18.406 Iniziativa parlamentare Indicare le proprie cittadinanze in nome della trasparenza Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 19 novembre 2020

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di ordinanza allegato.

19 novembre 2020

In nome della Commissione: Il presidente, Andreas Glarner

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Rapporto 1

Genesi del progetto

Il 27 febbraio 2018 l'ex consigliere nazionale Marco Chiesa (V, TI) ha depositato l'iniziativa parlamentare «Indicare le proprie cittadinanze in nome della trasparenza» (18.406), che chiede di modificare le basi legali pertinenti in modo tale da garantire la trasparenza in merito alle cittadinanze dei membri del Parlamento federale.

Il 18 ottobre 2018 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha esaminato l'iniziativa in via preliminare e ha deciso, con 15 voti contro 7, di darvi seguito. Secondo la Commissione, l'obbligo di indicare tutte le cittadinanze è necessario per un Parlamento trasparente e aperto e serve all'informazione sia degli altri parlamentari che del pubblico. Si tratta di un'indicazione che può essere interessante per gli elettori, al pari delle informazioni sulla professione o sulle funzioni svolte in seno all'organo direttivo di una società, di un istituto o di una fondazione svizzeri o stranieri, per esempio.

Per una minoranza della Commissione il fatto di conoscere le eventuali altre cittadinanze di un deputato è irrilevante per il pubblico perché non si può ritenere che i parlamentari con più cittadinanze non agiscano in modo leale e fedele agli interessi della Svizzera. In fin dei conti, l'indicazione di un'altra cittadinanza servirebbe soltanto a stigmatizzare, o quantomeno a discriminare, i deputati in questione.

Il 21 gennaio 2019, con 6 voti contro 2 e un'astensione, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha aderito alla decisione della Commissione omologa del Consiglio nazionale, in particolare perché quest'obbligo d'informazione supplementare costituirebbe un elemento che permette di aumentare la trasparenza nei confronti degli elettori e la divulgazione di questa informazione non danneggerebbe in alcun caso i deputati interessati. La CIP-N è quindi stata incaricata di elaborare un progetto di atto normativo.

In occasione della seduta del 13 agosto 2020 la CIP-N ha preso la decisione di principio di attuare l'iniziativa parlamentare modificando l'ordinanza pertinente. Essa ha esaminato il progetto corrispondente e l'ha adottato il 19 novembre 2020, con 14 voti contro 8 e 2 astensioni, all'attenzione del Consiglio nazionale.

Secondo l'articolo 3a della legge sulla consultazione è possibile
rinunciare a una procedura di consultazione se «il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali [...]». Nel presente caso tale condizione è adempiuta. Conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento la Commissione rinuncia a sottoporre per parere al Consiglio federale il rapporto e il progetto di atto normativo che ha presentato alla Camera dato che si tratta di disposizioni di carattere organizzativo o procedurale dell'Assemblea federale che non sono stabilite nella legge e non concernono direttamente il Consiglio federale.

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Contesto

2.1

Cittadinanze multiple dei parlamentari

Dal 1° gennaio 1992 la doppia cittadinanza è ammessa in Svizzera senza alcuna restrizione. In seno alla popolazione svizzera la proporzione di persone in possesso di più di una cittadinanza è in aumento. Secondo cifre recenti, quasi uno Svizzero su quattro che vive nel territorio o all'estero dispone di almeno un'altra cittadinanza1.

Logicamente questa evoluzione nella popolazione si osserva anche nel Parlamento: un numero crescente di deputati possiede più cittadinanze. Il numero di tali deputati non è tuttavia oggetto di un rilevamento statistico, visto che i parlamentari non sono tenuti a fornire informazioni riguardanti eventuali altre cittadinanze né in occasione della loro elezione né in seguito.

La questione della doppia cittadinanza dei parlamentari è stata affrontata una prima volta nella mozione 08.3176 presentata dalla consigliera nazionale Riklin Kathy il 20 marzo 2008, che proponeva d'introdurre l'obbligo per i membri del Parlamento di dichiarare le loro altre cittadinanze. Questa mozione è stata respinta dal Consiglio nazionale il 25 settembre 20092.

Per quanto concerne i membri del Consiglio federale, la problematica della doppia cittadinanza è stata sollevata nel 2017 in occasione dell'elezione in Consiglio federale, poiché due candidati (Ignazio Cassis e Pierre Maudet) avevano la doppia cittadinanza. Il primo ha rinunciato alla doppia cittadinanza mentre il secondo ha annunciato di voler mantenere la propria nel caso venisse eletto in Consiglio federale. La CIP-N ha tuttavia deciso di non legiferare sulla questione della doppia cittadinanza dei consiglieri federali3.

2.2

Diritto e prassi attuali

L'articolo 16 dell'ordinanza del 3 ottobre 20034 sull'amministrazione parlamentare (Oparl) definisce l'elenco dei dati personali che devono figurare nelle brevi biografie dei membri dell'Assemblea federale pubblicate dai Servizi del Parlamento. I dati in questione sono forniti dagli stessi deputati mediante un modulo elettronico che devono compilare all'inizio della legislatura oppure, se assumono la carica nel corso della legislatura, al momento del loro ingresso in Parlamento. L'esattezza dei dati forniti rientra nella responsabilità del deputato. Le brevi biografie vengono in seguito pubblicate in un manuale e su Internet.

Fra i dati elencati all'articolo 16 Oparl figurano il luogo d'origine e il luogo di domicilio. Queste indicazioni fanno parte dei dati che devono essere pubblicati obbligatoriamente (cpv. 1). La cittadinanza non figura invece nell'elenco di dati di 1

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Joachim Blatter, Martina Sochin D'Elia e Michael Buess (su mandato della Commissione federale della migrazione), «Cittadinanza e democrazia nell'era della migrazione transnazionale: contesto, opportunità e rischi della doppia cittadinanza», dicembre 2018.

Boll. Uff. 2009 N 1798 17.468 Iv. Pa. Chiesa «La sola cittadinanza svizzera per i membri del Consiglio federale» RS 171.115

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cui all'articolo 16 Oparl. Alcuni deputati in possesso di più cittadinanze indicano contemporaneamente il loro luogo d'origine in Svizzera e il loro luogo d'origine nello Stato estero, di modo che è possibile dedurne il possesso di un'altra cittadinanza. Tuttavia l'indicazione del luogo d'origine all'estero non è né obbligatoria né sistematica, tanto più che non tutti gli ordinamenti giuridici conoscono la nozione di luogo d'origine.

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Punti essenziali del progetto

Nella motivazione l'autore dell'iniziativa parlamentare si riferisce all'articolo 11 della legge sul Parlamento (LParl)5. Si pone quindi la questione se sia opportuno modificare tale disposizione. Nel suo parere in merito alla mozione Riklin Kathy 08.3176 presentata nel 2008, il cui tenore era molto simile a quello dell'attuale iniziativa parlamentare, l'Ufficio aveva fatto notare che l'articolo 11 LParl ha essenzialmente per oggetto informazioni concernenti le attività professionali principali e accessorie dei parlamentari, le quali devono essere affidate a un registro pubblico aggiornato ogni anno, il cosiddetto registro delle relazioni d'interesse, mentre la cittadinanza dei parlamentari rientra piuttosto nella categoria dei dati personali, il cui utilizzo è disciplinato dall'Oparl. Queste considerazioni sono ancora pertinenti, perciò la presente revisione si concentra sull'articolo 16 Oparl che prevede la pubblicazione di brevi biografie dei membri dell'Assemblea federale. La modifica proposta si prefigge di completare l'elenco dei dati la cui pubblicazione è obbligatoria (art. 16 cpv. 1 Oparl) con l'indicazione di eventuali altre cittadinanze oltre a quella svizzera. Indicandoli nelle brevi biografie pubblicate su Internet contestualmente al nome di ogni deputato, il pubblico ha agevolmente accesso ai dati sulla cittadinanza: in tal modo la trasparenza auspicata dall'autore dell'iniziativa è garantita. Intervenire a livello dell'ordinanza è peraltro corretto dal punto di vista giuridico perché i dati in questione non sono dati personali sensibili ai sensi dell'articolo 3 lettera c della legge sulla protezione dei dati (LPD)6, motivo per cui non è necessaria una base formale per trattarli (art. 17 cpv. 1 e 2 LPD).

Una minoranza (Gysin Greta, Barrile, Funiciello, Glättli, Kälin, Marra, Wermuth, Widmer Céline) propone di non entrare in materia sul progetto, ritenendo che lo stesso si fondi sulla premessa erronea che i membri dell'Assemblea federale in possesso di altre cittadinanze oltre a quella svizzera possano essere sleali nei confronti della Svizzera.

5 6

RS 171.10 RS 235.1

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Commento all'articolo modificato

4.1

Ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Art. 16 cpv. 1 lett. c Nell'ambito della presente modifica viene completato l'elenco dei dati che figurano nelle brevi biografie pubblicate dai Servizi del Parlamento. In particolare la lettera c, che già prevede l'indicazione del luogo d'origine e del luogo di domicilio, è integrata con l'indicazione, per i membri dell'Assemblea federale, delle eventuali altre cittadinanze oltre a quella svizzera. Questa informazione rientra nei dati la cui pubblicazione è obbligatoria, contrariamente ai dati di cui al capoverso 2, la cui pubblicazione è possibile soltanto con il consenso scritto dell'interessato. Mentre il luogo di domicilio e quello di origine devono essere indicati sia dai membri dell'Assemblea federale sia da quelli del Consiglio federale, l'obbligo di pubblicare altre cittadinanze concerne solo i membri dell'Assemblea federale. La presente revisione non ha lo scopo di modificare le disposizioni in vigore per i membri del Consiglio federale.

Una minoranza (Cottier, Addor, Bircher, Buffat, Fluri, Gredig, Marchesi, Moret Isabelle, Moser, Page, Rutz Gregor, Silberschmidt, Steinemann) propone che l'indicazione di altre cittadinanze riguardi anche i membri del Consiglio federale, al pari delle altre informazioni elencate all'articolo 16.

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Ripercussioni

5.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Facendo astrazione da talune modifiche di natura tecnica, il presente progetto non determinerà maggiori spese per i Servizi del Parlamento. L'aumento di lavoro amministrativo sarà molto limitato, di modo che le ripercussioni sull'effettivo del personale dei Servizi del Parlamento possono essere ritenute trascurabili.

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Basi legali

La modifica dell'Oparl si fonda sull'articolo 70 capoverso 1 LParl, secondo cui l'Assemblea federale emana mediante ordinanza le disposizioni normative esecutive circa l'amministrazione parlamentare.

I dati sulla cittadinanza non costituiscono dati sensibili ai sensi dell'articolo 3 lettera c LPD, di modo che è sufficiente una base legale inserita in un'ordinanza affinché i Servizi del Parlamento possano trattarli (art. 17 cpv. 1 LPD).

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