Legge federale sull'organizzazione della Posta Svizzera

Disegno

(Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 92 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20092, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la trasformazione e l'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione (Posta).

Art. 2 1

Forma giuridica e ditta

La Posta è una società anonima di diritto speciale.

2

È iscritta nel registro di commercio con la ditta «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizzra SA».

Art. 3

1

1

2

Scopo dell'azienda

La Posta fornisce, in Svizzera e all'estero: a.

il trasporto di invii postali e collettame in contenitori standard nonché prestazioni connesse;

b.

le seguenti prestazioni finanziarie: 1. prestazioni nell'ambito del traffico dei pagamenti, 2. accettazione di fondi della clientela, 3. gestione di conti e prestazioni connesse, 4. investimenti in nome proprio;

c.

servizi nel trasporto regionale di viaggiatori e prestazioni connesse.

RS 101 FF 2009 4573

2007-0599

4615

Legge sull'organizzazione della Posta

La Posta può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere lo scopo aziendale, segnatamente:

2

3

a.

acquistare e alienare fondi;

b.

costituire società;

c.

assumere partecipazioni;

d.

prendere in prestito e investire capitali sul mercato monetario e finanziario.

La Posta non può tuttavia concedere crediti e ipoteche a terzi.

Nell'ambito dell'impiego ordinario della propria infrastruttura, la Posta può fornire prestazioni su incarico di terzi.

4

Art. 4

Diritto applicabile

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alla Posta si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni3 sulla società anonima.

Sezione 2: Capitale azionario e azionisti Art. 5

Capitale azionario

L'ammontare del capitale azionario nonché il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione sono fissati nello statuto.

Art. 6

Azionisti

La Confederazione è azionista della Posta. Deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

Art. 7

Strategia del proprietario

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi che la Confederazione intende perseguire come proprietaria della Posta.

1

Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione di tali obiettivi, riferisce al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

2

Sezione 3: Organi e personale Art. 8

Organi

Gli organi della Posta sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione.

1

3

RS 220

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Legge sull'organizzazione della Posta

2

I membri del consiglio d'amministrazione non possono far parte della direzione.

Il personale della Posta deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d'amministrazione.

3

Art. 9 1

Rapporti d'impiego

Il personale della Posta è assunto secondo il diritto privato.

La Posta negozia con le associazioni del personale la conclusione di un contratto collettivo di lavoro; è fatto salvo l'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro per l'intero settore conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del ...4 sulle poste.

2

3 In quanto datore di lavoro la Posta promuove la diversità e la parità, in particolare dei collaboratori disabili.

Il Consiglio federale provvede affinché, in seno alla Posta e alle aziende di cui essa detiene il controllo, l'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale si applichi per analogia ai membri degli organi direttivi e al personale con retribuzione analoga.

4

Sezione 4: Assoggettamento fiscale Art. 10 La Posta è sottoposta alle norme fiscali previste per le società di capitali private.

Sezione 5: Rapporti giuridici e responsabilità Art. 11 1

I rapporti giuridici della Posta sono retti dalle disposizioni del diritto privato.

La responsabilità della Posta, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. La legge del 14 marzo 19586 sulla responsabilità non è applicabile.

2

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 12

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

4 5 6

RS ...; FF 2009 4557 RS 172.220.1 RS 170.32

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Legge sull'organizzazione della Posta

Art. 13

Trasformazione della forma giuridica

L'ente autonomo è trasformato in una società anonima di diritto speciale conformemente alle disposizioni della presente legge. I rapporti giuridici non ne risultano modificati.

1

Il Consiglio federale stabilisce la data della trasformazione. Prende le decisioni necessarie per realizzarla, segnatamente:

2

a.

decide il bilancio d'apertura della società anonima;

b.

nomina il consiglio d'amministrazione della società anonima, ne designa il presidente e delibera in merito al primo statuto;

c.

sceglie l'ufficio di revisione.

Con la decisione concernente il bilancio d'apertura il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l'ultima relazione di bilancio dell'ente; il consiglio d'amministrazione presenta la proposta.

3

Con la decisione concernente il bilancio d'apertura il Consiglio federale può convertire il capitale di dotazione dell'ente in capitale proprio della società anonima, al fine di raggiungere una quota di capitale proprio adeguata. Il consuntivo della Confederazione e il bilancio della Posta sono adeguati di conseguenza.

4

Il consiglio d'amministrazione dell'ente prepara la trasformazione della forma giuridica nonché lo scorporo di PostFinance e il trasferimento di patrimonio a PostFinance. Al momento della trasformazione il consiglio d'amministrazione della società anonima emana il regolamento di organizzazione e adempie gli altri compiti assegnatigli dal Codice delle obbligazioni7 e dallo statuto.

5

La società anonima riprende quale datore di lavoro i rapporti d'impiego esistenti. I rapporti d'impiego del personale retti dal diritto pubblico sono trasformati in rapporti d'impiego di diritto privato al momento dell'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo di lavoro, al più tardi però due anni dopo la trasformazione della forma giuridica della Posta.

6

Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici connesse alla trasformazione della forma giuridica sono esenti da tasse ed emolumenti.

7

Le disposizioni della legge del 3 ottobre 20038 sulla fusione non sono applicabili alla trasformazione dell'ente in una società anonima.

8

Art. 14

Scorporo di PostFinance

L'unità del gruppo della Posta che fornisce prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti conformemente alla legislazione sulle poste è scorporata nella società anonima di diritto privato PostFinance SA.

1

La Posta Svizzera SA è azionista di PostFinance SA. Deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

2

7 8

RS 220 RS 221.301

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Legge sull'organizzazione della Posta

I rapporti contrattuali esistenti relativi alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti sono trasferiti a PostFinance SA al momento dello scorporo.

3

PostFinance SA riprende quale datore di lavoro i rapporti d'impiego esistenti. Al momento dello scorporo di PostFinance, al più tardi però dopo due anni, i rapporti d'impiego del personale retti dal diritto pubblico sono trasformati in rapporti d'impiego di diritto privato.

4

Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici connesse allo scorporo e al trasferimento di patrimonio sono esenti da tasse ed emolumenti.

5

Le disposizioni della legge del 3 ottobre 20039 sulla fusione sono applicabili per analogia allo scorporo di PostFinance. Il Consiglio federale può dichiarare non applicabili singole disposizioni. Il Consiglio federale approva lo scorporo.

6

Art. 15

Disposizioni transitorie

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può:

1

a.

fino alla fine del 2013, rettificare le assegnazioni di diritti di proprietà fondiaria e altri diritti reali di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge federale del 30 aprile 199710 sull'organizzazione della posta;

b.

durante cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, rettificare mediante decisione, senza riscuotere tasse né emolumenti, le iscrizioni nei registri di cui agli articoli 13 capoverso 7 e 14 capoverso 5.

I ricorsi del personale pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere giudicati conformemente al diritto anteriore.

2

Se i mezzi propri di PostFinance SA e della Posta Svizzera SA non sono sufficienti, la Confederazione risponde:

3

a.

per i depositi della clientela, fino a concorrenza di 100 000 franchi per creditore durante un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge;

b.

per i prestiti ancora pendenti al termine del periodo di 5 anni, fino alla loro scadenza;

c.

per tutti gli altri impegni, fino alla loro scadenza oppure durante il periodo di disdetta, tuttavia non oltre un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La Posta Svizzera SA e PostFinance SA sono autorizzate, nei tre anni successivi all'entrata in vigore, a rivalutare senza incidenza fiscale le riserve latenti disponibili al momento dell'assoggettamento all'imposta.

4

Art. 16

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

9 10

RS 221.301 RU 1997 2465, 2000 2355, 2001 707, 2003 3385 e 2007 4703

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Legge sull'organizzazione della Posta

Art. 17

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sull'organizzazione della Posta

Allegato (art. 16)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 30 aprile 199711 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione è abrogata.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 200012 sul personale federale Art. 2 cpv. 1 lett. c Abrogata Art. 3 cpv. 1 lett. c Abrogata Art. 6a cpv. 1 lett. a n. 1 1

Il Consiglio federale emana principi relativi: a.

allo stipendio (prestazioni accessorie comprese) dei quadri di grado più elevato e del personale retribuito con importi analoghi: 1. delle Ferrovie federali svizzere,

Art. 38 cpv. 1 Le Ferrovie federali svizzere e altri datori di lavoro autorizzati dal Consiglio federale concludono contratti collettivi di lavoro (CCL) con le associazioni del personale per il loro settore specifico.

1

11 12

RU 1997 2465, 2000 2355, 2001 707, 2003 3385, 2007 4703 RS 172.220.1

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Legge sull'organizzazione della Posta

2. Legge dell'8 ottobre 197113 sulla durata del lavoro Art. 1 cpv. 1 lett. a Abrogata

3. Legge del 10 ottobre 199714 sul riciclaggio di denaro Art. 24 cpv. 2 Gli organismi di autodisciplina delle Ferrovie federali svizzere ai sensi della legge federale del 20 marzo 199815 sulle Ferrovie federali svizzere devono essere indipendenti dalla direzione.

2

13 14 15

RS 822.21 RS 955.0 RS 742.31

4622