla fascia d'età fra i cinque e i dieci anni. Tutti sono concordi anche nel ritenere che la Confederazione debba accollarsi i costi supplementari che ne risultano.

Le federazioni sportive suggeriscono di provvedere a una base più ampia per il finanziamento di Gioventù+Sport e di esaminare una partecipazione finanziaria della fondazione Promozione Salute Svizzera o dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

1.3.2

Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM)

Il principio costituzionale in base al quale la Confederazione gestisce una scuola di sport (art. 68 Cost.) è incontestato. Parimenti incontestato è il principio che la Scuola universitaria federale dello sport offra cicli di studio a livello di scuola universitaria professionale. Per contro, viene generalmente richiesto che la SUFSM debba adeguarsi al panorama universitario svizzero previsto nella legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU).

Le critiche alla forma giuridica e all'organizzazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) giungono soprattutto da organizzazioni e istituzioni vicine al sistema delle scuole universitarie. Fra l'altro, si chiede di chiarire la possibilità di un accreditamento della SUFSM come scuola universitaria indipendente.

Numerosi partecipanti alla consultazione fanno però notare che proprio la cosiddetta «unità di Macolin» ­ la coesistenza sotto lo stesso tetto dell'Ufficio federale e della Scuola universitaria federale dello sport ­ è di importanza fondamentale per lo sport svizzero.

1.3.3

Sport nella scuola

Per quanto concerne la competenza disciplinatoria della Confederazione nel campo dello sport nella scuola, si rilevano pareri discordanti. La Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e circa metà dei Cantoni rilevano che in seguito all'entrata in vigore dei nuovi articoli costituzionali sull'istruzione (art. 48a e 61a segg. Cost.) le disposizioni nel campo dello sport nella scuola non sono più conformi alla Costituzione federale. Molti altri partecipanti alla consultazione, fra 7150

cui alcuni Cantoni, chiedono invece che in questo ambito la Confederazione faccia maggior uso delle proprie competenze costituzionali.

Secondo le federazioni sportive è necessario mantenere l'obbligo dell'educazione fisica scolastica, che dovrebbe essere completato con direttive sulla qualità dell'insegnamento dell'educazione fisica.

1.3.4

Formazione dei docenti

Diversi Cantoni fanno notare che la formazione dei docenti è tradizionalmente di competenza cantonale. In altri pareri ­ soprattutto di federazioni sportive e di organizzazioni interessate del settore della formazione dei docenti ­ è auspicata esplicitamente una collaborazione fra Confederazione e Cantoni in questo ambito.

1.3.5

Doping

Le disposizioni penali più severe contro l'ambiente che circonda l'atleta sono accolte generalmente con favore. La sospensione inflitta all'atleta dalla federazione viene giudicata una misura efficace. Soprattutto da parte delle federazioni sportive si chiede una maggiore partecipazione finanziaria della Confederazione nel campo della lotta contro il doping.

1.3.6

Altre richieste

Alcune cerchie della formazione e una minoranza di Cantoni chiedono di prevedere per legge un Consiglio dello sport, composto da rappresentanti di Confederazione, Cantoni e Comuni oltre che da altri partner della politica dello sport. Non vi è unanimità in merito all'esatta composizione di tale organo o al tipo di poteri che gli dovrebbero essere attribuiti. La maggioranza chiede un organismo strutturato come un consiglio consultivo in materia di politica dello sport, senza sostanziali funzioni di vigilanza.

2

Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo): tratti essenziali del disegno

2.1

Situazione iniziale

Le norme in materia di trattamento dei dati contenute nella legge federale attuale non soddisfano più le esigenze di una moderna protezione dei dati. La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (Legge sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1) impone di disciplinare a livello di legge la gestione di sistemi d'informazione con dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità (dati). Per evitare di appesantire troppo il testo della legge sulla promozione dello sport con disposizioni relative alla protezione dei dati, l'intera tematica è trattata separatamente nella legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione 7151

nel campo dello sport (LSISpo). L'articolo 25 capoverso 2 della legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica prevede che la responsabilità di questi sistemi d'informazione incomba all'UFSPO.

2.2

Il nuovo disciplinamento proposto

Il disciplinamento proposto comprende sia l'oggetto che i principi del trattamento dei dati. La LSISpo contiene le basi legali formali necessarie secondo la legge federale sulla protezione dei dati per l'elaborazione di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità. Non vengono ripetuti i principi generali per il trattamento, già disciplinati nella LPD.

La LSISpo disciplina, oltre ai principi del trattamento dei dati nei sistemi d'informazione, anche la conservazione, la cancellazione, l'archiviazione, la distruzione e l'anonimizzazione dei dati. È prevista la possibilità di modificare, se necessario, i sistemi d'informazione.

Vengono inoltre menzionati due sistemi d'informazione che contengono dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Per entrambi sono stabiliti le competenze, i compiti, i dati contenuti, la provenienza dei dati, la comunicazione, l'accesso e la durata di conservazione dei dati.

2.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Le esigenze della protezione dei dati richiedono un disciplinamento a livello di legge. Con l'emanazione di una legge specifica sui sistemi d'informazione della Confederazione nel settore dello sport si alleggerisce e nello stesso tempo si completa il disegno di legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica.

Il disegno di LSISpo è stato rielaborato e reso più sintetico dopo la procedura di consultazione. La legge ora disciplina esclusivamente i sistemi che possono contenere dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità. La LPD va intesa come lex generalis e, come tale, è applicabile in maniera complementare (per es. in merito ai diritti d'accesso e di rettifica).

Non possono essere trattati dati relativi a opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, dati relativi alla razza o alle misure dei servizi sociali nei confronti della persona interessata.

Per proteggere i bambini e i giovani che praticano sport, sarà possibile trattare dati relativi a misure penali nei limiti in cui ciò sia necessario per decidere in merito al rilascio, alla sospensione o alla revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù+Sport.

Potranno inoltre essere trattati dati su procedimenti in corso e misure adottate dagli organi competenti in relazione con la lotta contro il doping. In tal modo si intende evitare che atleti che non si attengono alle regole della correttezza nello sport possano beneficiare del sostegno statale allo sport di competizione.

Il trattamento dei dati sullo stato di salute è autorizzato per garantire il servizio medico, il servizio medico d'urgenza, l'assistenza medica e la diagnostica delle prestazioni di atleti e pazienti del servizio medico dell'UFSPO. Nell'ambito della 7152

diagnostica delle prestazioni possono essere trattati anche dati che a norma dell'articolo 3 lettera c numero 2 LPD sono attribuiti alla sfera intima, come le indicazioni sullo stato psichico degli atleti.

2.4

Risultati della procedura di consultazione

La nuova legge non è contestata. Alcuni partecipanti hanno chiesto che i Comuni, nella loro qualità di attori essenziali della promozione dello sport, abbiano accesso ai dati del sistema nazionale d'informazione per lo sport.

3

Commento ai singoli articoli

3.1

Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

La promozione dello sport e dell'attività fisica ­ in quanto mezzo per promuovere la salute e la capacità di prestazione fisica ­ deve raggiungere l'intera popolazione.

Scompare pertanto il rimando specifico ai giovani contenuto nella legge attuale. Già quest'ultima menziona la salute della popolazione e le attitudini fisiche come scopi centrali dell'attività statale. La nuova legge riprende tali elementi. Con «attività fisica» s'intende un'attività regolare e moderata avente lo scopo principale di mantenere e promuovere la salute. La promozione generale dello sport e dell'attività fisica si rivolge a tutte le fasce d'età e a tutti i gruppi di popolazione, in quanto sport e attività fisica offrono in ogni fase della vita l'opportunità di promuovere la salute e di ridurre in modo significativo il rischio di malattie.

Accanto al nuovo elemento della promozione dell'attività fisica, restano le esigenze della promozione dello sport, già previste nella legge attuale. Lo sport viene definito come un'attività regolare e mirata che richiede un'elevata quantità di movimento fisico. Si basa sul rispetto di direttive etiche e di regole accettate nel rapporto con se stessi, con gli altri e con l'ambiente naturale e sociale. Oltre a ciò favorisce lo sviluppo e il mantenimento di abilità fisiche e di competenze intellettuali e psichiche.

Nel capoverso 1 sono descritti i motivi essenziali a favore di un impegno della Confederazione nel campo della promozione dello sport e dell'attività fisica e si stabiliscono gli obiettivi d'efficacia.

La lettera a stabilisce l'obiettivo d'efficacia per la promozione generale dello sport e dell'attività fisica. Il termine «promozione generale dello sport e dell'attività fisica» comprende tutte le misure che consentono condizioni favorevoli per la pratica di attività sportive e motorie e che radicano nella società l'importanza di un'attività regolare in questi ambiti. Tali misure si rivolgono a tutta la popolazione, indipendentemente dall'età o dal livello di prestazione, sia a donne che a uomini. L'obiettivo è aumentare le attività sportive e motorie di tutta la popolazione svizzera.

7153

La lettera b descrive l'obiettivo d'efficacia per la riqualificazione del valore dello sport nell'istruzione. Lo sport promuove lo sviluppo di capacità e abilità fisiche e psichiche; ciò comprende anche l'educazione a un comportamento sociale guidato da valori, norme e obiettivi. Lo sport è utile allo sviluppo personale, all'integrazione e alla coesione sociale.

La lettera c descrive l'obiettivo d'efficacia per la promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta: lo sport giovanile di competizione è caratterizzato principalmente da un allenamento regolare, pianificato e mirato. Le attività per lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta hanno lo scopo di consentire l'accesso ai massimi livelli sportivi e di avere successo. Lo sport di punta è caratterizzato da uno spiccato carattere competitivo, dalla ricerca delle massime prestazioni e dal confronto a livello internazionale, nell'ambito di campionati europei o mondiali o dei Giochi olimpici.

Infine, la lettera d stabilisce l'obiettivo d'efficacia per l'ambito «sport corretto e sicuro»: la promozione della correttezza nello sport si sostanzia nel veicolare valori etici nello sport e nell'agire con fermezza contro degenerazioni e abusi. Lo sport deve però poter essere praticato per quanto possibile senza infortuni. In quest'ottica, deve sviluppare i suoi effetti educativi e la sua funzione di modello.

Art. 2

Collaborazione con i Cantoni, i Comuni e i privati

La promozione dello sport e dell'attività fisica avviene a tutti i livelli. Poiché costituisce un compito sussidiario dei poteri pubblici, è necessaria una stretta collaborazione tra i vari livelli dello Stato (Confederazione, Cantoni e Comuni) e fra questi e le organizzazioni sportive private. La legge fa assurgere tale constatazione a principio ispiratore per gli sforzi futuri nel campo della promozione dello sport e dell'attività fisica. Nella collaborazione della Confederazione con i Cantoni si devono considerare la trasparenza e lo scorporo di compiti cui mira la nuova perequazione finanziaria e la nuova ripartizione dei compiti.

La Concezione del Consiglio federale del 30 novembre 2000 per una politica dello sport in Svizzera rileva la necessità e l'adeguatezza di nuove forme di partenariato nel campo della promozione dello sport. La disposizione proposta mira anche in modo diretto allo sviluppo di nuove forme di collaborazione (piattaforme comuni, organizzazioni comuni per lo svolgimento di determinati compiti) tra i partner. La collaborazione con i Cantoni deve essere sostenuta mediante una piattaforma sportiva comune Confederazione-Cantoni.

Nel capoverso 1 l'esecuzione della legge è presentata esplicitamente come un compito congiunto di Confederazione, Cantoni e Comuni e nel secondo periodo si rammenta che sia i Cantoni che i Comuni svolgono ampie attività di promozione proprie.

Giusta il capoverso 2, l'attività di promozione della Confederazione va intesa come sussidiaria rispetto all'impegno di federazioni e società sportive e di altre cerchie interessate, quali ad esempio gli organizzatori di manifestazioni sportive con scopi di lucro. La Confederazione ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le federazioni sportive svizzere.

7154

Capitolo 2: Sostegno a programmi e progetti Sezione 1: Promozione generale dello sport e dell'attività fisica Art. 3

Programmi e progetti

L'attività di promozione della Confederazione si sostanzia soprattutto nel sostegno diretto a programmi e progetti. Tale sostegno è possibile già nell'ambito del diritto vigente. L'articolo 10 capoverso 2 della legge in vigore, su cui si basa la promozione da parte della Confederazione, presenta però una formulazione troppo aperta e non soddisfa più i requisiti del principio costituzionale di legalità. Occorre pertanto descrivere chiaramente in che modo sia possibile sostenere programmi e progetti.

Si tratta innanzitutto del coordinamento e del sostegno finanziario a favore di programmi e progetti avviati da Cantoni o privati. Un sostegno finanziario presuppone un impegno corrispondente di Cantoni e Comuni (art. 27 cpv. 2). D'altra parte, se necessario, la Confederazione può anche fungere da promotrice di programmi e progetti. Si fa esplicito riferimento a tutte le fasce di età. In tal modo, anche in futuro si potrà reagire con flessibilità alle nuove circostanze. Al contrario di quanto avviene con i giovani, gli adulti non sempre possono essere raggiunti direttamente. Prevedendo la possibilità di finanziare programmi e progetti si offre l'opportunità di rivolgersi a gruppi di destinatari definiti e, se sussiste una domanda in tal senso, mantenere offerte anche per un lungo periodo.

Secondo il capoverso 1, la Confederazione agirà in primo luogo sostenendo e coordinando le iniziative di terzi. In combinato disposto con l'articolo 27, si crea inoltre la possibilità di assicurare il finanziamento di programmi e progetti per diversi anni mediante contratti di prestazioni, offrendo quindi incentivi per pianificare e mantenere le attività a lungo termine.

Secondo il capoverso 2, le prestazioni di sostegno della Confederazione possono essere finanziarie o in natura. Con «prestazioni in natura» si intende, oltre ai lavori concettuali preliminari e al sostegno con personale, anche la messa a disposizione di materiale e impianti o l'offerta di corsi di formazione da parte della Confederazione.

Art. 4

Sostegno alle federazioni sportive

Il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione sostiene l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere (attualmente Swiss Olympic). Oltre a ciò occorre poter sostenere anche altre federazioni sportive nazionali che non fanno parte dell'associazione mantello, sempre che ciò rientri nell'interesse degli sforzi della Confederazione per la promozione dello sport.

Capoverso 2: la collaborazione con le federazioni sportive deve essere disciplinata mediante contratti di prestazioni. Oggi i contratti di prestazioni rappresentano una forma diffusa di cooperazione tra i poteri pubblici e i partner privati che essi cofinanziano. I partner privati sono vincolati da accordi che impongono loro un uso mirato ed efficiente delle risorse messe a loro disposizione e contemporaneamente di operare in maniera responsabile. In tal modo si tiene conto del carattere sussidiario dell'azione statale e si rafforza l'iniziativa privata.

Il capoverso 3 incarica la Confederazione di provvedere a condizioni quadro favorevoli per le federazioni sportive internazionali, soprattutto in considerazione dell'importanza attribuita alla presenza di queste federazioni sportive internazionali nel 7155

nostro Paese sia dal punto di vista economico sia in termini d'immagine per la Svizzera come Paese ospite.

Art. 5

Impianti sportivi

Capoverso 1: l'attuale Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale deve essere mantenuta e costantemente attualizzata. L'aggiornamento avviene soprattutto in collaborazione con le federazioni sportive nazionali.

Capoverso 2: questa disposizione non crea nuove pretese di alcun genere, ma costituisce semplicemente la base legale per eventuali crediti d'impegno da sottoporre in futuro all'approvazione del Parlamento.

Capoverso 3: la disposizione rappresenta la base legale formale per l'attività della Sezione impianti sportivi dell'UFSPO. Essa si rivolge non soltanto ai costruttori e ai gestori di impianti sportivi a livello nazionale, ma anche, e soprattutto, a quelli di impianti sportivi comunali e privati.

Sezione 2: Gioventù+Sport Art. 6

Programma

Il capoverso 1 ribadisce che Gioventù+Sport è un programma della Confederazione.

La modifica principale rispetto al diritto vigente è l'abbassamento dell'età minima per Gioventù+Sport all'anno in cui la persona compie 5 anni. Finora l'età minima era di 10 anni.

Il capoverso 2 illustra gli obiettivi di Gioventù+Sport. Come mostrano diversi studi scientifici, offerte sportive adatte all'età stimolano lo sviluppo non solo motorio ma anche cognitivo, emozionale e sociale.

Il capoverso 3 prevede che ora i bambini possano partecipare ai corsi Gioventù+Sport a partire dall'anno in cui compiono 5 anni, indipendentemente dalla data di nascita esatta.

Art. 7

Collaborazione

Il capoverso 1 riconosce che Gioventù+Sport può funzionare solo con la partecipazione di Cantoni, Comuni e organizzazioni private. La collaborazione fra questi partner è essenziale ed esemplare, in quanto tutti apportano un contributo determinante alla realizzazione del programma Gioventù+Sport.

Il capoverso 2 sancisce il principio che i Cantoni, come nella legge attuale, predispongono l'organizzazione amministrativa per consentire la realizzazione effettiva di Gioventù+Sport. Allo scopo sono indispensabili capacità pratiche e conoscenze delle realtà locali. È di competenza dei Cantoni stabilire nel dettaglio la struttura di tale organizzazione amministrativa. In particolare, se necessario i Cantoni possono anche ricorrere alla collaborazione intercantonale.

Art. 8

Offerta

Il programma Gioventù+Sport sostenuto dalla Confederazione comprende, come finora, corsi e campi per bambini e giovani. Le attività dovranno essere specifiche ai 7156

vari gruppi di destinatari, ovvero armonizzate con i singoli livelli di prestazione. In tal modo si terrà nella debita considerazione la differenza fra lo sport giovanile di competizione, che va sostenuto con altri incentivi finanziari, rispetto alle offerte tradizionali di Gioventù+Sport, orientate piuttosto allo sport di massa. I Cantoni sono liberi di completare le offerte messe a disposizione dalla Confederazione, ad esempio con ulteriori attività nel campo dello sport scolastico facoltativo.

Le singole discipline di Gioventù+Sport, i singoli gruppi di destinatari e i criteri per la determinazione dei sussidi saranno definiti dal dipartimento competente, che si orienterà al sistema di promozione applicato finora.

Art. 9

Formazione dei quadri

La normativa in vigore distingue tra quadri, monitori e monitori con formazione superiore e disciplina in modo differenziato la formazione per tali categorie. Ora sarà utilizzato solo il termine generico di «quadri».

Il capoverso 1 dichiara la formazione dei quadri di competenza della Confederazione e dei Cantoni. Come finora, anche le federazioni saranno coinvolte nella formazione dei quadri. Con organizzazioni private s'intendono essenzialmente le federazioni sportive che offrono nelle rispettive discipline una formazione specifica ben strutturata e di elevata qualità.

Capoverso 2: per garantire una qualità uniforme è imprescindibile la vigilanza da parte della Confederazione.

Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire i presupposti per il rilascio, la sospensione e la revoca dei riconoscimenti.

Il capoverso 4 stabilisce che all'Ufficio federale dello sport spetta la decisione formale in merito al rilascio, alla sospensione, alla revoca e alla soppressione del riconoscimento di quadro Gioventù+Sport, anche quando la formazione dei quadri è organizzata dai Cantoni o da organizzazioni private. Un riconoscimento Gioventù+Sport viene revocato quando il quadro ha violato le regole di Gioventù+Sport o non offre più sufficienti garanzie per l'incolumità dei bambini e dei giovani che gli sono affidati. Un riconoscimento è soppresso quando il quadro non adempie nella misura prevista il proprio obbligo di perfezionamento nell'ambito di Gioventù+Sport.

Art. 10

Verifica straordinaria della reputazione in relazione con il riconoscimento di quadro Gioventù+Sport

La disposizione introduce la possibilità di verificare in ambito penale la reputazione di persone che intendono svolgere un'attività di quadri Gioventù+Sport o già sono attive come tali. Tale verifica potrà essere eseguita nei casi in cui esista il sospetto che la persona abbia commesso un reato incompatibile con lo statuto di quadro Gioventù+Sport.

Capoverso 1: l'UFSPO non è in grado di sottoporre a un controllo sistematico della reputazione tutti i partecipanti a un corso per quadri Gioventù+Sport, considerato che i partecipanti a corsi di formazione o perfezionamento sono circa 76 000 all'anno. Se in casi isolati si riscontrano indizi concreti sarà possibile procedere agli accertamenti del caso presso le autorità penali competenti.

7157

Capoversi 2 e 3: disciplinano quando sono decisi le sospensioni, i rifiuti o le revoche del riconoscimento Gioventù+Sport.

Capoverso 4: si tratta di un riferimento ad altre norme. La raccolta dei dati è disciplinata nella fattispecie nel Codice penale (RS 311.0).

Capoverso 5: la comunicazione di informazioni da parte delle autorità penali competenti rappresenta un atto di assistenza tra uffici. Il presupposto è una richiesta scritta da parte dell'UFSPO. Le autorità giudiziarie e di perseguimento penale competenti devono esclusivamente verificare se le condizioni restrittive di cui alle lettere a­c sono adempiute.

Art. 11

Prestazioni della Confederazione

Capoverso 1: la Confederazione concede contributi a corsi e campi e alla formazione dei quadri organizzata dai Cantoni e da altre organizzazioni. In tal modo ha la possibilità di influenzare la struttura di Gioventù+Sport in ambiti di particolare importanza. La Confederazione finanzia direttamente le proprie offerte nel campo della formazione dei quadri.

Secondo il capoverso 2, come finora la Confederazione può mettere a disposizione materiale in prestito, contro pagamento di una partecipazione alle spese. Ciò consente anche a bambini e giovani provenienti da famiglie meno agiate di accedere a tutti gli sport. Soprattutto in discipline con esigenze di sicurezza particolari, come gli sport acquatici e di montagna, è assolutamente necessario disporre del materiale adatto.

In considerazione dei mutati presupposti che contraddistinguono i partecipanti ai corsi, si rinuncia a un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria e alla visita medica gratuita. D'altra parte, nel quadro degli sforzi di risparmio, già da tempo la Confederazione non concede più tali prestazioni.

La concessione di facilitazioni di viaggio per i mezzi di trasporto pubblici non richiede una base legale a livello di legge. Contrariamente a quanto prevede la legge attuale, si può pertanto rinunciare alla relativa disposizione.

Capitolo 3: Formazione e ricerca Sezione 1: Sport a scuola Art. 12

Promuovere le opportunità di praticare sport e attività fisica

Il capoverso 1 impone ai Cantoni di garantire sufficienti opportunità di praticare sport e attività fisica in ambito scolastico, senza prescrivere in che modo ciò debba avvenire. Si tratta ad esempio di misure come l'«insegnamento in movimento», o dell'organizzazione di «pause in movimento», o ancora di offerte dello sport scolastico facoltativo. Gli sforzi in questo ambito rientrano nella sfera della sovranità cantonale in materia d'istruzione. Giusta il secondo periodo, i Cantoni devono fare in modo che le scuole dispongano degli impianti e del materiale necessari allo scopo.

Nel capoverso 2 si ribadisce l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione fisica. Nella formulazione proposta ci si riferisce innanzitutto alle classi comprese nella scolarità obbligatoria sulla base della legislazione vigente, dalla scuola del7158

l'infanzia alle elementari e alle medie. Ad esse si aggiungono le medie superiori e le scuole professionali, mentre finora l'educazione fisica per queste ultime era citata in separata sede. Il riferimento alle scuole magistrali e a quelle superiori di magistero non è più necessario in quanto esse sono scomparse dall'attuale panorama formativo.

Il capoverso 3 incarica i Cantoni di stabilire il numero minimo di lezioni settimanali nelle scuole elementari, medie e medie superiori nonché i principi qualitativi, ad esempio riguardo ai programmi, alle qualifiche degli insegnanti, alla gestione della qualità e al rilevamento delle prestazioni. Le relative regolamentazioni saranno elaborate in stretta collaborazione con la Confederazione. I dati concernenti l'applicazione saranno periodicamente rilevati e valutati congiuntamente da Confederazione e Cantoni.

Capoverso 4: a differenza dell'educazione fisica nelle scuole elementari, medie e medie superiori, il disciplinamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali incombe esclusivamente alla Confederazione che deve quindi provvedere alle relative disposizioni esecutive.

Art. 13

Formazione e perfezionamento dei docenti

Il capoverso 1 è stato ripreso in larga misura dalla legge attuale. Lo scopo è consentire alla Confederazione di sostenere e coordinare in modo mirato la formazione dei docenti che impartiscono lezioni di educazione fisica. Ciò risponde al mandato giusta l'articolo 68 capoverso 1 della Costituzione federale, secondo cui la Confederazione «promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva». In questo ambito, nell'interesse di un'elevata qualità del settore della formazione in Svizzera, collabora con le competenti organizzazioni professionali cantonali.

Capoverso 2: docenti ben formati sono un elemento centrale per concretizzare il principio della pratica quotidiana dello sport e dell'attività fisica a scuola. Previa consultazione della Confederazione, i Cantoni emaneranno perciò prescrizioni sull'entità e i contenuti della formazione dei docenti che insegnano educazione fisica.

Sezione 2: Scuola universitaria federale dello sport Art. 14 Sulla base dell'articolo 68 della Costituzione federale, il capoverso 1 sancisce che la Confederazione gestisce la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM). La sua subordinazione organizzativa all'UFSPO si evince dall'articolo 25 della legge. Rifacendosi alla legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (RS 414.71), il mandato attribuito alla scuola viene sintetizzato con «insegnamento, ricerca e prestazioni» nonché «formazioni e perfezionamento a livello terziario». Ciò comprende anche le offerte della Scuola universitaria federale dello sport nel campo della formazione degli allenatori. Ai sensi dell'articolo 2 capoversi 1 e 3 del disegno di legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (disegno LASU), la SUFSM rientra nel campo d'applicazione della legge (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2009, FF 2009 3925). Giusta il capoverso 2, il suo accreditamento dovrà 7159

quindi fondarsi sulla LASU, ciò che garantirà a lungo termine che i cicli di formazione offerti soddisfino le esigenze del modello di Bologna. Tale soluzione considera le direttive del legislatore costituzionale ed è conforme agli sforzi attualmente in atto per riorganizzare il paesaggio universitario svizzero.

Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la facoltà di disciplinare l'accesso ai cicli di studio. In tal modo si tiene conto del numero limitato di posti a disposizione per gli studenti. Nel quadro del riesame dei compiti, con questa misura si può apportare un contributo alla stabilizzazione delle spese.

Capitolo 4: Sport di competizione Art. 15

Misure

La Confederazione gestisce un centro nazionale per lo sport di competizione in cui lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta vengono sostenuti con prestazioni logistiche e tecniche. Swiss Olympic ha partecipato alle spese per gli investimenti relativi al centro. La struttura si articola su tre pilastri complementari: le offerte nel campo delle infrastrutture e dei servizi a Macolin e a Tenero, le offerte di prestazioni nel settore delle scienze dello sport e della medicina sportiva della SUFSM ed infine la formazione degli allenatori, ospitata a Macolin. Altre prestazioni di sostegno sono poi offerte ad esempio nell'ambito della scuola reclute e dei corsi di ripetizione per gli sportivi di punta o assumendo atleti di punta in qualità di militari a contratto temporaneo.

Queste misure di promozione vengono coordinate e precisate di comune accordo con lo sport privato e inoltre si determinano gli aspetti contenutistici, strutturali e finanziari degli ambiti di prestazione e dei campi d'azione, come esplicitato al capoverso 2. Così facendo si tiene nella giusta considerazione il fatto che ogni nazione che partecipa a competizioni internazionali conosce forme più o meno spinte di sostegno statale.

Il capoverso 3 istituisce le basi legali necessarie per l'attuazione della mozione Hess 99.3039 (Promovimento dei licei di sport) trasmessa dalle Camere federali.

Art. 16

Manifestazioni sportive internazionali

Sulla base del diritto vigente, la Confederazione subordina il sostegno delle manifestazioni sportive alla disponibilità dei Cantoni a partecipare con un importo almeno doppio. Per «normali» manifestazioni sportive di importanza continentale o mondiale, questo disciplinamento è ragionevole e va mantenuto. Nel contempo, a livello di legge ai Cantoni non si chiederà più una partecipazione minima, ma un contributo adeguato. Se il sostegno a determinate manifestazioni è di interesse nazionale e sarà quindi concesso anche senza una corrispondente partecipazione dei Cantoni ospitanti, deve essere possibile eccezionalmente un'altra ripartizione dei costi. Di regola però anche in futuro la Confederazione non sosterrà alcuna manifestazione sportiva senza una partecipazione sostanziale da parte dei Cantoni. La definizione dei criteri per la concessione dei contributi federali avverrà a livello di ordinanza.

Per l'organizzazione di grandi eventi sportivi particolari (per es. UEFA EURO 08, Campionati mondiali FIS di sci 2003 a San Moritz), per la Confederazione vi è un'importante necessità d'intervento nell'ambito del coordinamento e in parte del 7160

sostegno, che può spaziare dalla presentazione della candidatura alle misure d'accompagnamento, soprattutto nei settori della sicurezza e delle infrastrutture. Con il capoverso 2 si crea la base legale per il relativo impegno della Confederazione.

Prevedere una competenza statale in materia di coordinamento consente poi di preparare e realizzare una grande manifestazione come compito congiunto di Confederazione e Cantoni (art. 46 cpv. 2 Cost.).

Capitolo 5: Correttezza e sicurezza nello sport Sezione 1: Misure generali Art. 17 Finora la Confederazione si è impegnata nel campo dello sport corretto e sicuro basandosi sul mandato generale di attuazione. Questo articolo rappresenta la base legale formale per lo svolgimento di tale mandato in futuro.

Con il capoverso 1, la Confederazione assume una posizione chiara e univoca nei confronti degli effetti collaterali indesiderati dello sport e si dichiara pronta a combatterli. Come mostra l'esempio della lotta alla violenza estrema nelle partite di calcio (adeguamento della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna [LMSI] nell'ambito della lotta alla violenza nelle manifestazioni sportive; RU 2006 3703), ciò non deve imperativamente avvenire in relazione con i suoi compiti nel campo della promozione dello sport. Prestazioni di sostegno della Confederazione possono sostanziarsi sia a livello ideale sia a livello finanziario o di prestazioni in natura.

Il capoverso 2 prevede il coinvolgimento di federazioni sportive e Cantoni. Soltanto grazie a sforzi congiunti, nella pratica dello sport si possono rafforzare i valori etici.

Non può incombere alla sola Confederazione l'impegno di lottare contro gli abusi nello sport. Per dare maggiore importanza a correttezza e sicurezza nello sport, in futuro si farà dipendere il versamento di aiuti finanziari alle federazioni sportive dal loro impegno in questo ambito.

Nella presente disposizione, con organizzatori responsabili si intendono tutti gli organizzatori di manifestazioni sportive, a prescindere dalla loro forma giuridica.

Con il capoverso 3 alla Confederazione è offerta la possibilità di realizzare autonomamente programmi e progetti nel campo della prevenzione, da affiancare al sostegno a misure in questo ambito. La Confederazione ha già sfruttato tale opportunità, in base a una facoltà implicita dedotta dal diritto vigente. Ora tale facoltà viene esplicitata.

Sezione 2: Misure antidoping Art. 18

Principio

Capoverso 1: le misure della Confederazione per la lotta contro il doping erano finora elencate in modo esaustivo. Ora l'elenco delle misure è puramente esemplificativo. Il termine generico di «prevenzione del doping» utilizzato finora a proposito delle misure è stato abbandonato in quanto anche misure non preventive della lotta 7161

contro il doping possono essere degne di sostegno. L'articolo 11e della legge in vigore, che regola il finanziamento, i requisiti minimi e la sorveglianza in materia di controlli antidoping eseguiti da Swiss Olympic, può essere abrogato in virtù dell'avvenuta certificazione ISO degli organi di controllo antidoping di Swiss Olympic.

Con l'articolo 31 si creano le basi per chiedere la restituzione di aiuti finanziari nel caso in cui, nel campo della lotta contro il doping, le società e le federazioni non abbiano rispettato i propri impegni o lo abbiano fatto in misura insufficiente.

Capoverso 2: dal 1993 la lotta contro il doping in Svizzera si basa sui tre pilastri controlli/sanzioni (di competenza di Swiss Olympic), informazione/prevenzione e ricerca (di competenza dell'UFSPO). Negli ultimi anni si è andata delineando a livello internazionale l'idea che una lotta moderna ed efficace contro il fenomeno del doping può essere svolta in maniera opportuna per il tramite di agenzie nazionali indipendenti. Basandosi su tale considerazione, l'Ufficio federale dello sport e Swiss Olympic hanno intensificato la collaborazione e il 25 giugno 2008 è stata istituita la fondazione Antidoping Svizzera che riprende i compiti di lotta antidoping di Swiss Olympic e dell'UFSPO e li raggruppa in un organo indipendente. Con il capoverso 2 si crea la base legale per delegare l'attuazione concreta delle misure statali antidoping a questa istituzione o ad altre che ad essa eventualmente succederanno.

Capoverso 3: corrisponde nella sua essenza alla normativa vigente. I prodotti e i metodi dopanti vietati saranno elencati in un'ordinanza del Consiglio federale. Detta ordinanza completa le disposizioni penali previste agli articoli 21 e seguenti del disegno di legge, stabilendo quali prodotti e metodi sono punibili.

Dal punto di vista dei contenuti gli attuali elenchi allegati all'ordinanza sui prodotti dopanti del 31 ottobre 2001 (RS 415.052.1) corrispondono agli elenchi della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'agenzia mondiale antidoping WADA. In futuro, sulla base dell'importanza assunta nella pratica e in considerazione delle tendenze seguite nel campo della lotta contro il doping dai legislatori di altri Paesi, figureranno nell'elenco dei prodotti proibiti esclusivamente sostanze che rappresentano un grave
rischio per la salute, come gli anabolizzanti, l'ormone EPO e gli ormoni della crescita. Per quanto riguarda i metodi, saranno in particolare dichiarati punibili l'aumento della capacità di trasporto d'ossigeno del sangue (per es. tramite doping ematico) e il doping genetico.

Art. 19

Limitazione della disponibilità di prodotti e metodi dopanti

Capoverso 1: la limitazione da parte delle autorità statali della disponibilità di prodotti dopanti è un'esigenza di centrale importanza sia nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 novembre 1989 contro il doping (RS 0.812.122.1, art. 4) sia nella Convenzione del 19 ottobre 2005 contro il doping nello sport (Convenzione UNESCO; RS 0.812.122.2, art. 8).

Il tenore della norma consente ­ a seconda della situazione e delle esigenze ­ di prendere ulteriori misure idonee che vanno oltre la confisca e la distruzione di cui al capoverso 3. Con autorità federali si intendono non soltanto l'organo competente per le misure antidoping, ma tutte le autorità che nei rispettivi ambiti abbiano a che fare con questioni riguardanti la lotta contro il doping. Si tratta in particolare dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, dell'Ufficio federale della sanità pubblica e delle autorità doganali.

7162

Capoverso 2: la norma corrisponde alle disposizioni dell'articolo 66 capoverso 3 della legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2000 (RS 812.21).

Capoverso 3: la disposizione prevede che prodotti o oggetti destinati all'applicazione di metodi dopanti possano essere sequestrati e distrutti indipendentemente da un eventuale procedimento penale. In tal modo si garantisce che sostanze potenzialmente pericolose e altre che ­ pur non figurando sulla lista dei prodotti dopanti il cui possesso è punibile ­ sono vietate come prodotti dopanti in base alle liste della WADA possano essere ritirate dalla circolazione. Con organo competente s'intende, in base alla competenza esecutiva generale, l'UFSPO (cfr. art. 25 cpv. 1) o, se la Confederazione fa uso della facoltà di delega di cui all'articolo 18 capoverso 2, l'agenzia nazionale antidoping.

I rimedi giuridici contro le decisioni delle competenti autorità esecutive si fondano sulle disposizioni generali della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021, segnatamente art. 44 e segg.) e della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32, segnatamente art. 33).

Art. 20

Controlli antidoping

Capoverso 1: i controlli antidoping toccano diritti della personalità di cui all'articolo 28 del CC (RS 210). Una lesione della personalità è illecita se essa non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse privato o pubblico superiore oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Attualmente i controlli antidoping nello sport di diritto privato si fondano su una dichiarazione di consenso rilasciata dall'atleta.

Tale dichiarazione deve essere volontaria. Vi possono essere dubbi in merito al carattere volontario quando il rifiuto del consenso può comportare l'esclusione dalla singola competizione o il ritiro della licenza sportiva. Per eliminare i dubbi, nella legge sarà recepita una disposizione che consente l'esecuzione di controlli anche senza una corrispondente dichiarazione dello sportivo.

Il capoverso 2 stabilisce chi può effettuare i controlli antidoping in Svizzera. Si tratta: ­

dell'agenzia Antidoping Svizzera;

­

della federazione nazionale o internazionale di cui l'atleta fa parte;

­

di Swiss Olympic in quanto associazione mantello delle federazioni sportive svizzere;

­

delle agenzie nazionali antidoping straniere per quanto concerne i controlli sugli atleti del proprio Paese;

­

del Comitato internazionale olimpico;

­

dell'agenzia antidoping mondiale WADA.

Questi organi possono eventualmente eseguire i loro controlli parallelamente, in occasione della medesima manifestazione sportiva o sul medesimo atleta.

Capoverso 3: gli organi che eseguono i controlli devono essere autorizzati anche a trattare i dati rilevati e a inviarli agli organismi competenti per la valutazione dei campioni raccolti e per la pronuncia di eventuali sanzioni.

Capoverso 4: se i controlli non sono eseguiti dalla Confederazione o dall'agenzia nazionale antidoping da essa incaricata, gli organi di controllo devono informare 7163

quest'ultima sui risultati. Informazioni in merito ai controlli eseguiti e ai risultati riscontrati sono importanti per poter definire le priorità nelle future misure di lotta contro il doping.

Art. 21

Disposizioni penali

Il capoverso 1 descrive diversi comportamenti punibili. Le fattispecie già contemplate sono completate da nuove (acquisto, esportazione, transito, messa in circolazione e possesso). Con l'adeguamento del diritto penale accessorio al nuovo sistema di sanzioni del Codice penale occorre adattare le sanzioni penali previste dal diritto vigente. Ora sono previste pene detentive fino a tre anni o pene pecuniarie.

Dalla precisazione «a scopo di doping» si evince che la punibilità sussiste esclusivamente se la fattispecie viene realizzata intenzionalmente.

Il nuovo disciplinamento delle pene distingue, per quanto riguarda la punibilità, tra casi gravi e lievi di ricorso al doping. Per i casi gravi disciplinati ai capoversi 2 e 3 è prevista una pena detentiva fino a un massimo di cinque anni, cui è cumulata in ogni caso una pena pecuniaria.

Nella fattispecie di cui al capoverso 3 lettera b è sufficiente una messa in pericolo astratta.

Capoverso 4: il possesso per consumo personale continuerà a restare impunito, per evitare di assoggettare al perseguimento penale da parte dello Stato gli atleti che ricorrono al doping. Il consumo ­ e le relative attività per il procacciamento ­ e il possesso di prodotti o l'uso di metodi dopanti da parte dell'atleta continuano pertanto a non essere puniti dallo Stato.

Art. 22

Perseguimento penale

Capoverso 1: come finora, i reati nell'ambito del doping sono sottoposti alla giurisdizione cantonale. La prassi attuale mostra che le autorità di perseguimento penale e giudiziarie cantonali attribuiscono importanza diversa alla problematica del ricorso al doping. Ciò dipende, tra l'altro, dalla necessità di interpretazione delle attuali disposizioni di legge. In futuro, per l'inchiesta le autorità cantonali di perseguimento penale potranno ricorrere agli specialisti di Antidoping Svizzera.

A norma del capoverso 2 il rispettivo organo di controllo è tenuto a informare le autorità di perseguimento penale nei casi in cui sia provato il riscorso a prodotti dopanti o l'uso di metodi dopanti.

Art. 23

Informazione

Grazie alla comunicazione da parte dell'autorità di perseguimento penale e giudiziaria competente, Antidoping Svizzera ottiene informazioni importanti per combattere il doping, ciò che consente un incremento dell'efficacia della lotta contro questo fenomeno.

Mentre questa disposizione costituisce la base legale per la trasmissione dei dati dalle autorità di perseguimento penale alle autorità di Antidoping Svizzera, la legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) disciplina come devono essere trattati tali dati (cfr. n. 2).

7164

Art. 24

Scambio d'informazioni a livello internazionale

Sulla base della nuova legislazione federale in materia di protezione dei dati, uno scambio di dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità è ammesso solo se l'agenzia nazionale antidoping svizzera (Antidoping Svizzera) conclude con le altre agenzie nazionali o internazionali un contratto che disciplina la protezione dei dati scambiati oppure se può fondarsi su una pertinente autorizzazione legale.

Nel caso dei risultati dei controlli antidoping, si tratta di dati personali degni di particolare protezione. Per una lotta al doping efficiente ed efficace è irrinunciabile il coordinamento tra i singoli organismi preposti, per cui risulta indispensabile uno scambio di dati. Con la presente base legale, Antidoping Svizzera è autorizzata a scambiare i relativi dati con gli organismi stranieri o internazionali di lotta contro il doping riconosciuti. Sono considerati riconosciuti solo gli organismi ufficialmente designati dai rispettivi Paesi come servizi antidoping. Possono essere trasmessi solo i dati personali assolutamente necessari per lo svolgimento del mandato di lotta contro il doping. I capoversi 2 e 3 tengono conto di tale principio.

Capitolo 6: Organizzazione e finanze Sezione 1: Organizzazione Art. 25

UFSPO

L'UFSPO continuerà a essere gestito come un ufficio GEMAP (Gestione con mandato di prestazioni e budget globale). Esso svolge classici compiti esecutivi, fornisce prestazioni aziendali tipicamente sportive e gestisce una Scuola universitaria federale dello sport. Ciò trova espressione nei capoversi 1 e 2. Il capoverso 1 evidenzia pure che taluni compiti nel campo d'applicazione della presente legge possono essere delegati anche ad altri servizi federali. Il richiamo ai sistemi d'informazione del capoverso 2 crea la connessione alla legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (cfr. n. 2) e stabilisce la responsabilità dell'UFSPO per detti sistemi. In quanto parte dell'Amministrazione federale centrale, per l'UFSPO sono determinanti le direttive vigenti nel campo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Il capoverso 3 prevede che, nel disciplinare l'organizzazione dell'UFSPO, il Consiglio federale consideri i compiti della Scuola universitaria federale dello sport. La SUFSM deve disporre di un adeguato margine di manovra nei settori dell'insegnamento e della ricerca per poter soddisfare le esigenze previste dalla nuova legislazione federale relativa al paesaggio universitario svizzero.

Art. 26

Organizzazioni: istituzione e partecipazione

Per raggiungere gli obiettivi formulati nella legge, la Confederazione deve poter collaborare con partner di tutti i settori della società. Tale collaborazione esiste già ora nei diversi ambiti della promozione dello sport e dell'attività fisica. Oltre alla collaborazione, alla Confederazione sarà consentito partecipare a organizzazioni private e pubbliche o istituire direttamente delle organizzazioni. La partecipazione della Confederazione a una fondazione o a altre forme di collettività di diritto privato, come pure la delega di compiti amministrativi a terzi richiede una base legale. La 7165

medesima considerazione si applica all'esecuzione di compiti della Confederazione da parte di terzi.

Sezione 2: Finanze Art. 27

Finanziamento di programmi e progetti

Attualmente l'UFSPO è gestito mediante mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP). Ogni gruppo di prodotti dispone di un proprio preventivo globale.

Nello sport, i programmi e i progetti assumono un'importanza sempre maggiore. Già oggi vengono in parte finanziati secondo criteri particolari. In alcuni ambiti vi sono le basi per una gestione di programma (per es. richiesta di finanziamenti per la CISIN mediante messaggio separato). La nuova legge estende tali forme di gestione e finanziamento a tutta la gamma di offerte dell'UFSPO.

La disposizione prevede pertanto al capoverso 1 la possibilità di commissionare e finanziare programmi e progetti sull'arco di più anni. In tal modo si offrono ai partner privati maggiore sicurezza e una migliore pianificabilità e si rafforza la collaborazione. I capoversi 3 e 4 disciplinano le modalità di un corrispondente finanziamento.

Nei compiti congiunti rientra anche il finanziamento. Basandosi sulla natura congiunta dei compiti svolti, la Confederazione cercherà forme di finanziamento partenariali con Cantoni e privati. A norma del capoverso 2 e conformemente al principio della sussidiarietà, la Confederazione coinvolge per quanto possibile i Cantoni e i privati nel finanziamento (cfr. art. 3), senza però stabilire a priori una chiave di ripartizione.

Art. 28

Prestazioni commerciali

L'Ufficio federale dello sport offre anche prestazioni per le quali non esiste una separazione netta tra attività sovrane e commerciali. Ciò risulta soprattutto dal fatto che le strutture di accoglienza e alberghiere delle sedi di Macolin e di Tenero non sono sempre interamente occupate da corsi di formazione e di allenamento. Entro certi limiti tali strutture possono pertanto essere messe a disposizione di altre cerchie di utenti nel quadro della promozione dello sport.

Secondo l'articolo 41 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0) «... le unità amministrative possono fornire a terzi prestazioni commerciali solo per quanto siano autorizzate a farlo a norma di legge».

Con la revisione si introduce pertanto una chiara base per lo svolgimento di attività commerciali, senza tuttavia pregiudicare i compiti amministrativi in quanto tali. Vi sarà però la possibilità di sfruttare i locali e i servizi temporaneamente non interamente utilizzati per la promozione dello sport e dell'attività fisica. In tale contesto vanno osservati i principi dell'economia di mercato e della neutralità concorrenziale.

Ciò significa che le attività commerciali devono essere offerte a prezzi che coprano i costi e che non possono essere sovvenzionate indirettamente con altre prestazioni dell'UFSPO.

7166

Le condizioni di cui al capoverso 1 corrispondono a quelle che giusta l'articolo 41 del disegno di revisione della LFC (FF 2009 6315) saranno applicabili per le unità amministrative ivi menzionate. In particolare si richiede che tali attività: ­

siano in stretta relazione con i compiti principali dell'UFSPO;

­

non pregiudichino l'adempimento dei compiti principali;

­

non richiedano mezzi materiali o risorse di personale supplementari significativi.

Il capoverso 2 stabilisce che per le prestazioni commerciali siano calcolati prezzi di mercato e non vi siano sovvenzionamenti indiretti. Le prestazioni commerciali devono essere inoltre fornite sulla base di una contabilità analitica che documenti spese e ricavi dei singoli prodotti. Questa regolamentazione corrisponde a quella decisa recentemente dal Parlamento per la legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione (FF 2009 3779, art. 8 cpv. 3).

Capitolo 7: Esecuzione e misure amministrative Art. 29

Competenze del Consiglio federale

Il capoverso 2 prevede che il Consiglio federale possa autorizzare l'UFSPO a emanare prescrizioni di natura tecnica. In tal modo il Consiglio federale o il Dipartimento possono essere sgravati dall'emanazione di simili disposizioni di grado inferiore.

Art. 30

Competenze del DDPS

Per garantire un'esecuzione per quanto possibile efficiente e sgravare il Consiglio federale soprattutto dal disciplinamento di dettagli tecnici, singole competenze normative vengono delegate direttamente al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Inoltre, in due ambiti sono attribuite al DDPS competenze decisionali (lett. c­d).

Art. 31

Rifiuto o restituzione di aiuti finanziari

In base ai principi della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990 (RS 616.1), gli aiuti finanziari devono essere negati ­ o se concessi, ne deve essere richiesta la restituzione ­ qualora sussista il pericolo di un loro uso non conforme alla legge o qualora tale ipotesi si sia già verificata. Questo principio sarà ancorato esplicitamente anche nella presente legge. Il capoverso 1 lettera d offre ora la possibilità di revocare o esigere la restituzione degli aiuti finanziari nel caso di istituzioni sportive che non s'impegnano in maniera sufficiente nella lotta contro gli abusi e le degenerazioni nello sport. In tal modo gli organi competenti saranno autorizzati anche a chiedere la restituzione degli aiuti finanziari non direttamente connessi a misure antidoping ma concessi come sostegno di carattere generale.

Il capoverso 2 consente anche di escludere le organizzazioni inadempienti dalle altre forme di promozione secondo la presente legge. Considerato il notevole grado di dipendenza di federazioni e società sportive dagli aiuti della Confederazione, ciò rappresenta uno strumento sanzionatorio molto efficace.

7167

A norma del capoverso 3, gli articoli 37­39 della legge sui sussidi non sono applicabili nel caso di infrazioni commesse nell'ambito di Gioventù+Sport. In tal modo alla Confederazione è concessa la possibilità di chiedere la restituzione degli aiuti finanziari senza dover ricorrere anche a un procedimento di diritto penale amministrativo.

La rinuncia a tale procedimento, che dovrebbe soddisfare tutte le esigenze giuridiche formali, appare proporzionata in considerazione delle somme relativamente esigue normalmente oggetto del reato e dell'onere che un simile procedimento comporta nel singolo caso. Più efficace e adeguata appare invece la sanzione ai sensi del capoverso 2 (esclusione dell'organizzazione da ogni altro sostegno). Se i contributi sono stati stornati per vantaggio personale da una persona con una funzione di quadro Gioventù+Sport, è fatta salva la condanna di tale comportamento ai sensi dell'articolo 138 del Codice penale (RS 311.0), in quanto i contributi Gioventù+Sport in via di principio spettano all'organizzazione che offre il corso.

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 32

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale che promuove la ginnastica e lo sport viene abrogata.

Art. 33

Modifica del diritto vigente

1. Codice penale svizzero (RS 311.0) Articolo 367 capoverso 2bis: la norma crea la base legale formale per consentire all'UFSPO, in occasione della verifica in relazione con il riconoscimento di quadro Gioventù+Sport, di raccogliere dal casellario giudiziale dati relativi a eventuali sentenze. In tal modo si tiene conto delle preoccupazioni in merito al rispetto del principio di legalità relativamente alle disposizioni dell'articolo 22 dell'ordinanza del 29 settembre 2006 sul casellario giudiziale (RS 331).

Articolo 367 capoverso 4ter: procedimenti penali in corso comporteranno soltanto una sospensione del riconoscimento. Una decisione definitiva in merito a una eventuale revoca deve essere fatta dipendere dall'esito del procedimento penale.

2. Legge federale sull'inchiesta mascherata (LFIM; RS 312.8) Articolo 4 capoverso 2 lettera i: se si sospetta una infrazione qualificata in materia di doping può essere ordinata una sorveglianza mascherata delle persone ai sensi di questa legge.

3. Legge federale sulla formazione professionale (RS 412.10) Questo completamento è necessario perché con l'abrogazione dell'attuale legge che promuove la ginnastica e lo sport viene meno la competenza della Confederazione a promuovere l'insegnamento di sport e attività fisica nelle scuole professionali.

4. Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) Articolo 3 capoverso 3 lettera g: se si sospetta una infrazione qualificata in materia di doping può essere ordinata una sorveglianza delle persone ai sensi di questa legge.

7168

5. Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG; RS 834.1) Il richiamo deve essere adattato alla nuova legge. Come finora beneficeranno delle indennità solo quelle persone che frequentano i corsi per i quadri organizzati dai Cantoni o dalla Confederazione, ma non tutte le persone che partecipano ai corsi organizzati dalle federazioni sportive.

Art. 34

Disposizioni transitorie

Capoverso 1: attualmente, sulla base di un contratto di affiliazione, la SUFSM fa parte, con un elevato grado di autonomia, della Scuola universitaria bernese (Berner Fachhochschule). Tale disciplinamento si è rivelato valido e sarà mantenuto fino all'entrata in vigore della legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero. Il principio è stabilito nella lettera a. In tal modo si assicura anche il riconoscimento dei cicli di formazione come diplomi di scuola universitaria professionale.

Lettera b: se per un motivo imprevedibile il contratto di affiliazione dovesse venire a cadere, continuerà a essere applicato il disciplinamento valido fino ad ora (art. 37 dell'ordinanza sul promovimento dello sport; RS 415.01), che prevede la competenza del DDPS per l'accreditamento dei cicli di studio della SUFSM. Se non si occupa direttamente dell'accreditamento e ne dà incarico a un servizio di accreditamento esterno, potrà emanare le direttive necessarie al riguardo.

Capoverso 2: l'articolo 12 capoverso 3 stabilisce che i Cantoni emanano prescrizioni sul numero minimo di lezioni e sui principi qualitativi per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari, medie e medie superiori. Fino all'entrata in vigore delle pertinenti regolamentazioni, come standard minimo sarà mantenuto l'attuale obbligo delle tre lezioni settimanali. Tale obbligo stabilito dal diritto federale, per il singolo Cantone decadrà con l'entrata in vigore del rispettivo disciplinamento cantonale.

3.2

Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La LSISpo rappresenta la base legale necessaria ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità (dati) nel campo dello sport.

Articolo 1 capoverso 1 lettera a: contrariamente alla vigente ordinanza del 30 ottobre 2002 sulla banca dati nazionale per lo sport (RS 415.051.1), fra quanti possono trattare i dati ora vengono elencati anche i Comuni, visto che gli uffici comunali dello sport svolgono sempre più compiti nel campo della promozione dello sport, non da ultimo nel campo di Gioventù+Sport.

7169

Articolo 1 capoverso 1 lettera b: le federazioni e le società sportive sono partner importanti nella fase di attuazione della legge sulla promozione dello sport. In particolare vengono loro attributi compiti importanti anche in relazione all'imposizione delle norme antidoping. Le organizzazioni affiliate sono quelle iscritte direttamente alle federazioni nazionali, come ad esempio le federazioni cantonali o regionali. Le sotto organizzazioni sono organizzazioni aderenti a tali organizzazioni affiliate, come ad esempio la singola società sportiva, che riceve contributi.

Articolo 1 capoverso 1 lettera c: fra i terzi rientrano anche le autorità del Principato del Liechtenstein, sempre che, in virtù di un accordo con la Confederazione, partecipi all'attuazione di Gioventù+Sport, o la fondazione Antidoping Svizzera.

Art. 2

Principi del trattamento dei dati

Capoversi 1 e 3: i sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport contribuiscono all'adempimento dei compiti legali in questo settore. Sulla base dei principi di proporzionalità e necessità, le regolamentazioni previste non vanno però intese come «autorizzazioni in bianco». All'interno delle unità amministrative citate sono autorizzate a trattare i dati solo gli organi nella cui sfera di compiti è previsto il trattamento dei corrispondenti dati per gli scopi citati.

In relazione all'introduzione del nuovo numero d'assicurato AVS e della conseguente modifica del 23 giugno 2006 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS; RU 2007 5259) si creerà una base legale formale per l'utilizzazione del numero d'assicurato AVS nel campo dello sport. Ciò si rende necessario in quanto il nuovo testo della LAVS consente l'uso del numero d'assicurato AVS al di fuori delle assicurazioni sociali solo se esiste una base legale formale esplicita. Poiché le persone registrate nel sistema nazionale d'informazione per lo sport nel quadro di Gioventù+Sport svolgeranno di regola un'attività di monitore, è necessaria la registrazione del numero d'assicurato AVS (indennità per monitori/indennità di perdita di guadagno).

Capoverso 2: dal punto di vista della protezione dei dati, la sola autorizzazione alla raccolta di dati non basta per fondare, per il detentore dei dati, la possibilità o l'obbligo di comunicarli. Di conseguenza, i detentori dei dati saranno legittimati o tenuti a comunicare i dati richiesti.

Capoverso 4: oltre ai dati assolutamente necessari per l'adempimento del compito ve ne sono anche altri che ne facilitano soltanto lo svolgimento. Tali dati, come ad esempio il numero di telefono e l'indirizzo e-mail, vengono raccolti su base volontaria. L'organo che raccoglie i dati è tenuto a informare le persone a cui sono richiesti i dati che la loro comunicazione ha carattere volontario.

Capoverso 5: per garantire una comunicazione aperta, efficace e moderna in merito alle attività di promozione dello sport è indispensabile ricorrere a immagini. La nozione di immagine comprende in questo contesto sia fotografie che filmati. Per motivi di trasparenza, l'utilizzo di immagini, già praticato finora, sarà ancorato a livello di legge. Il consenso
per la pubblicazione non deve essere imperativamente espresso in forma scritta; ad esempio è sufficiente che nel corso di un allenamento sia espressamente comunicato agli atleti presenti che saranno realizzate immagini destinate a essere diffuse. Naturalmente la diffusione è possibile soltanto nella misura per la quale è stato dato il consenso. Se le immagini riguardano minorenni, il consenso deve essere dato dal detentore dell'autorità parentale.

7170

Art. 3

Responsabilità

L'UFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali. Ciò vale anche quando i dati vengono trattati da terzi, in particolare autorità cantonali o comunali competenti in materia di sport, nell'ambito di sistemi della Confederazione.

Art. 4

Trattamento dei dati per lavori ai sistemi d'informazione

L'autorizzazione alla consultazione dei dati è disciplinata in modo diverso a seconda del sistema, delle necessità e dei compiti legali. Sarà invece regolato in modo unitario il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione da parte dei servizi di controllo interni e delle persone responsabili del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e della manutenzione tecnica. Questi diritti d'accesso consentono l'adempimento corretto di tali compiti. Per evitare di ripeterla per ogni sistema d'informazione, la norma che regola tali diritti d'accesso figura tra le disposizioni generali. In tale contesto, la competenza per modificare il contenuto dei dati spetta però esclusivamente agli organi cui sono stati affidati i compiti esecutivi veri e propri.

Art. 5

Modifica dei sistemi d'informazione

La ripartizione del trattamento dei dati tra vari sistemi d'informazione ha ragioni storiche. A lungo termine la strategia informatica dell'UFSPO mira a minimizzare il numero dei sistemi. Il Consiglio federale riceverà pertanto le competenze per poter ristrutturare i sistemi d'informazione nell'ambito del trattamento dei dati previsto nella legge.

Art. 6

Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

Capoversi 1 e 2: il primo periodo del capoverso 1 rimanda a uno dei principi della protezione dei dati, secondo il quale i dati personali possono essere conservati solo fintanto che lo scopo del trattamento lo richiede.

Per i dati medici, nella legge sarà ancorato il termine di dieci anni, usuale nella prassi. Il termine inizia a decorrere dalla fine del trattamento relativo alla singola malattia.

Per tutti gli altri dati, i rispettivi termini saranno stabiliti nella legislazione esecutiva.

Una volta spirati tali termini i dati vengono cancellati dai sistemi d'informazione.

Se si inseriscono nel sistema nuove informazioni collegate con altre già in esso esistenti, si crea un blocco di dati. Il termine di conservazione dell'intero blocco di dati ricomincia a decorrere con ogni nuova informazione. I dati devono essere regolarmente sottoposti a un controllo generale per verificare l'opportunità della loro ulteriore conservazione.

Capoverso 3: la cancellazione dei dati dai sistemi d'informazione non comporta la distruzione automatica, in quanto essi, con la relativa documentazione, vengono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione. Se non li considera di valore archivistico, essi vengono distrutti definitivamente.

7171

Art. 7

Anonimizzazione

I dati di tutti i sistemi d'informazione menzionati nella legge potranno essere utilizzati per scopi statistici o di ricerca. La condizione è che essi vengano prima anonimizzati.

Sezione 2: Sistema nazionale d'informazione per lo sport Art. 8

Scopo

Nell'articolo 8 si descrivono le finalità del sistema nazionale d'informazione per lo sport. Si menzionano i diversi possibili gruppi di persone e campi d'attività, anche se l'enumerazione non è esaustiva. A seconda dell'evoluzione della promozione dello sport e dell'attività fisica in Svizzera, saranno infatti possibili aggiunte. Naturalmente però si potrà trattare solo di settori che rispondono agli scopi della legge sulla promozione dello sport.

Art. 9

Dati

In base all'articolo 9 il sistema contiene le generalità della persona (nome, indirizzo numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, data di nascita, nazionalità, lingue principale e secondaria, professione) e, soprattutto nel caso di Gioventù+Sport, il numero d'assicurato AVS. Il sistema fornisce inoltre informazioni in merito ad attività e funzioni delle persone, alle loro qualificazioni nel campo dello sport e all'eventuale revoca dei relativi riconoscimenti.

Lettera d: la nozione di qualificazioni e riconoscimenti deve essere intesa in senso globale: comprende in particolare le formazioni di monitore, coach o esperto Gioventù+Sport e di monitore di sport degli adulti, le formazioni di allenatore di federazioni sportive e la formazione professionale come allenatore.

Lettera e: non tutti i reati comportano automaticamente una incompatibilità del colpevole con un'attività come quadro Gioventù+Sport. Dati relativi a procedimenti penali vengono pertanto registrati nel sistema solo nella misura in cui sono necessari per motivare una decisione relativa a riconoscimenti di quadro Gioventù+Sport. In particolare saranno registrati ­ e potranno essere utilizzati ­ i dati relativi a pene e misure per reati contro il buon costume. Ciò consentirà di escludere dall'attività di quadro Gioventù+Sport le persone che hanno commesso simili reati. Non si intende raccogliere sistematicamente tali informazioni e tanto meno renderne obbligatoria la comunicazione da parte delle autorità inquirenti e giudiziarie. Se però tali fatti verranno a conoscenza dell'UFSPO, per esempio tramite comunicazione da parte di società o federazioni sportive, esso potrà registrarli e anche trattare i relativi dati.

Lettera f: dati riguardanti inchieste e misure in relazione a violazioni delle norme contro il doping serviranno a fare in modo che la Confederazione, nell'ambito della promozione dello sport di competizione, non sostenga atleti condannati per violazione delle norme contro il doping o nei cui confronti sono in corso inchieste condotte dalle autorità antidoping.

Nel quadro della SUFSM vengono raccolti dati riguardanti la formazione preliminare, l'indirizzo degli studi e le qualificazioni ottenute nell'ambito degli studi.

7172

Art. 10

Raccolta dei dati

L'articolo 10 stabilisce presso chi possono essere raccolti i dati personali. Se i dati vengono raccolti segnatamente presso la persona interessata o il suo rappresentante legale, la raccolta dei dati e le finalità del trattamento devono essere chiaramente riconoscibili da parte della persona interessata (art. 4 cpv. 4 LPD). Le esigenze da soddisfare per poter parlare di una raccolta dei dati «riconoscibile» come tale sono valutate in funzione delle circostanze e della conformità ai principi della proporzionalità e della buona fede.

Nei limiti in cui la Confederazione, per lo svolgimento dei propri compiti, ha bisogno di dati di altri organi, essi sono tenuti a comunicarli gratuitamente (art. 2 cpv. 2).

Art. 11

Comunicazione dei dati

Capoverso 1: ai sensi del principio generale di cui all'articolo 4 LPD, la comunicazione dei dati ai destinatari avviene solo nei limiti in cui essi ne abbiano effettivamente bisogno per lo svolgimento dei loro compiti.

È necessario prevedere per legge la comunicazione di dati alle autorità esecutive cantonali, alle federazioni sportive e alle associazioni giovanili perché si tratta in parte di dati personali degni di particolare protezione e questi organi possono accedervi tramite procedura di richiamo. Le federazioni e le società raccolgono autonomamente nel sistema i dati necessari per il pagamento dei contributi Gioventù+Sport e li inoltrano all'UFSPO per poterne richiedere il versamento. Possono in ogni momento consultare tali dati e in parte anche trattarli. Per il settore dello sport militare viene creata la possibilità di comunicare dati all'Aggruppamento Difesa. Inoltre, devono poter consultare i dati anche altre scuole universitarie o università con le quali l'UFSPO collabora in una forma disciplinata per legge o per contratto. Secondo il capoverso 2, in singoli casi e previa richiesta, le generalità, le indicazioni relative ad attività e funzioni nell'ambito dei programmi della Confederazione di promozione dello sport e dell'attività fisica e dati concernenti formazioni preliminari e indirizzo degli studi possono essere trasmessi a terzi.

I dati di cui all'articolo 9 lettere a e h se necessario vengono messi a disposizione dell'Ufficio federale di statistica in forma anonimizzata.

Art. 12

Partecipazione alle spese

La determinazione dei costi nell'ambito del sistema nazionale d'informazione per lo sport viene delegata al Consiglio federale.

Già con il diritto in vigore (Ordinanza del 30 ottobre 2002 sulla banca dati nazionale per lo sport; RS 415.051.1) la Confederazione finanzia la programmazione della banca dati e le linee dei dati fino ai raccordi a livello cantonale, oltre ad assicurarne la gestione. I Cantoni da parte loro partecipano alle spese di gestione e sviluppo del sistema d'informazione per lo sport secondo una chiave di ripartizione concordata fra loro. Tale disciplinamento delle spese si è rivelato finora adeguato e sarà mantenuto anche in futuro.

7173

Sezione 3: Sistema d'informazione per i dati medici Art. 13­16

Scopo, dati, raccolta dei dati, comunicazione dei dati

Come già previsto dal diritto vigente, i servizi competenti dell'UFSPO raccolgono ed elaborano anche dati medici e di diagnostica delle prestazioni, trattandoli direttamente o facendoli trattare da altri. La base legale al riguardo è l'articolo 13.

Il sistema d'informazione per i dati medici si presenta come un cosiddetto sistema chiuso, che non consente accesso dall'esterno (procedura di richiamo). I dati vengono comunicati solo in singoli casi. I destinatari sono il personale medico curante o ­ nel caso della diagnostica delle prestazioni ­ le persone competenti per assistere l'atleta. Inoltre, con il consenso del paziente i dati vengono trasmessi ad assicurazioni e casse malati per il conteggio. Per il resto, i dati dei pazienti ­ come avviene in ogni studio medico ­ sono protetti dal segreto professionale medico.

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 17

Disposizioni esecutive

Giusta l'articolo 17 il Consiglio federale è autorizzato ­ e nel contempo tenuto ­ a emanare disposizioni più dettagliate per i sistemi d'informazione. La LSISpo rappresenta la base legale per i sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport che contengono dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità e regola lo scopo del trattamento dei dati e gli utenti autorizzati.

D'altra parte, risulta adeguato e compatibile con la legge sulla protezione dei dati delegare al Consiglio federale il disciplinamento a livello di ordinanza di altri aspetti, in particolare la determinazione delle responsabilità all'interno delle singole unità organizzative e le singole autorizzazioni all'accesso e al trattamento. Tali contenuti ­ a causa del loro grado di dettaglio ­ richiedono modifiche più frequenti. Il Consiglio federale potrà quindi reagire in modo più flessibile senza trascurare le condizioni quadro della legge.

4

Ripercussioni

4.1

Per la Confederazione

Per la Confederazione, le ripercussioni finanziarie e in materia di personale del progetto dipendono dall'applicazione e dall'attuazione delle nuove condizioni quadro previste. Tutte le disposizioni del disegno sono formulate in modo da non creare alcuna pretesa giuridica. Infine, le risorse disponibili saranno assegnate all'UFSPO nel quadro del mandato di prestazioni.

Nel settore di Gioventù+Sport, la Confederazione è responsabile della gestione e del finanziamento dell'offerta. Finora essa ha finanziato Gioventù+Sport con oltre 60 milioni di franchi l'anno. Con l'estensione ai bambini tra i 5 e i 10 anni (G+S Kids) saranno ora indispensabili maggiori risorse della Confederazione. Una riduzione degli attuali contributi federali nell'ambito di Gioventù+Sport non sarebbe appropriata in considerazione del duraturo successo di questo strumento unico di promozione dello sport e dell'attività fisica. Prendendo come base di calcolo i con7174

tributi attuali a corsi e campi Gioventù+Sport, l'introduzione delle offerte destinate ai bambini tra i 5 e i 10 anni nella loro forma finale comporterà un fabbisogno di risorse finanziarie supplementari pari a circa 20 milioni di franchi. A fronte di tale impegno supplementare vi saranno notevoli risparmi sui costi della salute e delle assicurazioni sociali, che non possono però essere quantificati con esattezza.

Nell'ambito della Concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera, la Confederazione sostiene progetti e programmi per la promozione generale dello sport e dell'attività fisica. Le risorse necessarie allo scopo vengono di volta in volta messe a disposizione in un programma quadriennale con crediti di pagamento annui. Sancire nella legge progetti e programmi (art. 1 cpv. 2 lett. a e art. 3) permetterà di trasferire queste risorse finanziarie nel preventivo ordinario dell'UFSPO.

La Confederazione promuove progetti e programmi non soltanto con finanziamenti ma anche con prestazioni in termini di conoscenze specialistiche e di personale (per es. trasferimento di conoscenze). In linea di principio la promozione da parte della Confederazione ha carattere sussidiario rispetto all'iniziativa privata, alla quale è attribuito il primato. Per poter garantire il carattere duraturo della promozione da parte della Confederazione si lavorerà con contratti di prestazioni pluriennali.

Gli obiettivi della legge ­ eccettuata l'introduzione del programma G+S Kids ­ possono essere realizzati con l'attuale preventivo dell'UFSPO. Gli altri ambiti oggetto di provvedimenti sono in linea di principio neutrali per quanto riguarda i costi poiché vengono semplicemente aggiornate le basi legali per compiti già svolti attualmente. Anche per quanto riguarda il personale non occorre attendersi ripercussioni.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Confederazione per la promozione dello sport, soprattutto dello sport di punta ­ molto ridotte se considerate nel contesto di un confronto a livello internazionale ­ impongono di sviluppare nuovi partenariati e nuovi modelli di collaborazione tra la Confederazione e i privati. Solo in questo modo sarà possibile ottenere un ulteriore incremento dell'efficienza e dell'efficacia.

Per quanto riguarda la LSISpo, in via di principio non sono
attese ripercussioni dirette. Le regolamentazioni relative alla protezione dei dati sono in linea di massima neutrali dal punto di vista dei costi, dato che esse costituiscono semplicemente l'aggiornamento di basi legali per compiti già svolti.

4.2

Per i Cantoni e i Comuni

Il disegno introduce nuove possibilità di partecipazione per i Cantoni e i Comuni. I costi a loro carico dipenderanno da come tali possibilità saranno sfruttate. I Cantoni continueranno a essere tenuti a collaborare all'esecuzione delle disposizioni relative a Gioventù+Sport. La nuova legge non prevede sgravi in questo ambito.

Non ci si devono attendere ripercussioni in materia di personale per i Cantoni.

7175

4.3

Ripercussioni per l'economia

Lo sport e l'attività fisica hanno un impatto economico rilevante. Essi promuovono la coesione sociale e l'integrazione e si basano in larga misura sul lavoro volontario (principio di milizia). L'importanza risulta ulteriormente rafforzata se si considera che la pratica regolare dello sport comporta generalmente il miglioramento delle capacità di prestazione e dello stato di salute delle persone. Inoltre, un'attività fisica adeguata della popolazione consente di diminuire i costi della salute e i futuri costi delle assicurazioni sociali.

L'importanza dello sport come fattore economico è scientificamente documentata.

Un recente studio (Rütter+Partner 2007) giunge alla conclusione che l'economia dello sport rappresenta l'1,8 per cento del prodotto interno lordo. Circa il 2,5 per cento degli occupati (80 000 persone) lavora in questo ramo economico. Lo sport contribuisce pertanto anche alla crescita economica.

Tale importanza non viene ancora pienamente considerata. Con misure mirate da parte della Confederazione, lo sport può essere ulteriormente consolidato come fattore economico, come avviene ad esempio mediante il sostegno a grandi manifestazioni (per es. UEFA EURO 2008) o l'insediamento in Svizzera di importanti federazioni sportive internazionali.

Per quanto riguarda la LSISpo, non si attendono di principio ripercussioni per l'economia.

4.4

Ripercussioni per le generazioni future

La promozione dello sport ha lo scopo di diffondere in maniera duratura tra la popolazione gli effetti positivi della pratica sportiva (cfr. n. 1.1.1). Si tratta di un processo permanente; soprattutto gli aspetti relativi a salute, istruzione e coesione sociale sono premesse per l'avvenire e avranno grande importanza anche per la vita delle generazioni future.

5

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario

Il progetto è annunciato nel messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007­2011 (FF 2008 597 668). Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di G+S Kids sono previste nel piano finanziario.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità e legalità

Conformemente all'articolo 68 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione promuove lo sport e in particolare l'educazione sportiva, gestisce una scuola di sport, può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole. Per chiarire la questione della competenza 7176

costituzionale della Confederazione per emanare prescrizioni nel campo dello sport nelle scuole, l'UFSPO ha commissionato una perizia giuridica. Il perito, prof. dott.

G. Biaggini ­ ordinario di diritto costituzionale, amministrativo ed europeo presso l'Università di Zurigo ­ nel suo rapporto del 28 febbraio 2009 giunge alla conclusione che, sulla base dell'articolo 68 Cost., la Confederazione può emanare prescrizioni quantitative e qualitative minime sia nel campo dello sport nelle scuole che della formazione e del perfezionamento dei docenti. Di conseguenza le disposizioni proposte nel disegno di legge sono da ritenersi conformi alla Costituzione federale.

In considerazione degli articoli 5a e 43a lettera a Cost., la Confederazione emana le relative normative previo accordo e in collaborazione con i Cantoni.

Per quanto riguarda la LSISpo, per l'emanazione di disposizioni in materia di protezione dei dati il legislatore federale si basa sull'articolo 173 capoverso 2 Cost.

Conformemente all'articolo 16 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), l'organo federale che nell'adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali è responsabile della protezione degli stessi. Secondo l'articolo 17, gli organi federali possono trattare dati personali se esiste una base legale al riguardo.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente disegno è in sintonia con gli impegni assunti dalla Svizzera a livello internazionale. Il decreto federale del 13 giugno 2008 concernente l'approvazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport (RU 2009 519) impegna la Svizzera a lottare contro il doping.

6.3

Subordinazione al freno alle spese

Gli aiuti finanziari previsti nella legge sulla promozione dello sport sono spese ricorrenti di importo superiore a 2 milioni di franchi. Il disegno di legge sottostà pertanto al freno alle spese di cui all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.

6.4

Compatibilità con la legge sui sussidi

6.4.1

Finanziamento di società e federazioni sportive e di altre organizzazioni

Società sportive: le quasi 23 000 società sportive, con i loro oltre 2 milioni di membri attivi (incluse le doppie affiliazioni), sono i pilastri portanti del sistema «sport» in Svizzera. Le entrate di tutte queste società nel 2005 ammontavano a circa 1,1 miliardi di franchi. Le fonti d'entrata principali erano i privati, che le finanziano sotto le molteplici vesti di membri, sostenitori, donatori, partecipanti e pubblico pagante di manifestazioni sportive (560 mio. fr.). Altri importanti finanziatori delle società sportive sono le imprese, con i diritti televisivi, la pubblicità e lo sponsoring (200 mio. fr. nel 2005). Il settore pubblico nello stesso periodo ha sostenuto le

7177

società sportive con circa 58 milioni di franchi, 38 dei quali provenienti da Gioventù+Sport15 e 20 dai Comuni. Ai contributi di quest'ultimi si aggiunge il sovvenzionamento indiretto risultante dalla messa a disposizione di impianti sportivi senza copertura dei costi.16 Federazioni sportive: al coordinamento dello sport a livello regionale e nazionale provvedono circa 940 federazioni sportive nazionali, cantonali e regionali, che incassano circa 300 milioni di franchi l'anno. Oltre alle economie domestiche (74 mio. fr.), alle imprese (63 mio. fr.), ai poteri pubblici (40 mio. fr.), alle quote delle società affiliate (33 mio. fr.), un ruolo importante come fonti d'entrate è assunto dalle varie lotterie intercantonali (28 mio. fr.) e dall'Aiuto allo sport svizzero (1 mio. fr.).17 Altre organizzazioni: oltre al sostegno allo sport societario e federale, i poteri pubblici versano in misura ridotta contributi a favore di altri partner sportivi. La Confederazione sostiene ad esempio la lotta contro il doping, la formazione e il perfezionamento dei docenti di sport e progetti e programmi di promozione generale dello sport e dell'attività fisica. Per quest'ultimi i contributi non sono versati soltanto dal DDPS (UFSPO): l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ad esempio, sostiene Pro Senectute per l'organizzazione di corsi di sport per gli anziani con risorse finanziarie del fondo AVS e l'Ufficio federale della sanità pubblica, insieme alla fondazione Promozione Salute Svizzera, appoggia programmi per un'alimentazione sana e più attività fisica nella vita quotidiana.

6.4.2

Importanza dei sussidi per conseguire gli obiettivi

Ai sensi dell'articolo 68 Cost., la Confederazione promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva, e gestisce una scuola di sport.

La promozione dello sport e dell'attività fisica per tutte le fasce d'età è nell'interesse della società. In considerazione degli effetti positivi inerenti allo sport, la Confederazione si impegna insieme a Cantoni, Comuni e partner dello sport di diritto privato. Il sostegno allo sport è un compito d'interesse pubblico, per cui la Confederazione, in alcuni ambiti scelti, versa contributi finanziari. Questi sussidi vengono concessi con lo scopo di ottenere un effetto moltiplicatore presso i beneficiari privati e quindi generare un effetto leva sulla promozione dello sport. I contributi a campi e corsi di Gioventù+Sport, ad esempio, costituiscono per le società sportive un motivo importante per impegnarsi nello sport giovanile. La maggior parte dei sussidi sono destinati proprio al settore Gioventù+Sport, finanziato in collaborazione con i Cantoni. In questo ambito i destinatari principali sono le federazioni sportive e le scuole, nella loro qualità di organizzatori di attività Gioventù+Sport.

La Confederazione sostiene lo sport secondo il principio della sussidiarietà. La sua azione consiste innanzitutto nel emanare prescrizioni quadro e accordare contributi e indennità.

15 16 17

Il totale delle indennità per le attività di Gioventù+Sport (compresi i contributi a federazioni e scuole) nel 2005 ha raggiunto i 56,4 milioni di franchi.

Rütter+Partner 2009.

Rütter+Partner 2009.

7178

Come già detto, lo sport svizzero si basa sul principio di milizia. Un impegno statale è però necessario in quegli ambiti in cui le attività private mancano o non sono sufficienti e dove è provato un pubblico interesse. Di conseguenza il messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007­2011 (FF 2008 597) stabilisce espressamente che lo sport deve essere promosso al servizio della salute, dell'educazione, della formazione, dell'efficienza, dell'integrazione, della coesione e dell'economia (FF 2008 639).

Comuni e Cantoni sono coinvolti in vario modo in questo sistema di sostegno dello sport. Essi si assumono ad esempio gli oneri maggiori per quel che riguarda la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture sportive, versano contributi a grandi manifestazioni sportive nazionali e internazionali; inoltre, i Comuni sostengono regolarmente le società sportive locali con contributi.

I sussidi della Confederazione vengono concessi esclusivamente in settori in cui i destinatari o i beneficiari contribuiscono con prestazioni proprie adeguate (cfr.

n. 1.2).

Degli 86,6 milioni di franchi di contributi previsti in totale nel 2009 per il settore dello sport, circa 71 milioni (82 %) sono destinati a Gioventù+Sport, incluso G+S Kids, circa 6,7 milioni (7,7 %) a Swiss Olympic, circa 5,4 milioni (6,2 %) alla CISIN, circa 1,7 milioni (2 %) a Antidoping Svizzera e 1,8 milioni (2,1 %) ad altri scopi, fra cui il perfezionamento dei docenti di educazione fisica, la promozione dello sport degli adulti e contributi a grandi manifestazioni sportive internazionali.

Nel sistema globale di promozione dello sport i sussidi a Gioventù+Sport e Swiss Olympic assumono un'importanza primordiale. Qualsiasi taglio sostanziale ai contributi complessivi provocherebbe una diminuzione immediata e diretta del sostegno allo sport e metterebbe in pericolo il sistema sportivo svizzero, basato sul principio di milizia, perché andrebbe perso l'effetto leva auspicato a livello politico.

Le direttive del capitolo 2 della legge sui sussidi sono rispettate.

6.4.3

Procedura e gestione della concessione dei contributi

Ad eccezione dei sussidi per Gioventù +Sport, che in considerazione del grande numero di destinatari vengono attribuiti senza formalità particolari (art. 16 cpv. 3 della legge sui sussidi), di regola i sussidi sono concessi sulla base di accordi di prestazione conclusi con i beneficiari. Ciò vale ad esempio per i contributi a Swiss Olympic, alla fondazione Antidoping Svizzera, a organizzatori di manifestazioni sportive, a costruttori di impianti sportivi di importanza nazionale o all'Associazione svizzera di educazione fisica nella scuola, che si occupa del perfezionamento dei docenti di educazione fisica. In casi eccezionali il sovvenzionamento avviene sulla base di una decisione dell'autorità. Gli accordi permettono di garantire un impiego mirato delle risorse finanziarie ed eventualmente di influenzare anche il comportamento dei beneficiari dei contributi. Se gli obiettivi prescritti o concordati non sono raggiunti oppure se sono trascurati altri obblighi, è possibile ridurre i contributi di diritto pubblico o, all'occorrenza, chiederne la restituzione.

Per i sussidi a organizzazioni sportive o a organizzatori di grandi manifestazioni sportive, la legge prevede ora come motivo generico per la richiesta di restituzione la violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro (art. 31). Oltre a 7179

ciò la legge prevede per tutti gli aiuti finanziari una subordinazione alla disponibilità creditizia (art. 27 cpv. 4).

6.4.4

Limitazione temporale e struttura degressiva dei sussidi

In linea di massima non è prevista una limitazione temporale o una struttura degressiva dei sussidi previsti nella legge sulla promozione dello sport. Il sostegno allo sport e all'attività fisica è un compito sociale permanente e come tale è sancito nella Costituzione federale. Se la Confederazione non adempie tale compito con programmi e progetti propri ­ ciò che in base al principio di sussidiarietà dovrebbe rimanere l'eccezione ­, il sostegno avviene essenzialmente mediante aiuti finanziari.

Per tale motivo occorre anche rinunciare a limitare nel tempo i contributi per l'estensione di Gioventù+Sport ai bambini della fascia di età dai 5 ai 10 anni. Un numero sempre maggiore di bambini denunciano carenze posturali, sono impacciati nei movimenti, in sovrappeso o addirittura obesi. Un'attività fisica regolare e adatta all'età e un'alimentazione equilibrata contribuiscono a fare in modo che i bambini crescano sani e si sviluppino adeguatamente dal punto di vista psicologico e sociale.

Per questi motivi è necessario sostenere G+S Kids come programma permanente.

6.4.5

I sussidi nel dettaglio

6.4.5.1

Concezione per una politica dello sport, programmi e progetti (art. 3)

6.4.5.1.1

Scopo dei sussidi

Sulla base della Concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera saranno elaborate e avviate misure relative agli obiettivi generali della legge. In tal modo il Consiglio federale evidenzia che coordinamento e sostegno finanziario di programmi e progetti volti ad aumentare il numero di persone attive fisicamente rispondono a un'esigenza nazionale. I mezzi disponibili saranno utilizzati per progetti relativi ai cinque obiettivi principali della Concezione della politica dello sport (salute, istruzione, prestazione, economia e sostenibilità). La realizzazione dei progetti sarà curata soprattutto dai partner dell'UFSPO (Swiss Olympic, Cantoni, città e Comuni, istituti universitari).

6.4.5.1.2

Procedura

I responsabili di progetti nel campo della salute, dell'istruzione, della promozione delle giovani leve, delle infrastrutture e della ricerca inoltrano all'UFSPO una richiesta, che viene valutata alla luce degli obiettivi di ordine superiore.

7180

6.4.5.1.3

Gestione materiale e finanziaria

Le misure di attuazione in relazione con la Concezione per la politica dello sport sono state previste finora per due periodi di quattro anni. Al termine del primo periodo di attuazione 2003­2006, basandosi su una valutazione dei risultati ottenuti, il Consiglio federale ha deciso i necessari adattamenti per il secondo quadriennio 2007­2010.

6.4.5.1.4

Importanza dei sussidi e prospettive

Nel preventivo 2009 è previsto un importo di 2 milioni di franchi.

I sussidi concessi nell'ambito della Concezione per la politica dello sport si sono rivelati utili. Ad esempio, le risorse finanziarie per un importo di 1,7 milioni di franchi messe a disposizione di Swiss Olympic nel quadro del sostegno alle giovani promesse hanno un effetto di stimolo e assicurano il versamento di ulteriori contributi da parte delle federazioni sportive. Alla fine dell'attuale periodo di attuazione 2007­2010 l'UFSPO farà allestire un nuovo rapporto di valutazione.

I sussidi saranno necessari anche in futuro per raggiungere gli scopi previsti nella legge e saranno utilizzati secondo gli obiettivi descritti nel numero 6.4.5.1.1. La priorità è data all'ulteriore sviluppo di programmi e progetti e al sostegno in quegli ambiti in cui meglio si esplicano gli effetti positivi dello sport e dell'attività fisica.

Sembra invece poco appropriato che tali risorse finanziarie continuino a essere concesse dal Consiglio federale nel quadro di misure di attuazione della sua Concezione della politica dello sport. Per garantire una gestione coerente dell'UFSPO da parte del Consiglio federale, le risorse finanziarie saranno ora stabilite nell'ambito del mandato di prestazioni.

6.4.5.2

Sport degli adulti; programmi e progetti (art. 3)

6.4.5.2.1

Scopo dei sussidi

Nel campo dello sport degli adulti la Confederazione sostiene le misure di Cantoni, Comuni e privati. In tal modo contribuisce in particolare a far sì che progetti a livello locale o regionale di provata efficacia si diffondano a livello nazionale. Con il programma «Sport degli adulti Svizzera» si vuole ottenere, da un lato, un miglioramento qualitativo delle offerte sportive destinate agli adulti e, dall'altro, che il maggior numero possibile di persone resti attivo per tutta la vita. La Confederazione emana direttive per la formazione dei monitori svolta dai diversi partner (federazioni sportive e altre organizzazioni private) e pubblica i documenti didattici necessari.

Aiuti finanziari saranno versati per la formazione dei quadri (formazione di monitori e di esperti). Contrariamente a quanto avviene con Gioventù+Sport, non saranno però sostenute le singole offerte.

7181

6.4.5.2.2

Procedura

La direzione del corso indirizza una domanda per un contributo federale all'UFSPO, che l'esamina in funzione dei criteri d'ammissione e qualitativi riguardanti sia gli organizzatori che i corsi. L'UFSPO decide in merito ai contributi (indennità forfetaria, importi massimi) al più tardi un mese prima dell'inizio dell'attività.

6.4.5.2.3

Gestione materiale e finanziaria

I contributi federali ai corsi sono subordinati al rispetto di requisiti minimi (durata della formazione e del perfezionamento, contenuti basati su criteri qualitativi, età minima dei partecipanti). La subordinazione alla disponibilità creditizia è contenuta anche nella decisione. Non sono previste né una limitazione temporale né una struttura degressiva degli importi, in quanto ­ analogamente al settore dello sport giovanile ­ si tratta di svolgere un compito permanente.

6.4.5.2.4

Importanza dei sussidi e prospettive

Nel preventivo 2009 è previsto un importo di 0,3 milioni di franchi.

Lo sviluppo demografico e la volontà di promuovere la salute degli adulti e degli anziani comporterà un aumento della domanda di monitori appositamente formati in questo ambito. Analogamente a Gioventù+Sport, con un documento programmatico per lo sport degli adulti sarà regolata e unificata la formazione dei quadri. La formazione dei quadri da parte di terzi deve essere sostenuta con contributi, mentre non sono previsti finanziamenti a livello delle offerte, ossia per lo svolgimento dei singoli corsi dello sport degli adulti.

6.4.5.3

Federazioni sportive, segnatamente Swiss Olympic (art. 4)

6.4.5.3.1

Scopo dei sussidi

La Confederazione sostiene la formazione specialistica dei quadri (corsi per monitori a livello di federazione) per lo sport di punta, di massa e degli adulti e misure mirate a favore dello sport. Questi aiuti finanziari consentono di sostenere organizzazioni che agiscono nell'interesse degli obiettivi di carattere sovraordinato.

Il sostegno alle federazioni attive nel campo dello sport persegue gli obiettivi seguenti: ­

promozione dello sport svizzero nel suo complesso;

­

evoluzione verso uno sport di punta eticamente sostenibile;

­

elaborazione di concezioni in materia di promozione.

7182

6.4.5.3.2

Procedura

La Confederazione conclude con Swiss Olympic accordi pluriennali di collaborazione e accordi di prestazione annuali. In tali documenti si stabiliscono gli obiettivi che il beneficiario dei contributi deve raggiungere, compresi indicatori e standard, nonché l'impiego delle risorse finanziarie versate. La decisione in merito alla concessione dei sussidi attualmente compete al DDPS su proposta della CFS. In futuro si prevede di delegare tale competenza decisionale all'UFSPO.

6.4.5.3.3

Gestione materiale e finanziaria

La misurazione delle prestazioni (relativamente all'osservanza delle direttive contrattuali) avviene mediante resoconti semestrali. Per quanto riguarda il principio e il controllo finanziario, il disegno di legge prevede il sostegno di Swiss Olympic, ma senza definire una determinata esigenza quantitativa.

Non sono previste né una limitazione temporale né una struttura degressiva dei contributi, in quanto l'attività delle federazioni sportive, svolta nel pubblico interesse, può essere considerata un compito permanente.

6.4.5.3.4

Importanza dei sussidi e prospettive

Nel preventivo 2009 è previsto un importo di 5,12 milioni di franchi.

Una riduzione degli aiuti finanziari comporta il pericolo che le federazioni trascurino soprattutto gli sforzi a favore di uno sport di punta eticamente sostenibile e di una promozione globale dello sport. Gli aiuti finanziari costituiscono sotto questo aspetto un prezioso strumento di gestione delle attività.

6.4.5.4

Costruzione di impianti sportivi; CISIN (art. 5)

6.4.5.4.1

Scopo dei sussidi

Nel 1996 il Consiglio federale ha licenziato la Concezione degli impianti sportivi d'importanza nazionale (CISIN) come concezione ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700). Si tratta di uno strumento di pianificazione e coordinamento che si prefigge di fare il punto sulla situazione attuale e sulle carenze nel settore degli impianti sportivi di importanza nazionale e di sostenere il coordinamento e la collaborazione nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione di tali impianti. La CISIN formula e illustra la politica della Confederazione nel settore degli impianti sportivi e stabilisce i criteri in base ai quali attribuire loro importanza nazionale. Il relativo catalogo degli impianti sportivi di importanza nazionale comprende un centinaio fra oggetti esistenti e da realizzare ed è costantemente attualizzato nel quadro di una pianificazione continua.

7183

Basandosi sulla CISIN il Parlamento ha approvato nel 1998, 2000 e 2007 tre crediti d'impegno per un totale di 94 milioni di franchi. Mediante aiuti finanziari a progetti selezionati è possibile eliminare le lacune principali nel campo degli impianti sportivi d'importanza nazionale.

6.4.5.4.2

Procedura

I responsabili del progetto inoltrano una richiesta per ottenere i contributi federali, che viene esaminata sulla base di un catalogo di criteri pubblicato nell'ambito della CISIN. Le richieste sono esaminate da una commissione in cui sono rappresentati essenzialmente l'Amministrazione federale (UFSPO, Amministrazione federale delle finanze, Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Ufficio federale dell'ambiente), la Comunità di lavoro degli uffici dello sport svizzeri e Swiss Olympic.

Sulla base del diritto vigente le decisioni sui sussidi competono al DDPS. In futuro si prevede di delegare tale competenza decisionale all'UFSPO.

6.4.5.4.3

Gestione materiale e finanziaria

Di volta in volta il Parlamento designa esattamente nei decreti federali relativi ai crediti d'impegno i principali progetti di costruzione da sostenere e gli importi previsti allo scopo. I criteri per la valutazione dell'importanza nazionale e la concessione di contributi sono fra l'altro il fabbisogno a livello nazionale, eventuali alternative, la disponibilità per lo scopo che si sovvenziona, la conformità ai regolamenti, il rispetto delle norme edilizie, il rispetto delle direttive etiche ecc. Inoltre il finanziamento della costruzione e della gestione devono essere garantiti e la gestione non deve essere finalizzata a scopi di lucro. Per assicurare l'utilizzazione da parte del pubblico deve essere concluso un contratto d'uso di lunga durata (di regola 20 anni) fra i responsabili dell'impianto e le federazioni sportive nazionali interessate. Dal 2007 gli importi dei sussidi vengono inoltre assicurati prevedendo, sui fondi che ospitano gli impianti, oneri fondiari a norma dell'articolo 782 segg. CC (RS 210) che garantiscano l'esistenza e la gestione dell'impianto sportivo per tutta la durata del contratto.

Il contributo federale stabilito in base all'interesse della Confederazione per l'impianto e alla forza finanziaria del Cantone, copre fino al 45 per cento dei costi imputabili. La quota effettivamente versata dalla Confederazione finora varia fra il 5 e il 25 per cento. La subordinazione alla disponibilità creditizia prevista a livello di legge impone di stabilire priorità fra le richieste sulla base dei criteri stabiliti nella CISIN: in particolare è prioritaria l'importanza di un determinato progetto per lo sport svizzero nel suo complesso.

Considerato che la richiesta di approvazione di crediti d'impegno è trasmessa di volta in volta al Parlamento con messaggi separati, la questione della limitazione temporale o della struttura degressiva degli aiuti finanziari non si pone.

7184

6.4.5.4.4

Importanza dei sussidi e prospettive

Nel preventivo 2009 è previsto un importo di 5,4 milioni di franchi.

Mediante tre decreti federali, finora la Confederazione ha approvato crediti d'impegno limitati nel tempo per un totale di 94 milioni di franchi. L'attuazione della terza tappa (CISIN 3), dell'ammontare di oltre 14 milioni, è in corso. Il relativo impegno si estende fino al 31 dicembre 2011.

Gli obiettivi perseguiti con la CISIN possono essere raggiunti. I progetti previsti e decisi possono essere realizzati entro il 2010. L'impiego di aiuti finanziari della Confederazione a favore dei quattro grandi stadi di calcio (30 mio.) ha contribuito fra l'altro a facilitare la candidatura e lo svolgimento dei Campionati europei di calcio UEFA EURO 08.

La CISIN, in quanto strumento di pianificazione, sarà pertanto mantenuta. Per ulteriori progetti si dovrebbero però chiedere di nuovo al Parlamento i relativi crediti.

6.4.5.5

Indennità per le attività Gioventù+Sport (art. 11)

6.4.5.5.1

Scopo dei sussidi

Con il programma Gioventù+Sport la Confederazione persegue essenzialmente tre obiettivi: ­

strutturare e promuovere uno sport adatto ai giovani;

­

predisporre un'offerta destinata a bambini e giovani per consentire loro di vivere lo sport a livello globale e partecipare alla sua concezione;

­

sostenere lo sviluppo e la realizzazione dei giovani tenendo conto degli aspetti pedagogici, sociali e relativi alla salute.

Una buona collaborazione fra Confederazione e Cantoni nonché con federazioni sportive, società sportive e organizzazioni giovanili contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi. La Confederazione versa contributi per la realizzazione di singoli corsi e campi di sport organizzati da società, federazioni e scuole.

Negli ultimi 30 anni il programma Gioventù+Sport è stato costantemente sviluppato e ­ quale complemento facoltativo e continuazione dell'educazione fisica scolastica obbligatoria ­ potrà assumere sempre maggiore importanza come strumento per combattere le crescenti lacune motorie nelle fasce d'età a cui si rivolge. Ecco perché si vuole estendere Gioventù+Sport ai bambini a partire dall'anno in cui compiono 5 anni. La gestione centralizzata dei contenuti e del finanziamento da parte della Confederazione garantisce un livello dell'offerta unitario e comparabile in tutto il Paese.

6.4.5.5.2

Procedura

Su richiesta vengono concesse indennità forfetarie che si compongono di un contributo di base e di contributi variabili che dipendono tra l'altro dall'entità dei gruppi e 7185

dalla durata delle lezioni. Nell'ordinanza sono stabiliti gli importi massimi. Le offerte del programma Gioventù+Sport devono essere approvate dall'organo competente prima del loro inizio. Dopo la conclusione dell'attività deve essere inoltrata la richiesta di concessione dei contributi. Se si rilevano irregolarità nei conteggi, sarà chiesta la restituzione delle somme ricevute illecitamente e sarà regolarmente revocato il riconoscimento Gioventù+Sport ai monitori responsabili. Una decisione formale concernente la concessione di contributi è emanata unicamente in caso di rifiuto di versare indennità, a condizione che il richiedente lo esiga.

6.4.5.5.3

Gestione materiale e finanziaria

Nell'ordinanza del 21 ottobre 1987 sul promovimento della ginnastica e dello sport (RS 415.01) sono stabilite le prestazioni della Confederazione a favore delle offerte di Gioventù+Sport. L'importo dipende da determinati requisiti (soprattutto gruppi di utenti, entità dei gruppi, durata delle lezioni, intensità degli allenamenti ecc.). La subordinazione alla disponibilità creditizia contribuisce a fare in modo che vengano rispettati i crediti stanziati.

Con i contributi versati a corsi e campi è possibile mantenere costantemente elevata la qualità dello sport giovanile volontario.

6.4.5.5.4

Importanza dei sussidi e prospettive

Nel preventivo 2009 è previsto un importo di 66,95 milioni di franchi.

L'attuazione appare adeguata. Il sistema di contributi forfetari è valido e comporta un onere amministrativo relativamente ridotto. Anche dopo l'estensione di Gioventù+Sport ai bambini a partire da 5 anni, la Confederazione sosterrà la maggior parte dei costi di Gioventù+Sport.

Inoltre, le spese per Gioventù+Sport saranno stabilizzate nel quadro del riesame dei compiti. Fino a nuovo avviso, nel programma Gioventù+Sport non saranno pertanto più inserite altre discipline sportive.

La subordinazione alla disponibilità creditizia stabilita a livello di legge consentirà di considerare ancora meglio le esigenze della legge sui sussidi e il carattere sussidiario di tali sussidi.

6.4.5.6

Corsi per monitori e quadri dei Cantoni e delle federazioni sportive (art. 11)

6.4.5.6.1

Scopo dei sussidi

Con questi sussidi la Confederazione si assicura le prestazioni dei Cantoni e delle federazioni sportive per le offerte di formazione e perfezionamento dei quadri di Gioventù+Sport che essa non organizza direttamente.

7186

6.4.5.6.2

Procedura

Gli organizzatori della formazione dei quadri non curata dalla Confederazione annunciano la relativa offerta di corsi all'UFSPO, il quale, dopo l'esame della documentazione, assicura le indennità previste (forfait, importi massimi). Le richieste devono essere inoltrate all'UFSPO al più tardi un mese dopo la conclusione dell'attività Gioventù+Sport.

6.4.5.6.3

Gestione materiale e finanziaria

A livello di ordinanza il Consiglio federale stabilirà quali offerte della formazione dei quadri che la Confederazione non organizza direttamente danno diritto a una indennità. Stabilita l'entità dell'offerta esterna ammessa, l'impegno finanziario della Confederazione viene determinato dal numero dei partecipanti. Per quel che riguarda l'entità, in considerazione della subordinazione alla disponibilità creditizia sussiste un margine discrezionale.

6.4.5.6.4

Importanza dei sussidi e prospettive

Nel preventivo 2009 è previsto un importo di 4,11 milioni di franchi.

Senza questa collaborazione, la Confederazione, sempre che voglia mantenere l'offerta, dovrebbe ampliare il proprio programma di formazione per i quadri.

6.4.5.7

Sport nella scuola (art. 13)

6.4.5.7.1

Scopo dei sussidi

Grazie a questi contributi finanziari la Confederazione può coordinare a livello svizzero la formazione e il perfezionamento dei docenti che insegnano educazione fisica e mantenerli costantemente aggiornati per quanto concerne lo stato attuale delle scienze dello sport.

6.4.5.7.2

Procedura

La Confederazione ha concluso con l'Associazione svizzera di educazione fisica nella scuola (ASEF) un accordo di prestazioni quadriennale. L'ASEF inoltra ogni anno una richiesta dettagliata, che sulla base del diritto vigente viene esaminata da UFSPO e CFS alla luce dei criteri previsti nell'accordo. La decisione in merito alla concessione di sussidi è presa dal DDPS su proposta della CFS. Con la stessa procedura si possono inoltre sostenere con contributi manifestazioni organizzate dalla rete di studi di sport Svizzera e pubblicazioni sulla ginnastica e lo sport nella scuola che servono al perfezionamento dei docenti. In futuro si prevede di delegare tale competenza decisionale all'UFSPO.

7187

6.4.5.7.3

Gestione materiale e finanziaria

Un accordo di prestazioni concluso con i beneficiari dei sussidi contiene direttive concrete riguardanti gli obiettivi, gli indicatori e gli standard ai quali l'attività deve orientarsi. Per quanto attiene a questo principio, sulla base della disposizione potestativa della legge sussiste un margine discrezionale che viene ulteriormente limitato sotto il profilo finanziario con la subordinazione alla disponibilità creditizia. Inoltre, in futuro il sostegno non sarà concesso dalla sola Confederazione, ma in collaborazione con i Cantoni (art. 13 cpv. 1).

6.4.5.7.4

Importanza dei sussidi e prospettive

Nel preventivo 2009 è previsto un importo di 0,72 milioni di franchi.

Lo sport sostiene lo sviluppo della personalità e promuove la formazione delle competenze sociali. Lo sport trasmette valori quali il rispetto, la tolleranza e la correttezza. Le attività sportive possono contribuire a rafforzare la forma fisica e il benessere, la fiducia in se stessi e i contatti sociali. Un'educazione fisica di qualità nella scuola è pertanto un elemento irrinunciabile di un processo globale di educazione e formazione. In considerazione di tale importanza la Confederazione sosterrà anche in futuro il perfezionamento dei docenti che insegnano educazione fisica.

L'impiego di risorse finanziarie a vantaggio dello sviluppo dei giovani, del miglioramento della salute della popolazione e della promozione della capacità di prestazione fisica appare giustificato anche per il futuro. Una riduzione dell'aiuto finanziario comporterebbe una conseguente diminuzione dell'offerta.

6.4.5.8

Grandi manifestazioni sportive internazionali (art. 16)

6.4.5.8.1

Scopo dei sussidi

La Confederazione sostiene l'organizzazione di grandi manifestazioni sportive di importanza mondiale o continentale mediante la concessione di contributi finanziari o di «garanzie del deficit». Questi aiuti finanziari consentono fra l'altro di sostenere l'organizzazione di manifestazioni meno interessanti per il grande pubblico e di appuntamenti sportivi per giovani, anziani o disabili. Essi consentono inoltre di sostenere grandi manifestazioni sportive per la cui organizzazione in Svizzera sussiste un particolare interesse.

6.4.5.8.2

Procedura

Gli organizzatori interessati inoltrano la loro richiesta di contributi federali tempestivamente, prima dell'inizio della manifestazione. Le richieste vengono esaminate dall'UFSPO con il coinvolgimento di Swiss Olimpic e sulla base del concetto da essa elaborato per il sostegno alle grandi manifestazioni sportive. Viene coinvolto anche l'esercito se nelle richieste si sollecita l'impiego di mezzi militari per attività civili e attività fuori del servizio. Se i requisiti sono soddisfatti i contributi vengono di principio assicurati con una subordinazione alla disponibilità creditizia. Secondo 7188

il diritto vigente, la decisione in merito alla concessione dei sussidi compete al DDPS. In futuro si prevede di delegare tale competenza decisionale all'UFSPO.

6.4.5.8.3

Gestione materiale e finanziaria

Nel preventivo 2009 è previsto un importo di 0,35 milioni di franchi.

Secondo il diritto vigente, il sostegno a una manifestazione è subordinato alla partecipazione dei Cantoni (inclusi i Comuni, le cui prestazioni possono essere computate nell'ambito di quelle cantonali) con un importo almeno doppio rispetto a quello della Confederazione. Questa partecipazione minima dei Cantoni sarà stabilita a livello di ordinanza. In merito all'entità del contributo, in considerazione della disposizione potestativa della legge (art. 16 cpv. 1) sussiste un margine discrezionale. Non è possibile accogliere più richieste di quante ne consentano le risorse iscritte nel preventivo. La base legale non prevede alcun limite temporale. Il singolo rapporto di sovvenzionamento è limitato all'evento.

6.4.5.8.4

Importanza dei sussidi e prospettive

I sussidi consentiranno anche in futuro di organizzare in Svizzera manifestazioni sportive internazionali che ­ a causa del limitato interesse mediatico ­ non possono contare su un ampio sostegno, in particolare da parte degli sponsor. Il carattere di disposizione potestativa delle norme e il completamento con la subordinazione alla disponibilità creditizia permetterà anche in futuro di tenere pienamente conto delle esigenze della legge sui sussidi e del carattere sussidiario di tale sovvenzione. Oltre a ciò sarà elaborata una concezione per le grandi manifestazioni sportive, volta a semplificare l'attuazione. Per gli eventi sportivi di grande importanza, come i campionati del mondo di sci o la candidatura e l'organizzazione dell'UEFA EURO 2008, anche in futuro le necessarie risorse della Confederazione saranno richieste di volta in volta al Parlamento con un messaggio speciale relativo al credito.

6.4.5.9

Lotta contro il doping (art. 18)

6.4.5.9.1

Scopo dei sussidi

La lotta contro il doping in Svizzera è stata gestita fino alla metà del 2008 congiuntamente da Confederazione e Swiss Olympic. Una parte degli aiuti finanziari concessi all'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere (Swiss Olympic) era pertanto destinata alla lotta contro il doping. Dalla sua fondazione, l'agenzia Antidoping Svizzera si occupa dei compiti svolti in precedenza da Swiss Olympic.

Inoltre, il presente disegno di legge istituisce la base che consente di trasferire a tale agenzia, anche dal punto di vista formale, i compiti della Confederazione nel campo della lotta contro il doping. La fondazione Antidoping Svizzera deve essere adeguatamente indennizzata per l'adempimento di tali compiti statali.

7189

6.4.5.9.2

Procedura

La Confederazione conclude con la fondazione Antidoping Svizzera un accordo di collaborazione pluriennale e accordi di prestazione annuali nei quali sono stabiliti gli obiettivi che quest'ultima deve raggiungere, compresi indicatori e standard, e le modalità per l'impiego dei contributi versati. Secondo il diritto vigente, la competenza per concludere tali accordi spetta al dipartimento competente. In futuro si prevede di delegare tale competenza all'UFSPO.

6.4.5.9.3

Gestione materiale e finanziaria

Nel preventivo 2009 è previsto un importo di 1,73 milioni di franchi.

La misurazione delle prestazioni (relativamente al rispetto delle disposizioni contrattuali) avviene mediante resoconti semestrali.

6.4.5.9.4

Importanza dei sussidi e prospettive

Una riduzione delle indennità comporterebbe una diminuzione degli sforzi nella lotta contro il doping. In particolare sussiste il rischio di ridurre le attività nei campi della prevenzione e della ricerca, entrambi importanti per lo sport di massa. In considerazione del suo mandato legale, la Confederazione sarebbe tenuta a sviluppare nuovamente competenze proprie in questo ambito. Inoltre, a causa degli accordi internazionali conclusi, essa non beneficia della libertà di rinunciare semplicemente a questi compiti.

6.5

Delega di competenze legislative

Il disegno di legge prevede in numerose disposizioni la competenza del Consiglio federale di emanare norme esecutive. Tale modo di procedere è adeguato in quanto il disegno stabilisce il quadro nel quale si deve situare la regolamentazione del Consiglio federale. È anche opportuno prevedere competenze del Consiglio federale per l'emanazione di disposizioni esecutive nei casi in cui in futuro sia necessario un rapido adeguamento agli sviluppi che interverranno nella promozione dello sport e dell'attività fisica. In considerazione dell'elevato onere necessario per concretizzare le necessarie normative, è opportuno che la loro formulazione avvenga a livello di ordinanza. Per quanto riguarda le misure esecutive, il disegno disciplina chiaramente la ripartizione delle competenze mediante deleghe al Dipartimento.

Per quel che riguarda la LSISpo, l'articolo 12 delega al Consiglio federale la determinazione dei costi per gli utenti del sistema d'informazione. All'articolo 17 il Consiglio federale viene autorizzato a emanare disposizioni esecutive per i singoli ambiti.

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