Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1, esaminata l'iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)» depositata il 26 agosto 20192, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 20203, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 145

Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. Il mandato dei giudici del Tribunale federale cessa cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

1

Su proposta del Consiglio federale, l'Assemblea federale plenaria può, a maggioranza dei votanti, destituire un giudice del Tribunale federale se questi: 2

1 2 3

a.

ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o

b.

ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

RS 101 FF 2019 5173 FF 2020 5977

2020-0872

6001

Iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)». DF

FF 2020

Art. 168 cpv. 1 L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e il generale.

1

Art. 188a

Designazione dei giudici del Tribunale federale

I giudici del Tribunale federale sono designati per sorteggio. La relativa procedura è concepita in modo tale che in seno al Tribunale federale le lingue ufficiali siano equamente rappresentate.

1

L'ammissione al sorteggio è stabilita esclusivamente sulla base di criteri oggettivi di idoneità professionale e personale a esercitare la funzione di giudice del Tribunale federale.

2

L'ammissione al sorteggio è decisa da una commissione peritale. I membri della commissione peritale sono nominati dal Consiglio federale per un mandato non rinnovabile della durata di dodici anni. Nell'esercizio della loro attività sono indipendenti da autorità e da organizzazioni politiche.

3

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria degli art. 145 (Durata del mandato), 168 cpv. 1 e 188a (Designazione dei giudici del Tribunale federale).

I giudici ordinari del Tribunale federale in carica all'entrata in vigore degli articoli 145, 168 capoverso 1 e 188a possono restare in carica sino alla fine dell'anno in cui compiono 68 anni.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

4

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

6002