09.498 Iniziativa parlamentare Legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità. Modifica Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 10 novembre 2009

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica della legge federale del 13 giugno 20081 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

10 novembre 2009

In nome della Commissione: Il presidente, Urs Schwaller

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FF 2008 4587

2009-2887

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Rapporto 1

Genesi e grandi linee del progetto

Il 27 settembre 2009 il Popolo e i Cantoni hanno approvato il decreto federale del 12 giugno 20092 concernente la modifica del decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. Con la modifica in questione l'entrata in vigore del decreto federale del 13 giugno 20083 è stata differita di un anno, ossia dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011.

Al decreto federale del 13 giugno 2008 è strettamente collegata la legge federale del 13 giugno 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, che prevede in particolare la creazione di un fondo per l'AI separato da quello per l'AVS, il trasferimento di 5 miliardi di franchi dal fondo AVS al nuovo fondo AI e il rimborso degli interessi passivi al fondo AVS da parte della Confederazione. In una clausola è precisato inoltre che l'entrata in vigore della legge deve avvenire simultaneamente all'aumento temporaneo delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

A seguito della modifica del decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo mediante l'aumento delle aliquote dell'IVA, le date non corrispondono più a quelle stabilite nella legge, la quale non può più esplicare i suoi effetti. Vengono inoltre a mancare le basi giuridico-formali per la realizzazione delle ulteriori misure di risanamento dell'AI annunciate nel contesto della votazione popolare del 27 settembre 2009 e per la creazione di uno speciale fondo AI. Già durante la sessione estiva 2009, il presidente della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati aveva proposto alla propria commissione di elaborare un'iniziativa per procedere ai necessari adeguamenti della legge qualora il decreto federale fosse stato approvato in votazione popolare.

Il 20 ottobre 2009 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha accolto l'iniziativa commissionale con 10 voti a favore, 2 astensioni e nessun voto contrario. La modifica della legge federale del 13 giugno 2008 riguarda in particolare l'entrata in vigore, che è posticipata di un anno (al 1° gennaio 2011), e il periodo durante il quale la Confederazione versa gli interessi passivi sul riporto delle perdite (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017). Non si tratta quindi di
modifiche materiali. Il 29 ottobre 2009, l'omologa commissione del Consiglio nazionale ha accolto l'iniziativa senza voti contrari. Il 10 novembre 2009 la Commissione del Consiglio degli Stati ha approvato all'unanimità il presente rapporto e il progetto di legge allegato.

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FF 2009 3761 FF 2008 4587

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Commento ai singoli articoli

2.1

Legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità

Art. 1 cpv. 2 La presente disposizione prevede che il riporto delle perdite esposto nel bilancio del Fondo di compensazione dell'AVS sia iscritto nei passivi del Fondo di compensazione dell'AI. Questa operazione sarà effettuata al momento dell'istituzione del nuovo fondo AI che, per volontà del legislatore, deve coincidere con l'entrata in vigore dell'aumento delle aliquote dell'IVA. La data che figura nel capoverso 2 deve dunque essere modificata. Il debito sarà iscritto nel bilancio del fondo AI al suo valore al 31 dicembre 2010.

Art. 3 Per coprire il disavanzo dell'AI durante la fase transitoria del finanziamento aggiuntivo, il legislatore ha deciso, oltre all'aumento delle aliquote dell'IVA, anche la presa a carico degli interessi sul debito dell'AI da parte della Confederazione. Il periodo durante il quale le aliquote IVA saranno aumentate (che va ora dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017) deve pertanto coincidere con quello durante il quale la Confederazione versa gli interessi, ragione per cui anche in questa disposizione occorre modificare le date.

Art. 6 cpv. 2 Nella presente disposizione il legislatore ha stabilito l'entrata in vigore della legge e l'ha vincolata a quella del decreto federale del 12 giugno 2009 concernete la modifica del decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'AI mediante l'aumento delle aliquote dell'IVA. L'obiettivo è evitare che si istituisca un nuovo fondo AI quando l'assicurazione presenta ancora un disavanzo.

Poiché l'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA è stata posticipata al 1° gennaio 2011, è necessario modificare la data anche in questo articolo.

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Ripercussioni finanziarie

Nel 2010 l'assicurazione per l'invalidità presenterà ancora un disavanzo di circa 1,4 miliardi di franchi e il debito complessivo nei confronti dell'AVS aumenterà a circa 15,5 miliardi. Secondo l'articolo 3, la Confederazione deve versare gli interessi passivi sul riporto delle perdite. La modifica di questa disposizione si tradurrà pertanto in spese supplementari per la Confederazione dell'ordine di 30 milioni di franchi all'anno.

Tuttavia, il rinvio dell'entrata in vigore della presente legge consentirà di ridurre il debito, conformemente all'articolo 2 capoverso 2, in misura più marcata. Tale disposizione prevede che l'importo che al termine dell'anno contabile eccede i 5 miliardi di franchi del capitale iniziale sia trasferito annualmente al Fondo di compensazione dell'AVS. Differendo l'entrata in vigore della presente legge è possibile ridurre in

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misura più cospicua il debito poiché le prospettive congiunturali per il periodo 2011­2017 sono migliori di quelle per gli anni dal 2010 al 2016; le previsioni sono infatti di un'eccedenza di 1150 anziché di 600 milioni di franchi.

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Rapporto con il diritto europeo

Nessuna ripercussione.

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Costituzionalità e legalità

La competenza di emanare disposizioni in materia di assicurazione per l'invalidità spetta alla Confederazione in virtù dell'articolo 112 della Costituzione federale.

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