Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nella posa di ponteggi (CCL PEAN Posa di ponteggi) del 30 giugno 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nella posa di ponteggi (CCL PEAN Posa di ponteggi) del 22 dicembre 2006/16 febbraio 2009 è conferita obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Ne sono escluse le imprese assoggettate al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato dei lavoratori dell'edilizia principale del Cantone del Vallese (CCL Retabat) o al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN Edilizia).

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3 Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del CCT sono applicabili ai datori di lavoro (imprese, reparti di imprese e cottimisti indipendenti) addetti alla posa di ponteggi, nonché per le imprese o parti di imprese di altri rami addette alla posa di ponteggi per terzi. Non sono assoggettate al presente contratto le imprese di altri rami che montano ponteggi per il proprio fabbisogno.

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai lavoratori (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) che hanno compiuto il 20° anno d'età e concluso il periodo di prova, che sono assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria e che operano in imprese o parti di imprese ai sensi del capoverso 3.

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1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nella posa di ponteggi (CCL PEAN Posa di ponteggi). DCF

Sono esclusi: a.

il personale amministrativo;

b.

i dipendenti con funzioni direttive;

c.

gli apprendisti.

D'intesa con l'impresa, il personale amministrativo e i dipendenti con funzioni direttive possono comunque aderire a titolo facoltativo al CCL PEAN Posa di ponteggi.

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 3.2 CCL PEAN) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2009 ed è valido sino al 31 dicembre 2013.

30 giugno 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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