09.434 Iniziativa parlamentare Tasse di bollo Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 novembre 2009

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale sulle tasse di bollo, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

23 novembre 2009

In nome della Commissione: La presidente, Simonetta Sommaruga

2009-2950

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Compendio A maggio 2009 il commercio delle blue chip svizzere è stato ritrasferito da Londra a Zurigo. Le transazioni effettuate da partecipanti non svizzeri alla SWX Europa (in passato virt-x) a Londra non vengono gravate di tassa di negoziazione, in quanto la SWX Europa non è una borsa svizzera. A seguito del rimpatrio, le stesse transazioni diventano tuttavia imponibili perché i membri stranieri di una borsa svizzera (cosiddetti «remote member») vengono considerati negoziatori di titoli ai sensi della legge federale sulle tasse di bollo (LTB). Per eliminare questo svantaggio a carico delle banche e degli agenti di borsa stranieri che sono membri di SIX rispetto ai non membri stranieri, è necessario abrogare i capoversi della LTB nei quali i membri stranieri di una borsa svizzera vengono qualificati come negoziatori di titoli.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

L'iniziativa parlamentare 09.434

1.1.1

Le richieste dell'iniziativa

L'iniziativa parlamentare del 7 maggio 2009 chiede un adeguamento delle disposizioni della legge federale sulle tasse di bollo (LTB) concernenti l'applicabilità della tassa di negoziazione ai membri stranieri di una borsa svizzera. Il motivo per questa richiesta è il rimpatrio, avvenuto nel maggio 2009, del commercio delle azioni da Londra alla SIX (in precedenza: SWX) a Zurigo. Nel 2001 il commercio delle cosiddette «blue chip» svizzere era stato trasferito da Zurigo all'allora virt-x (oggi: SWX Europe) a Londra.

1.1.2

Esame preliminare dell'iniziativa parlamentare

Il 7 maggio 2009 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha deciso con 8 voti contro 2 e un'astensione di elaborare un'iniziativa commissionale. La commissione omologa del Consiglio nazionale ha aderito a questa decisione il 23 giugno 2009 con 18 voti contro 5 e 3 astensioni. Di conseguenza, la CET-S è stata incaricata di elaborare un progetto (art. 111 cpv. 1 LParl).

Nell'ambito dell'esame preliminare il Dipartimento federale delle finanze, con lettera del presidente della Confederazione Hans-Rudolf Merz del 22 aprile 2009, ha comunicato alla CET-S di non avere nulla da eccepire al progetto di ristabilire, in materia di tasse di negoziazione ai sensi della LTB, la situazione giuridica vigente prima del trasferimento alla borsa londinese.

1.1.3

Progetto destinato al Consiglio degli Stati

Il 5 novembre 2009 la CET-S ha incaricato la sua segreteria di elaborare un progetto di legge e un rapporto esplicativo in collaborazione con l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Dato che le modifiche proposte comportano un adeguamento puramente tecnico della legge a favore della piazza borsistica svizzera, non è stato ritenuto necessario procedere a un'indagine conoscitiva. Nella seduta del 23 novembre 2009 la Commissione è entrata in materia senza opposizione, adottando con 7 voti contro 0 e un'astensione il progetto qui accluso destinato al Consiglio degli Stati.

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1.2

Contesto giuridico ed economico

1.2.1

Il decreto federale del 19 marzo 1999 concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione

Una delle misure adottate mediante tale decreto federale urgente concerneva i negoziatori stranieri di titoli in quanto nuova categoria di membri ammessi alla SWX a Zurigo. Il decreto federale assoggettava alla tassa di negoziazione tali membri stranieri della borsa svizzera (cosiddetti «remote member») relativamente ai titoli svizzeri trattati alla borsa medesima (art. 13 cpv. 3 lett. e LTB). Scopo della modifica era parificare i membri stranieri della borsa svizzera (SWX) ai membri svizzeri.

Dato che i membri stranieri per loro natura non hanno una sede in Svizzera presso la quale la tassa di negoziazione possa essere riscossa e controllata, la borsa svizzera assumeva per tali membri tutti i pertinenti obblighi di dichiarazione e di pagamento (art. 17 cpv. 4 LTB). Inoltre tali membri venivano autorizzati a tenere uno stock commerciale di titoli esentasse (art. 19 cpv. 2 LTB).

1.2.2

Ripercussioni pratiche della normativa sulle borse svizzere

Con il citato rimpatrio del commercio delle azioni a Zurigo le transazioni dei membri non svizzeri sono soggette alla tassa di negoziazione dato che tali membri sono considerati come negoziatori di titoli in base all'articolo 13 capoverso 3 lettera e LTB. Durante il periodo in cui si sono svolte a Londra, le transazioni concernenti le blue chip svizzere non erano soggette alla tassa.

Il progetto di rimpatrio a Zurigo è considerato molto importante dalla borsa e dalla piazza finanziaria svizzera. La piazza finanziaria può essere rafforzata soltanto se dopo il rimpatrio si riesce a mantenere la liquidità nel commercio con le blue chip svizzere; a tale scopo è necessario assicurare condizioni quadro interessanti per i membri stranieri, che oggi apportano oltre il 50 % della liquidità.

Nell'ambito del progetto di rimpatrio, la borsa ha cercato d'intesa con l'AFC possibili soluzioni per ridurre gli svantaggi della piazza svizzera. Anche se i membri stranieri della SIX possono oggi evitare l'assoggettamento alla tassa, a lungo termine la situazione attuale non è soddisfacente in quanto questi membri temono in Svizzera rischi fiscali latenti che possono evitare praticando il commercio di blue chip svizzere in borse all'estero.

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Punti essenziali del progetto

Le disposizioni introdotte nel 1999 a favore dei membri stranieri delle borse svizzere hanno avuto effetto per appena due anni. Infatti con il trasferimento a Londra, il commercio delle blue chip svizzere veniva sottratto del tutto alla tassa. L'obiettivo perseguito con la modifica del 1999, cioè ottenere la parità di trattamento dei membri svizzeri e di quelli esteri della borsa svizzera, deve quindi essere ritenuto fallito a partire dal 2001. A fronte della globalizzazione dei mercati e della concorrenza tra le piazze borsistiche e gli offerenti in Internet appare indispensabile favorire il mercato 7620

nel nostro Paese esentando dalla tassa di negoziazione il commercio con i titoli svizzeri praticato dai membri stranieri della borsa svizzera; in tal modo si crea una situazione identica a quella vigente di fatto nel «periodo londinese», ossia dal 2001 al 2009. A questo scopo occorre abrogare le disposizioni introdotte nel 1999 in merito ai membri stranieri di borse svizzere.

3

Commento alla modifica della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10)

Art. 13 cpv. 3 lett. e È abrogata la disposizione introdotta nel 1999 secondo cui i membri stranieri di una borsa svizzera sono considerati negoziatori di titoli relativamente ai titoli svizzeri trattati a tale borsa. Visto che di conseguenza i negoziatori di titoli stranieri non saranno più imponibili in Svizzera, diventa priva di oggetto la disposizione dell'articolo 17 capoverso 4, di cui qui di seguito.

Art. 17 cpv. 4 Il vigente articolo 17 capoverso 4, introdotto contemporaneamente alla disposizione di cui sopra, prevede che «la tassa dovuta dai negoziatori di titoli di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera e è versata dalla borsa svizzera implicata»: anche questa disposizione è abrogata.

Art. 19 cpv. 2 La soppressione della parità di trattamento tra membri stranieri di borse svizzere e membri svizzeri in materia di tassa di negoziazione comporta anche l'abrogazione di questa norma che stabilisce i casi in cui i membri stranieri sono esonerati da tale tassa.

Cifra II cpv. 2 Dato che si desidera che la nuova normativa entri in vigore il più presto possibile e considerato che per la legge sulle tasse di bollo l'entrata in vigore è possibile ogni trimestre, si propone la data del 1° luglio 2010. Se il progetto viene esaminato dal Consiglio nazionale nella sessione primaverile del 2010 la votazione finale può avere luogo il 19 marzo 2010. In questa ipotesi, il termine di referendum, che decorre soltanto dalla pubblicazione ufficiale della modifica, durerà fino a inizio luglio; si deve prevedere quindi l'entrata in vigore retroattiva. Se il referendum è lanciato, spetta al Consiglio federale decidere l'entrata in vigore.

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Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie

Nel messaggio del 14 dicembre 1998 il Consiglio federale ha stimato a circa 20 milioni di franchi le perdite dovute alle misure previste dal decreto federale urgente del 19 marzo 1999. Pertanto l'annullamento delle misure decise all'epoca non comporta nessuna riduzione del gettito fiscale. Nonostante con la presente modifica i membri stranieri di SIX non saranno più considerati negoziatori di titoli imponibili ai sensi della LTB, non si deve dimenticare che durante il periodo in cui il commercio delle blue chip svizzere era trasferito a Londra tali persone di fatto hanno praticato il commercio di azioni svizzere presso questa borsa estera senza essere assoggettate alla tassa svizzera. In combinazione con la presente modifica di legge, il rimpatrio del commercio delle blue chip svizzere a Zurigo dovrebbe portare a un aumento del numero di negoziatori di titoli stranieri professionali presso le borse svizzere e quindi a un aumento globale del gettito fiscale.

4.2

Idoneità all'attuazione

L'attuazione delle abrogazioni qui proposte non pone nessun problema.

4.3

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La presente modifica non comporta nessuna modifica dell'effettivo del personale. Le misure possono essere integrate nei sistemi di computo già esistenti.

5

Rapporto con il diritto europeo

La presente modifica non contraddice nessuna normativa dell'Unione europea.

6

Basi legali

6.1

Costituzionalità

La competenza della Confederazione di prelevare una tassa di bollo sui titoli si fonda sull'articolo 132 capoverso 1 della Costituzione federale.

6.2

Forma dell'atto

Conformemente all'articolo 22 capoverso 1 LParl, l'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

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