Termine di referendum: 16 aprile 2009

Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) Modifica del 19 dicembre 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20071, decreta: I La legge del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue: Art. 8a cpv. 2, secondo periodo 2

... È fatto salvo l'articolo 9a capoverso 3.

Art. 8b, secondo periodo ... Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso 1 e 9a capoverso 3.

Art. 9a II. In particolare

Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale merce può essere importata e utilizzata o rivenduta in Svizzera a titolo professionale.

1

Se un dispositivo che consente l'applicazione di un procedimento protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati ad applicare tale procedimento.

2

Se materiale biologico protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale materiale può essere importato e riprodotto in Svizzera nella misura necessaria per consentirne l'utilizzazione cui è destinato. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un'ulteriore riproduzione. È fatto salvo l'articolo 35a.

3

1 2

FF 2008 247 RS 232.14

2007-1156

197

Legge sui brevetti. LF

Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso e la protezione brevettuale riveste un'importanza secondaria in considerazione delle caratteristiche funzionali della merce, questa può essere importata a titolo professionale. Se il titolare del brevetto non rende verosimile il contrario, si presume che la protezione brevettuale rivesta un'importanza secondaria.

4

Nonostante i capoversi 1­4, una merce protetta da brevetto può essere immessa in commercio in Svizzera soltanto con il consenso del titolare del brevetto se, in Svizzera o nel Paese di immissione in commercio, il prezzo di tale merce è stabilito dallo Stato.

5

II La legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici è modificata come segue: Art. 14 cpv. 3 Abrogato III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

Data di pubblicazione: 6 gennaio 20094 Termine di referendum: 16 aprile 2009

3 4

198

RS 812.21 FF 2009 197