Legge federale sulla protezione degli animali
Progetto
(LPAn) (Trasporti internazionali di animali) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 7 maggio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 2 settembre 20092, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali è modificata come segue: Art. 15, rubrica Principi Art. 15a
Trasporti internazionali di animali
Il transito di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.
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Se detti animali sono condotti a un'esposizione, il Consiglio federale può autorizzarne il transito su strada, a condizione che ciò consenta di ridurre la durata del trasporto.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2009 5695 FF 2009 5705 RS 455
2009-1714
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Legge federale sulla protezione degli animali (Trasporti internazionali di animali)
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