Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per una campagna di misurazioni di aerosol e gas rari nell'atmosfera effettuate tramite un pallone cervo volante (helikite) del Politecnico federale di Losanna, PFL (di seguito «campagna ­ Bovernier») del 17 dicembre 2020

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

Oggetto:

Lo spazio aereo secondo l'Allegato 2 alla presente decisione è riclassificato in una zona regolamentata (TEMPO RA) attivabile temporaneamente con, di fatto, interdizione al volo. Durante gli orari di attivazione, all'interno della zona regolamentata sono vietati i voli con aeromobili che non partecipano alle operazioni di misurazione effettuate dal PFL.

Dall'11 al 29 gennaio 2021, nel quadro del progetto di ricerca «Campagna ­ Bovernier», il PFL effettuerà una campagna di misurazioni di aerosol e gas rari per mezzo di un pallone cervo volante nella regione di Bovernier (Cantone Vallese). Obiettivo principale del progetto è testare il sistema di misurazione del PFL e la sua capacità di trasmettere dati alla stazione di terra. Inoltre verranno rilevate situazioni di inversione di temperatura e misurate le emissioni di origine antropica.

Basi giuridiche:

2020-3793

Secondo gli articoli 8a e 40 capoversi 1 e 2 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza con-cernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo.

In virtù dell'articolo 10a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), l'UFAC può designare zone regolamentate e zone pericolose per garantire la sicurezza aerea. In virtù dell'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC in merito alla struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

8581

FF 2020

Contenuto della decisione:

1. Secondo l'Allegato 2 alla presente decisione, lo spazio aereo in esso citato è riclassificato in una zona regolamentata attivabile temporaneamente.

2. Vengono inoltre fissati i vincoli e le condizioni di utilizzazione seguenti: 2.1 La modifica temporanea della struttura dello spazio aereo è pubblicata mediante Notice to Airmen (NOTAM) e visualizzata tramite il Daily Airspace Bulletin Switzerland (DABS).

2.2 Se, per una qualsiasi ragione, il PFL rinuncia a utilizzare la TEMPO RA attivata tramite NOTAM, l'accesso allo spazio aereo viene immediatamente riaperto agli altri utenti tramite NOTAM.

2.3 Il PFL inoltra per e-mail a LIFS@bazl.admin.ch, con almeno un giorno feriale di anticipo, una domanda di pubblicazione di un NOTAM servendosi dell'apposito formulario.

2.4 I voli di ricerca e salvataggio (SAR) e i voli di aeroambulanza urgenti (HEMS) sono ammessi a condizione che sia rispettata la procedura indicata nel Manuale d'informazione aeronautica (AIP), capitolo ENR 5.1 ­ 5. Per permettere lo svolgimento coordinato di voli SAR e HEMS nelle TEMPO RA, il PFL fa sì che i voli di misurazione possano essere interrotti in qualsiasi momento.

2.5 Per garantire il coordinamento tra gli organismi che effettuano voli SAR e HEMS, il PFL pubblica nel NOTAM il numero di telefono di una persona di contatto sul posto.

2.6 In casi eccezionali (ad es. se il NOTAM di disattivazione non è ancora stato pubblicato) gli utenti dello spazio aereo possono richiedere lo stato di attivazione della TEMPO RA contattando il numero di telefono in questione.

2.7 Deve essere installata una stazione di terra FLARM che faccia scattare l'allarme non appena un altro aeromobile penetra nella TEMPO RA.

8582

FF 2020

2.8 Il pallone cervo volante deve essere provvisto di una segnalazione luminosa rossa/ a infrarossi, intermittente, di tipo NL* conformemente all'Allegato B2 della direttiva UFAC AD I-006 D «Ostacoli alla navigazione aerea». Inoltre, la stazione di terra deve essere munita di una segnalazione luminosa completa affinché le lampade risultino ben visibili, ad es.

grazie all'installazione di una segnalazione luminosa in ognuno dei quattro angoli della stazione di terra.

2.9 La posizione della stazione di terra del pallone cervo volante deve essere segnalata tramite quattro manicotti di colore arancione conformemente all'illustrazione 1 dell'Allegato A1 della direttiva UFAC AD I-006 D «Ostacoli alla navigazione aerea».

2.10 La corda del pallone cervo volante deve essere segnalata con cinque nastri che vanno apposti tra 150 m AGL e 750 m AGL a intervalli di 150 m.

2.11 Il pallone deve essere di colore bianco. La parte «cervo volante» deve essere segnalata mediante un colore ben visibile (ad. es. arancione o rosso fosforescente).

2.12 Il sistema del pallone cervo volante deve rispettare le specificazioni enunciate nel n. 2 lett. l del dispositivo.

2.13 Il sistema del pallone cervo volante deve essere solidamente ancorato al suolo. Al fine di rispondere alle pretese di terzi al suolo, l'esercente deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per una somma di almeno un milione di franchi. Al momento dell'utilizzazione, occorre recare con sé l'attestato dell'assicurazione di responsabilità civile, di cui una copia sarà trasmessa all'UFAC prima della prima attivazione della TEMPO RA conformemente agli articoli 11 e 20 dell'ordinanza del DATEC del 24 novembre 1994 sulle categorie speciali di aeromobili (OACS; RS 748.941).

2.14 Le persone incaricate di far salire il pallone cervo volante devono informarsi quotidianamente sulla prevista evoluzione delle condizioni meteorologiche presso la più vicina stazione meteo. In caso di minaccia di tempeste o temporali, il pallone cervo volante dev'essere richiamato al suolo; in queste circostanze è vietato attivare una TEMPO RA e far salire il pallone.

8583

FF 2020

2.15 Occorre evitare ogni contatto tra il pallone cervo volante, o i suoi cavi di attacco, ed eventuali ostacoli (linee aeree, piloni di antenne, edifici ecc.). Al momento di scegliere il luogo di decollo occorre accertarsi dell'assenza di ostacoli.

2.16 Il pallone cervo volante può essere utilizzato sia di giorno che di notte.

2.17 Il pallone cervo volante può salire fino a un'altezza massima di 800 m dal suolo.

3. Sempre che siano ricevibili e che non siano prive di oggetto, tutte le richieste contrarie alle disposizioni dei n.

1 e 2 del dispositivo della presente decisione sono respinte.

4. La modifica temporanea dello spazio aereo svizzero secondo il n. 1 del dispositivo della presente decisione entra in vigore l'11 gennaio 2021. La durata di validità è limitata al 29 gennaio 2021.

5. Per la presente decisione non si prelevano spese.

6. La presente decisione è notificata al PFL mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Una copia è inviata per conoscenza a tutte le parti interpellate che hanno presentato un parere. La decisione è pubblicata nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Destinatari:

La presente modifica temporanea dello spazio aereo svizzero interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Deposito pubblico:

La presente decisione viene notificata agli utenti dello spazio aereo tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per telefono all'UFAC, Divisione Sicurezza delle Infrastrutture, al n. di tel. 058 465 06 57.

8584

FF 2020

Rimedi giuridici:

22 dicembre 2020

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Conformemente all'articolo 22a lettera c della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), i termini non decorrono dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia. Deve inoltre contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il vicedirettore, Martin Bernegger

8585

FF 2020

Allegato 2 alla decisione del 17 dicembre 2020 concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per una campagna di misurazioni di aerosol e gas rari nell'atmosfera effettuate tramite un pallone cervo volante (helikite) del Politecnico federale di Losanna, PFL (di seguito «campagna ­ Bovernier») Bovernier Circle of 1.5 km radius, centered at Bovernier (WGS84: 46 04 36N / 007 08 37 E ­ ELEV 720 m AMSL).

Lower Limit: GND Upper Limit: 5600ft AMSL

Attivazioni Tra l'11 e il 29 gennaio 2021.

Service Buffer ANSP Skyguide shall apply a «Service Buffer» ­ Medium (2NM/1000ft) for IFR Operations towards this TEMPO RA. However due to its situation and local circumstances: ­

A Horizontal Buffer of 2NM shall be applied towards the published TEMPO RA.

­

Since a 180m (590ft) «Activity Buffer» is already being applied by the Originator, MNM IFR Level to be used over the TEMPO RA is 6000ft AMSL (composed Buffer is then 990ft).

8586