20.408 Iniziativa parlamentare Modifiche di durata limitata del regolamento del Consiglio degli Stati concernenti le deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 23 aprile 2020

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica di durata limitata del regolamento del Consiglio degli Stati (RCS).

L'Ufficio del Consiglio degli Stati vi propone di approvare il progetto allegato.

23 aprile 2020

In nome dell'Ufficio: Il presidente, Hans Stöckli

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Rapporto 1

Situazione iniziale

Attualmente le Camere federali non possono riunirsi nel Palazzo del Parlamento poiché né quest'ultimo né le sale dei Consigli consentono di rispettare le regole comportamentali e igieniche applicate in seguito alla pandemia di coronavirus. La sessione straordinaria prevista dal 4 all'8 maggio 2020 si terrà pertanto presso il centro esposizioni Bernexpo di Berna. Questo rende necessari diversi adeguamenti del regolamento del Consiglio degli Stati. Le votazioni non potranno essere effettuate utilizzando il sistema di voto elettronico installato nella sala del Consiglio degli Stati. Nel contempo, occorre garantire che le procedure possano essere organizzate per quanto possibile per via elettronica e che non sia necessario distribuire documenti.

Il 23 aprile 2020 l'Ufficio del Consiglio degli Stati ha deciso di elaborare l'iniziativa commissionale oggetto del presente rapporto; sottopone al suo Consiglio le modifiche di durata limitata del regolamento del Consiglio degli Stati (RCS; RS 171.14).

Conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10), è possibile rinunciare al parere del Consiglio federale, poiché queste modifiche non concernono direttamente il Governo.

L'esame del presente oggetto e la votazione finale avranno luogo all'inizio della seduta del Consiglio degli Stati del 4 maggio 2020. Le modifiche entreranno in vigore immediatamente e rimarranno valide fino al ritorno del Consiglio degli Stati nel Palazzo del Parlamento.

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Punti essenziali del progetto

Le modifiche proposte per il periodo in cui il Consiglio degli Stati si riunirà in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento concernono: ­

le regole relative alla presentazione di proposte, interventi e iniziative parlamentari, nonché alla distribuzione di documenti;

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le regole relative alla procedura in caso di guasto del sistema di voto elettronico e alla comunicazione dei dati concernenti le votazioni.

Le regole relative alla presentazione di proposte, interventi e iniziative parlamentari e quelle relative ai cofirmatari sono adeguate in modo tale che la presentazione avvenga per posta elettronica e non in forma cartacea. Di conseguenza, anche i membri del Consiglio degli Stati dovranno lavorare con un computer portatile.

Questo consentirà il rispetto delle misure comportamentali e igieniche adottate per contrastare la diffusione del coronavirus. Inoltre, i deputati che non possono partecipare alle riunioni del loro Consiglio potranno almeno presentare proposte, interventi e iniziative parlamentari durante la sessione.

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3 Art. 20a

Commento ai singoli articoli Documentazione per i deputati

La documentazione è di norma messa a disposizione in forma elettronica. A titolo eccezionale, i paragrammi più voluminosi possono essere distribuiti o messi a disposizione dei deputati prima dell'inizio della seduta. Durante le sedute non viene distribuita alcuna documentazione cartacea, fatta eccezione per le schede elettorali.

Scopo di questa regola è permettere di attuare le misure comportamentali e igieniche nella sala in cui si riunisce il Consiglio degli Stati.

Art. 21

Presentazione

Secondo il diritto vigente un deputato può presentare un'iniziativa parlamentare o un intervento in forma scritta, quindi su carta, unicamente durante una seduta della Camera. L'Ufficio propone che i deputati possano presentare iniziative o interventi per posta elettronica indirizzata alla Segreteria centrale durante la sessione. La presenza dei deputati non è necessaria: i deputati assenti, a prescindere dal motivo della loro assenza, possono pertanto presentare iniziative parlamentari e proposte (vedi anche art. 38 del progetto). Dall'apertura della sessione fino alla sua chiusura, le iniziative e gli interventi possono quindi essere presentati tramite il presidente della Camera, anche al di fuori degli orari delle sedute. Le iniziative e gli interventi presentati dopo la fine ufficiale della sessione non possono più essere presi in considerazione e dovranno essere presentati nel corso della sessione successiva.

La presentazione in forma elettronica, per mezzo degli appositi moduli, avviene per posta elettronica indirizzata alla Segreteria centrale (zs.kanzlei@parl.admin.ch) a partire da un indirizzo dell'Assemblea federale con il suffisso parl.ch. In tal modo si garantisce che gli interventi e le iniziative parlamentari, nonché le proposte secondo l'articolo 38 RCS, possano essere presentate soltanto dalle persone autorizzate.

Art. 25

Cofirmatari

La presentazione in forma elettronica si applica anche alla firma di interventi da parte di più deputati ai sensi dell'articolo 25 RCS. Anche in questo caso la comunicazione può avvenire unicamente per mezzo di un indirizzo di posta elettronica dell'Assemblea federale. I deputati che intendono firmare un'iniziativa parlamentare o un intervento lo comunicano alla Segreteria centrale, specificando di quale iniziativa o intervento si tratta, al più tardi il giorno di seduta successivo alla presentazione dell'iniziativa o dell'intervento. Gli interventi o le iniziative parlamentari presentati l'ultimo giorno di sessione possono essere firmati soltanto entro la fine della sessione.

Art. 35 cpv. 2 Domanda e concessione della parola Per rispettare le regole comportamentali e igieniche, chi intende prendere la parola deve annunciarsi al presidente con un cenno della mano.

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Art. 38

Proposte

Durante la sessione i deputati possono presentare un'iniziativa parlamentare o un intervento per posta elettronica. Per gli stessi motivi elencati nel commento dell'articolo 21, anche le proposte possono essere presentate soltanto per posta elettronica; esse vanno indirizzate alla Segreteria della Camera (srce@parl.admin.ch).

Anche in questi casi sono prese in considerazione unicamente le proposte inviate da un indirizzo dell'Assemblea federale che termina con il suffisso parl.ch. Le proposte non vengono distribuite in sala. La presentazione deve avvenire prima della discussione dell'oggetto in deliberazione cui si riferiscono.

Affinché i dibattiti parlamentari possano essere organizzati in modo efficiente anche in caso di presentazione delle proposte in forma elettronica, al presidente è conferita la facoltà di fissare un termine per la presentazione delle proposte per tutti gli oggetti in deliberazione.

Durante la sessione le mozioni d'ordine possono essere presentate per posta elettronica alla Segreteria della Camera.

Art. 44 cpv. 1 Espressione del voto Nella sala del Consiglio degli Stati i deputati possono votare soltanto dal proprio banco. Per le sedute nei locali di Bernexpo il sistema di voto impiegato è diverso e non è legato al banco di ogni deputato. Per tale motivo il regolamento prevede espressamente che i deputati devono esprimere il loro voto in sala e, se possibile, dal loro posto.

Art. 44a

Rilevamento e pubblicazione dei dati relativi alle votazioni

Nei locali di Bernexpo non sono installati tabelloni elettronici su cui sono mostrati, come nella sala del Consiglio degli Stati, i voti dei deputati e i risultati delle votazioni. Il capoverso 2 dell'articolo 44a RCS è pertanto abrogato.

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Aspetti giuridici

Secondo l'articolo 36 LParl ciascuna Camera emana un proprio regolamento contenente le disposizioni esecutive per la propria organizzazione e procedura.

La presente revisione disciplina le regole applicabili alle sedute che si svolgono in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento e che devono essere adottate a causa della pandemia di coronavirus. La regolamentazione prevista dalla presente revisione ha pertanto una durata di validità limitata nel tempo: essa decadrà quando il Consiglio degli Stati tornerà a riunirsi nella sua sala nel Palazzo del Parlamento.

La legge sulle pubblicazioni ufficiali prevede che gli atti legislativi dell'Assemblea federale siano pubblicati nella Raccolta ufficiale almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore o in forma urgente. Scopo della pubblicazione è informare le eventuali cerchie interessate e garantire in tal modo l'efficacia giuridica degli atti normativi. Poiché i membri delle Camere sono già informati della presente revisione 3914

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e visto che quest'ultima non esplica effetti esterni, si rinuncia a una pubblicazione urgente. Approvando l'entrata in vigore del regolamento riveduto, il Consiglio degli Stati si dichiara disposto ad applicarlo immediatamente.

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