Termine di referendum: 14 gennaio 2010

Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli del 25 settembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20091, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 14 cpv. 3, frase introduttiva L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36 cpv. 1 e 2). Deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

3

Art. 33 cpv. 3 Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 9100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

3

1 2

FF 2009 4095 RS 642.11

2009-0910

5807

Sgravio fiscale delle famiglie con figli. LF

Art. 35 cpv. 1 lett. a 1

Sono dedotti dal reddito netto: a.

per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 5600 franchi (stato dell'indice 31 dicembre 2005); se i genitori sono tassati separatamente, questa deduzione è ripartita a metà tra i genitori se esercitano l'autorità parentale comune sul figlio e se per il figlio non sono fatti valere alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c;

Art. 36 cpv. 2, frase introduttiva nonché cpv. 2bis 2

Per i coniugi viventi in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a:

Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 226 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

2bis

Art. 38 cpv. 2 e 3 L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 214 capoversi 1 e 2.

2

3

Le deduzioni sociali non sono ammesse.

Art. 212 cpv. 2bis Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 000 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

2bis

Art. 213 cpv. 1 lett. a 1

Sono dedotti dal reddito netto: a.

per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6100 franchi (stato dell'indice 31 dicembre 2004); se i genitori sono tassati separatamente, questa deduzione è ripartita a metà tra i genitori se esercitano l'autorità parentale comune sul figlio e se per il figlio non sono fatti valere alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c;

Art. 214 cpv. 2, frase introduttiva nonché cpv. 2bis 2

Per i coniugi viventi in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a:

Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento 2bis

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Sgravio fiscale delle famiglie con figli. LF

provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 250 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 cpv. 2 lett. l 2

Sono deduzioni generali: l.

le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

Art. 11 cpv. 1 Per i coniugi che vivono in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole.

1

Art. 72c Abrogato Art. 72l

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 25 settembre 2009

I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica dell'articolo 9 capoverso 2 lettera l entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009.

1

Scaduto tale termine, l'articolo 9 capoverso 2 lettera l si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.

2

3

RS 642.14

5809

Sgravio fiscale delle famiglie con figli. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009

Consiglio nazionale, 25 settembre 2009

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 6 ottobre 20094 Termine di referendum: 14 gennaio 2010

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FF 2009 5807

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