Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Cherry Pot 2 Version 1.6 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 24 giugno 2009: 1.

In accoglimento dell'istanza del 2 aprile 2009, l'apparecchio automatico da gioco Cherry Pot 2 Version 1.6 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Cherry Pot 2 Version 1.6 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 4 050 franchi, sono imputate a Matthias Schaufelberger (art. 112 segg. OCG). L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è cresciuta in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Notifica: Matthias C. Schaufelberger, Riedwiesstrasse 15, 8962 Bergdietikon

7.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

14 luglio 2009

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

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2009-1636