09.027 Messaggio concernente una Convenzione per evitare la doppia imposizione con la Turchia del 6 marzo 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito con la Turchia, firmata il 22 maggio 2008.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-0062

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Compendio Nel 1986, la Svizzera e la Turchia hanno avviato negoziati allo scopo di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. Questi negoziati si sono rivelati difficili e sono stati interrotti diverse volte a causa della divergenza delle politiche dei due Stati in materia di convenzioni. Per questo motivo la Turchia era l'unico Stato membro dell'OCSE con cui la Svizzera non aveva ancora concluso una Convenzione contro la doppia imposizione.

Il 22 maggio 2008 è stata firmata con la Turchia una convenzione per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito. Di conseguenza è stata colmata una lacuna importante nella rete svizzera di convenzioni di doppia imposizione.

La Convenzione contiene norme che garantiscono una solida protezione contro la doppia imposizione e offre vantaggi importanti per lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Essa contribuirà a mantenere e a promuovere gli investimenti diretti svizzeri in questo Paese.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Punti essenziali della Convenzione

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Nel 1986, la Svizzera e la Turchia hanno avviato negoziati allo scopo di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito.

Benché membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la Turchia segue una politica convenzionale nei confronti degli altri Stati membri dell'OCSE che in alcuni punti sensibili diverge dal modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Questi negoziati si sono rivelati difficili e sono stati interrotti diverse volte a causa della divergenza delle politiche dei due Stati in materia di convenzioni. Per questo motivo la Turchia era l'unico Stato membro dell'OCSE con cui la Svizzera non aveva ancora concluso una Convenzione contro la doppia imposizione. Dopo oltre 20 anni, nel mese di ottobre del 2006 questi negoziati sono sfociati in un accordo di Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione, che è stata firmata a Berna il 22 maggio 2008.

La Turchia, che conta circa 72 milioni di abitanti, è uno Stato che occupa una posizione particolare tra l'Europa e l'Asia. Tenuto conto della sua dimensione, del suo potenziale economico e della sua situazione geostrategica, la Turchia è un partner di importanza ma anche di complessità crescente per la Svizzera. Nel mese di ottobre del 2005 la Turchia ha avviato i negoziati di adesione all'Unione europea, la cui durata e il cui esito sono però oggigiorno, per diverse ragioni, ancora incerti. Questi negoziati di adesione dovrebbero verosimilmente caratterizzare le relazioni bilaterali tra la Svizzera e la Turchia in vari settori. In particolare l'estensione alla Turchia del mercato interno comunitario dovrebbe favorire l'economia svizzera.

La Svizzera è legata alla Turchia da un accordo di libero scambio concluso tra gli Stati dell'AELS e la Turchia ed entrato in vigore nel 1992, dall'Accordo del 3 marzo 1988 concernente il promovimento e la protezione reciproci degli investimenti (RS 0.975.276.3) e dalla Convenzione di commercio del 13 dicembre 1930 (RS 0.946.297.631). Considerate le importanti prospettive di crescita, il mercato turco presenta un forte potenziale per le esportazioni svizzere. Attualmente la Svizzera esporta
verso la Turchia beni e servizi per un importo annuo di 2 miliardi di franchi. Circa il 50 per cento di queste esportazioni concerne il settore chimico e farmaceutico, mentre il 30 per cento quello dei macchinari (segnatamente macchinari tessili). Per quanto riguarda le importazioni in Turchia, la Svizzera occupa l'ottavo posto tra i fornitori stranieri. Nel 2004 la Svizzera figurava al sesto posto tra gli investitori diretti stranieri.

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1.2

Apprezzamento

Nel complesso, il risultato dei negoziati è comparabile alle soluzioni adottate nelle Convenzioni concluse dalla Turchia con gli altri Stati dell'OCSE, che hanno un grado di sviluppo economico analogo a quello svizzero. Dal momento che non era possibile attendersi soluzioni più vantaggiose, bisognava prendere in considerazione gli interessi economici svizzeri e concludere questi negoziati.

La presente Convenzione colma pertanto l'unica lacuna nella rete svizzera di convenzioni di doppia imposizione con gli Stati membri dell'OCSE e fissa la politica adottata nel 2000 dalla Svizzera in materia di scambio d'informazioni in questo contesto. Le condizioni quadro stabilite nella Convenzione contribuiranno a mantenere e a promuovere gli investimenti diretti, favorendo così lo sviluppo economico di entrambi gli Stati. Nell'ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

2

Commento ai singoli articoli della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione fiscale elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla relativa prassi svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a evidenziare le caratteristiche principali della Convenzione nonché a commentare le principali deroghe al modello di convenzione rispettivamente alla prassi svizzera.

Art. 2

Imposte considerate

Il campo d'applicazione della Convenzione comprende esclusivamente le imposte sul reddito, visto che la Turchia non prevede l'imposta sul patrimonio.

Le vincite ai giochi, scommesse e lotterie sono escluse dal campo d'applicazione materiale conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni (par. 5).

Art. 3

Definizioni generali

La lettera f) del paragrafo 1 dell'articolo 3 precisa la nozione di sede («head office (registered office)»), con rinvio al Codice delle obbligazioni svizzero o al Codice del commercio turco. Questa precisazione risulta dall'inserimento di tale nozione al paragrafo 1 dell'articolo 4 nella lista dei criteri di esempi per la definizione di «residente» di uno Stato contraente. Questa aggiunta chiesta dalla Turchia è stata accordata poiché costituisce un criterio di natura analoga ai sensi della suddetta disposizione dell'articolo 4. Al numero 1 del Protocollo viene inoltre precisato che la sede della direzione effettiva corrisponde ai criteri combinati del luogo dove sono esercitate le attività industriali o commerciali rilevanti nonché la direzione e il controllo delle attività.

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Art. 5

Stabile organizzazione

Nell'ambito dell'imposizione della stabile organizzazione, la Turchia segue una politica rigida e costante nei confronti degli altri Stati dell'OCSE che hanno un grado di sviluppo economico analogo a quello svizzero. Una deroga a questa politica non era pertanto prevista. Nel quadro del pacchetto finale di negoziati, il paragrafo 3 prevede che cantieri di costruzione o catene di montaggio, nonché le relative attività di sorveglianza, costituiscono una stabile organizzazione già a partire da una durata di sei mesi. I servizi prestati sul territorio per una durata superiore ai sei mesi sono imponibili nello Stato della fonte. Questa è una soluzione atipica per uno Stato membro dell'OCSE, ma concessione imprescindibile per la conclusione dei negoziati. La Svizzera ha già concluso clausole del genere con Stati di importanza analoga (ad es. le Filippine o la Thailandia).

Art. 8

Trasporto marittimo, aereo e stradale

Questa disposizione si applica anche ai trasporti stradali esercitati nel traffico internazionale. Questo ampliamento, richiesto dalla Turchia e la cui portata è piuttosto limitata, figura già in altre Convenzioni svizzere per evitare la doppia imposizione (ad es. Bulgaria, Ungheria o Romania). Le altre disposizioni della Convenzione relative al traffico internazionale sono state di conseguenza adeguate (art. 3 par. 1 lett. J, art. 13 par. 3 e art. 15 par. 3).

Art. 9

Imprese associate

Come nella maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse di recente, è stato possibile introdurre nei paragrafi 2 e 3 disposizioni che corrispondono alla prassi svizzera. La Convenzione prevede al paragrafo 2 che gli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo amichevole concernente l'aggiustamento degli utili. Secondo il paragrafo 3, questi aggiustamenti possono essere effettuati entro un periodo massimo di cinque anni a partire dall'anno in cui i redditi oggetto dell'aggiustamento sono stati realizzati.

Art. 10

Dividendi

I dividendi provenienti da partecipazioni di almeno il 20 per cento sono assoggettati a un'aliquota di imposta limitata al 5 per cento nello Stato della fonte a condizione che, trattandosi di dividendi di fonte turca, questi redditi da partecipazioni siano esentati nello Stato di residenza. Per la Svizzera, tale esenzione è prevista dalla riduzione per partecipazioni di cui all'articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e dalle disposizioni cantonali corrispondenti (cfr. art. 28 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).

D'altra parte potrà essere prelevata un'imposta alla fonte sugli utili distribuiti da una stabile organizzazione («branch profits tax») a un'aliquota limitata al 5 per cento nello Stato della fonte (invece dell'attuale 15 %, secondo la legislazione interna turca), a condizione che questi utili siano esentati nello Stato in cui ha sede l'impresa. Per la Svizzera, nel caso della stabile organizzazione questa esenzione è prevista all'articolo 52 LIFD e dalle corrispondenti disposizioni cantonali.

Negli altri casi, l'aliquota dell'imposta alla fonte è limitata al 15 per cento.

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Il numero 2 del Protocollo concernente i fondi di investimento turchi («investment funds» senza personalità giuridica e «investment trusts» con personalità giuridica) precisa, trattandosi dell'articolo 10, che i redditi distribuiti da questi fondi da parte turca sono considerati come dividendi senza pregiudicare il diritto ai vantaggi della Convenzione per i fondi di investimento stessi. Per quanto necessario, quest'ultimo punto dovrà essere ulteriormente disciplinato nel quadro di un accordo amichevole conformemente alla prassi svizzera in questo ambito.

Art. 11

Interessi

Le aliquote convenute in materia di imposizione alla fonte degli interessi (par. 2 e 3) sono le seguenti: 0 per cento per gli interessi pagati a uno Stato contraente o alla sua Banca centrale; 5 per cento per gli interessi pagati nel quadro di prestiti o crediti accordati, garantiti o assicurati per il promovimento delle esportazioni; 10 per cento per gli interessi pagati a banche e 15 per cento negli altri casi. Gli interessi esentati dalla legislazione turca saranno assoggettati a un computo di imposta fittizia limitata a un'aliquota del 5 per cento e di durata limitata a 7 anni.

Art. 12

Canoni

Lo Stato della fonte dei canoni può prelevare un'imposta massima del 10 per cento (par. 2). L'ammontare di tale aliquota è prassi corrente nelle Convenzioni concluse dalla Svizzera con Stati poco industrializzati. Il computo dell'imposta fittizia per interessi e canoni è stato limitato a 7 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed è del 5 per cento per rimunerazioni di leasing nonché del 10 per cento per i canoni. Tenuto conto dell'aliquota d'imposizione interna turca (attualmente: 22 %), queste soluzioni possono essere globalmente considerate come favorevoli per la Svizzera.

Il numero 4 del Protocollo precisa che agli utili realizzati alla cessione di diritti ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 12 sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 (utili di capitale) a meno che sia provato che il suddetto pagamento non è un pagamento dovuto per una cessione effettiva di proprietà.

Art. 13

Utili di capitale

Fatte salve alcune eccezioni (ad es. parti in fondi di investimento), gli utili di capitale sono attualmente esenti da imposta in Turchia. Malgrado questa situazione la politica turca in materia di convenzioni non viene modificata e mira all'introduzione in questa disposizione di una clausola che attribuisce allo Stato della fonte il diritto di imposizione degli utili provenienti da speculazioni concernenti i beni mobili contemplati nel paragrafo 4, realizzati in un lasso di tempo di 12 mesi tra la data d'acquisto e quella di cessione. Questo diritto dello Stato della fonte è riconosciuto dalla Svizzera solo in caso di imposizione effettiva (art. 22 par. 1 lett. a).

Art. 14

Professioni indipendenti

Come in altre convenzioni svizzere contro le doppie imposizioni, oltre al criterio della base fissa, alla lettera b del paragrafo 1 è accordato in favore dello Stato in cui è svolta l'attività un criterio supplementare di imposizione nel caso di soggiorno di oltre 183 giorni nel corso di 12 mesi.

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Art. 18 e 19

Pensioni

L'articolo 18 segue i principi del modello OCSE. Come in altre convenzioni svizzere contro le doppie imposizioni, le rendite sono contemplate nelle pensioni.

Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, il numero 5 del Protocollo conferma espressamente il punto di vista svizzero secondo cui gli articoli 18 e 19 della Convenzione si applicano, trattandosi di pensioni, anche alle prestazioni in capitale.

Art. 20

Studenti

Come in altre convenzioni svizzere contro le doppie imposizioni, il paragrafo 2 garantisce la parità di trattamento tra gli studenti dell'altro Stato contraente e gli studenti residenti, nel caso di borse di studio e di rimunerazioni non contemplate nel paragrafo 1.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

La Turchia evita la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo.

La Svizzera applica il metodo dell'esenzione dell'imposta con riserva della progressione e per dividendi, interessi e canoni concede il computo globale d'imposta.

Come indicato più sopra (art. 11 e 12), il computo dell'imposta fittizia per interessi e canoni è stato limitato a 7 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e al 5 per cento per interessi e per rimunerazioni di leasing nonché al 10 per cento per i canoni.

Secondo la Turchia qualsiasi misura ministeriale di riduzione o di soppressione di imposta alla fonte è considerata un incentivo allo sviluppo economico e deve quindi essere ritenuta nel computo dell'imposta fittizia. Per questa ragione questo articolo è formulato in maniera generale.

Art. 25

Scambio di informazioni

La Turchia aveva chiesto una clausola di scambio di informazioni che comprendesse l'applicazione del diritto interno, in particolare per la lotta contro l'evasione fiscale.

Nel quadro del compromesso globale che tiene conto dell'insieme dei risultati di questo negoziato è stata accordata una clausola concernente lo scambio su richiesta di informazioni necessarie, da un lato, all'applicazione della Convenzione e, dall'altro, al diritto interno unicamente in caso di frode fiscale. Una tale disposizione è già stata accordata dalla Svizzera ad altri Stati (Germania, Norvegia ecc.). Il numero 6 del Protocollo rammenta i principi applicati dalla Svizzera trattandosi della necessità della realizzazione di una frode fiscale ai sensi del diritto svizzero, della necessità di un legame diretto, del principio di reciprocità e di una presentazione plausibile dei fatti. Questa assistenza sarà fornita per i delitti commessi dopo l'entrata in vigore della Convenzione. La soluzione adottata in ambito di scambio di informazioni permette di fissare con la Turchia gli impegni presi dalla Svizzera nel rapporto approvato nel 2000 dal Comitato Affari fiscali dell'OCSE sul miglioramento dell'accesso alle informazioni bancarie a fini fiscali.

1831

Art. 27

Entrata in vigore

La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno dal, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

3

Conseguenze finanziarie

Con la conclusione della Convenzione contro la doppia imposizione entrambi gli Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano dal rimborso intero o parziale dell'imposta preventiva sui dividendi e dal computo delle imposte alla fonte riscosse dalla Turchia su dividendi e interessi conformemente agli articoli 10 e 11 e, per quanto riguarda i canoni, all'articolo 12.

In mancanza di statistiche appropriate, l'entità di queste perdite non può essere quantificata. Tuttavia tali perdite saranno parzialmente compensate dall'incremento dell'attrattiva della piazza economica svizzera, per cui dovrebbero risultare entrate supplementari nel quadro delle imposte dirette.

La presente Convenzione evita la doppia imposizione e offre alla Svizzera e alla sua economia una solida base nei rapporti bilaterali, sopprimendo possibili svantaggi fiscali rispetto ad altri Stati con cui la Turchia ha concluso una Convenzione per evitare la doppia imposizione. La Convenzione può in tal modo favorire la concorrenzialità della Svizzera e dispiegare effetti positivi sul piano economico e finanziario. Nel suo insieme la Convenzione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali nonché al promovimento degli investimenti diretti svizzeri in Turchia. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione. Del resto, occorre ricordare che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono concluse innanzi tutto nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, il che è uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

4

Costituzionalità

La Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (RS 101), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvare la Convenzione, la quale è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale anche le Convenzioni internazionali che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. In riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione ed evitare che Convenzioni 1832

analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele (FF 2003 5623), il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

Le disposizioni della presente Convenzione corrispondono a quelle che la Turchia ha concluso con altri Stati dell'OCSE. Per la Svizzera, le soluzioni convenzionali adottate non corrispondono interamente a quelle di regola negoziate con gli Stati dell'OCSE e a quelle proposte nel Modello di convenzione dell'OCSE. La Svizzera ha fatto alcune concessioni che abitualmente accorda solo ai Paesi in sviluppo.

Ciononostante, la Convenzione non crea nuovi obblighi importanti per il nostro Paese, come fu invece per esempio il caso in occasione della revisione della convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Repubblica d'Austria (cfr.

messaggio del 24 maggio 2006; FF 2006 4723, in part. 4730). Tutte le concessioni fatte dalla Svizzera nell'ambito del presente dossier sono già state accordate in passato ad altri Stati. Lo stesso dicasi per l'assistenza amministrativa che è già stata accordata per l'applicazione del diritto interno nei casi di frode fiscale con altri Stati (ad es. con la Germania e il Sudafrica) e per le informazioni che possono già oggi essere ottenute mediante assistenza giudiziaria. Una tale disposizione rafforza la posizione svizzera in campo internazionale in questo ambito.

La presente Convenzione contiene regole che possono essere considerate conformi alla politica svizzera in materia di convenzioni. Essa non prevede nuovi obblighi importanti per la Svizzera. Il decreto federale concernente la Convenzione di doppia imposizione con la Turchia non sottostà pertanto al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 della Costituzione federale.

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