09.007 Rapporto sulla politica economica esterna 2008 Messaggi concernenti accordi economici internazionali e Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2008 del 14 gennaio 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, visto l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201; «legge») vi sottoponiamo il presente rapporto e i suoi allegati (n. 11.1.1 e 11.1.2). Vi proponiamo di prenderne atto (art. 10 cpv. 1 della legge).

Nel contempo, fondandoci sull'articolo 10 capoverso 3 della legge, vi sottoponiamo tre messaggi concernenti accordi economici internazionali. Vi proponiamo di approvare l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Canada e l'accordo agricolo tra la Svizzera e il Canada (n. 11.2.1 e allegati), gli accordi concernenti la protezione degli investimenti con il Turkmenistan e il Madagascar (n. 11.2.2) e l'accordo internazionale del 2007 sul caffè (n. 11.2.3).

In applicazione dell'articolo 10 capoverso 4 della legge e fondandoci sull'articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10) e sull'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), vi sottoponiamo il rapporto e il disegno di decreto federale concernente le misure tariffali prese nel 2008 proponendovi di approvare le misure tariffali (n. 11.3).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 gennaio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2008-2245

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Compendio Obiettivi del Consiglio federale Il 2008 è stato caratterizzato in Svizzera dal passaggio rapido e inatteso da una situazione di boom economico a una minaccia di recessione. Nel primo semestre le ripercussioni della crisi immobiliare negli Stati Uniti hanno colpito principalmente il settore finanziario, nel secondo semestre la crisi finanziaria ha colpito tutta l'economia. Parallelamente, il declino economico degli Stati Uniti ha cominciato a interessare il resto del mondo. Alcuni indicatori annunciano una recessione globale che andrà oltre la correzione ciclica normale dopo una lunga fase di crescita economica. Si è addirittura parlato della prima vera crisi economica mondiale dagli anni Trenta.

La Svizzera è stata colpita sotto diversi aspetti dalle evoluzioni nel settore degli affari e della politica economica esterna. È evidente che il degrado economico che colpisce i principali mercati di destinazione si faccia sentire in modo particolare in un Paese fortemente dipendente dalle esportazioni. La politica economica esterna ha quindi dovuto fornire il suo contributo alle misure di stabilizzazione del Consiglio federale per intervenire contro il declino congiunturale. Deve in particolare proseguire in modo sistematico i negoziati degli accordi di libero scambio e provvedere ad accelerarne l'attuazione rafforzando gli sforzi messi in atto dall'Osec a favore della nostra economia d'esportazione. Le istituzioni finanziarie e i comitati di vigilanza internazionali devono dal canto loro impegnarsi molto concretamente per superare la crisi finanziaria e esaminare gli strumenti di regolazione in modo impedire per quanto possibile nuove crisi. La crisi economica mondiale ha ridato slancio al Ciclo di Doha, dal momento che gli Stati del G-20, in occasione della loro riunione di metà novembre, hanno affermato all'unanimità che anche l'OMC deve contribuire a rimettere in piedi l'economia mondiale. Occorre di conseguenza risolvere quanto prima i problemi in sospeso.

Nel 2008, il Consiglio federale ha organizzato la sua politica economica attorno a tre obiettivi principali: i negoziati svolti all'OMC nell'ambito del Ciclo di Doha, la cooperazione con l'UE e l'estensione della rete di accordi di libero scambio con partner esterni all'UE e all'AELS. Esso accorda grande priorità al messaggio sulla
revisione parziale della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) e al finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Si è infine fissato l'obiettivo di decidere sulla procedura da seguire per rafforzare il coordinamento tra la politica economica esterna e la cooperazione allo sviluppo (cfr. compendio del rapporto sulla politica economica esterna 2007).

Il Consiglio federale presenterà nei dettagli la realizzazione degli obiettivi nel suo rapporto sulla gestione. Il rapporto sulla politica economica esterna offre tuttavia l'occasione per trarre un bilancio provvisorio riguardo ad alcuni aspetti fondamentali. Come mostrano il riassunto qui di seguito e i capitoli del rapporto, la rete di accordi di libero scambio è stata ampliata e la cooperazione con l'UE è stata raf-

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forzata nel 2008. Non si sa ancora, al momento di andare in stampa, se è stato possibile fare progressi nell'ambito del Ciclo di Doha nonostante il fallimento della conferenza ministeriale informale di luglio. I lavori relativi alla revisione parziale della LOTC sono proseguiti conformemente al calendario previsto e gli obiettivi concernenti le misure di politica economica e commerciale in materia di cooperazione allo sviluppo sono stati raggiunti. Nella misura in cui gli sviluppi registrati nell'anno rassegna fossero prevedibili, il Consiglio federale ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato.

Il rapporto sulla politica economica esterna 2008 Il capitolo introduttivo (cfr. n. 1) tratta un tema d'attualità: le risorse naturali nella strategia economica esterna. L'insieme di diversi fattori come la penuria di materie prime della Svizzera, la rarefazione di alcune risorse naturali e il loro rincaro dovuto alla crescita della domanda mondiale fa sì che la politica economica esterna svolga un ruolo cruciale nell'acquisizione di risorse naturali importanti. Il capitolo introduttivo illustra il modo in cui l'approvvigionamento della Svizzera di materie prime e il commercio di queste materie si integrano nella strategia economica esterna del Consiglio federale (cfr. rapporto sulla politica economica esterna 2004).

Si constata che i grandi assi della politica economica esterna valgono anche nel settore delle risorse naturali. Di conseguenza, la politica commerciale internazionale dovrebbe accordare maggiore importanza alle risorse naturali. Ciò è tuttavia particolarmente difficile, dal momento che gli Stati intendono impiegare le loro risorse per coprire i loro bisogni e utilizzarli come leva nella loro politica commerciale.

Collaborazione economica multilaterale (cfr. n. 2) La conferenza ministeriale informale di luglio, alla quale hanno partecipato una trentina di Paesi, ha costituito il maggiore tentativo per far progredire i negoziati del Ciclo di Doha all'OMC. Nonostante gli intensi sforzi, le grandi nazioni economiche non hanno trovato un accordo nei principali settori di negoziazione (agricoltura e prodotti industriali). Questo capitolo presenta una visione di insieme dei lavori di attuazione degli accordi dell'OMC non trattati nell'ambito del Ciclo di Doha, per esempio la soluzione delle controversie e l'esame delle prassi commerciali e nazionali. Nel 2008, la Svizzera si è sottoposta a un esame di questo tipo per la quinta volta. Questo esercizio le ha consentito di presentare la sua politica commerciale agli altri membri dell'OMC e di spiegarla laddove necessario. È stata inoltre l'occasione per discutere le questioni sollevate dal segretariato dell'OMC e da altri Stati membri su alcuni aspetti della politica economica e commerciale.

Tra la vasta gamma di lavori ai quali la Svizzera partecipa attivamente nell'ambito dell'OCSE, è stata data la priorità all'adesione di cinque nuovi
membri (Cile, Estonia, Israele, Russia e Slovenia) e alla lotta contro la crisi finanziaria. L'OCSE dispone sia dell'esperienza sia delle risorse che gli consentono di affrontare, con altre organizzazioni internazionali, la gestione della crisi.

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La 12a conferenza ministeriale che si è tenuta a Accra nel Ghana in aprile, ha costituito l'apice delle attività dell'UNCTAD nel 2008. Nonostante questo grande appuntamento quadriennale, l'UNCTAD fatica a trovare il suo posto nella struttura delle organizzazioni economiche internazionali. La Svizzera sostiene principalmente progetti dell'UNCTAD nei settori della promozione del commercio e degli investimenti.

Integrazione economica europea (cfr. n. 3) Le relazioni economiche con i Paesi membri dell'UE e dell'AELS sono essenziali per la Svizzera. Esse si basano da un lato sull'accordo di libero scambio del 1972 e sui 16 accordi dei Bilaterali I e II con l'UE e d'altro lato sulla convenzione AELS, riveduta nel 2001.

Nel 2008, i lavori hanno riguardato il consolidamento degli accordi con l'UE e il lancio di discussioni su nuovi temi. L'entrata in vigore dell'accordo di associazione a Schengen/Dublino il 12 dicembre è stata particolarmente importante. Dal momento che è stato lanciato il referendum contro l'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone alla Romania e alla Bulgaria, il popolo si pronuncerà su questo tema nel febbraio del 2009. I negoziati relativi all'adeguamento dell'accordo sul trasporto delle merci, divenuti necessari a seguito dell'istituzione dell'obbligo di annunciare preventivamente le esportazioni a destinazione dell'UE (cosiddetta regola delle 24 ore) sono proseguiti e dovrebbero concludersi all'inizio del 2009.

Tra i nuovi temi, va menzionata l'apertura dei negoziati nel settore agroalimentare all'inizio di novembre. Per le esportazioni svizzere, il dialogo avviato dal Consiglio federale con l'UE per risolvere i problemi derivanti dall'attuazione del regolamento REACH della CE ha un ruolo decisivo. Vi sono ancora divergenze di vedute tra l'UE e la Svizzera sulla compatibilità di alcune disposizioni fiscali cantonali con l'accordo di libero scambio del 1972.

Accordi di libero scambio con partner esterni all'UE e all'AELS (cfr. n. 4) I problemi riscontrati in occasione del Ciclo di Doha hanno ampiamente contribuito alla moltiplicazione, a livello mondiale, dei negoziati per concludere accordi di libero scambio. La Svizzera ha, dal canto suo, proseguito i suoi sforzi in questo senso nell'ambito dell'AELS, ma ha anche concluso un accordo bilaterale con il
Giappone, il suo quarto partner commerciale a livello mondiale.

Uno degli obiettivi principali della Svizzera rimane quello di evitare le discriminazioni sui mercati esteri. Gli accordi di libero scambio contribuiscono inoltre a intensificare le relazioni commerciali con partner importanti o sono parte integrante delle strategie corrispondenti (p. es. nei confronti dei Paesi BRIC: Brasile, Russia, India, Cina). Oltre che con il Giappone, hanno potuto essere conclusi negoziati con il Perù e gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG).

L'accordo con il Canada è stato firmato in gennaio e l'accordo di libero scambio di ampia portata con la Colombia è stato firmato in novembre. Diversi di queste accordi dovrebbero entrare in vigore nel 2009. I negoziati con l'India sono stati lanciati nell'ambito dell'AELS, mentre i lavori per esaminare la fattibilità di un accordo di libero scambio bilaterale con la Cina sono in corso. Sono state inoltre

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poste le basi per l'apertura di altri negoziati nel 2009, in particolare con l'Albania, la Russia, la Serbia e l'Ucraina. Infine, alcune accordi sono stati approfonditi e ampliati nell'ambito dei comitati misti di accordi esistenti, che si riuniscono normalmente ogni due anni.

Politiche orizzontali (cfr. n. 5) I presupposti di una politica economica esterna trasparente e razionale per l'economia e i partner internazionali sono la definizione di una linea coerente riguardo ai temi essenziali della politica economica esterna e la sua difesa coerente nei negoziati internazionali e nelle organizzazioni internazionali.

I grandi sviluppi che hanno caratterizzato il 2008 nei settori della circolazione delle merci, degli ostacoli tecnici al commercio, dei servizi, del commercio elettronico, degli investimenti, della concorrenza, degli appalti pubblici e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale sono presentati nel capitolo 5. Molti di questi sviluppi sono legati a negoziati di accordi, in particolare di accordi di libero scambio, mentre altri, come la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), hanno luogo nell'ambito della legislazione nazionale. Sono state convenute regole sul commercio elettronico con gli Stati Uniti e diversi partner di libero scambio, ciò che rappresenta una novità. Si osservano inoltre gli sforzi messi in atto all'OCSE e al FMI per trovare soluzioni che consentano di aumentare la trasparenza degli investimenti effettuati dai fondi sovrani e di tener conto degli interessi nazionali legittimi in materia di sicurezza nelle convenzioni concernenti la protezione degli investimenti senza limitare inutilmente la libertà d'investimento.

Sistema finanziario internazionale (cfr. n. 6) Il 2008 ha chiaramente mostrato l'importanza di un sistema finanziario internazionale stabile per gli scambi transfrontalieri di merci, servizi e capitali e le conseguenze drammatiche di una panne del sistema. Il FMI e il Forum sulla stabilità finanziaria (FSF) hanno svolto un ruolo chiave per far fronte alla crisi finanziaria internazionale, a fianco dei governi dei Paesi principalmente interessati. Il capitolo 6 è dedicato ai principali lavori svolti nell'ambito di queste due organizzazioni e agli sforzi che la Svizzera ha messo in atto in questo contesto. Facciamo
inoltre notare l'analisi effettuata dal FMI sulla Svizzera. Una parte del capitolo 6 è dedicata alle attività degli organi internazionali di vigilanza (banche, commercio di valori mobiliari, assicurazioni, lotta contro il riciclaggio di denaro), che offrono alle autorità nazionali di vigilanza l'occasione di scambiare esperienze e informazioni e di elaborare norme regolamentari. Anche queste istituzioni hanno dedicato una parte importante del loro impegno alla crisi finanziaria.

Cooperazione economica allo sviluppo (cfr. n. 7) Le misure prese in materia di cooperazione economica allo sviluppo rientrano nella politica di sviluppo della Svizzera. Esse intendono sostenere un'integrazione a lungo termine dei Paesi in sviluppo o in transizione nell'economia mondiale, favorire la loro crescita economica per ridurre la povertà e attenuare le disparità economiche e sociali nell'UE allargata. La crisi finanziaria e l'aumento dei prezzi delle

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derrate alimentari hanno inciso in misura importante sui Paesi in sviluppo o in transizione. È quindi particolarmente importante promuovere uno sviluppo sostenibile.

L'adozione da parte del Parlamento, in dicembre, del nuovo credito quadro di 800 milioni di franchi per la cooperazione allo sviluppo è il principale evento dell'anno in rassegna. Questa decisione consente di proseguire progetti e misure attuati a livello bilaterale e multilaterale. La Svizzera ha fornito il suo aiuto ai Paesi in sviluppo nei settori della macroeconomia, della promozione degli investimenti e del finanziamento delle infrastrutture e ha posto l'accento, in materia di cooperazione legata al commercio, alla promozione di standard di sostenibilità e al miglioramento delle capacità commerciali dei Paesi meno progrediti. A livello multilaterale, si è impegnata in particolare nell'ambito del gruppo della Banca mondiale; il seggio permanente che occupa nel consiglio di amministrazione di questa istituzione le consente di influire sulla concezione della politica e sui programmi di tutta l'organizzazione. Infine, la Svizzera partecipa all'attività delle banche regionali di sviluppo nell'ambito della sua cooperazione economica allo sviluppo.

Relazioni economiche bilaterali (cfr. n. 8) La Svizzera si impegna a sviluppare attivamente e in modo coerente le sue relazioni economiche bilaterali, che completano le attività svolte a livello plurilaterale e multilaterale. Occorre rappresentare gli interessi svizzeri nei Paesi con i quali non è ancora stato concluso un accordo internazionale e migliorarvi le condizioni generali per le imprese svizzere.

Nell'anno in rassegna è proseguita l'intensificazione dei contatti con i nostri partner economici tradizionali in Europa e in America del Nord. Anche l'attuazione di una strategia destinata ai Paesi emergenti importanti (in particolare, oltre ai Paesi BRIC, i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, il Messico e il Sudafrica) e l'elaborazione di strategie per altri partner commerciali importanti (Indonesia e Turchia) hanno svolto un ruolo centrale. Le diverse visite all'estero del capo del DFE e di altri rappresentanti dell'amministrazione ­ a volte accompagnati da una delegazione economica ­ hanno consentito di affrontare problemi concreti relativi agli scambi commerciali e gli
investimenti, di esaminare nuove possibilità di cooperazione e di approfondire le relazioni economiche bilaterali.

Controllo delle esportazioni e misure di embargo (cfr. n. 9) Anche quest'anno, l'Iran è stato al centro della politica delle sanzioni e dei controlli delle esportazioni, sia in Svizzera sia a livello internazionale. In seguito al rafforzamento delle sanzioni deciso dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 3 marzo, il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza corrispondente. Anche le misure di coercizione nei confronti del Myanmar, dello Zimbabwe e delle persone e entità legate a Osama bin Laden, ad Al Qaeda e ai Talebani sono state rafforzate. I lavori nel settore dei controlli delle esportazioni perseguono un adeguamento delle disposizioni svizzere alle modifiche dei regimi internazionali di controllo delle stesse.

Infine, il Consiglio federale ha deciso, in ottobre, di rivedere la legge del 13 dicem-

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bre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego e ha posto un progetto in consultazione.

Promozione delle esportazioni, promozione della piazza economica e turismo (cfr. n. 10) Le attività di promozione delle esportazioni della Confederazione si basano, da un lato, sull'Osec Business Network Switzerland, che sostiene su mandato della SECO le imprese svizzere e del Liechtenstein, in particolare le PMI, nelle loro attività di esportazione e, d'altro lato, sull'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), che ha cominciato la sua attività nel 2007. Riprendendo i compiti di promozione economica della Confederazione e con l'obiettivo di far conoscere il più ampiamente possibile i vantaggi della Svizzera come Paese d'investimento e luogo di insediamento di imprese, nell'anno in rassegna l'Osec ha notevolmente sviluppato le sue attività di promozione delle importazioni e degli investimenti a favore dei Paesi in sviluppo o in transizione.

Per quanto concerne il turismo, dopo aver registrato cifre record nell'anno in rassegna, la Svizzera deve attendersi, nei prossimi mesi, una diminuzione delle entrate e del numero di visitatori a causa della crisi finanziaria.

Prospettive per l'anno prossimo Nel 2009, uno degli obiettivi principali del Consiglio federale nel settore della politica economica esterna sarà quello di affrontare la crisi finanziaria e i suoi effetti sull'economia di esportazione. Adottando una serie di misure di stabilizzazione in novembre, il Consiglio federale ha fatto primo passo in questa direzione.

Indipendente delle misure urgenti che saranno prese per far fronte alla crisi finanziaria, nel 2009 continuerà a rafforzare la concorrenza sul mercato interno e a migliorare le condizioni quadro per l'economia di esportazione, in particolare estendendo ulteriormente gli accordi di libero scambio con Stati terzi. Il consolidamento delle relazioni con l'UE e il rafforzamento della regolamentazione multilaterale saranno altri due obiettivi importanti. Per quanto concerne l'UE, la votazione popolare sul proseguimento dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e la sua estensione a Bulgaria e Romania avrà un ruolo di primo piano. Questa votazione sarà decisiva per il futuro della via bilaterale, a causa dei legami giuridici esistenti con i sei altri accordi dei
Bilaterali I. Inoltre, il credito quadro per un contributo finanziario a favore di questi due Stati dell'UE e la conclusione dei negoziati relativi alla regola delle 24 ore saranno altri due temi cruciali per il Consiglio federale. Si prevede di proseguire i negoziati nei settori dell'elettricità, dell'agricoltura e della sanità pubblica e di avviare colloqui esplorativi riguardo al regolamento REACH. Per quanto concerne l'OMC, il proseguimento e la conclusione positiva del Ciclo di Doha sono tuttora prioritari per la Svizzera. La revisione della LOTC, che sarà discussa in Parlamento, il seguito dei dibattiti parlamentari sul messaggio concernente l'iniziativa popolare per il divieto di esportare materiale bellico, l'analisi dei risultati della procedura di consultazione sulla revisione della legge sul controllo dei beni a duplice impiego con l'elaborazione di un messaggio e la nuova concezione della promozione del turismo svizzero saranno altri temi importanti all'ordine del giorno.

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Indice Compendio

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Elenco delle abbreviazioni

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1 Risorse naturali nella strategia in materia di economia esterna 1.1 Contesto 1.1.1 Delimitazione 1.1.2 Evoluzione dei prezzi di alcune materie prime 1.1.3 Cause dell'evoluzione dei prezzi 1.1.4 L'influsso dei mercati finanziari 1.1.5 L'aumento dei prezzi delle risorse naturali perdurerà?

1.2 Conseguenze immediate degli elevati prezzi delle materie prime 1.2.1 Trasferimenti del potere d'acquisto a livello mondiale 1.2.2 Inconvenienti limitati per il benessere della Svizzera 1.2.3 Effetti sulla stabilità dei prezzi e ulteriore crescita economica 1.2.4 Contraccolpo nella lotta contro la povertà, maggiori problemi di budget e di bilancia dei pagamenti nei Paesi in sviluppo 1.2.5 Rincaro delle materie prime agricole: opportunità per i Paesi in sviluppo?

1.2.6 Bilancio della stabilità politica 1.3 Sfide per la politica economica esterna 1.3.1 Contributo determinante delle forze di mercato 1.3.2 Creazione di politiche strategiche in materia di risorse 1.3.3 Impegno della Svizzera a favore di un disciplinamento del sistema economico internazionale 1.4 Accesso al mercato e dispositivo normativo internazionale 1.4.1 Dispositivo normativo internazionale nel settore del commercio delle materie prime, degli investimenti diretti e dei servizi correlati alle risorse 1.4.2 Utilizzazione dei meccanismi di composizione delle controversie 1.4.3 Migliorare l'accesso al mercato dei Paesi che dispongono di importanti riserve di risorse 1.4.4 Possibilità d'intervento del settore privato 1.5 Politica interna 1.5.1 Regolamentazione internazionale e politica agricola 1.5.2 L'approvvigionamento economico del Paese come mezzo per affrontare le crisi economiche acute 1.5.3 Conclusioni da trarre dalla situazione energetica per lo sviluppo delle infrastrutture di approvvigionamento 1.5.4 Aumento dell'efficienza energetica 1.6 Contributo alla valorizzazione sostenibile delle risorse nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo 1.6.1 Agricoltura sostenibile, diversificazione e minimizzazione dei rischi 1.6.2 Strutture d'approvvigionamento efficienti

552 552 552 553 554 555 556 557 557 557 558

542

559 560 561 561 561 562 563 564 566 571 571 573 574 574 575 577 577 578 578 579

1.6.3 Industrie che utilizzano le risorse in modo efficiente e trasferimenti di tecnologie 1.6.4 Condizioni quadro politiche 1.7 Il progresso tecnico come motore di un'ulteriore crescita

580 580 581

2 OMC e altre collaborazioni economiche multilaterali 2.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC) 2.1.1 Ciclo di Doha 2.1.2 Attuazione degli accordi dell'OMC al di fuori del Ciclo di Doha 2.2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 2.3 Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) 2.4 Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO)

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3 Integrazione economica europea UE/AELS 3.1 Relazioni della Svizzera con l'UE 3.1.1 Applicazione e adeguamento degli accordi bilaterali esistenti 3.1.2 Nuovi temi nelle relazioni bilaterali 3.1.3 Contributo all'allargamento dell'UE 3.1.4 Associazione europea di libero scambio (AELS) 3.2 Riassunto degli elementi significativi di ciascun accordo

590 590 591 592 595 595 595

4 Accordi di libero scambio con Paesi terzi non membri dell'UE o dell'AELS 4.1 Relazioni di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e i loro partner della zona euro-mediterranea 4.2 Relazioni di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e i loro partner al di fuori della zona euro-mediterranea 4.3 Relazioni bilaterali di libero scambio tra la Svizzera e gli Stati al di fuori dell'AELS e dell'UE 5 Politiche orizzontali 5.1 Circolazione delle merci industria/agricoltura 5.2 Ostacoli tecnici al commercio 5.3 Servizi 5.4 Commercio elettronico (e-commerce) 5.5 Investimenti 5.6 Diritto della concorrenza 5.7 Appalti pubblici 5.8 Protezione della proprietà intellettuale 5.8.1 OMC/TRIPS ­ Ciclo di Doha 5.8.2 Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 5.8.3 Protezione della proprietà intellettuale nell'ambito degli accordi bilaterali e di libero scambio dell'AELS 5.8.4 Negoziati per un accordo plurilaterale di lotta contro la contraffazione e la pirateria (ACTA)

584 584 584 585 587 588

597 600 601 603 604 604 605 606 607 608 609 610 611 611 611 612 612 543

5.8.5 Colloqui bilaterali sulla proprietà intellettuale con la Cina e l'India 6 Sistema finanziario internazionale 6.1 Fondo monetario internazionale 6.1.1 Stato dell'economia mondiale 6.1.2 Esame della Svizzera da parte del FMI 6.1.3 Temi principali del FMI 6.1.4 Impegni finanziari della Svizzera nei confronti del FMI 6.2 Financial Stability Forum (FSF) 6.3 Organi internazionali di vigilanza 6.3.1 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria 6.3.2 Organizzazione internazionale delle commissioni di valori (IOSCO) 6.3.3 Joint Forum 6.3.4 Associazione internazionale delle autorità di vigilanza in materia di assicurazioni (IAIS) 6.3.5 Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI) 6.4 Fiscalità internazionale 6.4.1 OCSE 6.4.2 Convenzioni di doppia imposizione 7 Cooperazione economica allo sviluppo 7.1 Orientamento strategico 7.2 Misure di aiuto bilaterali 7.2.1 Misure di aiuto ai Paesi in sviluppo 7.2.1.1 Aiuto macroeconomico 7.2.1.2 Cooperazione allo sviluppo legata al commercio 7.2.1.3 Promozione degli investimenti 7.2.1.4 Finanziamento di infrastrutture 7.2.2 Misure di aiuto ai Paesi dell'Europa dell'Est e della Comunità degli Stati indipendenti (CSI) 7.2.2.1 Finanziamento di infrastrutture 7.2.2.2 Aiuto macroeconomico 7.2.2.3 Promozione degli investimenti e cooperazione commerciale 7.2.3 Contributo all'allargamento 7.3 Istituzioni multilaterali di sviluppo 7.3.1 Gruppo della Banca mondiale 7.3.1.1 15a ricostituzione del fondo dell'Agenzia internazionale per lo sviluppo (IDA-15) 7.3.1.2 Rappresentanza dei Paesi membri negli organi direttivi 7.3.1.3 Attività relative al cambiamento climatico 7.3.2 Banche regionali di sviluppo 7.3.2.1 Banca africana di sviluppo 7.3.2.2 Banca asiatica di sviluppo 7.3.2.3 Banca interamericana di sviluppo 544

613 613 613 613 614 614 616 617 617 617 618 619 619 620 621 621 621 621 623 623 623 623 624 625 626 626 626 627 627 627 628 628 629 629 629 630 630 630 630

7.3.3 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) 7.3.4 Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB)

631 631

8 Relazioni economiche bilaterali 8.1 Europa occidentale e sudorientale 8.2 Europa dell'Est e Comunità degli Stati indipendenti (CSI) 8.3 Stati Uniti e Canada 8.4 America Latina 8.5 Asia/Oceania 8.6 Medio Oriente e Africa

631 632 633 634 635 635 637

9 Controllo delle esportazioni e misure d'embargo 9.1 Misure contro la proliferazione di beni utilizzabili per la produzione di armi di distruzione di massa, dei loro sistemi vettori e di armi convenzionali 9.1.1 Controllo dei beni soggetti ad autorizzazione 9.1.2 Controllo dei beni soggetti a dichiarazione 9.1.3 Dati di riferimento sulle esportazioni soggette alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego 9.2 Misure di embargo 9.2.1 Misure di embargo dell'ONU 9.2.2 Misure di embargo dell'UE 9.2.3 Misure relative ai «diamanti della guerra»

638

10 Promozione delle esportazioni, promozione della piazza economica e turismo 10.1 Promozione delle esportazioni 10.1.1 Osec Business Network Switzerland (Osec) 10.1.2 Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) 10.1.3 Finanziamento delle esportazioni (OCSE) 10.1.4 Conversione del debito (Club di Parigi) 10.2 Promozione della piazza economica 10.3 Turismo 11 Allegati 11.1 Allegati 11.1.1­11.1.2 11.1.1 Impegno finanziario della Svizzera nel 2008 nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo 11.1.2 Autorizzazioni per ispezioni pre-imbarco eseguite in Svizzera per conto di Stati esteri 11.2 Allegati 11.2.1­11.2.3 11.2.1

Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio e il Canada e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Canada

639 639 640 641 642 642 644 645 645 645 646 647 647 648 648 649 651 651 652 654 656

657

545

11.2.2

11.2.3

Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio e il Canada e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Canada (Disegno) Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Canada Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e il Canada Messaggio concernente gli accordi di promozione e di protezione reciproca degli investimenti con il Turkmenistan e il Madagascar Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e il Turkmenistan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (Disegno) Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Turkmenistan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e il Madagascar concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (Disegno) Accordo tra il Consiglio federale svizzero e e il Governo della Repubblica del Madagascar concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Messaggio concernente l'Accordo internazionale del 2007 sul caffè Decreto federale che approva l'Accordo internazione del 2007 sul caffè (Disegno) Accordo internazionale del 2007 sul caffè

11.3 Allegato 11.3 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2008 Decreto federale che approva le misure tariffali (Disegno)

546

669 671 695 711 717 719 725 727 735 743 745 771 773 785

Elenco delle abbreviazioni ACTA

Anti-Counterfeiting Trade Agreement Accordo plurilaterale di lotta contro la contraffazione e la pirateria

AELS

Associazione europea di libero scambio

AfDB

African Development Bank Banca africana di sviluppo

AFTA

Asian Free Trade Association Associazione asiatica di libero scambio

AGC

Accordi generali di credito del FMI

AIE

Agenzia internazionale dell'energia

AIEA

Agenzia internazionale dell'energia atomica

ALS

Accordo di libero scambio

APEC

Asia Pacific Economic Cooperation Cooperazione economica dei Paesi del Bacino del Pacifico

AsDB

Asian Development Bank Banca asiatica di sviluppo

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations Associazione dei Paesi del Sud-Est asiatico

ASRE

Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

BERS

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

BNS

Banca nazionale svizzera

BRIC

Brasile, Russia, India, Cina

CAC

Convenzione sulle armi chimiche (180 membri)

CCG

Consiglio di cooperazione del Golfo (membri: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar)

CDM

Clean Development Mechanism

CE

Comunità europea

CFB

Commissione federale delle banche

Cleaner Production Centers

Centri di tecnologie ambientali

Club di Parigi

Riunione degli Stati creditori più importanti

Comunità andina Membri: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù. Il Cile è membro associato Corporate Governance

Governo societario

CSI

Comunità degli Stati indipendenti

547

DSC

Direzione dello sviluppo e della cooperazione

DSP

Diritti speciali di prelievo

ECDC

European Centre for Disease Prevention and Control Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

ECOSOC

United Nations Economic and Social Council Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

EFSA

European Food Safety Authority Autorità europea per la sicurezza alimentare

EGL

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg SA

EIF

Enhanced Integrated Framework

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative

EPI

Environmental Performance Index Indicatore di performance ambientale

ERI

Educazione, ricerca e innovazione

ESF

Exogenous Shock Facility

EWRS

Early Warning and Response System

FAO

Food and Agriculture Organization

FAPRI

Food and Agricultural Policy Research Institute

FATF

Financial Action Task Force on Money Laundering Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali, GAFI (con segretariato presso l'OCSE)

FCAS

Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale

FCPF

Forst Carbon Partnership Facility

FMI

Fondo monetario internazionale Zona panamericana di libero scambio

FSAP

Financial Stability Forum

FSF

Financial Stability Forum Forum per la stabilità finanziaria

G10

Gruppo dei 10 (comitato informale che riunisce gli ora 11 principali Stati donatori del FMI)

G8

Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia, Giappone, Russia

GAFI

Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali

GATS

General Agreement on Trade in Services Accordo generale sul commercio di servizi

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

GRE

Garanzia dei rischi delle esportazioni

GRI

Garanzia dei rischi degli investimenti

548

HIPC

Heavily Indebted Poor Countries Iniziativa del FMI e della Banca mondiale per sgravare l'onere del servizio del debito dei Paesi poveri fortemente indebitati

HLI

Highly Leveraged Institutions

IAIS

International Association of Insurance Supervisors Associazione internazionale delle autorità di vigilanza in materia di assicurazioni

IBRD (BIRS)

International Bank for Reconstruction and Development Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

IDA

International Development Association Associazione internazionale per lo sviluppo

IDB

Interamerican Development Bank Banca interamericana di sviluppo

IIF

Institution of International Finance Istituto di finanza internazionale

IMFC

International Monetary and Financial Committee Comitato internazionale monetario e finanziario del FMI

IOSCO

International Organisation of Securities Commissions Organizzazione internazionale delle commissioni di valori (OICV)

ITTO

International Tropical Timber Organization Organizzazione internazionale dei legni tropicali

Joint Implementation

Attuazione congiunta da parte dei Paesi in sviluppo e dei Paesi industrializzati di provvedimenti di protezione del clima

KOF

Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich Centro di ricerche congiunturali del PF di Zurigo

LaPub

Legge federale sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1)

LOCATION Switzerland

Ente della Confederazione per la promozione della piazza economica e finanziaria svizzera

LPMR

Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca

Mercosur

Mercado Común del Sur Mercato comune dell'America del Sud (membri: Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela)

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti

MoU

Memorandum of Understanding

MRA

Mutual Recognition Agreement

NAFTA

North American Free Trade Agreement Accordo di libero scambio nordamericano (USA-Canada-Messico)

NAMA

Non Agricultural Market Access Accesso al mercato agricolo 549

NSG

Nuclear Suppliers Group Gruppo di fornitori nucleari

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

OMPI

Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale

OMS

Organizzazione mondiale della sanità

OMT

Organizzazione mondiale del turismo

ONG

Organizzazione non governativa

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite

OPCW

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche

Osec

Osec Business Network Switzerland Ufficio svizzero per l'espansione commerciale

Peer Review

Esame condotto da altri Stati membri delle prestazioni di uno Stato membro in un settore determinato allo scopo di sostenerlo per migliorare la politica e la prassi applicate e rispettare le regole convenute

PIL

Prodotto interno lordo

PMI

Piccole e medie imprese

PRGF

Poverty Reduction and Growth Facility Fondo per la riduzione della povertà e per la crescita

Processo di Kimberley

Comitato consultivo (dal nome di una città mineraria del Sudafrica) istituito per lottare contro il commercio dei «diamanti della guerra»

RAPEX

Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

RASFF

Rapid Alert System for Food and Feed

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

REPIC

Renewable Energy & Energy Efficiency Promotion in International Co-operation Piattaforma interdipartimentale per promuovere le energie rinnovabili e l'efficienza energetica nella cooperazione internazionale

SACU

Southern African Customs Union Unione doganale dell'Africa australe (Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland)

SDFC

Swiss Development Finance Corporation Società svizzera per il finanziamento dello sviluppo

550

SEE

Spazio economico europeo

SFI

Società finanziaria internazionale

Sifem SA

Swiss Investment Fund for Emerging Markets Società svizzera di finanziamento per lo sviluppo

SII

Società interamericana di investimenti

SIPPO

Swiss Import Promotion Program Programma svizzero per il promovimento delle importazioni dei Paesi in sviluppo o in transizione

SLF

Short-Term Liquidity Facility

SOFI

Swiss Organisation for Facilitating Investments Organizzazione svizzera per il promovimento degli investimenti dei Paesi in sviluppo o in transizione

SPG

Sistema delle preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo (decreto sulle preferenze tariffali; RS 632.91)

SST

Swiss Solvency Test Test svizzero di solvibilità

TRIPS

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (ADPIC)

UE

Unione europea (primo pilastro: CE, CECA, CEEA; secondo pilastro: politica estera e in materia di sicurezza comune, terzo pilastro: collaborazione nei settori della giustizia e degli affari interni)

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo

UNDP

United Nations Development Program Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

WEF

World Economic Forum Foro economico mondiale

WFP

World Food Program Programma alimentare mondiale

551

Rapporto 1

Risorse naturali nella strategia in materia di economia esterna Il boom dell'economia mondiale negli anni scorsi è stato accompagnato da forti oscillazioni dei prezzi delle risorse naturali, soprattutto delle energie fossili, ma anche dei metalli e delle materie prime agricole. La maggior parte di questi beni sono contrattati sui mercati globali. A causa della sua povertà di materie prime, la Svizzera conferisce un ruolo sempre più importante all'economia esterna: alcuni prodotti importanti quali il petrolio vengono importati al 100 per cento.

Nella «Nuova strategia per la politica economica esterna della Svizzera», approvata dal Consiglio federale il 12 gennaio 2005, le risorse naturali non sono trattate come merci particolari. Il presente rapporto illustra come il commercio delle risorse naturali e il loro approvvigionamento si inseriscono nella strategia in materia di economia esterna del Consiglio federale. Mostra inoltre che le tre dimensioni di questa strategia ­ (i) accesso ai mercati esteri e dispositivo normativo internazionale, (ii) politica del mercato interno in Svizzera e (iii) contributo allo sviluppo economico nei Paesi partner ­ sono le più adatte per esaminare i principali indirizzi della politica economica esterna, anche per quanto riguarda il settore dell'approvvigionamento delle risorse.

Il capitolo segue i temi sollevati dall'aumento dei prezzi delle materie prime.

Dopo la presentazione della situazione iniziale saranno trattate le conseguenze concernenti la stabilità politica. Sarà in seguito trattata la principale sfida in materia di politica commerciale che la Svizzera deve affrontare per avere accesso alle risorse naturali: la riduzione delle relazioni commerciali preferenziali tra diversi Paesi a favore di un commercio delle materie prime disciplinato da regole multilaterali. Il capitolo 4 completa questi propositi e tratta inoltre gli interessi del nostro Paese in quanto investitore diretto e prestatore di servizi nel settore delle risorse. Seguono due capitoli dedicati ai due altri campi d'attività della strategia di politica economica esterna: la politica economica interna e il sostegno che la Svizzera può offrire ai Paesi partner. Il capitolo termina con una sezione che tratta le conseguenze della riduzione delle materie prime sulla crescita a lungo termine e sullo sviluppo sostenibile.

1.1

Contesto

1.1.1

Delimitazione

La nozione di risorsa include i mezzi di produzione: il lavoro, il capitale ma anche le risorse naturali. La nozione di risorse naturali può essere intesa in senso ampio o stretto. Ai sensi del presente rapporto, per risorse naturali si intendono le materie prime estratte dalla natura e commercializzate a livello internazionale (le cosiddette materie prime naturali) quali:

552

­

agenti energetici quali petrolio e carbone;

­

metalli quali rame, piombo, nichel e zinco;

­

materie prime agricole quali cereali, latte in polvere e carne.

In senso ampio, le risorse naturali sono prodotti della natura e del suolo ottenuti dal settore economico primario (agricoltura, silvicoltura, pesca, attività estrattive ed estrazione di pietre e minerali). Nel presente rapporto non vengono considerati tali i materiali edili, le pietre preziose e neppure l'acqua, nonostante la sua utilizzazione comporti un elevato potenziale di tensione a livello internazionale dovuto al fatto che i corsi d'acqua non si arrestano alle frontiere degli Stati. Il rapporto non si focalizza su risorse naturali quali la terra, l'aria, la fertilità del suolo, la biodiversità o l'esistenza di biotopi naturali poiché tali beni ecologici interessano il processo di produzione solo indirettamente. L'impatto ambientale, sovente non valutato dal punto di vista economico, non è trattato nel presente capitolo, poiché esso si focalizza unicamente sulla politica economica esterna.

1.1.2

Evoluzione dei prezzi di alcune materie prime

Negli scorsi anni i prezzi del petrolio, dei metalli (cfr. figura 1) e delle materie prime agricole sono sensibilmente aumentati (cfr. figura 2). Dopo aver raggiunto i picchi, la gran parte dei prezzi delle materie prime citate si è stabilizzata o ha addirittura registrato un sensibile calo. Nel frattempo sul mercato mondiale i prezzi di piombo e zinco, ma anche di frumento, riso e soia sono di nuovo scesi molto al di sotto dei picchi di qualche mese fa pur rimanendo al di sopra dei valori del luglio 2005, punto di partenza del grafico. Contrariamente alla consuetudine internazionale, che quasi sempre indica i prezzi delle materie prime in dollari, nel grafico seguente essi figurano in franchi svizzeri.

Figura 1 Rincaro delle materie prime fossili e minerali (luglio 2005 = 100, in CHF) 400

piombo

350

rame petrolio 300

zinco alluminio

250

200

150

100

50

set. 08

lug. 08

mag. 08

gen. 08

mar. 08

set. 07

nov. 07

lug. 07

mag. 07

gen. 07

mar. 07

nov. 06

set. 06

lug. 06

mag. 06

gen. 06

mar. 06

nov. 05

set. 05

lug. 05

0

Fonte: calcoli SECO, dati FMI e BNS

553

Seguito con particolare attenzione, nella prima metà del luglio 2008 il prezzo del petrolio aveva raggiunto i 146 dollari USA al barile per poi scendere a 40 dollari a fine ottobre.

I prezzi delle materie prime naturali non sono aumentati in modo uniforme. Per i metalli si è avuto un rincaro asincrono mentre per quanto riguarda i prodotti agricoli, ad esempio i prezzi della carne, la tendenza è addirittura al ribasso.

Figura 2 Aumento dei prezzi delle materie prime agricole (luglio 2005 = 100, in CHF) 300 frumento riso

250

soia mais carne di manzo

200

latte intero in polvere

150

100

50

set. 08

lug. 08

mag. 08

gen. 08

mar. 08

set. 07

nov. 07

lug. 07

mar. 07

mag. 07

gen. 07

nov. 06

set. 06

lug. 06

mar. 06

mag. 06

gen. 06

nov. 05

set. 05

lug. 05

0

Fonte: calcoli SECO, dati FMI, ZMP e BNS

1.1.3

Cause dell'evoluzione dei prezzi

Un aspetto fondamentale distingue l'aumento dei prezzi delle materie prime del 2007 e 2008 dalla crisi petrolifera degli anni 1970. La riduzione dell'offerta per un breve periodo, decisa dal cartello dei Paesi esportatori di petrolio, era stata allora il fattore scatenante mentre nella situazione attuale la dinamica dei prezzi è dominata dall'evoluzione della domanda. Le cause che, secondo il parere unanime degli esperti, stanno dietro l'evoluzione dei prezzi sono riassunte nel riquadro più sotto.

Occorre inoltre osservare che alcuni importanti produttori di materie prime agricole hanno reagito all'impennata dei prezzi sul mercato mondiale con provvedimenti che, a breve termine, hanno determinato in quei Paesi la riduzione dei prezzi. I dazi all'esportazione dapprima imposti sulla carne sono stati estesi anche al frumento, alla soia e al mais. I grandi Paesi esportatori sono addirittura ricorsi al divieto di esportazione del riso. Poiché appena il 5­7 per cento della produzione di riso è commercializzato sul mercato mondiale, queste restrizioni delle esportazioni hanno avuto un impatto particolarmente forte sulle distorsioni dei prezzi; ne è seguita un vera e propria gara nella quale un Paese ha seguito l'altro. Tali provvedimenti fanno 554

diminuire l'offerta sul mercato mondiale non soltanto a breve bensì anche a lungo termine, soprattutto mediante la riduzione degli incentivi a favore dell'incremento della produzione nei Paesi esportatori. Relativamente alla domanda, il basso corso del dollaro USA sul mercato mondiale ha aumentato la domanda di prodotti agricoli.

Per contro, relativamente all'offerta, la produzione agricola è stata ridotta a causa degli importanti costi di produzione (p. es. dei concimi minerali) a loro volta provocati dagli elevati prezzi dell'energia (soprattutto del petrolio).

Tabella Cause relative alla domanda

Cause relative all'offerta

Congiuntura mondiale forte da anni.

Limiti di capacità a breve termine nell'estrazione di alcune risorse e calo storico delle riserve.

Forte aumento della domanda di materie prime e delle derrate alimentari da parte dei Paesi emergenti quali Cina e India, causato dell'aumento dei redditi.

Perdite di raccolto subite da importanti Paesi esportatori di materie prime agricole.

Le misure statali volte a promuovere carburanti ottenuti da materie prime agricole contribuiscono al rapido aumento della domanda di materie prime agricole.

Diminuzione dell'offerta causata da possibili difficoltà di approvvigionamento di combustibili negli Stati produttori di petrolio politicamente instabili nonché calo dei quantitativi estratti in regioni stabili.

1.1.4

L'influsso dei mercati finanziari

Se ci si sofferma sulle quotazioni della valuta di riferimento statunitense, il rincaro delle materie prime in parte riflette parzialmente anche il deprezzamento del dollaro.

Rispetto al franco, tra gennaio 2007 e luglio 2008, la valuta statunitense si è deprezzata del 17 per cento e, rispetto a gennaio 2001, addirittura del 37 per cento. Tuttavia, come mostrano le figure 1 e 2, anche in franchi svizzeri l'impennata dei prezzi rimane pronunciata.

La tendenza al ribasso del dollaro non significa unicamente che il capitale da investire fluisce in altre valute; può essere investito anche in titoli (azioni ecc.), in capitale reale (stabili) o, appunto, in materie prime negoziabili che assumono così la funzione di valore rifugio. Negli scorsi mesi si è osservato un movimento inverso ­ prezzi delle risorse al ribasso e un nuovo apprezzamento del dollaro.

Tuttavia, quali sono le conseguenze se sul mercato delle materie prime arrivano attori che acquistano tali materie solo come investimento finanziario? I numerosi studi volti a valutare se l'arrivo di questi attori avrà un influsso sulle fluttuazioni dei prezzi e sull'aumento della loro frequenza, concludono che non è possibile dare una risposta definitiva. Poiché la maggior parte di questi attori, nel loro calcolo economico, vogliono infine separarsi dai loro investimenti, si deve ammettere che tali investimenti accompagnino il mercato, a volte (cfr. n. 1.1.3) anticipando gli effetti dei fattori fondamentali che incidono sull'aumento dei prezzi, a volte ritardandoli.

555

Anche se le forze trainanti sui mercati a termine dovessero essere esaminate più approfonditamente, dietro l'evoluzione degli ultimi due o tre anni vi è in ogni caso ben più di un fenomeno temporaneo («esagerazione speculativa»). La questione degli elevati prezzi delle materie prime e delle loro forti oscillazioni, per la politica economica esterna rimarrà un tema d'attualità anche a medio e lungo termine.

1.1.5

L'aumento dei prezzi delle risorse naturali perdurerà?

Secondo la maggior parte degli analisti del mercato, in molte regioni del mondo (tra cui Cina e India) la tendenza alla forte crescita indica che il rincaro dei prezzi delle energie fossili, dei metalli e delle materie prime agricole ­ a prescindere dall'oscillazione dei prezzi a breve termine ­ perdurerà; lo lascia supporre anche il calo di disponibilità di molte materie prime naturali. Poiché a lungo termine l'elasticità dei prezzi, della domanda e dell'offerta è chiaramente più importante che non a breve termine, nell'immediato i recenti valori massimi non dovrebbero essere di nuovo raggiunti.

Materie prime agricole Nelle «Prospettive OCSE-FAO sull'agricoltura 2008­2017», pubblicate nel giugno 2008, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ritengono che il lungo periodo durante il quale i prezzi nominali delle materie prime basati sul dollaro erano rimasti più o meno stabili volge al termine. Secondo i loro calcoli, a medio termine sarà soprattutto un incremento della produzione a livello mondiale a procurare uno sgravio dei mercati agrari mondiali, purché le condizioni atmosferiche rimangano stabili e i prezzi dei carburanti fossili non aumentino in modo significativo. Secondo le previsioni, la volatilità dei prezzi potrebbe rimanere elevata se la relazione tra scorte e consumo non migliora in modo sostanziale rispetto alla situazione attuale. La Commissione UE, il FAPRI (Istituto di ricerca sulle politiche agroalimentari) della Iowa State University e il Dipartimento dell'agricoltura statunitense, USDA (United States Department of Agriculture), sono giunti a conclusioni analoghe. Secondo l'UE i valori nominali dei prezzi, ad esempio del frumento, nei prossimi anni potrebbero situarsi al 75 per cento sopra la media dello scorso decennio.

Energie fossili Un crescente numero di esperti ritiene che nel settore dell'energia l'offerta di petrolio, con i relativi bassi costi di estrazione, attualmente è ostacolata da diversi fattori; ciò che esclude il ritorno alla gamma dei prezzi degli anni 1990 (20­30 dollari USA). In tali giacimenti di regola si trattano risorse prodotte mediante tecniche convenzionali di estrazione e trivellazione. A differenza di quanto descritto sopra, l'estrazione
dai giacimenti in alto mare (p. es. nel Golfo del Messico) e dai giacimenti non convenzionali quali quelli di bitumi, sabbie asfaltiche (p.es. in Canada) e scisti bituminosi è molto più onerosa. Si ritiene che a tutt'oggi si sia già consumato circa un terzo del petrolio convenzionale della crosta terrestre, comunque meno dell'uno per cento del petrolio non convenzionale.

556

Metalli Nell'ambito dell'estrazione di metalli gli investimenti in impianti d'estrazione hanno un ruolo determinante. L'alluminio e il ferro, per esempio, in termini di quantità occupano il terzo e il quarto posto nella crosta terrestre; tuttavia si trovano solo localmente in una concentrazione oggi sufficiente per essere sfruttabile. I due metalli vengono quindi riciclati sempre più sovente. Nonostante i depositi geologici conosciuti non siano per nulla esauriti, anche in questo settore i prezzi sono aumentati poiché le attività d'investimento non si sono adeguate alla domanda. Nei Paesi dove esistono giacimenti, in generale gli investimenti potrebbero essere meglio adeguati alla domanda grazie a un regime degli investimenti liberalizzato. Per il momento nei Paesi dove il capitale reale necessario è disponibile o può essere facilmente potenziato si osserva una forte concentrazione di estrazione di alcuni minerali.

1.2

Conseguenze immediate degli elevati prezzi delle materie prime

1.2.1

Trasferimenti del potere d'acquisto a livello mondiale

Se i Paesi d'origine e di destinazione di prodotti non sono i medesimi, il rincaro dei beni importati rispetto ai beni esportati provoca un trasferimento del benessere a favore dei Paesi d'origine delle importazioni. Per molti Paesi importatori di materie prime, il loro rincaro ha condotto a un significativo peggioramento dei rapporti di scambio reali, i cosiddetti «terms of trade». Nel caso della Svizzera, povera di materie prime, se si fissa il valore del secondo trimestre 2005 a 100, secondo la valutazione trimestrale del prodotto interno lordo (PIL) fino a metà 2008 i prezzi delle esportazioni sono saliti quasi del 5 per cento in meno rispetto ai prezzi delle importazioni (totale 1 nei due casi, ossia importazioni ed esportazioni esclusi gli oggetti di valore quali gioielli e antichità).

Ciò significa che, preso a sé stante, l'aumento del prezzo del petrolio illustra uno scorcio dell'evoluzione della bilancia commerciale svizzera. Nel 2007 il nostro Paese aveva acquistato 13,9 miliardi di litri di prodotti derivati dal greggio per 8,6 miliardi di franchi contro i 15,3 miliardi di litri che nel 2003 costavano ancora 4,6 miliardi di franchi. Nel 2007 la Svizzera ha quindi pagato 4 miliardi di franchi in più per acquistare 1,4 miliardi di litri di greggio in meno.

1.2.2

Inconvenienti limitati per il benessere della Svizzera

La bilancia dei pagamenti svizzera non ha subito carichi eccessivi poiché nel 2003 l'esportazione di beni si elevava a 135,5 miliardi di franchi mentre nel 2007 era di 197,5 miliardi. Considerando che le esportazioni sono aumentate di 5 miliardi in più delle importazioni, la Svizzera ha potuto migliorare la sua bilancia commerciale malgrado l'aumento dei prezzi all'importazione. Negli Stati OPEC le esportazioni sono passate da 2,7 a 6,6 miliardi di franchi. Di conseguenza, per quanto riguarda le esportazioni, la Svizzera dispone di una struttura economica relativamente favorevole che, mediante le esportazioni, le permette di beneficiare delle spese supplementari dei ricchi Paesi produttori. Questo supplemento di esportazioni ha contribuito 557

alla buona congiuntura e alla crescita occupazionale degli scorsi anni e ha permesso una parziale compensazione degli elevati costi del petrolio.

Commisurando la quota del PIL, la Svizzera ha inoltre notevolmente beneficiato del commercio all'ingrosso delle materie prime. Infatti, per gli imprenditori attivi nel commercio internazionale di materie prime (denominato «commercio di transito» nella bilancia dei pagamenti) la Svizzera è una delle piattaforme più importanti. Nel giro di pochi anni il volume del commercio di transito è sestuplicato e la sua quota nel PIL svizzero è cresciuta mediamente a oltre il 2 per cento.

Siccome, a causa dei contingenti e dei dazi doganali, l'accesso al mercato dei prodotti agricoli è limitato e in Svizzera il livello dei prezzi di quasi tutti questi prodotti è più elevato rispetto a quelli, aumentati, del mercato mondiale, il rincaro delle derrate alimentari è rimasto contenuto. Per quanto riguarda le derrate alimentari prodotte in Svizzera, vi è stato un aumento dei prezzi del formaggio poiché il settore caseario è già ben inserito nel mercato internazionale. In generale, la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli in Svizzera comporterebbe un ulteriore calo dei prezzi.

1.2.3

Effetti sulla stabilità dei prezzi e ulteriore crescita economica

Per i Paesi industrializzati l'aumento dei prezzi delle materie prime è stato problematico soprattutto per la stabilità dei prezzi. Ci si è chiesti se la perdita di potere d'acquisto sarebbe stata assorbita dagli attori economici, mediante un minore aumento dei salari reali e degli utili delle imprese o con il tentativo di ripercuotere altrove questa perdita di reddito relativa. Il contesto congiunturale attuale non lo lascia supporre.

Figura 3 Tasso d'inflazione (variazione in % dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente) 4%

40%

3%

30%

2%

20%

1%

10%

0%

0%

-1%

-10%

-2%

-20% 2003

2004

2005

IPC totale (scala sinistra) IPC prodotti petroliferi (scala destra)

Fonte: UST

558

2006

2007

2008

IPC inflazione di fondo (scala sinistra)

Fino alle turbolenze sui mercati finanziari dell'autunno 2008 era tuttavia percepibile una certa pressione sui prezzi e sui salari. L'inflazione di fondo è ancora bassa e, secondo l'OCSE, in Svizzera e in altri Paesi industrializzati le aspettative legate all'inflazione sul lungo termine sono aumentate di poco. Da allora il calo delle quotazioni dei prezzi delle materie prime e i timori di recessione in seguito alla crisi finanziaria hanno spinto in secondo piano i timori di un'impennata dei prezzi. Affinché anche in futuro il peggioramento delle relazioni di scambio reali possa essere assorbito, evitando così riduzioni troppo dolorose, l'incremento della produttività rimane importante. Dato che tale incremento è legato ai cambiamenti strutturali dell'economia è indispensabile proseguire le riforme strutturali.

1.2.4

Contraccolpo nella lotta contro la povertà, maggiori problemi di budget e di bilancia dei pagamenti nei Paesi in sviluppo

L'aumento dei prezzi delle materie prime ha portato all'insicurezza alimentare delle popolazioni povere di tutto il mondo. La FAO ritiene che il numero di persone che soffrono la fame è salito a 923 milioni. I Paesi che dipendono dall'importazione di derrate alimentari sono stati confrontati a crescenti difficoltà per soddisfare la domanda di tali derrate. A questa categoria appartengono soprattutto gli Stati dell'Africa subsahariana. La Banca mondiale ha identificato 33 Paesi profondamente colpiti dalla fame e nella primavera del 2008 ha esortato la comunità internazionale a mettere a disposizione del Programma alimentare mondiale dell'ONU 500 milioni di dollari USA.

Le misure urgenti adottate della comunità internazionale nell'anno preso in esame hanno sgravato il bilancio pubblico e la bilancia dei pagamenti di quei Paesi che devono importare quantità massicce di derrate alimentari e che devono quindi investire una buona parte del loro bilancio pubblico nella lotta contro la povertà delle loro popolazioni. Anche se tali misure finanziarie rappresentano un palliativo a breve termine, non risolvono i problemi dei Paesi interessati.

I motivi per cui molti Paesi in sviluppo soffrono di una carente produzione indigena di derrate alimentari sono molteplici: sovente la popolazione più povera non ha accesso al capitale, alle tecnologie, alla formazione e al sapere, l'infrastruttura e le strade delle zone rurali sono insufficienti o inesistenti, la diffusione del virus HIV riduce la forza lavoro dell'agricoltura, sovente la situazione politica è instabile (guerre e conflitti violenti) e la gestione del governo è carente. L'insufficiente incremento della produzione agricola è da ricondurre anche alla mancanza di investimenti in innovazioni nel settore dell'agricoltura e a problemi relativi alla disponibilità di terra e acqua. Negli scorsi decenni i sussidi dei Paesi membri dell'OCSE ai loro agricoltori hanno massicciamente contribuito alla deflazione dei prezzi sui mercati agricoli internazionali. Per questo motivo nei Paesi in sviluppo le importazioni hanno soppiantato la produzione indigena che ora, con l'aumento dei prezzi, viene a mancare.

559

1.2.5

Rincaro delle materie prime agricole: opportunità per i Paesi in sviluppo?

Se si pensa, come rilevato più sopra, che attualmente quasi un miliardo di persone non conoscono la sicurezza alimentare, le prospettive derivanti dalla tendenza all'aumento dei prezzi delle derrate alimentari sembrano alquanto fosche. In tali condizioni, realizzare l'Obiettivo del Millennio dell'ONU, ossia ridurre della metà il numero di persone che soffrono la fame entro il 2015 sembra essere sempre più irrealistico. Fra i Paesi importatori netti di materie prime agricole, il cui bisogno di sostegno rimarrà elevato, vi sono tuttavia diversi Paesi in sviluppo ed emergenti che sono anche importanti produttori agricoli o che lo potrebbero (ri)diventare. Per tali Paesi la tendenza al rialzo dei prezzi può essere anche un'opportunità.

In occasione del vertice FAO sulla sicurezza alimentare, il cambiamento climatico e i biocarburanti, tenutosi a Roma dal 3 al 5 giugno 2008, gli effetti ambivalenti del rincaro delle materie prime agricole sull'insieme dei Paesi in sviluppo si sono evidenziati anche nelle posizioni sostenute. I risultati del vertice sono stati riassunti dal Segretario generale dell'ONU, Ban Ki Moon.

Secondo i risultati del vertice, tra le misure più urgenti si annoverano l'ampliamento dell'aiuto alimentare ­ mediante buoni d'opzione o importi in contanti ­, il rilancio della produzione alimentare dei piccoli contadini, l'adeguamento della politica commerciale e fiscale per incrementare la disponibilità immediata di generi alimentari, l'adeguamento della politica economica generale, il miglioramento delle infrastrutture rurali, l'accesso ai mercati e l'estensione dei programmi di microcredito.

Sul lungo termine, la disponibilità di generi alimentari dovrebbe essere aumentata in modo costante mediante il sostegno alla produzione dei piccoli contadini, un sistema di sicurezza sociale efficiente, una migliore gestione dei rischi in materia di approvvigionamento alimentare, un più facile accesso ai mercati agricoli internazionali e una politica internazionale sui biocarburanti coerente.

Il sostegno speciale ai piccoli contadini si basa sul fatto che essi e le loro famiglie rappresentano 2 miliardi, quindi quasi un terzo, della popolazione mondiale. A causa della loro importanza numerica, rappresentano un gruppo target prioritario degli sforzi della politica di sviluppo.

Durante il vertice
la Svizzera ha sottolineato l'importanza di un'organizzazione delle attività internazionali contro la fame che sia efficiente, coerente e ben coordinata. Ha ribadito che un'agricoltura multifunzionale che disponga di una produzione locale e sostenibile basata sulla gestione familiare, la progressiva apertura dei mercati agricoli mediante condizioni eque per i Paesi in sviluppo, il sostegno alla ricerca e l'innovazione sono i pilastri strategici che è necessario concretizzare per la futura sicurezza alimentare.

Ha inoltre sottolineato che i biocarburanti hanno un futuro unicamente se i loro effetti ecologici e sociali e quelli sulla sicurezza alimentare vengono inclusi nella valutazione della sostenibilità. Sulla base di queste premesse la Svizzera ha reso attenti sulla necessità di definire le condizioni quadro internazionali e i criteri di sostenibilità riconosciuti a livello mondiale.

560

1.2.6

Bilancio della stabilità politica

La tendenza al rincaro delle materie prime ha posto la tutela della stabilità dei prezzi e le misure volte a evitare la recessione al centro delle preoccupazioni dei Paesi industrializzati. Per quanto riguarda la stabilità dei prezzi, il calo delle quotazioni delle materie prime e il rallentamento della dinamica economica assicurano una certa distensione. Un'evoluzione recessiva non può tuttavia essere esclusa; tale eventualità non sarebbe tanto da imputare alla perdita di potere d'acquisto causato dalla recente evoluzione dei prezzi delle materie prime quanto, e soprattutto, alla crisi del mercato finanziario e al normale ciclo degli investimenti. Siccome non sussiste più alcun rischio che, tra altri fenomeni, dal rincaro delle materie prime si sviluppino spirali salari/prezzi, la politica monetaria ha potuto essere orientata al superamento delle attuali sfide, in particolare alla stabilità del mercato finanziario e ai suoi effetti sull'economia reale.

Tra gli strumenti reattivi a breve termine vi sono anche i contributi alla bilancia dei pagamenti e sotto forma di aiuti alimentari dei Paesi industrializzati ai Paesi in sviluppo più colpiti. Questi provvedimenti sono stati presi nel 2008.

1.3

Sfide per la politica economica esterna

Accanto alle sfide in materia di stabilità politica, l'aumento dei prezzi delle materie prime rivela inoltre una serie di sfide legate alla politica commerciale alle quali, a medio e lungo termine, sarà necessario trovare soluzioni appropriate.

Innanzitutto va risolta la disponibilità di materie prime naturali che, alla luce delle nuove politiche sulle materie prime adottate da molti Stati, è discriminatoria nei confronti degli attori economici di altri Paesi. Si possono citare ad esempio le limitazioni delle esportazioni, che diversi importanti Stati produttori hanno promulgato di recente, o la creazione di partenariati strategici. Anche le nazioni commerciali medio-piccole, come la Svizzera, devono avere accesso alle materie prime naturali in maniera non discriminatoria. Le seguenti riflessioni si focalizzano su questo aspetto.

In secondo luogo, il crescente fabbisogno di materie prime per la Svizzera può anche essere un'opportunità di mercato. È ovvio che la Svizzera non esporterà mai petrolio o minerali, può però puntare con successo sul suo sapere e la sua ricchezza di capitali. Qui di seguito analizzeremo come la piazza economica Svizzera può trarre profitto dalla situazione che si sta delineando sui mercati.

1.3.1

Contributo determinante delle forze di mercato

Nelle seguenti riflessioni di politica economica esterna va tenuto conto del ruolo della politica e delle forze di mercato. Ci si può aspettare che il contributo maggiore per attenuare gli effetti della penuria di risorse abbia luogo grazie all'aumento dei prezzi del mercato mondiale che libererà le forze di mercato le quali, a loro volta, porteranno a uno sviluppo dell'offerta e a uno sfruttamento efficace delle risorse.

Dal lato dell'offerta, i più alti redditi attesi fanno si che venga stimolata la ricerca di riserve non ancora conosciute, che siano sfruttati più rapidamente e intensivamente nuovi giacimenti e che per la coltura di prodotti agricoli sia impiegato un numero 561

più elevato di superfici inutilizzate o finora usate in maniera poco intensiva. Parallelamente, viene stimolato il progresso tecnico negli ambiti dell'estrazione e della valorizzazione. Dal lato della domanda, si cercano nuove vie per diminuire il bisogno di risorse migliorando l'efficienza a livello di trasformazione.

Tuttavia, l'offerta reagisce in modo particolarmente lento per pressoché tutte le materie prime; ciò significa che, anche per motivi tecnici, l'incremento dell'offerta avviene soltanto a medio termine. Lo stesso si applica alla reazione della domanda mediante un incremento dell'efficienza delle risorse e il trasferimento del consumo verso materie prime meno rare. Per tutti i mercati interessati, ma in particolare per quello del petrolio, non sono solo i tempi di reazione dell'economia privata a essere problematici bensì anche il comportamento dei governi. Vi sono significativi ostacoli all'investimento che prendono la forma di rapporti di proprietà specifici (quali monopoli di Stato sulle risorse naturali) e ostacoli d'ordine normativo (quali l'esigenza di essere cittadino del posto per potervi creare e acquisire infrastrutture di estrazione o di trasporto).

1.3.2

Creazione di politiche strategiche in materia di risorse

Per diversi Paesi l'ipotesi che in un prossimo futuro le risorse naturali rimarranno esigue e costose è un motivo per perseguire una politica strategica in materia di risorse.

Quale esempio si può citare la conclusione dell'accordo di libero scambio tra Cile e Cina per il settore dei metalli; in questo caso una premessa capitale era il fatto che il Cile è uno tra i maggiori produttori di rame. Altri esempi si possono trovare anche in Africa. Infatti, se un Paese con un alto fabbisogno di risorse persegue una politica commerciale strategica, ad esempio accordando generosi condoni di debiti in questo continente, ciò non significa obbligatoriamente che questo Paese otterrà la merce a un prezzo meno caro. Potrà però assicurarsi contratti di fornitura a lungo termine e opportunità di investimento nell'estrazione e nella trasformazione di minerali per le proprie società. Inoltre, potrà esercitare anche un'influenza sulla politica interna del Paese in questione. Nell'Europa dell'Est e nell'Asia centrale questo è un elemento centrale della politica in materia di approvvigionamento e dei prezzi del gas. Inoltre, attualmente molti Paesi produttori perseguono consapevolmente una politica di promozione monopolistica e si accordano su elementi essenziali della promozione, non solo nel settore del petrolio ma anche in quello del gas («OPEC del gas»).

La strategia politica in materia di risorse non si applica unicamente alla promozione bensì anche alle strutture logistiche quali i trasporti e l'immagazzinamento. Le condotte che portano il gas in Svizzera o attraversano il territorio, sovente iniziano in Paesi distanti migliaia di chilometri. Non è quindi soltanto il produttore della materia prima ad avere a disposizione un mezzo di pressione politica bensì anche tutti quei Paesi attraverso i quali il gas transita. Le prove dell'importanza del controllo dei gasdotti sono l'attuale conflitto tra la Georgia e i Paesi confinanti e la non ancora risolta crisi del gas tra Russia e Ucraina.

Altro elemento tipico della politica strategica in materia di risorse è la forte presenza, anche in Europa, di gruppi statali. Le fusioni, ad esempio nel settore dell'approvvigionamento, favoriscono tendenze oligopolistiche. Alcuni Stati in passato hanno esercitato massicce pressioni sulle autorità preposte alla concorrenza o hanno usato altri mezzi affinché tali fusioni si realizzassero.

562

1.3.3

Impegno della Svizzera a favore di un disciplinamento del sistema economico internazionale

La Svizzera, in quanto nazione commerciale media con imprese attive a livello internazionale e un'importante dipendenza dall'importazione di materie prime, ha un enorme interesse a che il commercio di questi beni sia disciplinato e realizzato in maniera non discriminatoria. L'OMC, grazie ai suoi membri e ai suoi ambiti di attività è di gran lunga l'organizzazione meglio qualificata per integrare ancora di più le materie prime e la loro produzione al dispositivo normativo del commercio internazionale. Tuttavia, una rapida conclusione del Ciclo di Doha è incerta e molte delle domande sollevate non saranno trattate nell'ambito dell'attuale ciclo di negoziati ma saranno semmai rinviate a più tardi. Come verrà illustrato qui di seguito, vanno quindi cercate vie anche al di fuori dell'OMC.

Nei seguenti capitoli sarà esaminato come la strategia della politica economica esterna, approvata dal Consiglio federale il 12 gennaio 2005, viene applicata agli interessi svizzeri in materia di importazioni e in particolare all'accesso alle materie prime naturali. Per completare, considerando che le imprese residenti in Svizzera commerciano diverse tra le più importanti materie prime a livello mondiale, verranno considerati gli interessi dell'accesso alle risorse dal punto di vista dell'esportazione.

La strategia della politica economica esterna di fine 2004 Come mostra la tabella che segue, nella nuova strategia di politica economica esterna si distinguono tre dimensioni: in primo luogo le trattative a livello internazionale dove sono concordate le regole commerciali e sono stipulati gli accordi economici; seguono le trattative interne dove devono essere avviate le riforme appropriate per mantenere la competitività internazionale; infine vi sono gli interventi presso i Paesi partner affinché essi prosperino e non destabilizzino l'economia mondiale con delle crisi. Nella prima dimensione sono stati stabiliti cinque obiettivi. La strategia della politica economica esterna di fine 2004 si dimostra applicabile non solamente al livello di questi obiettivi bensì anche alla problematica delle materie prime.

563

I tre campi d'attività della strategia in materia di economia esterna Accesso al mercato e dispositivo normativo internazionale

Politica del mercato interno

Contributo allo sviluppo economico nei Paesi partner

Obiettivi:

Rafforzamento della competitività internazionale dell'economia svizzera per mezzo di riforme interne tempestive

Promozione della prosperità dei partner commerciali e della loro integrazione nell'economia mondiale

­ partecipazione attiva al rafforzamento dell'ordine economico internazionale ­ miglioramento dell'accesso agli importanti mercati esteri ­ conseguimento dell'accesso ai mercati esteri per tutte le categorie economiche (beni, servizi, capitali, lavoro, sapere) ­ miglioramento dell'accesso ai mercati esteri per le imprese di ogni dimensione

Prevenzione delle situazioni di destabilizzazione economica (coinvolgimento delle organizzazioni internazionali)

­ garanzia della realizzazione e dell'applicazione degli accordi esistenti Le tre dimensioni d'attività: accesso al mercato e dispositivo normativo internazionale, politica del mercato interno e contributo allo sviluppo economico nei Paesi partner sono trattate nei tre capitoli seguenti. I cinque obiettivi del campo d'attività «accesso al mercato e dispositivo normativo internazionale» sono trattati nel modo seguente: partecipazione attiva al rafforzamento dell'ordine economico internazionale e conseguimento dell'accesso ai mercati esteri per tutte le categorie economiche, numero 1.4; miglioramento dell'accesso agli importanti mercati esteri, numero 1.4.3; miglioramento dell'accesso ai mercati esteri per le imprese di ogni dimensione, numero 1.4.4 e garanzia della realizzazione e dell'applicazione degli accordi esistenti, numero 1.4.2.

1.4

Accesso al mercato e dispositivo normativo internazionale

Qui di seguito sono trattate innanzitutto le diverse situazioni di approvvigionamento delle materie prime agricole, delle energie fossili e dei metalli. Verranno inoltre menzionate le regalie cantonali che in Svizzera disciplinano la situazione patrimoniale delle risorse naturali.

Approvvigionamento di materie prime agricole La Svizzera, contrariamente a quanto accade per le energie fossili e i metalli, dispone di una produzione propria di materie prime agricole. In futuro, tale produzione dovrebbe essere ancora più marcata dal dispositivo normativo internazionale 564

che potrebbe risultare dal ciclo di Doha in corso all'OMC e dai negoziati sull'accordo di libero scambio nel settore agricolo con l'UE. Nel 2007 il 76 per cento delle importazioni di prodotti agricoli e di derrate alimentari (8,6 mia. fr.)

provenivano dall'UE. La questione della riduzione delle materie prime agricole si pone soprattutto riguardo agli anticipi della produzione indigena (sementi, concimi) e a quella parte dell'industria alimentare specializzata nella trasformazione delle materie prime agricole provenienti da Paesi extraeuropei. Per queste imprese l'accesso al cacao, al caffè, al tè come pure a determinati oli, spezie e altre essenze è di capitale importanza.

Approvvigionamento di energie fossili Petrolio e gas naturale non sono unicamente combustibili importanti bensì anche precursori per concimi, prodotti chimici e materie sintetiche. Per quanto riguarda il petrolio e il gas naturale, si distinguono la dipendenza diretta e indiretta. La dipendenza diretta si misura dalle statistiche doganali del Paese di provenienza, ossia per il greggio il luogo di estrazione e per i prodotti petroliferi il luogo di raffinazione; la dipendenza indiretta si misura secondo il Paese d'origine (Paese di estrazione).

L'approvvigionamento diretto e indiretto di petrolio è nettamente più diversificato di quello del gas naturale. Ciò va ricondotto al fatto che il gas naturale, in quanto combustibile fossile distribuito mediante condotte, può essere trasportato e immagazzinato più difficilmente. Sul lungo termine, per quanto riguarda il petrolio ci si deve aspettare una crescente concentrazione di luoghi d'immagazzinamento poco costosi nel Vicino Oriente. Si tratta di una situazione particolarmente delicata per l'economia poiché il petrolio è un agente energetico al quale non si può rinunciare ed è difficilmente sostituibile a breve termine.

Approvvigionamento di metalli La Svizzera non ha mai potuto coprire interamente il proprio fabbisogno di minerali facendo capo ai giacimenti sul territorio. Per tale motivo, accanto all'estrazione e allo sfruttamento di materie prime secondarie (p. es. la produzione di acciaio da rifiuti e scarti ferrosi), l'importazione di metalli è di capitale importanza. Sulla terra esistono siti d'estrazione di metalli ovunque. Tuttavia, i giacimenti minerari importanti sono
sempre più esposti a influssi monopolistici o egemonici. Sovente esistono alternative tecniche che permettono di sostituire un metallo con un succedaneo.

Tuttavia, in alcuni settori nei quali, a causa delle sue caratteristiche, un metallo ha una funzione particolare (p. es. il rame quale vettore elettrico) si riscontra un'importante carenza di un metallo di sostituzione.

Regalie dei Cantoni In Svizzera la gran parte delle risorse naturali è di proprietà dei Cantoni. Vanno menzionate in particolare la regalia del sale, la sovranità cantonale sulle risorse energetiche fossili e quella sulle risorse idriche. Per esercitare tali regalie i Cantoni dispongono di strumenti appropriati quali il Concordato intercantonale del 1956 sulla promozione delle energie fossili in Svizzera che, pur rappresentando un fondamento per l'impiego di tali risorse, nei dieci Cantoni interessati limita l'accesso degli investitori esteri poiché l'esplorazione e lo sfruttamento di tali energie è affidato in esclusività alla Schweizerische Erdöl AG (SEAG). Fino a oggi non sono comunque stati scoperti giacimenti degni di nota.

565

1.4.1

Dispositivo normativo internazionale nel settore del commercio delle materie prime, degli investimenti diretti e dei servizi correlati alle risorse

In questo contesto per «accesso alle risorse» si intendono le possibilità d'accesso alle risorse naturali. Dal punto di vista del diritto economico internazionale si tratta di soddisfare i criteri di massima agevolazione del trattamento nazionale e dell'assenza di limitazioni quantitative, per esempio riguardo al numero di imprese di estrazione e di trasporto che provengono da Paesi dai quali la Svizzera acquista le risorse, che dovrebbe essere rispettato.

Tuttavia, secondo le disposizioni del diritto commerciale, l'accesso non discriminatorio alle risorse in nessun caso, neppure materialmente, garantisce la fornitura di questi prodotti alla Svizzera. I partner commerciali mantengono il diritto di determinare i loro diritti sovrani, la sede, il modo, il momento, il volume e le condizioni finanziarie sul territorio in cui essi fissano i diritti di proprietà e le risorse naturali possono essere estratte o coltivate.

Fatta questa premessa, si possono distinguere tre livelli di accordi internazionali relativi all'acquisto non discriminatorio di materie prime naturali: (a) garantire il commercio di una materia prima naturale acquisita lecitamente a scopo di rivendita senza avere diritti sul suo trasporto; (b) garantire all'acquirente legittimo di una materia prima naturale il diritto di trasportarla e di trasferirla nel suo Paese; (c) garantire che l'acquirente legittimo di una materia prima naturale possa, se necessario, creare o cogestire l'infrastruttura per il suo trasporto.

Il punto (a) tratta dell'attività di mediazione mentre il punto (b) assicura in particolare l'accesso alla rete di terzi, rispettivamente l'obbligo di trasporto non discriminatorio di imprese statali o di concessionari a cui è attribuito un monopolio legale o naturale. Il punto (c) tratta del diritto di creare o di gestire una propria condotta.

Dispositivo normativo multilaterale: OMC a) Circolazione delle merci e restrizioni all'esportazione Analogamente ai dazi all'importazione, in linea di principio l'OMC autorizza anche i dazi d'esportazione. Essi sottostanno anche al principio della nazione più favorita (art. I del GATT 1994). Ciò significa che uno Stato contraente deve per principio garantire all'altro Stato tutte le agevolazioni politico-commerciali concesse a Stati terzi (soprattutto le agevolazioni tariffali). Contrariamente
ai dazi all'importazione, che in genere devono essere vincolati (ossia, una volta fissati non possono essere semplicemente aumentati) e che sono oggetto dei negoziati del GATT per quanto riguarda la loro soppressione progressiva, i dazi all'esportazione non sottostanno ad alcuna normativa comparabile.

Conformemente all'articolo XI del GATT, le restrizioni quantitative all'esportazione sono in linea di principio vietate. A seguito dell'aumento dei prezzi delle materie prime, diversi Paesi si sono appellati alla clausola d'eccezione dell'OMC per 566

limitare le esportazioni in vari modi (divieto d'esportazione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi d'esportazione ecc.). Con tali iniziative questi Paesi hanno destabilizzato ulteriormente i mercati mondiali. Nel quadro dei negoziati agricoli del Ciclo di Doha dell'OMC, la Svizzera si impegna, con altri Paesi, a favore di un miglioramento in materia di trasparenza delle restrizioni all'esportazione.

b) Servizi L'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC (GATS, General Agreement on Trade in Services) disciplina l'accesso al mercato internazionale dei fornitori di servizi (p. es. servizi transfrontalieri dalla Svizzera e per il tramite di succursali all'estero). Il GATS è applicabile anche ai servizi correlati alle risorse.

Servizi correlati alle risorse Sono considerati servizi correlati alle risorse la logistica (spedizione, trasporto ­ mediante pipeline ­ e immagazzinamento) nonché i servizi commerciali e di distribuzione. Di regola, chi compera merci vuole effettuare il loro trasporto.

Dal punto di vista delle aziende attive soprattutto come imprese commerciali è anche importante avere accesso alle borse merci che funzionano efficacemente.

Vanno inoltre considerati gli interessi delle imprese che desiderano sviluppare altre attività correlate alle risorse con l'offerta di servizi transfrontalieri all'estero (p. es. l'esplorazione geologica, le attività accessorie all'attività estrattiva, i servizi di ingegneria nonché la pianificazione e la costruzione di centrali pronte per la consegna e l'inizio dell'attività).

Nel contesto della sicurezza dell'approvvigionamento i servizi commerciali e le prestazioni di trasporto (p. es. trasporto via pipeline, trasporto ferroviario), che nel GATS figurano come settori di servizi indipendenti, rivestono un particolare interesse. Il GATS ritiene che, nella misura in cui i membri dell'OMC si conformano agli obblighi in materia di accesso al mercato, per i fornitori di servizi all'estero l'accesso al mercato sarà esente da discriminazioni (trattamento nazionale, principio della nazione più favorita e soppressione delle restrizioni quantitative). Ciò significa che l'esercizio indipendente e la partecipazione a una rete di distribuzione estera relativi al trasporto di materie prime naturali, nell'ambito del GATS sono possibili soltanto se
gli altri Paesi hanno accettato obblighi specifici in materia di accesso al mercato per le corrispondenti prestazioni di trasporto. Per quanto riguarda l'impiego dei sistemi di trasporto esistenti, l'obbligo stabilito dal GATS di applicare la parità di trattamento dei cittadini nazionali nei settori di servizi per i quali vi sono obblighi in materia di accesso al mercato vale anche per l'accesso ai servizi infrastrutturali necessari alla fornitura di un servizio obbligatorio (p. es. servizi commerciali), per la loro utilizzazione nonché per quei servizi che, conformemente alla legislazione del Paese destinatario, devono essere offerti a tutto il pubblico. Ciò significa che, in base all'esempio dei servizi commerciali, un'impresa svizzera che commercia materie prime all'estero, sulla base di un obbligo in materia di accesso al mercato ha la possibilità di connettersi alle reti pubbliche di energia elettrica, di gas o di telecomunicazione del Paese ospitante a condizioni non discriminatorie. L'esperienza mostra che, quando si tratta di commercio di risorse, gli Stati ricchi di materie prime sovente non sono disposti a impegnarsi nei servizi di distribuzione. In questo modo evita567

no di dover aprire l'accesso alle reti di trasporto pubbliche alle imprese estere.

Finora la Svizzera non ha aderito ad alcun obbligo di diritto internazionale relativo alle pipeline e ad altre reti di trasporto sottoposte a concessione e in parte affidate a società monopolistiche.

c) Investimenti A livello mondiale finora non esiste un accordo in materia di autorizzazione dell'investimento analogo al GATS. La ricerca di un accordo in materia di investimenti è stata abbandonata nel 2003, durante il Ciclo di Doha dell'OMC.

Dispositivo normativo plurilaterale: Trattato sulla Carta dell'energia a) Investimenti Il Trattato sulla Carta dell'energia del 1994 è un accordo settoriale specifico che collega i principi giuridici dell'OMC alle disposizioni in materia di protezione degli investimenti; in un protocollo aggiuntivo fissa le disposizioni ambientali rilevanti per il settore energetico. Tra i suoi membri figurano essenzialmente i Paesi dell'UE, dell'AELS, della CSI e il Giappone. Tuttavia il Trattato è indebolito dal fatto che Russia e Norvegia, ambedue Paesi ricchi di materie prime, finora non lo hanno ratificato. Da un lato la Carta dell'energia riconosce la sovranità di ogni Stato (art. 18) e i suoi diritti sovrani sui giacimenti energetici. Ogni Stato ha il diritto di decidere come e a quale ritmo i giacimenti energetici sono sfruttati o in quale altro modo utilizzati. D'altro lato, gli Stati contraenti si impegnano a facilitare l'accesso alle risorse energetiche assegnando, tra l'altro, in maniera non discriminatoria e sulla base di criteri pubblici, autorizzazioni, licenze, concessioni e contratti di diritto privato che permettono la prospezione, l'esplorazione, lo sfruttamento e l'estrazione delle risorse energetiche.

b) Servizi Dall'inizio del 2000 gli Stati firmatari della Carta dell'energia negoziano un protocollo sul transito con disposizioni chiave sull'utilizzazione e la realizzazione di sistemi transfrontalieri di trasporto dell'energia, in particolare di condutture elettriche e gasdotti. Questi negoziati sono in fase di stallo da più anni a causa delle divergenze in materia di politica energetica tra l'UE, di indirizzo liberalizzante e la Russia, orientata al monopolio. Con la firma e la ratifica del protocollo di transito del Trattato sulla Carta dell'energia molti conflitti legati
all'interruzione delle forniture di gas e petrolio potrebbero essere risolti grazie a una composizione delle controversie indipendente (cfr. n. 1.4.2). Il protocollo di transito garantirebbe l'accesso alla rete menzionata al punto b).

Un altro importante accordo nel settore delle risorse è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) entrata in vigore nel 1994. Essa disciplina quasi tutti gli ambiti del diritto internazionale del mare, l'utilizzazione delle diverse zone marittime, il traffico di navi, il sorvolo, la posa di cavi e condotte, come pure lo sfruttamento minerario dei fondi marini. La Convenzione contiene inoltre disposizioni relative alla composizione delle controversie. L'UNCLOS ha creato tre nuove istituzioni: il Tribunale internazionale del diritto del mare ad Amburgo, l'Autorità internazionale dei fondi marini a Kingston (Giamaica) e la Commissione dei limiti della piattaforma continentale. La Svizzera ha firmato l'UNCLOS ma non l'ha ancora ratificato (cfr. messaggio del 14 maggio 2008, FF 2008 3487).

568

Dispositivo normativo bilaterale: accordi di protezione degli investimenti (APPI) Gli APPI assicurano la certezza del diritto agli investimenti esteri vietando la discriminazione relativa agli investimenti effettuati e proteggendo la proprietà degli investitori (protezione dopo l'investimento). Meccanismi efficaci per la composizione delle controversie, in particolare per l'accesso diretto alla giurisdizione arbitrale internazionale in caso di una controversia precisa, provvedono a che gli impegni assunti dagli accordi internazionali siano applicabili. Relativamente all'utilità degli accordi di protezione degli investimenti, va sottolineato che per gli investitori privati è sempre possibile ottenere l'accesso a determinate risorse mediante negoziati diretti con lo Stato proprietario di tali risorse. Gli APPI hanno la funzione di garantire l'esito di questi negoziati nel caso di cambiamenti di regime. Mediante questi accordi, ai privati sono tutelate le garanzie attribuite direttamente in ambito fiscale e sono garantiti la fornitura di materie prime necessarie per un processo di produzione locale e il trasferimento di pagamenti. Tuttavia, la garanzia di un obbligo di indennità in caso di espropriazione viene limitata. Il diritto dell'investitore di estrazione di una materia prima naturale o di esportazione della materia prima estratta non è garantito a tutti gli effetti.

Dispositivo normativo bilaterale: accordi di libero scambio (ALS) a) Commercio di merci La gran parte degli attuali accordi di libero scambio della Svizzera vietano l'utilizzazione di dazi all'esportazione andando chiaramente oltre gli impegni assunti nell'ambito dell'OMC e dando così un migliore accesso alle risorse. L'accordo con il Messico non prevede alcun divieto ma proibisce la riscossione di nuovi dazi doganali all'esportazione e l'aumento di quelli esistenti. Di regola tali impegni possono essere negoziati a condizione che la legislazione del Paese partner non preveda provvedimenti contrari già in uso.

b) Servizi e investimenti Per l'autorizzazione di investimenti transfrontalieri correlati alle risorse, negli ALS globali sono determinanti due capitoli normativi: il capitolo sui servizi, analogo a quello del GATS (cfr. n. 1.4.1), che disciplina tra l'altro le succursali di imprese nel settore dei servizi e il capitolo
sugli investimenti che disciplina le succursali di imprese al di fuori del settore dei servizi. In tal modo è possibile ­ presupposta la disponibilità dell'altra parte contraente ­ negoziare il principio dell'accesso non discriminatorio alle licenze o alle concessioni in materia di coltura o estrazione di materie prime (p. es. i diritti di prospezione). Tuttavia, i Paesi ricchi di materie prime sovente escludono i settori delle risorse dall'obbligo di omologazione dei capitoli sugli investimenti e sui servizi; nemmeno la Norvegia, Stato membro dell'AELS, è disposta ad adempiere a tali obblighi. L'esperienza fatta con gli ALS mostra che nell'ambito dei servizi di distribuzione del settore delle risorse tali obblighi non vanno oltre quelli stabiliti dal GATS. Ad esempio, durante i negoziati dell'ALS con l'AELS gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC)1 non hanno assunto obblighi relativi al commercio con materie prime.

1

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

569

Riepilogo dei dispositivi normativi internazionali Tra gli obiettivi della strategia in materia di economia esterna «partecipazione attiva al rafforzamento dell'ordinamento economico internazionale» la Svizzera, basandosi sulle riflessioni precedenti, persegue quattro obiettivi: ­

liberalizzazione progressiva del traffico delle merci, compresi gli agenti energetici considerati dall'OMC (GATT);

­

liberalizzazione dell'accesso al mercato dei servizi correlati alle risorse contemplati dall'OMC (GATS);

­

protezione degli investimenti nel settore primario (APPI);

­

promozione di soluzioni integrate negli accordi di libero scambio (accesso al mercato degli investimenti nel settore primario e dei servizi correlati alle risorse).

La relazione tra il livello multilaterale, l'OMC, e quello degli accordi plurilaterali e bilaterali va quindi intesa come complementare. Le disposizioni previste nella parte normativa degli accordi di libero scambio in linea di massima dovrebbero prestarsi a essere ripresi a livello multilaterale, vale a dire a essere integrati nella regolamentazione dell'OMC e di conseguenza gli accordi regionali potrebbero servire come «building block» di un nuovo ordinamento commerciale mondiale. L'interesse a «multilateralizzare» le norme negoziate a livello bilaterale o plurilaterale emerge, in particolare, a causa della disparità di efficacia dei meccanismi di applicazione in ambito bilaterale. Un altro aspetto è quello di definire con chi stipulare accordi preferenziali (cfr. n. 1.4.3).

Gli strumenti del dispositivo normativo degli accordi multilaterali, plurilaterali e bilaterali non riescono a conseguire che i detentori delle capacità di trasporto disponibili (soprattutto di capacità delle condotte) siano assoggettati all'obbligo di trasporto e, in caso di carenza di capacità, all'obbligo di assegnare tali capacità in maniera trasparente e non discriminatoria. Affinché l'acquirente di una materia prima ottenga l'accesso alle reti di trasporto per il trasferimento di gas o petrolio dall'estero, dovrebbero essere stati conclusi quegli obblighi in materia di accesso al mercato per i corrispondenti servizi di distribuzione dei settori interessati che permettono all'acquirente di gestire una propria rete di distribuzione, di partecipare alla gestione di una tale rete o di averne accesso senza discriminazioni. Poiché i Governi sovente non sono disposti a limitare i loro diritti sovrani nei settori delle risorse o dell'energia, tali diritti non sono oggetto di simili obblighi in materia di accesso al mercato. Fanno eccezione la Svizzera e l'UE poiché con i negoziati bilaterali sull'elettricità attualmente in corso perseguono il conseguimento di una garanzia di diritto internazionale a favore dell'accesso interno alla rete.

In definitiva, l'accesso diretto alle risorse potrebbe essere ottenuto soltanto per mezzo di accordi di estrazione, di transito e di fornitura (p. es. per il gas) che, attualmente, sono conclusi unicamente dall'economia privata. Perlomeno, gli APPI migliorano l'attuazione delle forniture
negoziate su base privata nella misura in cui sussista un nesso con gli investimenti diretti ­ sebbene, di regola, si tratti «solamente» di un diritto all'indennità.

Anche la Svizzera dovrà applicare i principi di base d'accesso alle risorse che reclama nelle sue relazioni internazionali. Affinché la Svizzera possa impegnarsi in modo credibile a favore degli obiettivi perseguiti dovrà adeguare due punti del Concordato intercantonale sulla promozione delle energie fossili: il trattamento nazionale e il 570

divieto delle restrizioni quantitative del numero di società di estrazione. Anche allora il legislatore continuerà a rimanere libero di stabilire il momento d'inizio dello sfruttamento.

1.4.2

Utilizzazione dei meccanismi di composizione delle controversie

Il buon funzionamento dei meccanismi di composizione delle controversie contribuisce al rispetto delle regole concordate multilateralmente o bilateralmente e a una composizione delle controversie conforme alle regole. Un esempio attuale nel settore delle risorse è la Cina, che non sempre rispetta gli impegni presi in materia di restrizioni all'esportazione nel quadro del protocollo di adesione all'OMC. Il 20 maggio 2008, ad esempio, la Cina ha aumentato il dazio all'esportazione del fosforo giallo (che, tra l'altro, serve a produrre sostanze ignifughe) portando l'importo massimo concordato all'OMC dal 20 per cento al 120 per cento. Diverse imprese svizzere, europee, americane e giapponesi sono colpite da tali misure. Finora i negoziati con la Cina a tale proposito non hanno dato alcun esito. Prima che la Svizzera e altri Stati inoltrino presso l'OMC un'eventuale querela contro la Cina si cercherà di chiarire la questione dei diritti all'esportazione a livello bilaterale e nel quadro degli obblighi di accesso al mercato previsti nel protocollo di adesione all'OMC della Cina.

Gli APPI e il Trattato sulla Carta dell'energia specifico del settore oltre a una procedura di composizione delle controversie tra Stati prevede una composizione delle controversie tra Stato e investitore che permette a quest'ultimo di presentare un caso di controversia direttamente a un tribunale arbitrale internazionale. In questo modo negli ultimi anni diverse centinaia di casi di protezione degli investimenti sono stati sottoposti ai tribunali arbitrali internazionali da imprese private. Dall'entrata in vigore, nel 1998, delle disposizioni del Trattato sulla Carta dell'energia in materia di protezione degli investimenti e di composizione delle controversie sono state iniziate (e in parte giudicate) venti procedure, tra le quali una di un'impresa svizzera. Si conoscono inoltre diverse procedure internazionali d'arbitrato iniziate sulla base degli APPI svizzeri. Sotto la pressione di una procedura (imminente) d'arbitrato sovente vengono concordate soluzioni conciliatorie.

Negli ALS la composizione delle controversie tra Stato e Stato in una prima fase è di regola trattata, mediante consultazione, da un comitato misto composto da rappresentanti degli Stati contraenti. Se tali consultazioni non danno un esito positivo, la
parte che fa valere la violazione dell'accordo può appellarsi a un tribunale arbitrale ad hoc. A causa della possibilità di denunciare l'accordo, i meccanismi di applicazione degli ALS e degli APPI non possono essere considerati efficaci quanto quelli dell'OMC. La denuncia degli accordi di libero scambio e di protezione degli investimenti rimane in effetti una vera alternativa, contrariamente all'uscita dall'OMC.

1.4.3

Migliorare l'accesso al mercato dei Paesi che dispongono di importanti riserve di risorse

Considerando le evidenti lacune degli accordi multilaterali e la mancanza di efficacia dei meccanismi statali d'applicazione negli accordi bilaterali e plurilaterali (nella misura in cui contengano disposizioni pertinenti per le risorse), il mantenimento di 571

buoni rapporti con le parti contraenti assume una grande importanza nel settore della politica in materia di risorse.

Il mantenimento di buoni rapporti implica anche la ricerca di possibilità per superare situazioni o blocchi politici interni che ostacolano la messa in vigore o l'applicazione efficace delle regole internazionali concordate.

Un Memorandum of Understanding è un ulteriore strumento che permette d'instaurare un dialogo diretto con Paesi particolarmente importanti nel settore delle risorse; di regola si tratta di una dichiarazione d'intenti.

Per la Svizzera si pone la questione della concretizzazione dei rapporti con gli Stati ricchi di materie prime e del conseguimento degli obiettivi. Tenuto conto dei problemi di approvvigionamento descritti nel numero 1.4, la preoccupazione è causata dalle energie fossili e non dai metalli o dalle materie prime agricole. Dato che nel suo insieme l'economia è dipendente dal petrolio, le energie fossili assumono un'importanza particolare.

La sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime agricole non è messa in pericolo né dalla produzione indigena, né dal mantenimento di scorte obbligatorie, né dagli stretti rapporti con partner affidabili quale è l'UE, neppure sul lungo termine (cfr. n. 1.5). In questo ambito non è quindi necessario prevedere provvedimenti strategici supplementari. Sostanzialmente l'approvvigionamento di metalli attraverso fonti primarie o secondarie di materie prime non è messo in pericolo. Inoltre, sovente i metalli possono essere sostituiti da altre materie. Come per le materie prime agricole, si tratta soprattutto di rispettare le regole del commercio e del mercato a livello internazionale. Fissati tali limiti, l'approvvigionamento sicuro di materie prime metalliche rimane però un compito del settore privato. Contrariamente a quanto avviene nel settore dell'energia, in questo caso non vi sono ragioni per perseguire una particolare politica in materia di accordi.

Attuazione nella politica energetica estera Considerando il contesto geopolitico dell'approvvigionamento di energie fossili, il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha presentato la sua politica energetica estera.

Esso intende rispondere alle tre principali sfide (sicurezza dell'approvvigionamento, economicità ed ecosostenibilità) non solamente mediante
provvedimenti di politica economica interna bensì anche di politica economica esterna (provvedimenti bilaterali e multilaterali) perseguendo gli obiettivi seguenti: 1.

sicurezza dell'approvvigionamento: conclusione di accordi di diritto internazionale che garantiscano contratti d'importazione e di partecipazione sul lungo termine;

2.

economicità: apertura del settore energetico svizzero ­ in particolare elettricità e gas ­, negoziati sull'energia elettrica con l'UE, inclusione dell'energia negli accordi di libero scambio;

3.

ecosostenibilità: promozione di un consumo energetico efficace e rispettoso del clima.

Come per i due primi obiettivi, anche il terzo non sarà perseguito soltanto in Svizzera ma in tutto il mondo, Paesi in sviluppo ed emergenti inclusi. Si tratta innanzitutto di lottare contro i cambiamenti climatici promuovendo il trasferimento di tecnologia. L'efficienza dell'impiego delle risorse può al contempo diminuire la

572

vulnerabilità economica dei Paesi meno sviluppati. Dato che la Svizzera è competitiva in materia di tecnologia energetica, un tale obiettivo suscita il suo interesse.

Parallelamente all'approvazione della strategia in materia di politica energetica estera, il Consiglio federale ha fissato i tre pilastri della sua strategia energetica a lungo termine. I piani d'azione a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nonché le misure per semplificare la procedura di costruzione di grandi impianti energetici sono trattati nel numero 1.5.3.

Nel 2008, anno preso in esame, si è potuto realizzare soltanto un esiguo numero di azioni. Sono degni di nota i negoziati sull'elettricità con l'UE, quelli con la Francia sull'immagazzinamento del gas, l'avvio di una cooperazione rafforzata nel settore dell'energia con l'Azerbaigian e la Turchia e la firma di un Memorandum of Understanding di diritto privato tra la società statale di gas iraniana NIGEC e un'impresa svizzera (EGL).

Considerando che, per quanto riguarda la politica energetica estera, l'UE rimane il partner più importante della Svizzera, è quindi importante mantenere buoni rapporti in tale ambito. Il 10 gennaio 2007 l'UE ha fissato una strategia energetica che persegue obiettivi simili a quelli della Svizzera: sviluppo sostenibile (in particolare ecosostenibilità), competitività e sicurezza dell'approvvigionamento. In tale contesto sarebbe verosimile pensare che dopo la conclusione di un accordo sull'elettricità seguano altri accordi specifici in materia di energia. Prima di avviare i negoziati di tali accordi è tuttavia opportuno stabilire gli effetti della politica energetica estera dell'UE nei confronti di Stati terzi, quali la Russia, che potrebbero manifestarsi per la Svizzera. Secondo le conoscenze attuali, non è ancora possibile effettuare una valutazione conclusiva dal punto di vista di uno Stato terzo.

1.4.4

Possibilità d'intervento del settore privato

Precedentemente si è affermato che il settore privato è il maggior responsabile dell'approvvigionamento di materie prime, soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento di metalli. La Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) è arrivata a conclusioni analoghe. In un documento del marzo 2007 sulla sicurezza delle materie prime la BDI ha constatato che i mercati internazionali dei metalli sono sempre più caratterizzati da un calo della concorrenza causata da processi di concentrazione e dalla diminuzione di materie prime, a loro volta provocati da interventi mirati che falsano il commercio e la concorrenza. Tuttavia, ammette che in un periodo in cui le materie prime rincarano e si fanno rare, il loro approvvigionamento rimane innanzitutto un'incombenza delle imprese.

Le imprese private dispongono delle seguenti possibilità d'intervento: ­

integrazione a monte (p. es. rilevamento di ditte fornitrici) e partecipazioni nel settore delle materie prime;

­

contratti a lungo termine e partenariati;

­

diversificazione dei fornitori;

­

cooperative d'acquisto, operazioni finanziarie di copertura contro il rincaro delle materie prime;

573

­

identificazione tempestiva di una limitata disponibilità di materie prime e reattività rapida;

­

miglioramento dell'efficacia energetica e del materiale nonché partenariati tra membri della catena del valore aggiunto.

Le imprese delle industrie metalmeccanica e metallurgica attualmente deplorano la forte concentrazione di imprese di materie prime. Nel settore dell'acciaio, nel 2006 oltre un terzo della produzione estrattiva globale di minerale di ferro riguardava i tre più importanti leader del settore. Per sapere se la struttura del mercato dell'estrazione e del commercio di materie prime diverrà sempre più oligopolistica bisognerà vedere in che modo in cui le autorità preposte alla concorrenza valuteranno le più importanti fusioni di imprese.

Possibilità di intervento della politica della concorrenza Le fusioni nel settore delle materie prime, che sollevano importanti problemi, sovente a livello transfrontaliero, potrebbero essere trattate in modo efficace a livello di accordi multilaterali. Essendo poco realistico pensare che l'OMC riesamini la concorrenza, uno dei cosiddetti temi di Singapore, prima della conclusione del Ciclo di Doha, una soluzione multilaterale è ancora molto lontana. È tuttavia possibile prendere in considerazione una soluzione parziale includendo negli accordi di libero scambio alcuni principi in materia di concorrenza e dei meccanismi di cooperazione tra diverse autorità preposte alla concorrenza. Ciò avviene già, in misura più o meno importante, nella maggior parte degli ALS conclusi dalla Svizzera e in particolare nell'ALS, non ancora firmato, tra Svizzera e Giappone.

Tuttavia, l'importanza di tali disposizioni rimane limitata. Va aggiunto che il capitolo sul controllo delle fusioni della legge svizzera sui cartelli, comparato a livello internazionale, è meno severo rispetto a quelli delle leggi di altri Paesi. Anche se la legislazione svizzera sui cartelli convalida il principio dell'effetto, nei casi di importanti fusioni nel settore delle risorse e dell'approvvigionamento la posizione delle autorità statunitensi ed europee preposte alla concorrenza svolge un ruolo determinante.

1.5

Politica interna

Il presente capitolo si occupa delle misure che possono essere prese a livello nazionale per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento. Oltre all'apertura commerciale per i prodotti agricoli, al mantenimento delle scorte per diverse categorie di materie prime e al potenziamento delle strutture d'approvvigionamento, si parlerà anche degli strumenti fiscali che favoriscono un utilizzo efficiente delle risorse.

Verranno inoltre presentate le possibili conclusioni che potrebbero imporsi a livello legislativo.

1.5.1

Regolamentazione internazionale e politica agricola

Sicurezza dell'approvvigionamento in caso di apertura dei mercati agricoli La strategia della Confederazione per la sicurezza dell'approvvigionamento si basa su tre pilastri: produzione interna di derrate alimentari, importazione di derrate alimentari e costituzione di scorte. L'apertura dei mercati agricoli, in particolare in 574

caso di diversificazione delle importazioni, non è dunque in contraddizione con la sicurezza dell'approvvigionamento. Grazie all'apertura, i consumatori beneficiano di una maggiore varietà di prodotti e di prezzi più favorevoli. Infine, l'apertura del mercato dell'industria alimentare consente di sfruttare gli effetti di scala e della specializzazione. Le importazioni permettono inoltre di compensare i cattivi raccolti in Svizzera.

Conseguenze per la politica interna L'accordo bilaterale di libero scambio previsto con l'UE nel settore agroalimentare porterà a una diversificazione delle fonti d'importazione. Dato il rapporto sempre più stretto con l'UE in numerosi settori economici, in ogni caso la Svizzera può contare sull'elevata sicurezza dell'approvvigionamento proveniente dallo spazio europeo.

Nel contesto extraeuropeo, bisogna tenere conto dei maggiori rischi legati ai cambiamenti climatici (come ad esempio la siccità), che modificheranno le condizioni per l'agricoltura. A seguito della recente crisi, le restrizioni alle esportazioni introdotte da molti Paesi hanno aggravato la situazione dei mercati mondiali. Per questo motivo è nell'interesse della Svizzera che si concluda il Ciclo di Doha dell'OMC, in modo che si possano rafforzare le regolamentazioni multilaterali anche per i prodotti agricoli. I meccanismi di applicazione previsti dall'OMC restano in effetti i più convincenti.

La composizione delle controversie dell'OMC è un processo che richiede tuttavia molto tempo. Dato l'effetto domino provocato dalle restrizioni alle esportazioni, come si è potuto constatare per il riso, la sicurezza alimentare non si può ottenere solamente diversificando le fonti d'importazione. Oltre alla produzione interna delle derrate alimentari, occorrono importazioni e riserve obbligatorie per coprire il tempo necessario per rendere accessibili nuove fonti d'importazione o rafforzare la produzione interna.

1.5.2

L'approvvigionamento economico del Paese come mezzo per affrontare le crisi economiche acute

Come è emerso nell'ultimo capitolo, quando vengono meno le possibilità d'importazione, la produzione interna di derrate alimentari e la costituzione di scorte sono elementi importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento. L'approvvigionamento economico del Paese consiste anche nel valutare le possibilità e nel pianificare una riconversione della produzione. Per affrontare le crisi nel breve periodo la Svizzera dispone dunque, in due delle tre categorie di materie prime qui distinte (energia e derrate alimentari), di scorte obbligatorie costituite in applicazione della legge sull'approvvigionamento del Paese. Occorre ricordare che il criterio per la liberazione di queste scorte non è l'evoluzione dei prezzi, ma la chiusura delle fonti fisiche di approvvigionamento.

Energia Per i carburanti e l'olio combustibile, le scorte obbligatorie svizzere coprono quattro mesi e mezzo, per il cherosene tre. Tali riserve possono essere utilizzate non solo in caso di crisi politica, ma anche d'interruzione dell'approvvigionamento, ad esempio a causa di una catastrofe naturale. L'attuale interdipendenza commerciale richiede 575

che in materia di liberazione delle scorte obbligatorie di petrolio la Svizzera collabori con gli altri 28 membri dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE). L'ultima liberazione di scorte coordinata a livello internazionale è stata decisa nel 2005, in seguito al passaggio dell'uragano Katrina nel golfo del Messico.

Materie prime agricole In Svizzera le industrie commerciali e di trasformazione sono responsabili delle scorte obbligatorie. Per le derrate alimentari (cereali panificabili, grano duro, riso, zucchero, olio e grasso commestibile, caffè, cereali, concime), le riserve coprono sempre quattro mesi. Le aziende vengono indennizzate con i fondi di garanzia creati dall'economia privata. I mezzi necessari sono prelevati sui beni importati o in occasione della loro prima introduzione sul mercato e vengono scaricati sui consumatori.

I costi annui per la sicurezza dell'approvvigionamento ammontano a sei franchi a persona. Il sistema di approvvigionamento economico del Paese gestisce anche scorte obbligatorie di prestazioni preliminari per la produzione di derrate alimentari (concime, antibiotici).

In Svizzera i terreni fertili, e dunque la base per la produzione agricola, subiscono la forte pressione esercitata dallo sviluppo dei centri abitati e dei trasporti. Le misure di pianificazione del territorio per proteggere i terreni coltivabili sono dunque essenziali anche per la sicurezza dell'approvvigionamento (piano settoriale per l'avvicendamento delle colture).

Metalli La riduzione e la soppressione delle scorte obbligatorie volontarie per i metalli termineranno a fine 2008. Questa iniziativa è stata presa a seguito della decisione di concentrare la politica delle scorte obbligatorie sui settori dell'alimentazione, dell'energia e dei medicamenti. Già negli anni Novanta l'obbligo del permesso di esportazione e i dazi alle esportazioni per i rifiuti metallici erano stati abrogati.

Conseguenze per la legislazione interna Fondamentalmente la legge sull'approvvigionamento del Paese continua a fornire una buona base, anche nella situazione attuale. Durante il processo di liberalizzazione (anche con l'UE) si dovrà effettuare un'analisi sistematica per individuare le modifiche puntuali che bisognerebbe eventualmente apportare a questa legge.

Garanzia delle capacità di trasporto Per garantire
una capacità di trasporto marittimo sufficiente in caso di crisi, la Svizzera, che non ha sbocchi sul mare, dispone di una propria flotta di navi d'alto mare.

La Confederazione ha costituito una flotta mercantile diversificata di navi da carico secco, navi container e navi cisterna accordando garanzie agli armatori svizzeri che finanziano le navi d'alto mare. Durante l'anno in rassegna, il credito quadro corrispondente è stato aumentato e prolungato, in particolare in vista della creazione di un'adeguata flotta di navi cisterna per prodotti.

576

1.5.3

Conclusioni da trarre dalla situazione energetica per lo sviluppo delle infrastrutture di approvvigionamento

Ancora prima di poter essere trasportate e commercializzate, le risorse legate alle reti necessitano di infrastrutture. Ciò riguarda in particolare l'elettricità, il petrolio e il gas. I colli di bottiglia delle infrastrutture alle frontiere rendono l'importazione più difficile, soprattutto se quantità sempre maggiori devono attraversare la Svizzera.

Effettivamente il nostro Paese lascia attualmente transitare il quintuplo del suo consumo di gas e l'equivalente del suo consumo di elettricità. Ciò rende la Svizzera il primo Paese di transito in Europa. Per questo motivo è importante esaminare le reti delle infrastrutture e permetterne l'estensione, in modo da facilitare e diversificare il più possibile le importazioni.

Un fattore importante che diminuisce la capacità delle linee è la complessità delle relative procedure d'autorizzazione.

Conseguenze per la politica interna Su mandato del Consiglio federale, nel quadro della strategia energetica della Svizzera sono state elaborate le prime misure per accelerare queste procedure di autorizzazione e sono state messe in consultazione nell'ottobre 2008. Altre misure verranno analizzate entro la fine dell'anno. Un elemento essenziale si è rivelato essere la sufficiente dotazione di personale degli uffici che rilasciano l'autorizzazione.

1.5.4

Aumento dell'efficienza energetica

Nel quadro dell'applicazione della sua nuova politica energetica, il Consiglio federale ha adottato all'inizio del 2008 un piano d'intervento sull'efficienza energetica e, per applicare parte delle misure previste, ha posto in consultazione nell'ottobre 2008 un progetto di revisione della legge e dell'ordinanza sull'energia.

Tra le misure previste dalla revisione figurano la creazione di un certificazione energetica degli edifici volontaria e uniforme a livello nazionale, nonché la possibilità di utilizzare i contributi globali anche a fini d'informazione, di formazione e di formazione continua. Sono inoltre previste modifiche delle prescrizioni d'uso di apparecchi domestici, lampade, apparecchi elettronici e motori elettrici. Lo scopo è di togliere dal mercato, dopo un periodo transitorio, gli apparecchi che consumano molta energia.

Lo scopo di tutte queste misure è di ridurre la dipendenza dall'estero, di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, di dare nuovi impulsi all'artigianato e all'industria attraverso lo sviluppo di tecnologie più efficienti e di aumentare il valore aggiunto e la competitività.

Conseguenze per la politica interna I prezzi elevati dell'energia permettono alle soluzioni più efficienti di diventare redditizie in breve tempo. La politica ha tuttavia il dovere di promuovere l'efficienza energetica, attraverso l'informazione, la formazione, la fissazione di requisiti minimi o la promozione dello sviluppo di nuove tecnologie.

577

Per quanto riguarda la promozione di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili (i cosiddetti carburanti biogeni), la Svizzera garantisce che siano esentati dall'imposta sugli oli minerali solamente i prodotti ottenuti con procedimenti che non sono in concorrenza con l'alimentazione umana e che soddisfano i requisiti minimi sul piano ecologico, ad esempio con un bilancio energetico positivo, e sociale.

1.6

Contributo alla valorizzazione sostenibile delle risorse nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo

In precedenza, sono stati affrontati l'accesso al mercato e la normativa internazionale, nonché la politica del mercato interno e la garanzia dell'approvvigionamento di risorse in Svizzera e all'estero. La terza dimensione della strategia economica esterna della Svizzera consiste nel contribuire allo sviluppo economico dei Paesi partner, cioè di alcuni Paesi in sviluppo dell'America latina, dell'Africa e dell'Asia centrale e orientale, così come dei Paesi in transizione dell'Europa orientale e dei Balcani, nonché dei nuovi Paesi membri dell'UE. Proprio nel settore delle risorse, l'accesso ai mercati esteri garantito mediante convenzioni contribuisce maggiormente alla sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera quando i Paesi partner interessati attraversano una stabilità economica, sociale ed ecologica.

La cooperazione economica allo sviluppo è parte integrante della politica economica estera della Svizzera. Essa si prefigge di favorire l'integrazione dei Paesi partner nell'economia mondiale. Il commercio, compreso quello delle materie prime, permette a questi ultimi di sfruttare le opportunità della globalizzazione, di garantire una crescita economica sostenibile, di migliorare quindi i propri redditi e di ridurre la povertà. Nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo, la Svizzera sostiene il commercio di prodotti agricoli fabbricati secondo i principi della sostenibilità, la diversificazione, le infrastrutture d'approvvigionamento efficienti, le industrie che utilizzano le risorse in modo efficiente e i necessari trasferimenti di tecnologie, nonché l'approntamento di corrispondenti condizioni politiche idonee.

1.6.1

Agricoltura sostenibile, diversificazione e minimizzazione dei rischi

L'alto costo degli alimenti di base compromette la sicurezza alimentare e le condizioni esistenziali in numerosi Paesi partner. A livello bilaterale e multilaterale, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) contribuisce a migliorare la situazione delle popolazioni più colpite mediante provvedimenti urgenti e sostenendo progetti a lungo termine nel settore agricolo. A breve termine sono stati messi a disposizione del Programma alimentare mondiale mezzi finanziari ed esperti supplementari.

Le misure adottate nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si prefiggono innanzitutto obiettivi a lungo termine. Per preservare a lungo termine e valorizzare efficacemente le risorse naturali che rappresentano, direttamente o indirettamente, le principali fonti di reddito dei Paesi in sviluppo, è necessario gestirle in modo sostenibile. Questi Paesi 578

devono anche elaborare strategie per assicurarsi contro i rischi difficilmente calcolabili, come i cambiamenti climatici o le oscillazioni dei prezzi. Uno dei contributi importanti della SECO è l'elaborazione di sistemi di assicurazione compatibili con il mercato e programmi di formazione necessari alla loro attuazione.

Come misure concrete di promozione del commercio, la SECO sostiene progetti di sviluppo e di attuazione di norme in materia di sostenibilità mediante processi che coinvolgono tutte le parti interessate (Multi-Stakeholder) nei settori del caffè, del legname tropicale, della soia, del cotone e dei biocarburanti. Queste norme stabiliscono criteri minimi di facile attuazione per la produzione e la commercializzazione delle materie prime agricole. Coloro che rispettano norme qualitative, ecologiche e sociali sufficientemente elevate possono accedere ai mercati più interessanti così da migliorare i redditi grazie alle esportazioni supplementari che ne derivano.

Nel caso dei biocarburanti vi è il rischio che le piante energetiche entrino in concorrenza con la produzione alimentare. Per attenuare questo rischio, la SECO finanzia lo sviluppo di un programma informatico capace di analizzare rapidamente le questioni di sostenibilità sollevate dalla produzione di questi carburanti. Si riconosce anche un enorme potenziale alla valorizzazione degli scarti organici nei Paesi in sviluppo. In Svizzera, il consumo di biocarburanti che rispetta le esigenze legali è esonerato dall'imposta sugli oli minerali a partire dal 1° luglio 2008 (cfr. n. 1.5.4).

Numerosi produttori in questi Paesi possono contare su una domanda crescente di prodotti bio e di articoli del «commercio equo» (fair trade) da parte di consumatori dei Paesi industrializzati e sempre di più anche dei Paesi emergenti. Sempre nell'intento di diversificare la gamma dei prodotti e allo scopo di consentire ai Paesi di evadere dalla loro dipendenza esclusiva nei confronti di una risorsa particolare, la SECO sostiene le corrispondenti iniziative avviate in questi Paesi partner. I redditi supplementari ottenuti dalla vendita di questi prodotti contribuiscono allo sviluppo economico.

Gli accentuati rischi indotti dai cambiamenti climatici pongono gravi problemi agli agricoltori dei Paesi partner. In collaborazione con la Banca mondiale,
anche la Svizzera promuove l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di assicurazione dei prezzi e di assicurazione contro i rischi meteorologici nel settore agricolo, nonché l'accesso dei piccoli e medi produttori a tali sistemi. A titolo d'esempio della gestione dei rischi legati ai cambiamenti di prezzo, menzioniamo l'istituzione di un mercato a termine e di un mercato delle opzioni per il caffè in Tanzania, in Uganda e in Nicaragua.

1.6.2

Strutture d'approvvigionamento efficienti

Per poter valorizzare le risorse in modo sostenibile, occorre anche modernizzare le infrastrutture d'approvvigionamento esistenti e utilizzarle efficacemente. Nel settore dell'acqua e dell'elettricità, ci si concentra sull'efficienza energetica della produzione, della distribuzione e del consumo, nonché sulle energie rinnovabili (anche in vista di ridurre le emissioni di CO2). La SECO sostiene la modernizzazione di centrali idroelettriche, di reti per il trasporto dell'elettricità e per la distribuzione dell'acqua. L'Albania, per esempio, riceve un sostegno per la modernizzazione delle sue centrali, per la sicurezza delle proprie dighe e per la sua integrazione nella Comunità dell'energia elettrica dei Balcani.

579

La SECO, la DSC, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale dell'energia (UFE) hanno istituito assieme la piattaforma interdipartimentale REPIC2 al fine di promuovere le energie rinnovabili e l'efficienza energetica nella cooperazione internazionale. Questa piattaforma propone finanziamenti iniziali a favore delle più svariate forme di energie rinnovabili (energia eolica, bioenergia ricavata da scarti organici, piccole centrali idroelettriche, energia solare).

1.6.3

Industrie che utilizzano le risorse in modo efficiente e trasferimenti di tecnologie

Per quanto concerne i progetti nell'industria e nell'artigianato, si privilegia la promozione di metodi di produzione che utilizzano le risorse in modo efficiente e sono ecologicamente sostenibili. I Cleaner Production Centers (cfr. n. 2.4), istituiti dalla SECO in circa due dozzine di Paesi in sviluppo favoriscono il trasferimento mirato di tecnologie, compresa la consulenza e la formazione fornite con il supporto di esperti svizzeri e delle nostre scuole universitarie professionali. In Perù, Colombia e Vietnam, l'accesso alle tecnologie ambientali è facilitato da «linee di credito verdi».

In tal modo, le aziende industriali dei Paesi in sviluppo possono ridurre sensibilmente il proprio consumo d'energia, di acqua e di materie prime. Non è raro, infine, che l'adozione di sistemi di gestione dell'ambiente e il rispetto di norme di qualità per i prodotti esportati permettano di ridurre sensibilmente le interruzioni nella produzione e la proporzione degli scarti.

L'utilizzazione efficiente delle risorse può anche essere migliorata introducendo sistemi moderni di riciclaggio. Nel settore dei rifiuti elettronici o e-waste3, la SECO e il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) trasferiscono l'esperienza della Svizzera in materia di riciclaggio ai mercati emergenti (Cina, India, Sudafrica, America latina ecc.). Grazie a questo riciclaggio, materiali preziosi (come il palladio) o rari e importanti per il settore dell'informatica (come il gallio), come anche il ferro, il rame e l'alluminio, possono essere recuperati e rimessi nel circuito produttivo. La collaborazione con specialisti internazionali del riciclaggio consente un tasso di recupero tre volte più elevato di quello delle aziende del settore informale che utilizzano metodi nocivi per la salute. Affinché l'economia utilizzi al meglio le risorse, oltre agli incentivi economici occorre prevedere anche determinate prescrizioni. A tale scopo, l'UFAM accorda regolarmente il proprio sostegno ai Paesi emergenti che ne fanno richiesta, al fine di elaborare sistemi istituzionali e di regolazione del settore dell'utilizzazione efficiente delle risorse e della minimizzazione dei rifiuti.

1.6.4

Condizioni quadro politiche

La messa a disposizione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse (minerali, energia, acqua, superfici agricole) dipendono in gran parte dalla normativa internazionale e locale, nonché dalla sua applicazione. D'importanza fondamentale sono i diritti di

2 3

580

Renewable Energy & Energy Efficiency Promotion in International Co-operation.

Smaltimento di vecchi computer, telefoni portatili, stampanti, televisori, frigoriferi ecc.

proprietà e gli incentivi agli investimenti applicabili, una moderna politica della concorrenza, il rispetto degli accordi internazionali e dei principi di buon governo.

Nel settore dell'acqua e dell'energia, i progetti vanno sostenuti da un dialogo politico. Oltre al risanamento degli impianti (cfr. n. 1.6.2), è necessario strutturare chiaramente i due settori menzionati. A tal fine occorre separare produzione, trasporto e distribuzione, distinguendo chiaramente tra fornitore di prestazioni, regolatore e mondo politico.

Mediante l'Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), la Svizzera sostiene la pubblicazione degli introiti pubblici provenienti dalle transazioni sulle materie prime. La trasparenza del commercio delle risorse naturali costituisce un contributo essenziale alla lotta contro la corruzione.

La protezione del clima a livello internazionale rappresenta un'altra importante preoccupazione che dovrebbe essere presa in considerazione soprattutto laddove ogni franco investito produce il massimo rendimento. I meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto offrono in questo caso vantaggi decisivi sia ai Paesi in sviluppo sia a quelli industrializzati. Il Clean Development Mechanism (CDM) consente in particolare di sostenere progetti a favore del clima mediante lo scambio internazionale di certificati per la riduzione delle emissioni, favorendo parallelamente i trasferimenti di tecnologie. Un partenariato con l'India per la produzione di frigoriferi rispettosi dell'ambiente è così stato registrato come progetto CDM della Convenzione dei cambiamenti climatici.

La Svizzera coopera strettamente con il Gruppo della Banca mondiale, con le banche regionali di sviluppo e con istituzioni specializzate dell'ONU, influenzando attivamente le loro politiche. Con altri Paesi donatori, essa s'impegna a favore di condizioni quadro ragionevoli (come tariffe conformi al mercato, gestione efficiente delle infrastrutture d'approvvigionamento).

La Svizzera difende anche con convinzione il sistema commerciale multilaterale dell'OMC che offre giustamente ai partner più deboli, fra i quali va annoverata la maggior parte dei Paesi in sviluppo, una protezione elementare contro le discriminazioni commerciali. Lo smantellamento o l'eliminazione dei meccanismi che falsano maggiormente il commercio (come
dazi elevati, dazi progressivi, contingenti, ostacoli non tariffali al commercio, sussidi all'esportazione e restrizioni all'esportazione) sono nell'interesse sia della Svizzera sia dei Paesi poveri nella prospettiva di un accesso facilitato alle materie prime e ai mercati.

La Svizzera è anche attenta alla coerenza fra gli strumenti internazionali nei settori ambientale (accordi multilaterali) e sociale, da un lato, e gli accordi commerciali e in materia di investimenti, dall'altro.

1.7

Il progresso tecnico come motore di un'ulteriore crescita

Nel corso degli ultimi due secoli, grazie al progresso tecnico l'agricoltura mondiale ha prodotto un quantitativo di derrate alimentari sempre più grande per un numero di persone sempre più importante a prezzi sempre più bassi. A causa tuttavia dei cambiamenti climatici, dello sfruttamento eccessivo delle risorse (come l'acqua e il suolo) e di altri fenomeni di distruzione dell'ambiente (condizioni climatiche estreme, pesca eccessiva ecc.), questo tipo di crescita non sembra potersi confermare 581

all'infinito. Quali sono quindi le possibilità di migliorare l'efficienza nell'utilizzazione delle risorse?

Materie prime agricole Il progresso tecnico ha permesso finora di ottenere una crescita sensibile dei rendimenti per superfici agricole identiche. Fra gli anni 1986­88 e 1996­98, la produttività delle colture cerealicole negli Stati Uniti è così cresciuta del 22 per cento. In numerosi Paesi, segnatamente quelli in sviluppo, esiste un potenziale ancora non sfruttato di crescita della produzione. Occorre tuttavia rilevare che a livello mondiale le terre coltivabili sono attualmente sfruttate così intensamente da vedere a volte compromessa la fertilità dei suoli. Non va infine dimenticato anche che l'approvvigionamento alimentare subisce oggi la concorrenza della produzione di biocarburanti.

Vettori energetici fossili Molte risorse naturali non solo non sono rinnovabili ma addirittura limitate. Dal profilo della sostenibilità, i prezzi elevati non dovrebbero provocare l'estensione dell'offerta di risorse esauribili, bensì piuttosto la loro sostituzione mediante il ricorso a fonti energetiche alternative, abbinato a un uso più efficace. La sostituzione e lo sviluppo di nuove tecnologie possono essere favorite da un livello dei prezzi elevato.

Nel settore dell'utilizzazione stazionaria dell'energia, come il riscaldamento, alle nostre latitudini esistono già oggi svariate alternative alle energie di origine fossile.

Anche nei trasporti la sostituzione è possibile, ma in questo ambito siamo ancora agli albori. Finora i carburanti sono quasi esclusivamente la benzina, il diesel e il cherosene. La pressione sulla domanda di petrolio diminuirà soltanto quando le tecnologie di sostituzione saranno state sufficientemente perfezionate per tutte le modalità di trasporto (terrestre, aereo e marittimo). Per i trasporti terrestri, il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia fa parte del processo. Anch'esso può ridurre la domanda di materie prime, ma unicamente se le capacità ferroviarie vengono estese.

Metalli Anche le prospettive in materia di approvvigionamento di metalli non sono preoccupanti. Il tasso di riciclaggio può ad esempio essere sensibilmente migliorato se vi si investono i mezzi necessari. Anche il rincaro delle materie prime può fornire il suo contributo in tal senso. D'altro canto,
è possibile ridurre l'eccessivo ricorso ai metalli. Una riflessione interessante suggerisce che la sostenibilità delle risorse non rinnovabili è garantita se l'efficienza dello sfruttamento delle materie prime progredisce rapidamente in termini percentuali rispetto allo sfruttamento delle riserve esauribili.

In questo caso anche le generazioni future potranno trarre lo stesso beneficio dalle riserve esistenti come le attuali generazioni.

Se è applicata soltanto a un singolo metallo, questa tesi è tuttavia incompleta poiché non tiene conto delle possibilità di sostituzione. In merito a questo aspetto non bisogna soffermarsi sulla similitudine delle proprietà fisico-chimiche, poiché sostanze naturali estratte in luoghi molto diversi e con modalità molto diverse possono fornire buoni prodotti di sostituzione, come nel caso delle superfici di vetro che possono sostituire rivestimenti di facciata in alluminio.

582

Nessun limite definitivo alla crescita Ma le innovazioni indotte dai prezzi sono sufficienti? Su questo aspetto si può fondamentalmente constatare come, fintanto che una diminuzione delle riserve di materie prime può essere compensata da un aumento del capitale impiegato, le prestazioni economiche non devono necessariamente diminuire, anche se le riserve sono esauribili. La questione di fondo risiede piuttosto nel sapere se le generazioni attuali dispongano di incentivi sufficienti per investire tempestivamente e sostituire le risorse in via di esaurimento. In caso contrario, spetterebbe allo Stato aumentare il capitale impiegato a tal fine in nome di una crescita continua e di un equilibrio intergenerazionale. È pur vero che i risparmi ottenuti ricorrendo ad esempio a tecnologie più efficienti possono essere vanificati da un uso e un consumo più importanti (effetto di rimbalzo), ma esistono sufficienti esempi che dimostrano come l'uso più efficiente delle risorse risparmi l'ambiente (apparecchi domestici e strumenti di illuminazione più efficienti, automobili più parsimoniose).

Un impiego di capitali più importante, tuttavia, non può compensare determinati sviluppi come la distruzione irreversibile della diversità biologica e agricola. Per stabilire in quale direzione debba continuare a crescere l'economia, occorre pertanto tenere conto dei vincoli etici.

Il termine capitale va inteso in senso lato, così da coprire non soltanto il capitale materiale delle aziende e le infrastrutture pubbliche, ma in particolare anche il capitale umano (sapere, tecnologie). Dal profilo dell'economia nazionale, il miglior rendimento dovrebbe scaturire dallo sviluppo del capitale del sapere, che va a beneficio di tutti. Inoltre, sarebbe opportuno addossare i costi degli effetti negativi (ad esempio sull'ambiente) delle attività ai diretti responsabili al fine di stimolarli a modificare i loro comportamenti.

Conseguenze per la politica economica e per quella della ricerca I settori che possono contribuire a superare l'esiguità delle risorse mediante il progresso tecnico sono molto numerosi. Come già menzionato, occorre sviluppare conoscenze utili a livello mondiale. I due politecnici federali lavorano in settori di ricerca estremamente promettenti incentrati sul miglioramento del rendimento delle risorse e sulle
alternative tecniche. La Svizzera fornisce così il suo contributo in questa sfida mondiale.

Oltre al lavoro e al capitale, anche le risorse naturali sono determinanti per le possibilità di produzione. La Svizzera ha quindi interesse a impegnarsi, nel quadro della sua politica economica, di sviluppo e ambientale, a favore della conservazione delle risorse naturali e del loro sfruttamento efficiente. Occorre gestire in maniera globale le risorse quali l'aria, l'acqua, il suolo, le foreste, affinché il capitale naturale del pianeta non sia messo in pericolo a lungo termine.

583

2

OMC e altre collaborazioni economiche multilaterali

2.1

Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

I negoziati nell'ambito del Ciclo di Doha sono stati caratterizzati da un grande dinamismo nell'anno in rassegna. Non si è giunti tuttavia a un risultato decisivo e anche per il 2009 la loro conclusione rimane incerta. La politica commerciale della Svizzera è stata analizzata nell'ambito del meccanismo d'esame dell'OMC. Le riforme strutturali di questi ultimi anni sono state particolarmente lodate. Con l'Ucraina, nel 2008 un nuovo grande Paese ha aderito all'OMC.

2.1.1

Ciclo di Doha

A margine del World Economic Forum (WEF) di Davos, nel gennaio 2008, la Svizzera ha potuto rilanciare la dinamica dei negoziati del Ciclo di Doha. Ciò ha portato, nel primo semestre dell'anno, a intensi negoziati sull'agricoltura e i prodotti industriali, ma anche in altri settori, come il commercio di servizi, le misure in materia di dumping, la protezione delle denominazioni di provenienza, l'istituzione di nuove regole per facilitare le procedure commerciali in materia di trasporto e alla frontiera e un migliore coordinamento tra le regole del commercio e dell'ambiente. I progressi nei negoziati nel corso del primo semestre hanno spinto il direttore generale dell'OMC, Pascal Lamy, a convocare una conferenza ministeriale informale a Ginevra alla fine di luglio. Una trentina di Paesi, che rappresentavano le principali sensibilità dei membri dell'OMC, hanno partecipato alla conferenza. Essa aveva lo scopo di finalizzare le modalità dei negoziati nei settori dell'agricoltura e dei prodotti industriali e di dare segnali politici chiari a favore della liberalizzazione del commercio di servizi. Nonostante nove giorni di intensi negoziati, la conferenza ministeriale non ha avuto esito positivo.

L'elaborazione del meccanismo di salvaguardia speciale per i Paesi in sviluppo nel settore agricolo si è rivelato il principale ostacolo. Soprattutto l'India e gli Stati Uniti non sono riusciti ad accordarsi sui criteri di applicazione della clausola di salvaguardia, ossia a partire da quale aumento delle importazioni un Paese in sviluppo è autorizzato a incrementare i suoi dazi doganali. C'è stato inoltre disaccordo sul margine di aumento dei dazi doganali in caso di applicazione della clausola di salvaguardia.

In occasione della conferenza ministeriale si sono tuttavia delineate soluzioni di compromesso riguardo a tre questioni centrali dei negoziati nelle quali in questi ultimi anni erano stati fatti pochi progressi: la riduzione dei sussidi agricoli americani, il miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli nei Paesi industrializzati (UE, Giappone ma anche Svizzera). Le posizioni si sono inoltre notevolmente avvicinate su molti problemi specifici di alcuni Paesi.

Le proposte concernenti le modalità di negoziazione per i prodotti industriali che erano sul tavolo dei negoziati alla fine di
luglio del 2008 erano all'apice delle aspettative della Svizzera. Nel settore dei servizi, la Svizzera ha registrato segnali positivi riguardo all'accesso al mercato dei fornitori di servizi finanziari (gestione patrimoniale e commercio di titoli) e per i fornitori di servizi d'installazione e di riparazione 584

di macchine. Nei negoziati agricoli, la situazione della Svizzera in materia di accesso al mercato era difficile. Si stava andando verso una riduzione del 70 per cento dei dazi doganali prelevati e verso la soppressione della clausola di salvaguardia speciale. La Svizzera ha tuttavia potuto negoziare qualche attenuazione riguardo alla limitazione dei dazi doganali più elevati (capping), al numero e alla compensazione dei prodotti sensibili e ai dazi doganali applicabili nell'ambito dei contingenti.

Dalla conferenza ministeriale di luglio hanno avuto luogo molti contatti politici bilaterali a livello ministeriale in relazione al Ciclo di Doha dell'OMC. Nel settembre del 2008 i lavori sono ripresi a Ginevra a livello tecnico. Sembra tuttavia poco probabile una soluzione a breve termine. Di conseguenza, la conclusione del Ciclo di Doha nel 2009 rimane incerta.

2.1.2

Attuazione degli accordi dell'OMC al di fuori del Ciclo di Doha

L'OMC non è solo un forum di negoziati commerciali. Al contrario, il sistema si fonda sugli accordi che sono stati negoziati dai suoi membri in passato. Questi documenti contengono le regole giuridiche di base del commercio internazionale. Il rispetto di queste regole è rafforzato da un esame regolare delle politiche commerciali nazionali dei membri dell'OMC da parte degli altri membri. La procedura di composizione delle controversie dell'OMC garantisce inoltre che gli impegni non osservati nei confronti dell'OMC possono essere perseguiti in giudizio.

Procedure di adesione L'OMC conta attualmente 153 membri, dopo l'adesione dell'Ucraina il 16 maggio 2008 e di Capo Verde il 23 luglio 2008. Ventotto Paesi stanno attualmente negoziando la loro adesione (tra gli altri, Algeria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Libano, Kazakistan, Montenegro, Russia e Bielorussia). I negoziati di adesione della Russia sono stati caratterizzati da rapidi progressi nel corso del primo semestre dell'anno in rassegna ma sono stati frenati dopo l'intervento russo in Georgia nell'agosto 2008.

Procedure di composizione delle controversie Nel periodo in rassegna, la Svizzera non è stata implicata come parte o parte terza in una procedura di composizione delle controversie.

La procedura di composizione delle controversie è stata tuttavia utilizzata intensamente da altri membri dell'OMC. Diversi gruppi di lavoro e l'organo di appello sono stati chiamati a interpretare il diritto dell'OMC. I seguenti casi meritano di essere segnalati: un gruppo di lavoro ha stabilito, in un rapporto pubblicato il 7 aprile 2008 sul tema Comunità europee ­ Regime applicabile all'importazione, alla vendita e alla distribuzione delle banane4 che l'UE non aveva dato seguito agli obblighi risultanti dalla decisione dell'organo di appello CE-Banane III risalente al 1997. A partire dal 2006, l'UE ha accordato, oltre alla sua aliquota normale per le banane, un contingente autonomo di 775 000 tonnellate di banane a dazio zero per i 77 Stati della regione Africa-Caraibi-Pacifico (Paesi ACP). L'Ecuador ha contestato con successo questo nuovo regime concernente le banane. Questo caso, e un altro 4

Secondo ricorso all'art. 21.5.

585

caso simile nel settore della banana nel quale gli Stati Uniti si sono opposti all'UE, sono attualmente oggetto di esame da parte dell'organo di appello. Il 30 aprile 2008, l'organo di appello ha confermato la sua giurisprudenza5, nella quale stabilisce che alcune prassi degli Stati Uniti nell'ambito della procedura anti-dumping sono in contraddizione con il diritto dell'OMC. Questa giurisprudenza potrebbe influenzare fortemente i negoziati del Ciclo di Doha, nei quali gli Stati Uniti cercano, nell'ambito della revisione del relativo accordo, di coprire la loro prassi giuridica illecita. Infine, il 16 ottobre 2008, l'organo di appello nella controversia Stati Uniti ­ Mantenimento della sospensione di obblighi nella controversia CE-Ormoni ha stabilito che in mancanza di elementi di fatto nel rapporto del gruppo di lavoro, non è in grado di decidere se l'UE aveva assunto i suoi obblighi derivanti dal caso degli ormoni deciso nel 1998 e ha rinviato le parti alla procedura del gruppo di lavoro; quest'ultimo ha di conseguenza stabilito che gli Stati Uniti rimangono autorizzati a mantenere i loro dazi doganali che penalizzano l'UE e le misure di quest'ultima contro la carne trattata con ormoni continuano a violare il diritto dell'OMC.

Esame delle politiche commerciali Nell'anno in rassegna è stata esaminata la politica commerciale di 17 membri (tra cui Cina, Corea, Messico, Norvegia, Singapore, Svizzera, Stati Uniti). Nel 2009, saranno in particolare esaminate le politiche commerciali di Brasile, Giappone, Nuova Zelanda, Unione doganale sudafricana (SACU)6 e dell'UE.

In occasione del quinto esame della politica commerciale della Svizzera, i membri dell'OMC hanno in primo luogo osservato l'impatto positivo sulla crescita della libera circolazione delle persone con l'UE e delle riforme strutturali intraprese dalla Svizzera in questi ultimi anni. Pur approvando il fatto che l'OMC rimane al centro della politica commerciale della Svizzera, i membri hanno osservato la notevole convergenza della regolamentazione svizzera con quella dell'UE e la forte liberalizzazione dei mercati risultante dagli accordi bilaterali con l'UE. Hanno tuttavia ritenuto che la partecipazione della Svizzera a diversi accordi di libero scambio tenda a rendere la sua politica commerciale più complessa con un rischio di distorsione
degli scambi. Pur prendendo atto positivamente delle intenzioni della Svizzera di abolire entro gennaio 2010 i sussidi all'esportazione dei prodotti agricoli di base, i membri dell'OMC hanno osservato che la protezione alla frontiera e il sostegno interno all'agricoltura rimangono elevati nonostante le riforme intraprese e la debole importanza economica di questo settore. Sono state formulate raccomandazioni concernenti le questioni tariffarie, la politica delle scorte obbligatorie, i servizi e le restrizioni residue agli investimenti nei settori in cui si applicano monopoli di Stato, come il trasporto ferroviario, alcuni servizi postali e di assicurazione o il settore commerciale (monopolio del commercio di sale).

5 6

586

Stati Uniti ­ Misure antidumping finali concernenti l'acciaio inossidabile proveniente dal Messico.

Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland.

2.2

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

La Svizzera ha assunto la vicepresidenza della riunione del Consiglio a livello ministeriale. L'OCSE si impegna costantemente per mantenere la propria legittimità di fronte alle sfide della nostra epoca e diventare un forum di dialogo per i problemi mondiali. In autunno, nel contesto della crisi finanziaria, l'OCSE ha deciso di fornire il suo contributo al miglioramento del sistema finanziario internazionale mediante l'elaborazione di un piano d'azione. La Svizzera si prepara infine all'esame della sua politica economica e della sua politica di sviluppo che avranno luogo nell'autunno del 2009.

Riunione annuale del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale La riunione del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale, che si è tenuta il 4 e il 5 giugno scorsi a Parigi, è stata presieduta dalla Francia e dedicata al tema «Apertura, riforme e economia del cambiamento climatico». La Svizzera ha assunto una delle due vicepresidenze di questa riunione. Per la prima volta, i Paesi candidati all'adesione (Cile, Estonia, Federazione di Russia, Israele e Slovenia) e i Paesi beneficiari di un programma di «impegno rafforzato » (Sudafrica, Brasile, Cina, India e Indonesia) hanno partecipato a tutte le sessioni della riunione. Quest'anno, gli aspetti economici del cambiamento climatico erano al centro delle discussioni, sia durante la riunione ministeriale sia durante il forum dell'OCSE che si è tenuto parallelamente. Tutti i ministri ­ soprattutto dell'economia e del commercio ­ hanno riconosciuto l'importanza della sfida alla quale è attualmente confrontata l'economia mondiale e l'urgenza di intervenire in questo settore. La Svizzera ha sottolineato l'importanza della leadership e della volontà politica. I ministri hanno vivamente incoraggiato l'OCSE a proseguire il suo lavoro in questo settore cruciale.

In occasione della presentazione degli orientamenti strategici dell'OCSE, il suo segretario generale, il messicano Angel Gurria, ha ricordato i momenti salienti dell'anno trascorso, in particolare il lancio del processo di adesione dei cinque candidati e l'elaborazione di programmi di «impegno rafforzato» con i cinque grandi Paesi emergenti. Grazie all'ampliamento, e soprattutto con i nuovi attori della scena mondiale che godono di una relazione privilegiata, l'OCSE potrà riprendere il suo ruolo di forum di
dialogo sui problemi mondiali. Infine, dopo difficili negoziati, è stato raggiunto un consenso sul futuro finanziamento dell'Organizzazione in occasione di questa riunione. Nell'ambito della sua vicepresidenza, la Svizzera ha potuto svolgere un ruolo importante nel corso della riunione, durante la quale c'è stata una partecipazione molto attiva e apprezzata dei ministri dei Paesi in fase di adesione, beneficiari di un programma di «impegno rafforzato».

Piano d'azione contro la crisi finanziaria Di fronte alla crisi finanziaria e alla necessità di risanare il sistema finanziario, l'OCSE ha proposto di contribuire agli sforzi intrapresi nei settori in cui dispone di esperienza e di risorse. In effetti, l'OCSE ha solide capacità nella gestione dei problemi strutturali e regolamentari. In questo senso, l'organizzazione ha sviluppato in novembre un piano d'azione che fornisce elementi di risposta a lungo termine. Si tratta da un lato di proseguire la realizzazione dei suoi prodotti di punta come gli 587

studi economici per Paese e gli studi sulla crescita e, dall'altro, di avviare nuovi lavori sulla questione dei mercati finanziari e delle performance economiche.

L'OCSE apporterà quindi, in collaborazione con altre organizzazioni internazionali, le sue conoscenze a questa nuova sfida intellettuale e strategica.

2.3

Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD)

La seconda Conferenza ministeriale che ha avuto luogo dal 20 al 25 aprile ad Accra, nel Ghana, ha costituito l'epicentro delle attività dell'UNCTAD. La Svizzera ha continuato a sostenere in particolare i programmi e i lavori nei settori della concorrenza, della protezione dei consumatori, della biodiversità e degli investimenti.

L'UNCTAD, con sede a Ginevra, ha l'obiettivo di integrare i Paesi in sviluppo nell'economia mondiale mediante il rafforzamento del commercio. Nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, è l'istituzione specializzata nelle questioni che riguardano il commercio e lo sviluppo. La Conferenza ministeriale è l'istanza suprema dell'UNCTAD e ha luogo ogni quattro anni per decidere le priorità e i principi d'azione dell'organizzazione.

L'UNCTAD ha organizzato la sua dodicesima Conferenza ministeriale dal 20 al 25 aprile ad Accra, nel Ghana. Nel corso dei difficili e lunghi negoziati del Ciclo di Doha dell'OMC, l'UNCTAD XII, il cui tema principale è stato «Prospettive e sfide della globalizzazione per lo sviluppo», ha contribuito a una migliore comprensione delle sfide legate al processo di integrazione nel mercato mondiale dei Paesi in sviluppo e, con questo, a dare un impulso positivo all'integrazione di questi Paesi nel sistema commerciale multilaterale. L'accordo di Accra, in parte poco preciso, ridondante e poco strutturato, mostra i limiti dell'UNCTAD che cerca, da anni, di ottenere un posto riconosciuto da tutti all'interno dell'architettura internazionale dello sviluppo. La riforma istituzionale che, dal punto di vista della Svizzera, è una condizione essenziale per il rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione in materia di politica dello sviluppo, ha potuto solo essere abbozzata con il testo della dichiarazione.

La Svizzera ha concluso un partenariato strategico con l'UNCTAD in materia di promozione degli scambi commerciali e degli investimenti. Nel settore della cooperazione commerciale, sostiene in particolare il programma regionale COMPAL volto a rafforzare la politica in materia di concorrenza e la protezione dei consumatori in America Latina (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua e Perù) e il programma Bio Trade istituito nei Paesi andini, in Costa Rica, Vietnam e Sudafrica.

Quest'ultimo contribuisce allo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e
alla conservazione della biodiversità mediante il commercio di prodotti rispettosi della biodiversità. Nel settore degli investimenti, la Svizzera partecipa a lavori che hanno lo scopo di preparare i Paesi in sviluppo o in transizione a negoziare accordi di promozione degli investimenti e ha svolgere adeguatamente, con gli investitori privati, le procedure di composizione delle controversie previste in questi accordi.

588

2.4

Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO)

La valutazione del programma d'insediamento dei Cleaner Production Centers iniziata dalla Svizzera ha portato all'istituzione di un piano di finanziamento comune per la produzione di sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente e il trasferimento di tecnologie ambientali che ha consentito di armonizzare le azioni dei donatori.

L'UNIDO, con sede a Vienna, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo industriale sostenibile nei Paesi sviluppo o in transizione. L'UNIDO fa parte delle organizzazioni incaricate dell'attuazione del Protocollo di Montreal per la protezione dello strato d'ozono e dell'esecuzione dei progetti del Fondo mondiale per l'ambiente. La Svizzera siede nel Consiglio dello sviluppo industriale (Industrial Development Board) e nel Comitato di programma e di budget (Programme and Budget Committee).

La Svizzera lavora in stretta collaborazione con l'UNIDO per l'istituzione di sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente e socialmente sostenibili nei Paesi in sviluppo o in transizione (mediante l'insediamento di Cleaner Production Centers). In base a una valutazione completa del programma 2008 è stato istituito un piano di finanziamento sotto forma di fondo per i donatori nell'ambito del quale i Cleaner Production Centers possono trattare temi come l'efficienza energetica, il meccanismo di riduzione dell'effetto serra, il trattamento sostenibile dei prodotti chimici (chemical leasing), le linee di finanziamento per investimenti nel settore ambientale, l'utilizzazione dei rifiuti organici e le analisi dei cicli di vita e dei rischi nell'industria. Si sostiene lo scambio di conoscenze e la formazione dei collaboratori dei centri. Il fondo consente ai donatori e all'UNIDO di collaborare in modo armonioso e di conseguenza più efficace.

La Svizzera sostiene inoltre programmi volti a consolidare le capacità dei Paesi sviluppo nel settore della normalizzazione, in particolare riguardo agli organismi di normalizzazione, alle norme industriali e agli attestati di conformità. Grazie al sostegno della SECO, il Vietnam ha potuto rafforzare il suo sviluppo industriale e il suo potenziale di esportazione sviluppando il suo sistema di accreditamento e di certificazione. La seconda fase di questo programma è stata avviata in Vietnam nel corso dell'anno in rassegna.

589

3

Integrazione economica europea UE/AELS I principali partner della Svizzera in materia di importazioni e di esportazioni sono i 27 Stati membri de l'UE e i tre Stati membri dell'AELS. Nel 2007, l'82,2 per cento delle importazioni di merci della Svizzera provenivano da questa area che ha assorbito il 63,4 per cento delle sue esportazioni. Gli Stati membri dell'UE e dell'AELS sono inoltre i suoi principali partner per quanto riguarda gli scambi di servizi internazionali e gli investimenti diretti.

Le relazioni della Svizzera con questa area economica di 498 milioni di abitanti si basano, da un lato, sugli accordi bilaterali conclusi con l'UE ­ in particolare sull'accordo di libero scambio del 1972 (ALS 1972; RS 0.632.401), i sette accordi settoriali del 1999 («Bilaterali I») e i nove accordi settoriali del 2004 («Bilaterali II») ­ e, dall'altro, sulla convenzione dell'AELS.

Contrariamente agli anni precedenti che sono stati caratterizzati da importanti decisioni in materia di politica europea, il 2008 è stato principalmente all'insegna del consolidamento, della trasposizione e dell'adeguamento degli acquis, ma anche dell'estensione a nuovi segmenti.

Il Consiglio federale porta avanti un dialogo con l'UE su alcune disposizioni cantonali in materia di fiscalità delle imprese. Questo dialogo ha un'importanza particolare per la Svizzera dato che riguarda le relazioni con il suo principale partner commerciale.

La votazione dell'8 febbraio 2009 sull'estensione della libera circolazione delle persone e indirettamente sui sei altri accordi bilaterali che vi legati dalla cosiddetta clausola ghigliottina costituirà una decisione fondamentale per la continuazione della via bilaterale con l'UE.

3.1

Relazioni della Svizzera con l'UE

Nel febbraio 2008, il Consiglio federale ha precisato la sua strategia in materia di politica europea e si è posto come obiettivo principale l'attuazione rapida ed efficace di tutti gli accordi bilaterali conclusi con l'UE. Questo obiettivo comprende oltre all'entrata in vigore di tutti gli accordi che non sono già in vigore, come quello sulla lotta contro la frode, anche la piena applicazione degli accordi di Schengen/Dublino (il 12 dicembre 2008 e il 29 marzo 2009 negli aeroporti) e l'adeguamento, il rinnovo, l'estensione o lo sviluppo degli accordi già in vigore.

Il Consiglio federale è inoltre disposto a estendere ulteriormente le sue relazioni con l'UE concludendo accordi aggiuntivi in nuovi settori di interesse comune. A questo scopo ha identificato diversi temi sui quali le due parti sarebbero interessate a una soluzione convenzionale. Si tratta in particolare dell'elettricità, del libero scambio agroalimentare, della sanità pubblica, del commercio dei diritti di emissione di CO2, della partecipazione al sistema di navigazione satellitare Galileo, della cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa e della partecipazione a missioni di promozione della pace dell'UE. I negoziati sono già stati avviati in alcuni di questi settori (cfr.

n. 3.1.2).

590

3.1.1

Applicazione e adeguamento degli accordi bilaterali esistenti

In materia di politica europea, l'obiettivo prioritario del Consiglio federale è di mantenere la rete di accordi bilaterali con l'UE; nell'anno in rassegna diversi accordi bilaterali sono quindi stati adeguati. I negoziati sull'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP; RS 0.142.112.681) a Romania e Bulgaria si sono ufficialmente conclusi il 29 febbraio 2008. L'accordo corrispondente (protocollo II ALCP) è stato firmato a Bruxelles il 27 maggio. Sia il protocollo II sia la proroga dell'accordo di base (che era stato concluso inizialmente per una durata di sette anni) hanno dovuto essere approvati mediante decreto federale sottoposto a referendum: dopo un'intensa procedura di conciliazione, in occasione della sessione estiva, le Camere federali hanno deciso di unire i due progetti. Il decreto federale unico che ne è scaturito è stato approvato con un'importante maggioranza. All'inizio di ottobre, è stato lanciato il referendum contro questo progetto. La votazione avrà luogo l'8 febbraio 2009. Inoltre, nell'ambito del comitato misto dell'ALCP, si è convenuto di sottoporre l'allegato III dell'accordo (riconoscimento dei diplomi) a un aggiornamento completo. Il messaggio corrispondente sarà sottoposto al Parlamento nel 2009.

In occasione della sessione invernale 2007, le Camere federali hanno rinviato l'approvazione dell'accordo concernente la partecipazione della Svizzera al programma comunitario MEDIA per gli anni 2007­2013 (MEDIA 2007) e incaricato il Consiglio federale di trovare una soluzione alla questione delle finestre pubblicitarie diffuse dall'estero che tenga meglio conto degli interessi della Svizzera. Nell'ambito delle discussioni tra la Svizzera e la Commissione europea, è stata trovata una soluzione che permette di distendere la situazione. Il Consiglio federale ha trattato la questione alla fine di novembre 2008 e prevede di sottoporla al Parlamento nella primavera del 2009.

L'accordo sulla fiscalità del risparmio entrato in vigore nel 2005 (RS 641.91) è tuttora applicato. Secondo le modalità previste, il tasso della ritenuta di imposta è stato aumentato il 1° luglio 2008 dal 15 al 20 per cento al termine dei primi tre anni di applicazione dell'accordo. L'esperienza ha mostrato il buon funzionamento dell'accordo. Nel 2007, l'importo netto della ritenuta di
imposta sugli interessi pagati ai contribuenti dell'UE in Svizzera versato agli Stati membri dell'UE ammontava a 489,9 milioni di franchi svizzeri. Inoltre, nel 2007 sono state fatte più di 64 000 comunicazioni volontarie da parte dei contribuenti dell'UE che hanno voluto informare le loro autorità sugli interessi di cui hanno beneficiato.

Dalla firma dell'accordo di associazione a Schengen (RS 0.360.268.1) nell'ottobre 2004, l'UE ha notificato alla Svizzera 74 sviluppi dell'acquis di Schengen (situazione: 2 dicembre 2008). Il recepimento di 19 di questi sviluppi dev'essere approvato dal Parlamento. Il 28 febbraio 2008, sono stati firmati i protocolli di adesione del Liechtenstein agli accordi di associazione della Svizzera a Schengen e a Dublino e il protocollo di Dublino riguardante la Danimarca. Quest'ultimo è entrato in vigore il 1° dicembre 2008. Sempre il 28 febbraio 2008, il Comitato misto dell'accordo di Schengen ha deciso una modifica del suo regolamento interno, divenuta necessaria a seguito dell'adesione del Liechtenstein.

In occasione della riunione del Comitato misto dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP; RS 0.632.231.422), in maggio, sono state discusse la revisione dell'AAP dell'OMC e l'offerta riveduta dell'UE del 18 febbraio. Si prevede che le modifiche 591

degli allegati dell'accordo bilaterale siano effettuate contemporaneamente agli adeguamenti relativi all'allargamento dell'UE del 2004 e del 2007. La Svizzera ha informato la Commissione europea in merito all'applicazione della clausola d'esclusione ai trasporti ferroviari di merci.

Il 12 marzo si è deciso, in occasione del Comitato misto dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR; RS 0.946.526.81) di aggiungere all'accordo un capitolo sui prodotti di costruzione. Il 16 maggio è stata presa la decisione di aggiornare i rimandi dell'allegato I. In occasione della seduta del Comitato misto del 7 novembre a Ginevra, la Commissione europea si è detta disposta a estendere l'ARR, nel 2009, ai biocidi e agli ascensori.

I negoziati concernenti l'adeguamento dell'accordo riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci (RS 0.631.242.05) hanno fatto notevoli progressi. L'adeguamento intende garantire la sicurezza doganale nei trasporti merci in seguito all'introduzione da parte dell'UE nel Codice doganale di una notifica preventiva delle merci che entrano o escono dal suo territorio (cosiddetta regola delle 24 ore). A causa delle condizioni quadro geografiche ed economiche specifiche, le due parti hanno convenuto un approccio comune che prevede di rinunciare all'introduzione di queste notifiche per lo scambio diretto di merci tra la Svizzera e l'UE. In compenso, la Svizzera introdurrà un sistema equivalente a quello dell'UE per rendere sicuri i suoi scambi con Paesi terzi. Questioni istituzionali hanno sinora impedito la conclusione dei negoziati. Si tratta in particolare di questioni riguardanti il metodo di recepimento dei futuri sviluppi dell'acquis comunitario pertinente, il tipo di partecipazione della Svizzera ai comitati dell'UE per sviluppare questo acquis e le conseguenze di un'eventuale divergenza delle regole di sicurezza doganale fra la Svizzera e l'UE.

Il 23 dicembre, il Comitato misto dell'allegato veterinario dell'accordo agricolo (RS 0.916.026.81) ha deciso di abolire i controlli veterinari alle frontiere tra la Svizzera e l'UE a partire dal 1° gennaio 2009. Questa decisione faciliterà il commercio con l'UE di animali e di prodotti di origine animale, come la carne o i formaggi.

3.1.2

Nuovi temi nelle relazioni bilaterali

Nel contesto della rapida progressione della globalizzazione, le relazioni tra la Svizzera i suoi vicini europei diventano sempre più complesse e richiedono uno sviluppo costante della cooperazione bilaterale in un numero crescente di settori. In base al tema e agli interessi degli uni e degli altri, si applicano forme differenziate di scambi per un'eventuale futura collaborazione. Nel 2008, le discussioni hanno riguardato soprattutto i nuovi temi seguenti: Elettricità Lo scopo di un accordo nel settore dell'elettricità tra la Svizzera e la Comunità europea è di stabilire regole sul commercio transfrontaliero dell'elettricità e sull'accesso al mercato per contribuire a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. I negoziati che erano iniziati alla fine del 2007 sono proseguiti nell'anno in rassegna.

592

Nell'ambito di gruppi di lavoro, sono stati allestiti rapporti di diritto comparato nei settori della sicurezza dell'approvvigionamento, del commercio transfrontaliero dell'elettricità, dell'accesso al mercato e del diritto ambientale pertinente per il settore dell'elettricità. La nuova legislazione svizzera sull'approvvigionamento elettrico, entrata in vigore nel 2008, ha costituito la base di questa analisi. Questa nuova legislazione riprende aspetti importanti della legislazione europea sul mercato dell'elettricità.

Accordo nel settore agroalimentare e nel settore della sanità pubblica Dopo aver consultato le commissioni parlamentari e i Cantoni, il Consiglio federale ha confermato il 27 agosto il mandato che aveva adottato il 14 marzo 2008 in vista di negoziati tra la Svizzera e l'Unione europea nei settori agroalimentare, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica. Il mandato comprende i quattro settori negoziali seguenti: l'accesso al mercato nel settore agroalimentare, la sicurezza alimentare, la sanità pubblica e la sicurezza dei prodotti. La consigliera federale Doris Leuthard e la commissaria europea Mariann Fischer Boel hanno aperto i negoziati del settore agroalimentare il 4 novembre 2008.

Affinché l'apertura dei mercati agroalimentari possa avere un effetto positivo sulla competitività dell'industria alimentare e agricola, tutti i livelli della catena di produzione e dell'economia alimentare dovrebbero essere integrati (sia l'agricoltura sia i settori a monte e a valle) e gli ostacoli tariffali (dazi doganali, contingenti) o non tariffali al commercio dovrebbero essere smantellati.

Un accordo nel settore agroalimentare rappresenterebbe più di un semplice sviluppo dei trattati bilaterali esistenti nel settore agricolo (accordo agricolo, protocollo n. 2 de l'ALS 1972) e offrirebbe prospettive chiare a lungo termine per l'agricoltura svizzera, le industrie di trasformazione e il commercio.

I negoziati nel settore della sanità e della sicurezza dei prodotti comprendono la partecipazione della Svizzera a due agenzie, a tre sistemi di allerta precoce e rapida e al programma d'azione dell'UE nel settore della sanità pubblica.7 Disposizioni cantonali in materia di fiscalità Il 13 febbraio 2007, la Commissione europea ha informato la Svizzera della sua decisione unilaterale di
assimilare le modalità fiscali applicate da alcuni Cantoni, sulla base del diritto federale (legge sull'armonizzazione delle imposte dirette; RS 642.14), a diverse imprese (società holding, società di amministrazione, società miste) ad aiuti da parte dello Stato. Secondo la Commissione, queste modalità fiscali, applicate a livello cantonale e comunale, costituiscono una distorsione della concorrenza e ostacolano gli scambi di merci in una misura incompatibile con l'ALS 1972.

Il Consiglio federale ha respinto con fermezza l'accusa di violazione dell'ALS 1972 e ha rifiutato di negoziare, pur rimanendo aperto al dialogo. Dal novembre 2007 al dicembre 2008 hanno avuto luogo cinque colloqui tecnici per presentare i rispettivi pareri e approfondire alcuni aspetti tecnici.

7

Si tratta del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), dell'Early Warning and Response System (EWRS), del Programma sanitario dell'UE (HP 2008­2013), dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), del Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) e del Rapid Alert System for non-food consumer products (RAPEX).

593

Il 10 dicembre 2008 il Consiglio federale ha informato in merito alla sua decisione di porre le basi per una nuova riforma dell'imposizione delle imprese al fine di sgravare le imprese attive in Svizzera dagli oneri fiscali superflui, rafforzando in tal modo la posizione della Svizzera nel contesto della concorrenza fiscale internazionale. Il Consiglio federale propone non solo di sopprimere la tassa d'emissione sul capitale proprio e il capitale di terzi ma anche di eliminare gli ostacoli di natura fiscale all'attività di finanziamento dei gruppi di società. Per quanto riguarda l'imposta sul capitale, propone di dare ai Cantoni la possibilità di rinunciarvi. Inoltre, misure mirate a proposito degli statuti fiscali cantonali permetteranno di garantire che i redditi, provenienti da fonti svizzere o estere, siano trattati uniformemente dal profilo fiscale per tutte queste imprese, accrescendo il loro riconoscimento a livello internazionale. Fra le possibili misure prese in considerazione vi sono in primo luogo il divieto generale per le società holding di esercitare l'attività commerciale, adeguamenti nel trattamento fiscale delle «società miste» e la soppressione dello statuto di «società di domicilio». Il Consiglio federale intende così tener conto delle richieste dell'Unione europea nella controversia fiscale che l'oppone alla Svizzera.

REACH Il nuovo regolamento europeo relativo ai prodotti chimici (REACH) è entrato in vigore il 1° gi ugno 2007. Il termine REACH significa «registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche» (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Gli obiettivi di REACH sono da un lato la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente di fronte ai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche e, dall'altro, la diminuzione degli ostacoli all'innovazione. REACH accelererà sensibilmente l'esame e la valutazione di almeno 30 000 sostanze prima poco studiate. L'introduzione di questo regolamento nell'UE creerà nuovi ostacoli al commercio in un settore precedentemente armonizzato. Il 29 ottobre, il Consiglio federale ha deciso di svolgere colloqui esplorativi sull'eventuale cooperazione nel settore dei prodotti chimici.

Alcuni obblighi previsti da REACH creano ostacoli al commercio per i Paesi terzi.

L'industria
svizzera, che è strettamente integrata nella catena di produzione dell'UE ma che non dispone di uno statuto comparabile a quello dei suoi concorrenti europei, è particolarmente toccata da questi ostacoli. Di conseguenza, il Consiglio federale ha avviato un dialogo con la Commissione europea per trovare soluzioni pragmatiche.

È stato inoltre istituito un «Helpdesk REACH» per rispondere alle domande delle imprese svizzere.

Eurojust L'accordo di cooperazione tra la Svizzera e Eurojust è stato parafato in marzo.

Consente di porre su una base convenzionale la collaborazione puntuale che esiste attualmente per lottare più efficacemente contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera. Non influisce sulle disposizioni degli accordi di assistenza giudiziaria in vigore. Il 15 ottobre, il Consiglio federale ha deciso la firma dell'accordo.

Protezione dell'informazione L'accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è stato firmato il 28 aprile ed è entrato in vigore il 1° giugno 2008 (RS 0.514.126.81). Questo accordo di natura 594

tecnica prevede procedure per uno scambio sicuro delle informazioni classificate pur non istituendo alcun obbligo di trasmettere alcune informazioni classificate tra la Svizzera e l'UE.

3.1.3

Contributo all'allargamento dell'UE

Il 20 dicembre 2007, gli accordi quadro bilaterali sul contributo svizzero all'allargamento dell'UE ai dieci nuovi Stati membri sono stati firmati a Berna (UE-10).

Con questa firma sono state istituite le condizioni per l'attuazione del contributo svizzero all'allargamento che ammonta a un miliardo di franchi. L'attuazione è iniziata nel 2008 e si svolge in modo soddisfacente (cfr. n. 7.1.3). Parallelamente, l'UE ha convinto la Svizzera a sostenere Bulgaria e Romania con un contributo corrispondente. Il Consiglio federale ha accettato questa richiesta con una decisione di principio del 20 febbraio 2008.

Il Consiglio federale ha incaricato il DFAE e il DFE di trovare un'intesa con l'UE sulle condizioni quadro del contributo e di elaborare il messaggio relativo al credito quadro a favore di Bulgaria e Romania (cfr. n. 7.2.3). Il finanziamento del contributo all'allargamento a Bulgaria e Romania sarà compensato sul budget generale della Confederazione. Dopo l'adozione del credito quadro da parte del Parlamento, saranno negoziati accordi quadro bilaterali con ciascuno dei due Stati sulle modalità di attuazione del contributo all'allargamento. La Svizzera ha trovato un'intesa con l'UE sulle condizioni quadro. Esse corrispondono a quelle del contributo per gli UE-10 e sono stabilite sotto forma di Addendum al Memorandum d'intesa esistente.

Il contributo ammonta a 257 milioni di franchi (76 mio. alla Bulgaria e 181 mio. alla Romania), con un periodo di impegno di cinque anni e un periodo di pagamento di dieci anni. L'Addendum è stato firmato i 15 giugno 2008. Il messaggio sul credito quadro dovrà essere trasmesso al Parlamento all'inizio del 2009.

3.1.4

Associazione europea di libero scambio (AELS)

Il commercio estero della Svizzera con i tre altri Paesi membri dell'AELS (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) rappresenta circa lo 0, 3 per cento del volume totale. La Convenzione AELS (RS 0.632.31) è stata ampiamente modificata dall'accordo di Vaduz ed è costantemente adeguata alle modifiche degli accordi bilaterali SvizzeraUE.

Nell'anno in rassegna, il consiglio dell'AELS si è riunito due volte a livello ministeriale (a Lugano il 30 giugno e a Ginevra il 25 novembre). Le molteplici attività dell'AELS nell'ambito delle relazioni con i Paesi terzi sono presentate nel numero 4.

3.2

Riassunto degli elementi significativi di ciascun accordo

La parte seguente presenta, sotto forma di tabella, gli eventi significativi dell'anno in rassegna riguardo agli accordi bilaterali Svizzera-UE. Le decisioni formali dei Comitati misti (CM) sono presentate nel rapporto del Consiglio federale sui trattati internazionali.

595

Tabella Accordo

Attualità 2008

Protocollo n. 2 dell'ALS (commercio di taluni prodotti agricoli trasformati) (RS 0.632.401.2)

A causa delle forti fluttuazioni di prezzo sul mercato dei cereali, i prezzi di riferimento di taluni cereali sono stati adeguati una seconda volta nel corso dell'anno oltre all'adeguamento ordinario.

Libera circolazione (RS 0.142.112.681)

Il protocollo concernente l'estensione dell'accordo alla Romania e alla Bulgaria è stato firmato il 27 maggio 2008. Sia il protocollo sia la proroga dell'accordo di base sono stati approvati dal Parlamento in occasione della sessione estiva. Contro il progetto è stato lanciato il referendum (fusione dei due decreti).

Trasporti terrestri (RS 0.740.72)

Approvazione del rapporto dell'Osservatorio del traffico Svizzera-UE che analizza l'evoluzione dei flussi transalpini di merci nel 2007 (CM del 12 dicembre 2008).

Trasporti aerei (RS 0.748.127.192.68)

Presentazione del progetto di rapporto concernente l'estensione dell'accordo all'ottava libertà (cabotaggio) in occasione di una riunione speciale a livello di esperti (14 novembre 2008).

Firma della decisione 1/2008 concernente la revisione dell'allegato dell'accordo (procedura scritta).

Appalti pubblici (RS 0.172.052.68)

Procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1; fino al 15 novembre 2008). Entrata in vigore della legge riveduta prevista per il 1° gennaio 2010.

Fiscalità del risparmio (RS 0.641.926.81)

Il provento netto delle ritenute di imposta sugli interessi dei contribuenti dell'UE in Svizzera è stato di 489,9 milioni di franchi nell'anno fiscale 2007.

Schengen (RS 0.360.268.1)

Entrata in vigore degli accordi di associazione a Schengen e a Dublino il 1° marzo 2008. Tra il marzo e il settembre 2008, cinque visite di valutazione hanno avuto luogo nei settori seguenti: protezione dei dati, cooperazione in materia di polizia, visti, aeroporti e SIS8/SIRENE9. Tutti i rapporti di valutazione sono stati approvati a livello di esperti;

Dublino (RS 0.142.392.68)

8 9

596

Sistema d'informazione Schengen.

Supplementary Information Request at National Entry. Per permettere il buon funzionamento del SIS, ogni Stato Schengen riceve questo dispositivo supplementare.

Accordo

Attualità 2008

la Svizzera adempie di conseguenza le condizioni tecniche per la partecipazione a Schengen. Gli accordi di Schengen e di Dublino sono applicati dal 12 dicembre 2008; negli aeroporti, il regime di controllo Schengen sarà attuato il 29 marzo 2009. I ministri di giustizia e dell'interno dell'UE hanno confermato definitivamente queste date in occasione della loro riunione del 27 novembre 2008.

Lotta contro la frode (FF 2004 6127)

Ratifica da parte della Svizzera il 23 ottobre 2008.

L'accordo non è ancora in vigore, solo 21 dei 27 Stati membri l'hanno ratificato sinora10.

MEDIA (RS 0.784.405.226)

La Svizzera ha discusso con la Commissione per trovare una soluzione al problema delle finestre pubblicitarie, in particolare quelle che riguardano le bevande alcoliche.

Il Consiglio federale ha trattato il disegno corrispondente alla fine di novembre 2008. Si prevede che lo sottoporrà al Parlamento nella primavera del 2009.

Protezione dell'informazione (RS 0.514.126.81)

Firma il 28 aprile 2008 dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate; entrato in vigore il 1° giugno 2008.

Statistica (RS 0.431.026.81)

Adozione del regolamento interno del Comitato misto (CM del 14 febbraio 2008).

Decisione di rivedere l'allegato A dell'accordo (CM del 24 settembre 2008).

4

Accordi di libero scambio con Paesi terzi non membri dell'UE o dell'AELS Per la Svizzera, il 2008 è stato caratterizzato da risultati importanti in materia di accordi di libero scambio. La Svizzera e il Giappone hanno annunciato in settembre l'intesa di fondo su un accordo di libero scambio e di partenariato economico. La firma di detto accordo è prevista nel primo semestre del 2009. Il nostro Paese ha inoltre proseguito il processo esplorativo in vista di accordo di libero scambio con la Cina. Accordi di libero scambio AELS sono stati firmati, in gennaio, con il Canada e, in novembre, con la Colombia. I negoziati concernenti accordi di libero scambio AELS di ampia portata con gli Stati membri del

10

Situazione: 11 dicembre 2008.

597

Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) e il Perù sono stati conclusi.

L'AELS ha avviato trattative circa un accordo di ampia portata sul commercio e gli investimenti con l'India e ha portato avanti negoziati di libero scambio con l'Algeria. Il gruppo di lavoro congiunto AELS-Russia, incaricato di esaminare la fattibilità di un accordo di libero scambio, ha presentato il suo rapporto nel mese di novembre e si prevede che i lavori congiunti per la preparazione dei negoziati possano iniziare nel primo semestre del 2009. Nel 2009, la Svizzera intende estendere la sua rete di accordi di libero scambio quale complemento dei suoi sforzi sul piano multilaterale, segnatamente in seno all'OMC.

Il commercio estero contribuisce in misura essenziale alla prosperità dell'economia svizzera. In una situazione di ristagno congiunturale a livello internazionale, è oltremodo importante garantire alle imprese svizzere le migliori condizioni d'accesso possibili ai mercati esteri, affinché possano operare almeno sulla base delle stesse condizioni dei loro principali concorrenti esteri e/o beneficiare di una certa competitività. Nel quadro della strategia di politica economica esterna della Svizzera, gli accordi di libero scambio con partner commerciali non membri dell'UE e dell'AELS, sommandosi all'appartenenza all'OMC e agli accordi bilaterali con l'UE, contribuiscono in misura essenziale al mantenimento e miglioramento della competitività e dell'attrattiva della piazza economica svizzera. Se il sistema multilaterale rappresenta lo strumento migliore per la liberalizzazione delle relazioni commerciali sul piano globale, le incertezze riguardo alle prospettive di una conclusione del ciclo di negoziati di Doha/OMC chiariscono la positività della conclusione di accordi di libero scambio bilaterali. Accordi siffatti permettono inoltre l'approfondimento delle relazioni reciproche a temi che non sono attualmente in gioco sul piano multilaterale, quali gli investimenti, la concorrenza e il commercio elettronico.

Gli accordi di libero scambio stipulati dalla Svizzera nell'anno in rassegna costituiscono una base solida e una certezza del diritto accresciuta ai fine dell'intensificazione delle relazioni bilaterali con partner economici importanti. I negoziati in corso e futuri inerenti ad accordi di libero scambio coinvolgono
Paesi con forte potenziale di crescita e/o la cui entità di mercato lascia intravedere prospettive di sbocco particolarmente interessanti. Le trattative si prefiggono altresì di eliminare o ridurre discriminazioni attuali o potenziali verso le imprese svizzere. Nel 2009, le priorità della Svizzera si concentreranno sulla conclusione dei negoziati in corso (India, Algeria e, a seconda delle possibilità d'avanzamento, Thailandia), sull'avvio di negoziati con l'Indonesia, l'Ucraina, la Serbia e l'Albania, nonché sulla preparazione congiunta di negoziati di libero scambio con la Russia. Tutto questo senza trascurare un'attività d'esplorazione e la possibile negoziazione di accordi di libero scambio con altri partner, oltre all'approfondimento degli accordi esistenti.

Tabella 598

Accordi di libero scambio della Svizzera11 Regione

Stato alla fine del 2008

Europa Isole Färöer (RS 0.632.313.141)

in vigore dal 1° marzo 1995; bilaterale CH-Färöer

Macedonia (RS 0.632.315.201.1)

in vigore dal 1° maggio 2002

Croazia (RS 0.632.312.911)

in vigore dal 1° settembre 2002

2° incontro del Comitato misto AELS­Macedonia il 28 novembre 2008 a Ginevra

2° incontro del Comitato misto AELS­Croazia il 5 dicembre 2005 a Ginevra

Mediterraneo Turchia (RS 0.632.317.613)

in vigore dal 1° aprile 1992

Israele (RS 0.632.314.491)

in vigore dal 1° luglio 1993

OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251)

in vigore dal 1° luglio 1999

Marocco (RS 0.632.315.491)

in vigore dal 1° dicembre 1999

Giordania (RS 0.632.314.671)

in vigore dal 1° settembre 2002

Tunisia (RS 0.632.317.581)

applicato dal 1° giugno 2005; in vigore dal 1° giugno 2006

8° incontro del Comitato misto AELS­Turchia il 31 maggio 2006 ad Ankara

7° incontro del Comitato misto AELS­Israele il 12 giugno 2008 a Crans-Montana

2° incontro del Comitato misto AELS­OLP/ Autorità palestinese il 13 marzo 2008 a Ginevra

4° incontro del Comitato misto AELS­Marocco il 13 marzo 2007 a Ginevra

2° incontro del Comitato misto AELS­Giordania il 18 dicembre 2007 a Ginevra

1° incontro del Comitato misto AELS­Tunisia il 28 febbraio 2007 a Tunisi Libano 11

in vigore dal 1° gennaio 2007

Salvo indicazione diversa, si tratta di accordi nel quadro dell'AELS.

599

Regione

Stato alla fine del 2008

(RS 0.632.314.891) Egitto (RS 0.632.313.211)

applicato dal 1° agosto 2007; in vigore dal 1° settembre 2008 1° incontro del Comitato misto AELS­Egitto il 4 novembre 2008 a Ginevra

Oltremare Messico (RS 0.632.316.631.1)

in vigore dal 1° luglio 2001

Singapore (RS 0.632.316.891.1)

in vigore dal 1° gennaio 2003

Cile (RS 0.632.312.141)

in vigore dal 1° dicembre 2004

Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811)

in vigore dal 1° settembre 2006

SACU12 (RS 0.632.311.181)

in vigore dal 1° maggio 2008

Canada (cfr. n. 11.2.1)

firmato il 26 gennaio 2008

4.1

4° incontro del Comitato misto AELS­Messico il 23 settembre 2008 a Ginevra

2° incontro del Comitato misto AELS­Singapore il 14 marzo 2007 a Ginevra

2° incontro del Comitato misto AELS­Cile l'8 aprile 2008 a Santiago

1° incontro del Comitato misto AELS­Repubblica di Corea il 28 maggio 2008 a Seoul

Relazioni di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e i loro partner della zona euro-mediterranea

Gli Stati membri dell'AELS dispongono di 10 accordi di libero scambio con Paesi europei e mediterranei. L'accordo con l'Egitto, firmato nel gennaio del 2007 e applicato provvisoriamente a partire dal 1° agosto 2007, è entrato definitivamente in vigore per la Svizzera il 1° settembre 2008 dopo l'approvazione da parte del Parlamento. I negoziati con l'Algeria sono proseguiti e le parti hanno l'intenzione di concluderli entro il primo semestre del 2009.

12

600

South African Customs Union: Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland.

Il gruppo di lavoro congiunto AELS-Russia, istituito nel dicembre del 2007 a livello ministeriale per esaminare le possibilità di rafforzare le relazioni reciproche in materia di commercio e di investimenti, nonché la fattibilità di un accordo di libero scambio, ha concluso i suoi lavori in novembre. Esso ha effettuato un'analisi dettagliata delle relazioni economiche reciproche tra gli Stati dell'AELS e la Russia e ha valutato positivamente la fattibilità di un accordo di libero scambio. In occasione della conferenza ministeriale dell'AELS del 25 novembre 2008, i ministri dell'AELS hanno deciso di avviare la preparazione congiunta di negoziati di libero scambio con la Russia in vista di un ciclo formale di negoziati nell'estate del 2009.

Con l'adesione dell'Ucraina all'OMC nel mese di maggio, i contatti informali tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina per la preparazione di negoziati di libero scambio si sono intensificati. Alla luce dei risultati positivi dei lavori esplorativi, dell'interesse mostrato dall'Ucraina verso l'apertura di negoziati di libero scambio con l'AELS e del fatto che questo Paese sta negoziando un accordo di libero scambio con l'UE, è stato deciso, in occasione della riunione ministeriale dell'AELS del 25 novembre, di avviare negoziati di libero scambio con questo Paese nel 2009.

Nell'Europa del Sud-Est, i lavori preparatori per futuri negoziati per accordi di libero scambio con l'Albania e la Serbia sono stati portati a termine. Un incontro tra esperti ha avuto luogo in giugno con la Serbia. I negoziati di libero scambio con l'Albania e la Serbia dovrebbero essere avviati nel 2009. Sia l'Albania sia la Serbia hanno concluso accordi di stabilizzazione e di associazione con l'UE. Per quanto concerne l'Albania, la parte commerciale di questo accordo è applicata a partire dal settembre 2006, mentre per la Serbia vi sono ancora riserve da superare in certi Paesi membri dell'UE.

I comitati misti incaricati di gestire gli accordi di libero scambio con Israele, l'OLP/Autorità palestinese, l'Egitto e la Macedonia si sono riuniti. Questi incontri hanno permesso di constatare il buon funzionamento degli accordi stessi, di decidere modifiche tecniche per quanto riguarda certe disposizioni degli accordi13 e di studiare le possibilità di sviluppo ulteriore nonché della cooperazione in
diversi settori (regole d'origine, estensione dell'elenco dei prodotti agricoli trasformati e dei prodotti della pesca, servizi, cooperazione tecnica). Seminari per la promozione delle esportazioni sono stati organizzati in dicembre nei territori palestinesi. Gli Stati dell'AELS hanno contribuito attivamente ai lavori in vista della partecipazione della Croazia e della Macedonia al sistema di cumulo pan-euro-mediterraneo.

4.2

Relazioni di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e i loro partner al di fuori della zona euro-mediterranea

I Paesi dell'AELS dispongono attualmente, al di fuori della zona euro-mediterranea, di cinque accordi di libero scambio. In gennaio, un accordo di libero scambio è stato firmato con il Canada, nel quadro dell'AELS, insieme a un accordo bilaterale corrispondente sul commercio di prodotti agricoli. Si prevede che questi accordi entrino in vigore nel 2009 dopo la ratifica delle parti contraenti (cfr. n. 11.2.1). L'accordo 13

OLP/Autorità palestinese: estensione dell'elenco dei prodotti agricoli trasformati e dei prodotti della pesca; Egitto: correzione dell'allegato sulla riduzione futura dei dazi per i prodotti industriali; Macedonia: adeguamento delle regole d'origine al modello pan-euro-mediterraneo, estensione dell'elenco dei prodotti agricoli trasformati e dei prodotti della pesca.

601

copre il commercio di merci e prevede negoziati ulteriori per i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici.

L'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU)14 e gli accordi bilaterali sul commercio di prodotti agricoli, firmati nel luglio del 2006, sono entrati in vigore il 1° maggio 2008, dopo il deposito degli strumenti di ratifica di tutte le parti.

In aprile, è stato possibile concludere altri negoziati per accordi di libero scambio AELS di ampia portata con gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC)15, in giugno con la Colombia e in ottobre con il Perù. Questi accordi mirano a migliorare l'accesso al mercato attraverso l'introduzione del libero scambio per i prodotti industriali e attraverso impegni sostanziali in materia di commercio di servizi (GCC, Colombia), di investimenti (Colombia, Perù), e di appalti pubblici (Colombia, GCC, Perù), come pure a rafforzare la protezione della proprietà intellettuale (Colombia, Perù). L'accordo di libero scambio con la Colombia è stato firmato il 25 novembre 2008 in occasione della conferenza ministeriale AELS. La firma degli accordi di libero scambio con gli Stati del GCC e con il Perù è prevista nel 2009. Questi accordi permetteranno di sviluppare ulteriormente le relazioni commerciali e gli investimenti con partner economici importanti del Medio Oriente e dell'America del Sud.

In gennaio, gli Stati dell'AELS e l'India hanno ufficialmente avviato a livello ministeriale negoziati in vista di un accordo di ampia portata sul commercio e gli investimenti; il primo ciclo di negoziati si è svolto nel mese di ottobre. La ripresa formale dei negoziati di libero scambio con la Thailandia avviati nell'ottobre del 2005, e poi bloccati dall'inizio del 2006 in seguito agli avvenimenti politici sopraggiunti, rimane sottoposta a una decisione di principio del governo thailandese.

I contatti tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia, per la preparazione di negoziati di libero scambio di ampia portata, sono proseguiti a livello di esperti. Seminari sulla promozione delle esportazioni e sulle norme tecniche hanno avuto luogo nel mese di marzo in Indonesia. Gli Stati dell'AELS sperano di avviare il più presto possibile detti negoziati; da parte indonesiana, il governo non ha ancora
preso una decisione di principio in tal senso. Gli esperti dell'AELS e della Malesia si sono incontrati in maggio per una riunione informale. È stato convenuto di firmare in tempo utile una dichiarazione di cooperazione, al fine di esaminare la fattibilità e i reciproci benefici di un accordo di libero scambio.

Contatti volti a un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali sono stati intrattenuti con altri possibili partner, come Hong Kong, Mauritius, il Mercosur, la Nuova Zelanda, il Pakistan e il Vietnam.

Per quanto concerne gli accordi esistenti, la seconda riunione del Comitato misto dell'accordo di libero scambio AELS-Cile si è tenuta in aprile. Il Comitato ha deciso di estendere il campo d'applicazione degli allegati riguardanti i prodotti agricoli trasformati e i prodotti ittici, e discusso sulle possibilità di sviluppare ulteriormente l'accordo tenendo conto delle clausole evolutive e di negoziazione previste in materia di concessioni tariffarie per i prodotti industriali e agricoli e nel settore dei servizi finanziari. Un seminario sulla promozione delle esportazioni è stato organizzato a margine della riunione del Comitato misto. Nel quadro dell'accordo di libero scam14 15

602

Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland.

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

bio AELS-Corea, la prima riunione del Comitato misto ha avuto luogo in maggio. In tale occasione, è stato constatato il buon funzionamento dell'accordo dalla sua entrata in vigore il 1° settembre 2006 e, nel contempo, è stato deciso di procedere all'adeguamento tecnico di diversi allegati alla classificazione del sistema armonizzato 2007: prodotti agricoli trasformati, prodotti della pesca, regole d'origine, dazi doganali per i prodotti industriali e i prodotti non coperti dall'accordo. La quarta riunione del Comitato misto AELS-Messico si è tenuta in settembre. Il Comitato ha segnatamente adottato una decisione che modifica le regole di trasporto diretto nell'allegato sulle regole d'origine. Questo adeguamento permetterà la ripartizione delle esportazioni in un Paese terzo, sotto la sorveglianza delle autorità doganali, senza che queste esportazioni perdano il diritto a un trattamento preferenziale al loro arrivo in Messico, rispettivamente in uno Stato dell'AELS. Il Comitato misto ha altresì confermato che il processo di liberalizzazione nel settore dei servizi costituisce una priorità per lo sviluppo delle relazioni tra le parti. I lavori a livello di esperti concernenti gli elenchi degli impegni specifici di tutte le parti sono ripresi in settembre. Essi dovrebbero essere conclusi e approvati in tempo utile dal Comitato misto.

4.3

Relazioni bilaterali di libero scambio tra la Svizzera e gli Stati al di fuori dell'AELS e dell'UE

I negoziati per un accordo di libero scambio e di partenariato economico (ALSPE) tra la Svizzera e il Giappone, avviati nel maggio del 2007, sono stati coronati da successo. La Svizzera e il Giappone hanno confermato l'intesa di fondo per un accordo di libero scambio e di partenariato economico in settembre, al termine dell'ottavo ciclo di negoziati. La firma dell'accordo è prevista per il primo semestre del 2009. L'accordo permetterà, tra l'altro, di eliminare gran parte dei dazi doganali sul commercio di prodotti industriali, fornirà un accesso al mercato e condizioni quadro migliorate per il commercio dei servizi (liberalizzazione oltre gli obblighi GATS in certi settori). Esso contiene disposizioni sulla circolazione delle persone fisiche a fini commerciali, sul diritto di stabilimento e la protezione degli investimenti, rafforza la protezione dei diritti della proprietà intellettuale, promuove e facilita il commercio elettronico.

L'ALSPE rappresenta l'accordo di libero scambio più importante concluso dalla Svizzera dopo quello concluso con la Comunità europea nel 1972. Esso apre inoltre una nuova era di partenariato economico tra il Giappone e la Svizzera, offrendo una base robusta e un'accresciuta certezza del diritto per l'intensificazione delle relazioni economiche bilaterali tra i due Paesi. Costituisce altresì un vantaggio competitivo, in quanto la Svizzera avrà un accesso preferenziale al mercato giapponese, ciò che non è il caso attualmente per i suoi principali concorrenti quali l'UE e gli Stati Uniti. Il Giappone rappresenta, per importanza, il secondo partner commerciale della Svizzera in Asia e il quarto a livello mondiale dopo l'UE, gli Stati Uniti e la Cina (inclusa Hong Kong).

La direttrice del DFE, in occasione della sua visita in Cina, si è intrattenuta con il nuovo ministro cinese del commercio sullo stato d'avanzamento del processo esplorativo per un eventuale accordo bilaterale di libero scambio tra la Svizzera e la Cina.

603

5

Politiche orizzontali

5.1

Circolazione delle merci industria/agricoltura

La grande volatilità dei prezzi sui mercati delle materie prime ha comportato una situazione difficile nell'ambito dei meccanismi di compensazione dei prezzi dei prodotti agricoli trasformati. Nel 2008, il Comitato misto dell'accordo di libero scambio Svizzera-Comunità europea del 1972 ha deciso due adeguamenti dei prezzi di riferimento nel quadro del protocollo n. 2.

Il riveduto protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio Svizzera-CE del 1972, concernente determinati prodotti agricoli trasformati, è entrato definitivamente in vigore il 30 marzo 2005. Il commercio dei prodotti agricoli trasformati (cioccolato, biscotti, paste ecc.) tra la Svizzera e l'UE ha potuto essere notevolmente semplificato tenendo conto dei prezzi sensibilmente meno elevati delle materie prime tra la Svizzera e l'UE (compensazione netta dei prezzi). I prezzi di riferimento contenuti nel protocollo n. 2, che determinano le misure di compensazione dei prezzi (dazi doganali all'importazione e restituzioni all'esportazione), vengono periodicamente esaminati dal Comitato misto e, se del caso, adeguati almeno una volta all'anno.

Nel corso dell'anno in rassegna, sono state effettuati due adeguamenti dei prezzi di riferimento a causa della volatilità accresciuta del prezzo delle materie prime agricole. L'adeguamento entrato in vigore il 1° febbraio 2008 è stato deciso nel novembre del 2007 sulla base dei prezzi delle materie prime dei mesi di settembre e ottobre 2007. Questo periodo è stato segnato da un forte aumento del prezzo delle materie prime nell'UE, mentre i prezzi hanno registrato soltanto un aumento limitato in Svizzera. Nel settore del latte, i prezzi nell'UE erano persino più elevati dei prezzi svizzeri. Di conseguenza, le esportazioni verso l'UE di prodotti contenenti polvere di latte non hanno più beneficato di contributi all'esportazione. L'UE riscuoteva dazi doganali per l'importazione di derrate alimentari trasformate contenenti polvere di latte provenienti dalla Svizzera e accordava contributi all'esportazione per i prodotti a destinazione della Svizzera. Tuttavia, all'entrata in vigore dei prezzi riferimento riveduti (1° febbraio), la situazione era già cambiata. I prezzi interni delle materie prime erano aumentati, mentre i prezzi nell'UE erano diminuiti. Gli esportatori svizzeri si sono perciò trovati in
una situazione svantaggiata, non compensata, per quanto concerne la competitività («handicap delle materie prime»). Questo handicap di cui soffriva l'industria agroalimentare ha potuto essere corretto in parte grazie all'entrata in vigore, il 1° agosto, dei prezzi di riferimento aggiornati dal Comitato misto sulla base delle differenze di prezzo dei mesi di febbraio e marzo. In concreto, questo adeguamento implica che la Svizzera può nuovamente riscuotere dazi doganali sui prodotti alimentari contenenti polvere di latte provenienti dall'UE e che gli esportatori svizzeri possono nuovamente beneficiare di restituzioni all'esportazione su tali prodotti. In seguito a un nuovo aumento della differenza di prezzo tra i prodotti agricoli di base in Svizzera e nell'UE, l'industria agroalimentare svizzera si è trovata nuovamente in una situazione di handicap durante il secondo semestre.

Ciò malgrado, sia le importazioni sia le esportazioni di prodotti agricoli trasformati hanno registrato un nuovo aumento nel 2007 rispetto all'anno precedente, con un aumento più marcato per le esportazioni.

604

A causa delle grande volatilità dei prezzi delle materie prime, anche i prezzi di riferimento per il commercio dei prodotti agricoli trasformati con Paesi terzi sono stati nuovamente adeguati nel corso dell'anno in rassegna, nel quadro della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72).

5.2

Ostacoli tecnici al commercio

Il 25 giugno, il Consiglio federale ha approvato il messaggio (FF 2008 6385) concernente la revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Questo progetto costituisce una delle priorità della politica di crescita del Consiglio federale. Nel suo rapporto sulla politica di crescita 2008­2011, la revisione della LOTC fa parte dei progetti di politica economica più importanti per la legislatura in corso. Detta revisione potrebbe generare per l'economia svizzera un impulso alla crescita di oltre lo 0,5 per cento del PIL.

Il progetto è imperniato sull'introduzione autonoma del cosiddetto principio Cassis de Dijon da parte della Svizzera. I prodotti immessi legalmente sul mercato nella CE devono poter circolare liberamente in Svizzera, senza ulteriori controlli. Altri elementi del progetto concernono semplificazioni in materia di procedura d'autorizzazione e d'informazione sui prodotti.

Introduzione del principio Cassis de Dijon L'applicazione autonoma del principio Cassis de Dijon alle importazioni provenienti dalla CE e dallo SEE permetterà di immettere sul mercato nel nostro territorio i prodotti fabbricati e distribuiti secondo le prescrizioni in vigore nell'Unione europea, anche se non adempiono le prescrizioni tecniche svizzere, o lo fanno soltanto in parte. Con l'approvazione della revisione della LOTC, questi prodotti potranno circolare liberamente in Svizzera senza ulteriori controlli, sia perché le prescrizioni svizzere sui prodotti saranno state armonizzate con le norme comunitarie, sia perché i prodotti sottostanno ad accordi con la CE, sia perché essi beneficiano del principio Cassis de Dijon. Interessati dall'applicazione del principio Cassis de Dijon sono soprattutto i cosmetici, i tessili, l'abbigliamento, le derrate alimentari e gli articoli per l'arredamento (p. es. i mobili).

Il principio Cassis de Dijon non si applicherà ai prodotti seguenti: ­

prodotti soggetti all'obbligo di autorizzazione e sostanze assoggettate all'obbligo di notifica in virtù della legislazione in materia di prodotti chimici;

­

prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione o soggetti a divieto d'importazione;

­

prodotti per i quali il Consiglio federale statuisce una deroga.

Per quanto concerne le derrate alimentari, il Consiglio federale propone un regime speciale per l'applicazione del principio Cassis de Dijon. Le derrate alimentari non fabbricate espressamente secondo le prescrizioni tecniche svizzere, ma che adempiono quelle in vigore nella CE e che vi circolano liberamente, possono a loro volta 605

essere immesse sul mercato in Svizzera, a condizione di beneficiare di un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica. L'autorizzazione viene concessa sotto forma di una decisione generale che si applica alle derrate alimentari provenienti sia dalla CE sia dalla Svizzera. Questo regime speciale evita una discriminazione dei produttori svizzeri.

Evitare la discriminazione dei produttori svizzeri L'introduzione del principio Cassis de Dijon permetterà di immettere sul mercato in Svizzera prodotti che non adempiono completamente le prescrizioni tecniche svizzere, ma quelle in vigore nella CE. Al fine di impedire che i fabbricanti svizzeri subiscano svantaggi economici, il Consiglio federale è autorizzato a introdurre una procedura d'autorizzazione per i casi di rigore. Inoltre, i fabbricanti svizzeri che producono per il mercato comunitario avranno a loro volta il diritto di immettere sul mercato in Svizzera le merci fabbricate secondo le prescrizioni in vigore nella CE.

Esecuzione Parallelamente all'introduzione del principio Cassis de Dijon, si prevede di rafforzare la sicurezza dei prodotti. Ciò avverrà, da un lato, nel quadro della revisione della LOTC, ampliando le competenze esistenti degli organi esecutivi e promulgando una procedura di sorveglianza del mercato dei prodotti fabbricati secondo le prescrizioni estere. Dall'altro, sarà incrementato il livello di protezione e saranno estese le competenze delle autorità di adottare misure grazie alla trasformazione della legge del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT; RS 819.1) in una legge più generale sulla sicurezza dei prodotti.

Altri elementi della revisione Numerosi ostacoli tecnici al commercio risalgono a prescrizioni diverse concernenti l'informazione sul prodotto e le procedure di omologazione. La revisione si prefigge di evitare nella misura del possibile il reimballaggio e la rietichettatura delle merci importate. Al fine di facilitare l'acceso al mercato di prodotti assoggettati ad autorizzazione, il Consiglio federale, nel quadro della revisione della LOTC, ha deciso di introdurre semplificazioni per i prodotti già omologati all'estero in virtù di prescrizioni equivalenti.

5.3

Servizi

La Svizzera persegue sempre più l'obiettivo di includere nei suoi accordi di libero scambio un settore dedicato al commercio dei servizi. Prendendo come base il diritto OMC in vigore (Accordo GATS), essa mira a migliorare l'accesso al mercato nel settore dei servizi, settore interessante per gli esportatori svizzeri. Nel contesto dei negoziati OMC/Doha, sono stati annunciati dai partecipanti altri miglioramenti in occasione della riunione ministeriale di luglio.

A causa delle difficoltà sorte nell'ambito dei negoziati OMC/Doha, pochi sono gli sviluppi che hanno caratterizzato i negoziati GATS. È tuttavia opportuno porre l'accento sulla riunione ministeriale in materia di servizi tenutasi nel quadro della 606

contemporanea conferenza ministeriale del luglio 2008. Il suo obiettivo era di permettere a ogni partecipante di indicare in quali settori e sotto quale forma intende migliorare i propri impegni in materia di servizi in vista di una futura offerta riveduta che dovrebbe portare alla conclusione dei negoziati del Ciclo di Doha. La maggior parte dei Paesi ha prospettato miglioramenti sostanziali nei propri impegni.

La tendenza a livello mondiale a includere viepiù negli accordi bilaterali disposizioni relative al commercio dei servizi vale anche per la Svizzera. Tutti gli accordi i cui negoziati si sono conclusi durante l'anno in questione contengono un capitolo di ampia portata sui servizi. Il GATS ne è la base e il livello d'impegno è stato approfondito mediante disposizioni supplementari. Tutti gli accordi i cui negoziati si sono conclusi nel 2008 (cfr. n. 4.2 e 4.3) contengono allegati con disposizioni specifiche in materia di servizi finanziari, di servizi di telecomunicazione, di circolazione di persone fisiche prestatrici di servizi e di riconoscimento di qualifiche.

Oltre alle disposizioni settoriali, i capitoli relativi ai servizi contengono elenchi di impegni nei quali le parti fissano il livello d'impegno accordato in materia di accesso al mercato e di non discriminazione (cosiddetti impegni specifici). In questi negoziati relativi a impegni specifici, la Svizzera cerca di ottenere, da parte dei suoi partner, miglioramenti in termini di accesso non discriminatorio al mercato, in particolare nei settori seguenti: servizi finanziari (banche e assicurazioni), servizi logistici, servizi aziendali (ingegneri ecc.) e servizi d'installazione e manutenzione di macchine. Gli impegni della Svizzera in materia di accesso al mercato contrattualmente garantiti si muovono nel quadro dell'offerta inoltrata dal nostro Paese all'OMC nell'ambito del Ciclo di Doha (cfr. n. 5.3.2).

5.4

Commercio elettronico (e-commerce)

La Svizzera, nelle sue relazioni economiche esterne, ha concluso accordi in materia di commercio elettronico. Questi si prefiggono di contribuire al rafforzamento del sistema commerciale internazionale.

Nell'accordo di libero scambio con il Giappone, la Svizzera ha incluso un capitolo sul commercio elettronico (cfr. n. 4.3); ha inoltre negoziato allegati sullo stesso argomento negli accordi con il Consiglio di cooperazione del Golfo16, con la Colombia e il Perù (cfr. n. 4.2) e firmato una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti sulla promozione e la cooperazione in materia di commercio elettronico nel quadro del Forum di cooperazione sul commercio e gli investimenti.

Scopo principale di questi accordi è l'istituzione di una base per la collaborazione in materia di commercio elettronico di beni e servizi sul piano bilaterale e in seno a organizzazioni internazionali competenti, tra cui l'OMC. L'obiettivo della Svizzera è il rafforzamento del sistema commerciale internazionale e l'instaurazione di un clima fiducia per la promozione degli scambi elettronici. A tale proposito, la protezione degli utenti del commercio elettronico contro pratiche fraudolente e ingannevoli, nonché la protezione dei dati personali e inerenti la sfera privata, svolgono un 16

Membri: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

607

ruolo preponderante. Per quanto concerne l'accordo con il Giappone, si prevede inoltre di evitare il ricorso a misure discriminatorie verso prodotti e servizi online e di promuovere strumenti elettronici che facilitino le transazioni commerciali, come la firma elettronica.

5.5

Investimenti

La Svizzera ha ulteriormente esteso e aggiornato la sua rete di accordi bilaterali di protezione degli investimenti. Nell'ambito dell'OCSE saranno elaborati principi di base per i Paesi destinatari al fine di prevenire nuove tendenze protezionistiche nei confronti degli investitori stranieri motivate dalla sicurezza nazionale. Parallelamente, con il sostegno del FMI, sarà messo a punto un codice di condotta per i fondi sovrani, al quale questi potranno aderire su base volontaria.

La Svizzera possiede una rete di accordi bilaterali di promozione e protezione degli investimenti (APPI) tra le più fitte al mondo. Conformemente alla strategia in materia di politica economica esterna, questa rete viene periodicamente completata e aggiornata. Gli APPI di recente conclusione e revisione sono in generale sottoposti all'approvazione del Parlamento nel quadro dei rapporti sulla politica economica esterna. Un messaggio concernente due nuovi accordi di questo tipo firmati negli ultimi tempi ­ con il Turkmenistan e il Madagascar ­ viene pertanto allegato al presente rapporto (cfr. n. 11.2.2). Inoltre, l'accordo riveduto con la Cina sarà firmato nei prossimi mesi. Durante l'anno in questione, si sono avute altre revisioni di APPI con la Russia e l'Egitto. Lo sviluppo delle basi giuridiche per l'accesso al mercato degli investimenti, e di alcuni aspetti della loro protezione, è proseguito nel quadro degli accordi di libero scambio.

In diversi Stati, dopo anni di liberalizzazione costante nel settore degli investimenti internazionali, emergono tendenze volte a condizionare l'accesso al mercato per gli investimenti stranieri in determinati settori mediante autorizzazioni e restrizioni. Si tratta di settori sensibili nell'ottica della sicurezza nazionale o di altri interessi strategici (p. es. energia e telecomunicazioni), dove viene prestata spesso particolare attenzione agli investimenti di fondi sovrani o di altri investitori statali. Il Giappone, la Russia e la Germania, segnatamente, hanno così introdotto nuove procedure d'esame per gli investimenti esteri, o elaborato procedure siffatte volte a limitare questi investimenti, qualora vi si intuisse una minaccia per la sicurezza nazionale.

Al fine di prevenire nuove tendenze protezionistiche, l'OCSE ha aperto, già nel 2006, un forum di discussione che verte
sulla difesa degli interessi legittimi legati alla sicurezza nazionale senza intaccare in maniera sproporzionata la libertà d'investimento. Il dialogo con Stati membri e non dell'OCSE e con rappresentanti di fondi statali permetterà di analizzare gli sviluppi internazionali sopraggiunti in questo settore e di formulare principi di base per i Paesi destinatari circa il trattamento da riservare agli investimenti stranieri. Questi principi sono fondati sulla trasparenza, la proporzionalità e la verificabilità nel momento dell'applicazione delle misure e dovrebbero essere approvati entro la primavera del 2009 dal Consiglio dei ministri dell'OCSE e in seguito pubblicati. La Svizzera che, in quanto economia aperta e di 608

modeste dimensioni, è preminentemente interessata all'apertura dei mercati agli investimenti e alla libertà dei movimenti di capitale, partecipa attivamente ai lavori dell'OCSE. Parallelamente, un gruppo di lavoro internazionale composto di rappresentanti di Stati che emanano fondi sovrani ha stabilito, con il sostegno del Fondo monetario internazionale (FMI), principi e pratiche generalmente riconosciuti per i fondi sovrani (Principi di Santiago). Questo codice di condotta per i fondi sovrani, su base volontaria, pubblicato nell'ottobre del 2008, contiene linee direttive su questioni di struttura giuridica e di governance, strategia d'investimento, trasparenza, obbligo di rendere conto e gestione dei rischi. Scopo del codice è di rispondere alle preoccupazioni di numerosi Stati destinatari per quanto concerne i fondi sovrani, dovute alla loro mancanza di trasparenza, e contribuire in tal modo a favore del mantenimento dell'apertura dei mercati agli investimenti. Attualmente si sta esaminando l'istituzione di un gruppo di lavoro internazionale permanente che dovrebbe accompagnare l'applicazione dei Principi di Santiago e garantirne l'evoluzione.

Nel gennaio del 2008, il Consiglio federale, che segue con attenzione i crescenti investimenti internazionali nell'ambito di fondi sovrani e altri fondi statali, ha discusso sulle conseguenze possibili di questi sviluppi. Per esso, la libertà d'investimento costituisce un elemento importante dell'attrattiva della piazza economica svizzera e non vi è alcuna necessità di intervenire in tal senso a livello legislativo. Si felicita per l'attività espletata nel quadro dell'OCSE e del FMI. Per quanto riguarda privatizzazioni future, il Consiglio federale non esclude l'emanazione, se opportuna, di condizioni in materia di struttura della proprietà o di comportamento sul mercato.

5.6

Diritto della concorrenza

La tendenza a un rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di concorrenza si intensifica. L'accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Svizzera e il Giappone prevede le disposizioni di cooperazione più complete concluse finora dalla Svizzera in materia di concorrenza. La relazione tra la concorrenza e i settori correlati, come la politica industriale, la politica commerciale e la protezione dei consumatori, è stata oggetto di un'attenzione crescente da parte dell'OCSE e dell'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo).

Malgrado l'intensificarsi a livello internazionale della cooperazione tra le autorità nazionali preposte alla concorrenza, la Svizzera non aveva finora concluso nessun accordo generale di cooperazione in materia di concorrenza. L'accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Svizzera e il Giappone rappresenta in tal senso una novità importante, in quanto include un capitolo dettagliato sulla cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza delle parti contraenti. Questo capitolo è fondato sugli standard internazionali, in particolare sulle raccomandazioni dell'OCSE. Esso contiene disposizioni relative alle notifiche, al coordinamento delle procedure nei due Paesi, alla considerazione degli interessi del Paese partner nell'attuazione del diritto della concorrenza (negative comity) nonché alla possibilità di richiedere l'intervento delle autorità in materia di concorrenza dell'altro Paese in un caso determinato (positive comity). Si prevede inoltre uno scambio di informazioni non riservate. Questa 609

estesa cooperazione ­ con un partner importante per la Svizzera ­ mira all'attuazione efficiente del diritto della concorrenza nell'ottica dell'internazionalizzazione sempre maggiore delle attività economiche delle imprese.

Il Comitato della concorrenza dell'OCSE ha celebrato in febbraio la sua 100a riunione. Le celebrazioni sono state l'occasione per un esame dei risultati raggiunti dal Comitato, in particolare nella promozione del concetto di politica di concorrenza e per la trattazione delle sfide future. La politica di concorrenza riguarda molti settori, segnatamente la politica industriale e commerciale, la protezione dei consumatori (tema centrale dell'edizione 2008 del Forum mondiale sulla concorrenza dell'OCSE), la politica ambientale e sanitaria. Il collegamento con questi settori merita un'analisi più approfondita, come riconoscono sia il Comitato della concorrenza dell'OCSE sia il Gruppo intergovernativo di esperti del diritto e della politica di concorrenza dell'UNCTAD. Anche la concorrenza negli appalti pubblici e il ruolo crescente dell'analisi economica nell'attuazione del diritto della concorrenza rientrano tra i temi centrali trattati dal Comitato della concorrenza dell'OCSE nel 2008.

Nel mese di ottobre, questo Comitato ha avviato l'esame dei Paesi candidati all'adesione all'OCSE, esame che sarà proseguito nel 2009.

La valutazione della legge sui cartelli, iniziata nel 2007 dal Dipartimento federale dell'economia, è proseguita nell'anno in rassegna. In detta valutazione, gli aspetti internazionali sono importanti a doppio titolo, da un lato per la collocazione della Svizzera rispetto agli standard internazionali, dall'altro per quanto concerne la cooperazione internazionale tra le autorità in materia di concorrenza. I risultati di questa valutazione e le raccomandazioni che li accompagnano sono attesi per la primavera del 2009.

5.7

Appalti pubblici

Non è stato possibile concludere nel corso dell'anno in rassegna i negoziati relativi alla revisione dell'Accordo plurilaterale OMC sugli appalti pubblici (GPA). La Svizzera ha sottoposto in novembre un'offerta riveduta allo scopo di migliorare l'accesso ai mercati svizzeri. In prospettiva del 2009, detta offerta imprimerà un certo slancio ai negoziati sull'accesso al mercato caratterizzati attualmente da un dinamismo piuttosto debole.

Dopo un avanzamento dei negoziati sul testo dell'Accordo alla fine del 2006, i 40 Stati membri del GPA si sono concentrati sulla contrattazione di concessioni concrete in materia di accesso al mercato, come era già avvenuto l'anno precedente.

A causa della mancanza di una volontà politica a favore di un miglioramento sostanziale dell'accesso al mercato, i progressi registrati nell'anno in rassegna sono stati minimi.

La Svizzera è stata uno degli ultimi Paesi del GPA a sottoporre, in novembre, un'offerta riveduta coerente con l'approccio concettuale e con il contenuto dell'avamprogetto di revisione della legge sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). Visto lo svolgimento dei negoziati, non vi è motivo perché la Svizzera estenda sostanzialmente l'accesso al suo mercato. La ripresa del concetto fun610

zionale dell'organismo di aggiudicazione del governo centrale prevista dall'avamprogetto della LAPub riveduta ha tuttavia contribuito all'apertura del mercato.

Secondo questo concetto, gli organismi di aggiudicazione della Confederazione sono le autorità federali e le unità dell'Amministrazione federale che fanno parte dell'Amministrazione federale centralizzata e decentralizzata, a prescindere dalla loro forma giuridica. Dato che la maggior parte dei membri importanti del GPA hanno presentato le loro offerte di revisione, sarà opportuno concludere su questa base nel corso del prossimo anno i negoziati per la revisione dell'Accordo.

5.8

Protezione della proprietà intellettuale

Nel corso dell'anno in rassegna, le attività della Svizzera relative al commercio nel campo della proprietà intellettuale sono state concentrate soprattutto sull'OMC e sull'OMS, su negoziati concernenti altri accordi di libero scambio e sull'apertura ufficiale dei negoziati circa un accordo plurilaterale di lotta contro la contraffazione e la pirateria.

5.8.1

OMC/TRIPS ­ Ciclo di Doha

In occasione della conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi nel mese di giugno (cfr. n. 2.1), la Svizzera si è impegnata, sotto la responsabilità dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), per una migliore protezione delle indicazioni geografiche al fine di poterle utilizzare, in un contesto internazionale, a vantaggio dei prodotti svizzeri di qualità e reprimere in maniera efficace gli utilizzatori abusivi.

Il nostro Paese, insieme al Brasile, all'India e all'UE, è riuscito a comporre un'alleanza di 110 Paesi (vale a dire oltre due terzi degli Stati membri dell'OMC) favorevoli a questa causa contro la resistenza di un piccolo ma influente gruppo di membri dell'OMC composto da Argentina, Australia, Canada e Stati Uniti. Nel quadro di questa conferenza non è stato possibile giungere a un accordo e ciò costituisce un brutto colpo per la Svizzera e per le sue aspirazioni in materia di indicazioni geografiche. Attualmente, le discussioni proseguono a livello tecnico. In parallelo, l'Istituto federale della proprietà intellettuale sta portando avanti con alcuni Paesi terzi interessati, segnatamente l'India, il Kenya e la Russia, colloqui esplorativi per un accordo bilaterale a favore di una migliore protezione delle indicazioni geografiche e della designazione «Svizzera».

5.8.2

Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Al termine di due anni di intensi negoziati, la 61a Assemblea mondiale della sanità ha approvato consensualmente, il 24 maggio 2008, la strategia mondiale e il piano d'azione dell'OMS in materia di sanità pubblica, di innovazione e di diritti della proprietà intellettuale e la risoluzione accompagnatoria. L'OMS è in tal modo riuscito ad attuare il rapporto conclusivo e le raccomandazioni della Commissione dell'OMS sui diritti della proprietà intellettuale, l'innovazione e la salute pubblica 611

presieduta dall'ex consigliera federale Ruth Dreifuss. Il piano d'azione contiene un programma ampio e ambizioso a favore dell'intensificazione della ricerca e dello sviluppo di nuovi farmaci e vaccini che rispondano alle necessità dei Paesi in sviluppo e per un migliore accesso ai medicamenti.

Lungo tutto il corso dei negoziati, la Svizzera ha contribuito attivamente all'elaborazione di un piano d'azione globale che salvaguardi nel contempo il sistema dei brevetti volto a stimolare l'innovazione nel settore farmaceutico.

5.8.3

Protezione della proprietà intellettuale nell'ambito degli accordi bilaterali e di libero scambio dell'AELS

La piazza economica Svizzera dipende dalla solidità del sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Gli accordi di libero scambio dell'AELS contengono in generale un capitolo sulla protezione dei beni immateriali, di cui alcuni aspetti, importanti nell'ottica degli interessi economici della Svizzera, vanno oltre gli standard minimi definiti nell'Accordo OMC/TRIPS. L'AELS tiene conto del livello di sviluppo economico dei partner interessati. L'obiettivo è la creazione di condizioni quadro che siano favorevoli al commercio e agli investimenti.

Durante l'anno in rassegna, i negoziati con i membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, con la Colombia e con il Perù sono stati conclusi, ad eccezione di alcune questioni specifiche rimaste in sospeso. Nell'autunno del 2008 sono stati avviati nuovi negoziati con l'India.

Sul piano bilaterale, i negoziati che vertono sul capitolo relativo alla protezione della proprietà intellettuale dell'accordo di libero scambio tra la Svizzera e il Giappone sono stati conclusi con successo. È questa la prima volta che la Svizzera conclude un accordo di libero scambio di tale portata sulla protezione dei beni immateriali.

Questo accordo comporta inoltre una novità per il Giappone: esso contiene disposizioni sulla protezione delle indicazioni geografiche e alcuni allegati nei quali sono iscritte indicazioni geografiche svizzere e giapponesi protette.

5.8.4

Negoziati per un accordo plurilaterale di lotta contro la contraffazione e la pirateria (ACTA)

Nel giugno 2008, sono stati avviati negoziati formali con riferimento all'accordo plurilaterale di lotta contro la contraffazione e la pirateria (Anti-Counterfeiting Trade Agreement ­ ACTA) promosso dal Giappone e dagli Stati Uniti. Conformemente al mandato di negoziazione affidato dal Consiglio federale, la Svizzera vi partecipa sotto l'egida dell'IPI. Partecipano ai negoziati anche l'Australia, il Canada, la Corea, gli Stati Uniti, il Giappone, il Marocco, il Messico, la Nuova Zelanda, Singapore, l'Unione europea e i suoi Stati membri.

L'iniziativa mira a un accordo di lotta contro la contraffazione e la pirateria che preveda misure doganali e mezzi efficaci volti a far rispettare i diritti della proprietà intellettuale. Esso dovrà servire in futuro quale standard di riferimento e stimolare la comunità internazionale e gli Stati a raddoppiare gli sforzi per questa lotta e fornire in tal modo un contributo alla lotta contro il fenomeno globale della contraffazione e della pirateria in costante espansione.

612

5.8.5

Colloqui bilaterali sulla proprietà intellettuale con la Cina e l'India

Nel corso dell'anno in rassegna, sono proseguiti i colloqui bilaterali sulla proprietà intellettuale con l'India e la Cina avviati nel 2007. Essi sono stati imperniati sulle esigenze e i problemi importanti per le aziende economiche svizzere attive in Cina e in India nell'ambito della protezione della proprietà intellettuale. L'IPI presiede per la Svizzera le riunioni annuali dei gruppi di lavoro.

6

Sistema finanziario internazionale

Le turbolenze di mercato persistenti che scuotono le piazze finanziarie internazionali rendono instabili le economie nazionali. Le prospettive di crescita globali cominciano ad oscurarsi. Il Fondo monetario internazionale (FMI) svolge un ruolo attivo nella gestione della crisi e adegua i suo strumenti di credito ai bisogni dei suoi membri. È stato possibile realizzare la riforma delle quote in seno al FMI.

Il Forum sulla stabilità finanziaria (FSF) ha presentato il suo rapporto sul «rafforzamento della capacità di ricupero dei mercati e delle istituzioni». Anche l'attività del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è stata segnata della crisi finanziaria.

Nell'aprile del 2008, la riunione ministeriale del membri del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI) ha approvato un mandato riveduto.

6.1

Fondo monetario internazionale

6.1.1

Stato dell'economia mondiale

Il 2008 è stato contrassegnato da gravi turbolenze che hanno scosso i mercati finanziari internazionali. I problemi che minacciavano le istituzioni finanziarie agli inizi dell'anno hanno ora destabilizzato intere economie nazionali. Al fine di contrastare questa evoluzione, numerosi Paesi hanno adottato misure di ampia portata a sostegno dei loro sistemi finanziari. Inoltre, le banche centrali di spazi economici importanti hanno immesso sui mercati finanziari internazionali liquidità in misura considerevole.

L'impatto della crisi dei mercati finanziari sull'economia reale è ancora indefinito.

Nel 2008, la crescita dell'economia mondiale è scesa al 3,7 per cento contro il 5 per cento dell'anno precedente, malgrado il sostegno rinnovato da parte delle economie emergenti dell'Asia e della Russia. Da parte loro, i Paesi industrializzati hanno segnato un piccolo progresso dell'1,4 per cento. Il FMI prevede per il 2009 un tasso di crescita dell'economia mondiale di soltanto il 2,2 per cento, ossia il più basso dal 2002. Per i Paesi industrializzati, si attende un regresso dello 0,3 per cento.

613

6.1.2

Esame della Svizzera da parte del FMI

Il 28 maggio, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha pubblicato la sua analisi annuale sulla Svizzera. In essa vengono riconosciute all'economia svizzera ottime prestazioni e sottolineati i successi del cambiamento strutturale.

Il FMI insiste sull'importanza centrale del settore finanziario per la Svizzera che la renderebbe particolarmente vulnerabile alle scosse dei mercati internazionali. Il mantenimento della stabilità finanziaria deve pertanto costituire un obiettivo prioritario. Il Fondo giudica opportuna l'immissione di liquidità da parte della Banca nazionale svizzera (BNS) sul mercato interbancario e lo scadenzario delle operazioni in tal senso. Apprezza gli sforzi volti alla ricapitalizzazione messi in atto dalle banche e insiste sulla necessità di protezioni sufficienti per far fronte a rischi inattesi. In tale contesto, esso riconosce la validità delle misure adottate nell'ambito della valutazione e della gestione dei rischi. Sottolinea inoltre i progressi in vista dell'implementazione del Test svizzero di solvibilità (SST) nel settore assicurativo Nell'insieme, il FMI raccomanda, a livello globale, un accrescimento delle capacità in materia di vigilanza finanziaria e l'applicazione di misure supplementari per migliorare la trasparenza del mercato.

Secondo il FMI, la situazione congiunturale attuale impone sfide particolari alla politica monetaria svizzera. Nonostante l'inflazione venga determinata in particolare da fattori esterni, non è escluso che essa si protragga a livello elevato anche nel 2009. Gli effetti congiunturali di un ritorno dell'inflazione al suo valore obiettivo dovrebbero tuttavia essere considerati tenendo conto delle previsioni di crescita moderata e delle tensioni sui mercati finanziari.

La riduzione continua del debito pubblico, benché inferiore nel 2008, costituisce certamente un aspetto positivo secondo il FMI. Comunque, la Svizzera non dovrebbe perdere di vista la questione della sostenibilità a lungo termine della sua fiscalità.

Il rapporto concernente le prospettive a lungo termine delle finanze pubbliche in Svizzera, pubblicato nel 2008, rappresenta una prima tappa importante, che deve essere accompagnata da misure concrete. Infine, anche la norma complementare al freno all'indebitamento viene accolta con favore dal FMI.

6.1.3

Temi principali del FMI

L'assemblea tenutasi nella primavera del 2008, nonché l'assemblea annuale generale delle istituzioni di Bretton Woods sono state contrassegnate dall'incertezza determinata dalle perturbazioni che hanno scosso i mercati finanziari. Nell'ambito dell'assemblea annuale, il Comitato internazionale monetario e finanziario (IMFC), organo di gestione ministeriale del FMI, ha invitato il Fondo monetario a far pervenire rapidamente ai Paesi in difficoltà risorse sostanziali per la copertura dei loro bisogni di finanziamento. In tale contesto, un serie di crediti di emergenza è stata negoziata con gli Stati membri interessati (segnatamente l'Islanda, il Pakistan, l'Ucraina e l'Ungheria). Alle misure hanno partecipato altresì la Banca mondiale e altri donatori.

A prescindere dalla crisi finanziaria, il FMI ha partecipato al sostegno di diversi membri sulla base delle agevolazioni esistenti. La Repubblica Dominicana e il Bangladesh hanno in tal modo beneficiato delle agevolazioni previste per i crediti di 614

emergenza nel caso di catastrofi naturali (ENDA). La Guinea-Bissau e la Costa d'Avorio hanno fruito del sostegno del FMI nel quadro delle agevolazioni per i crediti di emergenza nel caso di conflitti armati (EPCA). Inoltre, il FMI e la Georgia hanno concluso un accordo di assistenza dell'ammontare di 750 milioni di dollari. A causa della comunicazione di dati erronei, il Tagikistan è stato costretto a rimborsare al FMI alcuni crediti in sofferenza.

Durante l'anno in rassegna, il FMI ha portato avanti importanti riforme. Quella dei diritti di voto mira ad accrescere dell'11,5 per cento le sottoscrizioni (quote) di 54 Paesi sottorappresentati, a triplicare il numero dei voti di base e a nominare un secondo amministratore supplente per i due seggi africani. L'obiettivo perseguito è quello di adeguare le quote versate dagli Stati membri allo loro collocazione in seno all'economia mondiale. Questa riforma dovrebbe andare a beneficio in primo luogo dei mercati emergenti. Benché la Svizzera sostenga l'orientamento fondamentale di questa riforma, si sottolinea tuttavia che il nuovo modo di calcolo delle quote nazionali denuncia qualche lacuna, e sia necessario migliorare questa formula prima della sua prossima applicazione.

Il FMI ha incrementato il suo strumentario concernente la concessione di crediti introducendo la Short-Term Liquidity Facility (SLF), nuova linea di finanziamenti a tre mesi. Essa permette di accedere rapidamente a finanziamenti del FMI, che vanno a fino al 500 per cento della quota a profitto di Paesi emergenti che accusano problemi temporanei di liquidità, per una durata di tre mesi e con un doppio prolungamento. Il nuovo strumento è a disposizione soltanto dei Paesi che, finora, potevano rifinanziarsi senza problemi sui mercati finanziari e che, secondo l'analisi del FMI, praticano una politica economica solida.

L'Exogeneous Shocks Facility (ESF), introdotto dal FMI nel 2005, è un nuovo strumento finanziario volto al sostegno finanziario di Paesi a basso reddito che hanno subito choc causati da eventi al di fuori del controllo del governo. Poiché questa facility è rimasta a lungo inutilizzata, si è voluto ampliarla con due componenti nel 2008. Nel caso di choc esogeni, gli Stati membri interessati possono non solo accedere più rapidamente e più facilmente alle risorse del FMI
(Rapid Access Component) ma altresì ottenere prestiti più ingenti di quelli previsti dalla regolamentazione iniziale (High Access Component).

Nell'ambito dell'esame periodico dell'attività di vigilanza del FMI, sono state definite nuove priorità per il periodo 2008­2011. Inoltre, il programma relativo ai centri finanziari offshore (Offshore Financial Centers Program) è stato integrato nel programma di valutazione del settore finanziario (FSAP) del FMI. Questa misura, chiesta dalla Svizzera da lungo tempo, contribuisce all'uniformazione del trattamento per tutti gli Stati membri.

Un gruppo di lavoro internazionale ha elaborato i cosiddetti Principi di Santiago, codice di condotta facoltativo per i fondi sovrani. Questi principi tengono conto dell'importanza crescente di questi fondi attivi a livello internazionale. Il FMI sostiene questo processo.

L'impostazione dell'assistenza tecnica del FMI è stata oggetto di dibattito nel 2008.

Occorrerà acquisire fonti di finanziamento esterne e i Paesi beneficiari dovranno contribuire alle spese. Questa misura si inserisce nella ristrutturazione del budget del FMI. Fino al 2010, il bilancio e il piano finanziario del FMI prevedono riduzioni delle spese di circa il 10 per cento (ca. 100 mio. USD) necessarie per far fronte alla diminuzione delle entrate.

615

6.1.4

Impegni finanziari della Svizzera nei confronti del FMI

Nell'ottobre del 2008, le quote parti degli Stati membri del FMI ammontavano in totale a 217,4 miliardi di dollari di diritti speciali di prelievo (DSP, unità di conto del FMI), vale a dire circa 369,91 miliardi di franchi. Con 5,89 miliardi di franchi svizzeri, il contributo svizzero corrisponde all'incirca al suo peso elettorale in seno al FMI (1,57 %). Attualmente, il FMI utilizza soltanto 454,68 milioni di franchi della quota svizzera. Il contributo della Svizzera al capitale del FMI è versato dalla BNS.

La tabella seguente riassume gli impegni della Svizzera nei confronti del FMI.

Impegni della Svizzera verso il FMI alla fine di ottobre del 2008 Importi arrotondati, in milioni di franchi

Importi utilizzati

Importi rimanenti Importi totali a disposizione

Posizioni di riserva presso il FMI Accordi generali di credito e nuovi accordi di credito Acquisizione e cessione di DSP Fondo per la riduzione della povertà e per la crescita (PRGF)

455 ­

5431 2621

5885 2621

360 297

321 162

681 459

1112

8535

9646

Totale dei contributi finanziari

Fonte: BNS (2008), possibili differenze dovute all'arrotondamento

Gli accordi generali di credito (AGC) e i nuovi accordi di credito (NAC) devono essere rinnovati ogni cinque anni. L'ultimo rinnovo ha avuto luogo nel novembre del 2007. Gli AGC sono pertanto validi a partire dal mese di dicembre 2008 e i NAC a partire dal mese di novembre del 2008 per i cinque anni successivi.

Nel quadro del fondo per la riduzione della povertà e per la crescita (PRGF) e dell'iniziativa per lo sdebitamento secondo l'iniziativa per i Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC), il FMI accorda crediti a condizioni agevolate. Per il finanziamento della riduzione dei tassi d'interesse, la Svizzera ha accordato nel 2008 contributi a fondo perso al Fondo fiduciario PRGF-HIPC per un ammontare di 5,4 milioni di dollari, erogando così la nona quota delle dieci quote annue di 3,2 milioni di franchi di DSP. Questo contributo si basa sul decreto federale dell'11 marzo 1998 (FF 1998 1065).

Infine, la Svizzera ha partecipato nel 2008, con 11 milioni di franchi, allo sdebitamento della Liberia rispetto al Fondo monetario.

Nel 2008, il nostro Paese non ha fornito alcun aiuto monetario ai sensi del decreto sull'aiuto monetario.

616

6.2

Financial Stability Forum (FSF)

La Svizzera è membro del Financial Stability Forum dal 2007. Il FSF promuove la stabilità finanziaria internazionale mediante lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale in materia di vigilanza e di regolazione dei mercati finanziari.

L'adesione a questa istituzione permetterà alla Svizzera di partecipare attivamente al dialogo internazionale sull'individuazione precoce di problemi rilevanti per la stabilità e sulla regolazione e la vigilanza dei mercati finanziari. La crisi finanziaria ha evidenziato quanto sia utile per la Svizzera poter partecipare al dibattito tra le autorità delle principali piazze finanziarie su importanti questioni internazionali relative al sistema finanziario.

Il Dipartimento federale delle finanze è responsabile delle relazioni che la Svizzera intrattiene quale membro del FSF. Il presidente della direzione generale della BNS vi rappresenta la Svizzera.

In seguito alle reazioni negative dei mercati finanziari, i ministri delle finanze e le banche centrali del G7 avevano incaricato già nell'ottobre 2007 il FSF di formulare raccomandazioni in vista dell'adozione di misure concrete. Nell'aprile del 2008, il FSF Working Group on Market and Institutional Resilience ha pubblicato il suo rapporto finale sul rafforzamento della tenuta del mercato e delle istituzioni finanziarie («Report of the FSF on Enhancing Market and Institutional Resilience»)17 alla cui elaborazione ha partecipato anche la Svizzera. Il rapporto contiene un catalogo di raccomandazioni destinate alle autorità nazionali, agli organi di vigilanza delle banche e agli attori del mercato, che copre tutti i settori rilevanti per il buon funzionamento del sistema finanziario.

Il FSF prevede ora di procedere ad analisi nei settori delle esigenze di capitale, delle rettifiche di valore su crediti, degli accordi di compensazione nonché della valutazione e del leverage. In occasione del vertice del G20 nel novembre del 2008, si è deciso di estendere la partecipazione al FSF fino al marzo del 2009.

6.3

Organi internazionali di vigilanza

6.3.1

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Nel 2008, anche le discussioni e i lavori del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sono stati segnati dalla crisi dei mercati finanziari. Se al momento della creazione di Basilea II si temeva ancora che un sensibilità al rischio esasperata delle esigenze in materia di fondi propri nell'ambito di Basilea II portasse a una contrazione dei crediti in periodo di crisi, la questione sulla quale ci si sofferma di più attualmente è quella circa un eventuale effetto prociclico della regolamentazione in periodo di boom. Il FSF Working Group on Market and Institutional Resilience ha pertanto invitato il Comitato di Basilea ad avviare lavori sulla prociclicità in seno al sistema finanziario (cfr. n. 6.2). Il Capital Monitoring Group del Comitato di Basilea ha avviato un'analisi delle conseguenze delle esigenze in materia di capitale minimo di Basilea II.

17

http://www. fsforum.org

617

Il Comitato di Basilea ha altresì proceduto all'attuazione delle raccomandazioni che rientrano nel suo settore di competenza sulla base del rapporto del FSF (cfr. n. 6.2).

Sono stati avviati lavori in vista di una copertura più elevata dei fondi propri per la cartolarizzazione dei crediti a partire dal secondo livello (CDO su Asset Backed Securities) e di esigenze più severe per quanto riguarda i rischi di credito nel portafoglio di negoziazione, come pure adeguamenti nel settore della agevolazione di crediti per la cartolarizzazione a favore di entità che emettono carta commerciale assistita da attività («Asset Backed Commercial Paper Conduits»).

Il Comitato di Basilea accorda grande importanza alla gestione della liquidità e, nel mese di settembre, ha pubblicato in proposito i rielaborati Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision18. Essi esigono che le banche mantengano una liquidità-cuscinetto che possa offrire una protezione sufficiente nei periodi di penuria di liquidità.

Inoltre, il Comitato di Basilea intende precisare e modernizzare le sue linee direttrici applicabili al controllo, secondo la legislazione sulla vigilanza, dei rischi specifici e legati alle imprese. Esso cerca anche di condensare le direttive concernenti i test di stress e il processo di pianificazione dei fondi propri. Infine il Comitato intende migliorare le norme di pubblicazione per le transazioni di cartolarizzazione.

6.3.2

Organizzazione internazionale delle commissioni di valori (IOSCO)

La crisi finanziaria è stata uno dei temi principali trattati dall'Organizzazione internazionale delle commissioni di valori (IOSCO) nel 2008. Il Comitato tecnico della IOSCO ha pubblicato due rapporti in merito. Nel primo, vengono analizzate le cause della crisi attuale e formulate raccomandazioni; nel secondo, vengono elaborate proposte complementari per il codice di comportamento delle agenzie di rating.

Il Protocollo d'intesa sulla cooperazione e lo scambio di informazioni a livello mondiale tra le autorità preposte alla sorveglianza dei titoli di credito è una delle questioni centrali dell'attività della IOSCO. Entro il 2010 tutti gli Stati membri dovrebbero essere firmatari a pieno titolo (firmatari A) o almeno aver assunto l'impegno di intraprendere i passi necessari per diventare firmatari (firmatari B). Nel 2007, la Commissione federale delle banche (CFB), firmatario B, ha avviato la procedura che la porterà a diventare firmatario A. Il 1° febbraio 2006 è entrata in vigore la modifica dell'articolo 38 della legge sulle borse (RS 954.1), che permette di colmare le lacune rilevate. La Commissione federale delle banche ritiene che il diritto svizzero in materia di cooperazione internazionale soddisfi ora le esigenze dell'accordo multilaterale. Ciò nonostante non è stata finora presa alcuna decisione e il processo decisionale in seno alla IOSCO non è terminato.

Inoltre, la IOSCO sta studiando mezzi e vie volti a migliorare la comunicazione con i partecipanti al mercato. Questi mezzi includerebbero segnatamente l'adozione di un processo di dialogo fortemente strutturato con la comunità finanziaria, che migliorerebbe la qualità delle consultazioni sui diversi progetti e iniziative della

18

618

http://www.bis.org/publ/bcbs144.htm

IOSCO. Il programma di lavoro di quest'ultima può essere consultato sul suo sito Internet19.

6.3.3

Joint Forum

Il Joint Forum è composto in parti uguali da rappresentanti delle istituzioni di vigilanza delle banche, del commercio di valori mobiliari e delle assicurazioni. La Commissione federale delle banche (CFB), e l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) a partire dal 2008, occupano il seggio riservato alla Svizzera in seno a questo organismo.

Il Joint Forum ha pubblicato il suo rapporto sui doveri d'informazione dei fornitori di prestazioni finanziarie nei confronti dei loro clienti al fine di garantire l'adeguamento dei prodotti (Customer suitability in the retail sale of financial products and services). Se la nozione di adeguamento del prodotto finanziario è conosciuta nei tre settori finanziari, quella della sua valutazione varia all'interno degli stessi settori e tra i Paesi. Una divergenza metodologica che è possibile spiegare mediante le differenze di ruolo attribuite alle autorità di vigilanza nazionali nell'ambito della protezione dei consumatori.

Nei rapporti «Cross-sectoral review of group-wide identification and management of risk concentrations»20 e «Credit risk transfer»21, il Joint Forum si occupa di problemi immediatamente legati alla crisi finanziaria. Il primo analizza le insufficienze di cui soffre la visione d'insieme che i gruppi finanziari, anche i più rinomati, hanno dei loro rischi. Queste insufficienze avrebbero causato errori di stima da parte delle autorità di vigilanza responsabili. Il secondo rapporto include un riassunto aggiornato delle sfide che un mercato fortemente cresciuto degli strumenti di trasferimento dei rischi di credito comporta.22

6.3.4

Associazione internazionale delle autorità di vigilanza in materia di assicurazioni (IAIS)

L'IAIS intende stabilire un approccio coerente, affidabile e trasparente per la valutazione della solvibilità degli assicuratori in tutto il mondo. A tal fine, essa ha pubblicato diverse direttive nel corso dell'anno in rassegna (cosiddette Standard and Guidance), concernenti i temi seguenti: «The structure of regulatory capital requirements», «On enterprise risk management for capital adequacy and solvency purpose» e «On the use of internal models for regulatory capital purposes».

Una seconda iniziativa verte sulla collaborazione, avviata nel 2008, tra il Solvency & Actuarial Issues Subcommittee e l'Insurance Groups & Cross Sectoral Issues Committee, di nuova fondazione. I due comitati devono elaborare una posizione congiunta concernente la valutazione della solvibilità dei gruppi assicurativi. Sono stati inoltre approvati principi relativi alla vigilanza dei gruppi e una guida sul ruolo dei sorveglianti.

19 20 21 22

http://www.iosco.org http://www.bis.org/publ/joint19.pdf?noframes=1 http://www.bis.org/publ/joint21.pdf?noframes=1 Questi rapporti possono essere consultati sul sito http://www.bis.org/list/jforum/index.htm.

619

Agli inizi del 2008, la Corporate Governance Task Force è stata sostituita dal nuovo Subcommittee on Governance and Compliance. Il Subcommittee ha pubblicato, in collaborazione con il Comitato delle assicurazioni dell'OCSE, un questionario specifico sulla governance degli assicuratori e lo ha sottoposto non solo alle autorità di vigilanza delle assicurazioni, ma altresì all'economia privata e ad altri Stakeholdern allo scopo di preparare, nel 2009, un documento sulle questioni centrali della governance nel settore delle assicurazioni.

Nel 2008, la Task Force on the Revision of Insurance Core Principles and Methodology ha portato avanti il suo progetto di verifica per quanto concerne la pertinenza e attualità dei suoi 28 principi in materia di assicurazione. L'obiettivo è la redazione entro il 2011 di standard in materia di assicurazione che raggruppino sia i vecchi principi sia quelli nuovi.

Infine, l'IAIS si sforza di promuovere la comunicazione e la cooperazione tra le autorità di vigilanza in materia di assicurazioni in tutto il mondo. Il Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU), approvato nel 2007, che definisce i principi e le procedure dello scambio d'informazioni tra le autorità di vigilanza, entrerà prevedibilmente in vigore nel 2009.

6.3.5

Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI)

Nel mese di aprile 2008, il GAFI ha approvato un mandato riveduto (2008­2012) in occasione di una riunione ministeriale a Washington D.C. La Svizzera si è pronunciata a favore di un mandato limitato al core business del GAFI, vale a dire contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in maniera tale da restringere l'estensione illimitata del campo d'azione dell'organizzazione. Il Gruppo si è inoltre impegnato per una maggior consultazione del settore privato ai fine dell'allestimento di standard più adeguati, approvando il principio di non limitazione delle transazioni finanziarie in occasione dell'elaborazione di misure nel campo della lotta al finanziamento della proliferazione di armi distruzione di massa.

Il GAFI ha proseguito l'esame degli Stati membri: 23 Paesi sono già stati esaminati nel corso di questo terzo ciclo, avviato nel 2005; nel corso dell'anno in rassegna, tra gli altri, il Canada, Singapore, Hong Kong, la Russia, il Giappone e il Messico.

Nel 2008, il GAFI, in collaborazione con il settore privato, ha sviluppato la sua attività sull'approccio fondato sui rischi per istituti e professioni assoggettati al di fuori del settore finanziario. Nel mese di giugno, ha approvato alcune linee direttrici sull'approccio fondato sui rischi concernenti le seguenti professioni: commercianti di metalli e pietre preziose, agenti immobiliari, contabili e fornitori di servizi per società e trust. Inoltre, linee direttrici analoghe applicabili alle professioni giuridiche e ai casinò sono state approvate in ottobre.

Nel quadro dei lavori del GAFI sui metodi e le tendenze nei campi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, sono stati approvati e pubblicati diversi rapporti. Questi si occupano del finanziamento del terrorismo, dell'identificazione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo su siti commerciali in Internet e nell'ambito dei sistemi di pagamento online, nonché sul finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

620

Nel mese di ottobre, il GAFI ha intensificato la sua attività nel campo del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa mediante l'approvazione e la pubblicazione di linee direttrici relative alla Risoluzione 1803 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; queste linee mirano ad assistere i membri del GAFI nell'adozione di misure di vigilanza concernenti le attività dei loro istituti finanziari con l'Iran.

La legge sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI è stata approvata il 3 ottobre 2008. Essa entrerà prevedibilmente in vigore durante il primo trimestre 2009, dopo la scadenza del termine di referendum facoltativo.

6.4

Fiscalità internazionale23

6.4.1

OCSE

Il Global Forum on Taxation dell'OCSE, organismo ad hoc che riunisce gli Stati membri dell'OCSE ma anche gli Stati non membri di questa organizzazione, ha proseguito i suoi lavori sullo scambio internazionale d'informazioni e sulla trasparenza dei sistemi fiscali. Lo scopo dei lavori del forum è di introdurre uno standard internazionale in materia di trasparenza e di cooperazione fiscale internazionale, secondo cui l'assistenza amministrativa fiscale viene concessa senza alcuna esigenza di doppia incriminazione e con un accesso illimitato ai documenti bancari, finanziari o di altro tipo. In tale contesto, è stata ventilata anche la possibilità che l'assistenza amministrativa venga estesa a tutti i dati importanti che sono in possesso delle autorità o che devono essere loro accessibili. Dopo il 2006 e 2007, il Forum mondiale ha pubblicato nuovamente il rapporto «Tax Cooperation: Towards a Level Playing Field ­ 2008 Assessement by the Global Forum on Taxation», aggiornato al 1° gennaio 2008. Questo rapporto illustra le condizioni quadro giuridiche e amministrative per lo scambio d'informazioni in 83 Paesi.

6.4.2

Convenzioni di doppia imposizione

Nel 2008, la Svizzera ha stipulato nuove convenzioni di doppia imposizione con il Cile, il Ghana e la Turchia. Il 24 novembre 2008, è entrata in vigore la convenzione di doppia imposizione con la Repubblica islamica del Pakistan (FF 2006 7323)24.

7

Cooperazione economica allo sviluppo Nel quadro della cooperazione economica bilaterale, durante il 2008 la Svizzera ha stanziato 212 milioni di franchi in misure di sostegno, 153 milioni dei quali sono stati destinati ai Paesi in sviluppo e 59 milioni ai Paesi dell'Europa dell'Est e della CSI. Nel corso dello stesso periodo, la SECO è intervenuta in

23 24

Per quanto concerne il dialogo UE-Svizzera in materia fiscale, cfr. il n. 3.1.2.

Informazioni relative alle convenzioni di doppia imposizione sono disponibili sul sito seguente: http://www.estv.admin.ch/f/dokumentation/dba.htm.

621

20 Paesi considerati prioritari (12 Paesi in sviluppo e 8 Paesi dell'Europa dell'Est/CSI).

Il Parlamento l'8 dicembre ha approvato un credito quadro di 800 milioni di franchi, che finanzierà misure economiche e commerciali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo volte a promuovere l'integrazione dei Paesi partner nell'economia mondiale e a consolidare una crescita economica sostenibile.

Contribuirà inoltre all'elaborazione della politica delle istituzioni finanziarie internazionali e delle organizzazioni delle Nazioni Unite che si occupano di commercio. Esso prevede un riorientamento strategico della cooperazione economica allo sviluppo sui Paesi poveri più avanzati che hanno avviato un processo di riforme serio ed efficace. Inoltre,rafforza la concentrazione tematica nel settore della cooperazione economica, che continuerà ad essere incentrata sui principi di politica di sviluppo già rivelatisi efficaci.

All'inizio del 2008 il Consiglio dei governatori ha approvato i negoziati concernenti la 15a ricostituzione del fondo IDA, che consentirà di stanziare 41,6 miliardi di dollari sull'arco di tre anni. Il nostro Paese ha accettato di contribuire a questa operazione con 736 milioni di franchi: sebbene ciò comporti un aumento nominale del 33 per cento, la quota messa a disposizione dalla Svizzera rispetto a quanto versato da tutti gli altri donatori è leggermente diminuita.

Per quanto riguarda il contributo all'allargamento dell'UE, fatta salva l'approvazione del Parlamento, il Consiglio federale ha deciso di accordare 257 milioni di franchi alla Bulgaria e alla Romania. Il messaggio riguardante il credito quadro sarà sottoposto al Parlamento nel 2009. Nel frattempo sono stati approvati i primi progetti concernenti gli altri nuovi Paesi membri.

Nel rispetto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Svizzera aiuta i Paesi in sviluppo e i Paesi in transizione a migliorare la loro efficienza energetica e a far ricorso a fonti rinnovabili. Ha inoltre deciso di partecipare al fondo istituito dalla Banca mondiale per arginare la deforestazione e compensare le emissioni di CO2 (Forest Carbon Partnership Facility).

La Svizzera collabora anche strettamente con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) per l'introduzione di metodi di
produzione rispettosi dell'ambiente e socialmente sostenibili (Cleaner Production Centers). Nel settore energetico e idrico finanzia infine programmi infrastrutturali volti ad accrescere l'efficacia energetica nella produzione e nella distribuzione di queste risorse.

La crisi finanziaria e l'aumento dei prezzi delle derrate alimentari si ripercuotono duramente si Paesi in sviluppo e in transizione. Anche se gli istituti di credito dei Paesi partner della cooperazione svizzera allo sviluppo sembrano essere stati relativamente poco legati al settore ipotecario statunitense, la crisi di fiducia nei confronti dei valori finanziari e la conseguente diminuzione dei flussi di fondi privati hanno già notevolmente indebolito le liquidità delle banche e i servizi alle imprese. È quindi indispensabile proseguire gli sforzi intrapresi, contribuendo a consolidare i sistemi economici e a migliorare il finanziamento delle imprese. D'altra parte la crisi si abbatterà anche sull'economia reale dei Paesi in sviluppo o in transizione: è pertanto particolarmente importante promuovervi uno sviluppo economico sostenibile.

622

7.1

Orientamento strategico

Nel 2008, la SECO e la DSC hanno sottoposto per la prima volta al parlamento, con una procedura parallela, proposte per il rinnovo dei loro crediti quadro per la cooperazione allo sviluppo. I due messaggi si rifanno a una strategia comune in materia di politica di sviluppo della Confederazione. Quest'ultima comprende una linea direttrice in ambito di politica di sviluppo e le tre priorità seguenti: 1.

contributo della Svizzera alla riduzione della povertà e alla realizzazione degli obiettivi del Millennio in materia di sviluppo;

2.

contributo della Svizzera al potenziamento della sicurezza umana e alla riduzione dei rischi di sicurezza sistemica;

3.

contributo della Svizzera alla realizzazione di una globalizzazione che favorisca lo sviluppo.

Inoltre, la strategia comprende un chiarimento concettuale del settore dei compiti della cooperazione allo sviluppo svizzera nei sei ambiti di cooperazione e una precisazione delle competenze della SECO e della DSC che tiene conto dei vantaggi comparativi di queste due unità dell'Amministrazione.

7.2

Misure di aiuto bilaterali

7.2.1

Misure di aiuto ai Paesi in sviluppo

7.2.1.1

Aiuto macroeconomico

I programmi di sostegno macroeconomico intendono migliorare le condizioni quadro per il promovimento della crescita, degli investimenti, della governance economica e, di conseguenza, l'integrazione dei Paesi partner nel sistema economico mondiale. Gli strumenti impiegati, che sono di natura finanziaria (aiuti programmatici e misure di riduzione del debito) o tecnica (trasferimento di conoscenze, consulenza, sviluppo delle capacità locali e consolidamento istituzionale), hanno assunto un'importanza del tutto nuova nel corso del 2008, alla luce in particolare dei problemi macroeconomici e finanziari che hanno duramente scosso i Paesi partner della SECO (crisi energetica, crisi finanziaria, aumento dei prezzi delle derrate alimentari).

Onorando uno dei suoi obiettivi, ossia sostenere le riforme economiche, la SECO ha proseguito i suoi interventi finanziari programmatici, realizzando diverse operazioni di aiuto diretto ai bilanci statali (budget support). Dopo l'approfondito esame delle prestazioni che ogni singolo Stato è tenuto a raggiungere per poterne beneficiare, è stato possibile venire in aiuto a sei Paesi, che hanno così visto le loro finanze pubbliche registrare tangibili progressi e il clima economico volgere decisamente al bello. In tal modo si è d'altronde potuto rispondere, almeno in parte, al bisogno di fondi supplementari per finanziare le necessarie contromisure prese dai Paesi partner per arginare le varie crisi abbattutesi sui mercati mondiali nel corso del 2008. Come già negli anni precedenti, la Svizzera ha continuato a dare un'importanza particolare al dialogo politico, dedicando molta attenzione alle questioni di governance economica. Parallelamente, ha potuto portare avanti programmi complementari di assistenza tecnica e di consolidamento istituzionale, soprattutto in materia di politica di 623

bilancio e politica fiscale. Gli interventi della SECO intesi a migliorare la gestione delle spese pubbliche nei Paesi partner assumono anche una dimensione più globale grazie all'adesione al partenariato PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) impostosi, nei Paesi emergenti e nei Paesi a reddito basso, come il principale strumento di benchmarking in questo settore.

Per quanto concerne il debito estero, l'azione della SECO si articola a tre livelli.

Innanzitutto, la Svizzera partecipa alle diverse iniziative multilaterali di riduzione del debito, ossia l'Iniziativa a favore dei Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) e il suo complemento, l'Iniziativa multilaterale. Sul piano bilaterale, e così come voluto dal meccanismo di concertazione tra creditori ufficiali del Club di Parigi, la Svizzera ha concluso un accordo di riduzione del debito con la Repubblica Centrafricana. Per quanto riguarda il consolidamento istituzionale, infine, ha approvato un partenariato con la Banca mondiale che intende aiutare i Paesi a reddito medio e basso a mettere a punto e a realizzare strategie sostenibili di finanziamento esterno.

Per concludere questo capitolo, non può mancare un accenno alla crisi innescatasi nel 2008 e alle ripercussioni che i Paesi partner della SECO hanno subito in misura diversa. In questo ambito l'obiettivo è innanzitutto di rafforzare l'infrastruttura finanziaria e le condizioni quadro, in particolare attraverso il programma FIRST (Financial Sector Reform and Strengthening Initiative), di cui la Svizzera presiede il Comitato esecutivo. Promuovendo la regolazione e la sorveglianza dei mercati finanziari, questa iniziativa vuole rispondere, almeno in parte, ai problemi causati dalla crisi nei Paesi in sviluppo. La Svizzera prosegue inoltre la cooperazione tecnica bilaterale con le banche centrali di diversi Paesi partner (in particolare Vietnam e Perù).

7.2.1.2

Cooperazione allo sviluppo legata al commercio

Durante l'anno in rassegna, si è cercato innanzitutto di proseguire il dibattito internazionale sul finanziamento della cooperazione allo sviluppo nel particolare ambito della promozione del commercio e sugli aiuti economici alle misure di protezione del clima legate alla gestione delle foreste tropicali.

Considerato l'aumento dei prezzi delle materie prime e l'inasprimento della crisi alimentare, risulta ancora più importante rendere più produttiva e competitiva l'agricoltura, ma anche più professionale l'industria di trasformazione. In questo ambito è stata essenziale l'introduzione di standard di sostenibilità che i produttori e i commercianti sono chiamati a rispettare, seppur su base volontaria.

Negli ultimi anni la Svizzera si è impegnata in questa direzione, convinta che se l'industria applica questi standard, ciò non può che giovare allo sviluppo sostenibile dei Paesi coinvolti. Ricerche effettuate assieme alla Germania allo scopo di valutare le ripercussioni concrete di questi strumenti hanno definitivamente persuaso a proseguire il lavoro in comune e a mantenere gli standard di sostenibilità stabiliti per il caffè (Common Code for the Coffee Community), la soia (Roundtable on Responsible Soy) e il cotone (Better Cotton Initiative). Grazie agli impulsi da parte svizzera, è inoltre stato possibile mobilitare altri donatori disposti a finanziare alcune attività dell'organizzazione mantello che riunisce le associazioni nazionali di commercio equo (Fairtrade Labelling Organizations International, FLO), che ha recentemente optato per un approccio più professionale.

624

A livello multilaterale, nel 2008 la Svizzera si è concentrata sui dibattiti concernenti il miglioramento delle capacità commerciali dei Paesi in sviluppo più poveri, promossi nel contesto dell'Enhanced Integrated Framework (EIF). Il segretariato di Ginevra ha potuto entrare in funzione, dotato del personale necessario; si sono inoltre concluse le procedure amministrative per organizzare l'attribuzione di fondi attraverso il sistema delle Nazioni Unite. Per il prossimo quadriennio la Svizzera ha preparato una convenzione programmatica sulla realizzazione di progetti nei Paesi in sviluppo più poveri, collaborando a questo scopo con le organizzazioni delle Nazioni Unite direttamente interessate (UNCTAD, ITC, OIL, UNIDO), riunite in seno al gruppo interistituzionale per il coordinamento dei settori commerciale e produttivo (UN Interagency Cluster on Trade and Productive Sectors). Il nostro Paese ha inoltre partecipato alle iniziative per arginare la distruzione delle foreste tropicali, aderendo all'esame dei nuovi sistemi di certificazione commerciale in grado di offrire garanzie soddisfacenti. L'aiuto elvetico passa soprattutto attraverso il fondo Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), istituito dalla Banca mondiale nel 2008. La Svizzera adotta un approccio globale, mettendo in relazione queste iniziative di tipo climatico con altri obiettivi, quali la salvaguardia della biodiversità o il coinvolgimento delle comunità indigene nello sfruttamento delle foreste tropicali, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

Strumenti innovativi messi a punto e offerti in collaborazione con la Banca mondiale hanno permesso di registrare notevoli progressi nella protezione del clima (assicurazioni climatiche) e nella sicurezza alimentare (perdita dei raccolti) nei Paesi del Sud.

In margine agli accordi di libero scambio che l'AELS ha concluso con l'Egitto e la Tunisia sono stati avviati due progetti di assistenza tecnica, che consentiranno ai due Paesi partner di migliorare le loro capacità di esportazione e di offrire una formazione specifica agli impiegati dei loro servizi doganali.

7.2.1.3

Promozione degli investimenti

In questo ambito la SECO mira a migliorare il clima economico e a promuovere le PMI nei Paesi partner.

Questa attività si concentra in larga parte sul finanziamento di imprese attraverso intermediari. Di questo si occupa, su incarico della SECO, la Sifem SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets). Nel corso del 2008 sono state autorizzate tre nuove partecipazioni a fondi di rischio in Africa occidentale, Sudafrica e Vietnam, nonché una linea di credito a una banca nicaraguense, il tutto per complessivi 30 milioni di franchi. Si sono inoltre individuate interessanti opportunità di investimento nel settore ambientale, considerato di primaria importanza: la SECO detiene, ad esempio, una partecipazione a un fondo sudafricano che promuove le energie rinnovabili. È inoltre prevista la partecipazione a due fondi, il primo asiatico e il secondo latinoamericano, attivi nel settore delle tecnologie ecosostenibili. Alla luce della crisi finanziaria mondiale, sarà ancora più importante sorvegliare costantemente e scrupolosamente tutti questi portafogli di investimento. Il gruppo di lavoro che riunisce rappresentanti della SECO e membri dell'Amministrazione federale delle finanze ha proseguito i lavori in vista di istituzionalizzare la Sifem SA, un progetto che con ogni probabilità sarà portato a termine nel corso del 2009, sotto forma di proposta al Consiglio federale.

625

7.2.1.4

Finanziamento di infrastrutture

In questo ambito ci si concentra soprattutto sulla mobilitazione di capitali privati, con i quali promuovere la costruzione di infrastrutture di base nei Paesi in sviluppo.

Non si tratta solo di sostenere direttamente i partenariati tra il settore pubblico e il settore privato, ma anche di adottare misure in grado di migliorarne le condizioni quadro, come ad esempio consolidare la relativa regolamentazione oppure perfezionare la gestione di aziende pubbliche di approvvigionamento, in modo da migliorare la loro situazione economica e così facendo renderle più affidabili agli occhi dei creditori. Con il Ghana, ad esempio, è stato concluso un accordo di sostegno volto ad appoggiare l'autorità nazionale di regolamentazione e controllo delle imprese di produzione e approvvigionamento nel settore elettrico e idrico. La Svizzera ha inoltre partecipato a due iniziative di facilitazione multilaterali, intese a sviluppare progetti di partenariato tra il settore pubblico e il settore privato e a favorirne un finanziamento locale.

Durante l'anno in esame sono stati portati avanti gli ultimi progetti di linee di finanziamento misto con Egitto, Giordania, Vietnam, Cina, Tunisia e Guatemala. In Cina sono entrati in funzione un impianto di incenerimento dei rifiuti e una stazione di depurazione delle acque che fanno ricorso a tecnologie svizzere. In Egitto sono stati approvati diversi e importanti contratti di fornitura legati al progetto nazionale di dono del sangue. Sono inoltre state approvate forniture per progetti sanitari in Giordania, che hanno permesso di modernizzare diversi ospedali. In Tunisia, infine, è stato messo a punto un piano per rendere più efficace una stazione di depurazione delle acque.

7.2.2

Misure di aiuto ai Paesi dell'Europa dell'Est e della Comunità degli Stati indipendenti (CSI)

7.2.2.1

Finanziamento di infrastrutture

Il finanziamento di infrastrutture è, in termini di volume, il principale strumento di cooperazione con l'Europa dell'Est e la CSI. Risanare, modernizzare e ampliare gli impianti di base contribuisce alla crescita economica e migliora le condizioni di vita della popolazione. Il programma si concentra innanzitutto sui settori energetico e idrico e, per alcuni progetti, sui sistemi di catasto e sui trasporti pubblici.

I progetti nel settore energetico, che vanno dall'elettricità al teleriscaldamento, mirano soprattutto a rendere più efficaci la produzione, la distribuzione e il consumo: contribuiscono quindi in larga misura a migliorare l'approvvigionamento e a risanare le finanze delle aziende attive nel settore, senza dimenticare che concorrono anche a diminuire le emissioni di CO2. In questo ambito va menzionato soprattutto un progetto realizzato in Tagikistan: mediante la posa di contatori e l'introduzione di un nuovo sistema contabile ci si prefigge di risanare la situazione economica delle società nazionali che distribuiscono gas ed elettricità, con ricadute positive sulle finanze pubbliche. Il progetto mira inoltre a preparare queste società alla privatizzazione e alla commercializzazione. In una centrale termica serba è stato installato un nuovo sistema di controllo e di gestione, così da ridurre in larga parte le perdite di energia e le emissioni. In Albania è in corso uno studio di fattibilità per introdurre un sistema di sorveglianza degli sbarramenti idroelettrici sui fiumi Drin e Mat, che 626

garantirebbe l'approvvigionamento in energia elettrica e la protezione della popolazione.

Per migliorare la distribuzione di acqua potabile e l'evacuazione delle acque luride sono stati promossi investimenti nelle reti e negli impianti di produzione e di depurazione, e sono state adottate misure di sostegno tecnico per migliorare la gestione delle infrastrutture e delle risorse idriche. I risultati finanziari delle società di approvvigionamento e le condizioni quadro giuridiche sono determinanti per la solidità nel tempo di queste infrastrutture. Con i diversi partner locali si prosegue l'indispensabile dialogo politico, coordinato a livello nazionale con gli altri donatori.

Nell'anno in rassegna, ad esempio, è stato approvato un nuovo progetto nel settore idraulico in Macedonia. La costruzione della stazione di depurazione sul fiume Vardar, permetterà di depurare le acque del fiume, con benefici per i due Paesi che cofinanziano il progetto, ossia la Macedonia e la Grecia. Dopo la conclusione della prima fase di intervento sulla rete di acqua potabile della città tagika di Chujand, sono state approvate le misure di risanamento della rete anche per gli altri quartieri; la nuova fase permetterà di migliorare l'approvvigionamento idrico e comprenderà anche interventi di depurazione.

7.2.2.2

Aiuto macroeconomico

A livello macroeconomico, la SECO si concentra sull'assistenza tecnica e sul consolidamento istituzionale. Il suo programma è attento soprattutto alla governance economica, alla gestione delle finanze statali, alle proiezioni macroeconomiche e al controllo del debito pubblico, soprattutto in Asia centrale e in Azerbaigian. In Serbia è inoltre stato lanciato un programma per modernizzare il settore bancario.

7.2.2.3

Promozione degli investimenti e cooperazione commerciale

La riforma dell'ambiente degli affari rimane un compito prioritario nell'Europa dell'Est. A questo scopo, nel quadro del partenariato strategico con la Società finanziaria internazionale (SFI), sono stati avviati nuovi progetti in Asia centrale e in Azerbaigian, allo scopo di abbattere le barriere amministrative che ostacolano la fondazione di imprese e, così facendo, di favorire gli investimenti. L'impegno per mobilitare a lungo termine capitali a favore di PMI e microimprese in Europa dell'Est è proseguito con l'apertura di due linee di credito a istituzioni finanziarie in Albania e in Azerbaigian. Questi investimenti sono gestiti dalla Sifem SA su mandato della SECO. Alla luce delle conseguenze della crisi finanziaria mondiale, in particolare in Europa centrale e sudorientale, appare ancor più indispensabile mantenere una sorveglianza accurata e costante sui portafogli di investimento della SECO.

7.2.3

Contributo all'allargamento

Gli accordi quadro bilaterali concernenti il contributo svizzero all'UE allargata ai dieci nuovi membri sono stati siglati a Berna il 20 dicembre 2007. Durante il primo semestre del 2008 i Paesi partner hanno predisposto le strutture e le basi legali 627

indispensabili per la realizzazione pratica dell'operazione e hanno reclutato il personale necessario. Con quasi tutti i Paesi partner la Svizzera ha firmato un accordo di assistenza tecnica e un altro per lo stanziamento dei mezzi necessari alla preparazione dei progetti. Durante il secondo semestre, in Ungheria, Slovenia e Polonia sono stati pubblicati inviti a presentare proposte (calls for proposals). I governi di Estonia, Lettonia, Lituania e Malta hanno individuato un certo numero di progetti che potrebbero entrare in linea di conto per un aiuto svizzero. Ai servizi responsabili del contributo all'allargamento, ossia SECO e DSC, sono pervenute per un esame preliminare numerose domande ufficiali di finanziamento. Entro la fine del 2008 la DSC e la SECO hanno approvato, di principio o definitivamente, progetti per un importo complessivo di 127 milioni di franchi. Sia in Svizzera sia nei Paesi partner sono state organizzate diverse riunioni informative, mentre l'apposito sito Internet25 è stato ampliato.

In febbraio, il Consiglio federale ha deciso, fatta salva l'approvazione delle Camere, di accordare alla Bulgaria e alla Romania, nuovi membri dell'UE dal 1° gennaio 2007, un contributo autonomo per ridurre le disparità economiche e sociali. Esso ammonterà complessivamente a 257 milioni di franchi (Bulgaria: 76 mio. di fr., Romania: 181 mio. di fr.). La dichiarazione di intenti nei confronti dell'UE è stata siglata il 25 giugno.

7.3

Istituzioni multilaterali di sviluppo

7.3.1

Gruppo della Banca mondiale

Il Parlamento ha preso due decisioni di principio nel corso dei dibattiti relativi ai messaggi della SECO e della DSC. Da un lato, ha incaricato il Consiglio federale di presentare nuove proposte nel 2009 per permettere di raggiungere a medio termine lo scopo APD dello 0,5 per cento. Dall'altro ha fissato un limite per il finanziamento dell'aiuto allo sviluppo multilaterale (40% del credito quadro della DSC).

Allineandosi sugli impegni presi dalla comunità internazionale per raggiungere gli Obiettivi del millennio, il Gruppo della Banca mondiale ha incrementato dal profilo quantitativo e qualitativo i suoi aiuti ai Paesi più poveri e ai Paesi in sviluppo più avanzati. La rilevanza assunta dalla ricostituzione dei fondi dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e l'aumento delle attività della Società finanziaria internazionale (SFI) confermano la domanda, l'efficacia e la fiducia riposta dai membri nell'istituzione. Grazie al significativo risultato intermedio registrato dalla riforma in corso all'interno della Banca, i Paesi membri sono ora meglio rappresentati negli organi direttivi e l'istituzione funziona in modo più soddisfacente. La sua strategia è inoltre stata rivista in funzione dei bisogni legati alla protezione del clima.

Minacciando di mettere in pericolo il frutto di lunghi anni di cooperazione, nel corso degli ultimi mesi del 2008 la crisi finanziaria internazionale è venuta ad aggiungersi al rincaro delle materie prime e delle derrate alimentari, che già da qualche tempo ponevano seri problemi a numerosi Paesi in sviluppo. La Banca mondiale ha offerto il suo aiuto ai Paesi colpiti, sotto forma di fondi e di specifici servizi di analisi eco-

25

628

Per maggiori informazioni: http://www.contributo-allargamento.admin.ch.

nomica e di consulenza politica. Ha inoltre posto al centro del dibattito la riorganizzazione del sistema internazionale di finanziamento e di sviluppo.

7.3.1.1

15a ricostituzione del fondo dell'Agenzia internazionale per lo sviluppo (IDA-15)

All'inizio del 2008 il Consiglio dei governatori ha approvato i negoziati relativi alla 15a ricostituzione del Fondo IDA, che consente di stanziare 41,6 miliardi di dollari per le attività dell'Agenzia nel prossimo triennio. La Svizzera si è dichiarata pronta a partecipare con un contributo di 736 milioni di franchi (+23 % rispetto a IDA-14): ciò significa una riduzione della sua quota parte, che passa dal 2,26 per cento di IDA-14 al 2,10 per cento di IDA-15. Il nostro Paese perde così un posto nella classifica dei contribuenti dell'Agenzia, slittando dal 10° all'11°rango.

7.3.1.2

Rappresentanza dei Paesi membri negli organi direttivi

Da qualche tempo la Banca mondiale si occupa della riforma dei «voti e (della) partecipazione» dei Paesi in sviluppo nella direzione dell'istituzione. Durante l'assemblea annuale dell'ottobre 2008, i dibattiti sono sfociati nell'adozione di una serie di misure che consentono di raddoppiare i voti di base (misura di cui beneficiano soprattutto i Paesi poveri di piccole dimensioni), estendere la presenza dei Paesi africani nel consiglio d'amministrazione, rendere più trasparente l'elezione del presidente, diversificare maggiormente il personale impiegato, decentralizzare in una certa misura il potere decisionale e riesaminare le quote parte dei membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) in funzione del peso relativo dei Paesi nell'economia mondiale e del mandato specifico dell'istituzione.

Quest'ultimo provvedimento è ancora in discussione e dovrebbe essere finalizzato entro la riunione annuale della banca nel 2011. Tutte queste misure non hanno alcuna ripercussione immediata sulla presenza del nostro Paese in seno al Consiglio d'amministrazione, dove conserva un seggio permanente.

7.3.1.3

Attività relative al cambiamento climatico

La nuova strategia della banca per fronteggiare le minacce in materia di cambiamento climatico fa appello a tutte le sue agenzie e tocca numerosi settori quali l'energia, i trasporti, la gestione delle foreste e l'agricoltura. Essa prevede in particolare di istituire fondi di investimento climatici che consentiranno di stanziare più di 6 miliardi di dollari per trasferire tecnologie pulite, utilizzare energie rinnovabili, incoraggiare l'adozione di criteri di sostenibilità nello sfruttamento delle foreste e introdurre nei Paesi in sviluppo gli adeguamenti necessari per affrontare i mutamenti climatici. La Svizzera ha appoggiato la dimensione multisettoriale della strategia, che pone l'accento sui punti critici e sulle capacità della banca di mobilitare risorse tanto a livello pubblico quanto a livello privato. Ha inoltre sottolineato il vantaggio comparativo di cui la banca si può avvalere per realizzare condizioni quadro legali che favoriscano gli investimenti del settore privato.

629

7.3.2

Banche regionali di sviluppo

I compiti essenziali delle quattro banche regionali di sviluppo sono ridurre la povertà, promuovere la crescita economica e favorire l'integrazione a livello regionale dei Paesi beneficiari. Nel corso del 2008 i dibattiti hanno affrontato, accanto a questioni strategiche quali i negoziati relativi alla ricostituzione dei fondi e alle riorganizzazioni, soprattutto le conseguenze delle crisi mondiali (alimentare, finanziaria) sulle banche e sui Paesi beneficiari.

7.3.2.1

Banca africana di sviluppo

I negoziati attorno alla ricostituzione del Fondo africano di sviluppo (AfDF-11) si sono conclusi con successo. La Svizzera ha leggermente ridotto la sua partecipazione rispetto all'AfDF-10, stanziando questa volta 146 milioni di franchi, che corrispondono a una quota del 2,47 per cento. I considerevoli importi versati provano la fiducia che i donatori nutrono nei confronti dell'istituzione, alla quale tocca ora mettere a punto e lanciare la sua politica e le sue strategie a medio termine, infittire la sua rete di rappresentanze nei vari Paesi, così da renderla solida nel tempo, e migliorare le sue capacità di intervento operativo.

7.3.2.2

Banca asiatica di sviluppo

I negoziati attorno alla ricostituzione del Fondo asiatico di sviluppo (AsDF-10) si sono conclusi con successo nel corso del mese di maggio. Il fondo ha ricevuto 4,2 miliardi di dollari di nuovi contributi per il periodo compreso tra il 2009 e il 2012. Durante i negoziati la Svizzera ha prospettato, come per l'AsDF-9, un contributo di 53 milioni di franchi, ossia una quota parte ridotta pari all'1,1 per cento. Il Fondo utilizzerà i mezzi a disposizione per realizzare progetti di sviluppo nei Paesi più poveri dell'Asia.

Gli obiettivi fondamentali della nuova strategia a lungo termine sono sostanzialmente, entro il 2020, promuovere l'integrazione a livello regionale e raggiungere una crescita rispettosa dell'ambiente che abbia nel contempo ricadute positive per tutti gli strati della popolazione. La banca intende ora concentrare le sue attività sui suoi punti di forza e impegnarsi maggiormente a favore del settore privato. Ha inoltre avviato i dibattiti preliminari in vista di un eventuale quinto aumento generale di capitale.

7.3.2.3

Banca interamericana di sviluppo

Nell'ambito della riorganizzazione della Banca interamericana di sviluppo saranno unificate le tre parti del settore privato (Multilateral Investment Fund, Interamerican Investment Corporation, Structured and Corporate Finance), così da rendere più efficace il sostegno diretto. La nuova strategia a medio termine, ossia per il periodo compreso tra il 2009 e il 2012, si occuperà della struttura della concessione dei crediti, dell'efficacia dello sviluppo, dell'addizionalità delle operazioni e renderà più flessibili gli strumenti di finanziamento. Tutti i governatori hanno approvato l'ade630

sione della Cina; resta ancora da definire se essa parteciperà a un gruppo di voto del Consiglio esecutivo. In seguito alla crisi finanziaria, la banca ha inoltre lanciato un pacchetto di misure di aiuto per un importo complessivo di 6 miliardi di dollari, finanziato con fondi interni, allo scopo di continuare a garantire al settore privato della regione il necessario accesso ai crediti.

7.3.3

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

Al termine dei dibattiti sorti attorno alla destinazione del considerevole utile netto registrato dalla BERS (1,1 mia. di euro) è stato deciso di stanziarne una parte per sovvenzionare attività di cooperazione tecnica, sull'esempio di quanto già fatto da altre banche di sviluppo. A titolo eccezionale, una parte dei benefici è inoltre stata riservata al finanziamento dei principali fondi di sicurezza nucleare gestiti dall'istituto (Chernobyl Shelter Fund e Nuclear Safety Account). I governatori hanno inoltre autorizzato l'allargamento geografico degli interventi, integrando la Turchia tra i nuovi Paesi beneficiari.

Il tedesco Thomas Mirow è stato nominato presidente della BERS per un periodo di quattro anni; succede a Jean Lemierre, che ha ricoperto questa funzione durante i due quadrienni precedenti. La Svizzera ha nominato Werner Gruber della SECO quale nuovo direttore esecutivo svizzero presso la BERS a partire dal 1° dicembre 2008.

7.3.4

Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB)

Dopo aver registrato un beneficio di 93 milioni di euro l'anno scorso, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (di cui la Svizzera è membro dal 1974) ha potuto proseguire le sue attività all'insegna della stabilità durante tutto l'anno in esame, malgrado la crisi finanziaria. Nello stesso periodo, il suo operato in Georgia è stato oggetto di un dibattito politicamente assai sensibile. Allo scopo di ricentrare le proprie priorità geografiche e tematiche, di accrescere l'efficacia e migliorare la governance, la banca ha chiesto a un gruppo di personalità di primo piano di analizzare il suo operato. Nel 2009 inizierà ad applicare le raccomandazioni formulate.

8

Relazioni economiche bilaterali Gestire con regolarità i contatti bilaterali consente di consolidare e approfondire le relazioni con importanti partner economici, al di fuori dei gremii internazionali e degli accordi di libero scambio. In tal senso questo tipo di contatti integra e completa l'impegno profuso a livello multilaterale.

Durante l'anno in esame, le relazioni economiche bilaterali del nostro Paese sono state contraddistinte da una dinamica senz'altro positiva, nonostante le turbolenze attraversate, a livello mondiale, dai mercati finanziari e da quelli delle materie prime. Gli scambi commerciali con l'UE, il nostro partner più 631

importante, hanno continuato a evolvere positivamente. Grazie a diversi accordi, inoltre, è stato possibile rinsaldare i già stretti legami con gli Stati Uniti e il Canada.

Nell'ambito delle strategie di economia esterna adottate nei confronti di importanti Paesi emergenti quali Brasile, Russia, India, Cina (BRIC), il Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC)26, Messico e Sudafrica è stato possibile rafforzare ulteriormente i contatti bilaterali attraverso missioni economiche specifiche e durante le riunioni delle commissioni miste. Sono inoltre state messe a punto nuove strategie nei confronti di Indonesia e Turchia. L'intesa di fondo raggiunta in merito all'accordo di libero scambio tra Svizzera e Giappone dimostra che, a determinate condizioni, una soluzione a livello esclusivamente bilaterale può dare esiti molto positivi.

8.1

Europa occidentale e sudorientale

L'anno in esame ha visto aumentare ulteriormente la quota di commercio svizzero in direzione dell'Europa, che durante i primi tre trimestri si è situata attorno al 73 per cento. L'UE, verso la quale confluisce il 70 per cento del commercio estero svizzero, rimane in questo ambito il più importante interlocutore del nostro Paese. Nonostante la crisi finanziaria internazionale, durante i primi nove mesi dell'anno gli scambi economici con i 27 Paesi membri sono aumentati del 5,6 per cento. I mercati dell'Europa centrale (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria) sono diventati più importanti per le esportazioni elvetiche, con un incremento superiore al 20 per cento. Durante il medesimo periodo, il commercio verso la Turchia è cresciuto dal canto suo del 4,2 per cento.

Durante il 2008 i contatti bilaterali con i Paesi dell'UE si sono fatti ancora più intensi. In gennaio la responsabile del DFE si è recata a Vienna per incontrare il suo omologo austriaco Martin Bartenstein. In maggio si è tenuta in Austria, a Dürnstein, l'annuale riunione dei ministri dell'economia di Germania, Austria e Svizzera. È inoltre stato istituito un gruppo di lavoro trilaterale, incaricato di occuparsi delle questioni legate all'applicazione dell'accordo di libero scambio con l'UE e delle misure d'accompagnamento, la cui prima seduta si è tenuta in settembre. Nel corso del mese di giugno la responsabile del DFE ha incontrato a Madrid e Barcellona il ministro dell'economia e delle finanze Pedro Solbes, il ministro dell'agricoltura Elena Espinosa, il ministro dell'economia e dell'innovazione Cristina Garmendia e il presidente del governo catalano José Montilla. In settembre, la responsabile del DFE, accompagnata da una delegazione economica, si è recata in viaggio ufficiale di lavoro a Bucarest, dove ha potuto discutere con il suo omologo Varujan Vosganian, con il ministro dello sviluppo László Borbély e con il ministro del commercio estero Ovidiu Silaghi. Alla fine di settembre ha ricevuto a Berna il ministro bulgaro dell'economia e dell'energia Petar Dimitrov e il vice primo ministro slovacco Dusan Caplovic. In ottobre, la responsabile del DFE si è recata a Londra dove ha incontrato il nuovo ministro dell'economia inglese Peter Mandelson e il ministro dello sviluppo Douglas Alexander. In dicembre ha accolto a Berna il ministro del commercio svedese Eva Björling. Il segretario di Stato dell'economia, dal canto suo, si è recato 26

632

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

in visita ufficiale a Berlino in febbraio e in Polonia nel mese seguente, accompagnato da una delegazione economica. Tutti gli incontri hanno dimostrato l'estrema importanza che rivestono le relazioni bilaterali con singoli Paesi membri dell'UE per i rapporti tra la Svizzera e la Commissione europea. In giugno il segretario di Stato si è recato in Islanda e Norvegia.

In seguito all'adesione della Repubblica Ceca all'UE, è stato necessario abrogare l'accordo commerciale bilaterale del 1953.

Nell'ambito delle relazioni bilaterali con l'Europa sudorientale vanno menzionati in particolare il riconoscimento del Kosovo e il consolidamento dei contatti con la Turchia. Il 27 febbraio 2008, annunciando il riconoscimento del Kosovo, il Consiglio federale ha espresso la volontà di rafforzare ulteriormente le sue relazioni commerciali con la Serbia. Considerato l'aumento dell'importanza economica della Turchia, il DFE ha deciso di preparare una strategia per intensificare le sue relazioni con questo Paese. In novembre la responsabile del DFE si è recata ad Ankara e Istanbul, accompagnata da una delegazione economica, allo scopo di approfondire il dialogo con questo partner dal considerevole potenziale. Anche le riunioni delle commissioni economiche miste bilaterali tenutesi a Berna con la Serbia (marzo) e ad Ankara con la Turchia (maggio) hanno contribuito a consolidare i contatti con questi due Paesi.

8.2

Europa dell'Est e Comunità degli Stati indipendenti (CSI)

Durante il primo semestre del 2008 l'aumento dei prezzi delle materie prime ha consentito ai Paesi della CSI di registrare un'importante crescita economica. Ciò ha avuto ricadute positive sulle esportazioni svizzere nella regione, che durante i primi tre trimestri dell'anno sono aumentate del 20 per cento. Sulla globalità del commercio estero svizzero, la quota di questi Paesi è rimasta invariata (1,6 %) soprattutto in seguito alla diminuzione delle importazioni dalla Russia, in particolare di metalli preziosi. Nel secondo semestre dell'anno la maggior parte dei Paesi della CSI ha assistito a un rallentamento della crescita economica causato, tra gli altri fattori, dal cedimento dei prezzi delle materie prime e da una penuria dei crediti, fenomeni entrambi indotti dalla crisi finanziaria internazionale. Per le imprese svizzere, Russia e Ucraina sono diventate mercati d'esportazione sempre più importanti.

Nei confronti della Russia il DFE ha continuato ad applicare la stessa strategia. In tale contesto, in luglio la consigliera federale Doris Leuthard, accompagnata da una delegazione economica, si è recata a Mosca dove con la sua omologa Elvira Nabiullina ha siglato un piano di intervento che comprende le principali misure per migliorare il quadro generale delle relazioni economiche tra i due Paesi. Il piano d'intervento prevede, in particolare, incontri annuali a livello ministeriale, l'analisi di fattibilità di un accordo di libero scambio, una maggiore tutela della proprietà intellettuale e una semplificazione delle procedure di sdoganamento. I contatti con l'Ucraina sono stati intensificati in occasione della visita effettuata in maggio dalla responsabile del DFE, che è stata accolta a Kiev dal suo omologo Bohdan Danylyshyn. In ottobre, inoltre, il Paese è stato visitato da una delegazione economica. Per migliorare le condizioni entro le quali operano le imprese svizzere, le commissioni economiche miste si sono riunite a diverse riprese con i seguenti Paesi: Bielorussia (a Minsk in aprile), Kazakistan (ad Astana in maggio), Kirghizistan (a 633

Biskek in maggio), Ucraina (a Berna in settembre), Russia (a Mosca in novembre) e Moldavia (a Ginevra in dicembre).

8.3

Stati Uniti e Canada

Il 2008 negli Stati Uniti è stato contraddistinto dalla crisi finanziaria e dalle elezioni presidenziali. Il presidente eletto Barack Obama assumerà formalmente la sua carica il 20 gennaio 2009.

Istituito nel maggio del 2006, il Forum di cooperazione Svizzera-Stati Uniti per il commercio e l'investimento ha proseguito le sue attività occupandosi, tra le diverse questioni, di commercio elettronico, protezione dei dati, tutela della proprietà intellettuale, nessi tra scambi economici e sicurezza nonché esportazioni svizzere di carne negli Stati Uniti. A questo proposito sono state organizzate diverse riunioni di esperti, durante le quali è stato possibile formulare le richieste dell'economia svizzera. Nel settore del commercio elettronico, la consigliera federale Doris Leuthard e la rappresentante statunitense al commercio Susan Schwab hanno firmato, il 10 ottobre 2008 a Washington, una «Joint Declaration on Cooperation and Promotion regarding Electronic Commerce» (cfr. n. 5.4). Nell'ambito del Forum ha inoltre avuto luogo uno scambio di lettere con gli Stati Uniti in vista di istituire uno strumento di protezione dei dati che faciliti, a condizione di rispettarne i principi, il trasferimento di informazioni a carattere personale da aziende in Svizzera ad aziende negli Stati Uniti. La Svizzera considera che il livello di protezione dei dati di queste aziende statunitensi sia adeguato.

Il 30 aprile 2007 gli Stati Uniti e la Comunità europea hanno firmato un accordo «cielo aperto» (Open Skies Agreement) e, nel corso dell'autunno dello stesso anno, anche la Svizzera ha avviato i negoziati per un nuovo e più aggiornato accordo aereo che, dopo intense discussioni, è stato concluso il 18 luglio 2008. Anche nei settori scientifico e tecnologico, così come nell'assistenza amministrativa reciproca in campo doganale, si prevede di concludere una serie di accordi che consentano di consolidare la collaborazione.

Grazie al programma Visa Waiver, per entrare sul territorio statunitense e trattenervisi per un periodo inferiore a 90 giorni i cittadini svizzeri non hanno bisogno di alcun visto, a condizione che il loro passaporto rispetti le condizioni poste. A partire dal 12 gennaio 2009 occorrerà inoltre compilare un formulario su Internet, al più tardi tre giorni prima della partenza. Il sistema indicherà
immediatamente se verrà rilasciata un'autorizzazione di viaggio valida due anni. Questo documento dà accesso ai mezzi di trasporto per gli Stati Uniti, ma non garantisce l'ingresso sul territorio americano, che sarà deciso all'arrivo dalle autorità d'immigrazione. Per quanto riguarda la trasmissione di dati relativi ai passeggeri, invece, dopo una proroga di due mesi dell'accordo attualmente in vigore è stato negoziato un nuovo accordo, approvato dal nostro Collegio il 26 novembre 2008.

Il Canada è il secondo più importante partner commerciale della Svizzera sul continente americano. Il 26 gennaio 2008 la consigliera federale Doris Leuthard ha firmato a Davos, assieme ai ministri dell'AELS e al ministro canadese del commercio David Emerson, l'accordo di libero scambio tra l'AELS e il Canada (cfr. n. 4.2), che entrerà in vigore nel 2009.

634

8.4

America Latina

Pur registrando tassi di crescita positivi, i Paesi dell'America Latina non sono stati risparmiati dalle ripercussioni della crisi finanziaria e dal crollo dei prezzi delle materie prime. Le esportazioni elvetiche verso la regione hanno comunque registrato un aumento di due punti percentuali rispetto al 2007, ottenendo così ancora una volta un risultato molto soddisfacente. D'altra parte, diversi Paesi latinoamericani hanno continuato su una linea di maggior interventismo statale. Il Venezuela, ad esempio, ha nazionalizzato le industrie dell'acciaio e del cemento, una misura che ha toccato anche un'azienda svizzera.

La strategia adottata dal Consiglio federale nel dicembre del 2006 nei confronti del Brasile ha continuato ad essere messa in pratica a diversi livelli. La responsabile del DFE ha incontrato il ministro degli affari esteri Celso Amorim, e si sono stretti importanti contatti bilaterali anche ad altri livelli gerarchici. Gli accordi che sono stati conclusi in merito a doppia imposizione, cooperazione scientifica e tecnologica, scambio di tirocinanti e facilitazione delle formalità commerciali contribuiranno senza dubbio a consolidare le relazioni economiche con il Brasile.

A capo di una delegazione economica, la responsabile del DFE si è recata in Messico in febbraio, immediatamente dopo che era stata messa a punto la strategia commerciale svizzera nei confronti del secondo partner commerciale per ordine di importanza in America Latina. Doris Leuthard ha incontrato diversi ministri e il direttore della banca centrale messicana. Alla presenza di numerose personalità del mondo economico elvetico, a metà settembre si è inoltre riunito a Zurigo il gruppo consultivo bilaterale. In tale occasione è stato possibile discutere di diverse tematiche, quali la tutela della proprietà intellettuale, le barriere commerciali non tariffarie e una futura cooperazione nel settore delle tecnologie ambientali.

Nel corso dell'anno in esame è inoltre stato possibile concludere un accordo di libero scambio con la Colombia e portare a termine le trattative in vista di un accordo dello stesso tipo con il Perù (cfr. n. 4.2). In aprile è stato firmato un accordo sulla doppia imposizione con il Cile, e in novembre un accordo quadro di collaborazione con il Venezuela.

8.5

Asia/Oceania

Dopo che, nel 2007, il gruppo di Paesi asiatici in sviluppo ed emergenti ha segnato, con il 9 per cento di incremento, la maggior crescita economica di tutto il pianeta, nel 2008 anch'esso è stato confrontato con l'esplosione dei prezzi delle materie prime e delle derrate alimentari e con la crisi finanziaria mondiale. Mentre il rincaro dei prezzi delle materie prime ha giovato ai Paesi esportatori quali la Malaysia e l'Australia, in altri Paesi della regione la persistente dipendenza dalla domanda dei Paesi industrializzati si è fatta considerevolmente sentire. Malgrado esportazioni estremamente forti, già nel 2007 l'economia giapponese era cresciuta solo mediamente; nel 2008 ha subito i contraccolpi della crisi ed è avanzata solo di pochissimo.

Durante l'anno in esame le esportazioni svizzere nei Paesi asiatici in sviluppo ed emergenti sono evolute chiaramente al di sopra della media. Nei primi nove mesi hanno registrato un aumento dell'11 per cento nella regione dell'ASEAN, del 9 per cento in India e in Cina hanno persino toccato il 19 per cento (Hong Kong ca. 24 %).

Anche le importazioni sono aumentate nettamente: 13 per cento dai Paesi del635

l'ASEAN, 4 per cento dalla Cina (24 % da Hong Kong), 19 per cento dall'India e 24 per cento dal Giappone. Come in passato, quest'ultimo continua ad essere il principale partner commerciale del nostro Paese nella regione seguito, nell'ordine, da Cina, Hong Kong, India, Corea del Sud, Singapore, Australia e Taiwan. La Svizzera è uno dei pochi Paesi che registra complessivamente un bilancio netto positivo nel commercio con l'Asia e l'Oceania. Anche per gli investimenti elvetici si tratta di una regione di grande importanza: i capitali esportati verso India, Singapore, Cina, Corea del Sud e Giappone, ma anche verso Australia e Nuova Zelanda, hanno toccato nel 2007 nuove cifre record. Inversamente, finora solo Singapore e il Giappone sono tra i Paesi che investono fondi significativi in Svizzera. Numerose aziende cinesi, indiane, sudcoreane e taiwanesi perseguono tuttavia strategie di internazionalizzazione che, nei prossimi anni, le porteranno a investire considerevolmente anche in Europa.

Anche nel 2008 sono stati profusi numerosi sforzi per approfondire le relazioni economiche con l'Asia e l'Oceania. In particolare si è continuato a perseguire la strategia di economia esterna stabilita nei confronti di India e Cina e si sono approfondite le trattative per un accordo di libero scambio con il Giappone. Dopo quattro tornate di negoziati, nel settembre del 2008 la Svizzera e il Giappone hanno raggiunto un'intesa di fondo sul contenuto di un possibile accordo (cfr. n. 4.3), che dovrebbe entrare in vigore, dopo la firma e l'approvazione da parte dei parlamenti dei due Paesi, già entro la fine del 2009. Sarebbero così gettate le basi per l'istituzione di una commissione mista Svizzera-Giappone. In maggio la consigliera federale Doris Leuthard si è recata in Cina dove ha incontrato il ministro del commercio Chen Deming. La visita si prefiggeva di aprire i negoziati in vista di un accordo bilaterale di libero scambio, di promuovere una maggiore tutela della proprietà intellettuale e di lanciare le basi per una futura cooperazione nel settore ambientale. Questi temi sono stati ripresi e approfonditi in settembre dal segretario di Stato Jean-Daniel Gerber in occasione della sua visita in Cina e in dicembre durante il 18° incontro della Commissione mista Svizzera-Cina a Morat. Nel 2008 si sono avuti intensi
contatti anche con l'India: in aprile la responsabile del DFE si è recata a Nuova Delhi e nell'India meridionale (Bangalore, Mysore e Mumbai) a capo di una delegazione economica. Per l'occasione ha incontrato il ministro del commercio Kamal Nath, il ministro delle scienze Kapil Sibal e il ministro delle finanze Palaniappan Chidambaram. In ottobre si è tenuto a Nuova Delhi l'11° incontro della Commissione mista Svizzera-India.

Uno degli obiettivi della SECO per il 2008 era mettere a punto una strategia globale di economia esterna nei confronti dell'Indonesia, uno dei Paesi partner più importanti della cooperazione svizzera allo sviluppo. Dopo l'entrata in vigore di numerose riforme politiche ed amministrative, l'Indonesia presenta ora interessanti prospettive di sviluppo economico. Il numero di abitanti ne fa il quarto Paese più popoloso del pianeta, e già ora esso si situa, nella regione, al sesto posto in ordine di importanza tra le piazze economiche dove investono le imprese svizzere, dopo Singapore, Giappone, Australia, Hong Kong e Cina, ma davanti a India e Corea del Sud.

Un'inchiesta svolta tra le imprese svizzere attive in loco ha rivelato l'esistenza di una serie di problemi che gravano su questo grande mercato: pastoie amministrative e fiscali, lacune nella tutela della proprietà intellettuale, difficoltà di ordine infrastrutturale e un sistema educativo insufficiente. Sulla base dei risultati di questa inchiesta è stato possibile elencare una serie di misure da adottare nel corso dei prossimi anni. In primo piano si trovano la conclusione di un accordo globale di 636

libero scambio tra Indonesia e Paesi dell'AELS, l'istituzione di una commissione mista e l'approfondimento della cooperazione bilaterale in diversi ambiti quali la fiscalità, la protezione degli investimenti e la proprietà intellettuale. Dopo aver ricevuto a Berna in aprile il ministro degli esteri e vice primo ministro del Laos Thoungloun Sisoulith, in luglio il segretario di Stato Jean-Daniel Gerber si è recato in Indonesia, a Singapore, in Malaysia, in Thailandia e nel Laos.

8.6

Medio Oriente e Africa

Nonostante la crisi finanziaria internazionale, nel 2008 i Paesi del Medio Oriente27 e dell'Africa hanno registrato una crescita superiore alla media. La forte domanda di petrolio a livello mondiale, nonché l'aumento dei prezzi del carburante e del gas e una considerevole spesa pubblica hanno permesso ai Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) di aumentare in media del 7,1 per cento il loro prodotto interno lordo. Il Sudafrica, l'economia più importante del continente, ha dal canto suo dovuto affrontare problemi globali ma anche interni, in particolare una straordinaria crisi energetica, una svalutazione della moneta e un tasso di inflazione elevatissimo. Malgrado ciò, nel 2008 è stato in grado di registrare una crescita del 3,8 per cento.

La Svizzera ha saputo cogliere i lati positivi di queste dinamiche e dell'apertura graduale dei mercati africani e mediorientali: durante i primi tre trimestri del 2008 le esportazioni verso queste due zone hanno registrato un aumento del 17,5 per cento, situandosi attorno ai 9,2 miliardi di franchi, di fronte a un aumento globale delle esportazioni di solo il 7,7 per cento. Anche gli investimenti diretti in Africa sono aumentati, per un flusso di capitali complessivo di 1,2 miliardi di franchi nel 2007; gli investimenti diretti in Medio Oriente sono invece diminuiti (meno 231 mio.

di fr.).

L'applicazione della strategia di economia esterna nei confronti dei Paesi del GCC, approvata dal Consiglio federale nell'ottobre 2007, ha registrato un primo successo nel corso del 2008 con la firma dell'accordo di libero scambio tra GCC e AELS (cfr.

n. 4.2). Il 9 agosto 2008 è inoltre entrato in vigore l'accordo tra Svizzera e Arabia Saudita sul promovimento e la reciproca tutela degli investimenti. Il 21 agosto è stato firmato un accordo di doppia imposizione con gli Emirati Arabi Uniti. Il 27 ottobre la responsabile del DFE ha ricevuto il ministro degli affari esteri degli Emirati Arabi Uniti Sheikha Lubna al-Qasimi, giunta a Berna per una visita di lavoro. Con l'Arabia Saudita si sta esaminando la possibilità di riattivare la commissione economica mista bilaterale.

Anche la strategia di economia esterna decisa nei confronti del Sudafrica ha avuto i primi esiti positivi. L'accordo di libero scambio AELS­SACU28 è entrato in vigore il 1° maggio 2008
(cfr. n. 4.2). L'8 marzo Svizzera e Sudafrica hanno firmato un memorandum d'intesa per promuovere la collaborazione reciproca, ponendo in tal modo le basi per istituire un comitato economico misto, che si è poi riunito per la prima volta a Zurigo il 14 maggio. Lo stesso giorno, alla presenza del ministro 27

28

Medio Oriente: i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC), ossia Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar, nonché Giordania, Iran, Israele, Libano, Siria e Yemen.

Unione doganale sudafricana: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland.

637

sudafricano del commercio e dell'industria e del segretario di Stato del DFE, si è tenuto un forum economico al quale hanno preso parte rappresentanti di industrie dei due Paesi. Il giorno seguente il ministro sudafricano è poi stato ricevuto a Berna dalla responsabile del DFE.

Le relazioni con l'Algeria si sono intensificate durante l'anno in esame, come dimostrano i progressi realizzati nel 2008 nei negoziati in vista di un accordo di libero scambio con l'AELS (cfr. n. 4.1), ma anche la presenza dell'Algeria come ospite d'onore del Comptoir suisse tenutosi a Losanna in settembre. In margine a questa manifestazione la responsabile del DFE ha potuto incontrare il ministro algerino del commercio per un colloquio di lavoro. Il 5 e il 6 dicembre si è inoltre recata ad Algeri per una visita di lavoro.

9

Controllo delle esportazioni e misure d'embargo Durante l'anno in esame l'Iran è stato oggetto di sanzioni e di controlli delle esportazioni. In marzo, adottando la risoluzione 1803, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inasprito le misure collettive di coercizione nei suoi confronti, poiché il governo iraniano si è ostinato a proseguire le attività legate all'arricchimento di uranio. A partire da quel momento è stata vietata la fornitura di beni a duplice impiego importanti nel settore nucleare, ancora consentita a determinate condizioni, e sono state estese le misure di restrizione finanziaria e di limitazione dei movimenti nei confronti di persone e imprese legate al programma atomico e missilistico iraniano. Il Consiglio di sicurezza ha inoltre esortato tutti i Paesi a sorvegliare da vicino le transazioni degli istituti finanziari con sede sul loro territorio con le banche iraniane. Gli esportatori e gli intermediari finanziari svizzeri sono ora molto più sensibili di fronte ai rischi che comportano le relazioni commerciali con questo Paese: lo si deduce dall'aumento delle richieste di informazione in tal senso che sono pervenute alla SECO.

In ottobre il Consiglio federale ha deciso di rivedere la legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202), che costituisce la base legale dei controlli delle esportazioni di beni militari specifici e di beni a duplice impiego. Tra i primi figurano anche velivoli militari di addestramento muniti di agganci per sospendere munizioni. In gennaio i media hanno rivelato che uno dei Pilatus PC-9 svizzeri esportati in Ciad era stato utilizzato a fini bellici, contrariamente allo scopo finale ufficialmente dichiarato. Dopo aver effettuato i necessari chiarimenti, la SECO e il DFAE hanno confermato l'impiego abusivo del mezzo. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di adottare sanzioni contro il Ciad e di rivedere la LBDI. In tal senso propone di introdurre un nuovo motivo che permetta di respingere una domanda d'autorizzazione d'esportazione se la tutela di interessi preponderanti della Svizzera lo richiede.

638

9.1

Misure contro la proliferazione di beni utilizzabili per la produzione di armi di distruzione di massa, dei loro sistemi vettori e di armi convenzionali

9.1.1

Controllo dei beni soggetti ad autorizzazione

A livello internazionale esistono quattro regimi di controllo delle esportazioni, ai quali aderiscono una quarantina di Paesi, tra cui la Svizzera: il Gruppo Australia (prodotti biologici e chimici), il Gruppo dei fornitori nucleari (NSG), il Regime di controllo delle tecnologie balistiche (MTCR) e l'intesa di Wassenaar (armamenti convenzionali). A livello nazionale, i prodotti soggetti ad autorizzazione sono specificati negli allegati di due ordinanze: l'ordinanza del 25 giugno 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1) e l'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul controllo dei composti chimici (OCCC; RS 946.202.21). Gli allegati dell'OBDI sono aggiornati periodicamente in funzione delle decisioni prese nell'ambito dei regimi di controllo delle esportazioni menzionati sopra.

L'ultimo aggiornamento della lista di beni a duplice impiego che si trova nell'allegato 2 OBDI risale al 1° marzo 2008. Con questo adeguamento le modifiche e i complementi apportati alle liste di beni nell'ambito dei regimi di controllo delle esportazioni sono stati recepiti nella legislazione svizzera sul controllo dei beni. Nel settore delle tecnologie balistiche sono stati precisati i parametri di controllo per camere ambientali29, ed è stata aggiunta una nuova sostanza che può essere utilizzata come additivo per carburante missilistico. Inoltre, sono ora più approfonditi i controlli di determinati prodotti che possono essere utilizzati su velivoli senza equipaggio. In seno al NSG, durante l'anno in esame sono stati portati avanti i lavori per giungere a un controllo specifico dei prodotti e delle tecnologie destinati alla separazione di isotopi stabili, così come una revisione integrale della lista dei materiali nucleari.

Durante il 2008 nel regime NSG è stato introdotto un importante cambiamento: dopo lunghi e complicati negoziati, il 27 luglio 2007 gli Stati Uniti e l'India avevano infatti concluso un accordo di collaborazione nel settore nucleare civile, approvato, un anno più tardi, dal Congresso indiano, seppure con un margine strettissimo. Il 1° agosto l'India ha siglato con l'AIEA un accordo sulle garanzie, che prevede la separazione degli impianti nucleari militari da quelli civili e il controllo da parte dell'AIEA sull'impiego pacifico delle centrali nucleari civili. Gli Stati Uniti, così come
altri Paesi, si sono impegnati affinché il NSG concedesse all'India uno statuto d'eccezione, così che essa potesse nuovamente importare prodotti nucleari, e ciò malgrado non aderisca al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) e, pertanto, non adempia tutte le condizioni in materia di garanzie generalizzate (full scope safeguards) poste dal NSG.

Con un gruppo di Paesi che condividono le stesse idee, la Svizzera si è impegnata affinché il NSG accordasse una deroga all'India solo a determinate condizioni, in particolare per quanto concerne nuove esplosioni nucleari organizzate da Nuova Delhi.

Al termine di due sessioni straordinarie e di aspri negoziati, il 6 settembre il NSG ha infine approvato il regime d'eccezione a favore dell'India. Decisivo è stato l'intervento del ministro degli esteri indiano che, il giorno precedente, aveva affermato pubblicamente la volontà del suo governo di aderire alla politica di non proliferazione e, soprat29

Si tratta di apparecchi con i quali è possibile simulare condizioni ambientali (in particolare pressione atmosferica, temperatura, vibrazioni), che servono a testare la resistenza e la funzionalità di sistemi (ad es. componenti elettronici) in condizioni diverse, anche estreme. Considerata l'importanza di questi apparecchi per la tecnologia balistica, le camere ambientali sono state incluse nella seconda parte dell'allegato 2 OBDI.

639

tutto, di proseguire la moratoria dei test nucleari. Molti dei Paesi che aderiscono al NSG sono tuttavia concordi nel considerare che questa decisione comporta il rischio di indebolire tutto il sistema di non proliferazione.

Tutti i dati concernenti le esportazioni nell'ambito della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202) sono riassunti nella tabella che si trova nel numero 9.1.3. Il valore complessivo di tutti i prodotti esportati con autorizzazione è tuttavia molto maggiore della cifra di 616,3 milioni di franchi che vi è riportata, poiché in questa somma non sono compresi i beni per i quali occorre ottenere il permesso generale d'esportazione.

Rispetto all'anno precedente, nel 2008 il numero di autorizzazioni rilasciate è leggermente aumentato. Il valore dei prodotti esportati, invece, si è ridotto a poco meno della metà. Il numero delle licenze rilasciate con un permesso generale d'esportazione straordinario (PGS) è invece quasi raddoppiato; ciò è dovuto al fatto che la SECO utilizza questo strumento per controllare le esportazioni di un gran numero di prodotti per i quali occorre un'autorizzazione, ma che sono destinati ad acquirenti non problematici che fabbricano semiconduttori in Asia orientale. In tal modo consente all'industria di diminuire considerevolmente le sue spese amministrative e può impiegare in modo più mirato le sue risorse per controllare esportazioni critiche verso Paesi che mettono a punto armi di distruzione di massa.

9.1.2

Controllo dei beni soggetti a dichiarazione

Se un esportatore sa che il materiale che prevede di esportare è o potrebbe essere utilizzato per sviluppare, fabbricare o impiegare armi di distruzione di massa o sistemi vettori, secondo l'OBDI è tenuto a segnalarlo al SECO, anche se per il materiale in questione non si prevede alcun permesso specifico. Questa clausola detta «catch all» (obbligo di dichiarazione, art. 4 OBDI) è applicata anche nei casi in cui la SECO segnala all'esportatore che il materiale potrebbe essere utilizzato a questi scopi.

Rispetto al periodo precedente, tra il 1° ottobre 2007 e il 30 settembre 2008 il numero di notifiche inoltrate alle autorità sulla base di questa clausola è quasi raddoppiato, portandosi a 57. A queste vanno aggiunte innumerevoli domande poste da esportatori incerti, desiderosi di sincerarsi che i loro prodotti o i loro clienti non pongano alcun problema. Secondo il Consiglio federale, l'aumento di notifiche di prodotti esportati (tanto di prodotti soggetti ad autorizzazione, quanto degli altri) è dovuto non da ultimo alle sanzioni adottate contro l'Iran (cfr. n. 9.2.1). Sarebbe inoltre da interpretare come il segno di una maggiore sensibilità degli esportatori di fronte alla politica di non proliferazione e di un timore delle possibili conseguenze negative per l'immagine della loro azienda e per i loro affari più in generale nel caso di un'eventuale connessione con programmi nucleari.

Sulle 57 notifiche «catch all», la SECO ha rifiutato dieci esportazioni verso Paesi del Vicino e del Medio Oriente. Ciò significa, con ogni probabilità, che gli acquirenti provenienti da Paesi che si sospetta perseguire una politica di proliferazione nucleare ripiegano su prodotti non soggetti a controllo.

Tenuto conto delle nuove strategie in materia di proliferazione, in collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane la SECO ha intensificato i controlli nei depositi doganali. Una misura che si rivela importante soprattutto nel caso dell'Iran, 640

poiché i depositi doganali su territorio svizzero potrebbero essere utilizzati abusivamente per aggirare le sanzioni internazionali. Questa eventualità può essere combattuta solo informando e sensibilizzando le cerchie economiche coinvolte in Svizzera e a condizione di collaborare strettamente con le altre autorità federali (in particolare l'Amministrazione federale delle dogane e il Servizio informazioni strategico) e con le autorità che, negli altri Paesi, controllano le esportazioni.

9.1.3

Dati di riferimento sulle esportazioni soggette alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego

Dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2008 le domande di esportazione e le esportazioni soggette all'obbligo di notifica, autorizzate o rifiutate in base all'OBDI e all'OCCC, sono state le seguenti: Autorizzazioni1

NumeroValore (in mio. di fr.)

­ Settore nucleare (NSG): ­ beni nucleari propriamente detti ­ beni a duplice impiego

130 433

17,8 236,4

­ Beni a duplice impiego del settore delle armi chimiche e biologiche (AG)

352

39,5

55

25,2

­ Settore delle armi convenzionali (WA) ­ beni a duplice impiego ­ beni militari specifici

630 203

259,4 32,7

­ Armi (conformemente all'allegato 5 OBDI)2

123

2,7

­ Esplosivi (conformemente all'allegato 5 OBDI)3

19

2

­ Beni autorizzati secondo l'OCCC

18

0,6

1963

616,3

Numero

Valore (in fr.)

1 ­ 1 ­ 10

500 000 ­ ­ ­ 832 472

Totale

12

1 332 472

Dichiarazioni in base all'art. 4 OBDI («catch all»)

57

­

­ Beni a duplice impiego del settore missilistico (MTCR)

Totale Domande respinte ­ ­ ­ ­ ­

nel quadro NSG nel quadro AG nel quadro MTCR nel quadro WA nel quadro della clausola «catch all»

641

Esportazioni respinte

Numero

Valore (in fr.)

Numero di permessi generali d'esportazione4 ­ Permessi generali ordinari (PGO secondo l'OBDI)

192

­ Permessi generali straordinari (PGS secondo l'OBDI

24

­ Autorizzazioni generali per l'esportazione (secondo l'OCCC)

12

Totale

228

Certificati d'importazione

653

1 2 3 4

Talune autorizzazioni figurano due volte perché rientrano in due diversi regimi di controllo delle esportazioni.

Armi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (Legge del 20 giugno 1997 sulle armi; RS 514.54), ma non a un controllo internazionale.

Esplosivi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (Legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi; RS 941.41), ma non a un controllo internazionale.

Si tratta di tutte le autorizzazioni generali per l'esportazione valide. La loro durata di validità è di due anni.

9.2

Misure di embargo

9.2.1

Misure di embargo dell'ONU

Durante il periodo in esame, nell'ambito delle decisioni prese dal Comitato per le sanzioni dell'ONU, il DFE ha adeguato a quindici riprese (RU 2008 261, 339, 611, 725, 1727, 1927, 2161, 3181, 4091, 4729, 4895, 5199, 5203, 6155, 6515) l'allegato 2 dell'ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203). I fondi e gli altri beni patrimoniali (risorse economiche) delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni ivi citati devono essere bloccati. Sulla base di questa misura, entro la fine dell'anno erano stati congelati 35 conti per un valore complessivo di 20 milioni di franchi circa. Le persone che figurano nella lista non hanno diritto di entrare sul territorio svizzero né di transitarvi; inoltre, è vietato fornire loro armi o altro materiale d'armamento. Durante l'anno in esame il dibattito internazionale sulla conciliabilità tra le sanzioni adottate dall'ONU per lottare contro il terrorismo e i diritti fondamentali delle persone coinvolte si è intensificato. All'inizio di settembre, in una sentenza che ha avuto una considerevole eco mediatica, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato illegale l'applicazione delle sanzioni adottate dall'ONU contro due presunti sostenitori di organizzazioni terroristiche.

In applicazione dell'ordinanza del 18 maggio 2004 concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq (RS 946.206.1), sono state eseguite numerose procedure di 642

confisca . Il 23 gennaio il Tribunale federale ha respinto i ricorsi presentati contro tre decisioni di confisca pronunciate dal DFE, sollecitando tuttavia quest'ultimo affinché notifichi ai ricorrenti un termine adeguato per sottoporre una richiesta di ritiro dalla lista al competente Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il Comitato non ha ancora preso una decisione in merito.

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha nuovamente inasprito le sanzioni nei confronti dell'Iran, adottando, il 3 marzo 2008, la risoluzione 1803. Il governo iraniano persiste nel rifiuto di interrompere l'arricchimento di uranio, la preparazione di combustibile nucleare e l'impiego di acqua pesante nell'ambito di determinati progetti. Il 23 aprile il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza del 14 febbraio 2007 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6) alla risoluzione 1803 (RU 2008 1821). La modifica introduce il divieto di fornire beni a duplice impiego che potrebbero essere destinati al settore nucleare; è il caso, ad esempio, di determinate apparecchiature, oppure di droni e di missili da crociera. Sono inoltre stati bloccati gli averi di 12 altre imprese iraniane e di 13 privati. Per cinque cittadini iraniani è scattato il divieto di entrata e di transito.

Conformemente alla risoluzione 1803, è ora vietato adempiere le richieste da parte iraniana derivanti da contratti che, a causa delle sanzioni, non possono più essere onorati; ciò comporta, soprattutto, l'interruzione di garanzie bancarie. Nell'ordinanza è inoltre stato ripreso il divieto di acquistare dall'Iran materiale d'armamento, già sancito dalla risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza. In precedenza la Svizzera applicava già questo divieto sulla base della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (RS 514.51) e della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54). Il 27 agosto il Consiglio federale ha deciso di introdurre un obbligo di dichiarazione per determinate relazioni commerciali con le banche iraniane Melli e Saderat (RU 2008 4101), fondandosi in particolare sul paragrafo 10 della risoluzione 1803, nel quale il Consiglio di sicurezza chiede a tutti i Paesi di controllare con attenzione le relazioni tra i loro istituti di credito e quelli
iraniani al fine di evitare che le relazioni con queste banche servano a cofinanziare attività legate alla proliferazione o allo sviluppo di sistemi vettori per armi nucleari.

Per applicare le decisioni adottate dal Comitato per le sanzioni dell'ONU incaricato della Liberia, durante il 2008 il DFE ha adeguato cinque volte (RU 2008 1799, 2651, 3187, 4665, 5883) gli allegati dell'ordinanza del 19 gennaio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia (RS 946.231.16), in cui sono elencate le persone e le imprese oggetto di sanzioni finanziarie e di divieti di entrata e di transito.

Il 23 giugno, il DFE ha stralciato i nomi di 24 persone (RU 2008 2929) dall'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 dicembre 1997 che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone (RS 946.209) sopprimendo il relativo divieto di entrare sul territorio svizzero. La modifica ha fatto seguito alla decisione adottata il 9 giugno dalle Nazioni Unite nei confronti di ex membri della giunta militare della Sierra Leone e del Revolutionary United Front.

Sono state inoltre adeguate (RU 2008 3185) le disposizioni concernenti la fornitura di materiale d'armamento previste dall'ordinanza del 22 giugno 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Democratica del Congo (RS 946.231.12) e che, a loro volta, derivano dalla risoluzione 1807 del Consiglio di sicurezza dell'ONU; l'allegato dell'ordinanza è poi stato aggiornato ancora una volta (RU 2008 2485).

643

Le seguenti ordinanze non hanno subito alcuna modifica: ordinanza del 19 gennaio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio (RS 946.231.13), ordinanza del 25 maggio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan (RS 946.231.18), ordinanza del 21 dicembre 2005 concernente le misure contro determinate persone in relazione all'attentato a Rafik Hariri (RS 946.231.10), ordinanza del 25 ottobre 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare e democratica di Corea (RS 946.231.127.6) e ordinanza del 1° novembre 2006 che istituisce misure riguardanti il Libano (RS 946.231.148.9).

9.2.2

Misure di embargo dell'UE

Per due volte il DFE ha aggiornato l'allegato 2 dell'ordinanza del 19 marzo 2002 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe (RS 946.209.2), aggiungendo 48 persone e quattro imprese alla lista. Un'indicazione riguardante una persona fisica è stata soppressa (RU 2008 3879, 2009 5). L'allegato 2 contiene l'elenco delle persone che appartengono al sistema di potere di Robert Mugabe. Gli averi e i valori patrimoniali di queste persone sono congelati ed è loro vietato accedere al territorio elvetico. Questo inasprimento segue le decisioni in tal senso prese dall'UE.

Il 26 settembre il Consiglio federale ha deciso di adottare misure coercitive supplementari nei confronti del Myanmar (RU 2008 4549), adeguando l'ordinanza del 28 giugno 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar (RS 946.231.157.5). Le nuove misure vietano di importare e acquistare legno (e oggetti di legno), carbone, determinati metalli, nonché metalli, pietre preziose e semipreziose, come pure di fornire determinate apparecchiature per estrarre e trasformare questi materiali sul posto. È inoltre vietato concedere crediti alle imprese attive in questi settori e acquistare qualsiasi tipo di obbligazione emessa da dette imprese. È altresì vietato concludere joint venture con tali imprese o con le aziende di Stato. La lista delle aziende pubbliche toccate dalle sanzioni finanziarie è stata portata da 39 a 83 nominativi, quella dei privati toccati dalle restrizioni finanziarie e dal divieto di entrata e di transito è stata portata da 386 a 523 nominativi. Come nel caso dell'Iran, il Consiglio federale ha inoltre vietato di adempiere le richieste birmane derivanti da contratti che, a causa dell'ordinanza, non possono più essere onorati. Tutte queste nuove sanzioni fanno seguito all'inasprimento deciso dall'UE.

In seguito a una sospensione di sei mesi delle sanzioni, decisa dall'UE, il 18 novembre il DFE ha soppresso i nomi di 36 persone (RU 2008 5275), tra i quali anche quello del presidente Lukasenko, dall'allegato 2 dell'ordinanza del 28 giugno 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9). Le persone che figurano su questa lista non sono autorizzate ad entrare sul territorio elvetico o a transitarvi.

Durante l'anno in esame l'ordinanza del 23 giugno 1999 che istituisce
provvedimenti nei confronti di determinate persone della ex Repubblica federale di Jugoslavia (RS 946.207) e l'ordinanza del 18 gennaio 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Uzbekistan (RS 946.231.17) non hanno subito alcuna modifica.

644

9.2.3

Misure relative ai «diamanti della guerra»

Le misure previste dall'ordinanza del 29 novembre 2002 sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti; RS 946.231.11) continuano a essere applicate, permettendo così al nostro Paese di conformarsi al sistema di certificazione del Processo di Kimberley. Inizialmente concepito per escludere dal mercato internazionale i diamanti provenienti da zone di conflitto, col tempo questo strumento si rivela sempre più un sistema di controllo del mercato dei diamanti grezzi a livello mondiale. All'insegna del motto «diamonds for development» esso consente di discutere anche questioni di ordine sociale ed ecologico.

Importare ed esportare diamanti grezzi, così come immetterli in un deposito doganale o asportarli da tali depositi è possibile solo su presentazione di un certificato rilasciato da uno dei partecipanti al Processo di Kimberley, al quale aderiscono 75 Paesi, inclusi i membri dell'UE. Grazie a questo accordo è possibile sorvegliare praticamente l'intera produzione e l'intero commercio di diamanti grezzi. La pressione internazionale innescata dopo la pubblicazione, nel 2006, da parte dell'organizzazione non governativa canadese Partnership Africa Canada, di un rapporto sulle insufficienti misure di certificazione applicate in Venezuela, ha spinto il governo di Caracas, nel giugno del 2008, a lasciare di propria volontà per due anni il Processo di Kimberley e a sospendere la certificazione dei diamanti che esporta. Nel corso del 2008 il Messico ha invece aderito all'accordo.

Tra il 1° ottobre 2007 e il 30 settembre 2008 la Svizzera ha rilasciato 695 certificati per diamanti grezzi. Nel nostro Paese, più del 99 per cento del commercio in questo settore passa dai depositi doganali, suddividendosi tra 1,66 miliardi di dollari (9,78 mio. di carati) di diamanti importati o depositati e 1,78 miliardi di dollari (9,26 mio. di carati) di diamanti esportati o prelevati dai depositi doganali.

10

Promozione delle esportazioni, promozione della piazza economica e turismo

10.1

Promozione delle esportazioni

Le attività svolte dalla Confederazione nell'ambito della promozione delle esportazioni si basano essenzialmente su due strumenti complementari: l'Osec Business Network Switzerland, organizzazione attiva nella promozione delle esportazioni, e l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), che assicura i rischi non negoziabili nelle operazioni di esportazione.

Durante l'anno in esame, il mandato affidato all'Osec è stato esteso a ulteriori compiti di promozione all'estero, in particolare la promozione della piazza economica svizzera. Le attività dell'ASRE, dopo un avvio molto soddisfacente l'anno precedente, sono proseguite all'insegna del consolidamento, con un considerevole aumento delle nuove polizze introdotte nel 2007 per i rischi di acquirenti privati senza garanzie bancarie.

645

10.1.1

Osec Business Network Switzerland (Osec)

Su mandato della SECO, l'Osec30 assiste le aziende con sede in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, soprattutto PMI, nelle loro attività d'esportazione.

Offre servizi a tre livelli. Ai primi due, ossia informazione e consulenza di base, e a complemento dell'offerta privata, fornisce indicazioni ed effettua gratuitamente analisi preliminari di progetti di esportazione. Interviene poi a un terzo livello, ossia con una consulenza più dettagliata, che offre a pagamento, in stretta collaborazione con una rete che conta oltre 400 consulenti ed esperti privati, servizi di consulenza approfonditi e completi31. Per fornire queste prestazioni, l'Osec riceve un sussidio federale di 17 milioni di franchi all'anno per il periodo 2008­2011.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'Osec svolge nuovi compiti di promozione economica per conto della SECO, quali la promozione della piazza economica svizzera all'estero (cfr. n. 10.2) e il promovimento delle importazioni e degli investimenti a favore dei Paesi in sviluppo e in transizione. Si è così trasformata in una sorta di centro della promozione economica all'estero, in grado di offrire una gamma di servizi completa e di sostenere in modo più incisivo e rapido le attività estere delle PMI svizzere.

Sulla scia di questi sviluppi, l'Osec ha deciso di adeguare anche la sua identità visiva, uniformando i suoi strumenti di promozione e avvicinandoli a quelli di Svizzera Turismo (cfr. n. 10.3), così da rendere più efficace l'impatto del marchio «Svizzera» all'estero.

In materia di consulenza agli esportatori, l'Osec comincia a raccogliere i frutti degli sforzi profusi sull'arco di diversi anni nella costruzione della piattaforma di promovimento Export step-by-step dove, coinvolgendo consulenti esterni, propone un'offerta modulabile di prodotti flessibili e individuali, pensati appositamente in funzione del grado di internazionalizzazione dei singoli clienti. Il progetto ha sollevato grande interesse non solo nella clientela ma anche presso i consulenti privati.

Durante l'anno in esame, l'Osec ha risposto a oltre 1700 richieste, trasmettendone più di 150 a esperti privati. Ha inoltre partecipato a 16 fiere internazionali, con uno stand svizzero comune.

Anche durante il 2008 l'Osec ha contribuito ad avvicinare le imprese svizzere a settori commerciali internazionali
nuovi e promettenti. Ha informato le PMI interessate, soprattutto in occasione di un convegno appositamente organizzato a Zurigo, sulle diverse possibilità che si aprono loro nell'ambito di manifestazioni sportive mondiali quali i Giochi olimpici invernali che si terranno a Soci nel 2014. In occasione di un altro convegno, ha attirato l'attenzione di imprese svizzere che forniscono servizi e prodotti medici di alta qualità al settore sanitario sulle possibilità di commercializzazione che si aprono loro all'estero.

30 31

646

L'Osec è una società di diritto privato, con sede a Zurigo.

Le imprese possono interpellare gli esperti anche direttamente, sul sito http://www.poolofexperts.ch.

10.1.2

Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE)

Nel 2008 l'ASRE ha assicurato nuove operazioni d'esportazione svolte in 56 Paesi per un valore complessivo di 3 miliardi di franchi (contro i 4 mia. dell'anno precedente). Se rispetto all'anno precedente si constata un calo, va però detto che nel 2007 erano stati conclusi affari di un'ampiezza inusitata; il numero delle assicurazioni concluse nel 2008 è rimasto allo stesso livello.

Sull'insieme dei nuovi impegni per il 2008, il 38 per cento va a un solo gruppo di cinque Paesi. Quest'anno le domande di assicurazioni per l'Arabia Saudita (ca. 360 mio. di fr.) e Israele (ca. 250 mio. di fr.) hanno preso i primi posti, in precedenza occupati da Turchia (quest'anno ca. 220 mio. CHF) e Russia (quest'anno ca. 70 mio.

di fr.). Come già negli scorsi anni, la domanda di assicurazioni per l'Iran è rimasta molto alta (ca. 200 mio. di fr.). Nuova e notevole è invece la domanda di assicurazioni per i Paesi africani, tra i quali emergono in particolare Nigeria (ca. 130 mio. di fr.) e Camerun (ca. 140 mio. di fr.).

Hanno registrato uno sviluppo positivo le polizze assicurative per i rischi degli acquirenti privati (RAP) senza garanzie bancarie, che sono aumentate in misura significativa (da 22 nel 2007 a 46 nel 2008). Ciò significa che il prodotto comincia a essere più conosciuto e considerato più affidabile. Nel 2008 sono state sottoscritte assicurazioni con debitori privati (imprese ma anche banche) per un valore complessivo di circa 620 milioni di franchi. Di questi, 190 circa sono stati utilizzati per assicurare operazioni RAP senza garanzie bancarie. I restanti 430 corrispondono ad assicurazioni per operazioni con aziende private, con garanzia bancaria. Per debitori privati senza rischio del credere sono state stipulate assicurazioni per un valore complessivo di circa 220 milioni di franchi.

Rispetto al 2007 l'impegno complessivo si è leggermente ridotto, fissandosi attorno a 8,5 miliardi di franchi.

Durante lo scorso anno l'ASRE ha dovuto indennizzare con meno di 1 milione di franchi, contro i 15 milioni dell'anno precedente, esportatori e istituti di credito svizzeri per mancati pagamenti in Zimbabwe. L'esperienza dimostra tuttavia che gli indennizzi versati possono in parte essere recuperati mediante accordi di conversione dei debiti con i Paesi coinvolti.

10.1.3

Finanziamento delle esportazioni (OCSE)

Le discussioni iniziate nel 2007 in seno al Gruppo dei crediti per l'esportazione dell'OCSE in merito alle ripercussioni di questo strumento sull'indebitamento dei Paesi più poveri si sono concluse all'inizio del 2008 con la pubblicazione di una lista di principi e direttive. Si tratta di impedire che le operazioni di sdebitamento, parziali o totali, a favore di Paesi in sviluppo e in transizione, condotte a costo di grandi fatiche nel corso degli ultimi anni nel quadro della cooperazione internazionale, siano minate da crediti all'esportazione accordati incautamente.

Su questo punto, sono stati intensificati gli sforzi per sensibilizzare i Paesi non membri dell'OCSE che dispongono di programmi sui crediti all'esportazione sugli obiettivi perseguiti nel quadro dell'accordo sui crediti all'esportazione e dal Gruppo dei crediti per l'esportazione, e per integrarli a medio termine nell'apparato norma647

tivo dell'OCSE. Alla base di questa strategia di apertura è la convinzione che sia interesse di tutti poter operare su mercati d'esportazione al riparo da distorsioni della concorrenza. Si continuerà pertanto ad invitare alle riunioni del gruppo di lavoro anche i rappresentanti dei Paesi non membri.

Durante il 2008, il Gruppo dei crediti per l'esportazione e i membri dell'accordo in questione hanno lavorato innanzitutto all'applicazione delle direttive ambientali messe a punto nel corso dell'anno precedente e allo sviluppo ulteriore della reciproca revisione paritaria (peer review).

10.1.4

Conversione del debito (Club di Parigi)

A metà del 2007, a causa della situazione allora ancora positiva sul fronte dei mercati finanziari e delle materie prime, i membri del Club di Parigi avevano trovato un accordo di fondo per un rimborso anticipato da parte di Gabon e Giordania, poi realizzato nel corso del 2008. In gennaio l'ASRE e i garanti hanno ricevuto dal Gabon 9,9 milioni di franchi e dalla Giordania, in marzo, 43,3 milioni di franchi.

In seno al Club di Parigi, la Svizzera ha inoltre realizzato un'operazione multilaterale di sdebitamento della Repubblica Centrafricana che, alla fine del 2007, aveva raggiunto il punto di decisione (decision point) dei Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC). L'accordo bilaterale concluso con questo Paese cancella debiti per un valore di 12,4 milioni di franchi. A condizione che la procedura HIPC si concluda in termini positivi, una volta raggiunto il punto di completamento (completion point), alla Repubblica Centrafricana saranno condonati anche i debiti restanti. Sempre in seno al Club di Parigi, sono state concluse trattative sullo sdebitamento anche con la Liberia e il Togo, che hanno raggiunto il punto di decisione HIPC nel corso del 2008. La Svizzera concluderà tra non molto i relativi accordi32.

Il Club di Parigi ha infine concluso accordi di conversione del debito in favore di Gambia, Guinea e Gibuti, ai quali tuttavia la Svizzera non partecipa direttamente poiché non ha crediti in sospeso con questi Paesi.

10.2

Promozione della piazza economica

La politica di promozione della piazza economica svolta dalla Confederazione mira a far conoscere meglio all'estero la Svizzera come luogo d'insediamento d'imprese. Dopo che, nell'ottobre del 2007, il Parlamento ha approvato la revisione della legge, la responsabilità operativa delle attività promozionali è passata, il 1° gennaio 2008, all'Osec Business Network Switzerland.

32

648

Punto di decisione: il giorno in cui il Paese è ufficialmente ammesso all'iniziativa HIPC, e in cui iniziano il programma di riforma concordato e le misure collaterali di sdebitamento, finalizzate a un miglioramento durevole della situazione economica e dello sviluppo del Paese. ­ Punto di completamento: il giorno in cui l'iniziativa HIPC si conclude con successo.

In questo ambito la Confederazione cerca innanzitutto di incoraggiare le imprese estere a insediarsi in Svizzera. Pubblicazioni, Internet, interventi sui media e manifestazioni apposite informano i potenziali investitori sui vantaggi offerti dal nostro Paese. La politica federale è coordinata con i Cantoni, così che i promotori economici cantonali e le organizzazioni sovracantonali hanno la possibilità di partecipare alle diverse attività indirizzate agli investitori: in tal modo si crea la struttura necessaria per presentare all'estero un'immagine omogenea e coerente della piazza economica svizzera. Nel corso del 2007, gli sforzi profusi dalla Confederazione e dai Cantoni hanno permesso l'insediamento di 512 nuove imprese e la creazione di 3417 nuovi posti di lavoro.

La base legale in questo ambito è la legge federale del 5 ottobre 2007 che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera (RS 194.2), sottoposta a una completa revisione nel 2007. Per l'occasione si sono poste le basi giuridiche necessarie per affidare la promozione della piazza economica a un mandatario esterno; nell'ottobre 2007 questo compito è stato ufficialmente affidato all'Osec, mediante un contratto quadriennale di prestazioni iniziato il 1° gennaio 2008 (cfr.

n. 10.1.1).

Durante l'anno in esame la piazza economica svizzera è stata promossa soprattutto in Europa (Germania, Francia, Italia, Belgio, Olanda, Russia), negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina e in India. Su questi mercati sono stati organizzati seminari destinati agli investitori, uno strumento oramai comprovato, si è partecipato a fiere e conferenze e, in particolare, si sono organizzate visite per giornalisti e una missione fact finding per investitori esteri. Nel 2008 il coordinamento della promozione a livello cantonale si è fondato sui così detti partenariati di programma nei singoli mercati. Dopo due anni di preparazione, nel giugno del 2008 la SECO, l'Osec e i Cantoni hanno messo a punto una nuova strategia globale per affrontare il mercato, fondata su un modello di finanziamento pluriennale. L'impegno promozionale è stato rafforzato soprattutto nei mercati lontani o promettenti, quali Giappone, Russia, India e Cina. La nuova strategia sarà applicata dal 2009 al 2011.

Il 18 settembre 2007 il Parlamento ha approvato un limite di
spesa di 13,6 milioni di franchi per gli anni 2008­2011, che corrisponde a una spesa annua di 3,4 milioni di franchi. Essa è destinata esclusivamente a coprire i servizi forniti dall'Osec nel quadro del suo contratto di prestazioni.

10.3

Turismo

Dopo aver attraversato una fase di fortissima crescita nel corso dell'ultimo triennio, toccando cifre record nel 2008, le prospettive a breve e a medio termine per il settore turistico sono nettamente più cupe. Durante la stagione invernale in corso, si prevede che i pernottamenti diminuiranno del 2,4 per cento. La fase di stagnazione attraversata dal settore durerà almeno fino al termine del 2010. Le ragioni della flessione sono in parte riconducibili alla crisi finanziaria e alle sue ripercussioni sull'economia reale. Il Comitato per il turismo dell'OCSE nell'anno in rassegna ha esaminato la politica svizzera in questo settore, attribuendo al nostro Paese voti molto buoni.

649

Nel 2008 il settore alberghiero svizzero ha registrato il migliore risultato di tutti i tempi. La domanda è aumentata del 4,5 per cento, raggiungendo un vero e proprio record storico con circa 37 milioni di pernottamenti. Dopo che già la stagione invernale 2007/2008 aveva segnato una crescita impressionante (6,3 %), anche quella estiva ha attraversato una fase positiva, con un aumento del 3 per cento circa.

Le prime conseguenze del netto rallentamento economico a livello mondiale si faranno sentire già a partire da quest'inverno. L'attesa diminuzione del numero dei pernottamenti (­2,4 %) non è però dovuta esclusivamente alla cattiva congiuntura.

Per quanto riguarda la domanda interna, in particolare, ci si attende un contraccolpo rispetto all'ultima stagione invernale che si era situata decisamente al di sopra della media grazie a una situazione meteorologica ottimale, a un innevamento eccellente e a condizioni quadro economiche molto favorevoli. Quest'inverno la domanda interna dovrebbe diminuire dell'1,6 per cento e la domanda estera del 2,9 per cento.

Con ogni probabilità, entro la prossima stagione estiva il settore turistico svizzero avrà subito tutti gli effetti negativi della crisi finanziaria mondiale. Per l'intero anno turistico 2009, pertanto, si prevede una diminuzione del 3 per cento; durante la stagione estiva la domanda estera sarà più colpita rispetto alla domanda interna che, grazie alla maggiore solidità dell'economia svizzera, subirà minori oscillazioni. La tendenza negativa continuerà probabilmente fino al 2010; in seguito si registrerà una nuova crescita a partire dal 2011.

Nel 2008 il Comitato per il turismo dell'OCSE ha esaminato la politica svizzera in questo settore. Esso ritiene che il programma di promozione per il periodo 2008­2011 costituisca un importante contributo allo sviluppo del settore, che sia in grado di rafforzare la concorrenzialità elvetica e anche di aiutare a consolidare la crescita del settore a livello internazionale. Gli esperti hanno esaminato soprattutto il programma Innotour, che intende promuovere e innovare la cooperazione nel settore, qualificandolo di vero e proprio progetto modello, che sarà chiamato a svolgere un ruolo pionieristico a livello internazionale. L'esemplarità di questo progetto risiede nel fatto che tiene conto soprattutto delle
esigenze delle PMI che operano in un contesto alquanto difficile. La proroga della legge federale del 10 ottobre 1997 che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo (RS 935.22) consentirà di proseguire il miglioramento strutturale e qualitativo dell'offerta, e di renderla ancora più attrattiva a livello internazionale.

Anche durante l'anno in esame la Svizzera ha partecipato attivamente all'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) dell'ONU, dove è stata chiamata a prender parte alla Commissione per il conto satellite del turismo. Quest'ultima si impegna affinché tutti gli Stati membri rilevino l'incidenza economica del settore turistico nel loro Paese sulla base degli stessi criteri macroeconomici di contabilità. Alla fine del 2008 la Svizzera sarà fra i primi Paesi a pubblicare un conto satellite del suo settore turistico conforme alle regole dell'OMT.

650

11

Allegati

11.1

Allegati 11.1.1­11.1.2 Parte I:

Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge sulle misure economiche esterne (per conoscenza)

651

11.1.1

Impegno finanziario della Svizzera nel 2008 nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo

Versamenti della Svizzera alla Banca mondiale (in mio. di fr.)

Impegni istituzionali BIRS, quota di capitale SFI, quota di capitale MIGA, quota di capitale IDA, contributo IDA-MDRI Iniziative speciali Fondo mondiale per l'ambiente1 Fondo mondiale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria1 Fondo per consulenti e persone distaccate1 Totale dei versamenti della Svizzera 1

2006

2007

2008

159,0 0,0 0,0 0,0 159,0 0,0

177,6 0,0 0,0 0,0 166,0 11,6

189,4 0,0 0,0 0,0 174,0 15,4

28,1 19,3 6,0

39,7 31,1 7,0

23,1 14,9 7,0

2,8

1,6

1,2

187,1

217,3

212,5

Fondi gestiti dalla Banca mondiale (incluso Young Professional Program dal 2008)

Versamenti della Svizzera alla Banca africana di sviluppo (in mio. fr.)

Impegni istituzionali AfDB, quota di capitale AfDF, contributi AfDF-MDRI Iniziative speciali Fondo per consulenti e persone distaccate Totale dei versamenti della Svizzera

652

2006

2007

2008

55,5 1,7 53,8 0,0

60,7 1,6 56,3 2,8

69,2 0,0 66,5 2,7

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

55,5

60,7

69,2

Versamenti della Svizzera alla Banca asiatica di sviluppo (in mio. di fr.)

Impegni istituzionali AsDB, quota di capitale AsDF, contributi Iniziative speciali Fondo per consulenti e persone distaccate Totale dei versamenti della Svizzera

2006

2007

2008

15,4 0,0 15,4

15,0 0,0 15,0

13,5 0,0 13,5

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

15,4

15,0

13,5

Versamenti della Svizzera alla Banca interamericana di sviluppo (in mio. di fr.)

2006

2007

2008

Impegni istituzionali IDB, quota di capitale SII, quota di capitale FOS, contributi

1,2 0,0 1,2 0,0

1,2 0,0 1,2 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Iniziative speciali Contributi al FIM Fondo per consulenti e persone distaccate

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1,6 1,6 0,0

Totale dei versamenti della Svizzera

1,2

1,2

1,6

Versamenti della Svizzera alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (in mio. di fr.)

2007

2008

Impegni istituzionali BERS, quota di capitale Iniziative speciali Fondo per consulenti e persone distaccate

2,3 2,3 0,8 0,8

1,5 1,5 1,2 1,2

Totale dei versamenti della Svizzera

3,1

2,7

653

11.1.2

Autorizzazioni per ispezioni pre-imbarco eseguite in Svizzera per conto di Stati esteri

L'ordinanza del 17 maggio 1995 sull'esecuzione di ispezioni pre-imbarco (RS 946.202.8), emanata in relazione con l'Accordo dell'OMC sulle ispezioni preimbarco (RS 0.632.20, Allegato 1A.10), disciplina l'autorizzazione, l'esecuzione e la sorveglianza di tali ispezioni (essenzialmente la verifica di qualità, quantità e prezzo) effettuate in Svizzera per conto di Stati esteri da società specializzate. Tali società necessitano di un'autorizzazione del DFE per ogni Stato mandatario.

Secondo l'articolo 15 dell'ordinanza, ogni anno è pubblicata una lista su cui figurano gli enti che dispongono di un'autorizzazione a eseguire in Svizzera ispezioni pre-imbarco e i Paesi ai quali essa si riferisce.

Attualmente, sono quattro le società d'ispezione che dispongono di simili autorizzazioni: la Société Générale de Surveillance SA (SGS), a Ginevra, la Cotecna Inspection SA (Cotecna), a Ginevra, il Bureau Véritas/BIVAC (Switzerland) AG (Véritas), a Weiningen, e l'Intertek Testing Services Switzerland Ltd (ITS), a Attiswil. Le rispettive autorizzazioni si riferiscono a 29 Paesi, cinque dei quali non sono membri dell'OMC. I Paesi e gli enti per le ispezioni pre-imbarco sono elencati qui di seguito in ordine alfabetico33 (stato il 1° dicembre 2008)34.

Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro

Ente per le ispezioni pre-imbarco

Autorizzazione valida dal:

Angola

Véritas Cotecna SGS Intertek Véritas Cotecna SGS Véritas SGS Véritas Cotecna Cotecna Véritas Véritas SGS Véritas Cotecna SGS

28.02.2002 25.10.2006 31.10.2006 07.06.2000 21.06.2000 10.08.2004 01.09.1996 22.05.2006 01.09.1996 02.01.2004 15.08.1996 22.08.2006 24.03.2006 15.09.2000 01.09.1996 30.05.2008 27.05.2008 12.09.2003

Bangladesh Benin Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Ciad Comore (*) Congo (Brazzaville) Congo (Kinshasa) Costa d'Avorio Ecuador Guinea Guinea equatoriale (*) Haiti 33

34

654

Questo elenco può contenere anche autorizzazioni i cui mandati di ispezione sono semplicemente sospesi, ma non rescissi, e che pertanto possono nuovamente diventare operativi.

Questo elenco si trova anche su Internet: http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00514/index.html?lang=fr.

Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro

Ente per le ispezioni pre-imbarco

Autorizzazione valida dal:

Indonesia Iran (*)

SGS SGS Véritas Intertek Véritas Véritas SGS Intertek Cotecna SGS Véritas Cotecna Intertek SGS Intertek

09.04.2003 01.03.2000 06.03.2001 02.12.2002 08.12.1997 20.02.2007 01.09.1996 27.03.2001 08.12.1997 01.09.1999 02.01.2004 22.08.2001 14.02.2007 01.04.1999 07.06.2000

Liberia (*) Mali Mauritania Mozambico Niger Nigeria Repubblica Centrafricana Senegal Sierra Leone Tanzania (solo Zanzibar) Uzbekistan (*)

655

11.2

Allegati 11.2.1­11.2.3 Parte II:

656

Allegati secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge sulle misure economiche esterne (per approvazione)