1 Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale negli anni 20212024
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 59 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta:
Art. 1
Limite di spesa
Per gli anni 20212024 è approvato un limite di spesa di 3468,9 milioni di franchi per: 1
a.
contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 52 capoverso 2 LFPr;
b.
contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera c LFPr per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori;
c.
contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera d LFPr alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli esami professionali federali superiori.
Lo 0,5 per cento al massimo del credito a preventivo può essere utilizzato per contributi all'esecuzione secondo l'articolo 56a LFPr.
2
1 2 3
RS 101 RS 412.10 FF 2020 3295
2019-2965
3537
Finanziamento della formazione professionale negli anni 20212024. DF
Art. 2
FF 2020
Credito d'impegno
Per gli anni 20212024 è stanziato un credito d'impegno di 234,2 milioni di franchi per: 1
2
a.
contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera a LFPr per progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità;
b.
contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera b LFPr per prestazioni speciali di interesse pubblico.
I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.
Art. 3 1
Blocco di una parte del credito d'impegno e revoca del blocco
39,6 milioni di franchi del credito d'impegno di cui all'articolo 2 sono bloccati.
Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 20212024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.
2
Art. 4
Limite di spesa per l'Istituto universitario federale per la formazione professionale
Per gli anni 20212024 è approvato un limite di spesa di 154,4 milioni di franchi per la copertura del fabbisogno finanziario dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale secondo l'articolo 48 LFPr.
Art. 5
Previsioni sul rincaro
I limiti di spesa e il credito d'impegno si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro: a.
2021: +0,4 per cento;
b.
2022: +0,6 per cento;
c.
2023: +0,8 per cento;
d.
2024: +1,0 per cento.
Art. 6
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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