Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 20191, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 20032 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale3; Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Oggetto Art. 1, rubrica e cpv. 3 Abrogata La presente legge disciplina inoltre lo statuto, il finanziamento, i compiti e l'organizzazione dell'istituzione nazionale per i diritti umani (INDU) della Svizzera.

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1 2 3

FF 2020 479 RS 193.9 RS 101

2019-3292

503

Misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. LF

FF 2020

Titolo prima dell'art. 2

Sezione 2: Promozione civile della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo nel settore della politica estera Art. 2, frase introduttiva Con le misure di politica estera di cui all'articolo 3 la Confederazione intende: Art. 3, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva Misure di politica estera 1 Nel

settore della politica estera la Confederazione può accordare aiuti finanziari e prendere altre misure, come: Art. 4

Finanziamento

I mezzi per finanziare le misure di cui all'articolo 3 sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.

Art. 5, secondo periodo ... Dispone valutazioni periodiche sulle misure di cui all'articolo 3 e rende conto all'Assemblea federale per ogni periodo di credito.

Art. 6 cpv. 1 1 Il

Consiglio federale decide sulle misure da prendere in virtù dell'articolo 3.

Art. 7 cpv. 1 1 La

Confederazione coordina le misure prese in virtù dell'articolo 3 con gli sforzi dei suoi partner e, se possibile, con misure analoghe di altri fornitori di prestazioni svizzeri o esteri.

Art. 9

Trattamento di dati

L'articolo 2 della legge federale del 24 marzo 20004 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri si applica per analogia al trattamento di dati inerenti alle misure prese in virtù dell'articolo 3.

Art. 10

Rapporto

Il Consiglio federale riferisce annualmente alle competenti commissioni delle Camere sulle misure prese e sulle misure previste in virtù dell'articolo 3.

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RS 235.2

Misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. LF

FF 2020

Titolo prima dell'art. 10a

Sezione 3: Istituzione nazionale per i diritti umani Art. 10a

Forma e finanziamento

L'INDU costituisce l'istituzione nazionale per i diritti umani della Svizzera ai sensi dell'allegato alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo («Principi di Parigi»). È una corporazione di diritto pubblico.

1

La Confederazione concede all'INDU aiuti finanziari annui nel quadro dei crediti approvati. L'obiettivo è che i Cantoni si facciano carico dei costi infrastrutturali e che l'INDU abbia sede in una o più università.

2

L'INDU pubblica ogni anno un rapporto d'attività. Lo trasmette al Consiglio federale e alle Camere federali.

3

Art. 10b

Compiti

Al fine di promuovere e tutelare i diritti dell'uomo in Svizzera, l'INDU assume i compiti seguenti: 1

2

a.

informazione e documentazione;

b.

ricerca;

c.

consulenza;

d.

promozione del dialogo e della cooperazione;

e.

formazione e sensibilizzazione nel settore dei diritti umani;

f.

scambi internazionali.

Può fornire servizi a pagamento ad autorità e attori privati.

Nell'adempimento dei propri compiti è indipendente. Non assume compiti di competenza dell'amministrazione. Nell'ambito del proprio settore di compiti, decide autonomamente sull'utilizzo delle proprie risorse.

3

Art. 10c 1

Organizzazione

Gli organi dell'INDU sono l'assemblea sociale, la direzione e l'ufficio di revisione.

L'assemblea sociale delibera sull'orientamento delle attività dell'INDU. Nel far questo tiene conto dei Principi di Parigi.

2

3I

membri possono essere persone fisiche o giuridiche le cui attività sono connesse alla protezione e alla promozione dei diritti dell'uomo. L'assemblea sociale decide in merito all'ammissione di nuovi membri, su raccomandazione della direzione. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nell'assemblea sociale in qualità di membri senza diritto di voto.

505

Misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. LF

FF 2020

L'assemblea sociale nomina la direzione. Nell'operare la scelta presta attenzione a garantire una rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella tutela e nella promozione dei diritti dell'uomo e una rappresentanza equilibrata dei sessi. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nella direzione in qualità di membri senza diritto di voto.

4

5 Per

quanto la presente legge non disponga altrimenti, le disposizioni pertinenti del Codice civile5, in particolare gli articoli 60­79, si applicano per analogia all'INDU.

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 4: Disposizioni finali II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5

506

RS 210