Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno Proroga e modifica del 13 novembre 2020 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 25 aprile 2013, del 6 marzo 2014, del 18 agosto 2015, del 13 settembre 2016, del 10 ottobre 2017 e del 28 gennaio 20201 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno, è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 43 cpv. 1 (La Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno) Scopo: la comune realizzazione, esecuzione e imposizione delle disposizioni del CCL Costruzione in legno, la gestione del fondo di applicazione e di formazione costruzione in legno ... Esiste inoltre una commissione a composizione paritetica per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute; essa e addetta all'elaborazione di misure nell'ambito della sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.

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Art. 53 cpv. 3 (Fondo di applicazione e di formazione: principi per il finanziamento) Fondo di applicazione e di formazione: per la copertura dei costi di applicazione e di formazione, per misure nell'ambito della sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, ... la CPNCL dispone di un fondo di applicazione e di formazione. ...

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1

FF 2013 2629, 2014 2395, 2015 5649, 2016 7137, 2017 5531, 2020 1093

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FF 2020

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

13 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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