Decreto federale Disegno che approva e traspone nel diritto svizzero l'accordo tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20092, decreta: Art. 1 L'accordo del 25 giugno 20093 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale) è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare le modifiche degli allegati I e II dell'accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale.

Art. 3 La legge del 18 marzo 20054 sulle dogane è modificata come segue: Art. 42a (nuovo)

Operatori economici autorizzati

Su richiesta, l'Amministrazione delle dogane concede alle persone stabilite nel territorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di operatore economico autorizzato («Authorised Economic Operator», AEO), sempre che tali persone soddisfino le condizioni seguenti:

1

1 2 3 4

a.

comprovata osservanza degli obblighi doganali;

b.

sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza;

RS 101 FF 2009 7783 RS ...; FF 2009 7805 RS 631.0

2009-2109

7803

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'accordo tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. DF

c.

comprovata solvibilità finanziaria; e

d.

norme di sicurezza adeguate.

Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura di autorizzazione.

2

L'Amministrazione delle dogane può effettuare controlli dell'impresa del richiedente e dell'operatore economico autorizzato.

3

Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di legge di cui all'articolo 3.

2

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