1 Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale negli anni 2021­2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 59 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta:

Art. 1

Limite di spesa

Per gli anni 2021­2024 è approvato un limite di spesa di 3468,9 milioni di franchi per: 1

a.

contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 52 capoverso 2 LFPr;

b.

contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera c LFPr per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori;

c.

contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera d LFPr alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli esami professionali federali superiori.

Lo 0,5 per cento al massimo del credito a preventivo può essere utilizzato per contributi all'esecuzione secondo l'articolo 56a LFPr.

2

1 2 3

RS 101 RS 412.10 FF 2020 3295

2019-2965

3537

Finanziamento della formazione professionale negli anni 2021­2024. DF

Art. 2

FF 2020

Credito d'impegno

Per gli anni 2021­2024 è stanziato un credito d'impegno di 234,2 milioni di franchi per: 1

2

a.

contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera a LFPr per progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità;

b.

contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera b LFPr per prestazioni speciali di interesse pubblico.

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 3 1

Blocco di una parte del credito d'impegno e revoca del blocco

39,6 milioni di franchi del credito d'impegno di cui all'articolo 2 sono bloccati.

Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 2021­2024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.

2

Art. 4

Limite di spesa per l'Istituto universitario federale per la formazione professionale

Per gli anni 2021­2024 è approvato un limite di spesa di 154,4 milioni di franchi per la copertura del fabbisogno finanziario dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale secondo l'articolo 48 LFPr.

Art. 5

Previsioni sul rincaro

I limiti di spesa e il credito d'impegno si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro: a.

2021: +0,4 per cento;

b.

2022: +0,6 per cento;

c.

2023: +0,8 per cento;

d.

2024: +1,0 per cento.

Art. 6

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

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