Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per l'artigianato del metallo Modifica del 10 marzo 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 agosto 2006, del 24 maggio 2007 e del 28 febbraio 20081, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 10 Adeguamento salariale (art. 39 CCNL) Salari minimi (art. 37 CCNL) II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

10 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2006 6201, 2007 3899, 2008 1647 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-0536

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Contratto collettivo nazionale per l'artigianato del metallo. DCF

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