Legge federale sulla navigazione aerea
Disegno
(LNA) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 20201, decreta: I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Art. 102a IIa. Aiuti finanziari della Confederazione a seguito della pandemia di COVID-19
Se, a seguito della pandemia di COVID-19, l'esercizio continuo e ordinato degli aeroporti nazionali non può essere garantito altrimenti, la Confederazione può: 1
a.
partecipare temporaneamente, insieme a imprese esercitanti aerodromi, a società per garantire la fornitura di prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manutenzione di aeromobili, oppure concedere mutui, fideiussioni o garanzie a tali società;
b.
concedere mutui, fideiussioni o garanzie alle imprese che forniscono prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manutenzione di aeromobili;
c.
concedere mutui, fideiussioni o garanzie agli aeroporti nazionali.
Il Consiglio federale disciplina le condizioni per la partecipazione della Confederazione e per l'erogazione di ulteriori aiuti finanziari, nonché le condizioni e gli oneri relativi ai mutui, alle fideiussioni e alle garanzie. Provvede affinché gli aiuti finanziari siano impiegati esclusivamente per garantire le prestazioni in Svizzera.
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FF 2020 3281 RS 748.0
2020-1266
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Navigazione aerea. LF
FF 2020
Art. 103 cpv. 1 lett. a La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo: 1
a.
dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d'applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni, le partecipazioni e gli aiuti finanziari previsti negli articoli 101, 102 e 102a della presente legge;
II La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Costituzione federale, Cost.4). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
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Entra in vigore il ... [il giorno seguente la sua adozione] con effetto sino al 31 dicembre 2025; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
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RS 0.748.127.192.68 RS 101
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