03.428 Iniziativa parlamentare Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 agosto 2008

Onorevole presidente, onorevoli colleghi, vi sottoponiamo, con il presente rapporto, il progetto di modifica del Codice civile, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone di approvare il progetto di legge allegato.

22 agosto 2008

In nome della Commissione: La presidente, Gabi Huber

2008-2446

365

Compendio Il 19 giugno 2003, la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha chiesto, mediante iniziativa parlamentare, una modifica del Codice civile volta a garantire la parità giuridica dei coniugi in materia di cognome e di cittadinanza. Il 7 ottobre 2004, il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa. Il 1° giugno 2007, con 17 voti contro 2, la Commissione degli affari giuridici ha adottato l'avamprogetto elaborato da una sottocommissione tra il febbraio e il marzo 2007.

La consultazione svolta dal 3 luglio al 10 ottobre 2007 ha dato un esito nell'insieme positivo. La Commissione ha riesaminato l'avamprogetto alla luce di questi risultati e il 22 agosto 2008 ha adottato con 13 voti contro 5 con 1 astensione il progetto definitivo.

La legislazione vigente, approvata dal Parlamento nel 1984 nell'ambito della riforma del diritto matrimoniale, non garantisce pienamente l'uguaglianza tra donna e uomo (cfr. in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Burghartz c. Svizzera del 22 febbraio 1994). È quindi necessaria una revisione parziale del Codice civile. Un primo progetto di revisione, elaborato in seguito all'iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Suzette Sandoz (94.434), è stato respinto il 22 giugno 2001 in votazione finale.

Il presente progetto si ispira al principio dell'immutabilità del cognome di nascita; gli sposi possono, tuttavia, dichiarare di voler assumere come cognome coniugale quello da celibe o nubile dello sposo o della sposa. I genitori uniti in matrimonio che portano cognomi diversi scelgono il cognome dei loro figli comuni (cognome da celibe o nubile del padre o della madre); in caso di disaccordo, il figlio porta il cognome da nubile della madre.

Sono inoltre modificate le disposizioni sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale: ciascun coniuge conserva le proprie; il figlio acquista quelle del genitore di cui porta il cognome.

366

Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

Iniziativa parlamentare

Il 19 giugno 2003 la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha depositato un'iniziativa parlamentare volta a modificare il Codice civile (CC)1 in modo da garantire la parità dei coniugi in materia di cognome e di cittadinanza.

Il 13 ottobre 2003 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha svolto l'esame preliminare dell'iniziativa e ha proposto di darle seguito con 9 voti contro 5 e 4 astensioni.

Il 7 ottobre 2004 il Consiglio nazionale ha adottato la proposta della Commissione, dando seguito all'iniziativa parlamentare2.

Conformemente all'articolo 21quater capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC)3, il Consiglio nazionale ha incaricato la Commissione degli affari giuridici di elaborare un progetto di atto normativo.

1.2

Lavori della Commissione

Il 10 novembre 2005 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha incaricato una sottocommissione di elaborare un avamprogetto di revisione parziale del CC.

La sottocommissione, riunitasi sette volte tra il febbraio 2006 e il marzo 2007, si componeva di Viola Amherd, Christa Markwalder Bär sostituita poi da Isabelle Moret, Anne-Catherine Menétrey-Savary, Susanne Leutenegger Oberholzer, Carlo Sommaruga (presidente), Jean-Paul Glasson e Hans Ulrich Mathys. I lavori sono cominciati nel maggio 2006 con l'audizione di un docente di diritto civile4, di due medici5 e della responsabile dell'ufficio dello stato civile di una grande città svizzera6.

Il 5 marzo 2007 la sottocommissione ha adottato l'avamprogetto a destinazione della commissione plenaria. Quest'ultima l'ha esaminato il 1° giugno 2007, approvandolo con 17 voti contro 2. La consultazione svolta dal 3 luglio al 10 ottobre 2007 ha dato un esito nell'insieme positivo7. La Commissione ha riesaminato l'avamprogetto alla 1 2 3 4 5 6 7

RS 210 Boll. Uff. 2004 N 1728 RU 1962 811; cfr. art. 173 cpv. 3 della legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10).

Cyril Hegnauer Dieter Bürgin e Gérard Salem Elisabeth Meyer Sono stati consultati: i Cantoni, il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, le chiese, le università, le principali associazioni e istituzioni del mondo giuridico (Federazione svizzera degli avvocati, Istituto svizzero di diritto comparato, Istituto di Federalismo ecc.), le associazioni che rappresentano gli ambienti padronali, sindacali, bancari e agricoli nonché le principali associazioni e istituzioni attive nei settori «famiglia», «cultura», «uomini» e «donne».

367

luce di questi risultati e il 22 agosto 2008 ha adottato con 13 voti contro 5 con 1 astensione il progetto definitivo.

Conformemente all'articolo 21quater capoverso 2 della legge sui rapporti fra i Consigli, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha assistito la Commissione nei suoi lavori.

2

Situazione iniziale

2.1

Origine del diritto del cognome

Per parecchio tempo il cognome non è stato oggetto di regolamentazione. Ancora verso la metà XIX secolo, secondo la maggior parte dei giuristi era una questione privata8. Il matrimonio non produce alcun effetto: marito e moglie conservano ciascuno il proprio cognome. Le prime disposizioni sul cognome appaiono soltanto alla fine del XVIII secolo, a fini d'ordine e di identificazione. Il cognome acquista allora due funzioni: da un lato, serve a identificare una persona nelle sue relazioni con lo Stato e la società e, dall'altro, è parte della personalità e, in quanto tale, protetto9.

In Europa occidentale, nel XVII e XVIII secolo, alle donne sposate è concesso portare anche il cognome del marito. Nell'ambito della codificazione degli effetti giuridici del matrimonio, alla fine del XVIII secolo, il diritto della sposa di assumere il cognome dello sposo si trasforma ­ nei Paesi germanofoni10, compresi i Cantoni della Svizzera tedesca ­ in obbligo di cambiare cognome. Negli ordinamenti d'origine romana o anglosassone permane invece il diritto consuetudinario secondo il quale la sposa porta il cognome del marito oltre al proprio. L'obbligo della sposa di cambiare cognome si è estesa ai Cantoni romandi e al Ticino nel 190711, con l'adozione del Codice civile svizzero.

2.2

Revisione del diritto matrimoniale del 1984

La riforma del diritto matrimoniale del 198412, entrata in vigore il 1° gennaio 1988, intendeva «istituire tra marito e moglie, per il bene dell'unione coniugale, una collaborazione fondata sull'eguaglianza dei diritti e degli obblighi»13. Vista la sempre maggiore eguaglianza tra donna e uomo nella vita pubblica, era in effetti opportuno promuovere la parità giuridica dei coniugi. Nel predetto messaggio, il Consiglio federale osservava tuttavia, che «l'eguaglianza di diritto [...] non esige affatto che ai 8 9 10 11 12

13

368

Clausdieter Schott, Der Name der Ehefrau, in Festschrift für Cyril Hegnauer zum 65. Geburtstag, Berna 1986, pag. 473.

Alexandra Rumo-Jungo, Das neue Namensrecht ­ ein Diskussionsbeitrag, Zeitschrift für Vormundschaftswesen, n. 1-2/2001, pag. 68.

Per es. Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten del 1794.

Cyril Hegnauer, Im Namen der Gleichstellung, NZZ am Sonntag 26.11.2006; Alexandra Rumo-Jungo, op. cit., pag. 167 segg.; Clausdieter Schott, op. cit., pag. 471 segg.

Messaggio del Consiglio federale sulla revisione del Codice civile svizzero (effetti del matrimonio in generale, regime dei beni coniugali e diritto successorio) dell'11 luglio 1979, FF 1979 II 1119; Modifica del Codice civile svizzero del 5 ottobre 1984, RU 1986 I 122.

Messaggio citato pag. 1120.

coniugi sia applicata in ogni circostanza una norma identica [...]. Essa esige invece che ciascun coniuge abbia le stesse possibilità di svilupparsi nel quadro della vita comune [...]»14.

In materia di cognome e di cittadinanza il disegno del Consiglio federale del 1979 prevedeva il mantenimento del principio secondo il quale la sposa prende il cognome dello sposo. All'epoca, il Consiglio federale notava che lasciare ai fidanzati la possibilità di scegliere come cognome coniugale quello dell'uno o dell'altro era una parità puramente formale, poiché uno dei coniugi doveva rinunciare al proprio cognome15. In mancanza di una variante convincente, il disegno non prevedeva alcuna modifica fondamentale. Il Consiglio federale ricordava altresì che, in virtù dell'articolo 30 CC, i coniugi potevano essere autorizzati, per gravi motivi, a cambiare il proprio cognome, assumendo quello da nubile16 della sposa. Per tener conto degli sviluppi sociali, il disegno dava quindi alla donna coniugata il diritto non solo di aggiungere, ma anche di anteporre a quello del marito il proprio cognome da nubile, a condizione tuttavia che il cognome coniugale fosse riconoscibile (per es.

Bernasconi in Goggi). Solo il cognome coniugale sarebbe figurato nei registri ufficiali.

L'Assemblea federale modificò il disegno di revisione, adottando una disposizione in virtù della quale la sposa può dichiarare di voler mantenere il proprio cognome da nubile seguito dal cognome coniugale; la donna coniugata può così portare un doppio cognome17 che figura nei registri dello stato civile.

Il diritto di cittadinanza era così disciplinato: fino all'entrata in vigore della riforma del 1984, la moglie perdeva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale per seguire quella del coniuge. Lo statuto del marito, invece, rimaneva immutato.

Nonostante la proposta del Consiglio federale di conservare la normativa vigente, il Parlamento modificò la legge in modo che la moglie acquisisca la cittadinanza del marito senza perdere quella che possedeva prima del matrimonio18.

2.3

Progetto di revisione del 1998

La soluzione adottata dal Parlamento nell'ottobre 1984 sapeva di compromesso: non garantiva la piena uguaglianza tra donna e uomo in materia di cognome e cittadinanza. D'allora la coscienza sociale in materia ha conosciuto un'evoluzione costante e la giurisprudenza si è sviluppata.

L'articolo 5 del Protocollo n. 719 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1988, recita «i coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso [...]». La Svizzera ha emesso una riserva a favore dell'applicabilità delle disposizioni di diritto 14 15 16 17 18 19

Messaggio citato, n. 142.2, pag. 1132.

Messaggio citato, n. 212.1, pag. 1169.

Sull'espressione «cognome da nubile/celibe» vedi le spiegazioni al n. 5.1.

Boll. Uff, 1981 S 69 76, Boll. Uff 1983 N 624, Boll. Uff. 1984 S 124, Boll. Uff. 1984 N 1040 Boll. Uff. 1981 S 71, Boll. Uff. 1983 N 641, Boll. Uff. 1984 S 126 RS 0.101.07

369

federale concernenti il cognome coniugale (art. 160 e 8a tit. fin. CC) e l'acquisto della cittadinanza (art. 161, 134 cpv. 1, 149 cpv. 1 e 8b tit. fin. CC)20.

Con una decisione del 22 febbraio 199421 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato priva di efficacia la riserva della Svizzera nel Protocollo n. 7 in merito al cognome e alla cittadinanza. In seguito a questa sentenza, il 1° luglio 1994 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza sullo stato civile22, autorizzando lo sposo a mantenere il proprio cognome da celibe, anteponendolo a quello coniugale, se gli sposi fanno domanda di portare il cognome da nubile della sposa come cognome coniugale23. Poiché questa possibilità è prevista nell'ordinanza sullo stato civile e non nel Codice civile, la normativa contenuta in quest'ultimo continua a essere contraria al principio della parità dei sessi e l'ordinanza è in contraddizione con la legge.

A fine 1994, la consigliera nazionale Suzette Sandoz presentò un'iniziativa parlamentare (94.434. Iv. Pa. Sandoz Suzette. Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli) volta a modificare il CC. Il 31 agosto 1998 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propose un progetto24 che intendeva garantire ai coniugi la più completa parità, lasciando loro la scelta tra portare un cognome coniugale, conservare il cognome attuale o riprendere il loro cognome da celibe o nubile. Il cognome coniugale poteva essere scelto tra il cognome attuale o il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo. Il progetto lasciava ai genitori uniti in matrimonio che portano cognomi diversi la scelta di dare ai figli comuni uno dei loro cognomi da celibe o nubile e non attribuiva al matrimonio alcun effetto sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale. Prevedeva inoltre che figlio acquisisse la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui portava il cognome. Il progetto fu notevolmente modificato dall'Assemblea federale, prevedendo in particolare che: lo sposo il cui cognome non era stato scelto come cognome coniugale poteva aggiungere il proprio cognome attuale a quest'ultimo; se gli sposi conservavano il loro cognome attuale potevano aggiungervi il cognome dell'altro coniuge; in caso di disaccordo tra i genitori sul cognome del figlio, la decisione spettava all'autorità tutoria.

Questo progetto fu respinto dalle Camere federali in votazione finale il 22 giugno 200125.

20

21 22 23 24 25

370

Sono oggetto di riserva inoltre talune disposizioni del diritto transitorio relative al regime matrimoniale (art. 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 e 10a tit. fin. CC). ­ La Svizzera ha emesso anche una riserva analoga, relativa al cognome coniugale, in occasione della ratifica della Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108; ad art. 16 par. 1 lett. g).

Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Burghartz c. Svizzera, serie A n. 280 del 22 febbraio 1994.

Art. 177a cpv. 1 dell'ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile (RU 1994 1384).

Cfr. art. 12 della nuova ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2).

FF 1999 4285; il relativo rapporto esplicativo è pubblicato nel FF 1999 4270 Il Consiglio nazionale ha respinto il progetto con 97 voti contro 77 (Boll. Uff. 2001 N 949) e il Consiglio degli Stati con 25 voti contro 16 (Boll. Uff. 2001 S 471).

2.4

Diritto vigente

2.4.1

Cognome dei coniugi e dei figli

Il vigente diritto del cognome dispone che il cognome coniugale è quello del marito (art. 160 cpv. 1 CC) e prevede due disposizioni derogatorie: la prima consente alla sposa di mantenere il proprio cognome, anteponendolo a quello coniugale (art. 160 cpv. 2 CC); la seconda accorda agli sposi di portare il cognome della sposa mediante istanza di cambiamento del nome (art. 30 cpv. 2 CC). Se gli sposi chiedono di poter portare, dopo la celebrazione del matrimonio, il cognome della moglie come cognome coniugale, lo sposo può dichiarare di voler mantenere, dopo il matrimonio, il proprio cognome anteponendolo a quello coniugale (art. 12 cpv. 1 dell'ordinanza sullo stato civile, OSC26). D'altra parte non è raro che in Svizzera, e unicamente in Svizzera, gli sposi scrivano il cognome coniugale anteponendolo al cognome precedente, in genere quello da celibe o nubile del coniuge che ha ufficialmente rinunciato al suo, unendoli con un trattino per formare un cognome d'affinità; si tratta tuttavia di una semplice consuetudine priva di qualsiasi fondamento legale formale nel diritto federale.

In caso di divorzio, il coniuge che ha cambiato cognome conserva il cognome coniugale acquisito in occasione del matrimonio a meno che, entro un anno dal giudicato della sentenza, non dichiari all'ufficiale dello stato civile di volere riprendere il proprio cognome da celibe o nubile o il cognome che portava prima del matrimonio (art. 119 cpv. 1 CC).

L'articolo 270 CC disciplina il cognome dei figli. Prevede che se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio ne assume il cognome (cpv. 1). Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre (cpv. 2). Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio allevato sotto l'autorità del padre può assumerne il cognome mediante istanza di cambiamento del nome (art. 271 cpv. 3 e 30 cpv. 1 CC). Il figlio adottato acquista lo statuto giuridico di figlio dei genitori adottivi in virtù dell'articolo 267 CC.

2.4.2

Cittadinanza dei coniugi e dei figli

In virtù dell'articolo 161 CC, la moglie acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del marito senza perdere quella che aveva da nubile. Il matrimonio non ha invece alcun effetto sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale del marito. Anche il divorzio non ha effetti sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale dei coniugi (art. 119 cpv. 2 CC).

Se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre (art. 271 cpv. 1 CC). Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre (art. 271 cpv. 2 CC). Tuttavia, il figlio di genitori non coniugati che, essendo allevato sotto l'autorità del padre, ottiene di assumerne il cognome, ne segue anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale (art. 271 cpv. 3 CC). Il figlio adottato minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dei genitori adottivi in luogo e vece di quelle anteriori (art. 267a CC).

26

RS 211.112.2

371

3

Necessità di una revisione legislativa, grandi linee del progetto e risultati della procedura di consultazione

3.1

Necessità di una revisione legislativa

L'articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)27 sancisce l'uguaglianza giuridica tra donna e uomo. «La legge [...] assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro» (art. 8 cpv. 3 secondo periodo Cost.).

La legislazione vigente non garantisce l'uguaglianza dei coniugi in materia di cognome e di cittadinanza. Dopo la riforma del 1984 e la modifica dell'OSC da parte del Consiglio federale, la normativa si ravvicina maggiormente al concetto di uguaglianza tra uomo e donna ma la disciplina del CC in vigore è tuttora contraria al principio della parità.

Secondo la Commissione, la modifica del diritto del cognome permetterà di adeguare il diritto svizzero alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 febbraio 1994 e di garantire il rispetto dell'articolo sulla parità dei sessi sancito nella Costituzione dal 1981. La Commissione constata altresì che l'uguaglianza tra donna e uomo non è garantita neppure in materia di cittadinanza, perché la moglie acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del marito senza perdere le proprie, mentre il contrario non avviene. Il progetto elimina questa lacuna sotto il profilo dell'uguaglianza giuridica.

La Commissione reputa che l'insuccesso del progetto di modifica del CC del 199828 sia riconducibile a due fattori principali: in primo luogo la regolamentazione proposta è stata considerata troppo complicata perché prevedeva troppe possibilità di scelta del cognome; in secondo luogo, l'intervento dell'autorità tutoria in caso di disaccordo dei genitori a proposito della scelta del cognome del figlio è apparso scarsamente convincente. La Commissione ha inoltre costatato che i tentativi di ottenere, contemporaneamente, l'uguaglianza giuridica e il mantenimento del cognome coniugale sono falliti, sia nell'ambito della riforma del 1984 come in quello del progetto di revisione del 1998. Qualsiasi normativa che imponga a uno degli sposi di rinunciare al proprio cognome contravviene al principio dell'uguaglianza tra donna e uomo.

3.2

Grandi linee del progetto

La Commissione ha elaborato una regolamentazione semplice, rispettosa del principio dell'uguaglianza e che lascia agli sposi una certa libertà, nell'ambito di un quadro giuridico chiaro.

Per quanto concerne il diritto del cognome, la Commissione opta per il principio dell'immutabilità del cognome di nascita. Questo principio prevede un'eccezione nel caso delle coppie unite in matrimonio, che potranno dichiarare di voler assumere un cognome coniugale che dovrà essere uno dei loro cognomi da celibe o nubile. I genitori uniti in matrimonio che portano cognomi diversi determinano il cognome 27 28

372

RS 101 Cfr. n. 2.3

dei loro figli comuni scegliendolo tra i rispettivi cognomi da celibe o nubile. Il figlio di genitori uniti in matrimonio che portano un cognome coniugale porta questo cognome. Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio porta il cognome da nubile della madre.

Anche la disciplina del diritto di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale è stata riveduta sotto il profilo dell'uguaglianza tra donna e uomo. Il progetto dispone che ciascun coniuge conservi la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale.

Il figlio, dal canto suo, acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. In linea di massima, il diritto di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale è quindi legato al cognome.

Una prima minoranza commissionale (A) propone di non entrare in materia e di mantenere il diritto vigente. Un'altra minoranza (B) chiede di rinviare l'oggetto alla commissione con l'incarico di limitarsi unicamente alla modifiche che si impongono in ragione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Burghartz c. Svizzera del 22 febbraio 1994 (nella fattispecie, il marito desiderava anteporre il proprio cognome a quello della moglie, scelto come cognome coniugale in applicazione dell'art. 30 cpv. 2 CC).

3.3

Risultati della procedura di consultazione

I risultati della procedura di consultazione sono nel complesso positivi29: 22 Cantoni, 4 partiti politici30 e un numero considerevole di organizzazioni approvano la regola di base secondo cui il matrimonio non deve avere effetti sul cognome dei coniugi; inoltre la possibilità data ai coniugi di scegliere un cognome di famiglia coniugale è approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione.

I pareri sono meno unanimi per quanto concerne il cognome dei figli. La discussione riguarda principalmente il caso, relativamente raro, in cui i genitori non hanno scelto un cognome coniugale e non riescono ad accordarsi sul cognome che il figlio porterà. Che norma adottare per dirimere questa controversia? Il figlio porterà il cognome della madre? O quello del padre? Bisogna lasciar decidere al caso? Oppure dare al figlio il cognome dei due genitori (in questo caso in che ordine?) e lasciargli la facoltà di scegliere al momento in cui diventa maggiorenne?

I partecipanti alla consultazione accolgono favorevolmente le proposte sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale dei genitori e dei figli.

La commissione ha tenuto conto, quando opportuno, delle proposte di natura redazionale formulate dai partecipanti alla consultazione.

29

30

I documenti della consultazione e il rapporto che ne riassume i risultati sono pubblicati sul sito Internet del Parlamento (http://www.parlament.ch/I/Pagine/ed-rk-03428.aspx?).

In merito ai partecipanti alla consultazione, cfr. nota 7.

Il partito popolare democratico e il partito cristiano sociale non hanno ritenuto di esprimersi nella procedura di consultazione.

373

4

Diritto comparato

L'analisi qui appresso si limita unicamente al diritto patronimico perché nei Paesi esaminati non esiste nulla di analogo al diritto svizzero in materia di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale. Sono distinte le disposizioni che disciplinano il cognome dei coniugi (n. 4.1) e quelle che reggono il cognome dei figli (n. 4.2).

4.1

Il cognome dei coniugi

Per quanto riguarda la legislazione applicabile al cognome dei coniugi esistono diversi regimi caratterizzati da strutture simili. In numerosi Paesi, come Francia31, Belgio32, Lussemburgo33, Paesi Bassi34, Spagna35, Gran Bretagna36 e Irlanda37, vige il principio dell'immutabilità del cognome di nascita. Questi Paesi consentono tuttavia agli sposi il diritto di utilizzare il cognome del coniuge ­ in maniera più o meno permissiva.

In Germania38, Austria39, Svezia40 e Finlandia41, invece, gli sposi possono scegliere come cognome coniugale quello di uno di loro. Altrimenti, ciascuno conserva il proprio cognome attuale (Germania, Svezia, Finlandia), oppure il cognome del marito diventa il cognome coniugale (Austria). In questi Paesi, in genere, gli sposi non possono portare un doppio cognome. In Germania e in Austria, il coniuge che ha dovuto assumere il cognome coniugale può farlo precedere o seguire dal proprio, unendoli con un trattino. Si costituisce così un doppio cognome ufficiale. In Svezia e in Finlandia, in questo caso, il cognome originario precede quello coniugale. In Germania e in Svezia, il cognome coniugale può essere scelto anche dopo la celebrazione del matrimonio.

Italia e Portogallo divergono dai Paesi succitati. In Italia42, la moglie assume automaticamente il cognome del marito, che è aggiunto al suo. In Portogallo43, ogni persona può avere due nomi e quattro cognomi; ciascuno degli sposi, dopo il matrimonio, conserva il proprio cognome di nascita, ma può aggiungervi, a scelta, fino a due dei cognomi dell'altro coniuge.

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43

374

Art. 1° de la loi du 6 Fructidor An II (23 août1794); Codice civile francese art. 264.

Art. 1° de la loi du 6 Fructidor An II (23 août1794); Codice civile belga, art. 216.

Art. 1° de la loi du 6 Fructidor An II (23 août1794) Codice civile olandese, art. 1: 8 e 1: 9.

Règlement de la loi sur le registre de l'état civil du 14 novembre 1958, Art. 137.

Cfr. Black R. (ed.), Stair Memorial Encyclopaedia of the Laws of Scotland (Edinburgo), «Family Law», vol. 10 (1990) e Lord Mackay of Clashfern (ed.), Halsbury's Laws of England (Londra, 4a edizione. 2001), «Matrimonial Law», vol. 29(3).

Civil Registration Act 2004.

Codice civile tedesco (BGB), § 1355.

Codice civile austriaco (ABGB), § 93.

Legge svedese del 16 dicembre 1982 sul cognome, §§ 9, 10, 12, 24 e 29.

Legge finlandese del 9 agosto 1985 sul cognome, §§ 7, 8a, 10 ss.

Codice civile italiano, art. 143-bis.

Codice civile portoghese, art. 72 e 1677.

4.2

Il cognome dei figli

Il paragone a livello internazionale è più complesso allorché si tratta del cognome dei figli, perché le norme del diritto interno divergono notevolmente. Tranne che in Portogallo, esiste tuttavia una disposizione comune: tutti i figli nati dagli stessi genitori portano il medesimo cognome.

In Italia44, Lussemburgo45 e Belgio46, il figlio di genitori uniti in matrimonio porta il cognome del padre. Questa norma si applica anche ai figli di genitori non uniti in matrimonio che sono stati riconosciuti simultaneamente dai due genitori. Se il riconoscimento da parte dei genitori non è simultaneo, il figlio di genitori non uniti in matrimonio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo.

In Gran Bretagna47, Irlanda48, nei Paesi Bassi49 e (dal 2005) in Francia50 vige il principio della libera scelta del cognome del figlio, indipendentemente dal fatto che i genitori siano uniti o no in matrimonio. In caso di disaccordo dei genitori, in Gran Bretagna e in Irlanda la decisione spetta a un tribunale, mentre nei Paesi Bassi il figlio assume il cognome del padre. In Francia, se il riconoscimento non è stato simultaneo, il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Se il riconoscimento è simultaneo, il figlio porta il cognome paterno. I figli possono anche assumere i due cognomi dei genitori, nell'ordine desiderato.

Nei Paesi nei quali i genitori possono assumere un cognome coniugale ­ Germania51, Austria52, Svezia53 e Finlandia54 ­ il figlio porta il cognome coniugale dei genitori. I genitori che non hanno assunto un cognome coniugale possono scegliere uno dei loro cognomi per i figli. In Austria, se i genitori non hanno scelto un cognome per i figli al momento del matrimonio, questi portano il cognome paterno.

In Germania, in caso di disaccordo dei genitori, è il tribunale a decidere a quale genitore spetta la scelta del cognome. Se il genitore designato non decide entro il termine impartito, il figlio assume il cognome di questo genitore. In Finlandia e in Svezia, in mancanza di accordo tra i genitori, il figlio assume il cognome della madre.

Mentre in Germania, Finlandia e Svezia la legge non fa distinzione fra figli di genitori uniti in matrimonio e figli di genitori non uniti in matrimonio, in Austria il figlio di genitori che non sono uniti in matrimonio
assume automaticamente il cognome della madre.

In Spagna55, il figlio porta il primo cognome di ciascuno dei genitori, nell'ordine desiderato. Se la filiazione è determinata soltanto nei confronti di un genitore, il figlio porta il suo cognome. Il Portogallo56 si distingue per un'ampia possibilità di 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Codice civile italiano, art. 262.

Codice civile lussemburghese, art. 334, 359 e 368.

Codice civile belga, art. 335, 353 e 356.

Cfr. Lord Mackay of Clashfern (Londra 2001), «The Children and Young Persons», vol. 5(3).

Civil Registration Act 2004.

Codice civile olandese, art. 4­9 Libro 1°.

Codice civile francese, art. 311-21.

Codice civile tedesco (BGB), §§ 1616 segg.

Codice civile austriaco (ABGB), §§ 139 e 165.

Legge svedese del 16 dicembre 1982 sul cognome, §§ 1, 2 e 25.

Legge finlandese del 9 agosto 1985 sul cognome, § 2.

Codice civile spagnolo, art. 109.

Codice civile portoghese, art. 1875.

375

scelta: in effetti i genitori possono dare al figlio fino a quattro cognomi, scelti fra i cognomi dei genitori, nonni o bisnonni, a condizione che il cognome del padre figuri sempre all'ultimo posto. In caso di disaccordo, infine, è il tribunale a decidere.

5

Commento del progetto

5.1

In genere

Il presente progetto scaturisce dalle considerazioni illustrate qui appresso.

1.

La legislazione vigente in materia di cognome e di cittadinanza contraddice il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna e deve quindi essere modificata. Si vuole dunque elaborare un disciplinamento che permetta di ritirare le riserve emanate dalla Svizzera in occasione della ratifica del Protocollo n. 7 alla CEDU e della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna57.

2.

Il nome fa parte dei diritti della personalità. Tenuto conto del diritto al matrimonio (art. 14 Cost.; art. 12 CEDU58) e del diritto alla protezione della sfera privata (art. 13 Cost.), non si capisce perché uno degli sposi sia tenuto per legge a cambiare cognome in occasione del matrimonio. Una persona dovrebbe, piuttosto, portare per tutta la vita il cognome di nascita. Di conseguenza, il progetto prevede che, in linea di massima, ciascuno sposo continui a portare il proprio cognome attuale anche dopo il matrimonio. Si ritorna così alla soluzione adottata da alcuni Cantoni romandi prima dell'entrata in vigore del Codice civile svizzero.

3.

Gli sposi che desiderano esprimere il vincolo che li unisce attraverso il cognome devono avere la possibilità di determinare, in occasione della celebrazione del matrimonio, un cognome coniugale scelto tra quello dello sposo o quello della sposa. È così rispettato il volere di quanti desiderano osservare la tradizione; al tempo stesso, sono presi in considerazione i diversi bisogni.

Con il nuovo disciplinamento, invece, il cognome assunto grazie al matrimonio non deve poter essere trasferito a un nuovo partner e ai futuri figli comuni. Può essere scelto come cognome coniugale solo il cognome da celibe o nubile di uno degli sposi. Di conseguenza, in caso di scioglimento del matrimonio in seguito a divorzio, il coniuge che ha cambiato cognome può riprendere unicamente il proprio cognome da celibe o nubile, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Lo stesso diritto sarà ormai conferito, in caso di decesso di un coniuge, al coniuge superstite che ha assunto il cognome del partner in occasione del matrimonio. Il coniuge superstite può, in effetti, desiderare di riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.

4.

Le disposizioni che reggono il cognome devono essere semplici e trasparenti.

5.

Il fatto che attualmente, in occasione del matrimonio, la sposa acquisti la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del marito senza per altro per-

57 58

376

Cfr. n. 2.3 più sopra.

RS 0.101

dere le proprie è contrario al principio dell'uguaglianza tra donna e uomo, visto che l'inverso non vale per lo sposo. Ciascuno sposo conserverà la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale, senza acquistare quella del coniuge.

6.

Gli sposi che non portano un cognome coniugale devono poter liberamente decidere quale cognome (materno o paterno) dare ai loro figli. Il cognome scelto al momento della nascita del primo figlio è attribuito a tutti i futuri figli comuni.

Il principio dell'uguaglianza tra donna e uomo ha un limite in caso di disaccordo dei genitori circa il cognome dei figli. Si potrebbero immaginare diverse soluzioni, da quella di determinare per legge se il figlio deve assumere il cognome paterno o materno alla scelta fatta per sorteggio o di affidare la decisione a un'autorità. Il progetto dispone che, in caso di disaccordo, il figlio assume il cognome della madre, equiparando così i figli di genitori uniti in matrimonio e quelli di genitori che non sono uniti in matrimonio.

Se l'autorità tutoria attribuisce l'autorità parentale congiunta a genitori che non sono uniti in matrimonio, essi possono, di comune accordo, ottenere che il figlio porti il cognome paterno anziché quello materno, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

7.

Di norma, il diritto di cittadinanza cantonale e attinenza comunale del figlio segue il cognome. Fanno eccezione i casi nei quali solo uno dei genitori è svizzero (cfr. art. 4 cpv. 1 LCit).

5.2

Commento ai singoli articoli

5.2.1

Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 30 titolo marginale e cpv. 2

Cambiamento del nome in genere

Il titolo marginale deve essere adeguato al tenore del nuovo articolo 30a59.

Il capoverso 2 dell'articolo 30 CC in vigore riguarda l'istanza degli sposi di portare il cognome della sposa come cognome coniugale a contare dalla celebrazione del matrimonio. La disposizione diventa obsoleta, poiché gli sposi hanno ormai la possibilità di scegliere tra i loro cognomi da celibe o nubile (art. 160 cpv. 2). La novità sta nel fatto che gli sposi che desiderano scegliere il cognome da nubile della sposa non devono più fare domanda all'autorità competente; basta una dichiarazione in questo senso all'ufficiale dello stato civile.

Art. 30a (nuovo) Morte di un coniuge La disposizione disciplina la dichiarazione relativa al cognome dopo lo scioglimento del matrimonio in seguito al decesso di un coniuge o alla dichiarazione della sua scomparsa (cfr. art. 38 CC). Il coniuge superstite che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio potrà riprendere il proprio cognome da celibe o nubile senza

59

Gli articoli citati senza riferimento alla legge sono quelli del progetto di modifica del Codice civile.

377

presentare domanda all'autorità competente. La dichiarazione in merito può essere fatta all'ufficiale dello stato civile, senza limiti di tempo.

Dato che il CC non comprende un capitolo specifico sulla situazione dei coniugi superstiti, la disposizione è integrata nel diritto delle persone, laddove è disciplinato il cambiamento del cognome. Trattasi, in questo caso, di un cambiamento che non interviene per decisione dell'autorità ma mediante semplice dichiarazione.

Minoranza (Reinmann Lukas, Geissbühler, Grin, Kaufmann, Schwander) Una minoranza vuole dare anche la possibilità di riprendere un cognome portato in precedenza.

Art. 119

Cognome dopo il divorzio

La disposizione disciplina la dichiarazione concernente il cognome al quale una persona può rinunciare se non desidera continuare a portare il cognome assunto in occasione del matrimonio. Rispetto alla situazione giuridica attuale, la prima modifica materiale sta nel fatto che la dichiarazione non deve più essere fatta entro un anno, ma può intervenire in qualsiasi momento. Da tempo, la pratica ha mostrato che il termine di un anno non risponde in maniera adeguata ai bisogni degli interessati.

Per esempio, una donna può decidere di conservare il cognome assunto in occasione del matrimonio per portare lo stesso cognome dei suoi figli minorenni e voler riprendere il proprio cognome da nubile allorché questi hanno raggiunto la maggiore età.

La seconda modifica materiale sta nel fatto che è possibile riprendere mediante dichiarazione soltanto il proprio cognome da celibe o nubile e non il cognome portato prima del matrimonio.

Art. 160

Cognome dei coniugi

In una società pluralista, l'importanza attribuita al cognome può variare da persona a persona. Di conseguenza, nessuno deve essere costretto a cambiare cognome in occasione del matrimonio, fermo restando che gli sposi devono avere la possibilità di portare un cognome coniugale. In osservanza del principio della parità dei sessi, il cognome coniugale non deve necessariamente essere quello dello sposo; al contrario, gli sposi devono poter scegliere tra i rispettivi cognomi da celibe o nubile.

Il capoverso 1 conferma il principio secondo il quale ciascun coniuge mantiene il proprio cognome, senza bisogno di alcuna dichiarazione. È così rispettata l'uguaglianza tra donna e uomo.

Il capoverso 2 dispone che gli sposi possono assume un cognome coniugale. La scelta è limitata ai cognomi da celibe o nubile della sposa o dello sposo, partendo dal principio che ciascuno porti il cognome di nascita. Il cognome assunto in occasione di un precedente matrimonio non potrà quindi essere trasmesso al nuovo partner e ai figli comuni.

La dichiarazione della scelta del cognome deve essere effettuata prima della celebrazione del matrimonio. Per motivi di certezza del diritto, non è di principio opportuno accordare agli sposi un periodo di riflessione per decidere dopo il matrimonio. È fatto salvo il caso del matrimonio contratto all'estero, se gli sposi non erano a conoscenza delle possibilità offerte dalla dichiarazione concernente il cognome. La 378

pratica ha già trovato una soluzione soddisfacente per risolvere questo caso, dedotta dall'articolo 37 capoverso 2 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)60. In virtù di tale articolo, una persona può esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale. La dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale deve avvenire in stretto rapporto temporale con la celebrazione del matrimonio all'estero e con la notifica ai fini dell'iscrizione nei registri dello stato civile svizzero o nel registro elettronico dello stato civile. L'iscrizione è effettuata se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza (art. 32 LDIP). Il termine è di circa sei mesi, tenuto conto del margine di manovra di cui dispone l'autorità. Durante questo periodo, le dichiarazioni di persone residenti all'estero possono essere rette dal diritto svizzero anche dopo la celebrazione del matrimonio. Questa prassi non dovrebbe subire cambiamenti in ragione della nuova normativa.

Ai coniugi che portano cognomi diversi è data la possibilità di scegliere un cognome coniugale anche al momento della nascita o dell'adozione del loro primo figlio comune, come previsto nel secondo periodo del capoverso 2.

Nel 1984, una modifica del Codice civile ha permesso alla sposa di anteporre il proprio cognome a quello del marito. Dal 1994, questa possibilità è stata estesa anche allo sposo se i coniugi hanno assunto il cognome della sposa come cognome coniugale. Quest'innovazione, tuttavia, è stata introdotta soltanto mediante modifica dell'OSC e contraddice il CC che, su questo punto non è conforme alla CEDU né alla Costituzione federale. Poiché ormai ciascun coniuge porta, in linea di massima, un cognome diverso, la possibilità di anteporre il proprio cognome a quello coniugale non ha più ragion d'essere. Per semplificare e rendere più chiara la regolamentazione, il doppio cognome ufficiale deve quindi essere soppresso. I doppi cognomi assunti in virtù del diritto vigente sono mantenuti, a meno che la persona interessata non presenti una dichiarazione concernente il cognome ai sensi dell'articolo 8a del titolo finale o degli articoli 30a e 119.

La commissione non intende modificare la consuetudine di lunga data di portare un cognome d'affinità, ma ritiene che non sia necessario né opportuno accennare a
quest'usanza nella legge. Fuori delle relazioni ufficiali, i coniugi devono essere liberi di utilizzare a piacimento e senza procedure amministrative il cognome del coniuge o il nome da nubile o celibe posposto al proprio nome. Tale cognome non potrebbe essere utilizzato ufficialmente, né, tanto meno, figurerebbe nei registri dello stato civile. Sarà la pratica a determinare in che misura e in quali ambiti sarà tollerato un siffatto cognome. Di principio, il cognome serve a individuare una persona e a garantire che possa essere identificata in una data questione.

Minoranza (Schwander, Geissbühler, Kaufmann, Reinmann Lukas) Il capoverso 1 pone come prima regola che gli sposi scelgono un cognome coniugale. Essi possono scegliere tra i nomi che portano al momento del matrimonio.

Il capoverso 2 permette sussidiariamente a ognuno degli sposi di mantenere il cognome che porta al momento del matrimonio. È necessaria in questo caso una dichiarazione esplicita di voler mantenere il cognome portato fino al momento del matrimonio.

60

RS 291

379

Art. 161

Cittadinanza dei coniugi

L'iniziativa parlamentare esige il rispetto dell'uguaglianza sia in materia di cognome sia in materia di cittadinanza. Il matrimonio non deve avere effetto sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale dei coniugi. Si sarebbe potuto semplicemente abrogare l'articolo 161 CC. Tuttavia, la nuova disciplina deve essere esplicitamente sancita nella legge.

Art. 267a

Cittadinanza dei figli adottati

Il nuovo articolo 267a è la conseguenza logica del nuovo tenore dell'articolo 271 del progetto. Il figlio minorenne, e quindi anche il figlio adottivo minorenne, acquistano, in luogo e vece della loro cittadinanza cantonale e attinenza comunale anteriori, quelle del genitore di cui portano il cognome. Questa disposizione si applica non soltanto all'adozione congiunta ai sensi dell'articolo 264a CC, ma anche, per analogia, all'adozione singola di cui all'articolo 264b CC.

Il capoverso 2 regola esplicitamente il caso dell'adozione del figlio dell'altro coniuge. Questa particolare forma di adozione preserva il vincolo di filiazione con il genitore biologico e ne forma uno nuovo con il suo coniuge. Anche in questo particolare caso di adozione resta la possibilità di cambiare il cognome dell'adottato. Per questo, il capoverso 2 esplicita che il figlio, se adottato dall'altro coniuge, acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

Art. 270

Cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio

Alla nascita del primo figlio, i genitori uniti in matrimonio che portano cognomi diversi devono poter determinare se i loro figli comuni assumeranno il cognome da celibe o nubile del padre o della madre. Tale scelta si applica a tutti i loro figli comuni (cpv. 1). I coniugi non sono tenuti a decidere alla celebrazione del matrimonio. Un simile obbligo non può essere imposto, in particolare, alle coppie che si sposano all'estero. Appare inoltre superfluo chiedere di determinare il cognome dei loro eventuali figli comuni a coppie che non vogliono o non possono averne. Per giunta, anticipando troppo il momento della scelta del cognome dei figli verrebbe verosimilmente a crearsi un notevole lavoro amministrativo in ragione del prevedibile aumento delle richieste di cambiamento del cognome.

L'articolo 270 si applica, per analogia, anche ai casi di adozione (art. 267 cpv. 1 CC). In tal caso la scelta del cognome non avviene al momento della nascita bensì a quello dell'adozione.

I genitori che si uniscono in matrimonio dopo la nascita del figlio possono chiedere al momento del matrimonio, in applicazione dell'articolo 259 in combinato disposto con l'articolo 270 capoverso 1 CC, che il figlio porti il cognome del padre.

Il capoverso 2 disciplina il caso in cui i genitori che portano cognome diversi si trovino in disaccordo. In mancanza di accordo tra i genitori circa il cognome dei loro figli comuni, il figlio assume il cognome da nubile della madre. Vi è in questo caso un limite all'uguaglianza tra donna e uomo. La soluzione scelta si fonda sul fatto che, alla nascita, il vincolo con la madre è certo e che, in genere, nel periodo successivo, il legame tra il bambino e la madre è più forte. La decisione in favore della madre non significa per altro che il padre non abbia il diritto di esprimersi in merito alla scelta del cognome. L'articolo 159 CC obbliga i coniugi a prendere una decisione in comune. Il figlio può assumere il cognome paterno solo con il consenso del 380

padre. Se in un secondo tempo si accordano sulla scelta del cognome paterno, i genitori possono chiedere congiuntamente, entro un anno dalla nascita del primo figlio, che il figlio porti il cognome da celibe del padre.

Il capoverso 3 disciplina il cognome dei figli di genitori che portano un cognome coniugale. Il figlio assume questo cognome. La disposizione comprende il caso in cui i genitori hanno scelto un cognome coniugale in occasione del matrimonio o alla nascita del primo figlio.

Non è più necessaria una disciplina particolare per i doppi cognomi formati secondo l'articolo 160 capoverso 2 CC, poiché al figlio può essere attribuito soltanto il cognome da nubile o celibe della madre o del padre.

Minoranza I (Schwander, Geissbühler, Kaufmann, Reinmann Lukas) Secondo questa variante, si tiene conto del principio della minoranza a proposito dell'articolo 160 secondo cui i coniugi scelgono insieme un cognome coniugale. Il figlio assume sempre questo cognome.

Minoranza II (Schwander, Geissbühler, von Graffenried, Kaufmann, Reinmann Lukas) Il capoverso 1 non distingue tra figli di genitori uniti in matrimonio e figli di genitori non uniti in matrimonio. Per il resto, la disciplina è identica a quella del capoverso 1 del progetto.

Il capoverso 2 autorizza il doppio cognome se i genitori si trovano in disaccordo. Il figlio assume i cognomi dei due genitori; quello della madre è anteposto a quello del padre. Al raggiungimento della maggiore età, il figlio sceglie uno dei due cognomi e il doppio cognome che portava viene soppresso.

Il capoverso 4 regola il caso in cui il padre o la madre portano un doppio cognome in seguito a un precedente matrimonio in applicazione del diritto svizzero attuale. In questo caso, il figlio potrà assumere soltanto il primo cognome del doppio cognome, come già previsto nel diritto vigente (art. 270 cpv. 2 CC).

Art. 270a (nuovo)

Cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio

Il capoverso 1 diverge dal capoverso 2 dell'articolo 270 CC vigente in quanto il figlio di genitori che non sono uniti in matrimonio non assume il cognome attuale della madre, bensì quello da nubile. Si tiene così conto del principio che impedisce di trasmettere il cognome acquisito in occasione di un precedente matrimonio ai figli nati successivamente.

Il capoverso 2 consente ai genitori, se l'autorità parentale è attribuita loro congiuntamente, di dichiarare che il figlio porterà il cognome da celibe del padre. La dichiarazione deve essere fatta all'ufficiale dello stato civile entro un anno dal momento in cui l'autorità tutoria ha attribuito l'autorità parentale comune ai genitori.

Secondo il capoverso 3, se è il solo a esercitare l'autorità parentale, il padre deve avere la possibilità di dare il proprio cognome da celibe al figlio.

381

Minoranza (Schwander Geissbühler, von Graffenried, Kaufmann, Reinmann Lukas) Secondo la minoranza II all'articolo 270, non vi dovranno più essere differenze tra figli di genitori uniti in matrimonio e figli di genitori non uniti in matrimonio. Il cognome del figlio sarà disciplinato in un solo articolo. Per questo motivo, l'articolo 270a va stralciato.

Art. 270b (nuovo)

Consenso del figlio

Il nome fa parte dei diritti della personalità e, di conseguenza, chi è capace di discernimento deve poter esprimere il proprio consenso in caso di cambiamento (cognome di un genitore in vece e luogo di quello dell'altro). Per semplificare l'applicazione della norma, il limite di età è fissato a dodici anni.

L'articolo 270b concerne casi rari, ma da cui possono derivare esiti urtanti. Secondo il disciplinamento proposto, il figlio di più di dodici anni deve dare il suo consenso al cambiamento del suo cognome in seguito a matrimonio ulteriore dei genitori o nel caso dell'attribuzione dell'autorità parentale comune ai genitori o al solo padre.

In forza del rinvio all'articolo 267 CC, l'articolo 270b si applica per analogia ai casi di adozione. Va ricordato che anche per l'adozione è necessario il consenso dell'adottando capace di discernimento (art. 265 cpv. 2 CC). Il nuovo articolo 270b non significa tuttavia che, se ha compiuto 12 anni, il figlio adottivo deve dare il proprio consenso al cambiamento di cognome allorché è adottato da terzi. In questo caso si tratta piuttosto di una conseguenza obbligatoria dell'adozione piena, che scioglie i vincoli di filiazione del minore con la sua famiglia attuale e lo integra nella nuova famiglia. Per mantenere il cognome attuale occorre quindi una procedura di cambiamento del nome ai sensi dell'articolo 30 CC. Invece, il nuovo articolo 270b, in virtù dell'articolo 267 CC, è applicabile per analogia nel caso dell'adozione del figlio del coniuge se il figlio ha portato finora il cognome del genitore unito in matrimonio all'adottante e i genitori desiderano che ne assuma il cognome.

Art. 271

Cittadinanza del figlio

Il capoverso 1 crea un legame tra l'acquisizione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale e il cognome che il figlio assume con il vincolo di filiazione. Non viene fatta alcuna differenza esplicita tra il figlio di genitori uniti o no in matrimonio, perché in entrambi i casi il figlio può portare il cognome da nubile della madre o quello da celibe del padre. Rispetto alla normativa vigente, si tiene conto del principio dell'uguaglianza tra donna e uomo perché il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. La cittadinanza paterna non è più trasmessa automaticamente.

Se i due genitori portano un cognome coniugale, il figlio acquista la cittadinanza del genitore il cui cognome da nubile o celibe è stato scelto come cognome coniugale.

Se il cognome da celibe o nubile dei genitori è identico (per esempio Rossi e Rossi), il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore il cui cognome è stato scelto dai genitori come cognome determinante Se assume il cognome di entrambi i genitori in applicazione del diritto estero, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dei suoi due genitori.

382

Il capoverso 2 prevede che la stessa relazione tra cittadinanza e cognome è instaurata anche in caso di ulteriore cambiamento del cognome del figlio in seguito a matrimonio dei genitori o a modifica dell'esercizio dell'autorità parentale.

Minoranza (Schwander, Geissbühler, von Graffenried, Kaufmann, Reinmann Lukas) Il capoverso 2 prevede che il capoverso 1 si applica per analogia se il figlio porta il cognome di entrambi i genitori o qualora abbia scelto il suo cognome al raggiungimento della maggiore età. Si rinvia così alla minoranza II all'articolo 270 capoverso 2, secondo cui il figlio assume il cognome di entrambi i genitori se essi si trovano in disaccordo. Di conseguenza, il figlio acquista sia la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre che quella della madre.

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Art. 8a titolo finale

Cognome

I coniugi che, sotto il diritto attuale, hanno cambiato cognome in occasione del matrimonio devono poter determinare in qualsiasi momento i loro cognomi, dichiarando all'ufficiale dello stato civile di voler portare il proprio cognome da celibe o nubile. Come nel caso degli articoli 30a e 119, per la dichiarazione non è fissato alcun termine. Il principio di base del nuovo diritto del cognome, secondo il quale ciascuna persona porta il proprio cognome di nascita fino alla morte, si esprime attraverso il fatto che la scelta è limitata al cognome da celibe o nubile.

Art. 13d titolo finale

Cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio

Questa disposizione consente di fare la dichiarazione di cui all'articolo 270a capoversi 2 e 3 (autorità parentale sul figlio di genitori non uniti in matrimonio attribuita in comune ai genitori o esercitata unicamente dal padre) entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della modifica del Codice civile.

5.2.2

Modifica del diritto vigente

Legge federale del 29 settembre 195261 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza [LCit]) Art. 4 cpv. 2­4

Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

Il capoverso 1 è immutato. Se solo uno dei genitori è svizzero, il figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore svizzero, indipendentemente dal cognome che porta. Il tenore del capoverso 2, che disciplina il caso in cui ambedue i genitori sono svizzeri, è adeguato all'articolo 271 del progetto.

Con il nuovo diritto, i capoversi 3 e 4 sono superflui e devono essere abrogati.

61

RS 141.0

383

6

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

La modifica non dovrebbe avere delle ripercussioni importanti finanziarie o sull'effettivo del personale.

In occasione della procedura di consultazione, alcuni Cantoni hanno messo in dubbio quest'affermazione e hanno rilevato che la revisione renderebbe necessario un adeguamento dei registri informatici con costi conseguenti. Taluni Cantoni reputano in particolare che aumenteranno verosimilmente le dichiarazioni all'ufficiale dello stato civile relative al cognome.

7

Costituzionalità

La competenza della Confederazione di emanare disposizioni in materia di diritto civile si fonda sull'articolo 122 capoverso 1 Cost.

384