Termine per la raccolta delle firme: 25 agosto 2021

Iniziativa popolare federale «Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti», presentata il 27 gennaio 2020; dopo che il 27 gennaio 2020 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti», presentata il 27 gennaio 2020, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art.

281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Bolliger Felix, Schlatt 18, 8714 Feldbach 2. Bürgenmeier Beat, Chemin des Murailles 21, 1233 Bernex 3. Cavalli Franco, Via delle Querce 1, 6612 Ascona

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2020-0408

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Chesney Marc, Hadlaubstrasse 14, 8044 Zurigo Gache Hélène, Route de Malagnou 203, 1224 Chêne-Bougeries Gunzinger Anton, Mühlebachstrasse 138, 8008 Zurigo Jolimay Gérard, Route de Malagnou 203, 1224 Chêne-Bougeries Lacroix Andrea, Route d'Aïre 177, 1219 Aïre Marty Dick, Righizzolo 1, 6938 Fescoggia Mettan Guy, Clos Mallet-Du-Pan 6, 1208 Ginevra Michel Jean-Cédric, Chemin du Nant-d'Aisy 15A, 1247 Anières Rossi Sergio, Chemin Guillaume-Ritter 5, 1700 Friburgo Sigg Oswald, Wasserwerkgasse 33, 3011 Berna Zgraggen Jacob, Bergstrasse 75, 8700 Küsnacht

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Associazione microimposta, Oswald Sigg, Wasserwerkgasse 33, casella postale 95, 3000 Berna 13, e pubblicata nel Foglio federale del 25 febbraio 2020.

11 febbraio 2020

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 128 Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti La Confederazione riscuote una microimposta con un'aliquota unica su ogni addebito e ogni accredito nel traffico scritturale dei pagamenti. Persegue in tal modo un'imposizione fiscale semplice e la trasparenza dei flussi finanziari. L'aliquota massima della microimposta ammonta al 5 per mille.

1

La microimposta sostituisce l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta federale diretta e la tassa di bollo.

2

Il gettito della microimposta è impiegato per finanziare i compiti della Confederazione e per fornire una compensazione ai Cantoni.

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La legge disciplina la microimposta secondo i principi seguenti: a. in Svizzera i prestatori di servizi di pagamento scritturale sono tenuti a prelevare la microimposta automaticamente; sono indennizzati per tale prelievo; b. sono parimenti soggette alla microimposta le compensazioni sistematiche; l'adempimento dell'obbligo fiscale avviene tramite autodichiarazione; c. sono parimenti soggetti alla microimposta i pagamenti scritturali effettuati all'estero da persone con residenza fiscale in Svizzera; l'adempimento dell'obbligo fiscale avviene tramite autodichiarazione; d. la Confederazione conclude convenzioni per evitare la doppia imposizione con gli Stati che riscuotono un'imposta equivalente alla microimposta svizzera.

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Il senso e lo scopo della microimposta vanno rispettati.

Art. 130 Abrogato Art. 132, rubrica e cpv. 1 Imposta preventiva 1

Abrogato

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RS 101

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Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'articolo 128 (Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti) Entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 128 da parte del Popolo e dei Cantoni, l'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione relative a tale articolo, come pure le disposizioni relative all'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta federale diretta e della tassa di bollo.

1

Il primo anno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione, l'aliquota della microimposta ammonta allo 0,05 per mille. Successivamente l'aliquota è adeguata in modo che l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta federale diretta e la tassa di bollo possano essere ridotte e abolite non appena possibile.

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Dopo l'accettazione dell'articolo 128 da parte del Popolo e dei Cantoni, la Banca nazionale svizzera pubblica ogni mese la totalità del traffico scritturale dei pagamenti, inclusi i giroconti, i pagamenti interbancari e quelli intrabancari e i pagamenti effettuati mediante nuove tecnologie.

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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