Termine per la raccolta delle firme: 17 settembre 2010

Iniziativa popolare federale «Per i trasporti pubblici» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per i trasporti pubblici», presentata il 27 febbraio 2009; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per i trasporti pubblici», presentata il 27 febbraio 2009, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Martin Bäumle, Raubbühlstrasse 23B, 8600 Dübendorf 2. Caroline Beglinger, La Haute-Route 79, 2502 Biel/Bienne 3. Patrizia Bernasconi, Blumenrain 32, 4051 Basilea 4. Ruedi Blumer, Parkweg 6a, 9200 Gossau 5. Jürg Caflisch, Rütistrasse 24, 5400 Baden 6. Uli Doepper, 4, Chemin des Allinges, 1006 Losanna 7. Hugo Fessler, Brunnhalde 5a, 6006 Lucerna 8. Hans-Peter Fricker, Turnerstrasse 18, 8006 Zurigo 9. Stefan Grass, Segantinistrasse 19, 7000 Coira 10. Rita Haudenschild, Gurtenweg 56, 3095 Spiegel b. Bern

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Werner Herger, 6954 Bigorio Stephanie Fuchs, Heidenhubelstrasse 14, 4500 Soletta Sibylle Lehmann, Libellenstrasse 49, 6004 Lucerna Ueli Leuenberger, 4, Rue des Sources, 1211 Ginevra Christian Levrat, Route des Colombettes, 1628 Vuadens Roger Nordmann, Avenue de Beaulieu 45, 1004 Losanna Fabio Pedrina, Via Stazione, 6780 Airolo Gabi Petri, Zurlindenstrasse 231, 8003 Zurigo Peter Saxenhofer, Bellevuestrasse 126, 3095 Spiegel b. Bern Valérie Schwaar, Avenue mont d'or 23, 1007 Losanna Simonetta Sommaruga, Jurablickstrasse 65, 3095 Spiegel b. Bern Paul Stopper, Falmenstrasse 25, 8610 Uster Heiner Studer, Austrasse 17, 5430 Wettingen Franziska Teuscher, Neubrückstrasse 114, 3012 Berna Giorgio Tuti, Bündtenweg 33, 4513 Langendorf Marie-Thérèse Weber-Gobet, Venusweg 19, 3185 Schmitten Olivier Norer, Route de Chêne 34,1211 Ginevra 17.

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per i trasporti pubblici» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Associazione Traffico e Ambiente ATA, Aarbergergasse 61, Casella postale 8676, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 17 marzo 2009.

3 marzo 2009

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Per i trasporti pubblici» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 81a (nuovo) Trasporti pubblici La Confederazione e i Cantoni promuovono in tutte le regioni del Paese i trasporti pubblici su strada, per ferrovia e vie d'acqua, nonché il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia.

Art. 86 cpv. 3, 3ter (nuovo), 4 e 5 (nuovo) Impiega per i trasporti la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti dei trasporti terrestri. Questa quota a destinazione vincolata è ripartita come segue: 3

a.

una metà per i compiti di cui all'articolo 81a; il promovimento avviene principalmente mediante il finanziamento dell'infrastruttura;

b.

l'altra metà per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: 1. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali; 2. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; 3. provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati; 4. contributi ai costi delle strade principali; 5. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; 6. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; 7. contributi ai Cantoni senza strade nazionali.

Il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali è impiegato per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale di cui al capoverso 3 lettera b.

3ter

Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento, differenziato secondo il tipo di carburante, sull'imposta di consumo.

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RS 101

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Il prodotto netto del supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti dei trasporti terrestri è impiegato in parti uguali per i compiti e le spese di cui al capoverso 3 lettere a e b.

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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. c 3. Disposizione transitoria dell'articolo 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) 2

Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: c.

utilizzare fondi provenienti dall'imposta sugli oli minerali di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettera a.

Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'articolo 86 (Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico) L'assegnazione dei mezzi secondo l'articolo 86 capoverso 3 è attuata entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 81a da parte del Popolo e dei Cantoni.

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