Legge federale sull'assicurazione malattie

Progetto

(LAMal) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 28 agosto 20091; visto il parere del Consiglio federale del 18 settembre 20092, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 64a Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo avergli richiamato il pagamento almeno una volta per scritto, deve diffidarlo per scritto assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

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Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga entro il termine assegnato i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora, l'assicuratore deve avviare una procedura di esecuzione per debiti. Su domanda del Cantone, l'assicuratore comunica all'ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione i debitori oggetto di una procedura di esecuzione per debiti.

2

L'assicuratore comunica il nome degli assicurati interessati all'ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione nonché, per ogni debitore, l'importo totale dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. Chiede all'organo di revisione designato dal Cantone di confermare l'esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la comunicazione al Cantone.

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4 L'ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione assume l'85 per cento dei crediti che sono stati oggetto di una comunicazione secondo il capoverso 3.

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FF 2009 5757 FF 2009 5771 RS 832.10

2009-2172

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L'assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l'assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l'assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto dall'assicurato.

5

In deroga all'articolo 7, l'assicurato in mora non può cambiare assicuratore fintanto che non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.

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7 Il Consiglio federale stabilisce i compiti dell'organo di revisione e designa i titoli considerati equivalenti all'attestato di carenza di beni; emana ulteriori disposizioni sulla procedura di diffida e di esecuzione per debiti e disciplina le modalità relative alla comunicazione dei dati da parte degli assicuratori ai Cantoni, nonché ai versamenti dei Cantoni agli assicuratori.

Il Consiglio federale emana disposizioni relative al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le persone tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia.

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Art. 65, cpv. 1, 2, 4bis (nuovo) e 5 I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Versano l'importo per la riduzione del premio direttamente agli assicuratori presso i quali queste persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera ma che vi soggiornano per un lungo periodo.

1

Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.

2

4bis Il Cantone notifica agli assicuratori gli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi e l'importo della riduzione con un anticipo sufficiente affinché gli assicuratori possano tenere conto della riduzione al momento della fatturazione dei premi. L'assicuratore informa i beneficiari dell'importo effettivo della riduzione al più tardi in occasione della fatturazione successiva.

In caso di riduzione dei premi, gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82.

5

Disposizioni transitorie della modifica del ...

L'assicuratore rimunera le prestazioni agli assicurati (terzo garante), ai fornitori di prestazioni (terzo pagante) o al Cantone che assume:

1

a.

i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente; e

b.

gli interessi di mora e le spese di esecuzione maturati sino all'entrata in vigore della presente modifica.

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Se il Cantone non assume i premi e le partecipazione ai costi in arretrato scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato emesso un attestato di carenza di beni, la sospensione delle assunzioni di costi per le prestazioni conformemente al diritto previgente è mantenuta e le prestazioni fornite sino all'entrata della presente modifica non sono rimborsate. Non appena l'assicurato ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione, l'assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite.

2

I Cantoni introducono il sistema di riduzione dei premi conformemente all'articolo 65 capoverso 1 entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

Fintanto che la riduzione dei premi è versata direttamente agli assicurati, il Cantone assume, invece dell'85 per cento, l'87 per cento dei crediti di cui all'articolo 64a capoverso 4.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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