Decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci su linee a scartamento ridotto del 3 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge del 19 dicembre 20082 sul trasporto di merci; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20073, decreta: Art. 1 Per il promovimento del trasporto di merci su linee a scartamento ridotto sotto forma di indennità di esercizio è stanziato un limite di spesa di 30 milioni di franchi per gli anni 2011­2015.

Art. 2 Per le misure di promovimento secondo l'articolo 1 è messo a disposizione a partire dal 2011 un importo annuo massimo di 6 milioni di franchi.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 3 dicembre 2008

Consiglio nazionale, 17 settembre 2008

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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RS 101 RS 742.41; RU 2009 6019 FF 2007 3997

2008-3161

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Limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci su linee a scartamento ridotto. DF

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