Termine di referendum: 1° aprile 2010

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni dell'11 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 20092, decreta: Art. 1 La Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 20043 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni è approvata.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

All'atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni interpretative:

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Dichiarazione interpretativa generale: «Conformemente alla risoluzione 59/38 adottata il 2 dicembre 2004 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Svizzera parte dal principio che la presente Convenzione non sia applicabile ai procedimenti penali.» Dichiarazione interpretativa ad art. 12: «La Svizzera ritiene che l'articolo 12 non disciplini la questione delle azioni di riparazione pecuniaria in caso di gravi violazioni dei diritti dell'uomo presumibilmente attribuibili a uno Stato e commesse al di fuori del territorio dello Stato del foro. La Convenzione non pregiudica quindi gli sviluppi del diritto internazionale in questo ambito.» Dichiarazione interpretativa ad art. 22 par. 3: «Se lo Stato interessato è un Cantone svizzero, la Svizzera ritiene si debba intendere per lingua ufficiale la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del Cantone in cui è notificato o comunicato il documento.»

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RS 101 FF 2009 1383 RS ...; FF 2009 1419

2008-3065

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Approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. DF

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa Art. 4a IV. Immunità degli Stati

La presente legge è applicabile ai procedimenti retti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 20045 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni in quanto tale Convenzione non preveda disposizioni derogatorie.

2. Legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale federale Titolo prima dell'art. 71a

Sezione 13: Immunità degli Stati Art. 71a La presente legge è applicabile ai procedimenti retti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 20047 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni in quanto tale Convenzione non preveda disposizioni derogatorie.

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RS 172.021 RS ...; FF 2009 1419 RS 173.110 RS ...; FF 2009 1419

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Approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

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2 Le modifiche delle leggi federali di cui all'articolo 2 entrano in vigore il giorno in cui la Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 20048 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni entra in vigore per la Svizzera.

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009

Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 22 dicembre 20099 Termine di referendum: 1° aprile 2010

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RS ...; FF 2009 1419 FF 2009 7677

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