Termine di referendum: 9 luglio 2009

Legge federale sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) del 20 marzo 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 95 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 20072, decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione Art. 1 1

La presente legge disciplina: a.

i requisiti per l'uso dei titoli professionali di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» e «patent attorney»;

b.

il segreto professionale a cui sottostanno i consulenti in brevetti;

c.

la protezione dei titoli professionali di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» e «european patent attorney».

Si applica alle persone che esercitano in Svizzera la consulenza o la rappresentanza in materia di brevetti, usando un titolo professionale di cui al capoverso 1 lettera a o c.

2

La rappresentanza di parti in procedure dinanzi all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein è retta dall'articolo 8 del Trattato del 22 dicembre 19783 sui brevetti tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

3

1 2 3

RS 101 FF 2008 305 RS 0.232.149.514

2007-1761

1673

Legge sui consulenti in brevetti

Sezione 2: Protezione del titolo Art. 2

Consulente in brevetti

Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve: a.

avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5);

b.

avere superato l'esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7);

c.

avere svolto un'attività pratica (art. 9);

d.

disporre almeno di un recapito in Svizzera; e

e.

essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.).

Art. 3

Consulente in brevetti europei

Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» deve essere iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 4

Diplomi universitari svizzeri riconosciuti

Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge.

1

2

Il Consiglio federale disciplina l'accreditamento delle scuole universitarie svizzere.

Art. 5

Riconoscimento di diplomi universitari esteri

1 Un

diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: a.

è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure

b.

è comprovata nel caso specifico.

Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri.

Se possibile designa un solo servizio.

2

Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a.

3

Art. 6

Esame federale per consulenti in brevetti

L'esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze tecniche necessarie per la qualifica professionale.

1

1674

Legge sui consulenti in brevetti

2

3

Il Consiglio federale disciplina: a.

le condizioni di ammissione all'esame;

b.

le materie d'esame;

c.

la procedura d'esame.

Il Consiglio federale designa: a.

il servizio incaricato di svolgere l'esame;

b.

il servizio incaricato di sorvegliare l'esame.

Art. 7

Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti

Un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti:

1

2

a.

è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure

b.

è comprovata nel caso specifico.

Il Consiglio federale designa il servizio competente per il riconoscimento.

Se non riconosce un esame estero per consulenti in brevetti, il servizio competente decide come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera b.

3

Art. 8

Delega di compiti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato

Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato di:

1

a.

svolgere l'esame federale per consulenti in brevetti;

b.

decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti;

c.

emanare le decisioni relative al superamento dell'esame federale o al riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti.

Le organizzazioni e le persone di cui al capoverso 1 possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e prestazioni. I loro regolamenti sugli emolumenti sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.

2

Contro le decisioni di organizzazioni e di persone di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

Art. 9

Attività pratica

L'attività pratica di cui all'articolo 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro (art. 11 segg.) o di una persona con una qualifica professionale equivalente.

1

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Legge sui consulenti in brevetti

La durata dell'attività pratica è di tre anni a tempo pieno per i titolari di un master, di un diploma, di una licenza o di un diploma equivalente riconosciuto e di quattro anni a tempo pieno per i titolari di un bachelor o di un diploma equivalente riconosciuto. Almeno un anno di attività pratica deve avere un legame con la Svizzera.

2

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: a.

gli obiettivi e i contenuti dell'attività pratica;

b.

i requisiti che deve soddisfare una persona addetta alla vigilanza e non iscritta nel registro dei consulenti in brevetti;

c.

i requisiti geografici e di contenuto in merito al legame dell'attività pratica con la Svizzera.

Sezione 3: Segreto professionale Art. 10 Il consulente in brevetti è tenuto senza limiti di tempo alla riservatezza circa i segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.

1

2

Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.

Sezione 4: Registro dei consulenti in brevetti Art. 11

Tenuta del registro

L'IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti. Il registro può essere tenuto in forma elettronica.

Art. 12

Iscrizione nel registro

Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, l'IPI iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2. Rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione.

1

Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempiere i requisiti di cui all'articolo 2.

2

3 Il Consiglio federale può autorizzare l'IPI a disciplinare la comunicazione elettronica nell'ambito delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

4

1676

Legge sui consulenti in brevetti

Art. 13

Vigilanza

Se il comportamento in affari di un consulente in brevetti dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, dopo aver sentito l'interessato:

1

a.

ammonirlo;

b.

autorizzare l'IPI a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, dalla funzione di consulente in brevetti.

2 Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell'insieme dell'attività economica del consulente in brevetti, sia in Svizzera che all'estero.

Il DFGP può ordinare la pubblicazione dell'ammonimento o dell'esclusione nonché la cancellazione dell'iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti.

3

Art. 14 1

Contenuto del registro

L'IPI iscrive i consulenti in brevetti nel registro con le indicazioni seguenti: a.

la data dell'iscrizione;

b.

il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d'origine o la cittadinanza;

c.

il recapito o l'indirizzo d'affari in Svizzera; e

d.

eventualmente il nome del datore di lavoro.

I consulenti in brevetti comunicano senza indugio all'IPI il mutamento dei dati che li riguardano affinché l'iscrizione nel registro possa essere adeguata.

2

Art. 15 1

Pubblicità del registro

Chiunque può consultare il registro e ottenere informazioni sul suo contenuto.

L'IPI può rendere accessibile a terzi il contenuto del registro mediante procedura di richiamo elettronica.

2

Sezione 5: Disposizioni penali Art. 16

Uso abusivo del titolo

È punito con la multa chiunque nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d'affari in Svizzera:

1

a.

usa il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;

b.

usa il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» oppure usa una denominazione con la

1677

Legge sui consulenti in brevetti

quale tale titolo potrebbe essere confuso, senza essere iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti.

È fatto salvo l'uso di un titolo professionale secondo l'articolo 9 della legge liechtensteinese del 9 dicembre 19924 sui consulenti in brevetti, per la rappresentanza di parti in procedure dinanzi all'IPI da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein.

2

Art. 17

Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 18

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 19

Disposizione transitoria

Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge:

1

a.

ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure

b.

ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera.

La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2

3 Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.

4

4

L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 n. 43.

1678

Legge sui consulenti in brevetti

Art. 20

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 31 marzo 20095 Termine di referendum: 9 luglio 2009

5

FF 2009 1673

1679

Legge sui consulenti in brevetti

Modifica del diritto vigente

Allegato (art. 18)

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi Art. 42 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera.

2. Legge federale del 5 ottobre 20017 sul design Art. 18 cpv. 1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera.

1

3. Legge federale del 25 giugno 19548 sui brevetti Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera. Un recapito in Svizzera non è necessario per:

1

Titolo prima dell'art. 48a

Capo 8: Rappresentanza e vigilanza Art. 48a A. Rappresentanza

Nessuno è tenuto a farsi rappresentare dinanzi alle autorità amministrative in una procedura secondo la presente legge.

1

La parte che non intende condurre personalmente una procedura secondo la presente legge dinanzi alle autorità amministrative deve essere rappresentata da un mandatario che abbia un recapito in Svizzera.

2

6 7 8

RS 232.11 RS 232.12 RS 232.14

1680

Legge sui consulenti in brevetti

Art. 48b B. Vigilanza

L'articolo 13 della legge del 20 marzo 20099 sui consulenti in brevetti si applica per analogia ai mandatari non iscritti nel registro dei consulenti in brevetti.

Art. 120 Abrogato Art. 142, secondo periodo ... Le cause di nullità continuano a essere rette dal diritto previgente.

4. Codice penale10 Art. 321 n. 1, primo periodo 1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni11, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

5. Codice di procedura penale del 5 ottobre 200712 Art. 171 cpv. 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.

1

9 10 11 12

RS ...; FF 2009 1673 RS 311.0 RS 220 RS ...; FF 2007 6327

1681

Legge sui consulenti in brevetti

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