Accordo multilaterale ADN / M027 conformemente alla sezione 1.5.1 ADN concernente le attestazioni relative a conoscenze particolari dell'ADN conformemente all'8.2.2.8 dell'ADN e i certificati di addetto alla sicurezza conformemente all'1.8.3.7 dell'ADN (1) In deroga alle disposizioni di cui ai numeri 8.2.2.8.3 e 8.2.2.8.4 dell'ADN, le attestazioni relative a conoscenze particolari dell'ADN la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021 restano valide fino al 28 febbraio 2021. Le attestazioni vengono rinnovate per cinque anni se il titolare presenta le prove di cui al numero 8.2.2.8.4 a) ADN e, se del caso, al numero 8.2.2.8.4 b) ADN, entro il 1° marzo 2021. Il nuovo periodo di validità inizia dalla data originaria di scadenza dell'attestazione da rinnovare.

(2) I documenti rilasciati secondo l'8.2.1.9 e l'8.2.1.10 ADN, equivalenti alle attestazioni relative a conoscenze particolari dell'ADN, sono ammessi alle stesse condizioni degli atti indicati al paragrafo 1 del presente Accordo multilaterale. Gli atti equivalenti devono essere rinnovati entro il 1° marzo 2021 nel rispetto delle condizioni di cui alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi.

(3) In deroga alle disposizioni di cui all'1.8.3.16.1 ADN, i certificati di addetto alla sicurezza la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021 restano validi fino al 28 febbraio 2021. La validità delle prove è prolungata di cinque anni a partire dalla data originaria di scadenza se il titolare del certificato ha superato un esame secondo l'1.8.3.16.2 ADN entro il 1° marzo 2021.

(4) Il presente Accordo, valido fino al 1° marzo 2021, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADN che lo hanno sottoscritto.

In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'Accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno denunciato.

L'autorità svizzera competente per l'ADN

18 novembre 2020

Ufficio federale dei trasporti, Divisione Sicurezza: Rudolf Sperlich, vicedirettore

2020-3622

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