Legge sui cani

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 20 febbraio 20092; visto il parere del Consiglio federale del 22 aprile 20093, decreta:

Sezione 1: Scopo Art. 1 1

2

La presente legge persegue gli scopi seguenti: a.

disciplinare le modalità di detenzione e di trattamento dei cani in modo tale da renderle socialmente rispettose;

b.

proteggere la popolazione dai cani affetti da turbe comportamentali e dai cani pericolosi.

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani Art. 2

Principi

Nell'allevamento di cani la selezione deve mirare all'ottenimento di cani che non costituiscano pericolo per le persone o gli animali. Non è consentito selezionare cani con l'obiettivo di svilupparne l'aggressività.

1

I cani devono essere detenuti, condotti e sorvegliati in modo che non molestino persone o animali o costituiscano per questi un pericolo.

2

3

1 2 3

È vietato lasciare circolare i cani senza sorveglianza in luoghi pubblici.

RS 101 FF 2009 2975 FF 2009 3015

2009-0687

3007

Legge sui cani

Art. 3

Obbligo di tenere i cani al guinzaglio

I cani devono essere tenuti al guinzaglio: a.

negli edifici accessibili al pubblico;

b.

sulle strade a forte traffico;

c.

sui mezzi di trasporto pubblici, alle fermate, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti;

d.

nelle aree ricreative delle scuole, nei parchi giochi e nei campi sportivi;

e.

nei luoghi in cui i Cantoni segnalano espressamente tale obbligo.

Art. 4

Obbligo di notifica

I veterinari, i medici, gli addestratori di cani, le autorità doganali, le autorità comunali, le pensioni e i rifugi per animali sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane:

1

a.

ha ferito gravemente una persona o un animale; oppure

b.

ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo.

Se il cane ha ferito gravemente una persona o un animale, anche il detentore è soggetto all'obbligo di notifica.

2

Art. 5

Verifica

L'autorità cantonale competente dispone una verifica se: a.

un cane ha ferito gravemente una persona o un animale o ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo; o

b.

vi sono chiari indizi che il detentore non sia in grado di gestire il proprio cane.

Art. 6

Misure conseguenti alla verifica

In base all'esito della verifica, l'organo cantonale competente può disporre le seguenti misure:

1

a.

sottoporre il cane a un esame per accertarne eventuali turbe comportamentali;

b.

obbligare il detentore alla frequenza di un corso, con o senza il proprio cane;

c.

designare le persone autorizzate a condurre il cane;

d.

obbligare il detentore ad applicare una museruola al cane o a tenerlo al guinzaglio quando si trova all'aperto o in luoghi specialmente designati, in particolare nei centri abitati;

e.

collocare temporaneamente il cane in una pensione o rifugio per animali o in un altro adeguato centro di detenzione per animali;

3008

Legge sui cani

f.

emanare un divieto di detenzione o di allevamento, disponendo se del caso la castrazione del cane;

g.

requisire il cane per affidarlo a terzi;

h.

sopprimere il cane.

Il detentore di un cane interessato da una delle misure di cui al capoverso 1 può affidarne la conduzione in un luogo pubblico a un'altra persona soltanto se quest'ultima è in grado di gestire il cane.

2

Art. 6a

Controllo dell'allevamento di provenienza del cane

Se sospetta irregolarità, l'organo cantonale competente esegue un controllo sull'allevamento da cui proviene il cane.

Art. 7

Formazione e perfezionamento

Il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria per i detentori la frequenza di corsi di socializzazione per cani.

1

Il Consiglio federale emana disposizioni su tali corsi e sui requisiti che devono soddisfare le persone che li tengono.

2

Sezione 3: Cani utilizzati a scopi particolari e registrazione degli allevamenti Art. 8

Cani utilizzati a scopi particolari

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti la detenzione di cani utilizzati a scopi particolari, in particolare cani di servizio, da caccia, da conduzione e da protezione del bestiame nonché cani guida per non vedenti, cani da terapia e da soccorso.

1

Non è consentito addestrare i cani all'attacco, eccezion fatta per l'addestramento come cane per i servizi di difesa. Quest'ultimo è consentito soltanto per i cani impiegati o destinati a essere impiegati:

2

a.

nell'esercito;

b.

nel corpo delle guardie di confine;

c.

nella polizia; oppure

d.

nelle società di sicurezza in possesso di un'autorizzazione cantonale all'esercizio di attività nel settore della sicurezza.

Art. 9

Registrazione di allevamenti

Il Consiglio federale può prescrivere che i cani di determinati tipi di razze possano essere allevati soltanto negli allevamenti registrati dal Cantone.

3009

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Sezione 4: Responsabilità e assicurazione Art. 10

Responsabilità

Il detentore di un cane risponde del danno causato dal proprio animale.

Art. 11

Assicurazione

Il detentore di un cane deve stipulare un'assicurazione che copra la responsabilità civile.

1

2 Il Consiglio federale definisce gli importi assicurativi minimi nonché i rischi che possono essere esclusi dalla copertura assicurativa.

Art. 12 1

Deroghe all'obbligo di assicurazione

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non sono tenuti ad assicurarsi.

Qualora sussistano circostanze particolari, l'autorità cantonale competente può esigere, in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile, un'altra forma di copertura della responsabilità civile.

2

Sezione 5: Diritto cantonale Art. 13 I Cantoni possono emanare disposizioni ulteriori per proteggere le persone e gli animali dai pericoli costituiti dai cani.

Sezione 6: Disposizioni penali Art. 14

Allevamento, importazione e detenzione di cani pericolosi

Chiunque intenzionalmente seleziona i cani in modo da svilupparne l'aggressività o li addestra all'attacco in violazione delle prescrizioni di legge, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con la multa. É parimenti punito chiunque importi o detenga intenzionalmente tali cani.

1

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 15 1

Altre infrazioni

Chiunque, intenzionalmente: a.

contravviene all'obbligo di tenere il cane al guinzaglio o ai divieti d'accesso di cui all'articolo 3;

b.

contravviene all'obbligo di notifica di cui all'articolo 4;

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c.

non stipula un'assicurazione che copra la responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane;

d.

contravviene a una prescrizione esecutiva la cui violazione è dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo,

è punito con la multa, sempre che non sia applicabile l'articolo 14.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 5000 franchi.

Art. 16

Azione penale

L'azione penale e il giudizio dei reati incombono ai Cantoni.

Sezione 7: Esecuzione Art. 17 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'autorità federale competente a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.

1

L'esecuzione spetta ai Cantoni, se la presente legge non prevede altrimenti. I Cantoni possono prevedere un'esecuzione a livello regionale.

2

Sezione 8: Referendum ed entrata in vigore Art. 18 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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