Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 68 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 novembre 20092, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione e dei profili della personalità (dati) nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di: a.

autorità federali, cantonali e comunali;

b.

federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottoorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della legge del ...3 sulla promozione dello sport (LPSpo);

c.

terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

Art. 2

Principi del trattamento dei dati

Per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui all'articolo 1 possono:

1

1 2 3 4

a.

trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o un'altra legge federale lo preveda espressamente;

b.

utilizzare i numeri d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (numero d'assicurato AVS) giusta la legge federale del 20 dicembre 19464 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

RS 101 FF 2009 7113 RS ...; FF 2009 7191 RS 831.10

2009-1601

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c.

comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il trattamento non autorizzati.

Gli organi e le persone presso cui possono essere raccolti dati ai sensi della presente legge sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

2

I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

3

L'organo o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

4

Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di quest'ultime.

5

Art. 3

Responsabilità

L'UFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi d'informazione e della legalità del trattamento dei dati.

Art. 4

Trattamento dei dati per lavori ai sistemi d'informazione

Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, i dati non possono essere modificati nel contenuto.

Art. 5

Modifica dei sistemi d'informazione

Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi d'informazione, sempre che in tal modo non vengano ampliate l'entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.

Art. 6

Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

I dati dei sistemi d'informazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento. I dati medici sono conservati per dieci anni.

1

I dati non più necessari sono cancellati dai sistemi d'informazione. Una volta trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema d'informazione vengono cancellati in blocco.

2

I dati cancellati e la relativa documentazione sono offerti all'Archivio federale. I dati e la documentazione che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.

3

Art. 7

Anonimizzazione

I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

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Sezione 2: Sistema nazionale d'informazione per lo sport Art. 8

Scopo

Il sistema nazionale d'informazione per lo sport serve all'adempimento dei compiti giusta la LPSpo5, segnatamente nei ambiti seguenti: a.

promozione generale dello sport e dell'attività fisica;

b.

Gioventù e Sport;

c.

sport nella scuola;

d.

Scuola universitaria federale dello sport;

e.

sport di competizione;

f.

formazione degli allenatori;

g.

sport nell'esercito;

h.

misure antidoping.

Art. 9

Dati

Il sistema contiene i dati seguenti: a.

le generalità;

b.

il numero d'assicurato AVS;

c.

indicazioni su attività e funzioni;

d.

qualificazioni e riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o soppressione di tali riconoscimenti;

e.

dati penali, nella misura in cui sono necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport;

f.

indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme antidoping;

g.

indicazioni relative all'indirizzo degli studi;

h.

qualificazioni ottenute nell'ambito degli studi;

i.

dati forniti volontariamente.

Art. 10

Raccolta dei dati

L'UFSPO raccoglie i dati presso:

5

a.

la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b.

i docenti;

c.

le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport; RS ...; FF 2009 7191

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d.

il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui all'articolo 9 lettera e;

e.

le federazioni e le associazioni sportive e giovanili;

f.

l'agenzia nazionale antidoping di cui all'articolo 18 LPSpo6.

Art. 11

Comunicazione dei dati

Su richiesta, mediante una procedura di richiamo l'UFSPO può rendere accessibili i dati agli organi e alle persone seguenti:

1

a.

alla persona interessata: i dati che la riguardano;

b.

alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a­d, i;

c.

alle federazioni sportive e associazioni giovanili, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottoorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo 7 o collaborino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a­d, i;

d.

alle scuole, nella misura in cui partecipano alla realizzazione del programma Gioventù e Sport, nonché per l'adempimento di compiti nell'ambito dello sport scolastico: i dati di cui all'articolo 9 lettere a­d, i;

e.

alle scuole universitarie o università che collaborano con l'UFSPO: i dati di cui all'articolo 9 lettere a, g, h.

f.

all'Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nell'esercito: i dati di cui all'articolo 9 lettere a­d, i.

Su richiesta, in singoli casi i dati di cui all'articolo 9 lettere a, c, d, h possono essere comunicati a terzi come raccolte di dati o elenchi in forma elettronica, sempre che ciò sia necessario all'adempimento di compiti legali o contrattuali risultanti dall'applicazione della LPSpo.

2

3 L'UFSPO comunica in forma anonimizzata all'Ufficio federale di statistica i dati di cui all'articolo 9 lettere a, h.

Art. 12

Partecipazione alle spese

Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo, debbano partecipare alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema nazionale d'informazione.

6 7

RS ...; FF 2009 7191 RS ...; FF 2009 7191

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Sezione 3: Sistema d'informazione per i dati medici Art. 13

Scopo

Il sistema d'informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d'urgenza, l'assistenza medica e la diagnostica delle prestazioni di sportivi e di pazienti del servizio medico dell'UFSPO.

Art. 14

Dati

Il sistema contiene i dati seguenti: a.

le generalità;

b.

dati relativi allo stato di salute;

c.

certificati e perizie di specialisti;

d.

i dati necessari per la gestione della pratica;

e.

dati relativi alla diagnostica delle prestazioni;

f.

dati forniti volontariamente.

Art. 15

Raccolta dei dati

L'UFSPO raccoglie i dati presso: a.

la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b.

il personale medico curante o incaricato di una perizia;

c.

le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

Art. 16 1

Comunicazione dei dati

L'UFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti: a.

al personale medico curante;

b.

al personale medico che continua la cura, previo accordo della persona interessata;

c.

alle federazioni competenti e agli allenatori degli sportivi, nel quadro della diagnostica delle prestazioni.

Previo consenso della persona interessata, l'UFSPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni.

2

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Sezione 4: Disposizioni finali Art. 17

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito: a.

alle responsabilità per il trattamento dei dati;

b.

ai dati trattati;

c.

ai dettagli relativi alla raccolta, alla conservazione, ai diritti di trattamento ­ segnatamente mediante procedura di richiamo ­, all'archiviazione e alla distruzione dei dati;

d.

alla collaborazione con i Cantoni;

e.

alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 18

Entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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