20.043 Messaggio concernente l'impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita del 19 giugno 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice concernente l'impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 giugno 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente dalla Confederazione, Simonetta Sommaruga Il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2020-1433

5343

Compendio Con il presente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito d'impegno di 800 milioni di franchi per la garanzia di un mutuo della Banca nazionale svizzera al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita.

Situazione iniziale Il Fondo monetario internazionale (FMI) mette a disposizione degli Stati membri a basso reddito crediti a interesse ridotto provenienti dal Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e la crescita («Poverty Reduction and Growth Trust Fund», PRGT).

Questi crediti servono a sostenere i Paesi interessati nella risoluzione di gravi problemi economici e finanziari e nel rafforzamento del quadro macroeconomico.

Per fare fronte alla crisi provocata dal COVID-19 (crisi COVID-19), a breve e medio termine si attingerà sempre di più a questo Fondo fiduciario. Alla luce di questo contesto, nell'aprile 2020 il FMI ha chiesto alla Svizzera ­ come ad altri Paesi donatori ­ di contribuire all'aumento del Fondo fiduciario.

Grazie ai crediti di emergenza a corto termine provenienti dal PRGT (di seguito «crediti PRGT») il FMI ha potuto, in tempi molto brevi, mettere a disposizione dei Paesi più poveri i mezzi finanziari necessari all'attuazione delle misure per far fronte alla crisi COVID-19. Visto il gran numero di Paesi con un elevato fabbisogno di crediti, nel 2020 contro ogni previsione il volume dei crediti PRGT stanziati ha subito un notevole aumento.

Inoltre, l'abbandono delle misure restrittive dovute al COVID-19 da parte dei Paesi e gli sforzi volti al ripristino della crescita durevole potrebbero portare a un aumento significativo della domanda di crediti PRGT a lungo termine nei prossimi anni.

Questi crediti correlati a programmi pluriennali del FMI sono concepiti per promuovere principi di crescita stabili e durevoli e per incentivare riforme strutturali sul lungo periodo. Il Consiglio esecutivo del FMI ha messo in risalto questa prospettiva a medio e lungo termine del PRGT adeguando gli strumenti a disposizione nel maggio 2019.

Contenuto del progetto È previsto che la Banca nazionale svizzera (BNS) metta a disposizione del FMI, a favore del PRGT, un mutuo di 500 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP, ca.

665 mio. fr.). Il mutuo sarà rimunerato dal FMI ai tassi d'interesse di mercato e, conformemente alla
legge del 19 marzo 20041 sull'aiuto monetario (LAMO), necessita di una garanzia della Confederazione. Il tipo e l'entità del contributo svizzero saranno in linea con i mutui della BNS concessi al PRGT nel 2011 e nel 2017.

L'importo previsto corrisponde alla quota versata dalla Svizzera in occasione delle precedenti fasi di finanziamento a favore dei Paesi più poveri.

1

RS 941.13

5344

Con il presente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito d'impegno di 800 milioni di franchi per fornire tale garanzia. L'importo include una riserva di circa 135 milioni di franchi per coprire le oscillazioni del tasso di cambio dei DSP per la durata del mutuo.

Il Consiglio federale stima che i rischi finanziari di tale impegno saranno minimi poiché la Confederazione garantisce alla BNS unicamente l'ammortamento del mutuo entro i termini, compresa la rimunerazione. Per la Confederazione non risultano impegni finanziari diretti, purché e fintantoché il FMI rispetti l'Accordo di mutuo con la BNS. Finora non si sono mai verificate inadempienze tra il FMI, in qualità di controparte, e i Paesi creditori. Il Fondo fiduciario dispone inoltre di un conto riserve che per ora serve a coprire i crediti scoperti dei Paesi più poveri.

Con questo mutuo la Svizzera intende confermare il suo sostegno di lunga data al PRGT e contribuire quindi all'azione efficace del FMI nei Paesi a basso reddito. I programmi del FMI offrono ai Paesi la possibilità di portare avanti adeguamenti strutturali e gettare le basi per una crescita economica duratura. Quale economia aperta, dotata di una piazza finanziaria importante e una valuta propria, per la Svizzera è di grande interesse la sussistenza di un sistema monetario e finanziario internazionale possibilmente stabile, ben funzionante e sviluppato che coinvolga anche i Paesi più poveri. Il mutuo al PRGT deve anche contribuire a salvaguardare la posizione della Svizzera nel sistema finanziario internazionale, permettendole così di continuare a fare valere in modo credibile ed efficace il suo parere in materia di politica economica e finanziaria negli organismi internazionali rilevanti.

5345

FF 2020

Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Concessione di crediti del FMI ai Paesi più poveri

La concessione di crediti ai Paesi più poveri sulla base di finanziamenti speciali è parte integrante delle attività del Fondo monetario internazionale (FMI). La normativa attualmente in vigore e in particolare il Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e la crescita («Poverty Reduction and Growth Trust», PRGT) sono stati istituiti nel 2009 nel quadro di una revisione degli strumenti del FMI per Paesi a basso reddito. La normativa del PRGT comprende criteri trasparenti e basati su regole per accedere ai mezzi amministrati fiduciariamente dal FMI. Attraverso il PRGT il FMI sostiene anche gli impegni internazionali volti al finanziamento dello sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Il PRGT permette al FMI di concedere crediti agevolati (di seguito «crediti PRGT») agli Stati membri più poveri. I programmi di credito servono a colmare gli squilibri della bilancia dei pagamenti e a rafforzare il quadro macroeconomico di questi Paesi, contribuendo dunque a migliorarne sul lungo termine le prospettive di crescita e di sviluppo. Dopo la crisi finanziaria globale i crediti PRGT sono concessi a tasso zero. Nel 2019 il Consiglio esecutivo del FMI ha riconfermato per altri due anni questa politica.

Il Fondo fiduciario si assicura che la capacità di credito del FMI a favore dei Paesi più poveri possa essere garantita su una base sostenibile e a lungo termine. I mutui concordati a questo scopo con i Paesi membri sono limitati nel tempo e rimunerati a tassi di mercato. La differenza rispetto al tasso zero applicato ai Paesi mutuatari viene coperta attraverso i contributi a fondo perso accreditati sul conto interessi del PRGT. In passato, la Svizzera ha versato anche contributi sul conto interessi (cfr.

n. 1.3). Considerato il basso livello dei tassi d'interesse, non è ancora chiaro se sia necessario che i Paesi donatori versino ulteriori contributi su questo conto. Pertanto, questi contributi non sono oggetto del presento progetto.

Per numerosi Paesi a basso reddito la cooperazione con il FMI riveste grande importanza. Il valore aggiunto della concessione di crediti del FMI ai Paesi più poveri non consiste soltanto e soprattutto nel fornire un aiuto finanziario a condizioni favorevoli, ma piuttosto nella consulenza prestata dal FMI nell'elaborazione dei programmi e nello stabilire una
gerarchia degli sforzi di adeguamento da perseguire. In questo modo il FMI aiuta i Paesi ad attuare riforme possibilmente efficaci che riducano la vulnerabilità dell'economia agli shock e sostengano il progresso economico. In molti casi il sostegno del FMI alla formulazione di riforme agisce da catalizzatore o persino da premessa per l'impegno di altri donatori come pure di investitori. Il nostro Collegio federale considera quindi il PRGT un elemento importante della politica internazionale di sviluppo.

La cerchia dei Paesi aventi diritto ai crediti del PRGT viene esaminata e definita ogni due anni. La possibilità per un Paese di ricorrere alle facilitazioni del PRGT viene quindi valutata in base al reddito (valore soglia dell'Associazione internazio5346

FF 2020

nale per lo sviluppo della Banca mondiale) e all'accesso al mercato (collegamento ai mercati finanziari internazionali). In questo modo si può garantire che i mezzi concessi a condizioni preferenziali dal FMI siano messi effettivamente a disposizione dei Paesi più bisognosi. Un elenco dei Paesi aventi diritto ai crediti del PRGT si trova nell'allegato 1.

Il FMI può impiegare i mezzi del Fondo fiduciario per tre tipologie di crediti: ­

la «Rapid Credit Facility» (RCF): questo strumento d'urgenza a breve termine permette di fornire un rapido aiuto con condizionalità molto ridotte e un accesso limitato ai crediti. La RCF si rivolge a Paesi con un fabbisogno di finanziamento a brevissimo termine o con capacità insufficienti per realizzare un programma più completo;

­

la «Standby Credit Facility» (SCF): con questo strumento si contrastano le difficoltà a breve termine a livello di bilancia dei pagamenti in Paesi stabili dal punto di vista macroeconomico. La SCF può essere convenuta anche a titolo cautelativo, i versamenti avvengono però solo in caso di effettivo bisogno;

­

l'«Extended Credit Facility» (ECF): questo strumento serve a sostenere i Paesi meno stabili dal punto di vista macroeconomico nella realizzazione di riforme strutturali sul medio-lungo termine che gettino le basi per una crescita durevole.

Gli accordi di credito del FMI conclusi con i Paesi più poveri dipendono sostanzialmente dai relativi squilibri macroeconomici e dal fabbisogno di realizzare riforme strutturali. L'obiettivo di questi accordi è di attenuare l'impatto finanziario degli aggiustamenti necessari, di consolidare il quadro macroeconomico dei Paesi ­ che comprende in particolare anche la garanzia della sostenibilità del debito e della stabilità finanziaria ­ e di migliorare le loro prospettive di crescita e di sviluppo sul lungo periodo.

Durante la crisi COVID-19, per fornire un rapido aiuto finanziario ai Paesi membri più poveri, il FMI ha fatto ricorso prevalentemente ai crediti d'emergenza a breve termine. In questo modo ha potuto reagire alle esigenze specifiche dei Paesi relative agli ammanchi di entrate e all'aumento supplementare delle uscite risultato soprattutto nell'ambito della sanità, sul mercato del lavoro e nel settore sociale. Complessivamente, a inizio giugno 2020 i mezzi impegnati dal FMI attraverso il Fondo fiduciario e concessi nell'ambito della RCF come pagamento una tantum ammontavano a 8,8 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP, pari a 12,1 mia. di dollari).

Mezzi impegnati nei programmi di credito e crediti d'emergenza del PRGT a favore dei Paesi membri del FMI (stato: 5 giugno 2020)2 Facilitazione

RCF (erogazione di crediti d'emergenza) 2

in mio. DSP

in mio. USD

4 765

6 583

Per le informazioni dettagliate in base al Paese si può consultare la panoramica settimanale pubblicata dal FMI: www.imf.org/external/createX/CreateX.aspx?series=fa&year=2020.

5347

FF 2020

Facilitazione

in mio. DSP

in mio. USD

Programmi SCF

129

178

Programmi ECF

3 888

5 373

Totale PRGT

8 782

12 134

141 796

195 911

8 400

11 606

Confronto: impegni e crediti d'emergenza sul conto generale delle risorse («General Resources Account») Mezzi del PRGT liberamente disponibili a fine febbraio 2020 prima della crisi COVID-19

1.2

Futura domanda di credito e fabbisogno di mezzi

Il FMI si aspetta un sensibile aumento delle sollecitazioni del Fondo fiduciario sia a breve che a medio termine.

­

Da un lato, il maggiore ricorso al PRGT è riconducibile all'immediata messa a disposizione dei crediti d'emergenza per far fronte alla crisi COVID-19. Il FMI ha messo a disposizione i suoi strumenti d'emergenza in modo rapido e completo allo scopo di attenuare gli effetti immediati legati all'inaspettato shock pandemico globale. Tuttavia, a causa del gran numero di Paesi bisognosi, il volume dei crediti PRGT concessi nel 2020 è aumentato molto di più del previsto. L'incremento dei crediti è dovuto inoltre al fatto che nel marzo 2020 il Consiglio esecutivo del FMI ha deciso di raddoppiare temporaneamente il limite massimo dei crediti RCF al 100 per cento della quota per Paese. Questa deroga è limitata a sei mesi, ma può essere prorogata se la pandemia di COVID-19 persiste.

­

D'altro lato, l'abbandono da parte dei Paesi delle misure restrittive dovute al COVID-19 e gli sforzi volti al ripristino della crescita durevole potrebbero portare a un aumento significativo della domanda di crediti PRGT a lungo termine nei prossimi anni. Questi programmi pluriennali del FMI sono concepiti per promuovere principi di crescita stabili e durevoli e per incentivare riforme strutturali sul lungo periodo. Nel quadro della sua verifica degli strumenti destinati ai Paesi più poveri effettuata nel maggio 2019 il FMI aveva individuato per molti Paesi una maggiore vulnerabilità verso l'instabilità macroeconomica, dovuta segnatamente a un elevato indebitamento. In diversi Paesi il rischio di squilibri della bilancia dei pagamenti (ad es. in caso di crollo dei prezzi all'esportazione) è aumentato considerevolmente.

Inoltre, vi sono spesso rischi finanziari dovuti all'elevato livello d'indebitamento e alle debolezze istituzionali. Sulla base di questa valutazione, il FMI ha tra l'altro aumentato il limite massimo delle facilitazioni del PRGT. Allo stesso tempo ha esteso la durata massima dei crediti concessi nell'ambito della SCF da due a tre anni e quelli nell'ambito dell'ECF da quattro a cinque anni.

5348

FF 2020

Un possibile aumento della domanda di crediti PRGT si era delineato già nel 2019.

Lo shock innescato dalla pandemia di COVID-19 nella primavera del 2020 rappresenta attualmente un onere supplementare imminente e straordinario che grava sulla dotazione di fondi del Fondo fiduciario. In uno scenario plausibile, lo Stato maggiore del FMI ipotizza che il volume del credito risultante dalla combinazione di finanziamenti d'emergenza e impegni derivanti da nuovi programmi potrebbe essere compreso fra 12,0 e 18,6 miliardi di DSP entro la fine del 2020 (cfr. tabella). Entro il 2024, le corrispondenti proiezioni del FMI per i nuovi impegni di credito nel quadro del PRGT potrebbero raggiungere complessivamente fino a 21 miliardi di DSP.

Con l'aumento degli impegni di credito il grado di copertura del conto riserve del PRGT (saldo del conto in percento dei crediti scoperti) si ridurrebbe a circa il 20 per cento, il che sarebbe notevolmente inferiore alla media a lungo termine. Nel maggio 2020 il grado di copertura era di circa il 40 per cento. Il conto riserve rappresenta una garanzia finanziaria a lungo termine del PRGT e può coprire i pagamenti arretrati dei mutuatari. Alla fine del 2019 presentava un saldo positivo di 3,9 miliardi di DSP. Il conto riserve, sul quale sono accreditati i proventi derivanti da investimenti, copre anche i costi amministrativi del PRGT.

Per assicurare che i fondi del PRGT siano utilizzati principalmente a favore dei Paesi più poveri, i Paesi con un certo livello di reddito possono optare per un finanziamento misto, costituito per un terzo di mezzi del PRGT e per due terzi di mezzi ordinari del FMI. Ciò permette in particolare di sostenere la loro uscita dalla cerchia dei Paesi beneficiari del PRGT, consentendo loro di usufruire in qualità di mercati di frontiera («frontier market economies») dell'accesso ai mercati finanziari internazionali. Questo dovrebbe avere un effetto attenuante sul futuro fabbisogno di mezzi del PGRT.

Sulla base degli scenari del FMI relativi ai nuovi crediti d'emergenza e ai programmi successivi, i mezzi dei mutui esistenti non sono sufficienti per soddisfare la domanda di crediti PRGT. A fine febbraio 2020, ovvero prima dell'inizio della crisi COVID-19, i mezzi del PRGT liberamente disponibili ammontavano a 8,4 miliardi di DSP, che rappresentano solo
la metà della domanda stimata per il 2020. Il FMI ritiene pertanto urgente aumentare il PRGT di ulteriori 12,5 miliardi di DSP. Questo supplemento dovrà coprire le domande previste per tutto l'attuale periodo di impegno fino al 2024.

Il 16 aprile 2020, in occasione del vertice di primavera delle istituzioni di Bretton Woods, la direttrice del FMI Kristalina Georgieva ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale, invitandola ad aumentare il PRGT di 12,5 miliardi di DSP.

Con lettera del 15 aprile 2020, il FMI ha chiesto alla Svizzera ­ come pure ad altri importanti creditori ­ di concedere un nuovo mutuo al PRGT dell'ordine di 500­ 700 milioni di DSP. A seguito di questa comunicazione, un certo numero di Paesi, in particolare quelli che finora hanno versato un contributo al PRGT (cfr. allegati 2 e 3), ha previsto la possibilità di concedere ulteriori mutui al PRGT per complessivamente 10,35 miliardi di DSP. Durante il vertice di primavera la Svizzera aveva anch'essa dichiarato che avrebbe esaminato la possibilità di concedere un nuovo mutuo al PRGT conformemente alle procedure interne.

5349

FF 2020

Fabbisogno di mezzi del PRGT basato su ipotesi plausibili (stato: 20 maggio 2020) Proiezione del fabbisogno di mezzi del PRGT realizzata dallo Stato maggiore del FMI (1)

A breve termine: Nuovi impegni 2020 Finanziamento d'emergenza (RCF/aumenti di programma) Nuovi programmi ordinari (ECF/SCF) A medio termine: Totale impegni 2020­2024 Media dei crediti scoperti 2020­2024 Grado di copertura del conto riserve

Intervallo in mia. DSP

12,0 8,1

18,6 9,2

3,9

9,4

15,4 17,9 22,3 %

21,1 21,7 18,6 %

(1) Il presente scenario COVID-19 si fonda sulle seguenti ipotesi: aumento temporaneo del limite massimo per i crediti RCF al 100 % della quota per Paese e aumento del limite massimo generale annuale per l'accesso ai crediti PRGT al 150 % della quota per Paese.

1.3

Impegni assunti finora dalla Svizzera

La Svizzera ha contribuito alle facilitazioni del Fondo monetario per i Paesi più poveri già prima di aderire al FMI. I primi contributi sono stati prestati nel 1988 alle facilitazioni precedenti l'attuale PRGT. I contributi degli Stati membri al Fondo fiduciario si suddividono in due categorie: ­

i mutui servono ad alimentare il conto prestiti del PRGT; attraverso quest'ultimo è finanziata la quota di capitale dei crediti del FMI a favore dei Paesi più poveri. I mutui sono remunerati a tassi di mercato;

­

i contributi a fondo perso servono ad alimentare il conto interessi del PRGT; questo conto consente di concedere crediti a tassi agevolati coprendo la differenza rispetto al tasso di mercato.

Negli ultimi anni la Svizzera ha versato al Fondo fiduciario PRGT sia mutui sia contributi a fondo perso, stanziati sulla base della legge del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario (LAMO). Secondo l'articolo 3 LAMO la Confederazione può partecipare, in particolare a favore di Stati a basso reddito, a fondi speciali e ad altri strumenti del FMI. A tal fine, secondo l'articolo 6 capoverso 2 LAMO può chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui. I contributi per la riduzione degli interessi sono a carico della Confederazione.

Nel 1988, la Confederazione ha concesso un primo mutuo alle facilitazioni del FMI per i Paesi più poveri dell'ordine di 200 milioni di DSP. La BNS ha accordato altri due mutui nel 1995 di 152 milioni di DSP (con una garanzia della Confederazione di 335 mio. fr.) e nel 2001 di 250 milioni di DSP (con una garanzia della Confederazione di 550 mio. fr.). Gli ultimi due accordi di mutuo tra la BNS e il FMI risalgono al 2011 e al 2017 e sono stati conclusi ciascuno per 500 milioni di DSP. Entrambi i 5350

FF 2020

mutui sono stati concessi con una garanzia della Confederazione e a tale scopo il Parlamento ha stanziato un credito d'impegno di rispettivamente 950 milioni di franchi3 e 800 milioni di franchi4. A carico dei crediti d'impegno erogati al FMI con gli accordi del 2011 e del 2017 possono essere contratti impegni ancora fino a fine 2020. A causa della crisi COVID-19 tali crediti potrebbero esaurirsi entro tale data. Nel quadro dell'ultimo ciclo di finanziamento 2015­2017, oltre alla Svizzera, altri 14 Paesi avevano concluso accordi di mutuo analoghi con il FMI (cfr. allegato 3). Il volume complessivo di questi accordi ammontava a 11,4 miliardi di DSP; la quota della Svizzera era del 4 per cento.

Per incrementare il conto interessi e le sue facilitazioni precedenti, nel periodo 1995­2014 la Svizzera ha versato complessivamente 100,5 milioni di franchi a titolo di contributi a fondo perso. Del relativo credito d'impegno stanziato a questo scopo (cfr. decreto concernente il finanziamento dello SPAS)5 sono rimasti quindi 1,5 milioni di franchi. Negli anni 2014­2018 la Svizzera ha versato sul conto interessi del PRGT in cinque tranche annuali un contributo complessivo di 50 milioni di franchi. Alla luce del basso livello dei tassi d'interesse, non si è reso necessario nonostante l'interesse a tasso zero alimentare ulteriormente il conto interessi del PRGT.

1.4

Motivazione

Quale economia aperta, dotata di una piazza finanziaria importante e una valuta propria, per la Svizzera è di grande importanza poter contare su un sistema monetario e finanziario internazionale possibilmente stabile, ben funzionante e sviluppato che coinvolga anche i Paesi più poveri. L'importanza di questi Paesi è destinata ad aumentare, soprattutto per motivi demografici, ma anche per il loro potenziale di crescita. Se questi Paesi migliorano la loro resistenza in ambito economico, finanziario e di bilancio, ciò permette di rafforzare anche il sistema internazionale.

Con un contributo al conto prestiti del PRGT, la Svizzera conferma inoltre la sua posizione come attore rilevante nel sistema finanziario internazionale. La Svizzera può così continuare a posizionarsi come un partner affidabile nell'ambito delle organizzazioni internazionali e sostenere, in seno alle stesse, il suo parere in materia di politica economica e finanziaria in modo credibile ed efficace. In particolare, data la crescente importanza economica e politica dei Paesi in sviluppo ed emergenti, è auspicabile garantire la rappresentanza della Svizzera nei consigli esecutivi e negli organi ministeriali del FMI e della Banca mondiale e assicurare così anche la sua partecipazione al cosiddetto «Finance Track» del G20. All'interno del Consiglio esecutivo del FMI, la Svizzera prende anche direttamente posizione sull'assetto degli strumenti del PRGT e sulla concessione di crediti PRGT.

Tre Paesi, ovvero Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, appartenenti al gruppo di voto diretto dalla Svizzera in seno al FMI e alla Banca mondiale, possono beneficia3 4 5

FF 2011 2669 FF 2018 1537 BBl 1996 I 1004 (disponibile solo in tedesco)

5351

FF 2020

re delle facilitazioni a tassi ridotti del PRGT. Attraverso il PRGT la Svizzera contribuisce quindi anche alla stabilizzazione economica nella regione centroasiatica e nei Paesi appartenenti al suo gruppo di voto.

Il nostro Collegio considera il PRGT uno strumento efficace per aiutare i Paesi più poveri a risolvere precocemente gravi problemi economici e finanziari e a gettare le basi per una crescita economica duratura. I programmi del PRGT favoriscono uno stabile sviluppo economico e influenzano positivamente le uscite in ambito sociale, gli indicatori sociali e la riduzione della povertà. Nella gestione della crisi COVID19 il PRGT si è inoltre rivelato uno strumento valido per la concessione rapida e diretta di aiuti d'emergenza a favore di molti Paesi membri.

I programmi del FMI attuati in relazione alla concessione dei crediti PRGT rappresentano molto di più di un semplice aiuto finanziario. Essi contribuiscono al rafforzamento del quadro macroeconomico dei Paesi e alla loro migliore integrazione nell'economia mondiale. I programmi del FMI offrono anche la possibilità di promuovere adeguamenti strutturali, gettando le basi per una crescita economica duratura in questi Paesi. Il quadro macroeconomico è un importante presupposto per un impegno coerente dei principali partner multilaterali per lo sviluppo, come la Banca mondiale e le banche regionali di sviluppo. Mentre i partner bilaterali, come anche la cooperazione svizzera allo sviluppo, si fondano, da parte loro, sulle condizioni quadro stabilite dai programmi del PRGT.

In veste di consulente dei Paesi membri, il FMI offre un contributo importante al rafforzamento delle istituzioni di politica monetaria sul posto, prestando particolare attenzione alla sostenibilità e alla trasparenza del debito. Nel corso delle crisi, la fiducia di donatori ufficiali e privati viene spesso ristabilita solo dopo che il Paese ha convenuto con il FMI le necessarie riforme e ha ricevuto dal FMI una prima promessa di aiuto finanziario. Il FMI combina spesso la concessione di crediti con il sostegno tecnico. In questo modo viene rafforzata la perizia degli Stati membri e aumentata l'efficacia del credito concesso. Nel quadro del suo impegno a favore dello sviluppo, la Svizzera sostiene anche diversi fondi speciali del FMI per la cooperazione tecnica volti in particolare a rafforzare la gestione del debito, i sistemi fiscali e i settori finanziari nei Paesi più poveri.

1.5

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

1.5.1

Rapporto con il programma di legislatura

Poiché la richiesta del FMI di aumentare il Fondo fiduciario è pervenuta soltanto nel mese di aprile del 2020 nel corso della crisi COVID-19, il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20206 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 27 gennaio 20207 sul programma di legislatura 2019­2023.

6 7

FF 2020 1565 FF 2020 1695

5352

FF 2020

1.5.2

Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

Con il presente progetto la Svizzera offre un contributo per un ordine economico mondiale sostenibile e garantisce all'economia elvetica l'accesso ai mercati internazionali (obiettivo 4: «La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce all'economia svizzera l'accesso ai mercati internazionali e al mercato interno dell'UE»). Questo contributo serve inoltre a consolidare la posizione della Svizzera nelle organizzazioni internazionali (obiettivo 11: «La Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare la cooperazione multilaterale, intensifica in modo mirato il proprio impegno nella collaborazione internazionale e si adopera a favore di condizioni generali ottimali quale Stato ospitante di organizzazioni internazionali»).

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Fondandosi sull'articolo 6 capoverso 2 LAMO, il 29 aprile 2020 il nostro Collegio ha deciso di chiedere alla BNS di concedere al FMI, in qualità di fiduciario del PRGT, un mutuo di 500 milioni di DSP. Il 19 maggio 2020 la BNS ha dato seguito a questa domanda.

Poiché il mutuo della BNS concesso al FMI, in qualità di fiduciario del PRGT, non comporta ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione e visto che si tratta di una partecipazione a carattere ricorrente che la Svizzera versa in qualità di membro del FMI, si è rinunciato a svolgere una procedura di consultazione.

3

Impegno di garanzia nei confronti della BNS

3.1

Proposta del Consiglio federale

È previsto che la BNS metta a disposizione del FMI un mutuo di 500 milioni di DSP (ca. 665 mio. fr.) a favore del PRGT. Il FMI rimunererebbe il mutuo della BNS a condizioni di mercato. Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 LAMO la Confederazione garantisce l'ammortamento e la remunerazione tempestivi del mutuo. Con il presente messaggio chiediamo che venga accordata tale garanzia.

3.2

Dettagli del progetto

Il disegno di Accordo tra il FMI e la BNS si trova nell'allegato 4. Esso prevede che il FMI abbia a disposizione il mutuo per effettuare prelievi fino al 31 dicembre 2029 e che tale termine possa essere prorogato previo accordo tra la BNS e il FMI di cinque anni al massimo.

5353

FF 2020

Per questo mutuo il nostro Collegio chiede una prestazione di garanzia della Confederazione pari a 800 milioni di franchi. Questo importo è calcolato in base al corso di cambio di 1 DSP = 1,33 franchi (stato: 30.4.2020), cui si aggiunge una riserva di 135 milioni di franchi per coprire le oscillazioni del tasso di cambio. Per tale riserva si ipotizza che le future oscillazioni non supereranno gli 1,6 franchi per DSP (maggiorazione del 20 % ca. rispetto al valore attuale).

Secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAMO, per ogni partecipazione ai sensi dell'articolo 3 LAMO dev'essere richiesto un credito d'impegno particolare. Dopo aver ottenuto il pertinente credito, la Confederazione può confermare la garanzia del mutuo alla BNS conformemente all'articolo 6 capoverso 4 LAMO.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1

Ripercussioni finanziarie

Il mutuo della BNS è rimunerato alle condizioni di mercato. La Confederazione garantisce unicamente l'ammortamento del mutuo entro i termini, inclusi gli interessi maturati. Ciò non comporta impegni finanziari diretti per la Confederazione, purché e fintantoché il FMI rispetti l'Accordo di mutuo con la BNS. Finora il FMI ha sempre adempiuto i propri obblighi nei confronti dei creditori del Fondo fiduciario. Eventuali crediti scoperti saranno coperti dal conto riserve del Fondo fiduciario.

Il grado di copertura del conto riserve diminuirà dal 40 per cento (maggio 2020) a un massimo del 20 per cento a seguito della concessione a breve termine di un considerevole quantitativo di mezzi finanziari. Tuttavia, queste riserve, in combinazione con la sollecitudine nei pagamenti finora dimostrata dai Paesi debitori, riducono ulteriormente in modo sensibile il rischio di un mancato pagamento del FMI nei confronti della BNS.

4.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La concessione della garanzia non ha ripercussioni sull'effettivo del personale.

4.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La concessione della garanzia non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.

4.3

Ripercussioni sull'economia

Come illustrato al numero 1.4, un sistema monetario e finanziario globale stabile, ben funzionante e sviluppato è essenziale per il dinamismo dell'economia svizzera, che è fortemente legata al commercio e all'attività finanziaria a livello internaziona5354

FF 2020

le. Le attività del FMI relative alla concessione di crediti attraverso il PRGT favorisce l'integrazione dei Paesi più poveri nel sistema economico mondiale e contribuisce al miglioramento della loro resistenza macroeconomica e della loro sostenibilità.

Ciò renderà il contesto globale meno volatile e più prevedibile anche per l'economia svizzera. Questi contributi consolidano la posizione della Svizzera nel sistema finanziario internazionale e le consentono di sostenere in modo credibile ed efficace il suo punto di vista in materia di politica economica e finanziaria negli organismi internazionali.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

I contributi svizzeri al PRGT sono versati a titolo di partecipazioni a fondi speciali ai sensi dell'articolo 3 LAMO e si basano su questa disposizione8. La LAMO, a sua volta, si fonda sugli articoli 54 capoverso 1 e 99 della Costituzione federale (Cost.)9.

La competenza dell'Assemblea federale per questa decisione deriva dall'articolo 167 Cost.

5.2

Forma dell'atto

Il disegno di decreto oggetto del presente messaggio è un decreto finanziario ai sensi dell'articolo 167 Cost. Poiché l'atto non contiene norme di diritto, conformemente all'articolo 163 capoverso 2 Cost. e all'articolo 25 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200210 sul Parlamento è prevista la forma del decreto federale semplice non sottoposto a referendum.

5.3

Subordinazione al freno alle spese

Con il decreto federale presentato si chiede lo stanziamento di un credito d'impegno di 800 milioni di franchi per l'assunzione di un impegno di garanzia nei confronti della BNS. Conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., questo decreto federale sottostà al freno alle spese e necessita del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere.

5.4

Conformità alla legge sui sussidi

Per il decreto di finanziamento presentato nel quadro del presente messaggio si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 199011 sui sussidi (LSu). Secondo 8 9 10 11

FF 2003 4144, in particolare 4152 e 4159 RS 101 RS 171.10 RS 616.1

5355

FF 2020

l'articolo 5 LSu il Consiglio federale riesamina periodicamente gli aiuti finanziari e le indennità concessi dalla Confederazione. Nel rapporto 2008 12 del Consiglio federale concernente i sussidi è stato stabilito che i sussidi, i cui decreti di finanziamento sono sottoposti periodicamente al Parlamento nel quadro di messaggi speciali, come nel caso del presente messaggio, devono essere riesaminati sistematicamente.

5.4.1

Importanza dei sussidi per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione

La garanzia del mutuo della BNS al FMI permette alla Svizzera di impegnarsi in modo efficace per un sistema monetario e finanziario stabile. La Svizzera può contribuire a incrementare la capacità del FMI di fornire crediti ai Paesi più poveri senza che ciò comporti impegni finanziari diretti per la Confederazione. L'ammontare dell'importo del mutuo svizzero è stato calcolato sulla base del previsto fabbisogno di mezzi del FMI a favore dei Paesi più poveri.

La garanzia permette alla Svizzera di continuare a posizionarsi come un partner affidabile nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali. La garanzia contribuisce inoltre a confermare la posizione del nostro Paese nel sistema finanziario internazionale, e gli consente di difendere in modo credibile ed efficace il suo punto di vista sulle questioni di stabilità finanziaria negli organismi internazionali.

5.4.2

Controllo materiale e finanziario dei sussidi

Le attività del FMI legate alla concessione di crediti a favore dei Paesi più poveri saranno sorvegliate dal Consiglio esecutivo. La Svizzera, in qualità di membro del Consiglio esecutivo, ha la possibilità di prendere regolarmente posizione in merito ai programmi del FMI. Nel contempo quest'ultimo si impegna a far sì che gli aiuti finanziari siano impiegati nel modo più mirato ed efficace possibile. Esso ha un ruolo importante nella consulenza e nel determinare le fasi importanti delle riforme.

Come già menzionato nel numero 1.2, eventuali crediti scoperti verrebbero coperti dal conto riserve del Fondo fiduciario. La garanzia della Confederazione verrebbe impiegata soltanto nel caso in cui, nonostante i meccanismi di vigilanza e di protezione, il FMI fosse confrontato con importanti inadempienze. Sinora non si sono mai verificate inadempienze di alcun genere.

5.4.3

Procedura per la concessione dei contributi

Non appena il credito d'impegno sarà stato approvato dalle Camere, il Consiglio federale potrà confermare per scritto alla BNS la garanzia del mutuo conformemente all'articolo 6 capoverso 4 LAMO.

12

FF 2008 5409

5356

FF 2020

5.4.4

Tipo e quadro temporale degli aiuti finanziari

Oggetto e scadenze degli impegni e dei prelievi sono stabiliti nell'Accordo tra la BNS e il FMI (cfr. allegato 4). La durata degli impegni e dei prelievi può essere prorogata per cinque anni al massimo.

5357

FF 2020

Allegato 1

Elenco dei Paesi aventi diritto ai crediti del PRGT, secondo la regione (stato: 1° maggio 2020) Africa

Senegal

America Latina

Etiopia

Sierra Leone

Dominica

Benin

Zimbabwe

Grenada

Burkina Faso

Sudan del Sud

Haiti

Burundi

Tanzania

Honduras

Costa d'Avorio

Togo

Nicaragua

Eritrea

Ciad

Saint Lucia

Gambia

Uganda

Saint Vincent e Grenadine

Ghana

Repubblica centrafricana

Guinea

Medio Oriente

Guinea-Bissau

Asia Pacifica

Afghanistan

Camerun

Bangladesh

Gibuti

Capo Verde

Bhutan

Yemen

Kenia

Cambogia

Kirghizistan

Comore

Kiribati

Mauritania

Repubblica del Congo

Laos

Somalia

Repubblica dem.

del Congo

Maldive

Sudan

Lesotho

Isole Marshall

Tagikistan

Liberia

Micronesia

Uzbekistan

Madagascar

Myanmar

Malawi

Nepal

Europa

Mali

Papua Nuova Guinea

Moldova

Mozambico

Samoa

Niger

Isole Solomone

Ruanda

Timor-Leste

Zambia

Tonga

São Tomé e Príncipe

Tuvalu Vanuatu

5358

FF 2020

Allegato 2

Nuovi mutui concessi al PRGT del FMI (stato: 18 maggio 2020) Paese

in mio. DSP

Accordi conclusi Francia

2 000

Gran Bretagna

2 000

Giappone

3 600

Impegni formali Australia Cina

500 1 000

Canada

500

Spagna

750

Totale

10 350

Anche i seguenti Paesi hanno indicato di voler esaminare la concessione di un mutuo a favore del PRGT: Belgio, Brasile, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Arabia Saudita, Svezia, Svizzera e Stati Uniti.

5359

FF 2020

Allegato 3

Disponibilità dei mutui concessi al PRGT del FMI (stato: 31 marzo 2020) Paese

Entrata in vigore

Importo in mio. DSP

Crediti utilizzati in mio. DSP

12 nov. 2012 30 ago. 2017

350 350

348,0

Brasile Banco Central do Brazil

1° giu. 2017

500

Cina People's Bank of China People's Bank of China

3 set. 2010 21 apr. 2017

800 800

561,6

Danimarca National Bank of Denmark National Bank of Denmark

28 gen. 2010 17 nov. 2016

200 300

104,6

Belgio National Bank of Belgium National Bank of Belgium

Francia Banque de France

1° feb. 2018

2000

Gran Bretagna Government of the United Kingdom Government of the United Kingdom

30 nov. 2015 23 gen. 2017

1312,5 2000

Italia Banca d'Italia Banca d'Italia

18 apr. 2011 17 lug. 2017

800 400

598,0

Giappone Government of Japan Government of Japan

3 set. 2010 20 apr. 2017

1800 1800

980,5

Canada Government of Canada Government of Canada

5 mar. 2010 10 gen. 2017

500 500

356,9

Corea Bank of Korea Bank of Korea

7 gen. 2011 20 dic. 2016

500 500

260,5

Paesi Bassi De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank

27 lug. 2010 20 dic. 2016

500 500

284,5

Norvegia Government of Norway Government of Norway

25 giu. 2010 17 nov. 2016

300 300

122,9

5360

FF 2020

Paese

Entrata in vigore

Importo in mio. DSP

Crediti utilizzati in mio. DSP

Arabia Saudita Saudi Arabian Monetary Agency

13 mag. 2011

500

269,1

Svezia Swedish Riksbank

17 nov. 2016

500

Svizzera Banca nazionale svizzera Banca nazionale svizzera

21 apr. 2011 30 ago. 2017

500 500

286,6

Spagna Banco de España Banco de España

17 dic. 2009 22 feb. 2017

405 450

172,7

5361

FF 2020

Allegato 4 Disegno di accordo [traduzione dal testo originale inglese]

Accordo tra la Banca nazionale svizzera e il Fondo monetario internazionale in qualità di fiduciario del Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e la crescita La Banca nazionale svizzera («Banca»), su richiesta del Consiglio federale svizzero, e il Fondo monetario internazionale («Fondo» o FMI) in qualità di fiduciario («fiduciario») del Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e la crescita («Fondo fiduciario»), hanno raggiunto un'intesa in merito a: (i)

il nuovo Accordo di mutuo tra la Banca e il Fondo in qualità di fiduciario per dotare di mezzi il Fondo fiduciario («Accordo di mutuo del 2020»),

(ii) la modifica dell'Accordo di mutuo del 30 agosto 2017 tra la Banca e il Fondo in qualità di fiduciario («Accordo di mutuo del 2017»), (iii) la modifica dell'Accordo di mutuo del 21 aprile 2011 tra la Banca e il Fondo in qualità di fiduciario («Accordo di mutuo del 2011»), e (iv) la modifica dell'Accordo di mutuo del 22 giugno 1995 tra la Banca e il Fondo in qualità di fiduciario («Accordo di mutuo del 1995»), come indicato nelle sezioni I, II, III e IV di seguito:

I.

Accordo di mutuo del 2020

La Banca si dichiara disposta a concedere al Fondo in qualità di fiduciario del Fondo fiduciario un mutuo per dotare di mezzi il Fondo fiduciario. Questi mezzi saranno concessi conformemente allo Strumento che istituisce il Fondo fiduciario («Strumento PRGT»), approvato dal Consiglio esecutivo del Fondo con decisione n. 8759-(87/176) ESAF come modificato, e in base ai termini e alle condizioni indicate qui sotto. I mutui erogati conformemente al presente Accordo sono versati sul conto prestiti del Fondo fiduciario. Il presente Accordo si basa sulla sezione III numero 2 dello Strumento PRGT, che autorizza il direttore generale a concludere accordi di mutuo con creditori dei conti prestiti del Fondo fiduciario.

1. Il mutuo ammonta al massimo a 500 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP).

2. (a) Nei limiti del presente Accordo, il fiduciario può in ogni momento, a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo o dal 1° gennaio 2021, se questa data è successiva, fino al 31 dicembre 2029 («periodo di prelievo»), effettuare prelievi. Il periodo di prelievo può essere prorogato previo accordo tra la Banca e il fiduciario, purché la proroga del periodo di prelievo non vada oltre il 31 dicembre 2034. Salvo diverso accordo tra la Banca e il fiduciario, il fiduciario informa la Banca sulla sua intenzione di prelevare con un preavviso di almeno cinque giorni feriali (Zurigo) e trasmette gli ordini di pagamento via SWIFT almeno due giorni feriali (Fondo) prima della data di valuta della transazione.

5362

FF 2020

(b) Se gli ammortamenti o gli interessi non sono stati versati integralmente alla Banca entro i dieci giorni successivi alla loro scadenza, il fiduciario non potrà effettuare altri prelievi ai sensi del presente Accordo sino a quando non avranno avuto luogo consultazioni al riguardo con la Banca. Tuttavia, il fiduciario potrà nuovamente effettuare prelievi ai sensi del presente Accordo non appena saranno stati versati tutti gli arretrati alla Banca.

3. (a) L'importo di ogni prelievo è espresso in DSP. Salvo diverso accordo tra il fiduciario e la Banca, la Banca versa l'importo corrispondente in euro, alla data di valuta stabilita dal fiduciario, su un conto indicato da quest'ultimo.

(b) Su richiesta, il fiduciario rilascia alla Banca un certificato non negoziabile attestante l'esistenza di un credito di quest'ultima verso il Fondo fiduciario risultante da un prelievo non ancora ammortizzato ai sensi del presente Accordo.

4. (a) Ogni prelievo è rimborsato secondo il piano di ammortamento stabilito nell'ambito della facilitazione del Fondo fiduciario a favore della quale è stato versato, come indicato nello Strumento PRGT. Ad ogni prelievo, il fiduciario definisce nella domanda di prelievo il piano di ammortamento per ogni importo prelevato. Gli ammortamenti da parte del Fondo fiduciario sono eseguiti alle corrispondenti date di scadenza.

(b) Previo accordo tra la Banca e il fiduciario, ogni prelievo può essere ammortizzato dal fiduciario, in parte o completamente, in qualsiasi momento prima della scadenza. Salvo diverso accordo tra la Banca e il fiduciario, il fiduciario presenta la domanda di ammortamento anticipato con un preavviso di almeno cinque giorni feriali (Zurigo).

(c) Se un prelievo è esigibile in una data che non è un giorno feriale per il Fondo, il sistema target e i mercati interni delle altre valute (diverse dall'euro) contenute nel paniere dei DSP, è considerata data di ammortamento il giorno feriale successivo a quello che è considerato come tale per il Fondo, il sistema target e i mercati interni delle altre valute (diverse dall'euro) contenute nel paniere dei DSP.

5. (a) Ogni prelievo è rimunerato al tasso d'interesse dei DSP stabilito dal Fondo conformemente all'articolo XX sezione 3 dello statuto del FMI.

(b) Gli interessi esigibili per ogni prelievo sono calcolati
giornalmente e pagati per tutti i prelievi non ancora ammortizzati ai sensi del presente Accordo immediatamente dopo il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno.

6. (a) Il pagamento degli ammortamenti è effettuato in euro o in un altro mezzo di pagamento convenuto tra il fiduciario e la Banca.

(b) Il pagamento degli interessi da parte del fiduciario è effettuato in DSP o in un altro mezzo di pagamento convenuto tra il fiduciario e la Banca.

(c) Il pagamento degli ammortamenti o degli interessi in euro o in altre valute da parte del fiduciario sono effettuati su un conto della Banca come convenuto tra il fiduciario e la Banca. Il pagamento degli ammortamenti o degli 5363

FF 2020

interessi in DSP da parte del fiduciario sono effettuati con un accredito sul conto DSP della Svizzera presso il Dipartimento dei DSP («Special Drawing Rights Department»).

7. (a) La Banca è autorizzata a trasferire in ogni momento tutto o una parte di credito a un membro del Fondo, alla banca centrale o a un'altra agenzia fiscale («fiscal agency») designato da uno Stato membro conformemente all'articolo V sezione 1 dello statuto del FMI, oppure a qualsiasi altro organismo ufficiale che in virtù dell'articolo XVII sezione 3 dello statuto del FMI è stato autorizzato a detenere DSP («beneficiario di crediti»).

(b) Il beneficiario di crediti acquisisce tutti i diritti della Banca ai sensi del presente Accordo relativi al pagamento degli ammortamenti e degli interessi sul credito trasferito.

8. Su richiesta della Banca, le diffide di pagamento a lei notificate possono essere temporaneamente sospese in ogni momento prima del 30 giugno 2029 conformemente alle disposizioni della sezione III paragrafo 4 lettere c e d dello Strumento PRGT.

9. Salvo diverso accordo tra il fiduciario e la Banca, tutti i trasferimenti, le transazioni, i pagamenti di ammortamenti e interessi sono effettuati sulla base dei tassi di cambio delle valute interessate determinati dal Fondo, conformemente all'articolo XIX sezione 7 lettera a dello statuto del FMI e alle norme e regolamentazioni del Fondo, per il secondo giorno feriale (Fondo) precedente la data di valuta del trasferimento, della transazione o del pagamento.

10. Se il Fondo modifica la composizione delle valute o le quote di valute del paniere dei DSP, tutti i trasferimenti, le transazioni nonché i pagamenti di ammortamenti e interessi effettuati almeno due o più giorni feriali (Fondo) dopo la data effettiva di modifica sono calcolati secondo il nuovo paniere dei DSP.

11. Qualsiasi controversia sorta nell'ambito del presente Accordo è risolta di comune accordo tra la Banca e il fiduciario.

II.

Modifica dell'Accordo di mutuo del 2017

La Banca e il fiduciario concordano che l'Accordo di mutuo del 2017 è modificato come segue: 1.

5364

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo o dal 1° gennaio 2021, se successiva, i prelievi eseguiti ai sensi dell'Accordo di mutuo del 2017 sono soggetti al tasso d'interesse e alle modalità di pagamento degli interessi come indicati nei paragrafi 5, 6 e 10 della sezione I del presente Accordo, la quale sostituisce e modifica le disposizioni contenute nei paragrafi 5, 6 e 10 del Accordo di mutuo del 2017.

FF 2020

III.

Modifica dell'Accordo di mutuo del 2011

La Banca e il fiduciario concordano che l'Accordo di mutuo del 2011 è modificato come segue: 1.

IV.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo o dal 1° gennaio 2021, se successiva, i prelievi eseguiti ai sensi dell'Accordo di mutuo del 2011 sono soggetti al tasso d'interesse e alle modalità di pagamento degli interessi come indicati nei paragrafi 5, 6 e 10 della sezione I del presente Accordo, la quale sostituisce e modifica le disposizioni contenute nei paragrafi 5, 6 e 10 del Accordo di mutuo del 2011.

Modifica dell'Accordo di mutuo del 1995

La Banca e il fiduciario concordano che l'Accordo di mutuo del 1995 è modificato come segue: 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo o dal 1° gennaio 2021, se successiva, i prelievi eseguiti ai sensi dell'Accordo di mutuo del 1995 sono soggetti al tasso d'interesse e alle modalità di pagamento degli interessi come indicati nei paragrafi 5, 6 e 10 della sezione I del presente Accordo, la quale sostituisce e modifica le disposizioni contenute nei paragrafi 4, 5 e 9 del Accordo di mutuo del 1995.

1.

Il presente Accordo è redatto in uno o più esemplari; tutti gli esemplari sono originali e costituiscono uno stesso e unico atto.

2.

L'Accordo di mutuo del 2020, la modifica dell'Accordo di mutuo del 2017, la modifica dell'Accordo di mutuo del 2011 e la modifica dell'Accordo di mutuo del 1995 entrano in vigore all'ultima data indicata qui sotto.

V.

Entrata in vigore

5365

FF 2020

In fede di che, la Banca nazionale svizzera e il Fondo monetario internazionale in qualità di fiduciario del Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e la crescita hanno concluso il presente Accordo.

Per la Banca nazionale svizzera: Thomas Jordan

Data

Presidente della Direzione generale Fritz Zurbrügg

Data

Vicepresidente della Direzione generale Per il Fondo monetario internazionale in qualità di fiduciario: Kristalina Georgieva Direttrice generale

5366

Data