Conformità con il diritto federale della normativa sulla compensazione del plusvalore Obblighi di singoli Cantoni L'11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha deciso quanto segue: 2.

Al Cantone di Zurigo sono imposti i seguenti obblighi come misure meno severe rispetto alle conseguenze giuridiche dell'articolo 38a capoverso 5 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e dell'articolo 52a capoverso 5 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT): ­ Le decisioni relative al riazzonamento di terreni da una zona non edificabile a una zona di rispetto o a una zona ricreativa in cui le domande di costruzione non sono valutate secondo i principi della costruzione fuori delle zone edificabili (art. 25 cpv. 2 LPT) devono essere notificate all'ARE se l'eventuale tassa sul plusvalore non è dovuta da un ente pubblico.

­ Il Cantone provvede affinché in tali casi venga riscossa la tassa sul plusvalore, fatto salvo l'articolo 5 capoverso 1quinquies lettera b LPT.

22 dicembre 2020

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Ufficio federale dello sviluppo territoriale

2020-3773