Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2010 15 ottobre 2009

Giusta gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti seguenti.

Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2010, tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso dell'anno 2006. Il tasso d'adeguamento č del 2,7 per cento.

Adeguamenti seguenti Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza contemporaneamente agli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Per il 1° gennaio 2010 non č effettuato alcun adeguamento.

15 ottobre 2009

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Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2009-2624