20.066 Messaggio concernente l'approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e il Bahrein per evitare le doppie imposizioni del 26 agosto 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e il Bahrein per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 agosto 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Il Bahrein rappresenta un'economia nazionale di rilievo in Medio Oriente.

L'economia bahreinita è diversificata in funzione di criteri regionali e dispone di un'industria e di un settore terziario sviluppati. La Svizzera costituisce un importante partner commerciale del Bahrein.

Tra i due Paesi sono in vigore diversi accordi internazionali per la cooperazione economica, mentre ancora mancava un accordo generale per evitare le doppie imposizioni.

Nel mese di aprile 2015 gli Stati contraenti hanno pertanto avviato negoziati sulla conclusione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI). Le trattative sono state completate nel mese di gennaio 2019.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione della CDI. La Convenzione è stata firmata il 23 novembre 2019.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Dal 1995 il Bahrein aderisce all'Organizzazione mondiale del commercio e al Consiglio di cooperazione del Golfo («Gulf Cooperation Council» o «GCC»), il quale forma dal 2003 un'unione doganale tra i suoi sei Stati membri (Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti).

Il Bahrein dispone di un'economia diversificata in funzione di criteri regionali.

Nel 2017 il settore industriale, rappresentato principalmente dall'industria petrolchimica e dalla produzione di alluminio, ha contribuito per il 39,3 per cento al prodotto interno lordo (PIL) Il settore dei servizi costituisce il 60,4 per cento del PIL. Oltre alla sua valenza regionale quale destinazione turistica, il Bahrein ha acquisito una posizione di rilievo interregionale in quanto piazza finanziaria specializzata nei servizi finanziari e nelle assicurazioni conformi alla sharia.

I proventi dell'attività petrolifera sono amministrati dal fondo sovrano «Mumtalakat Holding Company», il quale dispone attualmente di un patrimonio che si aggira intorno ai 19 miliardi di dollari americani investiti nel Paese e all'estero.

Nel 2014 la Svizzera era tra gli 11 investitori diretti più importanti in Bahrein, esportando verso questo Paese beni per un valore complessivo di 244,5 milioni di franchi. Il 30,6 per cento di questi beni era costituito da orologi, il 28,9 per cento da prodotti agricoli, il 17,9 per cento da macchinari e il 12,5 per cento da prodotti farmaceutici.

Tra la Svizzera e il Bahrein vige l'Accordo del 4 febbraio 19861 concernente il traffico aereo di linea. In ambito economico i due Paesi hanno concluso l'Accordo del 9 novembre 20042 per l'esenzione reciproca dalle imposte sul reddito e sul patrimonio provenienti dalle attività di trasporto internazionale aereo e marittimo e firmato l'Accordo di libero scambio del 22 giugno 20093 tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo. Tuttavia, tra questi accordi non figurava ancora un accordo generale per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Per i citati motivi, nell'aprile del 2015 la Svizzera e il Bahrein hanno avviato negoziati sulla conclusione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) che nel 2016 sono sfociati nella parafatura di un progetto di
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali («CDI-BH»). Poiché il processo di approvazione in Bahrein si è protratto a lungo, è stato possibile integrare nella CDI-BH anche le disposizioni relative agli standard minimi concernenti le CDI definiti dal progetto 1 2 3

RS 0.748.127.191.66 RS 0.672.916.65 RS 0.632.311.491

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dell'OCSE relativo all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», di seguito «progetto BEPS»)4.

Dopo essere stati consultati nel settembre 2016 e nell'ottobre 2019, i Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione della CDI-BH, che è stata quindi firmata il 23 novembre 2019.

1.2

Valutazione

L'area del Golfo Persico è oggi annoverata tra le regioni del mondo più dinamiche.

Le capacità di investimento del Bahrein sono considerevoli e potrebbero orientarsi in maniera crescente verso l'Europa. Di recente, il Bahrein ha stipulato CDI con numerosi Stati europei che prevedono aliquote d'imposta molto vantaggiose per gli investimenti. La conclusione della CDI-BH permetterebbe di aumentare la competitività della Svizzera e di evitare, inoltre, che gli investimenti bahreiniti confluiscano in altri Paesi o che vengano gestiti da altre piazze economiche.

Attualmente il Bahrein non dispone di un sistema fiscale completo. Tuttavia, a seguito dell'esaurimento dei giacimenti petroliferi e di gas bahreiniti previsto in un prossimo futuro, il Paese potrebbe vedersi costretto a introdurre un sistema fiscale completo. La Svizzera è giunta così alla conclusione che fosse un momento propizio per concludere una CDI con il Bahrein, dato che in futuro le circostanze per intavolare negoziati potrebbero tendenzialmente peggiorare.

Le disposizioni della CDI-BH sono paragonabili a quelle delle altre convenzioni concluse dalla Svizzera con gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo e assicurano alle imprese svizzere condizioni concorrenziali sul mercato bahreinita in caso di introduzione di imposte sul reddito o sull'utile generali.

La clausola antiabuso all'articolo 28, che verifica lo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione («principal purpose test rule» oppure «regola PPT»), deriva dallo standard minimo secondo il rapporto sull'azione 6 del progetto BEPS e previene l'abuso della CDI-BH. La CDI-BH soddisfa, infine, lo standard internazionale in materia di scambio di informazioni su domanda e lo standard minimo concernente la procedura amichevole secondo il rapporto sull'azione 14 del progetto BEPS.

La CDI-BH consente alle imprese svizzere di migliorare la propria posizione concorrenziale rispetto alle altre imprese estere operanti in Bahrein. Garantisce la certezza del diritto e un quadro contrattuale vantaggioso per l'evoluzione delle relazioni economiche bilaterali.

4

Consultabile al sito www.oecd.org > tax > beps.

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Commento a singole disposizioni della Convenzione

Sia sul piano formale sia su quello materiale, la CDI-BH si orienta alle pertinenti disposizioni del Modello di convenzione dell'OCSE («Modello OCSE») e alla politica svizzera in materia di convenzioni. Di seguito si illustrano gli scostamenti più rilevanti rispetto al Modello OCSE e alla politica convenzionale svizzera.

Titolo e preambolo Come previsto dallo standard minimo definito nel quadro dell'azione 6 del progetto BEPS e dal Modello OCSE nella versione del 2017, nel titolo e nel preambolo viene specificato che la CDI-BH intende anche prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.

L'interpretazione dei binomi «Steuerhinterziehung oder -umgehung» (in tedesco), «fraude ou évasion fiscale» (in francese) ed «evasione o elusione fiscali» (in italiano) deve orientarsi al contesto internazionale e tenere conto, in particolare, del significato delle espressioni inglesi «tax evasion or avoidance». Essi comprendono ogni comportamento che in termini di reprensibilità corrisponda almeno all'elusione fiscale secondo l'interpretazione svizzera. Ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, l'elusione fiscale è data quando un modo di agire appare insolito, inadeguato o singolare e comunque del tutto inappropriato alle circostanze economiche e può essere ricondotto unicamente all'intento di beneficiare di un risparmio di imposte, che sarebbe effettivamente ottenuto qualora tale modo di agire fosse accettato dalle autorità fiscali. L'elusione fiscale rappresenta pertanto il limite fiscalmente accettabile oltre il quale termina la libertà di pianificazione di un contribuente.

Art. 2

Imposte considerate

Al momento il Bahrein sottopone a imposizione soltanto gli utili derivanti dall'esplorazione o dalla produzione di petrolio e gas naturale nonché gli utili provenienti dalla raffinazione del petrolio nel territorio del Bahrein. Il paragrafo 4 garantisce che le imposte sull'utile e sul patrimonio introdotte in futuro siano anche esse soggette al campo di applicazione della Convenzione.

Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni, l'imposta preventiva prelevata sulle vincite alla lotteria non rientra nel campo di applicazione della CDI-BH, come precisato anche al numero 1 del Protocollo della CDI-BH.

Art. 4

Residenza

Il Bahrein non contempla alcun assoggettamento fiscale generale. Anziché basarsi sul criterio dell'assoggettamento fiscale illimitato di cui al paragrafo 1 del Modello OCSE per definire la residenza di una persona fisica, il Bahrein si fonda sul criterio di abitazione permanente, di centro degli interessi vitali o di soggiorno abituale. Nel caso di una società fa stato la costituzione avvenuta in Bahrein o la

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direzione effettiva situata in Bahrein. Questa soluzione è assimilabile a quella stipulata dalla Svizzera nelle CDI con il Qatar5 e con gli Emirati Arabi Uniti6.

Nel Protocollo viene precisato che le organizzazioni di utilità pubblica esentate dall'obbligo fiscale come pure gli istituti di previdenza sono anch'essi considerati residenti (n. 3).

Art. 5

Stabile organizzazione

Il Modello OCSE contiene al paragrafo 2 un elenco esemplificativo di stabili organizzazioni ai sensi del paragrafo 1. Il Bahrein ha chiesto che l'elenco contemplasse anche i termini di «raffineria», «punto di vendita» e «magazzino» messo a disposizione di terzi. Poiché si tratta per tutti e tre i casi di sedi fisse d'affari che rientrano, dunque, nella definizione generale di «stabile organizzazione» di cui al paragrafo 1, tale precisazione non impone conseguenze materiali.

Perché la Convenzione rifletta la propria legislazione fiscale attuale il Bahrein ha preteso che vi sia una stabile organizzazione per ogni attività legata all'esplorazione o alla produzione di petrolio greggio o gas naturale nonché alla raffinazione di petrolio greggio. La soluzione convenuta prevede che vi sia stabile organizzazione se l'esercizio dell'attività supera i 90 giorni.

Art. 7 e 9

Utili delle imprese e imprese associate

Nella sua politica in materia di convenzioni il Bahrein riprende in ampia misura il Modello OCSE nella versione del luglio 2008 e per questo motivo non era disposto a convenire le disposizioni secondo il tenore del Modello OCSE nella versione del 2010 che attua il cosiddetto «authorized OECD approach». L'articolo 7 paragrafo 3 garantisce che le spese sostenute dalla stabile organizzazione nello Stato in cui è situata siano deducibili indipendentemente dal luogo in cui tali spese sono risultate.

Gli articoli 7 (Utili delle imprese) e 9 (Imprese associate) della CDI-BH disciplinano i termini temporali per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni e di imprese associate. In questo modo, in futuro, la rettifica degli utili da parte delle autorità fiscali nei rapporti tra Svizzera e Bahrein saranno ammessi solo nei cinque anni che seguono il periodo fiscale interessato. Un eventuale ricorso contro la rettifica degli utili e i conseguenti ritardi non hanno alcun influsso sulla durata del termine da rispettare. In caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria, la rettifica degli utili può avvenire anche dopo la scadenza di tale termine. In questi casi valgono i termini previsti dal diritto interno dello Stato interessato.

Poiché, generalmente, la Svizzera non include il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello OCSE nelle sue CDI, secondo cui gli accordi amichevoli devono essere attuati nonostante i termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti, deve essere disposta a recepire disposizioni che limitano il termine per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni o di imprese associate al fine di 5 6

Convenzione del 24 settembre 2009 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito; RS 0.672.965.61 Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito; RS 0.672.932.51

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soddisfare l'elemento 3.3 dello standard minimo relativo all'azione 147 del progetto BEPS. Tale limitazione è stata convenuta negli articoli 7 e 9 della CDI-BH.

Art. 10, 11 e 12

Dividendi, redditi derivanti da crediti (interessi) e canoni

Le disposizioni sull'imposizione di dividendi, interessi e canoni corrispondono all'odierna politica svizzera in materia di convenzioni in questo ambito con gli Stati della Regione del Golfo e si ispirano ampiamente al Modello OCSE.

Per i dividendi la CDI-BH applica un'aliquota d'imposta residua generale del 15 per cento. Nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi sia una società che detiene almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi, la CDI-BH prevede un'aliquota d'imposta residua ridotta pari al 5 per cento. Per dividendi versati a istituti di previdenza o a uno Stato contraente, alla sua banca centrale o alla sua autorità di investimento è prevista un'esenzione fiscale nello Stato della fonte, analogamente a quanto è stato convenuto nelle CDI con il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti.

Secondo la CDI-BH gli interessi, che su richiesta del Bahrein sono denominati «redditi derivanti da crediti», e i canoni sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario effettivo. Anche questa norma riflette le disposizioni stipulate nelle CDI con gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar.

Art. 13

Utili di capitale

Il presente articolo si orienta in gran parte al Modello OCSE. Il paragrafo 4 dispone di conseguenza che gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa e il cui valore deriva per oltre il 50 per cento direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. In conformità alla politica svizzera in materia di convenzioni, sono disciplinate altresì le deroghe a questa norma per l'alienazione di partecipazioni a una società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui l'impresa esercita la propria attività (lett. b) oppure per l'alienazione di partecipazioni quotate in borsa (lett. a).

Art. 18 e 19

Pensioni e funzioni pubbliche

Le pensioni, comprese le prestazioni in capitale (n. 5 del Protocollo), possono di norma essere tassate soltanto nello Stato di residenza, conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni. Tuttavia, se tale Stato non assoggetta le pensioni a imposizione, può farlo lo Stato della fonte. Sono escluse dalla presente diposizione le pensioni da funzioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 2 conformemente a quando sancito dal Modello OCSE.

7

OCSE (2016), «Accroître l'efficacité des mécanismes de règlement des différends, Action 14 ­ Rapport final 2015», Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, edizioni OCSE, Parigi.

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Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

In linea di principio il Bahrein evita la doppia imposizione con il metodo del computo. Conformemente alla sua politica in materia di convenzioni, la Svizzera la evita applicando il metodo dell'esenzione e, per i dividendi, il metodo del computo. Come di consueto, per gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni detenute in società immobiliari ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 4 la Svizzera ne prevede l'esenzione unicamente se è comprovata l'effettiva imposizione in Bahrein.

Art. 25

Procedura amichevole

Le disposizioni sulla procedura amichevole corrispondono perlopiù a quelle del Modello OCSE e contengono altresì una clausola arbitrale. Unica eccezione è costituita dal secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 Modello OCSE, non recepito all'interno della CDI-BH (cfr. al riguardo i commenti agli art. 7 e 9 CDI-BH).

Art. 26

Scambio di informazioni

La CDI-BH contiene una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Le seguenti considerazioni si limitano unicamente a delucidare singoli aspetti dell'articolo 26 CDI-BH e delle relative disposizioni del Protocollo (n. 6).

Analogamente a quanto stipulato dalla Svizzera in numerose CDI, le disposizioni sullo scambio di informazioni si limitano alle imposte considerate dalla presente Convenzione.

Le disposizioni dell'articolo 26 vengono concretizzate nel Protocollo della CDI-BH (n. 6). Il Protocollo disciplina nel dettaglio anche le condizioni che una domanda di informazioni deve soddisfare (lett. b). In particolare è indispensabile identificare il contribuente interessato (ricorrendo a tutti gli elementi che ne consentono l'identificazione) e comunicare, se noti, il nome e l'indirizzo della persona (p. es. di una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informazioni richieste. Il Protocollo della CDI-BH stabilisce altresì che tali premesse non devono essere interpretate in modo formalistico (lett. c).

Lo standard internazionale in materia sancisce che lo scambio di informazioni sia limitato alle domande concrete. Secondo il riveduto standard dell'OCSE vi sono comprese anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si suppone non abbiano adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La CDI-BH permette di dare seguito a queste domande. L'identificazione può avvenire tramite il nome e l'indirizzo della persona interessata, ma anche attraverso altri mezzi, ad esempio la descrizione di un comportamento. Tale interpretazione segue la regola interpretativa sui presupposti di una domanda (lett. c in combinato disposto con lett. b) che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza peraltro autorizzare le «fishing expedition». Le premesse procedurali per entrare nel merito di

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domande raggruppate sono stabilite nella legge del 28 settembre 20128 sull'assistenza amministrativa fiscale.

L'articolo 26 CDI-BH non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico.

La disposizione sullo scambio di informazioni si applica allo scambio di informazioni relative agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale la Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data (art. 29 par. 2 lett. c).

Art. 28

Disposizioni diverse

Questa norma contempla una clausola antiabuso per evitare che si tragga illecitamente beneficio dalla CDI-BH.

Conformemente al paragrafo 1, il criterio determinante per concedere i benefici ai fini della Convenzione è lo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione. In virtù di questo paragrafo i benefici non sono concessi se il loro ottenimento era uno degli scopi principali di detto accordo, strumento o transazione, a meno che non venga stabilito che la concessione dei benefici è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola antiabuso, che corrisponde alla regola PPT, attua lo standard minimo definito dall'azione 6 del progetto BEPS ed è contenuta nella versione aggiornata del Modello OCSE.

Sebbene si tratti di una clausola nuova, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute negli ultimi anni dalla Svizzera nel quadro di numerose CDI.

La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali ad esempio i dividendi, gli interessi e i canoni, ma è applicabile a tutte le disposizioni della CDI-BH. Di conseguenza tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Il tenore della nuova clausola si differenzia da quello delle numerose CDI concluse di recente dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto. In base al testo riportato, si è infatti in presenza di abuso non soltanto nelle situazioni in cui l'ottenimento di benefici convenzionali è lo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione, ma anche laddove rappresenta solamente uno degli scopi principali.

Nella prassi, entrambe le formulazioni dovrebbero consentire di giungere al medesimo risultato. Infatti, la seconda parte della clausola precisa che i benefici della CDI-BH siano comunque concessi se ciò è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui l'ottenimento dei benefici convenzionali non era lo scopo principale dell'accordo, dello strumento o della transazione.

Il paragrafo 2 corrisponde a un'eventuale disposizione integrativa proposta nel commentario relativo alla regola PPT. Ai sensi di tale norma è possibile accordare determinati benefici convenzionali anche in situazioni di abuso di cui al paragrafo 1, qualora la rispettiva autorità competente secondo la CDI-BH concluda che tali 8

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benefici sarebbero stati concessi in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione abusivi. La disposizione garantisce che, in caso di uso illecito della convenzione, uno Stato contraente possa adottare i provvedimenti fiscali previsti per la fattispecie che sarebbe sussistita in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione in questione.

3

Ripercussioni finanziarie

Con la conclusione di qualsiasi CDI entrambi gli Stati contraenti rinunciano a determinati gettiti fiscali. Infatti, la CDI-BH non si applica all'imposta preventiva riscossa su dividendi. È presumibile, tuttavia, che con la CDI-BH aumenteranno gli investimenti diretti tra i due Paesi, ciò che permetterà di rafforzare la piazza economica nel suo complesso e con essa la base imponibile della Svizzera.

La presente Convenzione può essere applicata nel quadro delle risorse di personale esistenti.

4

Aspetti giuridici

4.1

Costituzionalità

La CDI-BH si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale9 (Cost.), in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. L'approvazione della CDI-BH spetta all'Assemblea federale, conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost.

4.2

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200210 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

La conclusione della Convenzione conferisce alla Svizzera determinati obblighi e diritti. La CDI-BH contiene, in particolare, disposizioni che limitano l'imposizione ed estendono lo scambio automatico di informazioni. Essa contempla pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

9 10

RS 101 RS 171.10

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Il decreto federale che approva la CDI-BH sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

4.3

Procedura di consultazione

La CDI-BH sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200511 sulla procedura di consultazione (LCo) si impone l'obbligo di svolgere una procedura di consultazione. Nel settembre 2016 e nell'ottobre 2019 sono state svolte procedure informative in merito alla CDI-BH. In questo contesto, i Cantoni e gli ambienti economici interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto una nota esplicativa. La CDI-BH è stata accolta favorevolmente e senza alcuna obiezione. Essendo le posizioni degli ambienti interessati note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare allo svolgimento di una procedura di consultazione.

11

RS 172.061

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