Termine di referendum: 14 gennaio 2021

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen) Modifica del 25 settembre 2020 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20201, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue: Art. 103c3 cpv. 4, frase introduttiva, nonché 5 e 6 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi: 4

Se i dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 4 sono trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 20184 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

5

La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.

6

1 2 3 4

FF 2020 2577 RS 142.20 Versione del 21 giu. 2019; FF 2019 3819 RS 235.3

2019-3415

6851

Stranieri e loro integrazione. LF (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen)

FF 2020

Art. 109a cpv. 3, frase introduttiva, nonché 4 e 5 Le autorità seguenti possono chiedere dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, conformemente alla decisione 2008/633/GAI 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 3

Se i dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 3 sono trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 20186 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

4

La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI.

5

II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 20207 sulla protezione dei dati, le disposizioni qui appresso della presente legge hanno il tenore seguente: Art. 103c cpv. 5 Abrogato Art. 109a cpv. 4 Abrogato

5

6 7

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, nella versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

RS 235.3 RS 235.1

6852

Stranieri e loro integrazione. LF (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen)

FF 2020

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 6 ottobre 20208 Termine di referendum: 14 gennaio 2021

8

FF 2020 6851

6853

Stranieri e loro integrazione. LF (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen)

FF 2020

Allegato (cifra II)

Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 13 giugno 20089 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione è modificata come segue: Art. 16 cpv. 5bis Se il SIC tratta dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 201810 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

5bis

9 10

RS 361 RS 235.3

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