09.030 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Colombia e dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Colombia del 6 marzo 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Colombia e l'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Colombia.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-0085

1933

Compendio Il 25 novembre 2008, gli Stati dell'AELS (l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera) hanno firmato a Ginevra un Accordo di libero scambio di ampia portata con la Repubblica di Colombia. L'Accordo di libero scambio copre lo scambio di prodotti industriali (compreso il pesce e gli altri prodotti del mare) e di prodotti agricoli trasformati, lo scambio di servizi, gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la concorrenza e la cooperazione tecnica. Per tener conto delle specificità delle politiche e dei mercati agricoli dei diversi Stati dell'AELS, il commercio dei prodotti agricoli non trasformati è disciplinato da accordi bilaterali tra i singoli Paesi dell'AELS e la Colombia.

L'Accordo di libero scambio stipulato con la Colombia migliora su vasta scala l'accesso al mercato colombiano e la certezza del diritto per le esportazioni di merci e servizi. Inoltre, esso offre alle Parti aperture e garanzie giuridiche in materia di investimenti (garanzie di diritto di stabilimento per imprese). Per quello che concerne la protezione dei diritti della proprietà intellettuale, l'Accordo conferma o addirittura rafforza, per determinate materie, il livello degli obblighi esistenti in seno all'OMC. Le Parti hanno inoltre sottoscritto impegni relativi alla biodiversità.

Gli Stati dell'AELS e la Colombia hanno convenuto, in materia di accesso agli appalti pubblici, un livello di impegno vicino a quello dell'accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici (a differenza della Svizzera e degli altri Stati dell'AELS, la Colombia non è parte di questo accordo). Per consentire alla Colombia di beneficiare appieno delle nuove opportunità offertele dall'Accordo di libero scambio, quest'ultimo prevede misure di accompagnamento e di assistenza tecnica.

In un momento in cui la Colombia si sforza di estendere la sua rete di accordi preferenziali, il presente Accordo consentirà agli Stati dell'AELS di rafforzare le relazioni economiche e commerciali con tale Paese e, in particolare, di eliminare eventuali discriminazioni risultanti da accordi preferenziali conclusi o in fase di negoziazione tra la Colombia e alcuni dei nostri principali concorrenti, come gli Stati Uniti, il Canada e l'UE.

Dopo il Brasile e il Messico, la Colombia è il terzo partner
commerciale della Svizzera nell'America latina. L'economia colombiana presenta un notevole potenziale di crescita, che gli attori economici svizzeri saranno in grado di sfruttare meglio grazie al presente Accordo. Nel 2008, la Svizzera ha esportato in Colombia merci per un totale di 310 milioni di franchi, mentre le importazioni da tale Paese si sono attestate a poco oltre i 300 milioni di franchi.

1934

Indice Compendio

1934

1 Situazione iniziale e valutazione dell'Accordo

1937

2 Situazione socio-economica della Colombia, politica economica estera e relazioni economiche con la Svizzera

1939

3 Svolgimento dei negoziati

1941

4 Contenuto dell'Accordo di libero scambio 4.1 Scambi di merci 4.1.1 Riduzione dei dazi doganali e norme commerciali 4.1.2 Disposizioni relative ai prodotti agricoli trasformati 4.1.3 Regole d'origine, procedure doganali e facilitazione degli scambi 4.2 Servizi 4.2.1 Disposizioni orizzontali 4.2.2 Servizi finanziari 4.2.3 Servizi di telecomunicazione 4.2.4 Riconoscimento delle qualifiche 4.2.5 Circolazione delle persone fisiche che forniscono dei servizi 4.2.6 Impegni specifici 4.3 Investimenti 4.4 Proprietà intellettuale 4.5 Appalti pubblici 4.6 Concorrenza 4.7 Cooperazione economica 4.8 Altre disposizioni 4.8.1 Disposizioni istituzionali 4.8.2 Composizione delle controversie 4.8.3 Preambolo, disposizioni generali, disposizioni sulla trasparenza e disposizioni finali 4.9 Protocollo d'intesa

1942 1943 1943 1945 1945 1946 1947 1947 1948 1949 1949 1950 1951 1953 1955 1956 1957 1958 1958 1959 1960 1961

5 Contenuto dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Colombia 1961 6 Entrata in vigore

1963

7 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

1963

8 Conseguenze economiche

1963

9 Programma di legislatura

1964

10 Rapporti con l'OMC e con il diritto comunitario

1964

11 Validità per il Principato del Liechtenstein

1965

12 Pubblicazione degli allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Colombia

1965

13 Costituzionalità

1965

1935

Allegato 1: Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Colombia e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Colombia (Disegno)

1267

Allegato 2: Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

1269

e Protocollo d'intesa relativo all'Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

2044

Allegato 3: Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

1936

2047

Messaggio 1

Situazione iniziale e valutazione dell'Accordo

L'Accordo di libero scambio tra la Colombia e gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), firmato il 25 novembre 2008 a Ginevra, contempla lo scambio di prodotti industriali (compreso il pesce e gli altri prodotti del mare), i prodotti agricoli trasformati, lo scambio di servizi, gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la concorrenza e la cooperazione.

Come per i precedenti accordi di libero scambio stipulati dall'AELS, il commercio di prodotti agricoli non trasformati è disciplinato da accordi agricoli bilaterali conclusi tra la Colombia e i singoli Stati dell'AELS, al fine di tener conto delle particolarità dei mercati e delle loro politiche agricole (cfr. n. 5).

L'Accordo di libero scambio con la Colombia migliora su vasta scala l'accesso al mercato colombiano e la certezza del diritto per gli attori economici svizzeri, in particolare in materia di scambio di merci, servizi e investimenti. Per quello che concerne le merci, l'Accordo statuisce l'esonero dai dazi doganali su base reciproca, pur concedendo alla Colombia dei periodi di transizione per un dato numero di prodotti per lei sensibili. Per il settore dei servizi, le regole, le definizioni e il metodo di liberalizzazione s'ispirano all'Accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS). Gli allegati al capitolo dei servizi dell'Accordo di libero scambio relativi ai servizi finanziari, ai servizi di telecomunicazione, al riconoscimento delle qualifiche e alle prestazioni transfrontaliere di servizi da parte delle persone fisiche, contengono regole settoriali specifiche che vanno oltre lo standard del GATS. Per quanto riguarda gli impegni specifici d'accesso al mercato della Svizzera, essi corrispondono ampiamente al livello di quelli assunti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio tra l'AELS e la Corea e di quelli offerti all'OMC nell'ambito del Ciclo di Doha.

Da parte sua, la Colombia concede un livello d'impegni che oltrepassa i suoi impegni in vigore presso l'OMC e supera la sua offerta avanzata nell'ambito dei negoziati del Ciclo di Doha (in particolare nel settore dei servizi finanziari, dei servizi forniti alle imprese, dei servizi di distribuzione e di logistica). Il livello degli impegni della Colombia equivale ampiamente a quello assunto nel suo accordo
di libero scambio con gli Stati Uniti, in particolare nei settori che sono d'interesse per la Svizzera.

L'Accordo contiene inoltre disposizioni specifiche sul commercio elettronico («ecommerce»). In tema di investimenti, l'Accordo si basa sul principio della non discriminazione per gli investimenti in occasione del loro accesso al mercato. Per quanto concerne la protezione dei diritti della proprietà intellettuale, l'Accordo conferma o addirittura rafforza, in determinate materie, il livello degli obblighi esistenti presso l'OMC. Inoltre, nell'intento di tener conto maggiormente delle questioni ambientali, la Svizzera ha sottoscritto, ad esempio, degli impegni relativi alla biodiversità, il che rappresenta un'innovazione per un accordo di libero scambio. Nell'ambito degli appalti pubblici, l'Accordo concluso con la Colombia si avvicina al testo dell'Accordo plurilaterale sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC rivisto e consente così di integrare la Colombia, che non è membro dell'AAP, in un processo di liberalizzazione avanzata in questo ambito. Per assicurare un'attuazione efficiente dell'Accordo, quest'ultimo prevede per la Colombia misure d'accompagnamento che si collocano nel contesto delle attività di cooperazione economica e di assistenza tecnica svolte dall'AELS o dai suoi Stati membri.

1937

L'Accordo di libero scambio con la Colombia estende la rete di accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS con Paesi terzi dall'inizio degli anni Novanta. Esso si colloca nel quadro dell'estensione geografica e di contenuto della politica di libero scambio perseguita dagli Stati dell'AELS. Dopo aver principalmente mirato alla conclusione di accordi di libero scambio che coprissero il commercio di merci con gli Stati dell'Europa centrale, orientale e del bacino mediterraneo, i Paesi dell'AELS hanno intrapreso sforzi, a partire dalla fine degli anni Novanta, per estendere la loro rete di accordi di libero scambio a partner d'oltre oceano e per includere in tali accordi, oltre allo scambio di merci e alla proprietà intellettuale, i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici. Al momento attuale, la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS dispongono di quindici accordi di libero scambio in vigore1 con partner al di fuori dell'Unione europea. Inoltre, dei negoziati di libero scambio sono stati conclusi con il Canada (accordo firmato il 26 gennaio 2008), mentre altri sono recentemente stati finalizzati con gli Stati del Consiglio di cooperazione per gli Stati Arabi del Golfo2 e con il Perù. La Svizzera e gli Stati dell'AELS sono inoltre in trattative con l'Algeria, l'India e la Thailandia, mentre si trovano in fase di preparazione negoziati con l'Ucraina, la Russia, la Serbia, l'Albania e l'Indonesia. Sul fronte bilaterale, la Svizzera e il Giappone hanno concluso (accordo firmato il 19 febbraio 2009) i negoziati sull'accordo di libero scambio e di partenariato economico. La Svizzera ha anche avviato un processo esplorativo su un eventuale accordo di libero scambio con la Cina.

La Svizzera, Paese fortemente dipendente dalle esportazioni, i cui sbocchi sono diversificati, e che non appartiene a nessuna grande associazione come l'Unione europea (UE), ha fatto della conclusione di accordi di libero scambio uno dei tre pilastri della sua politica di apertura dei mercati e di miglioramento sul fronte degli scambi economici internazionali. Gli altri due pilastri sono l'appartenenza all'OMC e le relazioni con l'UE. Il contributo specifico degli accordi di libero scambio agli obiettivi di politica economica estera della Svizzera consiste nell'evitare o eliminare a corto termine le discriminazioni
derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con dei concorrenti. Questo obiettivo non può che essere raggiunto mediante la firma di accordi con i suddetti partner commerciali. Mediante la conclusione di accordi di libero scambio (generalmente nell'ambito dell'AELS), la Svizzera intende garantire alle sue imprese un accesso ai mercati stranieri che sia almeno equivalente a quello di cui beneficiano i suoi principali concorrenti (come l'UE, gli Stati Uniti e il Giappone). Contemporaneamente, questi accordi migliorano, su larga scala, le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con i rispettivi Paesi partner. Anche laddove non mira direttamente a evitare discriminazioni, la conclusione di accordi di libero scambio contribuisce a diversificare e a dinamizzare le nostre relazioni economiche estere.

Nell'America latina, la Colombia è il terzo partner commerciale della Svizzera, dopo il Brasile e il Messico.

1

2

Cile (RS 0.632.312.141), Croazia (RS 0.632.312.911), Egitto (RS 0.632.313.211), Israele (RS 0.632.314.491), Giordania (RS 0.632.314.671), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.613), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

Golf Cooperation Council (GCC) che comprende: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.

1938

In un momento in cui la Colombia si sforza di estendere la sua rete di accordi preferenziali, il presente Accordo intensificherà le relazioni economiche e commerciali della Svizzera con tale Paese e, in particolare, eliminerà eventuali discriminazioni risultanti da accordi preferenziali conclusi o in fase di negoziazione tra questo Paese e alcuni dei nostri principali concorrenti. La Colombia ha infatti concluso degli accordi di libero scambio con il Cile (novembre 2006), gli Stati Uniti (accordo firmato nel novembre 2006 e in attesa di essere ratificato dal Congresso americano) e il Canada (accordo firmato nel novembre 2008). Nel giugno 2007, l'UE ha avviato dei negoziati per un accordo di libero scambio con la Comunità Andina. In considerazione dei moderati progressi realizzati fino a quel momento con tale organizzazione regionale, la Colombia ha deciso di intavolare negoziati con l'UE su base bilaterale.

Questo Accordo di libero scambio è il settimo accordo di questo tipo ad essere concluso dall'AELS con un partner fuori dall'Europa e dallo spazio mediterraneo, dopo il Messico (in vigore dal 1° luglio 2001), Singapore (in vigore dal 1° gennaio 2003), il Cile (in vigore dal 1° dicembre 2004), la Corea del Sud (in vigore dal 1° settembre 2006), la SACU3 (in vigore dal 1° maggio 2008) e il Canada (accordo firmato il 26 gennaio 2008). Si tratta inoltre del quinto accordo di ampia portata.

Per la Colombia, il presente Accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS è il primo accordo concluso con partner europei.

2

Situazione socio-economica della Colombia, politica economica estera e relazioni economiche con la Svizzera

Da oltre 40 anni, la Colombia sta vivendo una situazione di conflitto armato interno, le cui cause sono molteplici. Oltre a motivi ideologici, questo conflitto affonda le sue radici nella persistenza di ineguaglianze socioeconomiche, alle quali si aggiungono anche fattori quali il narcotraffico e le attività illegali che ne derivano. La complessità delle relazioni che si sono intessute nel corso degli anni tra tutti questi fattori pregiudica la situazione in materia di rispetto dei diritti dell'uomo in Colombia. Nel 2002, il governo colombiano ha avviato una politica di «sicurezza democratica» con l'obiettivo di ristabilire la fiducia e la coesione sociale e promuovere un maggior rispetto dei diritti dell'uomo. Nell'ambito di questa politica, il Parlamento e la Corte Suprema colombiani hanno in particolare adottato, nel luglio 2005, la «legge di giustizia e pace», che costituisce il quadro giuridico del processo di smobilitazione dei gruppi paramilitari. Nel 2006, il governo si è impegnato a elaborare una politica nazionale dei diritti dell'uomo, a cui la società civile ha preso parte. Più di recente, il governo si è inoltre applicato ufficialmente a favore della promozione dei diritti dell'uomo. Un tale impegno è dunque iscritto nel piano nazionale di sviluppo 2007-2010, il cui campo di applicazione nell'ambito del potenziamento dei diritti dell'uomo riprende le raccomandazioni dell'Ufficio dei diritti dell'uomo dell'ONU in Colombia. In occasione di un ultimo esame periodico universale in materia di diritti dell'uomo, condotto nel dicembre 2008 sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati esaminatori hanno salutato il comportamento decisa3

South African Custom Union o Unione doganale dell'Africa australe, che comprende: Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland.

1939

mente cooperativo, la trasparenza e la disponibilità del governo colombiano a sottomettersi volontariamente a questo esame. Hanno pure riconosciuto le misure positive adottate dalla Colombia per far fronte alla situazione in materia di diritti dell'uomo e lottare contro l'impunità in un contesto di violenza e di conflitto armato. Da parte sua, il governo colombiano è consapevole della necessità di dover proseguire i suoi sforzi in materia e si impegna di conseguenza.

Dopo il Brasile, il Messico e l'Argentina, la Colombia è la quarta potenza economica in America latina. La sua economia è fortemente diversificata. Paese di tradizione agricola, la Colombia vanta ancora oggi una forte attività nel suo settore primario. Il clima e la topografia colombiani consentono la coltura di una grande varietà di prodotti, quali il caffè, i fiori recisi, le banane, la canna da zucchero, il riso, il tabacco, il cotone, i frutti tropicali e il cacao. Se a metà degli anni Settanta il caffè rappresentava il 50 per cento delle esportazioni colombiane, dagli anni Novanta in poi il petrolio ha sostituito tale prodotto in vetta alla classifica delle esportazioni, rappresentando oggi la prima fonte di entrata di divise per la Colombia. Le esportazioni di petrolio grezzo e di prodotti raffinati costituiscono attualmente il 26 per cento circa delle esportazioni complessive del Paese. Oltre all'oro nero, la Colombia dispone di importanti ricchezze minerarie molto variate quali gli smeraldi (il Paese è il principale produttore al mondo), il carbone, il gas naturale, il minerale di ferro, il nichel oppure l'oro. Le attività industriali si concentrano in particolare sulla produzione di tessili e vestiti, di prodotti chimici e metallurgici, di cemento e di derrate alimentari.

Attualmente il settore primario genera il 12,1 per cento del prodotto interno lordo (PIL), quello secondario il 33,6 per cento e quello terziario il 54,3 per cento. Per quest'ultimo settore, i soli servizi finanziari rappresentano il 17,1 per cento del PIL.

Peraltro, secondo la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (CEPAL) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attualmente la Colombia è anche la quarta destinazione per gli investimenti stranieri in America latina, appena dopo il Brasile, il Messico e il Cile.

Forte delle dimensioni del
suo mercato (quasi 45 milioni di abitanti), della vastità delle sue risorse naturali e della sua storia di debitore esemplare (il solo Paese del Continente latinoamericano a non aver mai richiesto una rinegoziazione del debito), la Colombia ha conosciuto, nel corso degli anni Ottanta, una robusta crescita. Verso la fine degli anni Novanta, per contro, il Paese ha attraversato una forte crisi economica e finanziaria ­ la prima e l'unica da più di sessant'anni ­ che ha tuttavia potuto superare rapidamente. A partire dal 2002, il Paese ha ripreso a crescere in maniera sostenuta. Da allora, la crescita economica della Colombia si è protratta al tasso annuale medio del 5,5 per cento per il periodo 2004­2006, contro il 3 per cento in media degli anni dal 1991 al 2003. Nel 2007, il tasso di crescita del PIL della Colombia si è attestato al 7,5 per cento, il che equivale alla migliore prestazione che il Paese abbia fornito negli ultimi trent'anni. Se le prospettive economiche della Colombia restano positive nel loro complesso, nonostante il peggioramento della situazione congiunturale sul piano internazionale intervenuta nel 2008, il Paese dovrebbe però registrare, nel 2008, un tasso di crescita del suo PIL sensibilmente inferiore a quello dell'anno precedente.

La Colombia persegue una politica economica fortemente improntata all'apertura e desidera accelerare il suo inserimento nel commercio internazionale, che contribuisce nella misura del 40 per cento circa alla formazione del suo PIL. Oltre all'OMC, essa si avvale di organizzazioni internazionali, quali l'ALADI (Associazione latino-

1940

americana d'integrazione) o la Comunità Andina4, come strumenti importanti della sua politica economica estera. Oggigiorno la Colombia cerca, in modo palese, di aggiudicarsi nuovi vantaggi optando per la conclusione di accordi preferenziali bilaterali. Prima dell'Accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS, la Colombia ha concluso accordi analoghi con gli Stati Uniti (novembre 2006), il Cile (novembre 2006), il Gruppo dei Paesi del Triangolo Nord del Centro America5 (agosto 2007), il Messico6 (luglio 2008) e il Canada (novembre 2008). In considerazione dei modesti progressi realizzati nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e la Comunità Andina per un accordo di libero scambio, è stato deciso nel novembre 2008 di intavolare trattative rispettivamente tra l'UE e la Colombia e l'UE e il Perù.

In America latina la Colombia è il terzo partner commerciale della Svizzera, dopo il Brasile e il Messico. Nel 2008, le importazioni svizzere provenienti dalla Colombia hanno raggiunto un totale di 304 milioni di franchi (­33% rispetto all'anno precedente). Tra le più importanti merci importate sono da segnalare i metalli e le pietre preziose (68%) e i prodotti agricoli (banane, caffè, 27%). Sempre nel 2008, le esportazioni svizzere verso la Colombia hanno raggiunto i 305 milioni di franchi (­0,6%) e si sono concentrate principalmente sui settori dei prodotti farmaceutici (32%), delle macchine (18%) e sui prodotti chimici.

L'importo globale degli investimenti diretti svizzeri in Colombia ha raggiunto nel 2007 1,2 miliardi di franchi. Oltre all'industria, sono presenti sul posto numerose imprese svizzere del settore dei servizi, in particolare banche, assicurazioni, logistica, verifica delle merci come pure servizi di sostegno alle imprese.

3

Svolgimento dei negoziati

Nel 2005, il Perù e la Colombia hanno manifestato congiuntamente agli Stati membri dell'AELS il loro interesse a intavolare dei negoziati per la conclusione di un accordo di libero scambio. Gli Stati dell'AELS hanno quindi proposto al Perù e alla Colombia di firmare, quale prima tappa, una Dichiarazione di cooperazione tesa ad esaminare le possibilità di un'intensificazione della cooperazione economica. Queste dichiarazioni sono state firmate il 24 aprile 2006 a Ginevra con il Perù e il 17 maggio 2006 a Berna con la Colombia. I Comitati misti istituiti mediante le Dichiarazioni di cooperazione si sono riuniti una prima volta il 3 ottobre 2006 a Lima (AELS-Perù) e il 5 ottobre 2006 a Bogotà (AELS-Colombia). In tali occasioni, le autorità peruviane e colombiane hanno confermato il loro interesse all'apertura di negoziati di libero scambio congiunti con gli Stati dell'AELS. Dopo alcuni colloqui tecnici nella primavera 2007, i negoziati per un accordo di libero scambio di ampia portata tra gli Stati dell'AELS e rispettivamente la Colombia e il Perù sono stati aperti il 4 giugno 2007 a Bogotà.

Questi negoziati si sono svolti in cinque tornate, tenutesi dal 4 all'8 giugno 2007 a Bogotà, dal 27 al 31 agosto 2007 a Lima, dal 28 ottobre al 3 novembre 2007 a Gine4

5 6

I Paesi membri della Comunità Andina sono: Colombia, Perù, Bolivia e Ecuador. Il Venezuela ha annunciato il suo ritiro nel novembre 2006. Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay e Cile sono membri associati, mentre Messico e Panama hanno lo statuto di Paesi osservatori.

I Paesi del Triangolo Nord del Centro America sono: El Salvador, Guatemala e Honduras.

Accordo di approfondimento dell'Accordo di libero scambio del 1993 del Gruppo dei Tre (Colombia, Messico e Venezuela).

1941

vra, dal 1° al 6 aprile 2008 a Bogotà e dal 9 al 12 giugno 2008 a Crans-Montana (VS). Quest'ultima tornata si è svolta unicamente tra l'AELS e la Colombia. A causa della differenza delle questioni pendenti al termine della quarta tornata dei negoziati dell'aprile 2008, gli Stati dell'AELS da un lato, e la Colombia e il Perù dall'altro hanno concordato di proseguire separatamente alla finalizzazione dei negoziati7.

Due riunioni intersessionali a livello di esperti hanno inoltre avuto luogo, la prima dal 17 al 21 dicembre 2007 a Bruxelles e la seconda dall'11 al 16 febbraio 2008 a Ginevra. L'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Colombia, unitamente agli Accordi agricoli bilaterali tra i singoli Stati dell'AELS e la Colombia sono stati parafati il 12 giugno 2008 a Crans-Montana (VS) e successivamente firmati il 25 novembre 2008 a Ginevra, in occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS.

Nel corso delle trattative con la Colombia si è trattato di superare importanti ostacoli dovuti alle differenze d'interessi delle Parti, derivanti da tradizioni e condizioni regionali distinte. Ciò è stato il caso soprattutto nell'ambito del commercio di prodotti agricoli e in quello dei servizi e, in particolare, in materia di prestazioni transfrontaliere di servizi da parte di persone fisiche e di riconoscimento delle qualifiche. Le difficoltà sono state accentuate dal fatto che questo accordo di libero scambio è il primo ad essere concluso dalla Colombia con dei partner europei e che tale Paese è membro del Gruppo di Cairns. In seno all'OMC, questo gruppo esige una liberalizzazione radicale del settore agricolo. Le autorità colombiane si sono inoltre dimostrate molto offensive in materia di prestazioni transfrontaliere di servizi da parte di persone fisiche e di riconoscimento di qualifiche. Nonostante questa posizione di partenza difficile, i negoziati hanno potuto essere conclusi entro un anno, senza che la Svizzera abbia dovuto fare delle concessioni agricole che avrebbero rimesso in questione la sua politica agricola. In materia di prestazioni transfrontaliere di servizi da parte di persone fisiche e di riconoscimento di qualifiche, gli Stati dell'AELS e la Colombia sono riusciti a conciliare i rispettivi interessi.

4

Contenuto dell'Accordo di libero scambio

Le relazioni di libero scambio tra la Svizzera e la Colombia si basano sull'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Colombia (Preambolo, art. 1.1­13.9), accompagnato dai suoi allegati (I­XX), dal suo protocollo d'intesa (allegato 2 al presente messaggio, cfr. anche n. 4.9) e da uno scambio di lettere tra la Colombia e la presidenza dell'AELS concernente la gestione di fondi pensione colombiani, e sull'Accordo agricolo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia (art. 1­12, allegati I e II).

L'Accordo di libero scambio (allegato 2 del presente messaggio) è composto da tredici capitoli (Disposizioni generali, Scambi di merci, Prodotti agricoli trasformati, Scambi di servizi, Investimenti, Protezione della proprietà intellettuale, Appalti pubblici, Politica della concorrenza, Trasparenza, Cooperazione, Gestione dell'Accordo, Composizione delle controversie, Disposizioni finali). Il Protocollo d'intesa contiene disposizioni e alcuni chiarimenti concernenti il capitolo sugli scambi di servizi dell'Accordo. Lo scambio di lettere tra la Repubblica di Colombia 7

I negoziati per un accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Perù si sono conclusi il 31 ottobre 2008 a Lima.

1942

e la presidenza in carica dell'AELS al momento della firma del presente Accordo costituisce un impegno della Colombia mediante il quale essa ribadisce la sua intenzione di concedere agli Stati dell'AELS un trattamento paragonabile a quello che accorda agli Stati Uniti in materia di gestione di fondi pensione conformemente al suo accordo di libero scambio con tale Paese. L'Accordo comprende venti allegati, che costituiscono parte integrante dello stesso (art. 13.1). Gli accordi agricoli tra i singoli Stati dell'AELS e la Colombia (Accordo agricolo tra la Svizzera e la Colombia, allegato 3 del presente messaggio, cfr. n. 5) costituiscono per le Parti interessate una componente integrante degli strumenti impiegati per realizzare una zona di libero scambio (art. 13.6 dell'Accordo di libero scambio e art. 12 dell'Accordo agricolo bilaterale).

4.1

Scambi di merci

Il campo di applicazione del capitolo 2 (Scambi di merci) dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Colombia comprende i prodotti industriali, ossia i capitoli 25­97 del Sistema armonizzato istituito dalla Convenzione del 14 giugno 19838 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, così come il pesce e gli altri prodotti del mare nonché i prodotti agricoli trasformati (art. 2.2). Quest'ultima categoria di merci è l'oggetto di disposizioni supplementari separate, disciplinate nel capitolo 3 dell'Accordo.

4.1.1

Riduzione dei dazi doganali e norme commerciali

Gli obblighi delle Parti in materia di riduzione dei dazi doganali (art. 2.6 e allegati II, III e VIII) sono asimmetrici. Come in altri accordi di libero scambio dell'AELS, anche il presente Accordo tiene conto del diverso livello di sviluppo economico tra gli Stati dell'AELS e la Colombia. Ad eccezione di alcune posizioni tariffarie che tangono la politica agricola (in particolare il foraggio, allegato II), gli Stati dell'AELS sopprimeranno completamente i loro dazi doganali nell'ambito dei prodotti industriali e del pesce a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo. Lo stesso varrà per la Colombia nella misura dell'86 per cento delle sue linee tariffarie (rispetto all'80% nel suo accordo di libero scambio con gli Stati Uniti e all'82% nel suo accordo di libero scambio con il Canada). Per quanto concerne l'eliminazione dei dazi doganali rimanenti, sono stati concessi alla Colombia dei termini transitori che spaziano dai cinque ai dieci anni. Quest'ultima ha dichiarato particolarmente sensibili determinati prodotti industriali quali i prodotti in materia plastica, alcuni cosmetici, i prodotti del cuoio e le calzature, alcuni tipi di motociclette, i rimorchi e i semi-rimorchi. Per quel che concerne il settore del pesce e degli altri prodotti del mare, l'Accordo contiene una clausola di revisione che stabilisce che le Parti si sforzeranno ad accelerare il processo d'eliminazione dei dazi doganali rimanenti (allegato IV, art. 5 cpv. 2).

Analogamente agli altri accordi di libero scambio dell'AELS, il presente Accordo comprende anche delle disposizioni che vietano i dazi doganali all'esportazione (art. 2.8) come pure delle restrizioni quantitative e delle misure dallo stesso effetto 8

RS 0.632.11

1943

al momento dell'importazione o dell'esportazione (art. 2.9). L'Accordo prevede inoltre l'applicazione del trattamento nazionale (art. 2.11). L'allegato IX comprende delle eccezioni al divieto di tassare le esportazioni, che consentono alla Colombia di mantenere determinate misure (tassa sul caffè e sugli smeraldi esportati) per finanziare fondi di sviluppo. L'allegato X prevede inoltre clausole derogatorie al trattamento nazionale e al divieto di restrizioni quantitative e misure dall'effetto analogo.

Per motivi di salute pubblica e di protezione dell'ambiente, la Colombia vieta o sottomette a un regime di licenze preliminari l'importazione di taluni prodotti usati o rimanipolati quali determinati rifiuti e sostanze tossiche, le automobili di seconda mano e le loro parti (in particolare pneumatici rigenerati). Per una serie di prodotti rimanipolati contenuti in una lista di 120 sottoposizioni tariffarie, l'Accordo prevede tuttavia che i Paesi dell'AELS beneficeranno del trattamento nazionale, vale a dire che saranno esonerati dal meccanismo delle licenze d'importazione o da qualsiasi altra misura tesa a limitare il loro accesso al mercato colombiano. Questi prodotti sono pure oggetto dell'eliminazione dei dazi doganali e beneficiano di un accesso al mercato preferenziale. Una clausola specifica prevede la revisione della lista al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (allegato X, art. 5).

Per una serie di altre misure relative al commercio, l'Accordo di libero scambio rimanda ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC. Ciò è il caso per le imprese commerciali di Stato (art. 2.12), le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS, art. 2.13), le regolamentazioni tecniche (TBT, art. 2.14), le sovvenzioni e misure compensative (art. 2.15), le misure antidumping (art. 2.16), le misure di salvaguardia globali (art. 2.17), le disposizioni d'eccezione generale, in particolare quelle che mirano a proteggere l'ordine pubblico, la sanità e la sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 2.19 e art. 2.20) e le misure in caso di difficoltà nella bilancia dei pagamenti (art. 2.21).

Inoltre, l'Accordo prevede la designazione di organi di contatto per questioni relative alle regolamentazioni tecniche (TBT) e a quelle in materia sanitaria e fitosanitaria (SPS) unitamente all'istituzione, per
quest'ultimo ambito, di un forum di esperti.

Per quanto concerne le sovvenzioni e le misure compensative, l'Accordo prevede, al di là delle regole dell'OMC, che ogni Parte contraente può avviare una procedura di consultazione prima che una Parte introduca un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative, compreso nell'Accordo istitutivo dell'OMC9, con lo scopo di appurare l'esistenza, il grado e l'effetto di qualsiasi sovvenzione presunta. Questa procedura di consultazione riserva alle Parti coinvolte un termine di 30 giorni per trovare una soluzione alla controversia ed evitare così una procedura dell'OMC. Un meccanismo di consultazione analogo provvisto di termini vincolanti è pure previsto prima di avviare un'indagine antidumping presso l'OMC (art. 2.16 cpv. 2). In caso di perturbazioni del mercato provocate dall'Accordo di libero scambio, una clausola di salvaguardia bilaterale per i prodotti industriali, limitata a dieci anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, consentirà l'adozione di misure d'urgenza temporanee (art. 18). Al di là di questo periodo, rimane applicabile la clausola di salvaguardia dell'OMC (art. 2.17).

9

RS 0.632.20, allegato 1A.13

1944

4.1.2

Disposizioni relative ai prodotti agricoli trasformati

Il capitolo 3 (Prodotti agricoli trasformati) dell'Accordo di libero scambio integra le disposizioni generali sul commercio di merci per il gruppo dei prodotti agricoli trasformati. Tradizionalmente l'AELS tratta le regole in materia di commercio dei prodotti agricoli trasformati per intero nel capitolo sugli scambi di merci. Tuttavia, in considerazione del fatto che i prodotti agricoli trasformati contengono, a volte, una componente industriale e una componente di materia prima agricola, la Colombia ha preferito non sottomettere il commercio di questi prodotti unicamente al regime dei prodotti industriali. La regolamentazione dettagliata applicabile al commercio dei prodotti agricoli trasformati è dunque contenuta in questo capitolo separato.

Per i prodotti agricoli trasformati, gli Stati dell'AELS accordano alla Colombia determinate concessioni sotto forma di un trattamento preferenziale analogo a quello di cui beneficiavano, al 1° gennaio 2008, i prodotti provenienti dall'UE (art. 3.3 cpv. 1 e allegato III). Gli Stati dell'AELS eliminano l'elemento di protezione industriale dei dazi doganali, ma conservano il diritto di applicare dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione, per compensare la differenza tra il prezzo della materia prima sui mercati dell'AELS e quello del mercato mondiale (art. 3.2). Per i prodotti agricoli trasformati che non contengono materie prime sensibili per la politica agricola degli Stati dell'AELS (p.es. per il caffè, l'acqua minerale, la birra, gli alcolici e l'aceto), questi ultimi accordano alla Colombia un accesso ai loro mercati in franchigia doganale. Dal canto suo, la Colombia accorda agli Stati dell'AELS riduzioni o soppressioni dei dazi doganali a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo o al termine dei periodi di transizione che spaziano dai cinque ai dieci anni, sugli stessi prodotti per i quali gli Stati dell'AELS le accordano delle concessioni, come ad esempio il cioccolato, i dolciumi, determinati preparati alimentari, in particolare le minestre e le salse come pure i preparati a base di caffè o la fondue preconfezionata. Inoltre, le Parti s'impegnano a eliminare ogni forma di aiuto all'esportazione. Se una parte dovesse effettuare delle restituzioni all'esportazione su dei prodotti soggetti a concessioni tariffarie, a titolo
di compensazione l'altra Parte potrebbe aumentare le aliquote di dazio sui prodotti importati in questione (art 3.4). La Colombia può inoltre mantenere il suo sistema della fascia di prezzo (price band) che si applica a un numero ristretto di prodotti agricoli (art. 3.5).

Questo sistema, che costituisce uno strumento della politica agricola comune della Comunità Andina di cui la Colombia fa parte, è un meccanismo di stabilizzazione dei prezzi. Un miglioramento dell'accesso ai rispettivi mercati verrà esaminato periodicamente in virtù di una clausola di revisione specifica (art. 3.7).

4.1.3

Regole d'origine, procedure doganali e facilitazione degli scambi

Le regole d'origine (art. 2.3 e allegato V), alle quali bisogna conformarsi affinché una merce rientri nel regime preferenziale dell'Accordo di libero scambio per quel che riguarda i dazi doganali e le misure di salvaguardia, corrispondono ampiamente al modello europeo. Come per gli accordi di libero scambio conclusi tra gli Stati dell'AELS e, rispettivamente, il Messico e il Cile, il loro contenuto è un po' meno restrittivo per quello che concerne i prodotti industriali, nel rispetto degli interessi delle Parti. Le loro rispettive imprese, infatti, vista la dimensione dei mercati interni, 1945

devono includere nei loro prodotti finiti una parte più importante di input provenienti dall'esterno della zona di libero scambio. Per contro, l'Accordo di libero scambio non prevede una tolleranza generale del 10 per cento per il trattamento di prodotti in Stati terzi (outward processing), contenuta negli accordi europei. Gli Stati dell'AELS hanno pure rinunciato al divieto di rimborso dei dazi doganali all'importazione sulle materie che confluiscono nella composizione dei prodotti (drawback).

La regola del trasporto diretto consente di separare gli invii di merci in un Paese di transito senza che la merce perda il suo carattere originario (allegato V, art. 14).

Questa disposizione aumenta la flessibilità logistica dell'industria d'esportazione svizzera e facilita così le nostre esportazioni. Le prove d'origine sono riprese dagli accordi europei, ossia il formulario «Certificato di circolazione delle merci EUR.1» e la dichiarazione d'origine che figura sul retro della fattura, incluse le possibilità del sistema dell'esportatore riconosciuto.

L'Accordo comprende inoltre delle disposizioni concernenti l'assistenza amministrativa in materia doganale (art. 2.3 e allegato VI), che consentiranno alle autorità doganali delle Parti di farvi ricorso al fine di garantire che la loro legislazione doganale venga applicata correttamente. Per facilitare il commercio, l'Accordo comprende pure misure di agevolazione degli scambi (art. 2.4 e allegato VII), tese a impegnare le Parti al rispetto degli standard internazionali in occasione della messa a punto delle procedure doganali. Inoltre, gli esportatori potranno sottomettere le dichiarazioni alla dogana elettronicamente. La Colombia potrà beneficiare, tuttavia, di un termine di transizione di due anni a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, che le consentirà di effettuare gli adeguamenti necessari.

L'Accordo di libero scambio istituisce un sottocomitato misto (cfr. n. 4.8.1), per le questioni relative all'origine, alle procedure doganali e all'agevolazione degli scambi, incaricato di scambiare informazioni in ambito doganale, di regolare le questioni di cooperazione amministrativa e di preparare gli emendamenti tecnici relativi al commercio (art. 2.4 e allegato V, art. 34).

4.2

Servizi

Il capitolo 4 dell'Accordo di libero scambio è dedicato agli scambi di servizi. Le definizioni e le regole che disciplinano il commercio dei servizi (in particolare quattro tipi di fornitura, trattamento della nazione più favorita, accesso al mercato, trattamento nazionale) si conformano all'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC10 (GATS), di cui alcune disposizioni sono comunque state precisate e adeguate a livello bilaterale.

Le disposizioni del capitolo 4 dell'accordo sugli gli scambi di servizi sono integrate da specifiche regole settoriali e tematiche formulate negli allegati. Questi allegati concernono i servizi finanziari (allegato XVI) i servizi di telecomunicazione (allegato XVII), la circolazione di persone fisiche che forniscono dei servizi (allegato XIII) e il riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi (allegato XII). Le eccezioni alla clausola della nazione più favorita sono disciplinate dall'allegato XI mentre gli elenchi nazionali degli impegni specifici sono contenuti nell'allegato XV.

10

RS 0.632.20, Allegato II.1B

1946

4.2.1

Disposizioni orizzontali

Il capitolo sui servizi riprende, nella sua essenza, le definizioni e le regole dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Di conseguenza, il campo d'applicazione del capitolo sui servizi è identico a quello del GATS (art. 4.1).

Anche le definizioni sono simili a quelle del GATS (art. 4.2). Unicamente la definizione di «persona giuridica di una Parte» (art. 4.2 lett. p) è stata modificata. Oltre alle persone giuridiche residenti e attive sul territorio di una Parte contraente, sono ugualmente incluse le persone giuridiche domiciliate e professionalmente attive in qualsiasi Paese membro dell'OMC. Tuttavia, ciò vale a condizione che la persona giuridica sia posseduta o controllata da persone fisiche o giuridiche di una Parte dell'Accordo di libero scambio. In tal modo è garantito che tutti i diritti consentiti nell'ambito del GATS riguardo alle persone giuridiche siano pure estesi all'Accordo di libero scambio. Allo stesso tempo questa clausola consente di evitare che entità di Paesi terzi beneficino dell'Accordo.

Le disposizioni del capitolo relativo alla regolamentazione interna (art. 4.7) e quelle relative al riconoscimento delle qualifiche (art 4.8) sono identiche a quelle del GATS. Ciononostante, delle regole specifiche supplementari sul riconoscimento sono contenute nell'allegato sul riconoscimento delle qualifiche (cfr. n. 4.2.4).

Gli articoli relativi ai pagamenti e ai trasferimenti, come pure le eventuali restrizioni che li concernono (art. 4.13 e 4.14) prevedono che le Parti contraenti rinuncino a limitare i pagamenti e i trasferimenti su tutte le operazioni correnti in materia, a condizione che questi non compromettano la bilancia dei pagamenti. Le disposizioni contenute in questi articoli sul movimento dei capitali e sulle restrizioni in materia di protezione della bilancia dei pagamenti sono ampiamente identiche a quelle corrispondenti del GATS.

Le disposizioni relative alla clausola della nazione più favorita (art. 4.3), l'accesso al mercato (art. 4.4), il trattamento nazionale (art. 5.4), gli impegni aggiuntivi (art. 4.6), la trasparenza (art. 4.10), i monopoli e i prestatori unici di servizi (art. 4.11), le pratiche commerciali (art. 4.12), le eccezioni di natura generale e quelle in materia di sicurezza interna (art. 4.15 e 4.16) e le disposizioni concernenti le prestazioni transfrontaliere di servizi da parte di persone fisiche (art. 4.9) sono anch'esse identiche a quelle del GATS.

4.2.2

Servizi finanziari

Al fine di tener conto delle specificità del settore finanziario, l'allegato XVI dell'Accordo integra le regole orizzontali del capitolo sul settore dei servizi (cfr. n.

4.2.1). Esso riprende numerosi elementi dell'allegato corrispondente del GATS, quali le definizioni delle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi, del commercio di titoli) e le eccezioni relative alla politica monetaria e al sistema di sicurezza sociale. Inoltre, l'allegato include un certo numero di norme contenute nell'Intesa sugli impegni riguardanti i servizi finanziari dell'OMC. La Colombia, contrariamente alla Svizzera e agli altri Stati dell'AELS, non è parte di questo Memorandum dell'OMC. Nel presente Accordo preferenziale, la Colombia ha accettato di sottomettersi in parte a queste norme. In tal modo, essa si costringe, in particolare, ad ammettere la partecipazione di prestatori di servizi finanziari ai sistemi di pagamento e di clearing pubblici come pure, su una base non-discriminatoria, alle agevola1947

zioni di finanziamento ufficiali, agli organismi regolamentari autonomi o ad altre organizzazioni o associazioni necessarie alla messa a disposizione di servizi finanziari (art. 3). Ai prestatori di servizi finanziari devono essere consentiti il trattamento e il trasferimento delle informazioni necessarie allo svolgimento degli affari correnti, fatte salve le misure adottate dalle Parti per la protezione dei dati personali (art. 8). Inoltre, l'allegato prevede che nuovi prodotti finanziari, che saranno offerti sul territorio di una Parte contraente, potranno anche essere offerti in tutte le altre Parti contraenti (art. 2).

L'ampia eccezione contenuta nel GATS per le misure prudenziali ha potuto essere controbilanciata nell'ambito del presente Accordo, che prevede di sottomettere queste ultime a un esame di proporzionalità (art. 6). Le autorità di sorveglianza finanziarie non possono quindi adottare misure più restrittive nel loro impatto sul commercio dei servizi, salvo che ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi di controllo prudenziale. Inoltre, queste misure non devono essere adottate a fini di restrizione commerciale né devono applicarsi in maniera discriminatoria.

Allo stesso tempo, le Parti applicano, nella misura del possibile, i principi e gli standard enunciati dai principali organi internazionali pertinenti (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari).

Le Parti contraenti s'impegnano inoltre a rispettare norme supplementari in materia di trasparenza e di esecuzione delle procedure di applicazione (art. 4 e 5). In tema di trasparenza, le autorità competenti delle Parti contraenti sono, ad esempio, tenute a fornire, su richiesta di persone interessate, le informazioni necessarie concernenti i requisiti e la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione. Le Parti s'impegnano anche a indicare i tempi normalmente necessari per la concessione di una licenza.

Per quanto riguarda la rapida esecuzione delle procedure di applicazione, le autorità competenti delle Parti sono tenute, ad esempio, a trattare le domande in maniera sbrigativa e a concedere una licenza una volta che tutti i requisiti sono soddisfatti. Il rilascio di una tale licenza deve avvenire al più tardi sei mesi a partire dalla data di inoltro della richiesta.

4.2.3

Servizi di telecomunicazione

L'allegato XVII dell'Accordo di libero scambio integra le disposizioni orizzontali in materia di scambi dei servizi (cfr. n. 4.2.1) per il settore delle telecomunicazioni mediante specifiche regole supplementari. Queste regole si basano principalmente sul corrispondente documento di riferimento del GATS. In relazione a quest'ultimo e agli accordi conclusi precedentemente, questo allegato contiene nuovi obblighi relativi alla tutela della confidenzialità e dei dati personali in caso di interconnessione (art. 3 cpv. 6).

L'allegato XVII contiene determinati principi di concorrenza (art. 2) e standard minimi per disciplinare l'interconnessione con dei prestatori di servizi dominanti sul mercato (art. 3). Questi ultimi sono tenuti ad accordare agli altri prestatori di servizi l'interconnessione in maniera non discriminatoria e a prezzi che siano in linea con i costi. Se gli impresari non giungono a un accordo sull'interconnessione, le autorità preposte alla regolamentazione sono tenute a contribuire alla composizione della controversia e, se necessario, a fissare delle condizioni e dei prezzi d'interconnes1948

sione appropriati (art. 8). Inoltre, le Parti devono adottare misure appropriate affinché i prestatori di servizi di telecomunicazione, quando si interconnettono, tutelino la vita privata delle persone per quanto concerne il trattamento e la diffusione dei dati personali e garantiscano la confidenzialità dei dossier personali e le informazioni commerciali sensibili (art. 3 cpv. 6 lett. a­c). Conformemente al GATS, l'allegato XVII contiene disposizioni sul servizio universale (art. 4), prevede delle procedure, tra l'altro, trasparenti e non discriminatorie per l'attribuzione delle risorse rare (art. 7) e delle autorizzazioni a fornire i servizi in questione (art. 5) e costringe le Parti a garantire l'indipendenza delle autorità preposte alla regolamentazione (art.

6) nei confronti dei prestatori di servizi di telecomunicazione di base. Infine, l'allegato riprende le norme sulla trasparenza (art. 9) contenute nell'allegato relativo alle telecomunicazioni del GATS.

4.2.4

Riconoscimento delle qualifiche

L'allegato XII dell'Accordo di libero scambio contiene, in aggiunta alle disposizioni orizzontali in materia di scambio di servizi (cfr. n. 4.2.1), disposizioni supplementari concernenti il riconoscimento delle qualifiche che vanno oltre il GATS. Esse si applicano al riconoscimento delle qualifiche acquisite sul territorio di un'altra Parte contraente (art. 1). Le Parti si sforzano di incoraggiare le autorità competenti e le associazioni professionali presenti sul loro territorio nazionale a riconoscere le qualifiche di un'altra Parte dell'Accordo (art. 4). Oltre alle esigenze in materia d'autorizzazione, di licenza o di certificato per i prestatori di servizi, l'allegato XII costringe le Parti contraenti a disporre anche di procedure che garantiscano a un prestatore di servizi la possibilità di richiedere il riconoscimento della sua formazione o della sua esperienza professionale acquisita, dei requisiti adempiuti o delle licenze e certificati concessi sul territorio di un'altra Parte contraente. Nel caso di un'insufficienza, il richiedente ne è informato e gli vengono proposti dei modi per ottenere l'equivalenza, ad esempio, mediante l'acquisizione di un'esperienza supplementare sotto sorveglianza di un esperto, mediante una formazione complementare o il superamento di esami (art. 2). L'Accordo di libero scambio prevede inoltre che le Parti stabiliscano o designino degli organi di contatto presso i quali i prestatori di servizi potranno informarsi sui criteri e sulle procedure in materia di concessione, di rinnovo o di mantenimento di licenze o di esigenze di qualifica e ottenere informazioni relative alle procedure da seguire per pretendere al riconoscimento delle qualifiche (art. 3).

4.2.5

Circolazione delle persone fisiche che forniscono dei servizi

Per la prima volta in un accordo di libero scambio, la Svizzera fissa delle norme particolari relative alla circolazione di persone fisiche che forniscono delle prestazioni che vanno oltre le regole dell'OMC. Queste norme, contenute nell'allegato XIII, si applicano alle misure nazionali che riguardano le categorie di persone comprese nell'elenco degli impegni (art. 1). Le persone fisiche soggette agli impegni specifici di una Parte contraente sono autorizzate a fornire dei servizi conformemente al contenuto di tali impegni specifici. L'allegato XIII precisa le regole generali del capitolo sui servizi (cfr. n. 4.2.1), riflettendo la relazione commerciale preferenziale 1949

che intercorre tra le Parti contraenti e la facilitazione d'ingresso e di soggiorno temporaneo delle persone fisiche, conformemente agli impegni specifici delle Parti (art. 2). L'allegato contiene inoltre le disposizioni concernenti l'obbligo a cui sono soggette le Parti di fornire le informazioni necessarie relative, in particolare, alle condizioni d'ammissione (ad esempio visti, autorizzazioni di lavoro, documentazione richiesta, esigenze, modo in cui emettere la richiesta), la procedura da seguire e le autorizzazioni per l'ingresso e il soggiorno temporaneo unitamente ai permessi di lavoro e il rinnovo delle autorizzazioni di soggiorno temporaneo (art. 3).

L'articolo 5 statuisce che le Parti s'impegnano a trattare rapidamente le richieste relative alla concessione di autorizzazioni d'ingresso e di soggiorno temporaneo. Se le autorità competenti necessitano informazioni supplementari per il trattamento di una richiesta, esse ne informeranno il richiedente. Su richiesta di quest'ultimo, i servizi competenti dell'altra Parte forniranno tempestivamente le informazioni utili concernenti lo stato della sua richiesta. Il richiedente verrà informato immediatamente su qualsiasi decisione concernente la sua richiesta. In caso di risposta positiva, la notifica conterrà la durata del soggiorno come pure tutte le altre esigenze e condizioni che vi si ricollegano. Al fine di facilitare ai prestatori di servizi delle Parti contraenti l'accesso all'informazione in materia d'ingresso, di soggiorno temporaneo e di lavoro, vengono designati degli organi di contatto (art. 4).

Questo allegato sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono dei servizi contribuirà a migliorare le condizioni dei prestatori di servizi svizzeri in Colombia.

4.2.6

Impegni specifici

In maniera analoga al GATS, degli elenchi d'impegni specifici nazionali costituiscono l'inventario dei settori soggetti alle discipline d'accesso al mercato e di trattamento nazionale (4.17 e allegato XV). Inoltre, siccome ciò vale anche per il GATS, gli impegni presi dalle Parti contraenti si basano su elenchi positivi. Secondo il metodo degli elenchi positivi (approccio cosiddetto dal basso all'alto, o bottom up), la non iscrizione di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non si assume degli impegni in quanto all'accesso al mercato e al trattamento nazionale.

Nel presente Accordo, la Colombia ha ampiamente esteso il suo livello di impegni rispetto al suo elenco di impegni esistente nell'ambito del GATS. Gli impegni specifici della Colombia vanno anche al di là della seconda offerta trasmessa all'OMC nell'ambito dei negoziati di Doha. La Colombia si è assunta degli impegni supplementari in tutti i settori dei servizi importanti per le esportazioni svizzere. Inoltre, essa si impegna a garantire un livello d'accesso al mercato che non comporta alcuna discriminazione per gli esportatori svizzeri rispetto ai loro principali concorrenti, in particolare in considerazione dell'accordo di libero scambio tra la Colombia e gli Stati Uniti. Rispetto ai suoi impegni in vigore nell'ambito del GATS, la Colombia ha pure accettato di estendere i suoi impegni per tutta una serie di settori d'importanza per l'industria esportatrice di servizi elvetica, in particolare il settore dei servizi finanziari (segnatamente per quello che concerne l'apertura di filiali in ambito assicurativo, bancario e in materia di gestione patrimoniale transfrontaliera), i servizi alle imprese (ad es. l'installazione di macchine, i servizi di architettura e di ingegneria) come pure i servizi di distribuzione e di logistica. Inoltre, la Colombia si è impegnata ad accordare l'ingresso sul suo territorio alle persone fisiche svizzere per i servizi d'installazione e di manutenzione delle macchine come pure per i servi1950

zi di formazione corrispondenti. Uno scambio di lettere, che completa l'Accordo, statuisce inoltre che la Colombia concede alla Svizzera, nell'ambito della gestione dei fondi pensione, un accesso al suo mercato identico a quello che concede agli Stati Uniti nel suo accordo di libero scambio con tale Paese.

Gli impegni d'accesso al mercato che la Svizzera ha assunto corrispondono ampiamente ai livelli d'accesso al mercato concessi nell'ambito dei precedenti accordi di libero scambio, in particolare nell'ambito dell'accordo concluso tra gli Stati dell'AELS e la Corea del Sud. Questo livello d'impegni della Svizzera corrisponde ampiamente alla seconda offerta trasmessa nell'ambito dei negoziati del Ciclo di Doha. Anche la Svizzera ha dunque esteso i suoi impegni rispetto al suo elenco d'impegni esistente nell'ambito del GATS. A differenza dei precedenti accordi di libero scambio, la Svizzera ha inoltre preso impegni supplementari limitati concernenti le persone fisiche che forniscono servizi nell'ambito dei contratti di prestazione di servizi (ad esempio servizi di ingegneria integrati). Essa ha inoltre assunto dei nuovi impegni per servizi di trasporto aereo speciali che, tuttavia, corrispondono alle disposizioni legislative interne in vigore.

L'Accordo contiene inoltre una clausola di riesame (art. 4.18), secondo cui gli elenchi di impegni specifici d'accesso al mercato dovranno essere riesaminati periodicamente dalle Parti con l'obiettivo di raggiungere un livello di liberalizzazione maggiore.

4.3

Investimenti

Le disposizioni relative agli investimenti (Capitolo 5) dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Colombia si applicano allo stabilimento di imprese, ossia all'accesso degli investimenti diretti al mercato (fase del cosiddetto «preestablishment»). Esse completano l'accordo bilaterale relativo alla promozione e alla protezione reciproca degli investimenti che la Svizzera e la Colombia hanno firmato il 17 maggio 200611, il quale disciplinerà la fase del cosiddetto «post-establishment» a partire dalla sua ratificazione da parte della Colombia. Insieme, l'Accordo di libero scambio e l'accordo bilaterale di protezione degli investimenti coprono dunque l'intero ciclo dell'investimento: dall'accesso al mercato attraverso l'esercizio fino alla sua liquidazione. Quest'ultimo si applica agli investimenti, una volta autorizzati, e prevede in particolare un trattamento non discriminatorio, garanzie di diritto internazionale in caso di espropriazione e il libero trasferimento di capitale e dei relativi pagamenti. Tra gli Stati dell'AELS, la Svizzera è attualmente l'unico Stato membro ad aver concluso con la Colombia un tale accordo di promozione e protezione degli investimenti.

Il capitolo «Investimenti» fa riferimento a tutti i settori economici, ad eccezione dei servizi (art. 5.1), che sono disciplinati nel capitolo 4 (Scambi di servizi, cfr. n. 4.2) relativo ai servizi. L'Accordo di libero scambio conferisce agli investitori delle Parti contraenti il diritto di costituire o di rilevare un'impresa in un altro Stato contraente alle stesse condizioni dei residenti nazionali (art. 5.3). Il principio del trattamento nazionale sancito nell'Accordo di libero scambio comprende la costituzione, l'acquisizione e il mantenimento non solo di imprese con personalità giuridica propria, ma anche di succursali o rappresentanze. Sono investitori autorizzati ai sensi 11

FF 2006 7767

1951

dell'Accordo le persone fisiche o giuridiche provenienti da una Parte contraente. In linea di principio, il divieto della discriminazione si applica senza eccezioni. In questo ambito, gli Stati contraenti hanno tuttavia la possibilità di fare delle riserve in relazione al divieto della discriminazione sotto forma di un elenco negativo (art 5.4.

e allegato XVIII). Le Parti contraenti hanno ottenuto il diritto di far ricorso a tali riserve o deroghe (condizioni di trattamento diverse tra investitori nazionali e stranieri) in una forma o nell'altra.

Le riserve svizzere vertono sull'acquisto di immobili, su determinate disposizioni di diritto delle società e su qualche prescrizione nel settore dell'energia. Le riserve attuali della Colombia concernono soprattutto la pesca, concessioni per la produzione di elettricità e alcune disposizioni di diritto delle società (segnatamente il fatto di esigere determinate proporzioni d'impiegati nazionali). Inoltre, la Colombia si riserva il diritto di introdurre o di mantenere misure discriminatorie in diversi settori dell'economia o a favore di gruppi di persone. Si tratta di misure che concernono in particolare la proprietà immobiliare lungo i suoi confini nazionali, il suo litorale marittimo e sulle isole che le appartengono o che mirano a tutelare le minorità svantaggiate e i gruppi etnici. L'iscrizione di ulteriori riserve nell'elenco negativo rimane senz'altro possibile per tenere conto di eventuali modifiche della legislazione interna, ma è sottomessa alla condizione che il livello complessivo degli impegni della Parte contraente interessata non si riduca e che le altre Parti contraenti siano informate o, su loro richiesta, consultate (art. 5.4 cpv.4). Gli Stati dell'AELS e la Colombia dovranno verificare periodicamente le loro riserve nell'ottica di una loro riduzione o eliminazione (art. 5.4 cpv. 3 e art. 5.9).

Affinché una Parte contraente sia nelle condizioni di gestire un investimento effettuato sul territorio di un'altra Parte contraente, una disposizione relativa al personale con funzioni chiave prevede che l'investitore e il suo personale con funzioni chiave (ad esempio dirigenti, consulenti, esperti) potranno recarsi nello Stato ospite. Tuttavia, rimane espressamente salva la legislazione nazionale delle Parti concernente l'accesso al mercato
del lavoro (art. 5.5). Questa disposizione non implica dunque per la Svizzera alcun obbligo che vada al di là della sua legislazione interna.

Le regole in materia di trasferimenti e pagamenti applicabili agli investimenti sono disciplinate nell'articolo 5.10 del presente capitolo. In linea di principio, i pagamenti correnti non possono essere limitati. Questo vale anche per i trasferimenti di capitali legati agli investimenti diretti e ad altri investimenti. Se i pagamenti e i movimenti di capitali comportano difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti (art. 5.11) oppure compromettono gravemente, in circostanze straordinarie, la politica monetaria e valutaria, essi possono essere limitati a determinate condizioni. L'allegato XIV dell'Accordo, pure applicabile alle regole di trasferimento e pagamento del capitolo 4 sugli scambi di servizi, menziona misure e regolamentazioni colombiane (strumenti della banca centrale per garantire la stabilità monetaria nonché le operazioni normali di pagamento interno ed esterno) che possono accompagnarsi a limitazioni non discriminatorie dei trasferimenti e movimenti di capitali. Come menzionato, tali deroghe sono soggette a determinate limitazioni e condizioni.

Per quanto concerne le abituali eccezioni relative, in particolare, alla protezione dell'ordine pubblico e della sanità, le regole sancite nell'articolo XIV del GATS si applicano mutatis mutandis (art. 5.8).

1952

4.4

Proprietà intellettuale

Il capitolo 6 (Protezione della proprietà intellettuale) obbliga le Parti a garantire una protezione effettiva della proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni specifiche dell'Accordo di libero scambio (art. 6.1). Le Parti assicurano il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale e prendono in particolare misure per impedire la contraffazione e la pirateria. I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo TRIPS dell'OMC (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio12). Le Parti riconoscono che la protezione e l'attuazione effettiva dei diritti della proprietà intellettuale contribuiscono a promuovere l'innovazione tecnologica, il suo trasferimento e la sua diffusione in maniera tale da favorire, in particolare, il benessere sociale e economico, nel rispetto di un equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle Parti (art. 6.2). Le categorie di proprietà intellettuale protette dall'Accordo di libero scambio sono precisate nell'articolo 6.3.

Nell'articolo 6.4, le Parti confermano gli impegni che hanno assunto nell'ambito degli accordi internazionali che costituiscono i fondamenti dell'attuale diritto internazionale in materia di proprietà intellettuale. Esse confermano anche i loro impegni nei confronti della Convenzione di Parigi13 per la protezione della proprietà industriale, riveduta il 14 luglio 1967, della Convenzione di Berna14 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta il 24 luglio 1971, della Convenzione di Roma15 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. La Parti si impegnano inoltre ad aderire, da qui all'entrata in vigore dell'Accordo, ad altri accordi internazionali in materia di armonizzazione e protezione della proprietà intellettuale: al Trattato di Budapest16 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, alla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali17 e al Trattato di cooperazione in materia di brevetti18. Inoltre, le Parti aderiranno, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, al Trattato dell'Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale (OMPI) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi e al Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore. Infine, aderiranno, entro il 1° gennaio 2011, al Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid19 per la registrazione internazionale dei marchi come pure, il più presto possibile, all'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aia20 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

Per la prima volta in un accordo di libero scambio concluso dall'AELS si è raggiunta un'intesa su disposizioni che rientrano nel campo della proprietà intellettuale relative alle risorse genetiche e al sapere tradizionale (art 6.5). I diritti e gli obblighi degli Stati dell'AELS e della Colombia in materia d'accesso alle risorse genetiche e di suddivisione equa dei benefici risultanti dall'utilizzo delle risorse genetiche rimangono disciplinati dalla Convenzione internazionale del 5 giugno 1992 sulla 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RS 0.632.20, Appendice II.1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.145.1 RS 0.232.162 RS 0.232.141.1 RS 0.232.112.4 FF 2000 2499

1953

diversità biologica (CBD)21. L'Accordo di libero scambio riconosce l'importanza e il valore della biodiversità e delle conoscenze tradizionali a essa connesse. Le Parti sono tenute, in particolare, a determinare le condizioni d'accesso alle loro risorse genetiche, nel rispetto dei principi e delle disposizioni applicabili sul piano internazionale e interno. In tal modo, saranno in particolare tenute a esigere che le richieste di brevetti contengano una dichiarazione dell'origine o della fonte di una risorsa genetica a cui un inventore o il richiedente avrà avuto accesso. Le Parti s'impegnano inoltre ad adottare le misure appropriate per garantire una suddivisione equa e leale dei benefici derivanti da una risorsa genetica o dal sapere tradizionale.

L'Accordo contiene inoltre una serie di norme materiali di protezione specifiche che tangono determinati settori del diritto della proprietà intellettuale. Nel settore dei marchi, le Parti hanno concordato in particolare di estendere il campo di protezione ai marchi sonori, impegnandosi a rafforzare la protezione dei marchi noti come pure quella dei marchi e dei segni su Internet mediante la ripresa delle relative raccomandazioni comuni dell'OMPI (art. 6.6). Per quanto concerne le indicazioni geografiche, l'Accordo garantisce una protezione contro l'utilizzo e la registrazione di designazioni che contengono indicazioni geografiche per prodotti o servizi che non sono originari del territorio indicato o che rischiano d'indurre i consumatori in errore quanto alla vera origine dei prodotti e servizi (art. 6.7). Per i diritti d'autore, la protezione conferita ai diritti della personalità viene estesa alle rappresentazioni visive (art. 6.8). Nel campo dei brevetti, il livello di protezione conferito dall'Accordo corrisponde alle norme e agli obblighi dell'Accordo TRIPS (art. 6.9).

Inoltre, le disposizioni statuiscono che le Parti esamineranno la possibilità di garantire una protezione dei brevetti sulle piante nel caso in cui una tale protezione mancasse nella legislazione nazionale. L'Accordo prevede pure che le Parti possano prolungare la protezione dei brevetti per i medicinali oltre il termine di protezione ordinario per compensare il raccorciamento del periodo di sfruttamento del brevetto dovuto al tempo necessario alla procedura ufficiale di autorizzazione
per l'immissione nel mercato (art. 6.9 cpv. 5). Questa disposizione corrisponde agli impegni presi dalla Colombia in questo settore con gli Stati Uniti nell'ambito del loro accordo di libero scambio. Oltre a ciò, in materia di protezione dei dati confidenziali di analisi da fornire nell'ambito di una procedura d'immissione nel mercato, la Parti hanno concordato un livello di protezione analogo a quello stipulato nell'accordo di libero scambio tra la Colombia e gli Stati Uniti. In tal modo, la durata della protezione dei dati confidenziali di analisi corrisponde a dieci anni per prodotti agrochimici e, normalmente, a cinque anni per prodotti farmaceutici. Per questi ultimi, un periodo di protezione più breve è limitato a casi straordinari e motivato in primo luogo da ragioni di sanità pubblica (art. 6.11). Infine, la Colombia si sforzerà di far passare da dieci a quindici anni o più la durata di protezione dei disegni e modelli (art. 6.10).

Le disposizioni del capitolo relative alle procedure d'ottenimento, di mantenimento e di messa in atto della proprietà intellettuale equivalgono, in linea di principio, agli standard dell'Accordo TRIPS. L'Accordo di libero scambio contiene inoltre una disposizione relativa alla promozione della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione tra le Parti (art. 6.18).

21

RS 0.451.43

1954

Per molti aspetti relativi alla proprietà intellettuale, l'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Colombia va oltre l'accordo TRIPS dell'OMC e costituisce così un progresso rispetto al regime multilaterale. Per la Svizzera, che nel raffronto internazionale dispone già di un sistema elaborato di protezione della proprietà intellettuale garante di un elevato livello, le disposizioni dell'Accordo non implicano alcun obbligo che oltrepassi la sua legislazione interna.

4.5

Appalti pubblici

Il capitolo 7 (Appalti pubblici) disciplina le condizioni e le procedure d'accesso agli appalti pubblici tra le Parti. Esso riprende le disposizioni principali del pertinente accordo plurilaterale dell'OMC (Accordo rivisto sugli appalti pubblici, AAP22).

Questo concerne segnatamente la portata e il campo d'applicazione (art. 7.1) i principi del trattamento nazionale e della non discriminazione (secondo i quali ogni Parte accorda ai beni e ai servizi delle altre Parti e ai loro fornitori un trattamento non meno favorevole rispetto a quello concesso a beni, servizi e fornitori nazionali, art. 7.4), il divieto di misure di compensazione chiamate «offsets» (art. 7.4), le informazioni sul sistema delle offerte e dell'aggiudicazione degli appalti (art. 7.5 e 7.6), le condizioni di partecipazione (art. 7.7), la documentazione relativa agli appalti pubblici (art. 7.8), i termini (art. 7.9), le offerte e le aggiudicazioni (art. 7.10 e 7.12­7.14), la trasparenza e la divulgazione delle informazioni (art. 7.15 e 7.16), i processi di ricorso (art. 7.17) unitamente alle clausole di eccezione (art. 7.2 cpv. 2).

L'accesso ai mercati è garantito agli stessi enti aggiudicatori, beni, servizi e servizi di costruzione di quelli figuranti negli impegni della Svizzera nell'ambito dell'AAP del 15 aprile 199423, ad eccezione di determinati settori soggetti a privatizzazioni e dei servizi finanziari esclusi dalle due parti (art. 7.1 cpv. 3 lett. b). Come già nel quadro dell'AAP con gli altri Stati dell'AELS e con l'UE e come nel caso dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile, la Svizzera ha sottoposto, su una base di reciprocità, il livello comunale alle disposizioni pertinenti dell'Accordo. Per quanto concerne i valori soglia, la Svizzera mantiene quelli stabiliti nell'AAP, mentre la Colombia applicherà dei valori nettamente inferiori (all'occorrenza i valori soglia previsti nel suo accordo di libero scambio con gli Stati Uniti). Essi determinano l'importo a partire dal quale gli appalti pubblici soggiacciono all'Accordo e di conseguenza sono oggetto di un bando di gara pubblico. Per garantire la reciprocità in questo settore, l'AELS e la Colombia hanno concordato una disposizione che sottolinea l'importanza della partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) colombiane ai mercati degli
Stati dell'AELS senza per questo creare nuovi impegni né discriminazioni per la Svizzera (art. 7.19).

Ulteriori disposizioni concernono l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici (art. 7.11), la modifica degli elenchi degli enti aggiudicatori (art. 7.18) e la cooperazione tecnica (cfr. n. 4.7), soprattutto in vista di una migliore comprensione dei rispettivi sistemi di appalti pubblici e della partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI, art. 7.20) e la possibilità per le Parti di negoziare tra loro l'estensione

22

23

Dal dicembre 2006, le Parti dell'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici sono concordi sul progetto di testo dell'AAP rivisto. I negoziati sugli impegni specifici di ogni Paese sono tuttavia ancora in corso.

RS 0.632.231.422

1955

delle concessioni che una Parte potrà accordare a Paesi terzi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 7.21).

Le disposizioni dell'Accordo di libero scambio in materia di appalti pubblici portano agli Stati dell'AELS e alla Colombia un grado di accesso ai mercati reciproci ampiamente equivalente a quello derivante dall'Accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici e, per l'AELS, a quello che la Colombia accorda agli Stati Uniti. Tale risultato riveste ancora maggiore importanza se si considera che la Colombia, contrariamente agli Stati dell'AELS, non è membro dell'AAP e, per lo meno a questo stadio, non intende aderirvi.

4.6

Concorrenza

La liberalizzazione del commercio internazionale delle merci e dei servizi, come quella degli investimenti esteri, può essere ostacolata da restrizioni alla concorrenza dovute alle imprese. È per questo che gli accordi di libero scambio dell'AELS prevedono regolarmente delle regole per proteggere la concorrenza da comportamenti e pratiche che ne ostacolano il funzionamento; ciononostante esse non tendono all'armonizzazione delle politiche delle parti contraenti in materia di concorrenza.

La Costituzione colombiana riconosce il diritto di ogni cittadino alla libera concorrenza e costringe lo Stato a fare in modo che nessun ostacolo o restrizione sia imposta alla libertà economica e a impedire ogni sorta di abuso commesso da persone o imprese in virtù della loro posizione dominante sul mercato. Questi principi fondamentali sono garantiti da leggi che proteggono la concorrenza. Tuttavia, l'applicazione delle norme sulla concorrenza è soggetta a qualche eccezione laddove si tratta della fornitura di beni e servizi indispensabili al benessere generale della popolazione, in particolare nell'ambito della sanità, degli alloggi e dell'educazione. Ad eccezione di tali circostanze, tutti i settori e gli ambiti dell'attività economica colombiana sono coperti dalla protezione della concorrenza.

Nel capitolo 8 (Politica della concorrenza), le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali o altre pratiche concordate sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo di libero scambio (art. 8.1). Esse si impegnano ad applicare in maniera trasparente, non discriminatoria ed equa la loro legislazione nazionale sulla concorrenza in modo da impedire che tali pratiche limitino i vantaggi derivanti dall'Accordo (art. 8.2 cpv. 2). Vengono espressamente citati a questo proposito gli accordi orizzontali e verticali che pregiudicano la concorrenza, le pratiche concertate e l'abuso della posizione dominante (art. 8.2 cpv. 1); pratiche che in Svizzera sottostanno alla legge del 6 ottobre 199524 sui cartelli.

Inoltre, l'Accordo prevede tutta una serie di norme tese a rafforzare la cooperazione tra le Parti per quanto concerne l'applicazione della loro rispettiva legislazione (art. 8.3). Tra queste, si segnalano la notifica reciproca delle misure adottate nell'ambito del diritto della concorrenza
che tangono gli interessi di un'altra Parte (art. 8.3 cpv.2), la possibilità di una presa di posizione sulle misure di una Parte (art. 8.3cpv. 3) o di esigere che quest'ultima reprima le pratiche che pregiudicano la concorrenza e compromettono gli interessi di un'altra Parte (art. 8.3 cpv. 4), 24

LCart, modificata il 20 giugno 2003; RS 251

1956

l'incoraggiamento a scambiare informazioni (art. 8.3 cpv. 5) e la possibilità per le Parti che lo desiderano di stipulare delle convenzioni in materia (art. 8.3 cpv. 6). Lo scambio di informazioni rimane soggetto alle disposizioni nazionali sulla confidenzialità. L'Accordo prevede pure la possibilità di procedere a consultazioni in seno al Comitato misto istituito dall'Accordo (art. 8.4, cfr. n. 4.8.1).

Le norme in materia di concorrenza iscritte nell'Accordo di libero scambio sono applicabili all'insieme delle attività economiche coperte dall'Accordo; esse disciplinano i comportamenti delle imprese private e pubbliche (art. 8.5). Le controversie relative all'applicazione delle regole del capitolo 8 non sono soggette al meccanismo di composizione delle controversie di cui al capitolo 12 (art. 8.6, cfr. n. 4.8.2).

4.7

Cooperazione economica

Analogamente agli altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS con partner con un livello di sviluppo differente da quello degli Stati dell'AELS, il presente Accordo comprende, al capitolo 10 (Cooperazione), disposizioni concernenti la cooperazione economica e l'assistenza tecnica. Tale cooperazione si concentrerà, in particolare, sui settori da cui dipende il buon funzionamento dell'Accordo e la realizzazione dei suoi obiettivi (art. 10.1). Vengono espressamente citati a questo proposito il rafforzamento e lo sviluppo delle capacità commerciali (trade capacity building), la creazione di nuove opportunità di scambio e d'investimento, il miglioramento della competitività e dell'innovazione, il sostegno alla crescita economica e la riduzione della povertà. Per garantire l'efficacia del sostegno, le misure di cooperazione che saranno adottate dipenderanno dalle strategie e dalle priorità nazionali definite dalle Parti. Determinati progetti specifici dell'Accordo di libero scambio saranno eseguiti tramite il Segretariato dell'AELS, altri da parte dei suoi Stati membri (art. 10.2).

Per quello che concerne la Svizzera, essa si propone, tra l'altro, di mettere in atto misure d'assistenza tecnica mirate (trade capacity building) per un totale di circa un milione di franchi svizzeri all'anno. Tali misure mireranno a consentire alla Colombia di beneficiare appieno delle nuove opportunità offerte dal presente Accordo di libero scambio e a promuovere la sua integrazione nell'economia mondiale. I progetti si situeranno nel contesto delle attività di cooperazione economica allo sviluppo a favore di questo Paese, che figura tra i sette Paesi prioritari per le attività bilaterali della SECO in materia. I progetti che saranno sviluppati e gestiti dalla SECO si collocheranno nell'ambito dei crediti stanziati per la cooperazione economica allo sviluppo per il periodo 2009­201225.

Gli organi di contatto delle Parti faciliteranno la messa in atto delle misure e dei progetti (art. 10.3).

25

Decreto federale dell'8 dicembre 2008 concernente il finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; FF 2009 403

1957

4.8

Altre disposizioni

4.8.1

Disposizioni istituzionali

Il Comitato misto (art. 11.1) è l'organo istituito mediante il capitolo 11 (Amministrazione dell'Accordo) per garantire il buon funzionamento dell'Accordo e l'applicazione corretta delle sue norme. A tale Comitato, che si compone di rappresentanti di tutte le Parti dell'Accordo, compete in particolare il compito di vigilare sul rispetto degli impegni presi dalle Parti (art. 11.1 cpv. 2 lett. a), di esaminare le possibilità di estensione e approfondimento degli impegni (art. 11.1 cpv. 2 lett. c) e di tenere consultazioni in caso di problemi in sede di applicazione dell'Accordo. In alcuni casi, l'Accordo conferisce inoltre al Comitato misto competenze decisionali.

L'Accordo conferisce al Comitato misto la competenza di istituire dei sottocomitati o gruppi di lavoro, oltre al sottocomitato per le questioni d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi (cfr. n. 4.1.3), ai fini di assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti (art. 11.1 cpv. 3 lett. a). Essi agiscono su mandato del Comitato misto (o, nel caso del sottocomitato per le questioni d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi, sulla base del mandato definito nell'Accordo).

Inoltre, il Comitato misto potrà formulare ed elaborare delle proposte di emendamento dell'Accordo (art. 11.1 cpv. 3 lett. c). In genere, queste proposte saranno presentate alle Parti per approvazione e ratificazione, secondo le loro procedure interne. Il Comitato misto avrà comunque la competenza di decidere autonomamente su emendamenti a determinati allegati e appendici di natura tecnica. Questa competenza gli è delegata al fine di semplificare la procedura per gli adattamenti tecnici e facilitare così la gestione dell'Accordo. Diversi allegati agli accordi di libero scambio degli Stati dell'AELS vengono regolarmente aggiornati, in particolare per tener conto degli sviluppi nel sistema di commercio internazionale (p.es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altre relazioni di libero scambio degli Stati dell'AELS e dei loro partner). Gli allegati tecnici del presente Accordo che rientrano in questa delega di competenze, sono i seguenti (art. 11.1 cpv. 3 lett. b): allegato II (Prodotti esclusi dal capitolo sugli scambi di merci), allegato IV (Trattamento del pesce e degli altri prodotti del mare), allegato VIII (Riduzione dei dazi
doganali colombiani sui prodotti industriali), le regole d'origine specificate nell'allegato V (Regole d'origine e cooperazione amministrativa reciproca in materia doganale) e l'elenco delle entità contenute nelle appendici 1­3 dell'allegato XX relativo agli appalti pubblici (Note generali). In Svizzera, tali decisioni da parte del Comitato misto necessitano generalmente dell'approvazione del Consiglio federale26. Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale su questi emendamenti nell'ambito del suo rapporto annuale sui trattati internazionali conclusi di propria competenza.

In quanto organo paritario, il Comitato misto prenderà le sue decisioni per consenso (art. 11.1 cpv. 7). Per adottare delle decisioni coercitive sarà dunque necessaria l'approvazione di tutte le Parti. Il Comitato misto potrà inoltre emettere raccomandazione all'attenzione delle Parti contraenti.

Ogni Parte designerà un punto di coordinamento per garantire il segretariato ai fini del presente Accordo (art. 11.2 cpv. 1).

26

Ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); RS 172.010

1958

4.8.2

Composizione delle controversie

Il capitolo 12 (Composizione delle controversie) prevede una procedura dettagliata di consultazione e arbitrato (art. 12.1­12.17), che può essere avviata se una Parte contraente ritiene che una misura adottata da un'altra Parte violi gli obblighi dell'Accordo (art. 12.2). Se la controversia concerne sia le disposizioni dell'Accordo di libero scambio sia le disposizioni dell'OMC, la Parte richiedente può scegliere di sottomettere il caso sia alla procedura di composizione delle controversie dell'Accordo di libero scambio sia a quella dell'OMC (art. 12.3 cpv. 2). Una volta effettuata la scelta della procedura, è tuttavia escluso un ulteriore cambiamento.

L'articolo 12.5 disciplina le consultazioni formali che le Parti sono obbligate a tenere prima di poter esigere la consultazione di un tribunale arbitrale. La Parte che richiede la tenuta di consultazioni informa della sua richiesta anche le Parti contraenti che non sono coinvolte nella controversia. Le consultazioni hanno luogo in seno al Comitato misto, salvo che una delle Parti alla controversia vi si opponga. In questo caso, le consultazioni rimangono bilaterali (tra la Colombia da un lato e il Paese o i Paesi dell'AELS dall'altro). Se la controversia viene regolata in via amichevole, le altre Parti contraenti ne vengono informate (art. 12.5 cpv. 8).

Se la controversia non può essere composta entro 60 giorni (45 in casi urgenti) mediante la procedura di consultazione summenzionata o se le consultazioni non sono tenute entro il termine previsto dall'Accordo (entro i 30 giorni per le questioni urgenti, 45 giorni per tutte le altre questioni, a meno che le Parti non abbiano deciso altrimenti) o se la Parte richiesta non ha risposto entro i 15 giorni previsti dalla ricezione della richiesta di consultazione del ricorrente, la Parte richiedente è abilitata a esigere la costituzione di un tribunale arbitrale (art. 12.6). Analogamente ad altri accordi di libero scambio dell'AELS, le Parti contraenti che non sono parte alla controversia hanno, a determinate condizioni, la possibilità d'intervenire nella procedura d'arbitrato in qualità di Parti interessate (art. 12.7).

Il tribunale arbitrale si compone di tre membri; la Parte richiedente e la Parte richiesta presentano ognuna un membro (art. 12.9 cpv. 1 e 2). Il membro a cui spetta la presidenza viene
eletto congiuntamente dalle due Parti, che possono proporre fino a quattro candidati ciascuna. Se le Parti alla controversia non possono giungere ad un'intesa, la nomina è affidata al segretario generale della Corte permanente di arbitrato (CPA, con sede all'Aia) retta dalla Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali. La scelta dei membri del tribunale arbitrale si effettuerà in modo oggettivo e imparziale; essi disporranno delle conoscenze e dell'esperienza necessaria per adempire il loro mandato (art. 12.8). Al più tardi 90 giorni (50 per i casi urgenti) dopo essere stato consultato, il tribunale arbitrale rende nota la sua decisione iniziale, in merito alla quale le Parti alla controversia possono prendere posizione entro quattordici giorni (art. 12.13 cpv. 1). Il tribunale arbitrale formula la sua decisione finale nei 30 giorni seguenti la presentazione della sua prima decisione (art. 12.13 cpv. 2). La decisione finale del tribunale arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti alla controversia (art. 12.16 cpv. 1). Essa viene pubblicata, salvo avviso contrario delle Parti alla controversia (art. 12.10 cpv. 4). Le Parti coinvolte nella controversia adottano misure appropriate per mettere in atto la decisione. Se le Parti non raggiungono un'intesa sulle misure da adottare o se una di loro non rispetta la messa in atto convenuta, le Parti tengono nuove consultazioni 1959

(art. 12.16 cpv. 3). Se non si raggiunge alcun'intesa, la Parte richiedente può sospendere provvisoriamente i vantaggi accordati alla Parte richiesta ai sensi dell'Accordo (art. 12.17 cpv. 1). In tal caso, la sospensione provvisoria delle concessioni derivanti dall'Accordo dovrà corrispondere in modo equivalente ai benefici pregiudicati dalle misure che, secondo il tribunale, hanno violato l'Accordo.

4.8.3

Preambolo, disposizioni generali, disposizioni sulla trasparenza e disposizioni finali

Il preambolo stabilisce gli obiettivi generali della cooperazione delle Parti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio; obiettivi che si collocano nel contesto più ampio delle loro relazioni e del rafforzamento dei legami tra l'Europa e l'America del Sud. Le Parti sottolineano e riaffermano l'importanza che attribuiscono ai diritti e ai principi fondamentali in materia di democrazia e di diritti dell'uomo, di sviluppo economico e sociale come pure ai diritti dei lavoratori, al diritto internazionale ­ in particolare lo Statuto delle Nazioni Unite27, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ­ nonché alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Il preambolo riprende inoltre gli obiettivi enunciati nell'articolo 1.2 (Obiettivi), in particolare la liberalizzazione degli scambi di merci e servizi conformemente alle regole dell'OMC, la promozione degli investimenti e della concorrenza, la liberalizzazione reciproca degli appalti pubblici, la protezione dei diritti della proprietà intellettuale e l'estensione del commercio mondiale. Inoltre, le Parti affermano il loro sostegno ai principi del governo delle imprese enunciati nel Patto mondiale delle Nazioni Unite28 (UN Global Compact), la loro intenzione di promuovere la trasparenza e la loro volontà di combattere la corruzione.

L'articolo 1.1 del capitolo 1 (Disposizioni generali) postula che gli Stati dell'AELS e la Colombia istituiscono una zona di libero scambio mediante la conclusione dell'Accordo di libero scambio e di accordi complementari bilaterali sul commercio di prodotti agricoli. L'Accordo di libero scambio si applicherà sul territorio delle Parti contraenti in sintonia con il diritto internazionale e la loro legislazione nazionale (art. 1.3). L'Accordo non avrà alcun effetto sui diritti e sugli obblighi che disciplinano le relazioni tra gli Stati membri dell'AELS (art. 1.5) né limiterà la sovranità fiscale delle Parti (art. 1.7). Sono tuttavia fatte salve, a questo proposito, le norme che mirano a garantire il principio del trattamento nazionale (art. 2.11, 4.5 e 5.3) e il principio della nazione più favorita (art. 4.3) nei relativi settori. Per tener conto della crescente importanza che riveste il commercio elettronico nello sviluppo del commercio
internazionale in generale, l'Accordo di libero scambio contiene un articolo (art. 1.8) e un allegato (allegato I) a questo proposito. Nell'articolo le Parti riconoscono, da una parte, il ruolo sempre più importante del commercio elettronico per gli scambi commerciali tra di loro e si impegnano, dall'altra parte, a intensificare la loro cooperazione in materia di commercio elettronico, al fine di consolidare le disposizioni dell'accordo relative al commercio di merci (cfr. n. 4.1) e al commercio dei servizi (cfr. n. 4.2). Le modalità di questa cooperazione ­ che poggia principalmente su uno scambio di informazioni e sull'istituzione di un punto di contatto teso a facilitare tale scambio ­ sono disciplinate nell'allegato. In quest'ultimo, le Parti 27 28

RS 0.120 http://www.unglobalcompact.org/languages/french/index.html

1960

riconoscono inoltre l'importanza di non porre freni all'impiego e allo sviluppo del commercio elettronico, unitamente alla necessità di creare, per i suoi utenti, un contesto confidenziale. Infine, le Parti ribadiscono la loro intenzione di proseguire i loro sforzi di promozione del commercio elettronico tra di loro e di rafforzare il sistema commerciale multilaterale.

Il capitolo 9 (Trasparenza, art. 9.1­9.2) si occupa dell'obbligo di informazione che incombe alle Parti. Esse devono infatti pubblicare o rendere accessibili le leggi, i regolamenti e le decisioni amministrative di portata generale, così come gli accordi internazionali e, nella misura della loro disponibilità, le decisioni giudiziarie che possono influire sull'attuazione dell'Accordo. A questo obbligo di natura generale si aggiunge, nella misura consentita dalla legislazione nazionale, il compito di informare e di rispondere a ogni richiesta d'informazione relativa a misure di possibile impatto sull'applicazione dell'Accordo. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti designeranno e comunicheranno la loro rispettiva autorità incaricata di assicurare lo scambio di tali informazioni.

Il capitolo 13 (Disposizioni finali) disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo (art.

13.2, cfr. n. 6), gli emendamenti dello stesso (art. 13.3, cfr. n. 4.8.1) il ritiro di una Parte o l'estinzione dell'Accordo (art. 13.5), le relazioni tra l'Accordo principale e gli accordi complementari (art. 13.6, cfr. n. 5) nonché l'ammissione di nuove Parti.

L'Accordo è aperto all'adesione di altri Stati, su invito del Comitato misto e alle condizioni e modalità che dovranno essere negoziate con le Parti (art. 13.4).

L'articolo 13.7 postula che le Parti contraenti del presente Accordo di libero scambio vi aderiscono senza riserva ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati29. In caso di disaccordo tra i testi originali in inglese e in spagnolo dell'Accordo di libero scambio, prevarrà la versione inglese (art. 13.8). Il governo norvegese è lo Stato depositario (art. 13.9).

4.9

Protocollo d'intesa

Le Parti hanno concluso un protocollo d'intesa parallelamente all'Accordo; il protocollo d'intesa contiene precisazioni concernenti l'interpretazione di determinate disposizioni del capitolo dell'Accordo relativo agli scambi di servizi (cfr. n. 4.2).

5

Contenuto dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Colombia

Poiché le importazioni svizzere in provenienza dalla Colombia si compongono per una parte non trascurabile di prodotti agricoli (cfr. n. 2), i negoziati agricoli con la Colombia sono risultati assai difficili. Tuttavia, è stato possibile rispondere, sostanzialmente, alle principali aspettative della Colombia in materia di concessioni svizzere sul commercio dei suoi prodotti agricoli senza che la Svizzera abbia dovuto fare delle concessioni che avrebbero rimesso in questione la sua politica agricola.

Gli accordi agricoli bilaterali di ognuno degli Stati dell'AELS con la Colombia concernono il commercio di prodotti non contemplati nell'Accordo di libero scam29

RS 0.111

1961

bio (art. 2). I suddetti accordi sono vincolati giuridicamente all'Accordo di libero scambio (art. 12, cfr. n. 4.8.3) e non possono esplicare i loro effetti autonomamente.

L'Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia (allegato 3 al presente messaggio) è applicabile anche al Principato del Liechtenstein (art. 1 cpv. 2).

Nel settore non tariffario si rimanda alle regole pertinenti dell'OMC (art. 9) o a quelle dell'Accordo di libero scambio (art. 6). Questo vale anche per le misure di salvaguardia in caso di perturbazione dei mercati. In caso di controversie, sarà possibile ricorrere sia alla procedura di composizione delle controversie dell'OMC sia a quella prevista dall'Accordo di libero scambio (cfr. n. 4.8.2). Per la gestione e lo sviluppo dell'Accordo agricolo bilaterale (art. 7) sarà istituito un comitato agricolo bilaterale, che presumibilmente terrà le proprie sedute contemporaneamente a quelle del Comitato misto dell'Accordo di libero scambio.

Nel settore tariffario, le Parti scambiano delle concessioni doganali su una serie di prodotti. La Colombia accorda alla Svizzera delle concessioni tariffarie o un accesso in franchigia di dazio segnatamente per la carne secca, il succo di mele, il mosto d'uva, il vino e, su base reciproca, le sigarette e altri prodotti a base di tabacco.

Inoltre, la Colombia concede alla Svizzera un contingente tariffario annuo di 100 tonnellate di formaggio fresco in franchigia di dazio, che dopo 17 anni sarà illimitato. Essa concede pure due contingenti di 200 tonnellate in franchigia di dazio, il primo per il formaggio fuso e il secondo per i formaggi a pasta molle, semidura e dura (per esempio Gruyère, Emmentaler, Vacherin fribourgeois, Raclette du Valais), che saranno progressivamente aumentati a 500 tonnellate al termine di un periodo di diciassette anni. A prescindere da questi contingenti tariffari, la Svizzera beneficia di una riduzione del 20 per cento dei dazi doganali (allegato I).

Le concessioni accordate dalla Svizzera (allegato II) consistono nella riduzione o nell'eliminazione dei dazi doganali all'importazione per una serie di prodotti agricoli per i quali la Colombia ha fatto valere un interesse particolare (per esempio banane, frutti tropicali e determinati fiori). Laddove è applicabile, le concessioni della
Svizzera si effettuano nell'ambito dei contingenti tariffari dell'OMC e delle limitazioni stagionali. Inoltre, la Svizzera consolida contrattualmente quasi il 95 per cento delle concessioni che già accordava alla Colombia su base autonoma nell'ambito del suo sistema generalizzato delle preferenze (SGP). Per i rimanenti prodotti, che in passato beneficiavano ugualmente di un accesso preferenziale conformemente all'SGP, la Svizzera prolungherà l'applicazione dell'SGP fino a quando mantiene il suo sistema SGP su base autonoma e che la Colombia si qualifica per tale sistema. La situazione del commercio agricolo per i prodotti che rimangono coperti su una base autonoma nell'ambito dell'SGP sarà riesaminata dopo il termine del periodo di attuazione dei negoziati del Ciclo di Doha o al più tardi otto anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Le regole di origine (cfr. n. 4.1.3) e le disposizioni in materia di procedure doganali pertinenti dell'Accordo di libero scambio si applicano al commercio di prodotti agricoli compresi nell'Accordo agricolo bilaterale (art. 5).

La Svizzera non ha fatto concessioni che non fossero già state accordate ad altri partner di libero scambio o concesse in maniera autonoma nell'ambito dell'SGP. La protezione doganale è mantenuta per quanto concerne i prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera. L'Accordo non compromette neppure gli obblighi multilaterali della Svizzera già contratti.

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Entrata in vigore

L'articolo 13.2 cpv. 2 dell'Accordo di libero scambio stabilisce che quest'ultimo entrerà in vigore tra la Colombia e uno Stato membro dell'AELS il primo giorno del terzo mese che segue la data del deposito degli strumenti di ratifica da parte della Colombia e di tale Stato. Per gli Stati dell'AELS che depositeranno i loro strumenti di ratifica dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, quest'ultima avverrà il primo giorno del terzo mese seguente il giorno del deposito dei loro strumenti di ratifica.

Conformemente all'articolo 13.6 capoverso 1 dell'Accordo di libero scambio e all'articolo 12 capoverso 1 dell'Accordo agricolo bilaterale, quest'ultimo entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo di libero scambio.

In considerazione del fatto che in Colombia questi accordi, oltre a dover essere accettati dal Parlamento, devono anche essere approvati da una Corte costituzionale, la loro entrata in vigore avverrà presumibilmente non prima dell'inizio del 2010.

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La Svizzera accorda già alla Colombia, su base autonoma nel quadro del sistema generalizzato delle preferenze (SGP), concessioni tariffarie unilaterali di portata largamente paragonabile a quelle previste dall'Accordo (cfr. n. 4.1.1). Dato che una parte considerevole delle importazioni provenienti dalla Colombia è già esonerata dai dazi doganali nell'ambito dell'SGP, le entrate doganali subiranno una diminuzione unicamente nella misura (limitata) in cui le concessioni dell'Accordo oltrepassano quelle dell'SGP (ad es. per la banane o il caffè). Nel 2008, l'ammontare di tali entrate doganali prelevate su importazioni provenienti dalla Colombia si è attestato a 2,2 milioni di franchi. La perdita dei dazi doganali che risulterà dall'Accordo di libero scambio deve inoltre essere messa in relazione all'ampliamento degli sbocchi sul mercato colombiano per le esportazioni svizzere.

Le misure di accompagnamento (cooperazione economica e assistenza tecnica) relative alla messa in atto dell'Accordo di libero scambio con la Colombia verranno effettuate nell'ambito dei crediti e delle risorse finanziarie previste a tale scopo (cfr.

n. 4.7).

Il numero crescente di accordi di libero scambio da mettere in atto e gestire può avere degli effetti sull'effettivo del personale della Confederazione, che si tratta di compensare all'interno dell'Amministrazione federale. Gli Accordi con la Colombia non avranno alcuna incidenza sulle finanze e sul personale dei Cantoni e dei Comuni.

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Conseguenze economiche

L'Accordo di libero scambio garantisce agli Stati dell'AELS, sulla base della reciprocità, un accesso non discriminatorio al mercato colombiano per i prodotti industriali (in particolare rispetto ai nostri concorrenti, ossia gli Stati Uniti, il Canada e l'UE, che hanno anch'essi concluso con la Colombia accordi preferenziali). Inoltre, 1963

gli Stati dell'AELS e la Colombia ottengono un accesso al mercato degli appalti pubblici ampiamente paragonabile a quello previsto dall'Accordo plurilaterale dell'OMC, un livello di protezione della proprietà intellettuale, in numerosi ambiti che essa copre, superiore agli standard previsti nell'Accordo TRIPS dell'OMC, nonché agevolazioni e garanzie giuridiche per gli investimenti e per un gran numero di settori dei servizi (fra cui garanzie relative al diritto di stabilimento per le imprese).

Con l'abolizione dei dazi doganali nonché con la garanzia di un accesso al mercato senza discriminazioni per investimenti, numerosi settori di servizi e appalti pubblici, questi Accordi con la Colombia avranno conseguenze positive per le imprese e i consumatori svizzeri e colombiani. L'eliminazione da parte della Colombia dei dazi doganali all'importazione consentiranno di sgravare le esportazioni svizzere verso tale Paese. Sebbene lo sgravio dei dazi doganali sulle importazioni in provenienza dalla Colombia rimanga limitato in virtù del livello dei dazi doganali svizzero attualmente già contenuto (cfr. n. 7), i consumatori in Svizzera e le imprese nazionali che importano semiprodotti dalla Colombia beneficeranno comunque di una diminuzione dei prezzi. Tutti questi elementi contribuiranno a rafforzare la piazza economica svizzera.

Siccome tutte le concessioni accordate alla Colombia dalla Svizzera nel settore agricolo sono già state accordate ad altri Paesi con i quali essa ha firmato accordi di libero scambio o a Paesi in sviluppo nell'ambito del sistema generalizzato di preferenze e siccome tutte le concessioni sono fatte nell'ambito dei contingenti tariffari dell'OMC (laddove questi esistano), non sono da attendersi particolari ripercussioni sull'agricoltura svizzera (cfr. n. 5).

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Programma di legislatura

L'Accordo di libero scambio e l'Accordo agricolo bilaterale conclusi con la Colombia rientrano nell'ambito della misura «estensione della rete di accordi di libero scambio con partner esterni all'UE» annunciata nel messaggio del 23 gennaio 200830 sul programma di legislatura 2007­2011 e nel decreto federale del 18 settembre 200831 sul programma di legislatura 2007­2011.

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Rapporti con l'OMC e con il diritto comunitario

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e la Colombia sono membri dell'OMC. Le Parti dell'Accordo sono dell'avviso che quest'ultimo sia conforme agli impegni che si sono assunte aderendo all'OMC. Gli accordi di libero scambio sono sottoposti a un esame da parte degli organi competenti dell'OMC e possono originare una procedura di composizione delle controversie in seno a quest'istituzione.

La conclusione di accordi di libero scambio con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né agli obiettivi della sua politica di integrazione europea; in particolare, nessun diritto o obbligo della Svizzera nei confronti dell'UE viene pregiudicato.

30 31

FF 2008 597 627 FF 2008 7469

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Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari dell'Accordo di libero scambio con la Colombia. In virtù del Trattato del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale32), la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni dell'Accordo di libero scambio relative alla circolazione delle merci. In virtù dello stesso Trattato, l'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Colombia si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 1 cpv. 2 dell'Accordo agricolo).

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Pubblicazione degli allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Colombia

Gli allegati dell'Accordo di libero scambio comprendono diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico. Secondo gli articoli 5 e 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200433 sulle pubblicazioni ufficiali e l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 200434 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita delle pubblicazioni, 3003 Berna35, o sono disponibili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS36. Inoltre, le traduzioni dell'Allegato V dell'Accordo di libero scambio che concernono le regole d'origine e le procedure doganali sono pubblicate elettronicamente dall'Amministrazione federale delle dogane37.

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Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)38, gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare gli accordi internazionali deriva dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali gli accordi internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

L'Accordo di libero scambio può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di sei mesi (art. 13.5 dell'Accordo di libero scambio). La denuncia dell'Accordo implica automaticamente la scadenza dell'Accordo agricolo (art. 13.6 cpv. 2 dell'Accordo di libero scambio e art. 12 cpv. 2 dell'Accordo agricolo). Gli

32 33 34 35 36 37 38

RS 631.112.514 RS 170.512 RS 170.512.1 http://www.bundespublikationen.admin.ch/it.html http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries/colombia http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it RS 101

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Accordi in questione non comportano l'adesione a un'organizzazione internazionale.

La loro attuazione non esige alcuna modifica delle leggi federali.

I presenti Accordi contengono diverse disposizioni che fissano delle norme di diritto (concessioni doganali, parità di trattamento ecc.). Per sapere se si tratta di disposizioni legislative importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (cfr.

pure art. 22 cpv. 4 della legge sul Parlamento39), va notato, da una parte, che le disposizioni degli Accordi possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge sulle tariffe doganali40 conferisce al Consiglio federale per quanto concerne le concessioni tariffarie. D'altra parte, tali disposizioni non sono fondamentali al punto da dovere essere qualificate come importanti: esse non sostituiscono alcuna disposizione di diritto interno né comportano alcuna decisione di principio per la legislazione nazionale. Gli impegni assunti con questi Accordi non oltrepassano quelli presi nell'ambito di altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Dal punto di vista del loro tenore, essi sono conclusi in maniera analoga ad altri accordi conclusi negli ultimi anni con Paesi terzi nell'ambito dell'AELS. Anche la loro importanza giuridica, economica e politica è simile. Le differenze che si possono notare in diversi ambiti (p.es. in materia di agevolazione degli scambi o in materia di biodiversità) comparandoli ai contenuti di accordi conclusi in precedenza, non comportano alcun obbligo supplementare per la Svizzera.

In occasione delle deliberazioni sulla mozione 04.3203, del 22 aprile 2004, della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e dei messaggi relativi agli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile, la Repubblica Tunisina, la Repubblica di Corea, i Paesi membri della SACU e l'Egitto, le due Camere hanno appoggiato la posizione del Consiglio federale secondo cui i trattati internazionali che soddisfano i suddetti criteri non sottostanno al referendum in materia di trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

Inoltre, il presente Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Colombia e l'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Colombia sono politicamente incontestati e non
presentano alcun contenuto essenzialmente nuovo. In virtù dell'articolo 2 della legge sulla procedura di consultazione41, questa categoria di accordi non è soggetta alla procedura di consultazione: i contenuti dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Colombia e quello dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Colombia corrispondono essenzialmente a quelli di altri accordi conclusi precedentemente ­ in particolare gli accordi di libero scambio conclusi con il Messico, Singapore, la Cina e la Repubblica di Corea ­ e il loro consenso politico è stato appurato nell'ambito della consultazione sul mandato di negoziazione relativo a quegli accordi presso le commissioni parlamentari competenti42 e la Conferenza dei governi cantonali, come pure nell'ambito dell'informazione sul mandato di negoziazione che è stata trasmessa alle cerchie interessate, in particolare alle organizzazioni economiche e alle organizzazioni non governative.

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RS 171.10 RS 632.10 RS 172.061 Queste consultazioni hanno avuto luogo il 29 gennaio 2007 per la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale e il 1° febbraio 2007 per la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati.

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