Allegato 2 Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Canada Firmato a Davos il 26 gennaio 2008

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (gli «Stati dell'AELS») e il Canada, denominati qui di seguito le «Parti», risoluti a consolidare i legami speciali di amicizia e di cooperazione che li uniscono; riaffermato il loro impegno nei confronti dello Statuto delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo e alla crescita armoniosa del commercio internazionale e di creare un quadro favorevole a una cooperazione internazionale e transatlantica più estesa; determinati a creare un mercato allargato e sicuro per i beni prodotti sul loro territorio; animati dal desiderio di istituire una zona di libero scambio mediante l'eliminazione di ostacoli al commercio; determinati a ridurre le distorsioni degli scambi commerciali; risoluti a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinano i loro scambi commerciali; con l'intento di favorire la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali; con l'obiettivo di creare nuove opportunità d'impiego e di migliorare le condizioni di lavoro e di livello di vita nei loro rispettivi territori; determinati ad assicurare che i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del commercio non siano neutralizzati dalla creazione di ostacoli privati alla concorrenza; richiamati gli Accordi di cooperazione economica e commerciale che sono stati firmati: tra il Governo del Canada e il Governo del Regno di Norvegia il 3 dicembre 1997, tra il Governo del Canada e il Governo della Confederazione Svizzera il 9 dicembre 1997 e tra il Governo del Canada e il Governo della Repubblica d'Islanda il 24 marzo 1998;

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Dal testo originale francese.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Canada

fondandosi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto il 15 aprile 1994 (qui di seguito denominato «l'Accordo dell'OMC»), da altri accordi negoziati in questo ambito e da altri strumenti di cooperazione multilaterali e bilaterali; tenendo conto dell'Accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra il Canada e la Svizzera, fatto a Ottawa il 3 dicembre 1998 e dall'Accordo di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra il Canada e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 4 luglio 2000; consapevoli dell'importanza delle misure di facilitazione del commercio per favorire l'esistenza di procedure efficaci e trasparenti che riducono i costi e assicurano una certa prevedibilità alle rispettive comunità commerciali delle Parti; decisi a collaborare per promuovere il riconoscimento del fatto che gli Stati devono continuare ad essere in grado di preservare, elaborare e attuare le loro politiche culturali al fine di rafforzare le diversità culturali; consapevoli della necessità di politiche commerciali ed ambientali che si rafforzano reciprocamente per conseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile; affermato il loro impegno allo sviluppo economico e sociale e al rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e dei principi esposti nella Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro inerente ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro; dichiarato che sono pronti a voler accrescere e approfondire le loro relazioni economiche al fine di estenderle ad altri ambiti non contemplati dal presente Accordo; hanno convenuto quanto segue:

I. Obiettivi e portata geografica Art. 1

Obiettivi

1. Le Parti istituiscono una zona di libero scambio conformemente al presente Accordo.

2. Il presente Accordo persegue i seguenti obiettivi: (a) favorire, mediante l'incremento degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra il Canada e gli Stati dell'AELS e promuovere quindi lo sviluppo dell'attività economica in questi Paesi; (b) prevedere condizioni di equa concorrenza negli scambi commerciali tra le Parti; (c) instaurare un quadro che favorisca la cooperazione tra il Canada e gli Stati dell'AELS nell'ambito dello sviluppo delle relazioni economiche internazionali, in particolare al fine di liberalizzare il commercio nell'ambito dei servizi e di accrescere le possibilità d'investimento; 672

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(d) contribuire, eliminando gli ostacoli agli scambi commerciali, allo sviluppo e alla crescita armoniosa del commercio mondiale.

Art. 2

Portata geografica

1. Fatto salvo l'Allegato C e salvo disposizione contraria del presente Accordo, il presente Accordo si applica: (a) al territorio terrestre, allo spazio aereo, alle acque interne e al mare territoriale sui quali una Parte esercita la propria sovranità; e (b) alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale di una Parte, ai sensi del diritto interno di questa Parte e conformemente al diritto internazionale.

2. L'Allegato A si applica al Regno di Norvegia.

II. Scambio di merci Art. 3

Campo d'applicazione

1. Il presente Accordo si applica allo scambio di merci di una Parte, salvo disposizione contraria del presente Accordo o di qualsivoglia Accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli menzionato nel paragrafo 2.

2. Le Parti dichiarano che sono disposte a favorire, nella misura in cui le loro politiche agricole lo consentono, lo sviluppo armonioso del commercio dei prodotti agricoli. Per raggiungere tale obiettivo, il Canada e ognuno degli Stati dell'AELS hanno concluso Accordi bilaterali sul commercio dei prodotti agricoli. Detti Accordi sono parte integrante degli strumenti con i quali si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Canada.

3. Ai sensi del presente Accordo: (a) per «merci di una Parte» si intendono prodotti nazionali ai sensi dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 (di seguito denominato «GATT del 1994»), o un qualsiasi altro prodotto concordato tra le Parti, e include i prodotti originari di tale Parte; (b) per «prodotti originari di una Parte» si intendono merci di una Parte ammissibili ai sensi delle regole d'origine enunciate nell'Allegato C.

Art. 4

Trattamento nazionale

1. Le Parti applicano il principio del trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT del 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle misure enunciate nell'Allegato B.

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Art. 5

Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni

1. È vietato imporre divieti o altre restrizioni, diversi da dazi, tasse o altre imposizioni, mediante contingenti, permessi d'importazione o esportazione o mediante qualsiasi altra misura nel commercio tra le Parti conformemente all'articolo XI del GATT del 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle misure enunciate nell'Allegato B.

Art. 6

Misure sanitarie e fitosanitarie

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC.

Art. 7

Regolamento tecnico

1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi ai regolamenti tecnici, alle norme e alla valutazione della conformità sono disciplinati dall'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio dell'OMC (qui di seguito denominato «Accordo sugli OTC dell'OMC»).

2. Fatto salvo il paragrafo 1, i diritti e gli obblighi del Canada e degli Stati dell'AELS in materia di riconoscimento reciproco delle valutazione di conformità sono disciplinati: (a) tra il Canada e la Confederazione Svizzera, dall'Accordo di riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità del 3 dicembre 1998; e (b) tra il Canada, da un lato, e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia, dall'altro, dall'Accordo di riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità del 4 luglio 2000.

3. Le Parti convengono di accrescere la loro cooperazione nell'ambito del regolamento tecnico, delle norme e della valutazione della conformità.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora il Canada o uno Stato dell'AELS ritenga che uno o più Stati dell'AELS o il Canada abbia adottato una misura che potrebbe creare, o che ha creato, un ostacolo al commercio, le Parti interessate si consultano nel quadro del Comitato misto al fine di trovare una soluzione appropriata in conformità dell'Accordo sugli OTC dell'OMC. Il presente paragrafo si limita alle questioni che rientrano nel paragrafo 1 e non si applica alle questioni menzionate in uno degli Accordi di riconoscimento reciproco di cui al paragrafo 2. Dato che si tratta di questioni che rientrano nel paragrafo 2, si applica la procedura prevista nel relativo Accordo di riconoscimento reciproco.

Art. 8

Regole d'origine e cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alle regole d'origine e alla cooperazione amministrativa sono contenute nell'Allegato C.

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Art. 9

Sottocomitato per le regole d'origine e lo scambio di merci

1. Mediante il presente Accordo, le Parti costituiscono un sottocomitato del Comitato misto per le regole d'origine e lo scambio di merci.

2. Il mandato del sottocomitato è enunciato nell'Allegato D.

Art. 10

Dazi

1. A partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo è vietato imporre dazi ai prodotti originari di una Parte indicati qui di seguito, salvo disposizione contraria dell'Allegato E: (a) i prodotti compresi nei capitoli 25­97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (denominato qui di seguito il «Sistema armonizzato»), ad eccezione dei prodotti elencati nell'Allegato F; (b) i prodotti compresi nei capitoli 1­24 del Sistema armonizzato elencati nell'Allegato G, tenuto conto delle disposizioni stabilite da questo Allegato; (c) i pesci e gli altri prodotti di mare elencati nell'Allegato H.

2. Sono considerati dazi in particolare tutti gli oneri doganali e tutte le tasse di qualsiasi tipo imposti in relazione all'importazione o all'esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di soprattassa e maggiorazione legate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione di: (a) qualsiasi tassa equivalente a una tassa interna imposta conformemente all'articolo 4; o (b) qualsiasi dazio antidumping o compensativo; o (c) qualsiasi costo o altra tassa, a condizione che l'importo sia limitato al costo approssimativo dei servizi dispensati.

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono a una Parte di instaurare, ristabilire o aumentare un dazio nei confronti di un'altra Parte come può essere autorizzato da o conformemente a una disposizione dell'Accordo dell'OMC e, in particolare, conformemente alle regole e alle procedure relative alla composizione delle controversie, eccezion fatta per qualsiasi modifica degli elenchi e delle tariffe apportata in applicazione dell'articolo XXVIII del GATT del 1994.

Art. 11

Dazi di base

Per ciascun prodotto il dazio di base a cui si applicano le riduzioni successive previste nell'Allegato E corrisponde all'aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (qui di seguito denominata «NPF») il 1° gennaio 2007.

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III. Servizi e investimenti Art. 12

Servizi e investimenti

1. Le Parti riconoscono l'importanza crescente degli scambi di servizi e di investimenti per la loro economia. Per sostenere i loro sforzi volti ad accrescere ed ampliare progressivamente la loro cooperazione, le Parti collaborano al fine di creare le condizioni più favorevoli possibili all'aumento dei loro investimenti reciproci e di ottenere una maggiore liberalizzazione del commercio e un'ulteriore apertura reciproca ai mercati per gli scambi di servizi, tenendo conto dei lavori in corso sotto gli auspici dell'OMC.

2. Su richiesta di una Parte, la Parte alla quale è rivolta la richiesta si adopera per fornirle informazioni su qualsiasi misura che potrebbe avere ripercussioni sugli scambi di servizi o sugli investimenti.

3. Le Parti incoraggiano gli organismi competenti sul loro territorio a cooperare per giungere a un riconoscimento reciproco in materia di licenze e certificati per i fornitori di servizi professionali.

4. Le Parti esaminano congiuntamente le questioni riguardanti i servizi e gli investimenti in seno al Comitato misto e prendono in considerazione la possibilità di adottare misure di liberalizzazione, tenendo debitamente conto dell'articolo V dell'Accordo generale sul commercio dei servizi dell'OMC e alla luce dell'evoluzione degli accordi multilaterali e bilaterali. Un tale esame avrà luogo al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.

5. Ogni negoziazione futura sui servizi e sugli investimenti tra il Canada e gli Stati dell'AELS sarà basata sui principi di non discriminazione e di trasparenza.

Art. 13

Soggiorno temporaneo

1. Le Parti riconoscono che gli investimenti e i servizi acquisiscono un'importanza crescente in materia di scambio di merci. Ogni Parte, in conformità con le sue leggi applicabili: (a) facilita il soggiorno temporaneo sul proprio territorio ai cittadini di un'altra Parte che sono stati trasferiti all'interno di una società (gestori, dirigenti, specialisti) e a uomini d'affari in visita; (b) facilita il soggiorno temporaneo sul proprio territorio ai cittadini di un'altra Parte che erogano servizi direttamente legati all'esportazione di merci effettuata da un esportatore di detta Parte destinata al territorio della Parte interessata; (c) facilita il soggiorno sul proprio territorio ai congiunti e ai figli dei cittadini ai sensi del sottoparagrafo (a) di cui sopra.

2. Il Comitato misto sorveglia l'applicazione e l'attuazione del presente articolo e adotta le misure appropriate relative alle questioni di attuazione o alle questioni amministrative legate al soggiorno temporaneo.

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3. Al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, affinché i cittadini delle altre Parti possano informarsi sulle esigenze richieste per il soggiorno temporaneo indicate nel presente articolo, ogni Parte concede l'accesso ai documenti esplicativi.

4. Ai fini del presente capitolo: (a) per «soggiorno temporaneo» si intende il diritto di entrare e di soggiornare per un periodo stabilito; (b) per «cittadino» si intende una persona fisica cittadina di una Parte o con domicilio permanente in detta Parte; (c) per «uomini d'affari in visita» si intendono visitatori di breve durata che non hanno intenzione di entrare sul mercato del lavoro delle Parti, ma intendono soggiornare sul territorio per esercitare attività come l'acquisto o la vendita di merci o servizi, la negoziazione di contratti, la consultazione di colleghi esperti o la partecipazione a conferenze.

IV. Diritto e politica in materia di concorrenza Art. 14

Principi generali

1. Le Parti convengono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali possono pregiudicare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal presente Accordo. Di conseguenza, ogni Parte adotta o mantiene in vigore le misure destinate a vietare simili pratiche e prende le disposizioni necessarie, riconoscendo che una Parte può conformarsi a tale esigenza acquisendo obblighi che le spettano in virtù di altri accordi internazionali che ha concluso, quale l'Accordo sullo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles il 17 marzo 1993, di cui alcuni Stati dell'AELS sono Parti contraenti. Su richiesta di una Parte, le Parti si consultano in merito all'efficacia delle misure intraprese da ogni Parte.

2. Ogni Parte assicura l'applicazione non discriminatoria delle misure menzionate nel paragrafo 1 e delle disposizioni che adotta conformemente a tali misure.

3. Ai fini del presente capitolo, per «pratica commerciale anticoncorrenziale» si intendono in particolare, ma non esclusivamente, accordi anticoncorrenziali, pratiche o convenzioni concordate tra i concorrenti, pratiche anticoncorrenziali di un'impresa che domina un mercato e fusioni che hanno notevoli effetti anticoncorrenziali, a meno che una simile pratica non sia esclusa direttamente o indirettamente dalla portata delle leggi di una Parte o non sia autorizzata in virtù di tali leggi. Tutte queste esclusioni e autorizzazioni dovrebbero essere trasparenti ed essere sottoposte a un esame periodico per determinare se sono o non sono necessarie per conseguire i principali obiettivi strategici ai quali esse mirano.

4. Nessuna delle Parti può sottoporre una questione sollevata dal presente capitolo alla procedura di composizione delle controversie prevista dal presente Accordo.

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Art. 15

Cooperazione

1. Le Parti riconoscono l'importanza che rivestono la cooperazione e il coordinamento per le questioni generali legate alla politica di attuazione del diritto della concorrenza, come quelle riguardanti la notifica, la consultazione e lo scambio di informazioni sull'applicazione delle leggi e delle politiche in materia di concorrenza.

2. A meno che la notifica non pregiudichi i propri interessi essenziali, ogni Parte notifica a un'altra Parte quando una misura d'esecuzione attuale o progettata in materia di diritto della concorrenza potrebbe avere ripercussioni sugli interessi essenziali di quest'altra Parte, ed esamina in modo esaustivo e favorevole il punto di vista espresso da quest'altra Parte, in particolare i mezzi che consentono di soddisfare i propri bisogni in materia di applicazione senza danneggiare gli interessi di detta Parte.

3. Se una Parte ritiene che una determinata pratica commerciale anticoncorrenziale esercitata sul territorio di un'altra Parte pregiudichi un interesse importante ai sensi del paragrafo 2, può notificarlo all'altra Parte e richiedere che questa o la sua autorità competente in materia di concorrenza adotti misure d'esecuzione appropriate.

4. La notifica contiene informazioni a sufficienza affinché la Parte notificata possa stabilire quale pratica commerciale anticoncorrenziale è oggetto di notifica e precisa che la Parte che notifica si offre di fornire tutte le informazioni supplementari e tutta la cooperazione possibile. La Parte notificata può consultare la Parte che notifica e esamina in modo esaustivo e favorevole la richiesta della Parte che notifica per stabilire se occorre o no adottare misure d'esecuzione relative alla pratica commerciale anticoncorrenziale, oggetto della notifica. Le Parti possono condurre tali consultazioni per il tramite della loro autorità competente in materia di concorrenza.

5. La Parte notificata informa la Parte che notifica sulla sua decisione e può addurre i motivi della decisione. Se una misura d'esecuzione è adottata, la Parte notificata informa la Parte che notifica sui risultati ottenuti e, per quanto possibile, su ogni importante evento sopraggiunto nel frattempo. Per l'applicazione del presente paragrafo, le Parti possono agire per il tramite della loro autorità competente in materia di concorrenza.

Art. 16

Scambio di informazioni

Nessuna disposizione del presente articolo obbliga una Parte, compresa la sua autorità competente in materia di concorrenza, a trasmettere informazioni se una simile comunicazione è contraria alle proprie leggi, in particolare alle leggi in materia di divulgazione di informazioni, riservatezza e segreto industriale.

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V. Altre regole comuni Art. 17

Sovvenzioni

1. Con riserva dei paragrafi 2 e 3, i diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e l'applicazione delle misure compensative sono disciplinati dagli articoli VI e XVI del GATT del 1994 e dall'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC.

2. Ogni Parte nomina una persona con la quale le altre Parti possono comunicare per qualsiasi questione riguardante le sovvenzioni e le misure compensative. Essa fornisce le coordinate complete della suddetta persona alle altre Parti.

3. Prima di avviare un'inchiesta conformemente alla parte V dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, l'organismo d'inchiesta competente del Canada o dello Stato dell'AELS, a seconda dei casi, invia una notifica scritta alla Parte le cui merci sono oggetto di inchiesta e accorda a tale Parte un termine di consultazione di venticinque giorni a decorrere dalla data della notifica affinché possa trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Il risultato di tali consultazioni è comunicato alle altre Parti dopo che è stata presa la decisione di avviare o no un'inchiesta.

Art. 18

Misure antidumping

1. Con riserva dei paragrafi 2 e 3, i diritti e gli obblighi delle Parti concernenti l'applicazione delle misure antidumping sono disciplinati dall'articolo VI del GATT del 1994 e dall'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 dell'OMC.

2. Ogni Parte nomina una persona con la quale le altri Parti potranno comunicare per qualsiasi questione riguardante le misure antidumping. Essa fornisce le coordinate complete della suddetta persona alle altre Parti.

3. Entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si riuniscono per esaminare il presente articolo.

Art. 19

Imprese commerciali di Stato

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali di Stato sono disciplinati dall'articolo XVII del GATT del 1994 e dall'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 dell'OMC.

Art. 20

Appalti pubblici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti gli appalti pubblici sono disciplinati dall'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC.

2. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Canada o gli Stati dell'AELS concludono un accordo internazionale che prevede una maggiore trasparenza o un migliore accesso all'appalto pubblico o agli appalti pubblici interessati rispetto a 679

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quanto previsto dall'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC, il Canada o gli Stati dell'AELS possono richiedere di avviare negoziazioni al fine di modificare il presente Accordo in modo tale da prevedere un livello di trasparenza o d'accesso agli appalti equivalente a quello previsto da quest'altro accordo.

3. Le Parti si dichiarano disposte a cooperare in seno al Comitato misto al fine di ottenere una maggiore liberalizzazione degli appalti pubblici tra di loro e una maggiore trasparenza negli appalti pubblici. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, esse si riuniscono per esaminare il presente articolo.

Art. 21

Agevolazione degli scambi

Al fine di agevolare gli scambi tra il Canada e gli Stati dell'AELS, le Parti: (a) semplificano, per quanto possibile, le formalità applicabili agli scambi delle merci e dei servizi connessi; (b) favoriscono la cooperazione multilaterale tra loro al fine di accrescere la loro partecipazione all'elaborazione e all'attuazione di convenzioni e di raccomandazioni internazionali e di raccomandazioni in materia di agevolazione degli scambi; (c) cooperano in seno al Comitato misto in materia di agevolazione degli scambi, conformemente alle disposizioni dell'Allegato I.

VI. Eccezioni e misure di salvaguardia Art. 22

Eccezioni generali

Ai sensi del capitolo relativo allo scambio di merci, l'articolo XX del GATT del 1994 è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante. Le Parti concordano che le misure di cui al paragrafo XX(b) del GATT del 1994 includono le misure ambientali necessarie alla protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o alla conservazione del mondo vegetale e che il paragrafo XX(g) del GATT del 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche.

Art. 23

Altre eccezioni

Con riserva dei diritti e degli obblighi delle Parti ai sensi dell'Accordo dell'OMC, l'Allegato J si applica alle misure di ogni Parte concernenti le industrie culturali.

Art. 24

Eccezioni in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo tale da: (a) esigere da una delle Parti informazioni la cui divulgazione sarebbe, a parer suo, contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

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(b) impedire a una Parte di prendere tutte le misure da essa ritenute necessarie ai fini della protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, concernenti: (i) le materie fissili o le materie che servono alla loro fabbricazione; o (ii) il commercio di armi, munizioni e materiale da guerra, nonché qualsiasi commercio di altri prodotti, materiali destinati direttamente o indirettamente all'approvvigionamento delle forze armate; o (iii) le misure prese in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale; oppure (c) impedire a una delle Parti di prendere misure per adempiere i suoi impegni derivanti dallo Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Art. 25

Misure d'urgenza

1. Se, durante il periodo di transizione conformemente al paragrafo 9, in seguito alla riduzione o all'eliminazione di un dazio in virtù del presente Accordo, un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un'altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o rispetto alla produzione interna, e a condizioni tali che le importazioni del prodotto causano o minacciano di causare un grave danno al settore di produzione nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Parte importatrice può applicare misure d'urgenza nella misura necessaria per prevenire o riparare il danno, fatte salve le disposizioni del presente articolo.

2. Ciascuna Parte provvede affinché la procedura applicabile al momento dell'attuazione delle misure d'urgenza sia equa, trasparente ed efficace. La procedura relativa alle misure d'urgenza può essere avviata mediante un'istanza o un reclamo presentato da un ente rappresentante il settore di produzione nazionale che produce una merce simile o direttamente concorrente al prodotto importato. La Parte che riceve l'istanza o il reclamo notifica senza indugio e per scritto alle altre Parti e al Comitato misto l'impegno di istituire una procedura per avviare una misura d'urgenza. La notifica scritta include le coordinate dell'organismo d'inchiesta competente della Parte.

3. Una misura d'urgenza viene adottata solo se dall'inchiesta condotta, conformemente alle definizioni e alle procedure equivalenti a quelle degli articoli 3 e 4 dell'Accordo sulle salvaguardie dell'OMC, risultano elementi di prova manifesti secondo cui un aumento delle importazioni ha causato o minaccia di causare un grave danno.

4. La Parte che intende adottare una misura d'urgenza conformemente al presente articolo invia preventivamente una notifica alle altre Parti e al Comitato misto. La notifica include tutte le informazioni pertinenti, in particolare la prova del grave danno o della minaccia del grave danno che causa l'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato, la misura proposta nonché la data proposta per l'introduzione di tale misura e la durata prevista della sua applicazione. A ogni Parte che può essere colpita da una simile misura è offerta una compensazione

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sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente in termini di importazioni provenienti da detta Parte.

5. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e se il Comitato misto ha effettuato un esame conformemente al paragrafo 7, la Parte importatrice può aumentare l'aliquota di dazio applicabile al prodotto a un livello che non deve superare il tasso meno elevato tra i seguenti: (a) l'aliquota di dazio della NPF applicata al momento in cui la misura è stata adottata; o (b) l'aliquota di dazio della NPF applicata il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

6. Nessuna misura d'urgenza è applicata per oltre tre anni e può superare la fine del periodo di transizione menzionato nel paragrafo 9. Nessuna misura d'urgenza è adottata in relazione all'importazione di un prodotto che in passato era già stato oggetto di una simile misura.

7. Il Comitato misto, entro trenta giorni dalla notifica menzionata nel paragrafo 4, esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 4 per facilitare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. In assenza di una simile soluzione, la Parte importatrice può adottare una misura conformemente al paragrafo 5 e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto di una misura d'urgenza può adottare una misura compensativa. La misura d'urgenza e la misura compensativa sono oggetto di una notifica immediata rivolta alle altre Parti e al Comitato misto. Per la determinazione della misura d'urgenza e per l'adozione della misura compensativa, la priorità va accordata alla misura che ostacola meno l'applicazione del presente Accordo. La misura compensativa consiste nella sospensione di concessioni tariffali accordate in virtù del presente Accordo che hanno effetti commerciali o concessioni sostanzialmente equivalenti al valore dei dazi addizionali previsti in seguito alla misura d'urgenza. La Parte che adotta la misura compensativa la applica solo per il periodo minimo necessario al raggiungimento degli effetti commerciali sostanzialmente equivalenti e, in tutti i casi, soltanto quando la misura in virtù del paragrafo 5 è applicata.

8. Una volta che la misura d'urgenza è conclusa, l'aliquota di dazio equivale a quella che sarebbe entrata in vigore
in assenza di tale misura.

9. A meno che non sia prolungato dal Comitato misto conformemente al paragrafo 10, il periodo di transizione menzionato nei paragrafi 1 e 6 è più lungo dei seguenti due periodi: (a) il periodo quinquennale che inizia alla data di entrata in vigore del presente Accordo; o, se avviene, (b) il periodo di eliminazione graduale, menzionato nell'Allegato E, dei dazi imposti su un prodotto iscritto sull'elenco di una Parte.

10. Nel quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti, in seno al Comitato misto, prendono in esame la necessità di prolungare il periodo di transizione applicabile ad alcuni prodotti. Il Comitato misto può prolungare il

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periodo di transizione di un determinato prodotto, nel qual caso il periodo di transizione applicabile a tale prodotto è quello stabilito dal Comitato misto.

11. Ogni Parte conserva i propri diritti e obblighi secondo l'articolo XIX del GATT del 1994 e dell'Accordo sulle salvaguardie dell'OMC.

VII. Disposizioni istituzionali Art. 26

Comitato misto

1. Mediante il presente Accordo, le Parti istituiscono il Comitato misto CanadaAELS, composto di rappresentanti delle Parti.

2. Il Comitato misto: (a) sorveglia l'attuazione del presente Accordo; (b) esamina la possibilità di eliminare gli ostacoli agli scambi commerciali e altre regolamentazioni restrittive concernenti il commercio tra il Canada e gli Stati dell'AELS; (c) sorveglia l'elaborazione futura del presente Accordo; (d) sorveglia l'attività di tutti i sottocomitati e di tutti i gruppi di lavoro istituiti conformemente alle disposizioni del presente Accordo; (e) discute, su richiesta di una Parte, le misure in merito alle industrie culturali adottate o mantenute in vigore conformemente all'Allegato J; (f) discute, su richiesta di una Parte, l'applicazione delle misure d'urgenza adottate in virtù dell'articolo 25; (g) si adopera per risolvere le controversie che potrebbero sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo; (h) esamina qualsiasi altra questione che potrebbe pregiudicare l'applicazione del presente Accordo.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che esso considera necessari ai fini dell'adempimento dei suoi compiti. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto.

4. Il Comitato misto può prendere le decisioni previste dal presente Accordo. Negli altri casi, può formulare raccomandazioni.

5. Il Comitato misto prende le sue decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo.

6. Il Comitato misto tiene, di norma, una seduta ordinaria all'anno. Le riunioni ordinarie del Comitato misto sono presiedute congiuntamente dal Canada e da uno degli Stati dell'AELS. Il Comitato misto stabilisce le proprie norme procedurali.

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7. Ogni Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante una notifica scritta trasmessa alle altre Parti, una seduta straordinaria del Comitato misto. La seduta straordinaria ha luogo entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

VIII. Composizione delle controversie Art. 27

Scelta del foro

1. Con riserva del paragrafo 2 e salvo disposizione contraria del presente Accordo, ogni controversia concernente qualsiasi questione derivante dal presente Accordo e dall'Accordo dell'OMC può essere composta nell'ambito dell'una o dell'altra istanza, secondo la volontà della Parte che ha sporto il reclamo.

2. Prima che il Canada avvii contro uno Stato dell'AELS o che uno Stato dell'AELS avvii contro il Canada una procedura di composizione delle controversie presso l'OMC per motivi sostanzialmente equivalenti a quelli che tale Parte potrebbe far valere in virtù del presente Accordo, tale Parte informa le altre Parti in merito alla propria intenzione. Se uno Stato dell'AELS avvia contro il Canada una procedura di composizione delle controversie e se anche un altro Stato dell'AELS desidera ricorrere a una procedura di composizione delle controversie contro il Canada in qualità di Parte lesa in virtù del presente Accordo in merito alla stessa questione, esso ne informa il più presto possibile la Parte che ha già inviato la notifica e tali Parti si consultano per stabilire un foro unico. Se tali Parti non riescono a trovare un accordo, la controversia è regolamentata in conformità del presente Accordo.

3. Una volta che una procedura di composizione delle controversie è stata avviata in virtù del presente Accordo ai sensi dell'articolo 29, o in virtù dell'Accordo dell'OMC, le Parti utilizzano esclusivamente il foro scelto.

4. Ai sensi del presente articolo, le procedure di composizione delle controversie in virtù dell'Accordo dell'OMC sono considerate avviate se una Parte chiede l'istituzione di un panel secondo l'articolo 6 dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie dell'OMC.

5. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle questioni che rientrano nelle seguenti disposizioni: articolo 6, paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7; tutte le disposizioni del capitolo IV (Diritto e politiche in materia di concorrenza); paragrafo 1 dell'articolo 17; paragrafo 1 dell'articolo 18; articolo 19; paragrafo 1 dell'articolo 20; paragrafo 11 dell'articolo 25.

Art. 28

Consultazioni

1. Le Parti si adoperano in ogni momento per accordarsi sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo e mettono in atto tutti gli sforzi possibili, attraverso la cooperazione e le consultazioni, per raggiungere una soluzione soddisfacente per tutte le Parti nelle questioni che potrebbero pregiudicare l'applicazione del presente Accordo.

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2. Il Canada può chiedere per scritto consultazioni a ogni Stato dell'AELS, e ogni Stato dell'AELS può chiedere per iscritto consultazioni al Canada, in merito alle misure attuali o proposte o in merito a qualsiasi altra questione che ritiene potrebbe pregiudicare l'applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni notifica contemporaneamente la domanda per scritto alle altre Parti e fornisce tutte le informazioni utili. Quando uno Stato dell'AELS chiede consultazioni al Canada, qualsiasi altro Stato dell'AELS può partecipare alla domanda anche in qualità di Parte lesa.

3. Se qualsiasi altra Parte lo chiede entro dieci giorni dalla ricezione della notifica menzionata nel paragrafo 2, tale Parte ha diritto di partecipare alle consultazioni.

4. Le consultazioni hanno inizio entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di consultazione.

5. Le Parti informano il Comitato misto in merito a tutte le discussioni tenute e alle decisioni adottate.

Art. 29

Arbitrato

1. Ogni controversia tra le Parti derivante dal presente Accordo che non è stata composta mediante consultazioni entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda di consultazione può essere rinviata all'arbitrato da una o più Parti alla controversia, mediante una notifica scritta alla Parte oggetto del reclamo. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti. Se più di una Parte chiede il rinvio di una controversia con la stessa Parte al tribunale arbitrale e concernente la stessa questione, è costituito un solo tribunale arbitrale, nella misura del possibile, per esaminare le controversie.

2. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati dall'Allegato K.

3. A meno che le Parti non convengano altrimenti entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica che rinvia la controversia all'arbitrato, il mandato del tribunale arbitrale è il seguente: «Esaminare alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo la questione per la quale è stato richiesto il rinvio all'arbitrato (come descritta nella notifica menzionata nel paragrafo 1) ed enunciare le conclusioni, le decisioni e le raccomandazioni previste nel paragrafo 6 dell'articolo 29 del presente Accordo.» 4. Se la Parte che sporge il reclamo dichiara che i vantaggi che avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi di ottenere, direttamente o indirettamente, in virtù degli articoli 4, 5, 8, 10 o 11 sono annullati o compromessi in seguito all'applicazione di una qualsiasi misura non incompatibile con il presente Accordo, ciò deve essere precisato nel mandato.

5. Il tribunale arbitrale interpreta il presente Accordo conformemente alle norme consuetudinarie di interpretazione del diritto internazionale pubblico.

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6. Nella sua sentenza arbitrale, il tribunale arbitrale formula: (a) le sue conclusioni di diritto e di fatto nonché i motivi sui quali esse si basano; (b) la sua decisione per stabilire se la misura in questione è o potrebbe essere incompatibile con gli obblighi derivanti dal presente Accordo, o annulla o compromette i vantaggi ai sensi del paragrafo 4, o qualsiasi altra decisione chiesta nell'ambito del mandato; (c) le sue raccomandazioni, se del caso, per la composizione delle controversie e l'attuazione della sentenza arbitrale.

7. Gli elementi della sentenza del tribunale arbitrale menzionati nei sottoparagrafi (a) e (b) del paragrafo 6 sono definitivi e obbligatori per le Parti alla controversia.

Art. 30

Attuazione della sentenza arbitrale

1. Una volta ricevuta la sentenza arbitrale, le Parti alla controversia cercano di giungere a un accordo sull'attuazione, la quale, a meno che le Parti non convengano altrimenti, deve essere conforme alle decisioni e alle eventuali raccomandazioni formulate dal tribunale arbitrale. Le Parti alla controversia notificano alle altre Parti tutte le composizioni delle controversie concordate.

2. Nella misura del possibile, la composizione consiste nella non applicazione o nella soppressione di una misura che viola il presente Accordo o che annulla o compromette i vantaggi ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 29 o, altrimenti, in una compensazione.

Art. 31

Non applicazione ­ sospensione dei vantaggi

1. Se vi è disaccordo in merito all'esistenza di una misura che attua la sentenza arbitrale o per determinare se una simile misura è o non è conforme alle decisioni e alle eventuali raccomandazioni del tribunale arbitrale, tale controversia è risolta dallo stesso tribunale arbitrale prima che una compensazione possa essere chiesta o che sia possibile procedere alla sospensione dei vantaggi conformemente ai paragrafi 3­5. Se uno o più membri del tribunale arbitrale di origine non sono disponibili, è costituito un nuovo tribunale conformemente all'Allegato K per risolvere tale controversia.

2. La Parte che sporge il reclamo non può chiedere un arbitrato in virtù del paragrafo prima della scadenza del termine di dodici mesi a decorrere dalla sentenza arbitrale emessa in virtù del paragrafo 6 dell'articolo 29. La sentenza del tribunale arbitrale menzionata nel paragrafo precedente è normalmente emessa entro i tre mesi successivi alla domanda d'arbitrato.

3. Se il tribunale arbitrale, in conformità con il paragrafo 1, stabilisce che una misura di attuazione è incompatibile con le decisioni e le eventuali raccomandazioni del tribunale arbitrale di origine o se non è stata presa alcuna misura di attuazione e la Parte oggetto dell'istanza non ha trovato un accordo con ogni Parte che sporge il reclamo su una composizione soddisfacente per tutte le Parti entro i trenta giorni 686

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successivi alla ricezione di tale sentenza, la Parte che sporge il reclamo può, fino a quando le Parti alla controversia non hanno trovato una soluzione: (a) chiedere una compensazione mediante un accordo concluso con la Parte oggetto del reclamo; (b) oppure sospendere l'applicazione nei confronti della Parte oggetto del reclamo dei vantaggi d'effetto equivalente.

4. Su richiesta scritta di una Parte alla controversia sottoposta all'altra o alle altre Parti, lo stesso tribunale arbitrale è nuovamente istituito per determinare se i vantaggi sospesi da una Parte in virtù del paragrafo 3 hanno o no un effetto equivalente.

Se uno o più membri del tribunale di origine non sono disponibili, un nuovo tribunale arbitrale è costituito conformemente all'Allegato K per emettere tale decisione.

5. La procedura del tribunale arbitrale ricostituito o costituito ai sensi del paragrafo 4 si svolge in conformità del paragrafo 3 dell'Allegato K. Il tribunale arbitrale presenta la sua decisione entro sessanta giorni a decorrere dalla data della richiesta menzionata nel paragrafo 4 o entro qualsiasi altro termine che possono concordare le Parti alla controversia.

IX. Clausole finali Art. 32

Clausola evolutiva

Senza limitare l'obbligo di riesame di articoli specifici del presente Accordo, le Parti si adoperano per riesaminare il presente Accordo alla luce degli ulteriori sviluppi delle relazioni economiche internazionali, anche nell'ambito dell'OMC, e per esaminare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo e di estenderla ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono esaminare tale possibilità in seno al Comitato misto e, se necessario, avviare negoziati.

Art. 33

Relazioni economiche e commerciali sancite dal presente Accordo

Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e commerciali tra, da un lato, il Canada e, d'altro lato, ciascuno degli Stati dell'AELS, ma non alle relazioni economiche tra i differenti Stati dell'AELS, salvo disposizione contraria del presente Accordo.

Art. 34

Relazione tra il presente Accordo e gli accordi esterni

Quando il presente Accordo fa riferimenti o rimandi ad accordi o strumenti giuridici esterni, o ad alcune delle loro disposizioni, tali riferimenti o rimandi comprendono anche le relative note interpretative ed esplicative.

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Art. 35

Enti decentrati

Ogni Parte è interamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente Accordo e adotta tutte le misure ragionevoli in suo potere affinché, sul proprio territorio, i governi e le autorità regionali e locali osservino le disposizioni del presente Accordo.

Art. 36

Allegati

1. Gli allegati al presente Accordo sono parte integrante dello stesso.

2. Le Parti possono emendare gli allegati sulla base di un progetto di decisione proposto dal Comitato misto. Le Parti depositano i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tali emendamenti presso il Depositario. L'emendamento entra in vigore alla data del deposito dell'ultimo strumento presso il Depositario, a meno che le Parti non convengano altrimenti.

Art. 37

Trasparenza

1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, prescrizioni, procedure e decisioni amministrative e giudiziarie d'applicazione generale nonché gli accordi internazionali che possono influire sull'applicazione del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono, nel più breve tempo possibile, alle domande specifiche a tale riguardo e forniscono, su richiesta, le informazioni concernenti le questioni di cui al paragrafo 1.

Art. 38

Emendamenti

1. Le Parti possono emendare il presente Accordo sulla base di un progetto di decisione proposto dal Comitato misto. Le Parti depositano i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tali emendamenti presso il Depositario.

2. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 39

Nuove Parti

Ogni Stato può, su invito delle Parti, aderire al presente Accordo. Le modalità e le condizioni di adesione della nuova Parte vengono convenute tra le Parti e lo Stato invitato.

Art. 40

Recesso ed estinzione

1. Il Canada, uno Stato dell'AELS o qualsiasi Stato divenuto Parte del presente Accordo può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta al Depositario.

Il recesso ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data del ricevimento della notifica da parte del Depositario.

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2. Se il Canada recede dal presente Accordo, lo stesso scade alla data precisata nel paragrafo 1.

3. Se uno degli Stati dell'AELS o qualsiasi Stato divenuto Parte del presente Accordo recede dal presente Accordo, viene convocata una riunione dalle altri Parti per discutere sul mantenimento in vigore dello stesso.

Art. 41

Applicazione provvisoria

Se le loro formalità interne lo permettono, il Canada e ogni Stato dell'AELS possono applicare provvisoriamente il presente Accordo e gli Accordi bilaterali sul commercio di prodotti agricoli. L'applicazione provvisoria ha inizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo tra il Canada e almeno due Stati dell'AELS, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 42. L'applicazione provvisoria di tali Accordi in virtù del presente paragrafo deve essere notificata al Depositario.

Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo sottostà a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito da parte del Canada e di almeno due Stati dell'AELS dei loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario, a condizione che le stesse Parti si siano scambiati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione relativi al corrispondente Accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli.

3. Per gli altri Stati dell'AELS il presente Accordo entra in vigore alla data del deposito dei loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario, a condizione che il Canada e gli Stati dell'AELS interessati si siano scambiati i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione relativi ai corrispondenti Accordi bilaterali sul commercio di prodotti agricoli.

4. Se il Canada e il Principato del Liechtenstein decidono di applicare provvisoriamente il presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore alla stessa data prevista per la Confederazione Svizzera, dopo che il Principato del Liechtenstein ha depositato presso il Depositario i suoi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 43

Depositario

Il Regno di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

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Fatto in duplice esemplare a Davos, il 26 gennaio 2008, in lingua francese e inglese, ogni testo facente parimente fede. Un solo esemplare sarà depositato presso il Depositario da parte degli Stati dell'AELS.

(seguono le firme)

690

Traduzione2

Protocollo d'intesa relativo all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Canada Firmato a Davos il 26 gennaio 2008

Considerazioni generali È inteso tra le Parti che quando una Parte, ai sensi dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Canada, qui di seguito denominato l'«Accordo di libero scambio», deve inviare una notifica al Comitato misto, la Parte si conforma a tale obbligo inviando una notifica a tutte le altre Parti.

Afferente all'art. 10 ­ Dazi È inteso tra le Parti che il paragrafo 3 dell'articolo 10 si applica soltanto ai prodotti originari delle Parti compresi nel paragrafo 1.

Afferente all'art. 13 ­ Soggiorno temporaneo 1. È inteso tra le Parti che il sottoparagrafo 1(b) dell'articolo 13 si applica ai servizi post-vendita e post-locazione assicurati dai riparatori e dagli addetti alla manutenzione, dai supervisori degli installatori e dalle persone che effettuano il montaggio e il collaudo delle attrezzature commerciali e industriali, compresi i software. Dal montaggio è esclusa l'installazione generalmente eseguita dagli addetti dell'edilizia, quali gli elettricisti e i tubisti. I servizi post-vendita o post-locazione includono anche sedute durante le quali i potenziali utilizzatori si familiarizzano con le attrezzature o vengono formati.

2. Inoltre è inteso tra le Parti che i contratti di servizio ai quali rimanda il sottoparagrafo 1(b) dell'articolo 13 devono essere stati negoziati nel quadro di un contratto di vendita o di locazione originale o della proroga del contratto originale, e che i contratti di servizio negoziati con terzi dopo la firma del contratto di vendita o di locazione non sono menzionati nel sottoparagrafo 1(b). Il sottoparagrafo 1(b) si applica tuttavia se il contratto di vendita o di locazione originale precisa che una società terza ha concluso o concluderà un contratto di servizio per la manutenzione delle attrezzature.

Afferente all'art. 17 ­ Sovvenzioni È inteso tra le Parti che una procedura di composizione delle controversie avviata ai sensi del capitolo VIII dell'Accordo di libero scambio nei confronti del paragrafo 3 dell'articolo 17 non sospenderà o comprometterà la procedura interna prevista nel paragrafo 3.

2

Dal testo originale francese.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Canada

Afferente all'art. 23 e all'Allegato J ­ Industrie culturali È inteso tra le Parti che l'articolo 23 e l'Allegato J si applicano, per quanto riguarda la coproduzione, con riserva degli Accordi sulle relazioni cinematografiche e audiovisive di cui fanno parte il Canada e uno o più Stati dell'AELS.

Afferente all'art. 26 ­ Comitato misto È inteso tra le Parti che: (a) ogni questione derivante dagli Accordi bilaterali in materia di agricoltura che ha ripercussioni sul funzionamento della zona di libero scambio tra il Canada e gli Stati dell'AELS può essere esaminata in seno al Comitato misto o in seno a qualsiasi altro sottocomitato o gruppo di lavoro pertinente costituito dal Comitato misto; (b) qualsiasi questione derivante dall'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di libero scambio che sono state inserite negli Accordi bilaterali in materia di agricoltura e che ne costituiscono parte integrante, su richiesta di una delle Parti di un simile Accordo bilaterale, può essere rinviata al Comitato misto o a qualsiasi altro sottocomitato o gruppo di lavoro pertinente costituito dal Comitato misto.

Afferente all'art. 6 dell'Allegato C ­ Produzione insufficiente È inteso tra le Parti che quando, su parere di una Parte, un prodotto che soddisfa la regola d'origine applicabile dell'Allegato I ha acquisito il carattere di prodotto originario in seguito a un'operazione che tale Parte qualificherebbe quale «semplice miscela» o «semplice assemblaggio» o in seguito a semplici operazioni, la questione sarà trattata il più presto possibile, su richiesta di detta Parte, al fine di esaminare eventuali emendamenti a tale articolo.

Afferente all'art. 17 dell'Allegato C ­ Esportatore autorizzato È inteso che l'articolo 17 dell'Allegato C non obbliga alcuna Parte ad attuare un programma che prevede la possibilità di un esportatore autorizzato. Inoltre resta inteso che le amministrazioni delle dogane degli Stati dell'AELS continueranno ad applicare un tale programma, qualora sia stato creato, conformemente alle norme europee secondo quanto stabilito dall'Allegato A della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

Afferente all'art. 24 dell'Allegato C ­ Verifica d'origine 1. È inteso che l'amministrazione delle dogane della Parte esportatrice che effettua una verifica d'origine su richiesta
dell'amministrazione delle dogane della Parte importatrice assumerà tutte le spese legate all'esecuzione della verifica d'origine sul proprio territorio, ad eccezione delle spese di viaggio e delle spese accessorie sostenute dall'amministrazione delle dogane della Parte importatrice.

2. Inoltre è inteso che le amministrazioni delle dogane delle Parti discuteranno il funzionamento e la gestione generali del processo di verifica ed effettueranno in particolare una stima del carico di lavoro e un esame delle priorità. Qualora avvenga un aumento insolito del numero di domande di verifica, le amministrazioni delle 692

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dogane delle Parti interessate si consulteranno al fine di fissare le priorità e di prevedere misure per gestire il carico di lavoro, tenendo conto dei bisogni operativi.

Firmati in duplice esemplare a Davos, il 26 gennaio 2008, in lingua francese e inglese, ogni testo facente parimente fede. Gli Stati dell'AELS depositeranno un originale presso il Depositario dell'Accordo di libero scambio.

(seguono le firme)

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