Decisione della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) in materia di qualificazione di giochi da casinò 1. Per ogni gioco che intende svolgere, il casinò titolare della concessione necessita di un'autorizzazione della Commissione federale delle case da gioco (art. 16 cpv. 1 LGD1).

2. Prima di rilasciare una decisione di autorizzazione, la Commissione federale delle case da gioco deve esaminare se il gioco in questione adempie le condizioni per essere qualificato come gioco da casinò.

3. Dopo esame la Commissione federale delle case da gioco qualifica i seguenti giochi da tavolo come giochi da casinò: ID di qualificazione

Gioco secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a OCG-DFGP

LB-TGS-20200505-001

Nutz

Rimedi giuridici La presente decisione finale può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

12 maggio 2020

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Commissione federale delle case da gioco

Legge federale sui giochi in denaro, LGD; RS 935.51

2020-1301

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