Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

Disegno

(Legge sulla protezione dei marchi, LPM) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20091, decreta: I La legge del 28 agosto 19922 sulla protezione dei marchi è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutto il testo l'espressione «Istituto» è sostituita con «IPI».

Ingresso primo comma visto l'articolo 122 della Costituzione federale3; Art. 9 cpv. 1 Chi rivendica il diritto di priorità risultante dalla Convenzione di Parigi4 o da un'esposizione deve presentare all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) una dichiarazione di priorità. L'IPI può chiedere di produrre un documento di priorità.

1

Art. 10 cpv. 3 La richiesta di proroga dev'essere presentata all'IPI entro i dodici mesi che precedono, ma al più tardi nei sei mesi che seguono la scadenza della registrazione.

3

Art. 13 cpv. 2 frase introduttiva (concerne solo il testo francese), lett. d e cpv. 2bis Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno:

2

d.

1 2 3 4

sia usato per introdurre prodotti nel territorio doganale svizzero o asportarli dal territorio doganale svizzero;

FF 2009 7425 RS 232.11 RS 101 RS 0.232.01/04

2009-1655

7557

Legge sulla protezione dei marchi

2bis Il titolare del marchio usufruisce del diritto di cui al capoverso 2 lettera d anche se l'introduzione nel territorio doganale svizzero di prodotti commerciali o l'asportazione di simili prodotti dal territorio doganale svizzero è effettuata a scopo privato.

Art. 17a cpv. 1 Il titolare del marchio può chiedere in qualsiasi momento la divisione della registrazione o della domanda di registrazione.

1

Titolo prima dell'art. 27a (nuovo)

Capitolo 2a: Marchio geografico Art. 27a (nuovo)

Oggetto

In deroga all'articolo 2 lettera a, un marchio geografico può essere registrato per: a.

una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 16 della legge federale del 29 aprile 19985 sull'agricoltura (LAgr) oppure un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 50a;

b.

una denominazione d'origine controllata protetta secondo l'articolo 63 LAgr o una denominazione estera di vini conforme ai requisiti di cui all'articolo 63 LAgr;

c.

un'indicazione di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale emanata in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 o un'indicazione estera di provenienza che poggia su una regolamentazione estera equivalente.

Art. 27b (nuovo)

Depositanti

La registrazione di un marchio geografico può essere chiesta:

5

a.

dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica oppure, se tale gruppo non esiste più, da un gruppo rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d'origine o indicazione geografica;

b.

dal Cantone svizzero che protegge una denominazione d'origine controllata, dall'autorità estera competente per la regolamentazione delle denominazioni viticole o dal gruppo che ha ottenuto la protezione di una denominazione viticola estera;

c.

dall'organizzazione mantello del settore economico per il quale il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 o che si basa su una normativa estera equivalente.

RS 910.1

7558

Legge sulla protezione dei marchi

Art. 27c (nuovo)

Regolamento

Chi deposita un marchio geografico presenta all'IPI un regolamento sull'uso del marchio.

1

2 Il regolamento deve corrispondere all'elenco degli obblighi o alla pertinente normativa.

Il regolamento non può prevedere una remunerazione per l'uso del marchio geografico.

3

Art. 27d (nuovo)

Diritti

Un marchio geografico può essere usato da chiunque rispetti le condizioni previste dal regolamento.

1

Il titolare di un marchio geografico può vietare a terzi di usarlo nel commercio per prodotti identici o comparabili, se l'uso non è conforme al regolamento.

2

Art. 27e (nuovo)

Disposizioni non applicabili

In deroga agli articoli 17 e 18, il marchio geografico non può essere trasferito né concesso in licenza.

1

In deroga all'articolo 31, il titolare di un marchio geografico non può presentare opposizione.

2

Le disposizioni degli articoli 11 e 12 concernenti l'uso del marchio e le conseguenze del mancato uso non sono applicabili.

3

Art. 30 cpv. 2 lett. e (nuova) 2

Respinge la domanda di registrazione se: e.

il marchio geografico non soddisfa le esigenze previste dagli articoli 27a­ 27c.

Art. 31 cpv. 1bis (nuovo) 1bis

Non può opporsi alla registrazione di un marchio geografico.

Art. 35 rubrica e lett. d ed e (nuove) Condizioni L'IPI cancella del tutto o in parte la registrazione del marchio se: d.

è cancellata la denominazione d'origine o l'indicazione geografica su cui si basa un marchio geografico;

e.

è approvata una domanda di cancellazione.

7559

Legge sulla protezione dei marchi

Art. 35a (nuovo)

Domanda

Chiunque può presentare all'IPI una domanda di cancellazione del marchio per mancato uso ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1.

1

2

La domanda può essere presentata: a.

non prima di cinque anni dal decorso inutilizzato del termine di opposizione; o

b.

in caso di opposizione, non prima di cinque anni dalla fine della procedura di opposizione.

La domanda è considerata presentata al momento del pagamento dell'emolumento per la domanda di cancellazione.

3

Art. 35b (nuovo) 1

Decisione

L'IPI respinge la domanda se: a.

il richiedente non rende verosimile il mancato uso del marchio; o

b.

il titolare del marchio rende verosimili l'uso del marchio o gravi motivi per il suo mancato uso.

Se il richiedente rende verosimile il mancato uso per una parte dei prodotti e servizi, l'IPI accoglie la domanda soltanto per tale parte.

2

Nella decisione sulla domanda di cancellazione l'IPI statuisce se e in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente.

3

Art. 35c (nuovo)

Procedura

Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

Art. 41 cpv. 4 lett. e (nuova) 4

Il proseguimento della procedura è escluso in caso d'inosservanza: e.

dei termini della procedura di cancellazione di cui agli articoli 35a­35c.

Art. 47 cpv. 3 lett. c e cpv. 3bis e 3ter (nuovi) 3

È vietato l'uso di: c.

un nome, una ditta, un indirizzo o un marchio in rapporto con prodotti o servizi di altra provenienza, se ne risulta un rischio di inganno.

3bis Le indicazioni di provenienza usate con espressioni quali «genere», «tipo», «stile» o «imitazione» o simili devono soddisfare le condizioni applicabili alle indicazioni di provenienza usate senza tali espressioni.

Le indicazioni concernenti la ricerca, il design o altre attività specifiche legate al prodotto possono essere usate se l'intera attività in questione si svolge nel luogo indicato.

3ter

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Legge sulla protezione dei marchi

Art. 48

Indicazioni di provenienza dei prodotti

L'indicazione di provenienza di un prodotto è pertinente se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 48a­48c.

1

Devono essere soddisfatte anche eventuali ulteriori condizioni, quali i principi di fabbricazione o di trasformazione oppure i criteri di qualità usuali o prescritti nel luogo di provenienza.

2

Tutte le condizioni devono essere definite caso per caso, in funzione della percezione delle cerchie interessate e, se del caso, in funzione dell'influenza che esercitano sulla rinomanza dei prodotti.

3

Nel caso di prodotti naturali e prodotti naturali trasformati, sono considerati luoghi di provenienza o di trasformazione per indicazioni di provenienza svizzere il territorio svizzero e le enclavi doganali estere. Il Consiglio federale può definire zone di frontiera che possono essere considerate come luogo di produzione o di trasformazione per le indicazioni di provenienza svizzere.

4

Un'indicazione di provenienza estera è pertinente se soddisfa le condizioni previste dalla legislazione del Paese in questione. È fatto salvo un eventuale inganno dei consumatori svizzeri.

5

Art. 48a (nuovo)

Prodotti naturali

La provenienza di un prodotto naturale corrisponde: a.

per i prodotti minerali, al luogo d'estrazione;

b.

per i prodotti del regno vegetale, al luogo della raccolta;

c.

per la carne animale, al luogo in cui gli animali hanno passato la maggior parte della loro vita;

d.

per gli altri prodotti animali, al luogo d'allevamento degli animali;

e.

per la cacciagione e i prodotti della pesca, al luogo della caccia e della pesca.

Art. 48b (nuovo)

Prodotti naturali trasformati

La provenienza di un prodotto naturale trasformato corrisponde al luogo da cui proviene almeno l'80 per cento del peso delle materie prime di cui è composto il prodotto.

1

2

Dal calcolo di cui al capoverso 1 sono esclusi: a.

i prodotti naturali che non si possono produrre nel luogo di provenienza a causa delle condizioni naturali;

b.

i prodotti naturali temporaneamente non disponibili in quantità sufficiente nel luogo di provenienza.

Sono inoltre escluse dal calcolo di cui al capoverso 1 le materie prime oggetto di un'ordinanza emanata in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 poiché, per ragioni oggettive, non sono disponibili in quantità sufficiente nel luogo di provenienza.

3

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Legge sulla protezione dei marchi

L'indicazione di provenienza deve inoltre corrispondere al luogo in cui si è svolta la trasformazione che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali.

4

Art. 48c (nuovo)

Altri prodotti, in particolare industriali

La provenienza di un altro prodotto, in particolare di un prodotto industriale, corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione.

1

2

3

Nel calcolo di cui al capoverso 1 sono compresi: a.

i costi di fabbricazione e assemblaggio;

b.

i costi di ricerca e sviluppo.

Sono esclusi dal calcolo di cui al capoverso 1: a.

i costi dei prodotti naturali che in ragione delle condizioni naturali non possono essere prodotti nel luogo di provenienza;

b.

i costi delle materie prime oggetto di un'ordinanza emanata in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 poiché per ragioni oggettive non sono disponibili in quantità sufficiente nel luogo di provenienza;

c.

i costi d'imballaggio;

d.

le spese di trasporto;

e.

le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del servizio ai clienti.

L'indicazione di provenienza deve inoltre corrispondere al luogo in cui si è svolta l'attività che ha conferito al prodotto le sue qualità essenziali. In ogni caso una tappa significativa della produzione deve essersi svolta in tale luogo.

4

Art. 48d (nuovo)

Eccezioni

Le condizioni di cui agli articoli 48a­48c non si applicano se: a.

è stata registrata un'indicazione geografica conformemente all'articolo 16 LAgr prima dell'entrata in vigore della presente disposizione;

b.

un produttore dimostra che l'indicazione di provenienza corrisponde alla percezione delle cerchie interessate.

Art. 49 1

Indicazione di provenienza dei servizi

L'indicazione di provenienza di un servizio è corretta se: a.

corrisponde alla sede sociale del fornitore del servizio; e

b.

se un centro amministrativo del fornitore del servizio si trova effettivamente in Svizzera.

Devono essere soddisfatte anche eventuali ulteriori condizioni, quali il rispetto dei principi usuali o prescritti per la prestazione del servizio o il legame tradizionale di chi fornisce il servizio con il luogo di provenienza.

2

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Legge sulla protezione dei marchi

È possibile derogare alle condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 se il fornitore del servizio dimostra che l'indicazione di provenienza usata corrisponde alla percezione delle cerchie interessate.

3

Un'indicazione di provenienza estera è pertinente se soddisfa le condizioni previste dalla legislazione del Paese in questione. È fatto salvo un eventuale inganno dei consumatori svizzeri.

4

Art. 50

Disposizioni particolari

Nell'interesse dell'economia in generale o di un singolo settore, il Consiglio federale può precisare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a­49.

1

Il Consiglio federale può precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per determinati prodotti o servizi, in particolare in caso di domanda corredata da un progetto di un settore economico.

2

Il Consiglio federale sente dapprima i Cantoni, le associazioni professionali o economiche e le organizzazioni dei consumatori interessate.

3

Art. 50a (nuovo)

Registro delle indicazioni geografiche

Il Consiglio federale istituisce un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati.

1

2

3

Disciplina in particolare: a.

chi è legittimato a chiedere la registrazione;

b.

le condizioni per la registrazione, in particolare i requisiti relativi all'elenco degli obblighi;

c.

la procedura di registrazione e d'opposizione;

d.

il controllo.

Per le decisioni e le prestazioni legate al registro sono riscossi emolumenti.

Le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da denominazioni di categoria. Le denominazioni di categoria non possono essere registrate come indicazioni geografiche.

4

Chiunque usa un'indicazione geografica registrata per prodotti identici o comparabili deve soddisfare le condizioni dell'elenco degli obblighi. Tale obbligo non si applica all'uso di marchi identici o simili a un'indicazione geografica registrata depositati o registrati in buona fede o acquisiti mediante l'uso in buona fede:

5

a.

prima del 1° gennaio 1996; o

b.

prima che la denominazione dell'indicazione geografica registrata fosse protetta nel Paese d'origine, sempreché il marchio non sia colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge.

Se è stata presentata una domanda di registrazione di un'indicazione geografica ed è depositato un marchio contenente un'indicazione geografica identica o simile per

6

7563

Legge sulla protezione dei marchi

un prodotto identico o comparabile, la procedura d'esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

Dopo la registrazione dell'indicazione geografica, il marchio può essere registrato per prodotti identici o comparabili soltanto se la sua provenienza è circoscritta all'indicazione geografica definita nell'elenco degli obblighi.

7

8

Le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro: a.

qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette;

b.

qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione.

Titolo prima dell'art. 51a

Titolo terzo: Protezione giuridica Capitolo 1: Diritto civile Art. 51a (nuovo)

Inversione dell'onere della prova

Chi usa un'indicazione di provenienza deve dimostrarne la correttezza.

Titolo prima dell'art. 52 Abrogato Art. 54

Comunicazione di decisioni

L'autorità giudicante trasmette all'IPI senza indugio, in versione integrale e gratuitamente le decisioni, ivi comprese le decisioni incidentali e le decisioni di stralciare la causa dal ruolo.

Art. 56

Legittimazione attiva delle associazioni, delle organizzazioni di consumatori e delle autorità

Le azioni previste dagli articoli 52 e 55 capoverso 1 possono inoltre essere proposte in materia di protezione delle indicazioni di provenienza da parte:

1

a.

delle associazioni professionali o economiche autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;

b.

delle organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che secondo gli statuti si dedicano alla protezione dei consumatori;

c.

dell'IPI, contro l'uso di designazioni quali «Svizzera», «svizzero» oppure altre designazioni o simboli che si riferiscono al territorio geografico della Confederazione Svizzera;

d.

del Cantone interessato, contro l'uso del suo nome oppure di altre designazioni o simboli che si riferiscono al suo territorio geografico.

7564

Legge sulla protezione dei marchi

Le associazioni e le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b sono legittimate a proporre azione secondo l'articolo 52, qualora questa riguardi un marchio di garanzia o un marchio collettivo.

2

I Cantoni designano l'autorità competente per le azioni di cui al capoverso 1 lettera d.

3

Art. 61 cpv. 1 lett. b Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente viola il diritto al marchio, nel senso che:

1

b.

usa il marchio usurpato, contraffatto o imitato per immettere sul mercato prodotti o fornire servizi oppure per offrirli, introdurli nel territorio doganale svizzero o asportarli dal territorio doganale svizzero, immagazzinarli per metterli in commercio oppure per far loro pubblicità.

Art. 62 cpv. 3 Abrogato Art. 64

Uso di indicazioni di provenienza non pertinenti

È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

1

a.

usa un'indicazione di provenienza non pertinente;

b.

usa una designazione che può essere confusa con un'indicazione di provenienza non pertinente;

c.

crea un rischio di inganno usando un nome, una ditta, un indirizzo o un marchio in rapporto con prodotti o servizi d'altra provenienza.

Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2

L'IPI può sporgere denuncia all'autorità di perseguimento penale competente e avvalersi nel procedimento dei diritti dell'accusatore privato.

3

Art. 70 cpv. 1 L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56, qualora si sospetti l'imminente introduzione nel territorio doganale svizzero di merci munite illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza o l'imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di simili merci.

1

7565

Legge sulla protezione dei marchi

Art. 71 cpv. 1 Il titolare di un marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 che abbia indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale svizzero di merci munite illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza o l'imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di simili merci, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo della merce.

1

Art. 72 cpv. 1 Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 71 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'introduzione nel territorio doganale svizzero o all'asportazione dal territorio doganale svizzero sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente, nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

1

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 24 marzo 19956 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale Sostituzione di un'espressione In tutto il testo l'espressione «Istituto» è sostituita con «IPI».

Ingresso primo comma visto l'articolo 122 della Costituzione federale7; Art. 2 cpv. 3bis (nuovo) Nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f, l'IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Li coordina con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale.

3bis

6 7

RS 172.010.31 RS 101

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Legge sulla protezione dei marchi

2. Codice delle obbligazioni8 Art. 955a (nuovo) D. Riserva di altre disposizioni federali

L'iscrizione di una ditta nel registro di commercio non esenta l'avente diritto dall'obbligo di rispettare le altre disposizioni federali, in particolare quelle relative alla protezione dagli inganni nelle relazioni commerciali Art. 956 Titolo marginale

E. Protezione della ditta

3. Legge del 9 ottobre 19929 sul diritto d'autore Sostituzione di un'espressione In tutto il testo l'espressione «Istituto» è sostituita con «IPI».

Ingresso primo comma visto l'articolo 122 della Costituzione federale10; Art. 75 cpv. 1 L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare i titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora si sospetti l'imminente introduzione sul territorio doganale svizzero di prodotti la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini o l'imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di simili prodotti.

1

Art. 76 cpv. 1 Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l'introduzione sul territorio doganale svizzero o l'asportazione dal territorio doganale svizzero di prodotti la cui immissione sul mercato viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, il titolare di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali prodotti.

1

8 9 10

RS 220 RS 231.1 RS 101

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Legge sulla protezione dei marchi

Art. 77 cpv. 1 Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che l'introduzione sul territorio doganale svizzero di un prodotto o la sua asportazione dal territorio doganale svizzero viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, l'Amministrazione lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario dei prodotti.

1

4. Legge del 9 ottobre 199211 sulle topografie Sostituzione di un'espressione In tutto il testo l'espressione «Istituto» è sostituita con «IPI».

Ingresso primo comma visto l'articolo 122 della Costituzione federale12; Art. 5 lett. b Il produttore ha il diritto esclusivo di: b.

proporre al pubblico, alienare, locare, prestare o mettere in circolazione in qualsiasi altro modo oppure introdurre sul territorio doganale svizzero o asportare dal territorio doganale svizzero a tal fine la topografia o copie della stessa.

5. Legge del 5 ottobre 200113 sul design Sostituzione di un'espressione In tutto il testo l'espressione «Istituto» è sostituita con «IPI».

Ingresso primo comma visto l'articolo 122 della Costituzione federale14; Art. 9 cpv. 1 e 1bis 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in circolazione, l'introduzione sul territorio

11 12 13 14

RS 231.2 RS 101 RS 232.12 RS 101

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Legge sulla protezione dei marchi

doganale svizzero, l'asportazione dal territorio doganale svizzero nonché il possesso per gli scopi menzionati.

1bis Il titolare può vietare l'introduzione sul territorio doganale svizzero o l'asportazione dal territorio doganale svizzero di merci commerciali, anche nel caso in cui siano effettuate a scopo privato.

Art. 46 cpv. 1 L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un design depositato, qualora si sospetti l'imminente introduzione sul territorio doganale svizzero o asportazione dal territorio doganale svizzero di oggetti prodotti illecitamente.

1

Art. 47 cpv. 1 Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l'introduzione sul territorio doganale svizzero o l'asportazione dal territorio doganale svizzero di oggetti prodotti illecitamente, il titolare del design depositato o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali oggetti.

1

Art. 48 cpv. 1 Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che oggetti prodotti illecitamente siano introdotti sul territorio doganale svizzero o asportati dal territorio doganale svizzero, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti.

1

6. Legge del 25 giugno 195415 sui brevetti Sostituzione di un'espressione In tutto il testo l'espressione «Istituto» è sostituita con «IPI».

15

RS 232.14

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Legge sulla protezione dei marchi

Ingresso primo comma visto l'articolo 122 della Costituzione federale16; Art. 8 cpv. 2 L'utilizzazione comprende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, l'immissione sul mercato, l'introduzione sul territorio doganale svizzero, l'asportazione dal territorio doganale svizzero, nonché il possesso per gli scopi menzionati.

2

Art. 83a (nuovo) Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse in un'azienda da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.

Art. 86a cpv. 1 L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare del brevetto qualora si sospetti l'imminente introduzione sul territorio doganale svizzero di merci che violano un brevetto valido in Svizzera o l'imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di simili merci.

1

Art. 86b cpv. 1 Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l'introduzione sul territorio doganale svizzero di merci che violano un brevetto valido in Svizzera o l'asportazione dal territorio doganale svizzero di simili merci, il titolare del brevetto, o il titolare della licenza legittimato all'azione, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo delle merci.

1

Art. 86c cpv. 1 Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 86b capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che una determinata merce destinata all'introduzione sul territorio doganale svizzero o all'asportazione dal territorio doganale svizzero viola un brevetto valido in Svizzera, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

1

16 17

RS 101 RS 313.0

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Legge sulla protezione dei marchi

7. Legge del 29 aprile 199818 sull'agricoltura Ingresso primo comma visti gli articoli 102­104 capoverso 1­3 e 120 capoverso 2 della Costituzione federale19; Art. 16 cpv. 2bis (nuovo) 2bis Il registro può contenere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere.

Art. 16 cpv. 5bis (nuovo) 5bis Se è stata presentata una domanda di registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica ed è depositato un marchio contenente una denominazione d'origine o un'indicazione geografica identica o simile per un prodotto identico o comparabile, la procedura d'esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.

8. Legge forestale del 4 ottobre 199120 Ingresso primo comma visti gli articoli 74 capoverso 1, 77 capoversi 2 e 3, 78 capoverso 4 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale21, Titolo prima dell'art. 41a (nuovo)

Sezione 3: Altri provvedimenti Art. 41a (nuovo)

Designazione

Per promuovere la qualità e lo smercio, il Consiglio federale può emanare norme sulla designazione facoltativa della provenienza dei prodotti forestali e dei loro prodotti trasformati.

1

La registrazione e la protezione delle designazioni, nonché la procedura sono rette dalla legge federale del 29 aprile 199822 sull'agricoltura.

2

18 19 20 21 22

RS 910.1 RS 101 RS 921.0 RS 101 RS 910.1

7571

Legge sulla protezione dei marchi

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7572