Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Proroga e modifica del 10 marzo 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005, del 19 febbraio 2007, del 27 agosto 2007 e del 20 febbraio 20091 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, è prorogata2.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Accordo aggiuntivo 2008 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Art. 17, cpv. 1, 4 e 14

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 1999 8667, 2002 437 5360, 2004 4287, 2005 4641, 2007 1491 5675, 2008 793 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-0510

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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009 e ha effetto sino al 31 marzo 2011.

10 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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