Termine di referendum: 14 gennaio 2021

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO2) del 25 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 20172, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (gas serra), in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di combustibili e carburanti fossili. L'obiettivo è di contribuire a: 1

2

a.

mantenere l'aumento della temperatura media globale a un livello sensibilmente inferiore a due gradi centigradi rispetto al livello preindustriale e intraprendere sforzi per limitare tale aumento a 1,5 gradi centigradi rispetto al livello preindustriale;

b.

ridurre le emissioni di gas serra a un livello che non superi le capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio;

c.

rafforzare la capacità di adeguamento agli effetti negativi del cambiamento climatico;

d.

rendere i flussi finanziari compatibili con l'obiettivo di uno sviluppo a basso tenore di emissioni e resistente al cambiamento climatico.

Il Consiglio federale designa i gas serra.

RS ...

1 RS 101 2 FF 2018 197 2017-1542

6901

Legge sul CO2

Art. 2

FF 2020

Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per: a.

combustibili fossili: vettori energetici fossili impiegati per la produzione di calore, freddo o luce, per la produzione di elettricità in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione);

b.

carburanti fossili: vettori energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia;

c.

diritti di emissione: diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che sono assegnati a titolo gratuito oppure messi all'asta dalla Confederazione, da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale;

d.

impianto: unità tecnica fissa in un luogo determinato;

e.

attestati nazionali: attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite in Svizzera;

f.

attestati internazionali: attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero;

g.

capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio: bilancio computabile a livello internazionale tra le emissioni di gas serra e l'assorbimento di CO2 da parte dei pozzi di carbonio;

h.

protezione del clima: la totalità dei provvedimenti che concorrono a ridurre i gas serra o ad aumentare la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio e che sono volti ad attenuare o impedire possibili effetti dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera;

i.

impresa di trasporto aereo: impresa svizzera o estera che dispone di un'autorizzazione di esercizio, o di un'autorizzazione equivalente, per il trasporto professionale di persone per mezzo di aeromobili;

j.

biglietto aereo: conferma individuale o collettiva, su supporto cartaceo o elettronico, del diritto di una persona di essere trasportata da un'impresa di trasporto aereo.

Art. 3

Obiettivi di riduzione

Nel 2030 le emissioni di gas serra possono ammontare al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990. Tra il 2021 e il 2030, le emissioni di gas serra sono ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990.

1

La riduzione delle emissioni di gas serra di cui al capoverso 1 risulta per almeno tre quarti da provvedimenti realizzati in Svizzera.

2

Le riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite all'estero che non sono computate nel calcolo dell'obiettivo di cui al capoverso 1 ma che concorrono a limitare l'aumento della temperatura globale ai sensi dell'articolo 1 corrispondono per quanto possibile alle emissioni di cui la Svizzera è corresponsabile all'estero.

3

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Legge sul CO2

FF 2020

Il Consiglio federale può stabilire obiettivi e obiettivi intermedi per singoli settori e per le emissioni da carburanti fossili. A tale scopo tiene conto delle prestazioni già fornite e del potenziale di riduzione delle emissioni economicamente realizzabile.

4

La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera, dedotte le emissioni derivanti dai carburanti fossili per i voli internazionali e per la navigazione internazionale.

5

Il Consiglio federale stabilisce in quale misura gli attestati internazionali sono considerati se la riduzione è conseguita con provvedimenti realizzati all'estero.

6

La Confederazione può convenire obiettivi di riduzione con organizzazioni dell'economia o con singoli gruppi di imprese. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura gli attestati internazionali sono considerati per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione convenuti.

7

Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2030. Al riguardo consulta previamente le cerchie interessate.

8

Art. 4

Provvedimenti

Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.

1

Al raggiungimento degli obiettivi di riduzione devono concorrere anche i provvedimenti stabiliti in altri atti normativi che riducono le emissioni di gas serra o aumentano la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio, segnatamente nei settori dell'ambiente, dell'energia, dei rifiuti, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, della finanza, della circolazione stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari.

2

Nella definizione dei provvedimenti sono considerate in particolare la competitività e la fattibilità economica.

3

Art. 5

Attestati nazionali

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera devono adempiere affinché conferiscano il diritto al rilascio di attestati nazionali.

1

Le riduzioni economicamente vantaggiose delle emissioni sono computate soltanto se sono eliminati ostacoli tecnici o economici.

2

Sono considerate riduzioni delle emissioni anche gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio, in particolare attraverso il sequestro biologico nella foresta e nel suolo, nonché nei prodotti legnosi.

3

4

L'ufficio federale competente disciplina i dettagli dell'esecuzione.

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Art. 6

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Attestati internazionali

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero devono adempiere affinché gli attestati internazionali rilasciati siano considerati in Svizzera.

1

2

Le riduzioni delle emissioni devono in particolare adempiere i seguenti requisiti: a.

senza il ricavato della vendita degli attestati internazionali dette riduzioni non sarebbero state conseguite;

b.

esse contribuiscono allo sviluppo sostenibile sul posto.

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali per il riconoscimento reciproco di attestati internazionali.

3

Art. 7

Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

La Confederazione coordina con i Cantoni i provvedimenti volti a evitare e a fronteggiare i danni alle persone o a beni di considerevole valore che possono risultare dall'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

1

In collaborazione con i Cantoni provvede a elaborare e ad acquisire i dati di base necessari per adottare questi provvedimenti.

2

Art. 8

Riduzione in base allo stato della tecnica

Chi intende costruire o modificare in modo sostanziale impianti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 7 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) il cui esercizio genera una determinata quantità minima di gas serra provvede affinché tali emissioni vengano limitate nella misura massima possibile consentita dalla tecnica e dalle condizioni d'esercizio e per quanto economicamente sostenibile.

1

Fanno eccezione gli impianti i cui gestori partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce la quantità minima di cui al capoverso 1.

Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO 2 Sezione 1: Edifici Art. 9

Principio

I Cantoni provvedono affinché nel 2026 e 2027 le emissioni di CO2 da combustibili fossili prodotte dall'insieme degli edifici in Svizzera siano ridotte in media del 50 per cento rispetto al 1990. A tal fine emanano standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni.

1

3

RS 814.01

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Per le costruzioni nuove sostitutive e per gli edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti i Cantoni possono concedere un bonus sull'indice di sfruttamento del suolo pari al massimo al 30 per cento.

2

3

I Cantoni riferiscono periodicamente alla Confederazione sui provvedimenti presi.

Art. 10 1

Valori soglia per il CO2

A partire dal 2023: a.

le costruzioni esistenti il cui impianto di produzione di calore per riscaldamento e acqua calda viene sostituito possono emettere in un anno al massimo 20 chilogrammi di CO2 da combustibili fossili per m2 di superficie di riferimento energetico; tale valore va ridotto ogni cinque anni di cinque chilogrammi;

b.

le costruzioni nuove, con il loro impianto di produzione di calore per riscaldamento e acqua calda, non possono in linea di principio produrre emissioni di CO2 da combustibili fossili.

È considerata superficie di riferimento energetico la somma di tutti i piani riscaldati dell'edificio, compresi quelli sotterranei, situati all'interno dell'involucro termico dell'edificio, incluse le sezioni trasversali dei muri e delle pareti (superficie utile lorda).

2

Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale sono calcolati i requisiti di cui al capoverso 1. A tal fine tiene conto del clima del luogo di ubicazione.

3

Sempreché siano rispettati i requisiti legali, l'impiego nelle costruzioni, garantito giuridicamente, di vettori energetici rinnovabili sotto forma di gas o di liquido e neutrali dal punto di vista del CO2 è computato al massimo nella misura del 50 per cento nel calcolo del raggiungimento degli obiettivi di cui al capoverso 1 lettera a.

La quota può essere aumentata fino al 100 per cento se è dimostrato che contemporaneamente sono stati adottati provvedimenti volti a migliorare l'efficienza. Sono considerati tali in particolare provvedimenti quali il risanamento energetico dell'involucro degli edifici o i risanamenti globali.

4

Il Consiglio federale può prevedere requisiti secondo il capoverso 1 meno severi se ciò è opportuno per motivi tecnici e finanziari o in virtù della tutela di interessi pubblici preponderanti.

5

Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie registrano le informazioni importanti ai sensi del presente articolo, in particolare le eccezioni concesse in virtù del capoverso 5 e la relativa motivazione, nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni di cui all'articolo 10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale. Il Consiglio federale disciplina le informazioni da registrare.

6

4

RS 431.01

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Sezione 2: Automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, nonché veicoli pesanti Art. 11

Valori obiettivo per gli anni 2021­2024

Tra il 2021 e il 2024, la media annua delle emissioni di CO 2 di tutte le automobili messe in circolazione per la prima volta non deve eccedere 95 g CO2/km.

1

Tra il 2021 e il 2024, la media annua delle emissioni di CO2 di tutti gli autofurgoni e di tutti i trattori a sella leggeri con un peso totale fino a 3,5 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta non deve eccedere 147 g CO2/km.

2

I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili e tiene conto delle norme dell'Unione europea (UE).

3

Il Consiglio federale monitora l'evoluzione delle emissioni di CO2 in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni calcolate secondo il metodo di misurazione e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, il Consiglio federale può adottare provvedimenti adeguati per assicurare l'esecuzione delle disposizioni del presente capitolo.

4

Art. 12

Valori obiettivo a partire dal 2025

Tra il 2025 e il 2029, la media delle emissioni di CO2 delle automobili e degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta non deve eccedere il valore di base determinante nell'UE per il 2021, ridotto del 15 per cento.

1

Tra il 2025 e il 2029, la media delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta non deve eccedere il valore di base determinante nell'UE per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, ridotto del 15 per cento. Il Consiglio federale segue l'evoluzione delle norme dell'UE e, se necessario, può adeguare gli obiettivi.

2

A partire dal 2030, la media delle emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta non deve eccedere il valore di base determinante nell'UE per il 2021, ridotto del 37,5 per cento; agli autofurgoni e ai trattori a sella leggeri si applica una riduzione del 31 per cento.

3

A partire dal 2030, la media delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta non deve eccedere il valore di base determinante nell'UE per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, ridotto del 30 per cento. Il Consiglio federale segue l'evoluzione delle norme dell'UE e, se necessario, può adeguare gli obiettivi.

4

Il Consiglio federale definisce quali veicoli sono considerati veicoli pesanti ai sensi dei capoversi 2 e 4. A tal fine tiene conto delle norme dell'UE.

5

Il Consiglio federale verifica se vi è una differenza sensibile tra il valore di base determinante nell'UE secondo i capoversi 2 e 4 e il valore di base determinante in 6

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Svizzera. Qualora sussista una differenza sensibile, il Consiglio federale può stabilire, tenendo conto della procedura nell'UE, un valore di base determinante in funzione dei veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta nel periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, a condizione che l'elusione di sanzioni, in particolare mediante la messa in circolazione di tali veicoli in Svizzera anziché all'estero, sia esclusa.

7

L'articolo 11 capoverso 4 si applica per analogia.

Art. 13

Obiettivi intermedi, agevolazioni ed eccezioni

Oltre ai valori obiettivo di cui agli articoli 11 e 12, il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi.

1

Qualora gli obiettivi vadano raggiunti annualmente, il Consiglio federale fissa gli obiettivi intermedi per le automobili in modo che il tasso di riduzione dei valori obiettivo intermedi annui coincida con il tasso di riduzione medio dei valori obiettivo dell'UE.

2

Nel passaggio a nuovi valori obiettivo, il Consiglio federale può prevedere disposizioni che ne agevolino il raggiungimento durante un periodo limitato. Per le automobili, tali agevolazioni scadono al più tardi quando scadono le agevolazioni nell'UE.

3

Il Consiglio federale può escludere determinate categorie di veicoli dal campo d'applicazione della presente sezione.

4

5

Tiene conto delle norme dell'UE.

Art. 14

Rapporto e proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento dei valori obiettivo di cui agli articoli 11 e 12 e di eventuali obiettivi intermedi secondo l'articolo 13 capoverso 1, la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni.

1

Sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per una riduzione supplementare delle emissioni di CO2 dei veicoli da attuare dopo il 2030; al riguardo tiene conto delle norme dell'UE.

2

Art. 15

Obiettivo individuale

Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita le emissioni di CO 2 in conformità con un obiettivo individuale annuo.

1

L'obiettivo individuale è determinato in base ai valori obiettivo di cui agli articoli 11 e 12. È stabilito per la totalità dei veicoli importati da un importatore rispettivamente per la totalità di quelli fabbricati in Svizzera da un costruttore e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi).

Le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, nonché i veicoli pesanti costituiscono tre parchi veicoli nuovi distinti.

2

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Gli importatori e i costruttori possono far escludere tutti i veicoli elettrici dal proprio parco veicoli nuovi. Ne danno comunicazione all'Ufficio federale dell'energia (UFE) prima dell'inizio dell'anno in questione.

3

Se dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera sono messi in circolazione per la prima volta meno di 50 automobili, meno di sei autofurgoni o trattori a sella leggeri o meno di due veicoli pesanti all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo. Il capoverso 3 si applica per analogia.

4

Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. Al riguardo, considera in particolare: 5

a.

le caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o il carico utile;

b.

le norme dell'UE.

Gli importatori e i costruttori di automobili, di autofurgoni e trattori a sella leggeri o di veicoli pesanti possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.

6

Art. 16

Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2

Alla fine di ogni anno civile, l'UFE calcola per ogni importatore e per ogni costruttore: 1

a.

l'obiettivo individuale;

b.

le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi.

Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori e i costruttori di veicoli devono fornire. Stabilisce in particolare le fonti per determinare i dati del veicolo che sono utilizzati per il calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2. Se le informazioni non sono fornite entro il termine fissato, può prevedere l'applicazione di un livello di emissioni forfettario.

2

Art. 17 1

Fattori di riduzione del CO2 per singoli veicoli

Per stabilire le emissioni di CO2 di un singolo veicolo si considera: a.

per i veicoli che possono essere alimentati del tutto o in parte con gas naturale, la riduzione del CO2 conseguita grazie alla quota di biogas nella miscela di gas;

b.

per i veicoli che presentano innovazioni ecologiche, la riduzione del CO 2 conseguita con tecnologie innovative, tenuto conto delle norme dell'UE.

Il biogas deve adempiere i requisiti di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 19965 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm).

2

5

RS 641.61

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Art. 18

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Fattori di riduzione del CO2 per i parchi veicoli nuovi mediante l'impiego di carburanti sintetici

Gli importatori e i costruttori di veicoli possono chiedere che la riduzione del CO2 conseguita utilizzando carburanti prodotti con elettricità ricavata da energie rinnovabili (carburanti sintetici) sia considerata nel calcolo delle emissioni di CO 2 del proprio parco veicoli nuovi. A tale scopo devono produrre le prove che indichino la quantità di tali carburanti garantita loro per contratto e da chi sono stati messi in commercio.

1

2

La riduzione del CO2 di cui al capoverso 1 è determinata: a.

dalla somma delle quantità di carburanti sintetici garantite per contratto per l'anno considerato;

b.

dal numero di veicoli del parco veicoli nuovi per i quali possono essere utilizzati carburati sintetici; e

c.

dalla quantità delle emissioni di CO2 dei veicoli di cui alla lettera b previste nel corso della loro vita media.

I carburanti sintetici devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 LIOm6.

3

Art. 19

Prestazione sostitutiva in caso di superamento dell'obiettivo individuale

Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano, per quanto concerne le automobili o gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione, per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile considerato, un importo tra 95 e 152 franchi per ogni grammo di CO2/km che supera l'obiettivo individuale.

1

Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano, per quanto concerne i veicoli pesanti, l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione, per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile considerato, un importo determinato per ogni grammo di CO2 per tonnellata-chilometro che supera l'obiettivo individuale. Negli anni 2025­2029 tale importo è compreso tra 4250 e 6800 franchi; a partire dal 2030 è compreso tra 6800 e 10 880 franchi.

2

Il Consiglio federale disciplina il metodo in base al quale sono stabiliti gli importi di cui ai capoversi 1 e 2. A tal fine si fonda sugli importi vigenti nell'UE e sul tasso di cambio.

3

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) definisce ogni anno gli importi di cui ai capoversi 1 e 2.

4

Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 15 capoverso 4, l'importo è applicabile a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Se, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 13, gli 5

6

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importatori e i costruttori di cui all'articolo 15 capoverso 4 risultano penalizzati rispetto agli altri importatori o costruttori a causa delle norme speciali per la definizione del loro obiettivo individuale, il Consiglio federale può ridurre la prestazione sostitutiva per gli interessati.

I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido per la prestazione sostitutiva.

6

7

Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 LIOm7 si applicano per analogia.

Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo che andrebbe versato conformemente ai capoversi 1­4 se la prestazione sostitutiva fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.

8

Art. 20

Pubblicazione

Il DATEC pubblica annualmente: a.

l'elenco degli importatori e costruttori con almeno 50 automobili, almeno cinque autofurgoni e trattori a sella leggeri o almeno cinque veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta;

b.

la composizione dei raggruppamenti di emissioni;

c.

per importatore e raggruppamento di emissioni per ogni parco veicoli nuovi: 1. il numero dei veicoli messi in circolazione per la prima volta, 2. le emissioni medie di CO2, 3. gli obiettivi individuali, 4. le prestazioni sostitutive riscosse.

Capitolo 3: Sistema di scambio di quote di emissioni e compensazione per i carburanti fossili Sezione 1: Sistema di scambio di quote di emissioni Art. 21

Obbligo di partecipazione: gestori di impianti

I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e che superano una determinata quantità di emissioni di gas serra sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE).

1

Essi restituiscono annualmente alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.

2

I gestori di impianti di cui al capoverso 1 che emettono meno di una determinata quantità di gas serra sono esentati, su richiesta, dall'obbligo di partecipare al SSQE.

Nella domanda il gestore deve indicare se si impegna a una riduzione delle emissioni 3

7

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equivalente a quella che sarebbe stato possibile conseguire con la partecipazione al SSQE.

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti e le quantità di emissioni di gas serra di cui ai capoversi 1 e 3.

4

5

Il Consiglio federale tiene conto delle norme dell'UE.

Art. 22

Obbligo di partecipazione: operatori di aeromobili

Gli operatori di aeromobili che decollano o atterrano in Svizzera sono tenuti a partecipare al SSQE secondo i termini stabiliti dagli accordi internazionali.

1

2

Il Consiglio federale disciplina: a.

le eccezioni per i voli contemplati da un SSQE da esso riconosciuto;

b.

le eccezioni per i voli che non decollano o atterrano nello Spazio economico europeo (SEE), nonché ulteriori eccezioni; al riguardo tiene conto delle norme dell'UE.

Gli operatori di aeromobili restituiscono annualmente alla Confederazione in misura corrispondente alle emissioni prodotte dagli aeromobili: 3

a.

diritti di emissione per aeromobili; o

b.

diritti di emissione per impianti o attestati internazionali, per quanto l'UE lo preveda.

Se in virtù di accordi internazionali esistono più sistemi internazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra degli aeromobili, il Consiglio federale provvede affinché gli operatori di aeromobili non siano sottoposti in maniera cumulativa a tali sistemi per quanto concerne le emissioni di gas serra prodotte dai voli.

4

Art. 23

Partecipazione su richiesta

I gestori di impianti con una potenza termica totale determinata possono partecipare, su richiesta, al SSQE.

1

Ogni anno restituiscono alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare della potenza termica totale; al riguardo tiene conto delle norme dell'UE.

3

Art. 24

Restituzione della tassa sul CO2

La tassa sul CO2 è restituita, su richiesta, ai gestori di impianti che partecipano al SSQE.

1

Per le centrali termiche a combustibili fossili la restituzione è effettuata soltanto nella misura in cui la somma della tassa sul CO2 versata e del prezzo per l'acquisto dei diritti di emissione restituiti supera il valore medio dei costi esterni climatici.

2

La tassa sul CO2 è restituita, su richiesta, anche ai gestori di impianti che si sono impegnati a ridurre le emissioni secondo l'articolo 21 capoverso 3.

3

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Art. 25

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Determinazione della quantità di diritti di emissione disponibili

Il Consiglio federale stabilisce per ogni anno e fino al 2030 la quantità di diritti di emissione disponibili per gli impianti e la quantità di diritti di emissione disponibili per gli aeromobili; al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

1

Può adeguare la quantità dei diritti di emissione disponibili se designa nuove categorie di impianti secondo l'articolo 21 capoverso 4, se esclude successivamente categorie di impianti dall'obbligo di partecipazione al SSQE, oppure se normative internazionali paragonabili sono modificate.

2

Riserva ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e di diritti di emissione per aeromobili al fine di metterli a disposizione di futuri partecipanti al SSQE e di partecipanti in forte crescita.

3

Art. 26 1

Rilascio di diritti di emissione per impianti

I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente.

Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

2

La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento.

3

Ai gestori di impianti per la produzione di elettricità non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

4

Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei rimanenti diritti di emissione sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono messi all'asta e quelli che non sono acquistati all'asta sono cancellati.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

6

Art. 27 1

Rilascio di diritti di emissione per aeromobili

I diritti di emissione per aeromobili sono rilasciati annualmente.

Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

2

La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un operatore di aeromobili è determinata in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro in un dato anno.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'UE.

4

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Art. 28

FF 2020

Rapporto

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sulle emissioni di gas serra che producono.

Art. 29

Prestazione sostitutiva in caso di mancata restituzione di diritti di emissione

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 220 franchi per tonnellata di CO2 equivalenti (CO2eq) per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.

1

L'anno civile successivo, essi restituiscono inoltre alla Confederazione i diritti di emissione mancanti.

2

Sezione 2: Compensazione per i carburanti fossili Art. 30

Principio

Chi immette carburanti fossili in libero consumo conformemente alla LIOm 8 deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti come segue: 1

a.

con attestati; e

b.

con l'immissione in libero consumo di biocarburanti secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera d LIOm.

Dopo aver sentito il settore interessato e in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3, il Consiglio federale fissa: 2

a.

la quota delle emissioni di CO2 che deve complessivamente essere compensata; essa ammonta al massimo al 90 per cento;

b.

la quota che deve essere compensata mediante provvedimenti da realizzare in Svizzera; essa ammonta in ogni caso al 15 per cento e, a partire dal 2025, almeno al 20 per cento; la preferenza va data ai provvedimenti che permettono di sfruttare grandi potenziali di compensazione inutilizzati; va garantita l'economicità a lungo termine.

La quota delle emissioni di CO2 che deve essere compensata con provvedimenti volti a ridurre a lungo termine le emissioni di CO2 del traffico, inclusi i provvedimenti per promuovere l'elettrificazione della circolazione stradale mediante il ricorso a elettricità proveniente da fonti rinnovabili verificabili, a sviluppare sistemi di propulsione alternativi e a produrre energie di propulsione sostenibili e neutrali dal punto di vista del CO2, è pari almeno al 3 per cento. Sono esclusi i veicoli già computati secondo il capitolo 2. Nel caso dei biocarburanti sono computabili soltanto le compensazioni al netto.

3

8

RS 641.61

6913

Legge sul CO2

FF 2020

Il supplemento massimo sui carburanti per la compensazione di cui al capoverso 2 è pari a 10 centesimi al litro fino al 2024 e a 12 centesimi al litro dal 2025. Il Consiglio federale può ridurre temporaneamente il supplemento massimo se è comprovata la necessità economica.

4

Se possibile si tiene conto degli attestati internazionali relativi a riduzioni di emissioni conseguite nella filiera del valore aggiunto di imprese svizzere o mediante l'impiego di tecnologie svizzere. Il Consiglio federale può stabilire una quota minima.

5

Il Consiglio federale può escludere dall'obbligo di compensazione l'immissione in libero consumo di piccole quantità di carburanti.

6

Le persone di cui al capoverso 1 informano la Confederazione e il pubblico sui costi sostenuti per la compensazione e sul supplemento di compensazione.

7

Art. 31

Persone soggette all'obbligo di compensazione

Sottostanno all'obbligo di compensazione le persone soggette all'obbligo di pagare l'imposta secondo la LIOm9.

1

Le persone di cui al capoverso 1 possono associarsi in raggruppamenti di compensazione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi della singola persona che sottostà all'obbligo di compensazione.

2

Art. 32

Prestazione sostitutiva in caso di mancata compensazione

Chi non adempie il proprio obbligo di compensazione deve versare alla Confederazione: 1

a.

un importo di 320 franchi per tonnellata di CO2 non compensata;

b.

un importo di 100 franchi per tonnellata di CO2 non compensata mediante un attestato internazionale.

Per le tonnellate di CO2 non compensate, nell'anno civile successivo vanno restituiti alla Confederazione attestati internazionali.

2

Sezione 3: Registro dello scambio di quote di emissioni Art. 33 La Confederazione tiene un registro pubblico dello scambio di quote di emissioni.

Il registro serve alla rubricazione e alla transazione di diritti di emissione e di attestati.

1

Nel registro dello scambio di quote di emissioni possono iscriversi soltanto persone che hanno la propria sede o il proprio domicilio, nonché un conto bancario in Svizzera o nello SEE. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

2

9

RS 641.61

6914

Legge sul CO2

FF 2020

Il Consiglio federale può prevedere che i pagamenti in denaro relativi alla vendita all'asta di diritti di emissione siano effettuati soltanto per il tramite di conti bancari in Svizzera o nello SEE.

3

Capitolo 4: Tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili Sezione 1: Riscossione della tassa sul CO2 Art. 34

Tassa sul CO2

La Confederazione riscuote una tassa sulla fabbricazione, sulla produzione, sull'estrazione e sull'importazione di combustibili fossili (tassa sul CO2).

1

Il Consiglio federale fissa l'aliquota della tassa tra 96 e 210 franchi per tonnellata di CO2.

2

Se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili secondo l'articolo 3 capoverso 4 non sono raggiunti, il Consiglio federale aumenta l'aliquota della tassa entro i limiti di cui al capoverso 2. Nell'aumentare detta aliquota, tiene conto degli obiettivi di riduzione che la Confederazione ha convenuto con organizzazioni dell'economia.

3

Art. 35

Persone assoggettate alla tassa

Sono assoggettate: a.

alla tassa sul CO2 applicata al carbone, le persone assoggettate all'obbligo di dichiarazione all'atto dell'importazione conformemente alla legge del 18 marzo 200510 sulle dogane (LD) e le persone che producono o estraggono carbone nel territorio doganale di cui all'articolo 3 capoverso 1 LD;

b.

alla tassa sul CO2 applicata agli altri carburanti fossili, le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta conformemente alla LIOm 11.

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2 ai gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione Art. 36

Gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione

Ai gestori di impianti che sottoscrivono un impegno di riduzione nei confronti della Confederazione per gli impianti ubicati in uno stesso luogo (gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione) la tassa sul CO2 è restituita per questi impianti, su richiesta, se: 1

10 11

RS 631.0 RS 641.61

6915

Legge sul CO2

FF 2020

a.

gli impianti sono utilizzati per attività economiche o di diritto pubblico;

b.

il gestore degli impianti si impegna nei confronti della Confederazione ad aumentare annualmente in una misura determinata l'efficienza in termini di emissioni di gas serra entro il 2030; e

c.

il gestore degli impianti presenta ogni anno alla Confederazione un rapporto sull'adempimento dell'impegno di cui alla lettera b.

La portata dell'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra si basa in particolare: 2

a.

sulle previste emissioni di gas serra degli impianti;

b.

sul potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra economicamente realizzabile entro il 2030;

c.

sugli obiettivi di riduzione fissati per singoli settori in virtù dell'articolo 3 capoverso 4;

d.

sulle eventuali convenzioni sugli obiettivi concluse con il gestore degli impianti secondo gli articoli 41 e 46 capoverso 2 della legge del 30 settembre 201612 sull'energia (LEne).

I gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo gestore che sottoscrive un impegno di riduzione.

3

4

Il Consiglio federale disciplina: a.

i requisiti applicabili agli impegni di riduzione;

b.

la delimitazione delle attività economiche di cui al capoverso 1 lettera a da altre attività;

c.

le attività di diritto pubblico che abilitano alla sottoscrizione di un impegno di riduzione;

d.

la misura in cui i gestori di impianti a basse emissioni di gas serra possono stabilire la portata dell'impegno di riduzione con un modello semplificato;

e.

i casi in cui possono essere restituiti attestati internazionali ai fini del rispetto dell'impegno di riduzione.

Su richiesta del gestore dell'impianto, la Confederazione può tenere conto anche delle riduzioni di emissioni conseguite dal gestore mediante provvedimenti al di fuori dei propri impianti di produzione.

5

Art. 37

Prestazioni sostitutive in caso di mancato rispetto dell'impegno

I gestori di impianti versano alla Confederazione una prestazione sostitutiva se non rispettano il proprio impegno di riduzione: 1

12

RS 730.0

6916

Legge sul CO2

FF 2020

a.

per tre anni di seguito;

b.

per oltre la metà degli anni per i quali è stato sottoscritto l'impegno di riduzione, o

c.

nel 2030.

La prestazione sostitutiva corrisponde al 30 per cento della tassa sul CO2 restituita per gli anni nei quali l'impegno di riduzione non è stato rispettato. Su di essa non è riscosso alcun interesse. Se sono soddisfatte due delle condizioni di cui al capoverso 1, la prestazione sostitutiva corrisponde al 50 per cento. Se sono soddisfatte tutte e tre le condizioni, la prestazione sostituiva corrisponde al 100 per cento.

2

Per le tonnellate di CO2eq emesse in eccesso, alla Confederazione vanno restituiti nell'anno seguente diritti di emissione corrispondenti.

3

Sezione 3: Restituzione della tassa sul CO2 ai gestori di impianti di cogenerazione Art. 38

Gestori di impianti di cogenerazione

Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE, che non si sono impegnati a ridurre le emissioni secondo l'articolo 21 capoverso 3 o non hanno sottoscritto un impegno di riduzione secondo l'articolo 36, la tassa sul CO2 è restituita del tutto o in parte, su richiesta, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1

a.

l'impianto deve: 1. essere concepito per produrre principalmente calore, 2. presentare una potenza termica limitata, e 3. adempiere i requisiti minimi di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;

b.

il gestore deve impegnarsi nei confronti della Confederazione a presentare periodicamente un rapporto.

Il Consiglio federale definisce i requisiti minimi applicabili agli impianti di cogenerazione.

2

Art. 39

Condizioni della restituzione e importo

È restituito il 60 per cento della tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili se il gestore prova che sono stati impiegati per la produzione di elettricità.

1

Il rimanente 40 per cento è restituito se il gestore dimostra di aver adottato per un importo equivalente provvedimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica del proprio impianto o di altri impianti ai quali il proprio impianto fornisce elettricità o calore.

2

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

6917

Legge sul CO2

FF 2020

Sezione 4: Restituzione della tassa sul CO2 in caso di utilizzo a scopo non energetico Art. 40 La tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili è restituita su richiesta a chi può dimostrare di averli utilizzati a scopo non energetico.

Sezione 5: Altro diritto applicabile Art. 41 Per quanto la presente legge e i relativi disposti esecutivi non prevedano disposizioni speciali, si applica: a.

per l'importazione di carbone, la legislazione doganale;

b.

nei rimanenti casi, la legislazione sull'imposizione degli oli minerali.

Capitolo 5: Tassa sui biglietti aerei Art. 42

Oggetto

Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 1 capoverso 1, la Confederazione riscuote una tassa d'incentivazione sui biglietti aerei rilasciati dalle imprese di trasporto aereo a passeggeri di aeromobili alimentati con vettori energetici fossili il cui decollo avviene sotto il regime del diritto svizzero (tassa sui biglietti aerei).

1

2

3

Sono eccettuati: a.

i passeggeri: 1. in transito o in trasferimento, 2. che non hanno compiuto il secondo anno di età e ai quali non è assegnato un posto a sedere proprio, 3. incaricati della sicurezza nel traffico aereo (art. 21a della legge federale del 21 dicembre 194813 sulla navigazione aerea);

b.

i voli militari e i voli destinati allo svolgimento di altri compiti sovrani;

c.

i voli effettuati esclusivamente per motivi imperativi di assistenza medica.

Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni.

13

RS 748.0

6918

Legge sul CO2

Art. 43 1

FF 2020

Persone assoggettate

Sono assoggettate alla tassa sui biglietti aerei le imprese di trasporto aereo.

Se l'impresa di trasporto aereo non adempie i propri obblighi o non può essere identificata con un onere ragionevole, sono assoggettati alla tassa sui biglietti aerei parimenti l'esercente dell'aeromobile e il proprietario dell'aeromobile. In tal caso, l'impresa di trasporto aereo, l'esercente dell'aeromobile e il proprietario dell'aeromobile rispondono in solido.

2

Le imprese di trasporto aereo con sede all'estero designano un domicilio di recapito in Svizzera.

3

Alla successione nell'assoggettamento e alla responsabilità solidale si applicano inoltre gli articoli 10 e 11 LIOm14.

4

Art. 44

Importo della tassa

La tassa sui biglietti aerei ammonta ad almeno 30 e al massimo a 120 franchi per biglietto aereo.

1

Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa sui biglietti aerei entro i limiti di cui al capoverso 1 e, se del caso, proporzionalmente alla classe di viaggio e alla distanza percorsa, in modo tale che la riscossione della tassa e il suo trasferimento sui passeggeri abbia un effetto incentivante per quanto concerne gli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 1 capoverso 1. A tal fine il Consiglio federale tiene conto delle ripercussioni del traffico aereo sul clima imputabili alle imprese di trasporto aereo assoggettate alla tassa e delle tasse concordate a livello internazionale.

2

Nello stabilire l'importo della tassa sui biglietti aerei per l'impresa di trasporto aereo, il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto dei provvedimenti adottati dalla stessa che concorrono a ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra.

3

La tassa sui biglietti aerei è espressamente indicata nelle offerte di volo e nei biglietti aerei.

4

Le offerte di volo devono riportare le probabili emissioni dei voli indicandole in CO2 equivalenti.

5

Art. 45

Sorgere ed esigibilità

Il credito relativo alla tassa sui biglietti aerei sorge ed è esigibile con il decollo.

Art. 46

Dichiarazione

Ogni trimestre le persone assoggettate presentano all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) una dichiarazione relativa alla tassa sui biglietti aerei. La dichiarazione va presentata nei 30 giorni successivi alla fine del trimestre. In casi motivati, su richiesta delle imprese di trasporto aereo assoggettate l'UFAM accorda 1

14

RS 641.61

6919

Legge sul CO2

FF 2020

periodi di conteggio diversi. Il Consiglio federale disciplina le condizioni e stabilisce quali indicazioni devono figurare nella dichiarazione.

La dichiarazione è vincolante per la persona assoggettata che l'ha presentata, in quanto base per il calcolo dell'importo della tassa. È fatta salva la verifica da parte delle autorità.

2

Art. 47

Decisione di tassazione, termine per il pagamento e interesse di mora

L'UFAM stabilisce l'importo della tassa sui biglietti aerei in base alla dichiarazione relativa alla tassa sui biglietti aerei e trasmette la decisione di tassazione alle persone assoggettate.

1

2

Il termine di pagamento è di 30 giorni.

In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto senza diffida un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze ne stabilisce il tasso.

3

Art. 48

Garanzia, riscossione posticipata, restituzione e prescrizione

Alla garanzia, riscossione posticipata, restituzione e prescrizione della tassa sui biglietti aerei si applicano gli articoli 23­25 e 37 LIOm15. L'autorità di esecuzione è l'UFAM.

Capitolo 6: Tassa sull'aviazione generale Art. 49

Oggetto

Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 1 capoverso 1 la Confederazione riscuote una tassa d'incentivazione sui voli in partenza che non rientrano nel campo d'applicazione della tassa sui biglietti aerei e che sono realizzati con aeromobili la cui massa massima autorizzata al decollo supera 5700 kg, che sono alimentati con vettori energetici fossili e il cui decollo avviene sotto il regime del diritto svizzero (tassa sull'aviazione generale).

1

2

La Confederazione non riscuote la tassa: a.

sui voli esclusi dal campo d'applicazione della tassa sui biglietti aerei in virtù dell'articolo 42 capoversi 2 e 3;

b.

sui voli di formazione;

c.

sui voli merci;

d.

sui voli di collaudo e sui voli per lavoro aereo;

e.

sui voli che utilizzano un carburante per l'aviazione assoggettato all'imposta sugli oli minerali.

Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni alla tassa sull'aviazione generale.

3

15

RS 641.61

6920

Legge sul CO2

FF 2020

Nello stabilire l'importo della tassa, il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto dei provvedimenti adottati dall'esercente dell'aeromobile o dal proprietario dell'aeromobile che concorrono a ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra.

4

Art. 50

Persone assoggettate

Sono assoggettati alla tassa sull'aviazione generale gli esercenti di aeromobili con i quali sono realizzati voli secondo l'articolo 49 capoverso 1.

1

Se l'esercente dell'aeromobile non adempie i propri obblighi o non può essere identificato con un onere ragionevole, è assoggettato alla tassa sull'aviazione generale parimenti il proprietario dell'aeromobile. In tal caso, l'esercente dell'aeromobile e il proprietario dell'aeromobile rispondono in solido.

2

Alla successione nell'assoggettamento e alla responsabilità solidale si applicano inoltre gli articoli 10 e 11 LIOm16.

3

Art. 51

Importo della tassa, sorgere ed esigibilità

La tassa sull'aviazione generale ammonta per ogni volo in partenza ad almeno 500 e al massimo a 3000 franchi.

1

Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa entro i limiti definiti nel capoverso 1. Tiene conto in particolare della massa massima autorizzata al decollo, della distanza percorsa e della competitività degli aerodromi.

2

3

Il credito relativo alla tassa sorge ed è esigibile con il decollo.

Art. 52

Procedura

Gli articoli 46­48 si applicano per analogia alla tassa sull'aviazione generale. Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni.

1

2

Il Consiglio federale può prevedere che le persone assoggettate:

16

a.

presentino la dichiarazione relativa alla tassa prima del sorgere del credito e della sua esigibilità;

b.

versino un anticipo pari all'importo del credito relativo alla tassa.

RS 641.61

6921

Legge sul CO2

FF 2020

Capitolo 7: Fondo per il clima e distribuzione dei proventi della tassa sul CO 2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale Art. 53

Fondo per il clima

Il Consiglio federale istituisce un fondo speciale ai sensi dell'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 200517 sulle finanze della Confederazione (Fondo per il clima) e vi conferisce una parte dei proventi di cui ai capoversi 2 e 3. Il Fondo per il clima è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

1

Un terzo dei proventi della tassa sul CO2, ma al massimo 450 milioni di franchi all'anno, e meno della metà dei proventi della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale sono destinati a provvedimenti volti a ridurre significativamente le emissioni di gas serra.

2

I proventi della vendita all'asta di diritti di emissione secondo gli articoli 26 capoverso 2 e 27 capoverso 2, la metà dei proventi delle prestazioni sostitutive di cui all'articolo 19 come pure i proventi delle prestazioni sostitutive secondo gli articoli 29, 32 e 37 sono destinati a provvedimenti volti a evitare danni a persone o a cose di considerevole valore che possono risultare dall'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera. L'altra metà dei proventi delle prestazioni sostitutive di cui all'articolo 19 è destinata al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

3

I mezzi del Fondo per il clima sono impiegati tenendo conto dell'efficacia dei provvedimenti. Deve essere assicurata un'adeguata promozione della ricerca e dell'innovazione, in particolare nel campo dell'aviazione. Non possono essere finanziati provvedimenti adottati sulla base di altri atti normativi speciali.

4

Il Fondo per il clima è amministrato in seno al DATEC. Agli organi competenti spettano i mezzi di cui abbisognano per effettuare i pagamenti necessari nei rispettivi ambiti di competenza esecutiva.

5

6

L'Amministrazione federale delle finanze investe i mezzi del Fondo per il clima.

7

Il Fondo per il clima non può indebitarsi.

Il Fondo per il clima costituisce riserve adeguate. I mezzi del Fondo che superano l'importo delle riserve sono distribuiti alla popolazione e all'economia secondo l'articolo 60. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

8

Art. 54

Contabilità del Fondo, prelievi e pianificazione finanziaria

L'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, mediante decreto federale semplice, gli importi massimi per l'impiego dei mezzi a destinazione vincolata di cui all'articolo 53 capoversi 2 e 3.

1

Il Consiglio federale presenta ogni anno un rapporto all'Assemblea federale sull'impiego dei mezzi.

2

17

RS 611.0

6922

Legge sul CO2

Art. 55

FF 2020

Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici

Al massimo un importo corrispondente ai proventi della tassa sul CO2 conferiti al Fondo per il clima è utilizzato per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresi i provvedimenti per la diminuzione del consumo di elettricità nel semestre invernale. A tal fine la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 LEne18.

1

Con 60 milioni di franchi all'anno provenienti dai mezzi di cui al capoverso 1 e dai contributi globali non impiegati dai Cantoni, la Confederazione sostiene in particolare i seguenti provvedimenti: 2

a.

pianificazioni energetiche territoriali a livello cantonale, comunale e sovracomunale per fonti di energie rinnovabili;

b.

progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore;

c.

sostituzione dei riscaldamenti a combustibili fossili e dei riscaldamenti a resistenza elettrica fissi con impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili;

d.

superamento dei problemi di liquidità che in casi particolari possono derivare dall'articolo 10 attraverso la garanzia e la standardizzazione di contratti di rendimento energetico volti a stimolare le offerte di mercato per edifici più piccoli;

e.

copertura dei rischi legati agli investimenti nella costruzione e nello sviluppo di reti termiche e dei relativi impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili e calore residuo;

f.

copertura dei rischi a lungo termine legati agli investimenti in provvedimenti di modernizzazione edile rispettosi del clima;

g.

installazione di infrastrutture di ricarica negli edifici con più unità abitative;

h.

impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili.

Il Consiglio federale fissa i criteri e le modalità del sostegno, nonché l'importo massimo annuo degli aiuti finanziari. Tiene conto della situazione economica delle aree rurali e delle regioni di montagna.

3

I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 52 LEne tenuto conto delle seguenti particolarità: 4

a.

18

a complemento delle condizioni di cui all'articolo 52 LEne i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi in almeno due degli ambiti seguenti e garantiscono un'attuazione armonizzata: 1. risanamento energetico dell'involucro degli edifici o risanamento globale, 2. risanamento delle installazioni tecniche degli edifici, in particolare sostituzione di riscaldamenti a energia fossile o di riscaldamenti a resistenza elettrica fissi, RS 730.0

6923

Legge sul CO2

3.

b.

FF 2020

costruzione di edifici nuovi sostitutivi;

in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LEne i contributi globali sono ripartiti in un contributo di base per abitante e in un contributo complementare; quest'ultimo non può essere superiore al triplo del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma; il contributo di base per abitante ammonta al massimo al 30 per cento dei mezzi disponibili.

Se non sono esauriti, i mezzi destinati agli impieghi di cui agli articoli 56 e 57 possono essere attribuiti alla promozione degli impieghi secondo il capoverso 2 e al contributo complementare secondo il capoverso 4 lettera b.

5

Art. 56

Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra

Con i mezzi del Fondo per il clima la Confederazione fornisce la garanzia per prestiti alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare impianti e procedure atte a: 1

a.

ridurre le emissioni di gas serra;

b.

permettere l'impiego di energie rinnovabili; o

c.

promuovere l'uso parsimonioso delle risorse naturali.

La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per prestiti a imprese che generano un valore aggiunto in Svizzera.

2

3

Le fideiussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.

Art. 57

Altri provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra

Con i mezzi del Fondo per il clima possono essere finanziati altri provvedimenti che sostengono la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 capoverso 1 o concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 capoverso 3.

1

Con i mezzi del Fondo per il clima possono essere finanziati, per un importo massimo pari alla tassa sui biglietti aerei corrisposta al Fondo, provvedimenti volti a ridurre in modo vincolante, efficace, innovativo e diretto gli effetti del traffico aereo sul clima. Il Consiglio federale può concludere accordi a tal fine con il settore.

2

Con i mezzi del Fondo per il clima, ai Cantoni, ai Comuni o alle loro piattaforme possono essere accordati aiuti finanziari, per un importo massimo di 25 milioni di franchi all'anno, per progetti volti a ridurre le emissioni di gas serra.

3

Con i mezzi del Fondo per il clima, alle imprese del trasporto pubblico possono essere accordati aiuti finanziari, per un importo massimo di 30 milioni di franchi all'anno, per la promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di persone, anche con treni notturni.

4

Se i provvedimenti finanziati generano un utile, la Confederazione versa la sua quota al Fondo per il clima.

5

Il Consiglio federale fissa i criteri e le modalità del sostegno, nonché l'importo massimo annuo degli aiuti finanziari.

6

6924

Legge sul CO2

Art. 58

FF 2020

Provvedimenti volti a prevenire i danni

Con i mezzi del Fondo per il clima la Confederazione finanzia provvedimenti volti a prevenire i danni alle persone o a beni di considerevole valore che possono risultare dall'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera per un importo corrispondente ai conferimenti secondo l'articolo 53 capoverso 3.

1

Il Consiglio federale può prevedere che i mezzi non impiegati siano destinati ai provvedimenti di cui agli articoli 55 capoverso 2, 56 o 57.

2

Il Consiglio federale fissa i criteri e le modalità del sostegno, nonché l'importo massimo annuo degli aiuti finanziari.

3

Art. 59

Valutazione

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale ogni quattro anni un rapporto sull'evoluzione del Fondo per il clima.

Art. 60

Distribuzione alla popolazione e all'economia

La parte dei proventi della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale che non è conferita al Fondo per il clima in virtù dell'articolo 53 capoverso 2 è distribuita alla popolazione e all'economia in funzione degli importi versati.

1

La quota spettante alla popolazione è suddivisa in misura uguale fra tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguata indennità.

2

La quota spettante all'economia è versata ai datori di lavoro per il tramite delle casse di compensazione AVS. La base per il versamento è la somma dei salari contabilizzata dal datore di lavoro fino a concorrenza del guadagno massimo assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione. Le casse di compensazione AVS sono adeguatamente indennizzate.

3

4

Non ricevono nessuna quota dei proventi della tassa sul CO2:

19

a.

i gestori di impianti che si impegnano a ridurre le emissioni secondo l'articolo 21 capoverso 3;

b.

i gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione secondo l'articolo 36; e

c.

i gestori di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 38.

RS 837.0

6925

Legge sul CO2

Art. 61

FF 2020

Calcolo dei proventi della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale

I proventi della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale sono calcolati in base agli introiti, dedotti i costi di esecuzione.

Capitolo 8: Esecuzione e promozione Art. 62 1

Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge, fatto salvo il capoverso 2.

I Cantoni eseguono l'articolo 8 (riduzione in base allo stato della tecnica) e gli articoli 9 e 10 (prescrizioni riguardanti gli edifici), nella misura in cui compete loro il rilascio delle corrispondenti autorizzazioni edilizie.

2

Per determinati compiti il Consiglio federale può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.

3

4

Il Consiglio federale disciplina la procedura riguardante le prestazioni sostitutive.

Nell'ambito dell'esecuzione dei trattati internazionali sul collegamento di sistemi di scambio di quote di emissioni può: 5

a.

emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera;

b.

affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.

L'UFAM è il servizio specializzato della Confederazione in materia di protezione del clima. Per l'esecuzione della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale può far capo agli esercenti degli aerodromi.

6

Le autorità competenti si sostengono reciprocamente nell'esecuzione della presente legge.

7

Art. 63 1

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

L'UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti. Può ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.

2

Art. 64

Obbligo di informare

Alle autorità federali vanno fornite le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

1

2

Sono soggetti all'obbligo di informare in particolare: a.

i gestori di impianti di cui agli articoli 21 e 23;

b.

gli operatori di aeromobili di cui all'articolo 22;

6926

Legge sul CO2

FF 2020

c.

le persone assoggettate alla tassa di cui agli articoli 35, 43 e 50;

d.

i gestori di impianti che si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra secondo l'articolo 36;

e.

i gestori di impianti di cogenerazione secondo l'articolo 38;

f.

le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO 2 secondo l'articolo 40.

Alle autorità federali vanno forniti a titolo gratuito i documenti necessari e deve essere accordato l'accesso all'azienda durante il normale orario di lavoro.

3

Art. 65

Verifica del raggiungimento degli obiettivi

L'UFAM verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. A tale scopo tiene un inventario dei gas serra.

Art. 66

Verifica dei rischi finanziari legati al clima

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verifica periodicamente i rischi finanziari microprudenziali del cambiamento climatico.

1

La Banca nazionale svizzera (BNS) verifica periodicamente i rischi finanziari macroprudenziali del cambiamento climatico.

2

3

La FINMA e la BNS riferiscono periodicamente sui risultati.

Art. 67 1

Valutazione

Il Consiglio federale verifica periodicamente: a.

l'efficacia e l'economicità dei provvedimenti adottati conformemente alla presente legge;

b.

la necessità di adottare provvedimenti supplementari.

Al riguardo, tiene conto anche dei fattori che hanno un'incidenza sul clima come l'incremento demografico, la crescita economica e l'aumento del traffico.

2

3

Presenta periodicamente un rapporto all'Assemblea federale.

Art. 68

Informazione e formazione

Nel quadro dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per promuovere la formazione e la formazione continua di persone che esercitano attività inerenti alla protezione del clima. Se del caso, il Consiglio federale stabilisce i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

1

Le autorità informano il pubblico in merito ai provvedimenti di prevenzione adottati nell'ambito della protezione del clima e prestano consulenza ai Comuni, alle imprese e ai consumatori sui provvedimenti per la protezione del clima.

2

6927

Legge sul CO2

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Capitolo 9: Assistenza amministrativa e protezione dei dati Art. 69

Assistenza amministrativa

Le seguenti autorità forniscono all'UFAM, su richiesta, le informazioni e i dati personali necessari per l'esecuzione, la valutazione e le analisi statistiche: 1

a.

l'Ufficio federale dell'energia;

b.

l'Ufficio federale dei trasporti;

c.

l'Ufficio federale delle strade;

d.

l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale;

e.

l'Ufficio federale dell'aviazione civile;

f.

l'Amministrazione federale delle dogane (AFD);

g.

i Cantoni e i Comuni.

Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni e dati personali sono necessari per l'esecuzione, la valutazione e le analisi statistiche.

2

Art. 70

Trattamento di dati personali

Nell'ambito dello scopo della presente legge, le autorità federali competenti possono trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi o penali.

1

2

Dette autorità possono conservare tali dati su supporto elettronico.

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di dati personali che possono essere trattati e per quanto tempo devono essere conservati.

3

Capitolo 10: Disposizioni penali Art. 71

Sottrazione della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei o della tassa sull'aviazione generale

Chi intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale indebito, segnatamente sottraendo la tassa sul CO2, la tassa sui biglietti aerei o la tassa sull'aviazione generale oppure ottenendo indebitamente una restituzione della tassa sul CO2, è punito con la multa fino al triplo del profitto indebito.

1

2

Il tentativo è punibile.

Chi, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale indebito, è punito con la multa fino al valore del profitto indebito.

3

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Legge sul CO2

Art. 72

FF 2020

Messa in pericolo della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei o della tassa sull'aviazione generale

È punito con la multa, sempre che per il fatto un'altra disposizione non commini una pena più severa, chi intenzionalmente o per negligenza: 1

a.

in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa (art. 35, 43, 46, 50 e 52 in combinato disposto con l'art. 46);

b.

non tiene, non compila, non conserva o non presenta correttamente i libri contabili, i giustificativi, i documenti commerciali e altre registrazioni o non adempie il proprio obbligo di informare;

c.

nella domanda di restituzione della tassa sul CO2 o quale persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, sottace fatti rilevanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti;

d.

omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti per la riscossione della tassa;

e.

nelle fatture o in altri documenti indica una tassa sul CO2, una tassa sui biglietti aerei o una tassa sull'aviazione generale non pagata oppure una tassa con un importo diverso; o

f.

intralcia, impedisce o rende impossibile lo svolgimento regolare di un controllo.

In casi gravi o in caso di recidiva può essere inflitta una multa fino a 30 000 franchi o fino al valore della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei o della tassa sull'aviazione generale messa in pericolo, per quanto tale importo sia più elevato.

2

Art. 73

False dichiarazioni sui veicoli

Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per il calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2 di cui agli articoli 16 e 18 è punito con una multa fino a 30 000 franchi.

1

2

La pena è della multa se l'autore ha agito per negligenza.

Art. 74

Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo.

1

2

L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio è:

20

a.

per le infrazioni secondo gli articoli 71 e 72 concernenti la tassa sul CO2, l'AFD;

b

per le infrazioni secondo gli articoli 71 e 72 concernenti la tassa sui biglietti aerei e la tassa sull'aviazione generale, nonché per le infrazioni secondo l'articolo 75, l'UFAM;

c.

per le infrazioni secondo l'articolo 73, l'UFE.

RS 313.0

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Legge sul CO2

FF 2020

Se il fatto costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo gli articoli 71 o 72 concernente la tassa sul CO2 e un'infrazione alla legislazione doganale o ad altri atti normativi federali in materia di tasse il cui perseguimento spetta all'AFD, è inflitta la pena prevista per l'infrazione più grave, aumentata in misura adeguata.

3

Art. 75

Altre infrazioni

È punito con la multa fino a 30 000 franchi chi intenzionalmente o per negligenza: a.

fornisce indicazioni false, inesatte o incomplete per ottenere il rilascio di attestati secondo l'articolo 5;

b.

viola l'obbligo di partecipazione secondo gli articoli 21 capoverso 1 o 22 capoverso 1;

c.

viola l'obbligo di presentare un rapporto secondo l'articolo 28 o presenta rapporti falsi o incompleti.

Capitolo 11: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi Art. 76 L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Sezione 2: Disposizioni transitorie Art. 77

Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati

I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2013­2020 possono essere riportati in misura illimitata al periodo 2021­2030.

1

Il Consiglio federale può prevedere che i certificati di riduzione delle emissioni computabili non utilizzati nel periodo 2013­2020 possono essere riportati in misura limitata al periodo 2021­2030.

2

Gli attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera e per impegni di riduzione, rilasciati nel periodo 2013­2020 e non utilizzati, possono essere impiegati nel periodo 2021­2025 come attestati nazionali.

3

Art. 78

Riscossione e restituzione della tassa sul CO2 e distribuzione dei proventi

La tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili immessi in libera pratica doganale e in libero consumo prima dell'entrata in vigore della presente legge è riscossa e restituita secondo il diritto anteriore.

1

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Legge sul CO2

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I proventi della tassa sul CO2 riscossa prima dell'entrata in vigore della presente legge sono distribuiti alla popolazione e all'economia secondo il diritto anteriore.

2

Art. 79

Impegno di riduzione

Alle imprese che hanno sottoscritto un impegno di riduzione per il periodo 2013­ 2020 e che desiderano mantenerlo senza interruzioni dal 2021 è temporaneamente restituita la tassa sul CO2 fino alla sottoscrizione di un nuovo impegno di riduzione giuridicamente vincolante secondo l'articolo 36.

1

Se l'impegno di riduzione non è sottoscritto entro il 2023, la tassa sul CO2 temporaneamente restituita deve essere rimborsata alla Confederazione.

2

Art. 80

Riscossione della tassa sui biglietti aerei

Se il biglietto aereo è rilasciato prima dell'entrata in vigore della presente legge e il decollo avviene dopo la sua entrata in vigore, la tassa sui biglietti aerei è riscossa soltanto se il decollo avviene oltre un anno dopo tale entrata in vigore.

Art. 81

Soppressione del fondo di tecnologia

Il fondo di tecnologia di cui all'articolo 35 della legge del 23 dicembre 2011 21 sul CO2 è soppresso e i suoi mezzi, diritti e obblighi trasferiti al Fondo per il clima di cui all'articolo 53 della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce la data del trasferimento e disciplina i dettagli. Fino a tale data le previgenti disposizioni relative al fondo di tecnologia rimangono applicabili.

Art. 82

Provvedimenti tecnici per la riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici

Ai Cantoni che entro la data di entrata in vigore della presente legge hanno messo in vigore la Parte F del Modulo di base del Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni del 9 gennaio 2015 o una regolamentazione più rigida in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili in caso di sostituzione dei generatori di calore, si applicano, a partire dal 2026, le prescrizioni di cui all'articolo 10 capoversi 1­4.

Art. 83

Definizione degli importi massimi

Fino al primo decreto federale semplice sugli importi massimi secondo l'articolo 54 capoverso 1, ma al massimo fino al 31 dicembre 2024, il Consiglio federale stabilisce ogni anno gli importi massimi per l'impiego dei proventi a destinazione vincolata secondo l'articolo 53 capoversi 2 e 3.

21

RU 2012 6989

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Legge sul CO2

Art. 84

FF 2020

Contributi globali inutilizzati

I proventi della tassa sul CO2 che in base alla legislazione previgente (art. 34 della legge del 23 dicembre 201122 sul CO2) sono stati destinati ai Cantoni per la riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici, ma che dopo l'entrata in vigore della presente legge risultano inutilizzati, sono conferiti al Fondo per il clima (art. 53).

Sezione 3: Coordinamento Art. 85

Legge sul CO2

All'entrata in vigore dell'articolo 35d della legge del 7 ottobre 198323 sulla protezione dell'ambiente (allegato, cifra II, n. 2) le disposizioni qui appresso della presente legge sul CO2 sono modificate come segue: Art. 17 cpv. 2 2

Il biogas deve adempiere i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb24.

Art. 18 cpv. 3 3

I carburanti sintetici devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb25.

Art. 30 cpv. 1 lett. b e 3, terzo periodo Chi immette carburanti fossili in libero consumo conformemente alla LIOm 26 deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti come segue: 1

b.

con la messa in commercio di carburanti rinnovabili secondo l'articolo 7 capoverso 9 LPAmb27.

... Nel caso dei carburanti rinnovabili sono computabili soltanto le compensazioni al netto.

3

Art. 86

Legge sulla protezione dell'ambiente

1. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 27 settembre 201928 della LPAmb29 o la presente modifica della LPAmb (all. cifra II n. 2), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, le disposizioni qui appresso avranno il tenore seguente: 22 23 24 25 26 27 28 29

RU 2012 6989, 2017 6839 RS 814.01 RS 814.01 RS 814.01 RS 641.61 RS 814.01 FF 2019 5455 RS 814.01

6932

Legge sul CO2

FF 2020

Titolo prima dell'art. 35d

Capitolo 7: Messa in commercio di materie prime e prodotti Sezione 1: Biocarburanti e biocombustibili Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (messa in commercio di biocarburanti e biocombustibili), 35e-35h (legno e prodotti da esso derivati, nonché altre materie prime e prodotti), 39 (prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

1

2. All'entrata in vigore dell'articolo 35d LPAmb (all. cifra II n. 2), la precedente disposizione di coordinamento (n. 1) avrà il tenore seguente: Titolo prima dell'art. 35d

Capitolo 7: Messa in commercio di materie prime e prodotti Sezione 1: Carburanti e combustibili rinnovabili Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (messa in commercio di carburanti e combustibili rinnovabili), 35e-35h (legno e prodotti da esso derivati, nonché altre materie prime e prodotti), 39 (prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

1

6933

Legge sul CO2

FF 2020

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 87 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.

L'articolo 7 capoverso 9, il titolo prima dell'articolo 35d, gli articoli 35d, 41 capoverso 1, 60 capoverso 1 lettera s, 61a rubrica e capoversi 2­4 e l'articolo 62 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 198330 sulla protezione dell'ambiente (allegato, cifra II, n. 2) entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

3

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 6 ottobre 202031 Termine di referendum: 14 gennaio 2021

30 31

RS 814.01 FF 2020 6901

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Legge sul CO2

FF 2020

Allegato (art. 76)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge del 23 dicembre 201132 sul CO2 è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 199633 sull'imposizione degli oli minerali Art. 48 cpv. 1bis, 2 e 2bis A partire dal 1° gennaio 2026, il rimborso dell'imposta conformemente all'articolo 18 capoverso 1bis è soppresso per i veicoli utilizzati dalle imprese di trasporto del traffico locale concessionarie della Confederazione.

1bis

Al di fuori del traffico locale, alle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione l'imposta è rimborsata, a partire dal 1° gennaio 2030, conformemente all'articolo 18 capoverso 1bis, unicamente se dimostrano che, per motivi topografici, sulle linee interessate i veicoli in uso non possono essere sostituiti con bus dotati di tecnologie di propulsione che si avvalgono di fonti energetiche rinnovabili e sono neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO2.

2

Le maggiori entrate realizzate dalla Confederazione a seguito della soppressione del rimborso dell'imposta sugli oli minerali sono destinate alla promozione di tecnologie di propulsione per il trasporto pubblico su strada che si avvalgono di fonti energetiche rinnovabili e sono neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO 2.

2bis

32 33

RU 2012 6989, 2017 6825 6839, 2019 4327, 2020 1269 2743 RS 641.61

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Legge sul CO2

FF 2020

Allegato 1 L'iscrizione delle voci di tariffa 2711.1110, 2711.1190 e 2711.1910 è sostituita dalla versione seguente: Voce di tariffa34

Designazione della merce

2711.

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: ­ liquefatti: ­ ­ gas naturale: ­ ­ ­ destinato a essere utilizzato come carburante ­ ­ ­ altro

1110 1190

Aliquota di dazio Fr.

409.90 2.10 per 1000 l a 15 °C

­ ­ propano:

...

1910

­ ­ altri: ­ ­ ­ destinati a essere utilizzati come carburante per 1000 kg

­ ­ ­ ­ a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili

409.90 per 1000 l a 15 °C

­ ­ ­ ­ altri

209.10

...

2. Legge federale del 7 ottobre 198335 sulla protezione dell'ambiente Sostituzione di un'espressione In tutta la legge, eccettuato l'articolo 39 capoverso 1bis, «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».

Art. 7 cpv. 9 e 10 Per carburanti rinnovabili si intendono i carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.

9

Per combustibili rinnovabili si intendono i combustibili solidi, liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.

10

34 35

RS 632.10 Allegato RS 814.01

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Legge sul CO2

FF 2020

Art. 10c cpv. 2 Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l'autorità competente sente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di consultazione ad altri impianti.

2

Titolo prima dell'art. 35d

Capitolo 7: Messa in commercio di carburanti e combustibili rinnovabili Art. 35d I carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se sono conformi alle esigenze ecologiche. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze. Al riguardo, tiene conto di normative e standard internazionali paragonabili.

1

Per la messa in commercio di carburanti rinnovabili, fatta eccezione per l'etanolo destinato alla combustione, il Consiglio federale può prevedere esigenze ecologiche.

2

I carburanti e combustibili rinnovabili che sono prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio.

3

Art. 39, rubrica e cpv. 3 Prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni Può aderire a organizzazioni nazionali o internazionali che promuovono l'armonizzazione o l'attuazione delle prescrizioni ecologiche, oppure può collaborare con siffatte organizzazioni.

3

Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (messa in commercio di carburanti e combustibili rinnovabili), 39 (prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

1

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Legge sul CO2

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Art. 49 cpv. 3, primo periodo Essa può promuovere lo sviluppo, la certificazione e la verifica di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale.

...

3

Art. 60 cpv. 1 lett. s È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi intenzionalmente: 1

s36. mette in commercio carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 35d, o forniscono al riguardo informazioni false, inesatte o incomplete.

Art. 61a

Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione

Chi, intenzionalmente, elude una tassa ai sensi degli articoli 35a, 35b o 35bbis, ne mette in pericolo la riscossione o procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. In caso di negligenza la pena è della multa fino a tre volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l'ammontare della tassa è stimato.

1

2

Il tentativo è punibile.

L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

3

Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo il presente articolo e un'infrazione a un altro atto normativo federale il cui perseguimento spetta all'AFD, è inflitta la pena prevista per l'infrazione più grave; detta pena può essere aumentata in misura adeguata.

4

Art. 62 cpv. 2 Alle infrazioni secondo l'articolo 61a si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo.

2

3. Legge del 30 settembre 201637 sull'energia Art. 41 cpv. 3 e 3bis I consumatori finali devono corrispondere una prestazione sostitutiva se non ottemperano agli impegni assunti nella convenzione sugli obiettivi: 3

36 37

L'art. 60 cpv. 1 lett. r è introdotta dalla modifica del 27 set. 2019 della legge sulla protezione dell'ambiente (FF 2019 5455). Non è ancora in vigore.

RS 730.0

6938

Legge sul CO2

a.

per tre anni consecutivi;

b.

per più della metà degli anni oggetto della convenzione; o

c.

nel corso dell'ultimo anno oggetto della convenzione;

FF 2020

La prestazione sostitutiva ammonta al 30 per cento del supplemento rete rimborsato per gli anni in cui l'impegno di riduzione non è stato rispettato. Su di essa non è riscosso alcun interesse. Se due delle condizioni di cui al capoverso 3 sono soddisfatte, la prestazione sostitutiva ammonta al 50 per cento. Se tutte e tre sono soddisfatte, ammonta al 100 per cento.

3bis

Art. 53 cpv. 2 e 3 lett. a Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 47, 48 e 50 non possono superare il 40 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall'interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto. Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2 possono ammontare al massimo al 100 per cento dei costi computabili, ma in ogni caso a non più del 50 per cento dei costi del progetto.

2

3

Sono considerati costi computabili: a.

per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2, i costi non ammortizzabili delle tecniche innovative;

6939

Legge sul CO2

6940

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