Legge federale sulla protezione degli animali

Progetto

(LPAn) (Trasporti internazionali di animali) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 7 maggio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 2 settembre 20092, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali è modificata come segue: Art. 15, rubrica Principi Art. 15a

Trasporti internazionali di animali

Il transito di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.

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Se detti animali sono condotti a un'esposizione, il Consiglio federale può autorizzarne il transito su strada, a condizione che ciò consenta di ridurre la durata del trasporto.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2009 5695 FF 2009 5705 RS 455

2009-1714

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Legge federale sulla protezione degli animali (Trasporti internazionali di animali)

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