Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 68 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 novembre 20092, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1
Oggetto
La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione e dei profili della personalità (dati) nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di: a.
autorità federali, cantonali e comunali;
b.
federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottoorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della legge del ...3 sulla promozione dello sport (LPSpo);
c.
terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.
Art. 2
Principi del trattamento dei dati
Per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui all'articolo 1 possono:
1
1 2 3 4
a.
trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o un'altra legge federale lo preveda espressamente;
b.
utilizzare i numeri d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (numero d'assicurato AVS) giusta la legge federale del 20 dicembre 19464 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
RS 101 FF 2009 7113 RS ...; FF 2009 7191 RS 831.10
2009-1601
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c.
comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il trattamento non autorizzati.
Gli organi e le persone presso cui possono essere raccolti dati ai sensi della presente legge sono tenuti a comunicarli gratuitamente.
2
I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.
3
L'organo o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.
4
Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di quest'ultime.
5
Art. 3
Responsabilità
L'UFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi d'informazione e della legalità del trattamento dei dati.
Art. 4
Trattamento dei dati per lavori ai sistemi d'informazione
Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, i dati non possono essere modificati nel contenuto.
Art. 5
Modifica dei sistemi d'informazione
Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi d'informazione, sempre che in tal modo non vengano ampliate l'entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.
Art. 6
Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati
I dati dei sistemi d'informazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento. I dati medici sono conservati per dieci anni.
1
I dati non più necessari sono cancellati dai sistemi d'informazione. Una volta trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema d'informazione vengono cancellati in blocco.
2
I dati cancellati e la relativa documentazione sono offerti all'Archivio federale. I dati e la documentazione che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.
3
Art. 7
Anonimizzazione
I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.
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Sezione 2: Sistema nazionale d'informazione per lo sport Art. 8
Scopo
Il sistema nazionale d'informazione per lo sport serve all'adempimento dei compiti giusta la LPSpo5, segnatamente nei ambiti seguenti: a.
promozione generale dello sport e dell'attività fisica;
b.
Gioventù e Sport;
c.
sport nella scuola;
d.
Scuola universitaria federale dello sport;
e.
sport di competizione;
f.
formazione degli allenatori;
g.
sport nell'esercito;
h.
misure antidoping.
Art. 9
Dati
Il sistema contiene i dati seguenti: a.
le generalità;
b.
il numero d'assicurato AVS;
c.
indicazioni su attività e funzioni;
d.
qualificazioni e riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o soppressione di tali riconoscimenti;
e.
dati penali, nella misura in cui sono necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport;
f.
indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme antidoping;
g.
indicazioni relative all'indirizzo degli studi;
h.
qualificazioni ottenute nell'ambito degli studi;
i.
dati forniti volontariamente.
Art. 10
Raccolta dei dati
L'UFSPO raccoglie i dati presso:
5
a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
i docenti;
c.
le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport; RS ...; FF 2009 7191
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d.
il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui all'articolo 9 lettera e;
e.
le federazioni e le associazioni sportive e giovanili;
f.
l'agenzia nazionale antidoping di cui all'articolo 18 LPSpo6.
Art. 11
Comunicazione dei dati
Su richiesta, mediante una procedura di richiamo l'UFSPO può rendere accessibili i dati agli organi e alle persone seguenti:
1
a.
alla persona interessata: i dati che la riguardano;
b.
alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere ad, i;
c.
alle federazioni sportive e associazioni giovanili, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottoorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo 7 o collaborino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere ad, i;
d.
alle scuole, nella misura in cui partecipano alla realizzazione del programma Gioventù e Sport, nonché per l'adempimento di compiti nell'ambito dello sport scolastico: i dati di cui all'articolo 9 lettere ad, i;
e.
alle scuole universitarie o università che collaborano con l'UFSPO: i dati di cui all'articolo 9 lettere a, g, h.
f.
all'Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nell'esercito: i dati di cui all'articolo 9 lettere ad, i.
Su richiesta, in singoli casi i dati di cui all'articolo 9 lettere a, c, d, h possono essere comunicati a terzi come raccolte di dati o elenchi in forma elettronica, sempre che ciò sia necessario all'adempimento di compiti legali o contrattuali risultanti dall'applicazione della LPSpo.
2
3 L'UFSPO comunica in forma anonimizzata all'Ufficio federale di statistica i dati di cui all'articolo 9 lettere a, h.
Art. 12
Partecipazione alle spese
Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo, debbano partecipare alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema nazionale d'informazione.
6 7
RS ...; FF 2009 7191 RS ...; FF 2009 7191
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Sezione 3: Sistema d'informazione per i dati medici Art. 13
Scopo
Il sistema d'informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d'urgenza, l'assistenza medica e la diagnostica delle prestazioni di sportivi e di pazienti del servizio medico dell'UFSPO.
Art. 14
Dati
Il sistema contiene i dati seguenti: a.
le generalità;
b.
dati relativi allo stato di salute;
c.
certificati e perizie di specialisti;
d.
i dati necessari per la gestione della pratica;
e.
dati relativi alla diagnostica delle prestazioni;
f.
dati forniti volontariamente.
Art. 15
Raccolta dei dati
L'UFSPO raccoglie i dati presso: a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
il personale medico curante o incaricato di una perizia;
c.
le persone di fiducia designate dalla persona interessata.
Art. 16 1
Comunicazione dei dati
L'UFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti: a.
al personale medico curante;
b.
al personale medico che continua la cura, previo accordo della persona interessata;
c.
alle federazioni competenti e agli allenatori degli sportivi, nel quadro della diagnostica delle prestazioni.
Previo consenso della persona interessata, l'UFSPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni.
2
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Sezione 4: Disposizioni finali Art. 17
Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito: a.
alle responsabilità per il trattamento dei dati;
b.
ai dati trattati;
c.
ai dettagli relativi alla raccolta, alla conservazione, ai diritti di trattamento segnatamente mediante procedura di richiamo , all'archiviazione e alla distruzione dei dati;
d.
alla collaborazione con i Cantoni;
e.
alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 18
Entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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